Quali sono gli obiettivi e i benefici previsti dalla Legge 88/2001 per gli investimenti nelle imprese marittime?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 88/2001 introduce misure straordinarie e transitorie per incentivare gli investimenti delle imprese marittime nel rinnovo e ammodernamento della flotta. L'obiettivo principale è promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare quello di merci e a breve-medio raggio, tutelando al contempo l'occupazione nel settore. La normativa si applica agli investimenti avviati o in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2003, purché realizzati da soggetti idonei a essere proprietari di navi italiane secondo il codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico. Un aspetto rilevante riguarda la promozione di navi cisterna a basso impatto ambientale con elevati standard di sicurezza, in conformità alle politiche comunitarie e internazionali sulla sicurezza marittima. Per le aziende del settore, è importante sottolineare che i benefici sono esclusi per unità navali che abbiano già ricevuto agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi, evitando così doppi finanziamenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 marzo 2001, n. 88
Testo normativo
LEGGE n. 88/2001
# LEGGE 16 marzo 2001, n. 88
## Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese
marittime.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalità e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999 , sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione (( nell'anno 2003 )) o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell' articolo 143 del codice della navigazione , inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , semprechè gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all' articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234 , o da cantieri dell'Unione europea. 4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi. 5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all' articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 , con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi. 6. Per il completamento degli interventi di cui all' articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 , è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
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La Legge 88/2001 disciplina gli incentivi per investimenti in flotte marittime, rinnovo navale e ammodernamento della flotta, interessando proprietari di navi italiane e cantieri dell'Unione europea. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per valutare agevolazioni pubbliche, requisiti di proprietà navale secondo il codice della navigazione, e compatibilità con finanziamenti già concessi. È rilevante anche per aspetti di sicurezza marittima e conformità alle normative comunitarie internazionali.
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