Legge
Non_Fiscale
Legge 913/1965
Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di eta' per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici.
Riferimento normativo
LEGGE 21 luglio 1965, n. 913
Testo normativo
LEGGE n. 913/1965
# LEGGE 21 luglio 1965, n. 913
## Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per
elevare transitoriamente i limiti di eta' per l'ammissione nelle
scuole per infermiere ed infermieri generici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((In deroga a quanto disposto dall' articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 , primo comma, il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole è elevato a 45 anni. Detta elevazione sarà limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.))
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