Cosa stabilisce il Decreto-Legge 98/2011 in materia di livellamento remunerativo tra Italia e Europa?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 98/2011 introduce il principio del "livellamento remunerativo Italia-Europa", un meccanismo di contenimento della spesa pubblica che limita i compensi dei titolari di cariche elettive e incarichi di vertice. In pratica, il trattamento economico annuale (stipendi, indennità e benefit) corrisposto ai vertici delle istituzioni pubbliche, ai parlamentari e ai dirigenti della pubblica amministrazione non può superare la media ponderata rispetto al PIL dei compensi analoghi percepiti nei sei principali Stati dell'Area Euro. La norma si applica ai componenti del Senato e della Camera, ai titolari di cariche negli organismi di cui all'allegato A, ai segretari generali, ai capi dipartimento, ai dirigenti di prima fascia e ai direttori generali delle amministrazioni centrali dello Stato. Per l'attuazione pratica, è stata istituita una Commissione presieduta dal Presidente dell'ISTAT, composta da esperti e un rappresentante di Eurostat, che annualmente entro il 1° luglio pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la ricognizione dei trattamenti economici medi di riferimento. Le disposizioni si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e non retroattivamente sui compensi già determinati.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 98/2011
# DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
## Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonchè di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività economica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Livellamento remunerativo Italia-Europa 1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali. 2. ((La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.)) Ai fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al primo periodo è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il 31 marzo 2012. ((3)) 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita, salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. ((3)) 6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 , ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che "La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 è integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 30) che "All'aspettativa di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 , si applica la disciplina prevista dall' articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145 ".
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Il Decreto-Legge 98/2011 è il riferimento normativo per il contenimento della spesa pubblica, il coordinamento della finanza pubblica e il livellamento retributivo tra Stati dell'Area Euro. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico lo consultano per questioni relative a trattamenti economici omnicomprensivi, aspettativa non retribuita dei dipendenti pubblici e adeguamento della legislazione regionale. La norma incide sulla determinazione dei compensi dei vertici amministrativi e sulla disciplina delle indennità a carico delle pubbliche finanze.
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