Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinarie 2020 (anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e soll
Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinarie 2020 (anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e solleciti 2019 (anno reddito 2018) e solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinarie 2020 e 2021
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-10-2020
Messaggio n. 3557
Allegati n.1
OGGETTO: Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale,
di cui al D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e
trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali
(Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modello
ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni
previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinarie 2020
(anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e solleciti 2019
(anno reddito 2018) e solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV
CIV ordinarie 2020 e 2021
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 16 settembre 2020 è stato
adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al
D.lgs 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, per l’affidamento e la disciplina del
servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e
delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle
prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinarie 2020 (anno reddito 2019)
e 2021 (anno reddito 2020) e solleciti 2019 (anno reddito 2018) e solleciti 2020 (anno reddito
2019), INV CIV ordinarie 2020 e 2021.
Con le Campagne RED ordinarie 2020 e 2021, i soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali
e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari – che non
comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente
sulle prestazioni in godimento – produrranno l’annuale dichiarazione (Modello RED) dei redditi
che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2019 e all’anno reddito
2020.
Con le Campagne RED solleciti 2019 e 2020, i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di
dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2019 e 2020 (cosiddetti “sollecitati”)
produrranno la dichiarazione per l’anno reddito 2018 e per l’anno reddito 2019.
Con le Campagne INV CIV ordinarie 2020 e 2021, l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di
pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo di invalidità civile la
comunicazione di permanenza nel territorio dello Stato diretta a verificare il diritto alla
pensione sociale, all’assegno sociale e all’assegno sociale sostitutivo di invalidità civile (Modello
ACC.AS/PS).
Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), individua i casi in cui
devono essere presentate le dichiarazioni, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio,
di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica, disciplina le attività di
verifica e di validazione dei dati, nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente
riscontrate.
Il servizio viene affidato in via non esclusiva.
Per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagne ordinarie 2020 e
2021 e solleciti 2019 e 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagne INV CIV
ordinarie 2020 e 2021 - Modello ACC.AS/PS) continueranno ad essere a disposizione dei
cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale Internet,
“RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al
D.lgs n. 241/1997, e successive modificazioni, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno
facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema adottato.
Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare iscritto nel “Registro
delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle
finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.
La stipula della convenzione di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il
versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità
elettronica.
La Direzione centrale Organizzazione e comunicazione dell’Istituto curerà il processo di
convenzionamento.
A tal proposito, il Direttore della Direzione centrale Organizzazione e comunicazione è stato
autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.
La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni scadrà il giorno 31 gennaio 2021.
I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione
centrale Organizzazione e comunicazione - Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i
soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono
gestiti dalla Direzione centrale Pensioni per il servizio RED e dalla Direzione centrale Inclusione
sociale e invalidità civile per il servizio INV CIV.
I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato
elettronico, alla Struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco “UF5HHG”, dovrà
essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento
Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Avvisi,
bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”
> “Elenco principali riferimenti INPS”.
Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
4.2012
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
_______________________________________________________________
___________________ (SOGGETTO ABILITATO ALL’ASSISTENZA FISCALE, DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFI-
CHE) PER L’AFFIDAMENTO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRA-
SMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SITUAZIONI REDDITUALI (MODELLI
RED) E DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (MODELLO ACC.AS/PS) AL
FINE DELLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E/O
ASSISTENZIALI - CAMPAGNE RED ORDINARIE 2020 (ANNO REDDITO 2019) E
2021 (ANNO REDDITO 2020) E SOLLECITI 2019 (ANNO REDDITO 2018) E SOLLE-
CITI 2020 (ANNO REDDITO 2019), INV CIV ORDINARIE 2020 E 2021.
LE SOTTOSCRITTE PARTI
Il _____________(cognome)______________________(nome)_________,
nato/a a _____________________________ (_____) il ____/____/_________
domiciliato per la carica in ____________________________________________
il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresen-
tanza dello “ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE”, Ente di
diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n.
21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di ________________________
(in appresso anche più brevemente “Istituto” o “INPS”);
e
ove la convenzione venga sottoscritta da un Centro di assistenza Fiscale
(CAF)
_____________(cognome)_________________________(nome)___________,
nato/a a ___________________________ (_____) il ____/____/___________
codice fiscale ________________, il/la quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale)
_____________________________, con sede
in________________(via)___________________ (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di
_________________________________________(numero)______________,
R.E.A. ________(numero)_____quale (carica/qualifica),_________, domiciliato/a
4.2012
per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del
vigente statuto sociale;
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
Ovvero
_____________(cognome)_________________________(nome)___________,
nato/a a ___________________________ (_____) il ____/____/___________
codice fiscale ________________, il/la quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma in rappresentanza di (ragione sociale)
_____________________________, con sede
in________________(via)___________________ (numero civico), codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro Imprese di
_________________________________________(numero)______________,
R.E.A. ________(numero)_____ giusta procura speciale al/alla medesimo/a rila-
sciata in data ___/____/________, che il comparente dichiara essere tuttora va-
lida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
ove la convenzione venga sottoscritta da un professionista abilitato all’as-
sistenza fiscale
_______________ (cognome) _______________ (nome), nato/a a
_______________ (_____) il ____/____/_________, codice fiscale (____),
iscritto all’Albo professionale ________della Provincia________ n. ________,
quale libero professionista, domiciliato/a in
________________(via)________________________ (numero civico), _______
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
ovvero
4.2012
_______________ (cognome) _______________ (nome), nato/a a
_______________ (_____) il ____/____/_________, codice fiscale (____), in
rappresentanza del libero professionista _______________ (cognome)
_______________ (nome), nato/a a _______________ (_____) il
____/____/_________, codice fiscale (____), iscritto all’Albo professionale
________della Provincia________ n. ________, domiciliato/a in
________________(via)________________________ (numero civico), _______
giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data ___/____/________,
che il comparente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in copia si
allega al presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
ove la convenzione venga sottoscritta da uno Studio di professionisti abi-
litati all’assistenza fiscale
_______________ (cognome) _______________ (nome), nato/a a
_______________ (_____) il ____/____/_________, (____), codice fiscale
_______________ iscritto all’Albo professionale ____ della Provincia____ n. ____
in qualità di Legale rappresentante dello Studio ____ con sede in ____, (via) (nu-
mero civico), codice fiscale ____ e P. IVA ____________, domiciliato/a per la ca-
rica ove sopra
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
ovvero
_____________(cognome)_________________________(nome)___________,
nato/a a ___________________________ (_____) il ____/____/___________
codice fiscale ________________, il/la quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma in rappresentanza dello Studio ____ con sede in ____,
4.2012
(via) (numero civico) _______, codice fiscale ____ e P. IVA ____________, do-
miciliato/a per la carica ove sopra, giusta procura speciale al/alla medesimo/a ri-
lasciata in data ___/____/________, che il comparente dichiara essere tuttora
valida e non revocata e che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
(in appresso anche più brevemente “soggetto abilitato” o, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”)
VISTI
- l'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui
l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale “a decorrere
dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni
reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che
detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a
fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via
telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel
rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni
presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi
coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia”;
- l’articolo 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con
modificazioni dalla legge 122/2010, che ha modificato l’art. 35 del D.L. n. 207
del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2009, introducendo
il comma 10 bis, che così dispone: “Ai fini della razionalizzazione degli
adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i
titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che
non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione
reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare
la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la
prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità
stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate
al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei
redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione
4.2012
non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via
definitiva delle prestazioni collegate al reddito ed al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia
presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino
della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo
accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”;
- la Convenzione stipulata in data 9 marzo 2018 tra l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e il Ministero della Salute con cui le parti disciplinano l’ac-
quisizione, da parte dell’INPS, delle informazioni in possesso del Ministero della
