Legge
Legge 960/1929
Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei fabbricati militari. (029U0960)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 14 giugno 1929, n. 960
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 960/1929
# REGIO DECRETO 14 giugno 1929, n. 960
## Norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della
guerra, dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei
fabbricati militari. (029U0960)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1931 , col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare; Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422 , contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare; Visto il R. decreto n. 2653 in data 1° novembre 1928 recante disposizioni per l'applicazione del R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422 ; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 , sull'ordinamento del Regio esercito; Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 , riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio militare; Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 A datare dal 1° luglio 1929 l'Amministrazione dei lavori pubblici provvederà ai servizi di seguito indicati: a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità, e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere, esclusi i lavori di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati militari, la costruzione di opere di fortificazione con le relative strade, di depositi di esplosivi e di munizioni, di stabilimenti di produzione di materiale bellico, per i quali provvederà il Genio militare; b) pratiche di contenzioso per i lavori di cui alla prima parte della lettera a).
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