Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31 dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.
LEGGE n. 88/1953
# LEGGE 24 febbraio 1953, n. 88
## Approvazione della Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli per la proroga al 31
dicembre 1952 dell'efficacia della Convenzione stipulata fra le
medesime parti per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini
dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731, e prorogata
al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È approvata l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la ditta Pirelli di Milano, con la quale viene prorogata fino al 31 dicembre 1952 la efficacia della Convenzione stipulata fra le medesime parti, per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato, approvata con legge 20 maggio 1950, n. 731 , e prorogata al 31 dicembre 1951 con legge 2 gennaio 1952, n. 59 .
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 88/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.