Salute, relative allo stato di ricovero dei titolari di prestazioni assistenziali, di-
rette a verificare il diritto alle relative prestazioni;
-
il Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), adottato con determinazione presidenziale n. 144 del 30
novembre 2018, con cui le parti disciplinano, tra l’altro, l’acquisizione, da parte
dell’INPS, delle informazioni in possesso del Ministero attraverso l’Anagrafe
Nazionale degli Studenti, riguardanti la frequenza scolastica dei titolari di
prestazioni assistenziali;
- l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 che individua, in materia di
pensione sociale, tra i requisiti necessari per il diritto alla prestazione, la
residenza stabile e continuativa in Italia;
- l'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo cui dal 1°
gennaio 1996, in luogo della pensione sociale viene corrisposto l’assegno
sociale, al ricorrere delle condizioni previste dalla stessa legge, tra le quali
rientrano la residenza stabile e continuativa in Italia e l’assenza dello stato di
ricovero in istituto di cura o comunità con retta a carico di Enti pubblici;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 13 gennaio 2003, di
attuazione dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base
al quale il titolare di assegno sociale deve produrre idonea documentazione,
rilasciata dall’istituto di cura o comunità presso cui è ricoverato che attesti
l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello
eventualmente a carico dell’interessato o dei suoi familiari;
- l’articolo 35 del d.lgs. 175 del 21 novembre 2014 che contiene disposizioni in
materia di requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati;
- l’articolo 8, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che l’INPS
provveda, tra l’altro, ad una revisione qualitativa e quantitativa dell’attività in
Convenzione con i centri di assistenza fiscale, nell'ambito dei processi di
razionalizzazione e riduzione della spesa, validata dal Ministero vigilante, al
fine di indirizzare tali attività alla realizzazione degli obiettivi definiti dallo
stesso Ministero e contenuti nel piano di sviluppo dell'Istituto e di conseguire
4.2012
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei costi
sostenuti nel 2011;
- il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recante disposizioni in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di
interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
- l’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo
per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di
scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette
amministrazioni non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni
generali in materia di IVA;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
(di seguito “Regolamento UE”);
-
il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, (di seguito
“Codice”);
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2
luglio 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra
Pubbliche Amministrazioni”;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30
luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
CONSIDERATO
- che l’operazione di rilevazione dei redditi deve essere effettuata anche al fine
di aggiornare i dati d’archivio;
- che lo stato di ricovero gratuito in istituto di cura si pone come elemento
ostativo all’erogazione dell’assegno sociale nella sua misura intera;
- che la dimora all’estero dei titolari di pensione sociale, di assegno sociale e
assegno sociale sostitutivo di invalidità civile si pone come elemento ostativo
4.2012
all’erogazione delle predette prestazioni per il tempo in cui i titolari delle stesse
soggiornano fuori dal territorio italiano;
-
che l’acquisizione tempestiva delle previste dichiarazioni consente all’INPS un
efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei
requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e/o di quelle
collegate al reddito;
-
che la Convenzione con il Ministero della Salute, il protocollo d’intesa con il
Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) e la
cooperazione informativa in essere con l’Agenzia delle Entrate consentono
all’Istituto l'acquisizione delle informazioni relative agli stati di ricovero, alla
frequenza scolastica e allo svolgimento di attività lavorativa dei soggetti
beneficiari delle prestazioni assistenziali;
- che la platea degli assistiti, per l'età anagrafica e/o per la patologia, versa
spesso in condizioni che rendono estremamente difficoltosa la redazione delle
dichiarazioni avvalendosi ex se di procedure informatiche;
- che pertanto l’INPS ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei soggetti
– tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modifiche – per la raccolta e trasmissione delle
dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di
responsabilità (Modello ACC.AS/PS);
- che tali soggetti, per la loro capillare diffusione sul territorio nazionale, sono
idonei a venire incontro alle menzionate esigenze di assistenza e tutela degli
assistiti;
- che in ogni caso sarà possibile, per i beneficiari di prestazioni assistenziali e di
invalidità civile tenuti per legge alla presentazione delle dichiarazioni
sostitutive, rendere autonomamente tali dichiarazioni utilizzando i canali
informatici messi a disposizione dall’INPS;
- che la Parte privata della presente Convenzione rientra tra i soggetti abilitati
all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni e al decreto legislativo 175 del 21 novembre 2014;
- gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della
stessa;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Natura delle premesse
1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.
4.2012
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento e la disciplina del servizio
di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti
sulle prestazioni collegate (c.d. redditi obbligatori) - Modelli RED - e delle di-
chiarazioni di responsabilità al fine della corretta erogazione delle prestazioni
previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED ordinarie 2020
(anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020), Solleciti 2019 (anno reddito
2018) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019 ), INV CIV ordinarie 2020 e 2021
(mod. ACC.AS/PS).
Art. 3 - Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situa-
zioni reddituali (Modelli RED)
1. L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situa-
zioni reddituali (Modelli RED) relative all’anno reddito 2019 (c.d. Campagna
ordinaria RED 2020) e all’anno reddito 2020 (c.d. Campagna ordinaria RED
2021) nonché quelle relative all’anno reddito 2018 e 2019 limitatamente ai
soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione entro i termini utili previsti
dall’Istituto, di cui al comma 3, lettera c. del presente articolo (c.d. Campagna
RED Solleciti 2019 e 2020).
L’INPS, prima dell’avvio di ciascuna Campagna, determina le categorie di sog-
getti (interi nuclei reddituali rilevanti sulla prestazione collegata con tutti i red-
diti pari a zero nell’ultima campagna con esito consolidato) obbligati a rendere
la dichiarazione reddituale all’Istituto che potranno utilizzare esclusivamente i
servizi on-line o rivolgersi alle Strutture territoriali dell’INPS per rendere la
dichiarazione in parola.
2. L’INPS affida, ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto
abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato “atti-
vità”) di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni
reddituali (di seguito denominate Modelli RED) come descritto al comma 1 del
presente articolo. Le date di inizio e di conclusione delle Campagne RED ordi-
narie 2020 e 2021 sono individuate rispettivamente: per quanto concerne la
data di avvio entro 15 giorni dall’adozione del presente schema di convenzione
e 1° marzo 2021 come data di conclusione; nel 1° luglio 2021 (data avvio) e
28 febbraio 2022 (data conclusione). Le date di avvio delle Campagne Solleciti
2019 e 2020 saranno rese note con un anticipo di almeno trenta giorni e co-
munque rispettivamente: per la Campagna Solleciti 2019 non oltre il 31 otto-
bre 2020 (data di avvio) mentre la data di conclusione è individuata nel 1°
4.2012
marzo 2021; per la Campagna Solleciti 2020 non oltre il 2 novembre 2021
(data di avvio) mentre la data di conclusione è individuata nel 28 febbraio
2022. Sono esclusi dall’affidamento dell’attività, e, dunque, non hanno facoltà
di stipulare la presente Convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi
inadempienze accertate alla data di stipula della Convenzione.
3. Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni
previdenziali e/o assistenziali presenti nel “Casellario dei pensionati”, istituito
dall’articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, tra i soggetti che devono effetti-
vamente comunicare i redditi all’INPS (di seguito denominati “dichiaranti”)
rientrano coloro che versano in una delle situazioni reddituali, proprie e/o dei
familiari al cui reddito è collegata la prestazione, di seguito descritte:
a. situazione reddituale variata o invariata rispetto a quella comunicata
all’INPS per l’anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all’Agen-
zia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista
dal vigente ordinamento giuridico e/o dichiarati ai fini fiscali secondo mo-
dalità di rappresentazione diverse da quanto previsto dalla normativa pre-
videnziale ai fini della verifica reddituale dell’Istituto;
b. redditi con valore pari a zero, con riferimento all’intero nucleo familiare
rilevante e a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o
escluse dall’imposizione fiscale, solo se tale situazione reddituale è frutto
di una variazione rispetto a quella dichiarata per l’anno reddito precedente;
c. situazione reddituale oggetto di “comunicazione di Sollecito” da parte
dell’Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione
reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla
prestazione del titolare. Per tali modelli il soggetto abilitato dovrà acquisire
tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la
prestazione oggetto di verifica);
d. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni delle situazioni reddituali co-
siddette brevi inerenti alle dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia. La
dichiarazione breve di decesso potrà essere resa solo se il decesso è avve-
nuto in data antecedente all’anno reddito richiesto, altrimenti dovrà essere
resa una dichiarazione reddituale a tutti gli effetti da parte dei legittimati
a dichiarare per conto del de cuius;
e. situazioni che danno luogo alla dichiarazione breve cosiddetta “NO RED”
per soggetti, diversi dal titolare della prestazione collegata al reddito, fa-
centi parte di un nucleo in cui sia presente almeno il coniuge e/o un fami-
liare, i cui redditi rilevanti siano stati integralmente dichiarati all’Agenzia
delle Entrate per l’anno reddito oggetto di verifica.
4. Nel caso in cui almeno un soggetto tra il titolare di prestazioni collegate al
reddito e/o i componenti del nucleo familiare valorizzati nella stringa RED, il cui
4.2012
reddito è collegato alla prestazione, abbia l’obbligo di presentare la dichiara-
zione reddituale all’INPS, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di
tutti i soggetti valorizzati nella stringa/stringhe, rilevanti sulla prestazione, al
fine di consentire l’immediata, puntuale e completa verifica della posizione da
parte dell’Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestual-
mente tutti i redditi di cui il soggetto “dichiarante” ed i familiari rilevanti sulla
prestazione, così come definito nel presente articolo, risultino titolari, tenuto
conto delle informazioni raccolte durante l’intervista e della documentazione
prodotta dal dichiarante. A tal proposito, si specifica che la dichiarazione di cui
al comma 3, lettera e. del presente articolo può essere resa solo per un sog-
getto diverso dal titolare della prestazione collegata al reddito facente parte di
un nucleo composto da almeno il coniuge e/o da almeno un familiare, che si
trovi nella condizione di aver dichiarato integralmente al Fisco i redditi rilevanti
sulla prestazione tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello
REDDITI/730 per l’anno reddito oggetto di verifica reddituale.
