Articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tutela NASpI
Articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tutela NASpI
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Legale
Roma, 01-06-2020
Messaggio n. 2261
OGGETTO: Articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Tutela NASpI
L’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come integrato e
modificato dall’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), dispone
che a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
18 del 2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n.
223, è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Il medesimo articolo 46, come modificato dall’articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020,
prevede altresì che sino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi il datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che sono altresì
sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui
all'articolo 7 della medesima legge.
Il citato articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, inoltre, all’articolo 46 il
comma 1-bis che testualmente recita: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso
del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge
20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia
richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire
dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".
La disposizione di cui all’articolo 46 del decreto Cura Italia, come modificato e integrato
dall’articolo 80 del decreto Rilancio, ha assunto rilievo in ordine alla possibilità di accesso alla
prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore nella richiamata disposizione normativa.
In ordine alla possibilità di procedere all’accoglimento delle domande di indennità NASpI per le
fattispecie sopra rappresentate è stata formulata apposita richiesta di parere all’Ufficio
Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota prot. n. 5481 del 26
maggio 2020, si è pronunciato nei termini di seguito riportati.
Nello specifico, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel chiarire
che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva
dunque, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo -
intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l’accertamento sulla
legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione
della corretta tutela dovuta al prestatore”.
In ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti
legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI
presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le
causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data
successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto
Cura Italia.
Tuttavia, si fa presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura
Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella
ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale,
dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello
NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non
dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità
di disoccupazione.
Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione della sopra richiamata disposizione di cui
al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 - il datore di lavoro revochi il
recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il
lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di
efficacia del precedente licenziamento.
In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di
recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà
riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.
Si fa presente che l’Istituto, nel formulare la richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, ha altresì chiesto se la disposizione di cui al citato articolo 46 possa trovare
applicazione anche nell’ambito del rapporto di lavoro domestico, nonostante la libera
recedibilità insistente su tale tipologia di rapporto di lavoro. A tale ultimo riguardo il predetto
Ministero, nella richiamata nota del 26 maggio 2020, ha chiarito che l’articolo 46 di cui al
decreto-legge n. 18 del 2020 non trova applicazione al rapporto di lavoro domestico,
soggiacendo quest’ultimo - quanto al regime di libera recedibilità - ad una peculiare disciplina.
Infine, si precisa che la disposizione di cui all’articolo 46 del decreto Cura Italia non trova
applicazione per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto l’ambito di
applicazione del medesimo articolo è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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