Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 1997/2020

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 2

Pubblicato: 13/05/2020 In vigore dal: 13/05/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Roma, 14-05-2020 Messaggio n. 1997 OGGETTO: Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Integrazioni salariali di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020. Invio comunicazioni alle aziende dei codici conguaglio associati alle autorizzazioni Con le circolari n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 sono state illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, e 17 marzo 2020, n. 18. Con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 - Modalità operative prestazioni a conguaglio) sono state fornite le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Come indicato nel citato messaggio, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale – FIS - che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate ai Titoli I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” - “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” - “Conguaglio assegno ordinario”). Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione (per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti appositamente istituiti. In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. “L049”, e art. 20 del D.L. n. 18/2020, cod. “L069”). Si rammenta che in relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. Ciò premesso, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da esporre, l’Istituto ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione <DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens. Si evidenzia altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti. È opportuno sottolineare, come descritto nel messaggio n. 1775, paragrafo 2.1 – Precisazioni, che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, semplificato, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione. Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle settimane e dell’evento figurativo. Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1997/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…

Altre normative del 2020

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili … Risoluzione AdE 633 Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a contrasta… Interpello AdE 2020 Rettifica del 14/12/2020 Interpello AdE 2138217 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3