Quali attività relative al sale sono soggette a monopolio di Stato secondo la Legge 907/1942 e quali territori ne sono esclusi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 907/1942 istituisce il monopolio di Stato su tutte le attività riguardanti il sale nel Regno d'Italia, comprendendo l'estrazione dal mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, la produzione con qualsiasi metodo, la raccolta, l'importazione e la commercializzazione. Questo monopolio si applica sull'intero territorio nazionale, ma con importanti eccezioni territoriali: Sicilia, Sardegna, isole minori ad esse adiacenti, provincia di Zara, comuni di Livigno e Campione d'Italia rimangono esclusi dal regime monopolistico. Per le aziende e i commercianti, ciò significa che qualsiasi operazione commerciale di sale al di fuori delle zone escluse richiede l'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Nel corso del tempo, il regime è stato modificato da deroghe successive: il DPR 390/1961 ha consentito l'importazione da paesi CEE fino al 5% della produzione nazionale, mentre il DPR 1131/1969 ha esteso questa possibilità anche a Sicilia e Sardegna, sempre previa autorizzazione per quantitativi superiori a 5 chilogrammi.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 luglio 1942, n. 907
Testo normativo
LEGGE n. 907/1942
# LEGGE 17 luglio 1942, n. 907
## Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi. (042U0907)
Art. 1 Oggetto del monopolio. La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. (11) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , è ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi". ------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907 , è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, nonchè dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".
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La Legge 907/1942 regola il monopolio di Stato su estrazione, produzione e commercio del sale, rappresentando un vincolo amministrativo rilevante per operatori commerciali e aziende del settore. Consulenti e professionisti devono considerare le deroghe introdotte dai DPR 390/1961 e 1131/1969 riguardanti le importazioni da Stati membri CEE e dalle regioni insulari, nonché le limitazioni quantitative e i nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
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