Legge
Non_Fiscale
Legge 874/1940
Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 874
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 874/1940
# REGIO DECRETO 6 maggio 1940, n. 874
## Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa
Orientale Italiana. (040U0874)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e lo successive modificazioni; Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni; Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni; Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilite dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonchè di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria già stabilita per gli eritrei; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio, semprechè per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermità sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003 . Qualora l'infermità debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, è concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.
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