Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19)
Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (emergenza COVID-19)
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 19-05-2020
Messaggio n. 2066
Allegati n.2
OGGETTO: Istruzioni operative per la gestione delle attività successive all’emanazione dei provvedimenti di
modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria
(CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Gestione dei decreti CIGS emanati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 (emergenza COVID-19)
Premessa
In relazione alle attività da porre in essere a seguito dell’emanazione di provvedimenti di CIGS di secondo grado o della
variazione delle modalità di pagamento dell’integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell’autorizzazione, con il
presente messaggio si richiamano le indicazioni per la corretta gestione delle situazioni sopra rappresentate.
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si riassumono, al paragrafo A), le regole amministrative da seguire
a fronte di variazioni delle autorizzazioni CIGS nei seguenti casi:
1. decreti di annullamento (efficacia retroattiva);
1.1. decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19);
2. decreti di revoca (efficacia ex nunc);
3. comunicazioni integrative di rettifica;
4. decreti di modifica della modalità di pagamento;
5. richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n. 4/2018;
6. comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il
superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.
Con riferimento alla CIGO, sono richiamate, al paragrafo B), le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità
di pagamento della prestazione.
A. CIGS
1) Decreti di annullamento
L’annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di
legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l’eliminazione di tale vizio è necessaria l’adozione di un nuovo
decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto.
L’inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di Sistema Unico da parte della Direzione centrale
Ammortizzatori sociali viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria.
Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la
Struttura territoriale competente deve modificare l’autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore
autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue.
Esempio:
periodo autorizzato 1.1.2020 – 31.12.2020, ore n. 20.800 (52 settimane)
periodo annullato 1.10.2020 – 31.12.2020 (12 settimane)
Il numero di ore residue dovrà essere 16.000, cioè le ore totali divise per il numero di settimane originariamente autorizzate
e poi moltiplicate per le settimane residue (20.880/52 x 40).
Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta
riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l’azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore
anche in base alle previsioni dell’accordo relativo alla CIGS.
Al fine di consentire alle Strutture territoriali di modificare o annullare le autorizzazioni già emesse, la procedura informatica è
stata implementata con un’apposita “utility”, del cui rilascio è stata data notizia in sistema UNICO (cfr. la news n. 290 del 29
aprile 2020).
1.1) Decreti di sospensione della CIGS ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (emergenza COVID-19)
L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività
produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale
ordinario di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie (cfr. l’art. 10 del D.lgs n. 148/2015). Si ricorda che le aziende che per settore di appartenenza non
rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga o di FIS.
In tali casi il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di
continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione,
corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione
CIGS”, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.
In sistema UNICO i suddetti decreti sono gestiti come:
- annullamento parziale del decreto di CIGS in corso, dalla data di inizio della CIGO richiesta fino all’originaria data
finale del trattamento CIGS;
- nuova concessione sul decreto di CIGS che dispone lo slittamento a partire dalla fine della CIGO.
Esempio:
Decreto n. 104196: concessione dal 8.1.2020 al 7.1.2021
Richiesta CIGO COVID dal 9.3.2020 al 9.5.2020
Decreto n. 104800:
annullamento dell’autorizzazione sul decreto n. 104196 dal 9.3.2020 al 7.1.2021
nuova concessione CIGS sul decreto n. 104800 dal 10.5.2020 al 10.3.2021.
Pertanto, al termine del periodo di CIGO le aziende dovranno richiedere una nuova autorizzazione sul numero di decreto che
ha disposto la sospensione ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.
Per poter emettere tale autorizzazione le Strutture territoriali dovranno preliminarmente provvedere all’annullamento parziale
dei periodi di CIGS sovrapposti alla CIGO (oppure CIG in deroga o FIS), secondo le istruzioni dettate al precedente paragrafo.
Non è pertanto più necessario l’utilizzo del file di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 47/2020 attesa l’implementazione della
suddetta apposita utility.
Si raccomanda alle aziende di non utilizzare, a partire dalla data di inizio della CIGO (oppure CIG in deroga o FIS) richiesta
per COVID, il numero di autorizzazione rilasciato sul decreto CIGS sospeso.
2) Decreti di revoca
La revoca, a differenza dell’annullamento, non deriva da un’originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un
successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso.
Ne sono un esempio i decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero
che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data.
Anche in tali casi, gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di
revoca.
Essendo tali decreti di norma derivanti da iniziative dell’azienda stessa, non dovrebbero sussistere situazioni di recupero di
somme indebite. In caso contrario, si applicano le medesime istruzioni richiamate nel precedente paragrafo per i decreti di
annullamento.
3) Comunicazioni integrative di rettifica
Le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di
concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale
originariamente adottato. A mero titolo esemplificativo, tali rettifiche possono riguardare il numero dei lavoratori coinvolti (sia
in aumento che in diminuzione), il mutamento della ragione sociale della ditta, la modifica delle unità produttive coinvolte o la
correzione di altri dati.
Come nelle precedenti fattispecie, la procedura notifica all’operatore della Struttura territoriale competente la presenza del
decreto di rettifica, con un avviso di obbligatoria lettura, per le conseguenti eventuali modifiche dell’autorizzazione già
emessa.
