Legge Non_Fiscale

Legge 910/1969

Provvedimenti urgenti per l'Universita'.

Pubblicato: 13/12/1969 In vigore dal: 11/12/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910

Testo normativo

LEGGE n. 910/1969 # LEGGE 11 dicembre 1969, n. 910 ## Provvedimenti urgenti per l'Universita'. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle università, sulla base di disposizioni che verranno impartite dal Ministro per la pubblica istruzione. Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente delle vigenti disposizioni in materia. Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici continuerà ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di laurea per i quali è prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241 , convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 8 , concernente l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero. Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo, può essere esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi d'insegnamento. L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l'effettiva durata del corso. Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore posseduto, chiunque sia fornito di laurea può iscriversi ad altro corso di laurea. Il termine per le iscrizioni alle università di cui al presente articolo è fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre 1969.

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