Legge Agevolazioni

Legge 94/1980

Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980.

Pubblicato: 31/03/1980 In vigore dal: 24/03/1980 Documento ufficiale

Quali contributi sono previsti per le imprese di riparazione navale nel periodo 1979-1980 e a quali condizioni?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 94/1980 introduce provvidenze integrative temporanee per il settore delle riparazioni navali, in attesa di una riforma organica dell'industria navale. Le imprese possono ottenere contributi fino al 15% del prezzo dei lavori per manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, nonché per l'installazione di motori su navi di nuova costruzione. La norma si applica ai lavori iniziati tra il 1° gennaio 1979 e il 31 dicembre 1980, con esclusione dei prezzi inferiori a 50 milioni di lire. In via eccezionale, il contributo può essere elevato fino al 30% per grandi lavori di riparazione o modificazioni particolarmente complesse. La disciplina riguarda anche le imprese di demolizione navale, che possono ricevere contributi fino al 15% per la demolizione di navi di bandiera nazionale o estera. Un aspetto rilevante è la priorità accordata ai cantieri del Mezzogiorno, cui viene garantita la misura massima del contributo in relazione ai problemi occupazionali della regione.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 marzo 1980, n. 94

Testo normativo

LEGGE n. 94/1980 # LEGGE 24 marzo 1980, n. 94 ## Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria navale, il contributo di cui all' articolo 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , prorogata dall' articolo 4 della legge 23 dicembre 1975, n. 720 , può essere concesso in misura non eccedente il 15 per cento del prezzo per i lavori, iniziati successivamente al 1 gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, concernenti manutenzioni straordinarie, modificazioni e riparazioni di navi mercantili in esercizio, manutenzione dei relativi apparati motori, installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro. Il contributo di cui al comma precedente può essere elevato, in via eccezionale, sino al 30 per cento per grandi lavori di riparazione nonchè per modificazioni di particolare impegno e difficoltà che non comportino comunque trasformazioni. Un contributo sino al 15 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile può essere concesso anche alle imprese di demolizione navale per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera. Sono esclusi dal beneficio i prezzi inferiori a 50 milioni di lire. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alle navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime. I criteri per la determinazione della percentuale del contributo di cui al primo comma saranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione che sarà istituita ai fini dell'erogazione delle provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali, per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1980. In relazione ai problemi occupazionali, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo. Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 .

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La Legge 94/1980 disciplina i contributi pubblici per l'industria navale, specificamente per riparazioni, manutenzioni straordinarie e demolizioni di navi mercantili nel biennio 1979-1980. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi contributi come provvidenze integrative non ricorrenti, verificando l'ammissibilità dei lavori, la soglia minima di prezzo e l'applicazione delle percentuali agevolate, con particolare attenzione alle disposizioni della Legge 878/1973 ancora vigenti e ai criteri fissati dal Ministero della Marina Mercantile.

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