4) Decreti di modifica della modalità di pagamento
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento
delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali decreti, di norma, sono emanati
nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell’azienda e a seguito dell’aggravamento delle condizioni
finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l’annullamento del pagamento diretto originariamente
concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l’integrazione
salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall’azienda e poi
recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.
In entrambe le suddette fattispecie, l’operatore della Struttura territoriale competente riceve un avviso che segnala la
presenza del decreto di modifica e l’autorizzazione originaria deve essere riparametrata secondo le istruzioni già fornite al
paragrafo 1). Sul numero di decreto di modifica, inoltre, deve essere emessa una nuova autorizzazione, su apposita istanza
dell’azienda beneficiaria, con riferimento al solo periodo interessato dalla nuova modalità di pagamento.
5) Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali n. 4/2018
A differenza delle casistiche di cui ai precedenti punti, nella fattispecie in esame l’eventuale variazione dell’autorizzazione di
CIGS già emessa proviene da una richiesta dell’azienda e non è determinata da un decreto ministeriale.
Le aziende, infatti, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 (Allegato n. 1), possono
richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l’autorizzazione CIGS, l’esonero dal versamento del contributo
addizionale, sussistendone i relativi requisiti.
In tali casi, la Struttura territoriale competente deve valutare l’effettiva spettanza dell’esonero richiesto dall’azienda, in base
ai criteri contenuti nella predetta circolare n. 4/2018 e nella nota del Ministero del Lavoro n. 15491 del 22 novembre 2019
(Allegato n.2) e inviare, tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario
avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.
6) Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà
In questa particolare fattispecie, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del
Ministero, in esito ad accertamenti dell’INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture
territoriali.
Si ricorda, infatti, che gli organi ispettivi, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 27/2016,
hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle
modalità di riduzione oraria, così come previsto nell’accordo allegato all’istanza di integrazione salariale straordinaria con
causale “contratto di solidarietà”.
L’operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall’autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai
suddetti limiti di riduzione oraria, secondo quanto previsto dalla citata nota ministeriale. La Struttura territoriale deve poi
attivare le conseguenti azioni di recupero degli eventuali indebiti con l’obbligo dell’azienda di regolarizzare la posizione dei
lavoratori interessati.
B. CIGO
1)Modifica della modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.Lgs n. 148/2015, il pagamento della prestazione d’integrazione salariale ordinaria
viene effettuato dall’impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall’azienda
tramite conguaglio.
Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della
prestazione fornendo alla competente Struttura territoriale INPS la documentazione di cui all’Allegato n. 2 della circolare n.
197/2015. Nei casi di CIGO per causali COVID-19 si ricorda invece (cfr. la circolare n. 47/2020) che non è necessario fornire
alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di
concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la
presentazione della domanda.
Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell’integrazione salariale e successive
al rilascio dell’autorizzazione, qualora l’azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente
deve annullare l’autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l’intero periodo di cassa.
Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell’azienda, la Struttura territorialesede deve chiudere
l’originaria autorizzazione, decurtando le ore richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della
richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una nuova
domanda dell’azienda, corredata dell’Allegato n. 2 di cui alla circolare n. 197/2015 (salvi i casi di CIGO per COVID), con
riferimento al periodo e alle ore per cui si chiede il pagamento diretto.
In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la
decadenza dal conguaglio prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 2
m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.U.0015491.22-11-2019
All’INPS
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it
p.c. All’Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it
Oggetto: Riscontro richiesta di parere nota INPS prot. 67693 del 17 luglio 2019. Decorrenza e durata
dell’esonero dal versamento del contributo addizionale nei casi di concordato preventivo con
continuità aziendale.
In riscontro alla richiesta di parere indicata in oggetto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot.
11116 del 18 novembre 2019, si rappresenta quanto segue.
Premesso il principio generale per cui decorrenza del trattamento CIGS e decorrenza dell’esonero dal
versamento del contributo addizionale coincidono, ne deriva che nel caso in cui il trattamento CIGS
abbia inizio dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e abbia
scadenza successiva al decreto di omologa l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 continua anche dopo il decreto di omologa fino alla
scadenza del trattamento di integrazione salariale.
Allo stesso modo se il trattamento di CIGS ha inizio dopo il decreto di omologa anche l’esonero ha inizio
dalla stessa data.
I principi sopra esposti valgono anche nel caso in cui l’azienda sia affittata o sia destinata ad esserlo.
Quanto alla fattispecie del c.d. concordato in bianco, posto che l’esonero dal contributo addizionale
decorre successivamente al decreto di ammissione alla procedura, se l’impresa non presenta il piano
concordatario non viene ammessa alla procedura e dunque non può essere esonerata dal versamento
del contributo addizionale.
Infine, nei casi di revoca dell’ammissione o di risoluzione del concordato preventivo vengono meno i
presupposti per la concessione dell’esonero.
MG
VDM
IL DIRETTORE GENERALE
Dott Ugo Menziani
(firmato digitalmente)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs.
7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i.. L’originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo
Ufficio.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIVISIONE IV pec dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
Direzione Generale degli Ammortizzatori Via Flavia 6, 00187 Roma
mail dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it
Sociali e della Formazione Tel. 0646833580
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