Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze.
Quali agevolazioni fiscali e proroghe sono previste per l'attuazione del piano edilizio della zona adiacente alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 954/1953 concede una proroga e benefici fiscali per completare il piano particolareggiato edilizio della zona intorno alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, originariamente approvato nel 1934. La norma estende il termine di realizzazione dal 15 aprile 1952 fino al 31 dicembre 1955, permettendo ai costruttori di completare gli interventi entro questa nuova scadenza. Per gli atti di trasferimento e costituzione di diritti reali sugli immobili, è riconosciuto il beneficio della registrazione a tassa fissa fino al 31 dicembre 1955, con esclusione del rimborso delle tasse già riscosse. Le costruzioni realizzate entro il termine godono di un'esenzione venticinquennale dall'imposta ordinaria sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, con decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. La legge prevede inoltre che rimanga sempre applicabile il trattamento tributario più favorevole qualora previsto da altre normative vigenti.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 dicembre 1953, n. 954
Testo normativo
LEGGE n. 954/1953
# LEGGE 17 dicembre 1953, n. 954
## Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per
l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento
della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria
Novella in Firenze.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168 , è concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955. È altresì assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'art. 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 . Resta escluso il rimborso delle tasse di registro già percette. Le costruzioni di cui all'art. 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770 , fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - MERLIN - AZARA - FANFANI - VANONI - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA
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La Legge 954/1953 disciplina agevolazioni fiscali per edilizia urbana, registrazione a tassa fissa, esenzione dall'imposta sui fabbricati e sovraimposte comunali e provinciali. Commercialisti e professionisti del settore immobiliare consultano questa norma per comprendere i benefici tributari su costruzioni in zone di interesse pubblico, le proroghe dei termini realizzativi e l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole in materia di imposte locali.
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