Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali
Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-06-2020
Messaggio n. 2489
OGGETTO: Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande
di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga,
anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali
1. Premessa
L’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 è stato oggetto di ripetuti interventi finalizzati ad assicurare un
costante accesso agli strumenti di sostegno economico da parte di una platea sempre più
ampia di lavoratori e imprese. In tale direzione vanno le misure adottate dapprima con il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e, successivamente, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cui iter di
conversione in legge non è ancora concluso.
Il quadro d’insieme dei provvedimenti è, peraltro, stato modificato con il decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del 16 giugno 2020 ed entrato in vigore il 17
giugno 2020, che ha introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale.
Tanto premesso, si comunica che il 18 giugno 2020 saranno rilasciate le funzionalità relative
alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla
domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti
dall’azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura “Nuova gestione
dell’istruttoria per domande CIGO”.
Pertanto, nelle more della pubblicazione delle apposite circolari che illustreranno anche la
disciplina di dettaglio introdotta con il decreto-legge n. 52 del 2020, con il presente messaggio
si forniscono i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità.
2. Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Il decreto-legge n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o
ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
A seguito dell’intervento del decreto-legge n. 34/2020 e alla luce delle ultime novità introdotte
dal decreto-legge n. 52/2020, il quadro complessivo dei trattamenti cui i datori di lavoro
possono accedere è riassumibile come segue:
le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi
riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di
nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori
di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario
o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5),
possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti
al 1° settembre 2020.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso,
superare le diciotto settimane complessive.
Per consentire alle aziende di richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale o di
assegno ordinario non superiore a cinque settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020, è stato individuato un iter procedurale semplificato che - nel rispetto
del dettato normativo, che subordina la richiesta all’effettivo completamento della fruizione
delle prime nove settimane - consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere ai
trattamenti (sia residuali che complessivi, fino a un massimo di quattordici settimane)
attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
In particolare, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono
chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l’autorizzazione
originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle
residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori
settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).
In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba
presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve
corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio
n. 2101 del 21 maggio 2020.
Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla
domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che
richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di
prossima pubblicazione.
Si precisa che le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle
Strutture territoriali.
Si fa presenta che sulla procedura “Sistema Unico” possono essere istruite le domande di CIGO
con le quali le aziende chiedono di essere autorizzate per ulteriori cinque settimane, avendo
già integralmente fruito delle precedenti nove settimane. Si tratta quindi di domande che non
hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”, contenuta nel file con il
quale i datori di lavoro possono autocertificare il periodo effettivamente fruito, secondo le
istruzioni fornite con il citato messaggio n. 2101/2020.
Inoltre, si ricorda che sul “Sistema unico” possono essere gestite le domande con causale
COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti di fruizione previsti dal
D.lgs n. 148/2015.
Con la procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”, invece, possono essere
istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che hanno in allegato il predetto file o
che comportano il superamento dei limiti di fruizione previsti dal D. lgs n. 148/2015. Tale
procedura sarà rilasciata, opportunamente aggiornata, entro il 18 giugno 2020.
Con distinta e successiva domanda, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di
integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di
quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori quattro
settimane previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, anche per periodi
antecedenti al 1° settembre 2020.
2.1 Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno
ordinario in relazione alla causale Covid-19
L’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27/2020, nel testo novellato dall’articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, prevede che ai
beneficiari dell’assegno ordinario, concesso a seguito della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente alla causale ivi
indicata, sia concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.
In relazione alla disposizione normativa, il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare
(ANF) opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di
cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19,
per l’intero periodo di spettanza dell’assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.
2.2 Termini di trasmissione delle domande
La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di
integrazione salariale è stata oggetto di un duplice intervento ad opera, prima, del decreto-
legge n. 34/2020 e successivamente del decreto-legge n. 52/2020.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17
giugno 2020, oltre a stabilire un regime di termini stringente, ha altresì introdotto un regime
decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA
e CIGD.
Secondo il disposto normativo, infatti, le istanze finalizzate alla richiesta di interventi devono
essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce
che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio
2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020)
se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.
Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto
inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate,
a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da
quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito
l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza,
anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato
dall’amministrazione competente.
Con le circolari di imminente pubblicazione saranno forniti ulteriori dettagli sull’argomento.
3. Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Il quadro riassuntivo delle disposizioni in materia CIGD relativamente alla durata dei
trattamenti non si discosta da quello illustrato per la CIGO e l’assegno ordinario.
Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio
2020 al 31 agosto 2020.
Una volta che l’azienda abbia avuto l’autorizzazione per tutte le nove settimane, a prescindere
da quanto effettivamente fruito, potrà chiedere un ulteriore periodo di cinque settimane, ai
sensi dell’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020. Infatti, i datori di lavoro che
avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter
richiedere le ulteriori 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020, dovranno rivolgersi
alla Regione o al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per richiedere la concessione
delle settimane mancanti rispetto alle prime nove.
Le nuove cinque settimane non saranno più richieste alle Regioni, ma direttamente all’INPS
che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento. Mentre rimane
inalterato il flusso amministrativo per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
L’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in deroga all’INPS sarà rilasciato il 18
giugno 2020.
La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi OnLine accessibili per la
tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Al portale
“Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
In relazione all’impianto normativo, che prevede la competenza delle Regioni o del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali per l’autorizzazione delle prime nove settimane a decorrere
dal 23 febbraio 2020, le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto
dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collocano a partire dal 26
aprile 2020.
Riguardo ai termini generali di trasmissione delle istanze riferite alla CIGD, si richiamano le
indicazioni contenute al paragrafo 2.2.
3.1 Ulteriore periodo di quattro settimane
Tutti i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso
fino alla durata massima di quattordici settimane (9 + 5 autorizzate dall’Inps), possono
usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
La durata massima complessiva dei trattamenti di CIGD globalmente riconosciuti non può, in
ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
4. Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020 è intervenuto sulla disciplina del pagamento
diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di
pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del
trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal
ricevimento delle domande stesse.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO,
Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal prossimo 18 giugno 2020.
In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto
inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo
alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in
via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende
chiedere.
In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda andrà
presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” à “Cig
Ordinaria”.
Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per
aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “CIG in Deroga
INPS”.
Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e
consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno delle
sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche
l’anticipazione del 40%,selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato
sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione,
deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
IBAN dei lavoratori interessati;
ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo
lavoratore.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene
inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.
Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di
anticipazione.
L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei
confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse,
che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e,
quindi, dalla data indicata nel protocollo.
In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore
dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione
della domanda di integrazione salariale.
A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione
salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate
dall’INPS.
Come già anticipato, la misura dell'anticipazione è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate
nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.
Si osserva che la disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal decreto-
legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, è stata ulteriormente
modificata dal decreto-legge n. 52/2020.
L’articolo 1, comma 3, del citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare
all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il
saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il
periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17
luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato
modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, l’Istituto
procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
Di contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22–quater, comma 4, del richiamato
decreto-legge n. 18/2020, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro,
delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 2489/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.