Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a
favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.
Quali agevolazioni prevede la Legge 912/1977 per le cooperative lattiero-casearie in materia di dichiarazioni fiscali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 912/1977 consente alle cooperative lattiero-casearie e ai loro consorzi di presentare tardivamente la dichiarazione prevista dall'articolo 34 del DPR 633/1972 (Decreto IVA) per l'anno 1977, concedendo una proroga di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Questa norma rappresenta una sanatoria temporale per gli adempimenti dichiarativi che non erano stati rispettati nei termini ordinari. La dichiarazione tardiva produce effetti retroattivi a partire dal 17 giugno 1977, data di entrata in vigore del decreto-legge 312/1977 che aveva introdotto modifiche rilevanti alla disciplina IVA. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ai passaggi di latte non condizionato tra i produttori soci e le cooperative devono comunque essere assolti entro il medesimo termine di trenta giorni, garantendo così la regolarizzazione completa della posizione fiscale delle cooperative interessate.
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Riferimento normativo
LEGGE 9 dicembre 1977, n. 912
Testo normativo
LEGGE n. 912/1977
# LEGGE 9 dicembre 1977, n. 912
## Riapertura dei termini di cui all'articolo 34, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a
favore delle cooperative lattiero-casearie e loro consorzi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 , possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 502 , e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi, devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente comma.
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La Legge 912/1977 riguarda la riapertura dei termini dichiarativi per cooperative lattiero-casearie in materia di IVA, fatturazione e registrazione dei passaggi di latte, con riferimento al DPR 633/1972 e alle modifiche introdotte dal decreto-legge 312/1977. È rilevante per commercialisti che assistono cooperative agricole, consorzi lattiero-caseari e produttori di latte in merito agli adempimenti IVA, agli obblighi di documentazione e alle sanatorie temporali per dichiarazioni omesse.
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