Legge

Legge 92/2025

Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi ((e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali)). (25G00105)

Pubblicato: 26/06/2025 In vigore dal: 26/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono le misure di sostegno finanziario previste dal Decreto-Legge 92/2025 per gli stabilimenti ex ILVA e come funziona il meccanismo di restituzione dei finanziamenti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 92/2025 introduce un pacchetto di misure urgenti per garantire la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con particolare focus sulla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. L'articolo 1 prevede l'erogazione di finanziamenti a titolo oneroso fino a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinati al ripristino, manutenzione straordinaria e preservazione della funzionalità degli impianti siderurgici, nonché al mantenimento degli standard di sicurezza. I finanziamenti hanno durata massima di cinque anni e vengono concessi con decreto del Ministro delle Imprese, previa richiesta motivata dei commissari straordinari.

Il meccanismo di utilizzo è flessibile: la società ILVA può utilizzare direttamente le risorse oppure trasferirle alla società Acciaierie d'Italia (anch'essa in amministrazione straordinaria), sempre nel rispetto del vincolo di destinazione. Il tasso di interesse applicato è calcolato a condizioni di mercato, garantendo così un finanziamento oneroso e non agevolato. La restituzione dello Stato avviene entro 120 giorni dalla cessione degli impianti a valere sul prezzo di vendita, oppure entro 5 anni dalla concessione del prestito qualora la cessione non avvenga. Crucialmente, il rimborso ha priorità assoluta rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga alle norme ordinarie del codice della crisi d'impresa.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 92/2025 # DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92 ## Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi <em><strong>((e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali))</strong></em>. (25G00105) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , recante &laquo;Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 &raquo;; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 , recante &laquo;Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza&raquo;; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , recante &laquo;Misure urgenti per la crescita del Paese&raquo;; Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , recante &laquo;Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale&raquo;; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , recante &laquo;Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citt&agrave; e dell'area di Taranto&raquo;; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , recante &laquo;Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 &raquo;; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , recante &laquo;Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 &raquo;; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , recante &laquo;Testo unico in materia di societ&agrave; a partecipazione pubblica&raquo;; Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 , recante &laquo;Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento&raquo;; Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 , recante &laquo;Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale&raquo;; Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 , recante &laquo;Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidariet&agrave; sociale&raquo;; Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 , recante &laquo;Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivit&agrave; economiche e finanziarie e investimenti strategici&raquo;; Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 , recante &laquo;Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico&raquo;; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 , recante &laquo;Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)&raquo;; Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 , recante &laquo;Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonch&egrave; per le imprese di interesse strategico nazionale&raquo;; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31 , recante &laquo;Misure urgenti per assicurare la continuit&agrave; produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonch&egrave; per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale&raquo;; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuit&agrave; produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; Ritenuta, altres&igrave;, la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni finanziarie per assicurare la continuit&agrave; produttiva degli stabilimenti ex ILVA 1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonch&egrave; di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalit&agrave; e continuit&agrave; produttiva degli impianti siderurgici di propriet&agrave; della societ&agrave; ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria ((,)) di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalit&agrave; di cui al presente comma, sono erogati uno o pi&ugrave; finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima societ&agrave;, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025. ((La societ&agrave; ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria pu&ograve;)) procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, ((alla societ&agrave; Acciaierie d'Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. 2. L'amministrazione straordinaria della societ&agrave; ILVA S.p.A. provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 . 3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

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Il Decreto-Legge 92/2025 riguarda finanziamenti a titolo oneroso, amministrazione straordinaria di imprese strategiche, continuità produttiva e occupazionale, e rappresenta un intervento straordinario nel settore siderurgico. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le implicazioni di questi finanziamenti per il bilancio, la posizione debitoria e le priorità di rimborso secondo il codice della crisi d'impresa. La normativa tocca anche ammortizzatori sociali, esoneri contributivi per aree di crisi industriale complessa e misure di sostegno ai comparti produttivi.

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