5. Per ciascuna Campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all’Istituto
entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, se-
condo le modalità di cui all’art. 8. In fase di avvio della Campagna Red ordinaria
e Solleciti, per tutte le dichiarazioni precedentemente presentate al soggetto
abilitato, il suddetto termine di trenta giorni decorre dalla data di rilascio della
versione consolidata delle procedure di trasmissione delle dichiarazioni all’Isti-
tuto.
6. La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei
compensi, secondo quanto previsto dall’art. 15.
7. Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle at-
tività, sono indicate nella presente Convenzione.
Art. 4 - Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di respon-
sabilità (Modello
al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali
ACC.AS/PS)
1. L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità
al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali relative alle Campagne INV
CIV ordinarie 2020 e 2021 (mod. ACC.AS/PS).
2. Con le Campagne INV CIV ordinarie 2020 e 2021 l’INPS provvede a richiedere,
ai soli soggetti beneficiari di pensione sociale, assegno sociale o assegno so-
ciale sostitutivo di invalidità civile la comunicazione della dichiarazione diretta
a verificare il diritto alla pensione sociale, all’assegno sociale e all’assegno so-
ciale sostitutivo di invalidità civile.
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3. L’INPS affida, ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari
per l’erogazione delle prestazioni assistenziali erogate dall’Istituto, in via non
esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento
dell’attività (di seguito denominato “attività”) di raccolta e di trasmissione
all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS). La suddetta
dichiarazione è resa dai soggetti percettori delle prestazioni assistenziali se-
condo il modello di cui al comma 4 del presente articolo. Le date di inizio e di
conclusione delle Campagne INV CIV ordinarie 2020 e 2021 (Modello
ACC.AS/PS) sono rese note dall’Istituto prima dell’inizio delle Campagne me-
desime e comunque con un congruo anticipo rispetto all’avvio. Le date di inizio
e di conclusione delle Campagne INV CIV, ordinarie 2020 e 2021 sono indivi-
duate rispettivamente: per quanto concerne la data di avvio entro 15 giorni
dall’adozione del presente schema di convenzione e 1° marzo 2021 (data con-
clusione); nel 1° luglio 2021 (data avvio) e 28 febbraio 2022 (data conclu-
sione).
4. Per dichiarazione di responsabilità si intende il seguente modello:
ACC. AS/PS (Campagne INVCIV ordinarie 2020 e 2021) per la permanenza del
requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione
sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
5. Per ciascuna Campagna INV CIV il modello deve essere trasmesso all’Istituto
entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, se-
condo le modalità di cui all’articolo 8. In fase di avvio della Campagna INV CIV,
per tutte le dichiarazioni precedentemente presentate al soggetto abilitato, il
suddetto termine di trenta giorni decorre dalla data di rilascio della versione
consolidata delle procedure di trasmissione delle dichiarazioni all’Istituto.
6. La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei
compensi, secondo quanto previsto all’art. 15.
7. Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle at-
tività, sono indicate nella presente Convenzione.
Art. 5 - Contenuto del servizio
1. Il servizio consta delle attività che seguono:
a) acquisizione e conservazione della delega specifica dell’interessato al
servizio di cui al precedente art. 2 della presente Convenzione, corredata
della copia del documento di riconoscimento dell’interessato. La delega
contiene le seguenti informazioni:
dati anagrafici del dichiarante (delegante) e suo codice fiscale;
tipologia dichiarazione (RED o INV CIV), anno di Campagna (ordinaria o
Solleciti);
data di conferimento della delega.
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Le deleghe sono numerate ed annotate, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:
numero progressivo e data della delega;
codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante;
estremi del documento di identità del dichiarante.
L’Istituto effettua controlli sulle deleghe acquisite dai soggetti abilitati, in
conformità alle previsioni contenute nella presente Convenzione.
b) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o
curatore o dei familiari, se richiesti, tramite il relativo documento;
c) acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei
dichiaranti, delle relative dichiarazioni;
d) conservazione del modello di dichiarazione e della copia del documento
di identità in corso di validità (come ad es. carta d’identità, patente,
passaporto) e del codice fiscale o in alternativa dell’esito del controllo
SIATEL, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
2. Nel caso in cui il dichiarante deleghi altra persona alla consegna del modello,
il soggetto abilitato deve conservare, oltre alla copia del modello firmato dal
dichiarante, copia del documento d’identità del dichiarante, del documento
d’identità del delegato e la delega. Di tale circostanza viene fatta menzione nel
registro delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che
nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo,
che non consentano la compilazione e firma della delega del dichiarante con-
ferita a soggetto terzo, la stessa potrà essere presentata priva della firma solo
ed esclusivamente allegando il documento di identità che riporta l’annotazione
dell’impossibilità alla firma.
Per le Campagne RED ordinarie 2020 e 2021 e Solleciti 2019 e 2020:
- intervista accurata mirante a verificare in quale situazione versa il
dichiarante. In particolare, sarà necessario richiedere tutta la
documentazione utile a qualificare la situazione reddituale del soggetto
dichiarante e dei familiari rilevanti sulla prestazione per verificare se
l’obbligo di dichiarazione all’Istituto può intendersi già assolto, in quanto la
situazione reddituale incidente sulla prestazione collegata al reddito di cui si
è beneficiato è già stata dichiarata integralmente all’Agenzia delle Entrate,
o se, invece, il dichiarante è tenuto alla presentazione della dichiarazione
della situazione reddituale rilevante sulla prestazione (mod. RED) all’INPS.
Conseguentemente sarà necessario acquisire tutte le informazioni utili a
rappresentare in maniera corretta la situazione reddituale del dichiarante e
dei familiari eventualmente rilevanti sulla prestazione, nonché la
documentazione probatoria relativa ai redditi asseverati. A titolo
4.2012
esemplificativo e non esaustivo si rappresenta di seguito la documentazione
da richiedere al dichiarante in fase di intervista e da verificare, al fine di
raccogliere le informazioni utili per la dichiarazione: mod. RED presentato
per l’anno reddito precedente; Certificazione Unica rilasciata dal sostituto
d’imposta, relativa al periodo d’imposta oggetto di verifica; la dichiarazione
dei redditi (mod. 730/REDDITI) presentata ad Agenzia delle Entrate, anche
tramite altro intermediario per il medesimo periodo d’imposta; rendiconto
della banca/posta da cui è possibile evincere l’importo degli interessi
percepiti, al netto della ritenuta fiscale applicata a titolo d’imposta; visure
catastali; attestazione di variazione residenza per espatrio; attestazione di
decesso, etc.;
- analisi della documentazione prodotta ai fini della raccolta delle informazioni
necessarie per rendere la dichiarazione della situazione reddituale incidente
sulla prestazione goduta all’INPS, in un’ottica di servizio di assistenza
qualificata ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire. Tutta
la documentazione utilizzata ai fini della raccolta delle informazioni
necessarie per rendere la dichiarazione all’Istituto deve essere conservata
ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
- trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite con
evidenza per ciascun rigo reddito rilevante dell’acquisizione documentale o
di autocertificazione da parte del dichiarante, entro il termine previsto
dall’articolo 3 della presente Convenzione.
Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che
nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo,
che non consentano la compilazione e firma della dichiarazione della situa-
zione reddituale del dichiarante, la stessa potrà essere presentata priva della
firma solo ed esclusivamente allegando il documento di identità che riporta
l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
Per le Campagne INV CIV ordinarie 2020 e 2021:
- acquisizione delle dichiarazioni rese dai titolari di pensione sociale, assegno
sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile (Campagne INV CIV
ordinarie 2020 e 2021) per la verifica della persistenza dei requisiti previsti
per l’erogazione della provvidenza;
- acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e
per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla
normativa vigente. In tal caso dovrà essere conservata e resa disponibile
all’INPS la relativa documentazione;
- nel caso in cui l’handicap non consenta al dichiarante la compilazione e firma
dell’autocertificazione se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve
essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto
abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore ed il relativo
documento di identità;
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- nel caso di disabilità psichica la dichiarazione va resa solo in presenza di un
tutore\curatore\amministratore di sostegno. Il soggetto abilitato deve
conservare anche in questo caso il modello firmato dal tutore\
curatore\amministratore di sostegno ed il relativo documento di identità. In
assenza di figura tutelare, la dichiarazione di responsabilità non deve essere
presentata, ma dovrà essere consegnato, direttamente da parte del
dichiarante, il certificato medico attestante lo stato di disabilità psichica
presso la sede INPS territorialmente competente;
- trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite,
entro il termine previsto dall’articolo 4 della presente Convenzione;
- assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire;
- consegna obbligatoria della ricevuta attestante l’elaborazione del modello
acquisito.
Ad integrazione di quanto contenuto al comma che precede, si chiarisce che
nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabeti-
smo, che non consentano la compilazione e firma della dichiarazione di re-
sponsabilità del dichiarante conferita a soggetto terzo, la stessa potrà essere
presentata priva della firma solo ed esclusivamente allegando il documento
di identità che riporta l’annotazione dell’impossibilità alla firma.
4. Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte, anche con firma digi-
tale.
Art. 6 - Modalità tecniche di accesso
ai sistemi dell’INPS
1. Le modalità tecniche di accesso ai sistemi dell’INPS - da parte dei soggetti
abilitati - per lo svolgimento del servizio di cui all’articolo 2 della presente Con-
venzione sono descritte nell’allegato 2 contenente disposizioni in merito al pre-
lievo delle stringhe RED e INV CIV e per la raccolta e trasmissione delle dichia-
razioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di respon-
sabilità (Modello ACC.AS/PS).
Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Conven-
zione.
Art. 7 - Attività di acquisizione delle dichiarazioni
1. Per lo svolgimento dell’attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV
(Modello ACC.AS/PS) l’INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica
richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato specifica delega allo
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stesso e fatta salva la riserva di cui al precedente art. 3, comma 1, le stringhe
identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni, con
le diverse modalità previste dall’Istituto (on line, cooperazione applicativa) con
congruo anticipo rispetto all’avvio delle Campagne ordinarie e Solleciti.
Se per uno stesso soggetto ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa
a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse
le stringhe saranno individuate dall’Istituto e comunicate ai soggetti abilitati
convenzionati.
2. L’INPS definisce, con apposito documento tecnico, i criteri di trasmissione dei
redditi nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative
per l’attuazione delle finalità della presente Convenzione, la modulistica neces-
saria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione e
trasmissione delle dichiarazioni. Tali informazioni saranno rese disponibili sul
sito web dell’INPS.
L’INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione
e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del
sito web dedicata al servizio in oggetto.
3. Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione
esibita, la conferma dell’acquisizione documentale viene rilasciata dal soggetto
abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocerti-
ficare i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettare la di-
chiarazione senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto
dal DPR n. 445 del 2000, e successive modifiche.
In ogni caso, il soggetto abilitato deve assicurare che il dichiarante non abbia
trasmesso all’Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abi-
litato - dati difformi da quelli autocertificati. L’operatore che acquisisce la di-
chiarazione ove riscontri tale difformità è tenuto a segnalarla al soggetto di-
chiarante. Ove ciò nonostante, il dichiarante intenda confermare la discordanza
stessa, l’operatore lo informerà che la trasmissione della dichiarazione avverrà
previo inserimento di apposito alert ai fini di un controllo specifico da parte
dell’INPS.
Art. 8 - Attività di trasmissione delle dichiarazioni
1. Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente
indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il
software specifico idoneo a supportarle. Dette procedure vengono rilasciate
dall'INPS ai soggetti abilitati convenzionati senza alcun onere a loro carico.
È facoltà del soggetto abilitato convenzionato adottare il software predisposto
dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici a sue spese corrispondenti alle
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specifiche tecniche rilasciate dall'INPS, sia in fase di stesura iniziale che, suc-
cessivamente, in caso di modifica delle procedure.
Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata
o approvata dall’INPS.
2. Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve risultare
iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico”
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle
chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.
Per i soli CAF la trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa,
secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall’Istituto.
3. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso al fine di
garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi.
4. Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a
debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che
permettano l'immediato ricalcolo delle prestazioni.
5. Anche nel corso dello svolgimento della Campagna RED l’INPS potrà procedere
a ricalcoli delle pensioni sulla base dei dati trasmessi dai soggetti abilitati. In
questo caso, tramite apposita comunicazione preventiva, da effettuarsi con
congruo anticipo, l’INPS comunica ai soggetti abilitati che, per le posizioni og-
getto del ricalcolo non potranno procedere ad invii successivi di ulteriori dichia-
razioni. Eventuali fatti o circostanze incidenti sulle prestazioni, anche interve-
nute successivamente, che comportino la necessità di una nuova dichiarazione
di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee dovranno
essere portate a conoscenza dell’INPS attraverso una domanda di ricostitu-
zione della pensione.
Art. 9 - Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della
documentazione inerente
1. Il soggetto abilitato predispone ciascun modulo di dichiarazione che, datato e
sottoscritto dal dichiarante, anche attraverso apposizione di firma digitale o
altra modalità prevista dalla normativa vigente, è custodito negli appositi ar-
chivi tenuti a tale scopo dal soggetto abilitato stesso, per un periodo non infe-
riore a cinque anni, mentre una copia del modulo di dichiarazione, parimenti
datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato. Per lo
stesso periodo è conservata altresì la documentazione fornita dal dichiarante,
ed utilizzata dal soggetto abilitato per il servizio di cui alla presente Conven-
4.2012
zione, ai fini dei controlli previsti da quest’ultima. Allo stesso modo sarà con-
servata la delega di cui all’articolo 5, comma 1) corredata della copia del do-
cumento di riconoscimento dell’interessato.
2. In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione di documenti car-
tacei, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione
in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante
o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver
proceduto alla trasmissione della dichiarazione all’Istituto, svolge l’attività di
cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito de-
scritte:
- creazione di una copia del modello su un documento informatico, ripor-
tando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo
le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione te-
lematica all’INPS e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero
creazione, a partire dai dati trasmessi all’Istituto, di un file in formato sta-
tico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene
firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato e,
quindi, conservato come previsto dal comma precedente;
- conservazione informatica del citato documento, con apposizione della
firma digitale del responsabile della conservazione e della marca tempo-
rale, al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la cer-
tezza della data.
3. Le modalità di conservazione suddette valgono anche per la documentazione
fornita dal dichiarante ed utilizzata ai fini delle verifiche previste all’art. 15 della
presente Convenzione.
4. Il dichiarante viene informato dal soggetto abilitato dell’onere che incombe su
quest’ultimo di conservazione del modulo di dichiarazione e della documenta-
zione di supporto alla dichiarazione, come precisato al comma precedente, per
un periodo non inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La documentazione relativa ai codici fiscali e ai documenti di riconoscimento
dei dichiaranti consta della copia dei relativi documenti. La documentazione è
conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua dei
commi che precedono.
6. Per cinque anni e con le stesse modalità sopra descritte dovranno essere con-
servate le deleghe rilasciate dai dichiaranti, ai sensi del precedente art. 5, cor-
redate di documento di riconoscimento del delegante.
7. Tutta la documentazione conservata dovrà essere trasmessa, a richiesta,
all’INPS per consentire l’effettuazione degli opportuni controlli.
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Art. 10 - Duplicato del modulo di dichiarazione
1. Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dai beneficiari delle
prestazioni erogate dall’Istituto, può accedere, mediante i servizi on line
dell’Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del/i modello/i RED e/o INV
CIV (Modello ACC.AS/PS).
Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato, ai sensi dell’articolo
9, e registrata nel processo di autenticazione on line relativo alla emissione del
duplicato. La richiesta dei duplicati (Modello RED) e Modello (ACC.AS/PS) potrà
avvenire, oltre alle modalità on line, anche attraverso la cooperazione applica-
tiva.
Art. 11 - Svolgimento del servizio in regime di avvalimento
1. Il CAF può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa
responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1 ed 1-bis, del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, mentre i soggetti abilitati diversi
dai Centri di assistenza fiscale (CAF), possono avvalersi di quelli di cui all’art.
23, comma 2, di detto decreto.
2. L’affidamento e lo svolgimento del servizio in regime di avvalimento sono su-
bordinati all’osservanza delle previsioni di cui al presente articolo e al succes-
sivo art. 12 della presente Convenzione, e avvengono nello specifico rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
3. In ogni caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o par-
ziale, di cui ai commi precedenti, l’INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto
abilitato e convenzionato e l’attività dei menzionati soggetti è considerata, a
tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.
Art. 12 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Per i servizi INPS resi dal soggetto abilitato in favore di utenti esterni, Titolare
del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, nomina il soggetto abilitato sottoscrit-
tore della presente Convenzione quale “Responsabile del trattamento”, come
da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
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2. Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento desi-
gnato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni
ricevute dal Titolare (INPS) - a partire da quelle contenute nell’Atto di nomina
e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni
contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nel Codice,
in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni
affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Ga-
rante.
3. Il soggetto abilitato, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i
dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle di-
sposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente con-
nessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito della condizione di
liceità richiamata a fondamento del presente accordo.
4. Ai sensi degli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere
trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione
della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conserva-
zione, integrità e riservatezza.
5. È fatto divieto assoluto al soggetto abilitato di utilizzare i dati per scopi diversi
da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla
normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare
riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. Il soggetto abilitato as-
sicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi,
né in alcun modo riprodotti.
6. L’INPS effettua il tracciamento di tutti gli accessi ai propri sistemi informativi
effettuati da parte degli operatori dei soggetti abilitati.
7. I soggetti abilitati assicurano il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi au-
tomatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di re-
plicare i dati resi disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole
di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell’INPS ed eventuali accessi ille-
gittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali
saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.
