Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3137/2020
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi. Modalità di presentazione delle domande
Riferimento normativo
Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi. Modalità di presentazione delle domande
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 21-08-2020
Messaggio n. 3137
OGGETTO: Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi. Modalità di
presentazione delle domande
Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020 sono state illustrate le novità apportate all’impianto
normativo in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e sono state
fornite, inoltre, indicazioni in merito al particolare trattamento previsto dall’articolo 98, comma
7, del citato decreto-legge n. 34/2020 in favore degli sportivi professionisti.
Successivamente, l’articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, rubricato “Disposizioni
in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione
Sportivi Professionisti”, ha abrogato il comma 7 dell’articolo 98 e inserito il comma 1-bis
all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, in base al quale: “I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione
Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione
salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove
settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno
essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate
dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province
autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro
assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al
comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle
risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata
dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo
all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in
deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefìci di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel
limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020”.
Tanto rappresentato, nel rinviare ad una successiva comunicazione per la disciplina di dettaglio
della prestazione in commento, con il presente messaggio si comunica il rilascio dell’applicativo
per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale
in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e
si forniscono le relative istruzioni operative.
La domanda è disponibile sul portale dell’Istituto www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per
la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
Al portale “Servizi per aziende e consulenti” si accede tramite codice fiscale e PIN rilasciato
dall’Istituto.
All’interno dell’opzione specificata “CIG in deroga INPS”, selezionando “invio domande”, viene
proposto un menu a tendina con le seguenti tre scelte: “deroga INPS”, “deroga
plurilocalizzata” e “deroga INPS SPORTIVI”. Per la presentazione delle domande di cui
all’oggetto deve essere selezionata l’opzione “deroga INPS SPORTIVI”.
Per presentare la domanda è necessario inserire la matricola del datore di lavoro e il periodo di
sospensione, mentre le altre scelte (tipo richiesta e tipo pagamento) sono preimpostate e non
modificabili.
Si evidenzia che al trattamento in parola possono accedere esclusivamente le aziende aventi
Codice statistico contributivo (CSC) 1.18.08.
Per il trattamento di CIG in deroga in commento, al momento, non è prevista l’anticipazione
del 40% delle ore autorizzate.
L’acquisizione dei dati della domanda viene completata selezionando l’unità produttiva
dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiari in formato “csv”; è
obbligatorio anche l’inserimento dell’accordo sindacale in formato “pdf” e della relativa data di
sottoscrizione.
Si precisa che, stante la novella normativa introdotta dal citato articolo 2, le domande già
presentate alle Regioni o alle Province autonome non devono essere presentate nuovamente
all’INPS. Tali domande, infatti, sono considerate valide e saranno autorizzate dalle medesime
Regioni e Province autonome nei limiti delle risorse loro assegnate.
Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento in parola
presentate all’INPS si considerano operanti decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente messaggio, eccetto nei casi in cui la novella normativa di cui al decreto-legge n.
104/2020 offra un regime più favorevole.
Il Direttore Generale vicario
Vincenzo Caridi
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