Legge Non_Fiscale

Legge 97/1997

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse.

Pubblicato: 15/04/1997 In vigore dal: 10/04/1997 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 10 aprile 1997, n. 97

Testo normativo

LEGGE n. 97/1997 # LEGGE 10 aprile 1997, n. 97 ## Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e funzioni della Commissione 1. È istituita ((,per la durata della XIII legislatura,)) una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di: a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse; b) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente; c) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento; d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ; e) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni; f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate; g) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 14 GIUGNO 1999, N. 184 )) . ((2.La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce altresì al Parlamento sull'attività svolta ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999)) . 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

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