8. Per le attività oggetto della Convenzione sono ammessi ad accedere alla pro-
cedura soltanto gli operatori ai quali i soggetti abilitati abbiano attribuito uno
specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto nel persegui-
mento delle finalità di cui alla presente Convenzione.
9. In conformità a quanto al precedente comma, i soggetti abilitati avranno cura
di designare tali persone fisiche, che agiscono sotto la loro diretta autorità,
quali “Persone autorizzate” nel rispetto dell’art. 4, n. 10, del Regolamento UE
e dell’art. 2-quaterdecies del Codice. Ai fini di tale designazione i soggetti abi-
litati si impegnano ad individuare le modalità più opportune in riferimento al
servizio affidato con la presente Convenzione.
4.2012
10. Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, impartisce
precise e dettagliate istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito,
provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegit-
timo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.
11. Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, a norma
dell’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE, garantisce che le “Per-
sone autorizzate” al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
12. Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento”, detiene un
elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì
l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di
accesso ai dati.
13. Il soggetto abilitato, in qualità di “Responsabile del trattamento” non è auto-
rizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’art. 28,
paragrafo 2, del Regolamento UE.
14. Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni, il soggetto abilitato informerà gli
interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all'INPS per il perseguimento
delle finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.
15. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto del Provvedimento del Ga-
rante per la protezione dei dati personali 2 luglio 2015 n. 393 – le cui prescri-
zioni sono attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trat-
tamento dei dati personali – nonché del Provvedimento del Garante per la pro-
tezione dei dati personali del 30 luglio 2019 n. 157 in tema di notifica delle
violazioni dei dati personali (data breach).
Art. 13 - Compensi
1. Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS
riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell’attività prevista nella
presente Convenzione.
In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situa-
zioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corri-
sposti i compensi, IVA esclusa, indicati in tabella:
Tipologia di dichiarazione Compenso in €
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lettera a (Situazione variata o invariata rispetto 8,10
anno reddito precedente)
4.2012
Dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
2,88
b (Zero RED solo se variata)
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3,
2,88
comma 3, lettera d (Dichiarazioni brevi)
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lettera e (Dichiarazioni No RED per componente 2,88
nucleo diverso da titolare)
Dichiarazione autocertificata effettuata ai sensi dell’art. 3,
comma 3, lettera a (Situazione variata o invariata rispetto 4,12
anno reddito precedente)
Per “dichiarazione autocertificata” le parti intendono le dichiarazioni in cui la
maggior parte dei redditi rilevanti sulla prestazione (ovvero quelli con rigo
reddito maggiore di zero) è dichiarata in assenza di documentazione
probatoria.
2. Qualora la trasmissione delle dichiarazioni avvenga tardivamente rispetto al
termine indicato nel quinto comma dell’articolo 3 i predetti compensi sono ri-
dotti in misura percentuale, così come indicato nell’art. 15 della presente Con-
venzione.
Per le fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, lettera c. della presente
Convenzione (Solleciti) si applicheranno i compensi suindicati, in relazione alla
tipologia e modalità di dichiarazione; analogamente, tali fattispecie saranno
oggetto di riduzione dei compensi e di verifica di presenza di eventuale
difettosità ai fini della attribuzione di penali, secondo quanto previsto dall’art.
15.
3. Non sarà corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni do-
cumentali relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED, in
quanto i redditi sono già stati dichiarati integralmente all’Agenzia delle Entrate
in data antecedente alla data di sottoscrizione del modello RED. Non sarà pa-
rimenti corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni auto-
certificate relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED qua-
lora i redditi siano già stati dichiarati integralmente all’Agenzia delle Entrate
tramite lo stesso intermediario. Sarà corrisposto il compenso nei casi in cui i
redditi rilevanti, in tutto o in parte, siano stati dichiarati ai fini fiscali secondo
modalità di rappresentazione diverse da quanto previsto dalla normativa pre-
videnziale ai fini della verifica reddituale dell’Istituto.
Il controllo automatizzato centralizzato verificherà tali condizioni per tutte le
dichiarazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato.
4.2012
4. I compensi riferiti alle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)
sono pagati per ogni soggetto appartenente al medesimo nucleo reddituale
contemplato nella dichiarazione.
5. In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsa-
bilità (Modello ACC.AS/PS) al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali
la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è pari
a € 5,50 (euro cinque/50).
6. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui al presente articolo si terrà conto
delle dichiarazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto,
invii successivi.
7. Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano
fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di
variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee non è ricono-
sciuto un ulteriore corrispettivo.
8. In sede di erogazione del saldo di cui all’articolo 14, saranno effettuati i neces-
sari conguagli. Nel caso di incapienza del suddetto saldo il soggetto abilitato è
obbligato, con le modalità e i termini che saranno loro comunicati dall’Istituto,
a restituire le somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle dovute.
9. Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all’utente in
relazione ai servizi oggetto della presente Convenzione.
10. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento previsto per la
presente convenzione, l’Istituto, salvo facoltà di recesso, procede al monito-
raggio trimestrale e, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa, ne
dà comunicazione ai soggetti abilitati.
11. Le Campagne RED ordinaria 2021 (ANNO REDDITO 2020) e Solleciti 2020
(ANNO REDDITO 2019) ed INV CIV ordinaria 2021 saranno remunerate me-
diante le risorse stanziate sugli specifici capitoli del bilancio di previsione
dell’Istituto per l’anno 2021.
Art. 14 - Liquidazione e pagamento dei compensi
1. Il soggetto abilitato emette fattura/e dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS,
consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul pro-
prio sito internet. Per i servizi in oggetto saranno emesse tre fatture per cia-
scuna attività.
Campagna RED (ordinarie 2020 e 2021 e solleciti 2019 e 2020):
• la prima fattura relativa all’acconto del 95% delle dichiarazioni trasmesse
ed acquisite validamente dall’Istituto rispettivamente: per le Campagne
ordinaria 2020 e Solleciti 2019, alla data del 31/10/2020 con emissione dei
4.2012
prospetti riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati en-
tro il 10 dicembre 2020; per le Campagne ordinaria 2021 e Solleciti 2020,
alla data del 02/11/2021 con emissione dei prospetti riepilogativi per con-
sentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro il 10 dicembre 2021;
• la seconda fattura che si riferisce all’acconto del 95% delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto rispet-
tivamente: per le Campagne ordinaria 2020 e Solleciti 2019, dalla data del
01/11/2020 e per le Campagne ordinaria 2021 e Solleciti 2020, dalla data
del 03/11/2021 fino al termine previsto per la chiusura di ciascuna Cam-
pagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro due mesi dalla chiu-
sura della Campagna stessa;
Campagna INV CIV (ordinarie 2020 e 2021):
• la prima fattura relativa all’acconto del 90% delle dichiarazioni trasmesse
ed acquisite validamente dall’Istituto alla data del 31/10 dell’anno di rife-
rimento di ciascuna delle Campagne ordinarie, con emissione dei prospetti
riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro il 10
dicembre dell’anno di riferimento di ciascuna Campagna ordinaria;
• la seconda fattura che si riferisce all’acconto del 90% delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto dalla
data del 01/11 dell’anno di riferimento di ciascuna della Campagne ordina-
rie fino al termine previsto per la chiusura di ciascuna Campagna, con
emissione dei prospetti riepilogativi entro due mesi dalla chiusura della
Campagna stessa;
Campagne RED (ordinarie 2020 e 2021 e solleciti 2019 e 2020) e INV
CIV (ordinarie 2020 e 2021):
• la terza fattura, pari al saldo residuo dovuto, tenuto conto del valore delle
penali rilevate a seguito dell’attività di verifica prevista al successivo art.
15, con emissione dei relativi prospetti riepilogativi nella sezione sul sito
Internet dell’Istituto entro due mesi dalla chiusura dei controlli disposti
dall’Istituto.
2. Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere
fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di
supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione
del soggetto abilitato. Agli effetti dell’applicazione dei compensi di cui all’art.
13 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi
informatici dell’INPS.
4.2012
3. I soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in for-
mato elettronico, alle strutture centrali competenti, attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al decreto Intermini-
steriale 3 aprile 2013, n. 55.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG.
Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul
sito istituzionale: www.inps.it Avvisi, bandi e fatturazione – Fatturazione elet-
tronica – Istruzioni ed esempi per la compilazione – Convenzioni-Contratti-
Riferimento Amministrazione.
Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura
medesima e l’effettivo ricevimento della stessa da parte dell’Istituto.
Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai soggetti abilitati,
in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.
Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma
elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun
pagamento, neppure parziale, sino all’invio della fattura stessa.
4. Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura l’Istituto potrà “rifiutare” la fattura
per i seguenti motivi:
− mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati
sul sito Internet;
− mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del periodo e
dell’anno di riferimento;
− mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di
spesa di riferimento).
5. Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si
sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con
nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
6. La fattura, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23
gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione “S” -“scissione dei pagamenti”
sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le mo-
dalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto
che è stata addebitata in fattura.
7. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori ele-
menti:
• avvenuta sottoscrizione della Convenzione;
• verifica del D.U.R.C. del soggetto abilitato, in corso di validità, secondo le
modalità definite dalla normativa vigente;
4.2012
• indicazioni del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle pre-
stazioni di cui alla presente Convenzione;
• verifiche previste dall’art. 48 bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 per importi su-
periori a € 5.000,00.
8. Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità di cui ai commi pre-
cedenti, avviene entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.
9. Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all’espletamento
delle verifiche di cui all’art. 15: in particolare, il soggetto abilitato emette fattura
a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’Isti-
tuto.
10. È obbligo del soggetto abilitato comunicare all’INPS eventuali modifiche rela-
tive alle modalità di pagamento, che dovessero manifestarsi nel corso della
durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi delle stesse.
Art. 15 - Verifiche e penali
1. Per ciascuna tipologia di dichiarazione sarà erogato il corrispettivo relativo,
secondo quanto previsto all’art. 13 della presente Convenzione, se la trasmis-
sione avviene entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte del dichiarante
al soggetto abilitato; per le trasmissioni effettuate dopo tale termine, in caso
di ritardo, si applicherà il seguente sistema di penali il cui importo è determi-
nato in ragione di una percentuale dei compensi di cui all’art. 13 comportan-
done la riduzione secondo le tabelle che seguono. In fase di avvio della Cam-
pagna Red ordinaria e Solleciti, per tutte le dichiarazioni precedentemente pre-
sentate al soggetto abilitato, il suddetto termine di trenta giorni decorre dalla
data di rilascio della versione consolidata delle procedure di trasmissione delle
dichiarazioni all’Istituto.
2. Riduzione percentuale dei compensi relativi al servizio di raccolta e trasmis-
sione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichia-
razioni di responsabilità (Modello ACC.AS/PS):
Trasmissione dichiarazione Riduzione percen-
da parte del soggetto abilitato tuale del compenso
Da 31 a 60 giorni solari dalla data di presentazione al sog-
20%
getto abilitato
Da 61 a 90 giorni solari dalla data di presentazione al sog-
50%
getto abilitato
4.2012
Da 91 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto
80%
abilitato
3. Nel caso in cui, tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo delle
dichiarazioni delle situazioni reddituali trasmesse, si rilevino:
- codice fiscale errato;
- stato civile errato;
sarà attribuita una penalità pari a 1 volta il compenso erogato dall’Istituto per
ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acqui-
sita validamente.
Tali controlli automatizzati relativi alle fattispecie sopra elencate riguarderanno
tutte le dichiarazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato.
4. Qualora, dal controllo automatizzato sul 100% dei modelli trasmessi dai sog-
getti abilitati, si rilevi la presenza di una dichiarazione reddituale trasmessa
all’Istituto presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscri-
zione del modello, sarà attribuita una penalità pari a 10 volte il compenso ero-
gato dall’INPS per ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione
trasmessa e acquisita validamente.
5. Ad integrazione dei controlli sopra menzionati, per accertare il corretto adem-
pimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono
dall’affidamento del servizio, l’INPS si riserva di sottoporre annualmente a ve-
rifica a campione almeno l’1% delle dichiarazioni trasmesse, anche al fine di
controllare la coerenza fra la documentazione prodotta dal dichiarante in fase
di intervista, e quanto riportato nelle dichiarazioni tramite modello RED
all’INPS.
6. In caso di riscontro di dichiarazione errata nell’ambito dei controlli a campione
di cui al comma 5, è prevista l’applicazione del seguente, ulteriore, sistema di
penali, che si cumula con quello di cui sopra, relativo ai casi di ritardo nella
trasmissione delle dichiarazioni.
Tuttavia, ove si verifichi che una dichiarazione rilevata errata tramite sistemi
automatizzati centralizzati di controllo presenti ulteriori difettosità secondo
quanto indicato analiticamente nel comma 3 del presente articolo verrà appli-
cata la sanzione più elevata.
7. L’importo della penale cui rapportare l’esito della verifica a campione sull’intera
attività svolta dal soggetto abilitato viene determinato moltiplicando tra loro i
seguenti fattori:
- Numero delle dichiarazioni errate verificate;
- Indice di difettosità, definito per tipologia di errore;
4.2012
- Una volta (1) la misura dei compensi corrisposti ai sensi dell’art. 13 in rela-
zione alle tipologie di dichiarazioni;
-
Coefficiente 100. Nel caso in cui l’Istituto decida di aumentare la percentuale
del campione da controllare, il coefficiente dovrà essere riparametrato te-
nendo conto dell’effettiva consistenza del campione medesimo.
8. Le tipologie di errore per ciascuna attività di cui al comma 5 rilevanti per il
controllo a campione e i relativi indici di difettosità sono indicati nelle tabelle
che seguono.
Tipologie di errore e relativi indici di difettosità relativi ai Modelli RED:
Tipo di errore Indice di difettosità
Discordanza fra quanto riportato nella documentazione del 0.12
dichiarante, e quanto riportato nel RED (zero/12)
Mancata trasmissione all’INPS da parte del soggetto abilitato 0.12
della documentazione necessaria per i controlli (zero/12)
Dichiarazione reddituale documentale con redditi discor-
0.12
danti con quelli dichiarati all’Agenzia delle Entrate dal me-
(zero/12)
desimo soggetto abilitato
Dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente defi-
0.12
nita documentale, ai sensi dell’art. 13 della presente Con-
(zero/12)
venzione
In relazione alle seguenti tipologie di errore:
- “mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documenta-
zione, conservata ai fini dei controlli, da produrre all’INPS”;
- “dichiarazione reddituale documentale con redditi discordanti con quelli di-
chiarati all’Agenzia delle Entrate dal medesimo soggetto abilitato”;
- “dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documen-
tale, ai sensi del precedente art. 13”,
sarà effettuato, per il campione estratto ai fini dei controlli di cui al presente
articolo, un primo livello di verifica centralizzato, al fine di agevolare l’attività
di riscontro delle strutture territoriali preposte, nonché dei soggetti abilitati, ai
fini dell’invio dell’eventuale documentazione a supporto della giustificazione
dell’assenza di errore rilevato.
4.2012
9. Le tipologie di errore per ciascuna attività di cui al comma 5 rilevanti per il
controllo a campione e i relativi indici di difettosità relativi al modello
ACC.AS/PS sono indicati nelle tabelle che seguono.
Tipo di errore Indice di difettosità
Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli 0.03
che risultano dalla documentazione presentata dal dichia- (zero/03)
rante
Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della 0.12
documentazione richiesta dall’INPS (zero/12)
Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto 0.12
alla data di sottoscrizione del modello (zero/12)
10. La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi sopra riportati comporta la riso-
luzione automatica della Convenzione.
Art. 16 - Procedimento di verifica e di applicazione delle penali
1. La Direzione generale dell’INPS attende alla funzione di coordinamento dell’in-
tero procedimento.
Le verifiche non automatizzate sono effettuate dalle Strutture dell’INPS terri-
torialmente competenti, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
2. Per consentire l’espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato si impegna a
far pervenire i documenti necessari, conservati ai sensi dell’art. 9 della pre-
sente Convenzione. In caso di mancata trasmissione della documentazione ri-
chiesta entro i termini stabiliti, verrà applicata la sanzione massima prevista
per singolo modello/servizio, secondo quanto previsto specificamente nell’ar-
ticolo precedente in relazione alle sanzioni indicate per ciascuna attività.
3. La Direzione generale dell’INPS effettua il monitoraggio delle attività di verifica
svolte a cura delle sedi e riscuote le somme dovute a titolo di penale.
4. La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensa-
zione in sede di predisposizione della fattura a saldo, di cui all’art. 14 e per
l’eventuale eccedenza con apposita richiesta per recupero penale.
5. A seguito della riscossione della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con
contrassegno telematico di € 2,00 (due/00) in caso di superamento dell’im-
porto di € 77,47 (settantasette/47).
6. L’INPS provvede a comunicare al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli
esiti delle verifiche, e a darne pubblicità sul proprio sito internet www.inps.it.
4.2012
7. Nel caso in cui si verifichino, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto
abilitato una pluralità di errori, in relazione a ciascuna attività, viene applicato
l’importo della penale più elevato.
Art. 17 - Ulteriori verifiche
1. L’INPS si riserva di effettuare puntuali controlli, oltre che circa il corretto svol-
gimento del servizio da parte dei soggetti abilitati, sulle deleghe fornite loro
dagli utenti, sulle operazioni di trattamento tracciate dai sistemi informativi
nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’Atto di nomina a Respon-
sabile esterno del trattamento previsto dall’art. 12.
2. A tal fine l’INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli
automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività poste in
essere da parte degli operatori autorizzati. Il monitoraggio delle anomalie è
condotto con modalità adattative sulla base dell’osservazione di indicatori sta-
tistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano
situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati.
