Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria. (14G00102
Quali sono gli obiettivi principali della Legge 89/2014 e quali deleghe conferisce al Governo in materia di bilancio dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 89/2014 converte in legge il decreto-legge 66/2014 e conferisce al Governo tre deleghe fondamentali per la riforma della contabilità pubblica. La prima delega riguarda il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, con particolare attenzione alla riorganizzazione dei programmi di spesa, delle missioni e della programmazione delle risorse, da realizzarsi entro il 15 febbraio 2016. La seconda delega affronta il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, sempre entro il 15 febbraio 2016, mantenendo la redazione anche in termini di competenza. La terza delega prevede l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e tesoreria entro il 31 dicembre 2017.
La normativa riguarda principalmente le amministrazioni pubbliche e gli organi dello Stato responsabili della gestione finanziaria. Essa prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni, con possibilità di proroga di novanta giorni qualora il termine scada nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega. Il Governo mantiene comunque la facoltà di adottare i decreti anche in assenza di parere parlamentare, previa comunicazione alle Camere qualora non intenda conformarsi ai pareri ricevuti.
Un aspetto rilevante è il vincolo di neutralità finanziaria: dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né aumenti della pressione fiscale complessiva. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi oneri, questi devono trovare compensazione nel proprio ambito o mediante risorse finanziarie recate da altri decreti adottati contestualmente. Le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e rappresenta un intervento strutturale sulla contabilità pubblica volto a garantire maggiore certezza, trasparenza e flessibilità nella gestione del bilancio dello Stato, in linea con i principi già stabiliti dalla legge 196/2009 sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
Testo normativo
LEGGE n. 89/2014
# LEGGE 23 giugno 2014, n. 89
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la
giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un
testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria.
(14G00102)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 . 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dai commi 2 e 3. 5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009 . 6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo. 7. Entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dai commi 5 e 6. 8. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonchè in materia di tesoreria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 . 9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. 10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo. 11. All' articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23 , il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nè un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria». 12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 giugno 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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La Legge 89/2014 è il riferimento normativo per chi opera in materia di bilancio dello Stato, contabilità di Stato e tesoreria pubblica. Commercialisti, consulenti fiscali e responsabili amministrativi delle pubbliche amministrazioni la consultano per comprendere la riforma della struttura del bilancio, la programmazione delle risorse, i programmi di spesa e le missioni, nonché le modalità di gestione del bilancio di cassa e la neutralità finanziaria degli interventi normativi.
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