Legge Agevolazioni

Legge 921/1957

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche.

Pubblicato: 21/10/1957 In vigore dal: 10/10/1957 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di riduzione dei canoni di affitto per i fondi rustici danneggiati da calamità naturali secondo la Legge 921/1957?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 921/1957 disciplina le riduzioni dei canoni di affitto per i fondi rustici (terreni agricoli) che hanno subito danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali durante l'annata agraria 1956-57. La norma si applica alle province specificamente individuate dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste mediante decreto, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge. Riguarda i rapporti tra proprietari e affittuari di terreni agricoli nelle zone colpite da eventi calamitosi.

In pratica, le Commissioni tecniche provinciali (istituite dalla Legge 1140/1948) hanno il compito di determinare riduzioni percentuali dei canoni di affitto, comprese tra il 20 e il 40 per cento, a seconda dell'entità dei danni subiti in ciascuna zona agricola. Queste determinazioni dovevano essere emesse entro due mesi dall'entrata in vigore della legge. La riduzione del canone rappresenta una forma di tutela dell'affittuario agricolo in caso di perdite di raccolto o danni alle colture dovuti a fattori atmosferici straordinari.

Per i commercialisti e i consulenti aziendali, questa norma è rilevante per la gestione contabile dei rapporti di affitto agricolo e per la documentazione delle riduzioni canoni nei bilanci delle aziende agricole. La legge rappresenta un intervento straordinario dello Stato a favore del settore agricolo in situazioni di calamità.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 921

Testo normativo

LEGGE n. 921/1957 # LEGGE 10 ottobre 1957, n. 921 ## Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all' art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti. Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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La Legge 921/1957 regola le riduzioni dei canoni di affitto per fondi rustici danneggiati da calamità naturali, coinvolgendo le Commissioni tecniche provinciali e il Ministero dell'Agricoltura. È uno strumento di protezione per gli affittuari agricoli in caso di avversità atmosferiche eccezionali, rilevante per la contabilità agricola e la gestione dei rapporti di locazione rurale.

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