Legge
Non_Fiscale
Legge 976/1966
Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 976/1966
# DECRETO-LEGGE 18 novembre 1966, n. 976
## Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la
ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1966.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 È autorizzata la spesa di lire 148.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, in conseguenza delle alluvioni, mareggiate e frane verificatesi nell'autunno 1966: a) alle esigenze indicate nell' articolo 1, lettere b) , d) , e) , f) , g) , h), della legge 9 aprile 1955, n. 279 ; b) alla riparazione e ricostruzione di ospedali clinicizzati, policlinici e cliniche universitarie, nonchè di scuole statali di ogni ordine e grado; c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi; d) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita; e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e delle naturali difese lungo i corsi d'acqua non classificati; f) alla costruzione di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 , da assegnarsi in locazione alle famiglie non abbienti e rimaste senza tetto. Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge 1 novembre 1965, n. 1179 ; g) al ripristino di marginamenti e di opere di altra natura interessanti le Lagune venete; h) all'acquisto, anche in deroga alle norme in vigore, di case di abitazione di recente costruzione o in corso di ultimazione aventi le caratteristiche di cui all' articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, da assegnarsi in locazione alle famiglie rimaste senza tetto. Si applica anche agli effetti della presente lettera il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito, con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 . Gli acquisti sono effettuati a trattativa privata, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo, e, ove occorra, quello del Consiglio di Stato sul progetto di contratto, ed entro i limiti di costo da determinarsi nei modi previsti dall' articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 . Essi godono dell'esenzione dalle imposte di registro e di bollo e dalla tassa di trascrizione ipotecaria. Gli immobili di cui alla presente lettera sono messi a disposizione dei Comuni indicati nei decreti emanati o da emanarsi ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 . Sono comprese tra le opere indicate nel precedento comma anche le strade non statali, ancora non classificate. Le opere di ripristino previste nel presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnicamente indispensabili. La predetta somma sarà stanziata in ragione di lire 10.000 milioni, di lire 81.870 milioni e di lire 56.180 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1966, 1967 e 1968. ((16a)) --------------- AGGIORNAMENTO (16a) La L. 28 marzo 1968, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 , convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 , quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246 , convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513 , è elevata di lire 22.800 milioni".
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