3. L’INPS richiede, a campione oppure su segnalazione delle Autorità competenti,
copia delle deleghe e dei documenti di identità degli interessati in possesso dei
soggetti abilitati ai sensi dell’art. 5.
In tal caso i soggetti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite PEC,
entro 48 ore dalla richiesta; qualora fossero riscontrate irregolarità nella ge-
stione delle deleghe si procederà, tra l’altro, alla sospensione dell’utenza,
ferme restando le responsabilità civili e l’applicazione delle eventuali sanzioni
penali.
Art. 18 - Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte
dell’INPS
1. Salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15, l’INPS si riserva la facoltà
di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione qualora le di-
chiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla
normativa e/o alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o
superiore al 10% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell’INPS,
anche diverse dalle verifiche di cui all’art. 15, ovvero da parte di qualunque
altra Autorità.
4.2012
2. L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con
il soggetto abilitato qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e rei-
terato nella trasmissione delle dichiarazioni rispetto al termine fissato dal
comma 1 dell’articolo 15.
3. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla pre-
sente Convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato, ac-
certata anche nell’ambito delle verifiche di cui all’articolo 17.
4. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi tre commi del
presente articolo, l’INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione,
motivandola ai sensi di detti commi.
5. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto
abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie
osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da specifica documenta-
zione.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica
al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, moti-
vandolo ai sensi dei primi tre commi e dando ragione del mancato accoglimento
delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in
accoglimento di esse.
7. Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo
alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della comunicazione dell’Istituto.
8. Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.
9. Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività
oggetto della presente Convenzione, nei casi di cui ai primi tre commi, l’Istituto
ha anche facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto
abilitato interessato ad oggetto diverso rispetto a quello della presente Con-
venzione.
10. L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente Con-
venzione nei casi in cui, in base all’articolo 35 del d.lgs. n. 175 del 21 novembre
2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati
all’assistenza fiscale, ai sensi del d.lgs. 241/1997 e successive modifiche e in-
tegrazioni.
4.2012
Art. 19 - Polizza assicurativa
1. Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell’inte-
grale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento
delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non
inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di
assistenza fiscale (CAF), dall’art. 22 di detto decreto.
Art. 20 - Registrazione
1. Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art.
1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concer-
nenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 21 - Spese ed oneri
1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico
del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.
Art. 22 - Uso della telematica e di internet. Campagne di informazione
1. Le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente Con-
venzione sono effettuate con modalità telematiche.
2. Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo
le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall’Istituto.
3. In alternativa, tenuto conto del tipo di trasmissione o di comunicazione, l’INPS
rende disponibili le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste
dalla presente Convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet
www.inps.it, che il soggetto abilitato ha l’onere all’uopo di consultare.
4. Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative alle Campagne oggetto
della presente Convenzione, l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione
delle stesse anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.
4.2012
Art. 23 - Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna
Campagna
1. Il presente schema di Convenzione ha validità per la durata delle Campagne
RED ordinarie 2020 (anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti
2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019) e INV CIV or-
dinarie 2020 e 2021 (mod. ACC.AS/PS) dal momento della adozione da parte
dell’Istituto e fino alla chiusura delle rispettive Campagne, salvo diversa dispo-
sizione normativa.
La convenzione produce effetti per i singoli soggetti abilitati a seguito dell’av-
venuto perfezionamento dell’iter di sottoscrizione.
2. La presente Convenzione può essere modificata su conforme volontà delle Parti
da manifestarsi per atto scritto, e con le modalità previste per l’adozione della
presente Convenzione, e comunque entro il termine di conclusione delle Cam-
pagne RED ordinarie 2020 e 2021 e Solleciti 2019 e 2020 e INV CIV ordinarie
2020 e 2021 (mod. ACC.AS/PS).
3. Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di di-
ritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a
seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, l’Istituto
conforma immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinno-
vato quadro normativo.
In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli
equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute im-
pongano all’INPS adeguamenti di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rap-
porti con determinate categorie di soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l’Istituto,
valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli im-
porti dei compensi di cui all’articolo 13 agli effetti di tali disposizioni.
4. La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche
del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perse-
guimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna
Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta
indirizzata all’altra.
5. L’INPS si riserva di modificare unilateralmente le clausole della Convenzione
per esigenze di interesse pubblico, ivi inclusa la realizzazione di significativi
risparmi di spesa, previa comunicazione alle controparti e fatta salva la facoltà
di recesso di ciascuna di queste ultime. Un adeguamento potrà essere richiesto
dall’Istituto anche in caso di evoluzione tecnologica e/o modifiche organizzative
o accordi con altre Amministrazioni che comportino una variazione dei conte-
nuti della prestazione assicurata dai soggetti abilitati. In tali casi l’Istituto co-
4.2012
municherà prima dell’avvio della Campagna la variazione dei contenuti del ser-
vizio e/o l’adeguamento dell’importo originariamente previsto, fatta salva la
facoltà di recesso da parte del soggetto abilitato.
6. Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.
7. Il termine di conclusione di ciascuna Campagna RED ordinarie 2020 e 2021 e
Solleciti 2019 e 2020 e INV CIV ordinarie 2020 e 2021 (mod. ACC.AS/PS) è
fissato negli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
8. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone comunica-
zione scritta all’altra con un preavviso di almeno 3 mesi.
Art. 24 - Foro competente
1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad
essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del
Foro di Roma.
Art. 25 - Rinvio alla normativa vigente
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa
la normativa vigente.
Per l’INPS Il soggetto abilitato
_______________________ _______________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara
di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti
articoli della Convenzione: Art.3 Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle
situazioni reddituali (Modelli RED), Art. 4 Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni
di responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modello ACC.AS/PS),
Art. 5 Contenuto del servizio, Art. 7 Attività di acquisizione delle dichiarazioni, Art. 8 Attività
di trasmissione delle dichiarazioni, Art. 9 Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione
e della documentazione inerente, Art. 10 Duplicato del modulo di dichiarazione, Art. 11 Svol-
gimento del servizio in regime di avvalimento, Art. 13 Compensi, Art. 14 Liquidazione e pa-
4.2012
gamento dei compensi, Art. 15 Verifiche e penali, Art. 16 Procedimento di verifica e di appli-
cazione delle penali, Art. 18 Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte
dell’INPS, Art. 19 Polizza assicurativa, Art. 21 Spese ed oneri, Art. 23 Durata, adeguamento e
risoluzione. Termine di ciascuna Campagna, Art. 24 Foro competente.
Il soggetto abilitato
Allegato 1
ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO
Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con sede in ……….., C.F. n. …….– rappresentato nella persona
di …… nella sua qualità di …………………………. dell’Ente (di seguito, per brevità, solo “l’INPS”)
VISTO
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
• il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
• il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come
modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, (di seguito “Codice”);
CONSIDERATO
• che l’art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del
trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che “Per garantire che siano
rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il
responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando
affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del
trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino
garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse,
per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente
regolamento, anche per la sicurezza del trattamento….. L’esecuzione dei trattamenti da
parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da
altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia
disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati
personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del
responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in
relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato…..Dopo il completamento del trattamento
per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del
titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione
o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione
dei dati personali”.
• che l’art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba
essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a
responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del
presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “ I trattamenti da parte di un
responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli
obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
• che l’art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del
contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare,
che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;
• che l’art. 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,
o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona;
PREMESSO
• che l’INPS, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati
personali di cui all’oggetto della Convenzione tra l’INPS e il SOGGETTO ABILITATO…........ per
le Campagne RED ordinaria 2020 (anno reddito 2019) e 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti
2019 (anno reddito 2018) e solleciti 2020 (anno reddito 2019), INV CIV ordinaria 2020 e 2021;
• che per l’espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare il
SOGGETTO ABILITATO...... ..., Responsabile per il trattamento dei dati personali;
• che il SOGGETTO ABILITATO......rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• che il SOGGETTO ABILITATO...... ..., in qualità di responsabile designato, tratterà i dati
personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9
del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni
impartite dal Titolare;
tutto ciò premesso, l’INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
Convenzione (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE, il SOGGETTO ABILITATO……………………….,
con sede legale in ……………, via ……….n, …. , C.A.P. ……., C.F. n. ……., P.IVA ……, quale “Responsabile
del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi
previsti dalla Convenzione.
Il SOGGETTO ABILITATO in persona di……, nella sua qualità di…………………….., con la sottoscrizione
del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli
obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal
Regolamento UE, dalla Convenzione e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati
personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”).
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ART. 1
Compiti del Responsabile del trattamento
1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche
appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE - di
cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della Convenzione esclusivamente per le finalità indicate nella stessa.
1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che
assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria
struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel
pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a
realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento
di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte
o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento
all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi
i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la
sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo
mantenimento.
1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria
nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto
la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati,
compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9
del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste in Convenzione e osserveranno, in ogni fase del
trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti
dall’art. 5 del Regolamento UE.
