Legge Non_Fiscale

Legge 989/1956

Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 gennaio 1949.

Pubblicato: 05/09/1956 In vigore dal: 31/07/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 31 luglio 1956, n. 989

Testo normativo

LEGGE n. 989/1956 # LEGGE 31 luglio 1956, n. 989 ## Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1 gennaio 1949. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1 gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e, contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati. Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo presidente, o il presidente della sezione, provvede a norma, dell' art. 377 del Codice di procedura civile . Non è necessario rinnovare l'istanza se la discussione è rinviata. Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, o i depositi non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 . L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese. Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione dei ricorso notificato anteriormente al 1 gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso sia discusso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO Visto, il Guardasigilli: MORO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 989/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1956

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale "… Decreto del Presidente della Repubblica 1737 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Lucca. Decreto del Presidente della Repubblica 1733 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1736 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Benevento. Decreto del Presidente della Repubblica 1735 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Legnano. Decreto del Presidente della Repubblica 1734