Legge Agevolazioni

Legge 954/1953

Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.

Pubblicato: 31/12/1953 In vigore dal: 17/12/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 17 dicembre 1953, n. 954

Testo normativo

LEGGE n. 954/1953 # LEGGE 17 dicembre 1953, n. 954 ## Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , è concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955. È altresì assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 . Resta escluso il rimborso delle tasse di registro già percette. Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN - AZARA - FANFANI - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA

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