ART. 2.
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente
necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione,
nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento
UE, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a
cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in
successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per
effettuare le operazioni affidate, al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 2 alla
Convenzione, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal
Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per
concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà
tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
2.4 Il Responsabile del trattamento rende disponibile all’interessato l’informativa ex art. 13 del
Regolamento UE, secondo il testo fornito dall’INPS, in relazione al trattamento da parte dell’Istituto
dei dati conferiti nell’ambito del procedimento per erogazione delle prestazioni previdenziali e/o
assistenziali - Campagne RED e INV CIV.
2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee
a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così
da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della
Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per
l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’art. 32 del Regolamento UE.
ART. 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone
preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone
fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate” - a norma dell’art. 4, n. 10,
del Regolamento UE e dell’ art. 2-quaterdecies del Codice - scegliendo tra i propri dipendenti e
collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le
operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per
iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di
apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e
modelli di comportamento.
3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito,
provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul
corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; inoltre, il Responsabile impegna le “Persone
autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo
legale di riservatezza.
3.3 Il Responsabile detiene un elenco nominativo aggiornato delle “Persone autorizzate”, recante
altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.
3.4 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti
autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui
comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale
di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.5 Il Responsabile, in osservanza dell’art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che
chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è
istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli
Stati membri.
ART. 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della
puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle
operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino
l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti
del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con
modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone
autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.
4.3 Il Responsabile si impegna ad informare per iscritto il Titolare, qualora lo richieda, circa lo stato
di applicazione delle procedure ed istruzioni impartite e, in ogni caso di necessità, a segnalargli
l’opportunità di intervento, consentendo e contribuendo alle attività di revisione dallo stesso
realizzate.
ART. 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per
conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
5.2 Il Responsabile, se ricorrono i presupposti, procede alla designazione del Responsabile della
protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE, comunicandone gli estremi e i dati di
contatto al Titolare.
ART. 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare
e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
ART. 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE,
per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di
ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per
quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
7.2 Il Responsabile, a norma dell’art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo
il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici
eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano
avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei
termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali in osservanza di quanto disposto d all’art. 33 del Regolamento UE e dal Garante per la
protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle
violazioni dei dati personali (data breach);
7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone,
deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del
Regolamento UE. In particolare, conformemente all’art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE,
deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
fornire tutte le informazioni necessarie.
ART. 8
Ulteriori disposizioni
8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di
“amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre
2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa
individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione
analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato,
attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del
soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi
identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
ART. 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle
istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e
ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà,
comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della
Convenzione.
9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia
alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Luogo e data
Il Titolare Il Responsabile Esterno
per accettazione dell’incarico
ALLEGATO 2
DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DELLE STRINGHE RED ED INV
CIV NONCHE’ AL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DELLE
DICHIARAZIONI DELLE SITUAZIONI REDDITUALI (MODELLI RED) E
DELLE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (MODELLI ACC.AS/PS) DA
PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI ALL’ASSISTENZA FISCALE, DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241, E SUCCESSIVE
MODIFICHE
1. Requisiti per il prelievo delle stringhe RED ed INV CIV e per il
servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle
situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di
responsabilità (modello ACC.AS/PS)
Regole generali
1.1. Il prelievo delle stringhe RED ed INV CIV nonché il servizio di raccolta e
trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e della
dichiarazione di responsabilità (Modello ACC.AS/PS) da parte dei soggetti
abilitati - al di fuori della particolare ipotesi di trattamento autorizzata per i
CAF ai sensi dei commi da 4 a 8 dell’ art. 11 della Convenzione - avvengono
esclusivamente ad opera delle “Persone autorizzate” al trattamento nel
rispetto di quanto in merito è previsto all’art. 12 della Convenzione e nell’”Atto
giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 - Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il trattamento”, di seguito, per brevità, “Atto di
nomina” (all. 1 della Convenzione).
1.2 Il soggetto abilitato, preliminarmente allo svolgimento delle attività
oggetto della Convenzione – nei termini indicati all’art. 5 della Convenzione -
procede all’identificazione del dichiarante, acquisisce la sua delega specifica
unitamente a copia del suo documento di riconoscimento e numera e annota
giornalmente le deleghe acquisite nell’apposito registro cronologico.
Requisiti per il prelievo delle stringhe
1.3 Il soggetto abilitato accede alle stringhe RED e alle stringhe INV CIV
dell’interessato previo inserimento in procedura dell’indicazione di:
• elementi fissi: codice fiscale del soggetto per il quale si intende
visualizzare la stringa, esistenza della delega specifica e data della
stessa, numero progressivo della delega, determinato sulla base
dell’apposito registro di protocollo interno di cui all’art. 5 della
Convenzione, posizione previdenziale (numero pensione da intendersi
formato da: Sede-Categoria-Certificato) o in alternativa matricola
ordinaria dell’anno precedente.
• uno dei seguenti elementi a scelta:
- tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto
per il quale si intende visualizzare la stringa;
- inserimento di un file contenente la scansione della delega
al soggetto abilitato e del documento di identità del soggetto
per il quale si intende visualizzare la stringa (opzione
prevista soltanto per la modalità di accesso alle procedure
on line).
2. Modalità di accesso alle procedure
2.1. Accesso on line
L’accesso alle procedure on line avviene tramite apposita funzione disponibile
sul sito www.inps.it nella sezione “Servizi in convenzione - Campagne RED e
Invalidità civile”.
L’accesso ai servizi è consentito mediante le seguenti modalità:
per i professionisti: PIN dispositivo dell’INPS, credenziali SPID almeno di
secondo livello, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica
(CIE); il professionista deve inoltre essere in possesso di un certificato Entratel
in corso di validità intestato al proprio codice fiscale o alla P. IVA dello studio;
per gli operatori CAF: credenziali SPID almeno di Livello 2, Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE); il CAF deve inoltre essere
titolare di un certificato Entratel in corso di validità.
Per il prelievo delle stringhe con le modalità on line valgono le regole definite al
punto 2.1.
Per la trasmissione delle singole dichiarazioni on line vanno inseriti gli estremi
del documento di identità e, a scelta, il file contenente la scansione della delega
e del documento di riconoscimento del soggetto che rende la dichiarazione.
E’ ammessa la possibilità di trasmettere pacchetti di dichiarazioni contenenti fino
ad un numero massimo di 800 dichiarazioni. In tale ipotesi non è consentito
inviare alcuna scansione.
2.2 Prelievo in cooperazione applicativa
L’INPS ha sviluppato l’utilizzo del sistema in “cooperazione applicativa” al fine di
semplificare le modalità di prelievo delle stringhe RED ed INV CIV. Tale sistema
è messo a disposizione dei soli CAF.
La cooperazione applicativa prevede l’accesso ai servizi esposti mediante mutua
autenticazione con Certificati Digitali rilasciati da AGID o dalla Certification
Authority di INPS. L’accesso deve avvenire da un unico indirizzo IP identificante
la porta di dominio del CAF, che viene inserito in una White List. Il messaggio
deve arrivare con un “nome mittente” che deve essere associato al Certificato
Digitale. Sono rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente ed emesse da AGID, relative anche alla tracciabilità dei messaggi da
parte dell’Istituto.
La richiesta delle stringhe sarà subordinata alla trasmissione telematica dei dati
univoci di cui al punto 1.3.
I CAF si impegnano, su richiesta dell’Istituto, a trasmettere per via telematica le
copie delle deleghe e dei documenti di riconoscimento rilasciati dagli interessati,
come previsto in convenzione, rendendo disponibile un apposito servizio di
cooperazione applicativa per la richiesta e il download delle deleghe da parte
dell’Istituto ovvero l'invio, dietro chiamata di servizio prenotazione INPS, da
parte del CAF.
3. Misure di sicurezza
3.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di
sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa europea e nazionale
sulla protezione dei dati, in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati
personali, compresa la protezione; a tal fine procedono all’adozione di misure
tecniche e organizzative adeguate per scongiurare trattamenti non autorizzati o
illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali nonché, ai sensi dell’art.
32 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità solo “Regolamento
UE”), per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3.2. Il soggetto abilitato, secondo i canoni di pertinenza e non eccedenza nel
trattamento, utilizza le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità,
previste dalla presente convenzione nel rispetto della normativa vigente, anche
in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza
e i vincoli di riservatezza a tal fine previsti dalla Convenzione e in linea con il
Regolamento UE.
In tal senso, ciascun soggetto abilitato assicura che la propria struttura
organizzativa sia idonea ad effettuare il trattamento dei dati in questione nel
pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza
e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario
per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione e
dal citato Regolamento UE.
3.3 Il soggetto abilitato attua al proprio interno le regole di sicurezza di seguito
riportate:
a. adotta procedure di registrazione degli utenti che prevedono il
riconoscimento diretto e l’identificazione certa;
b. adotta le seguenti regole di gestione delle credenziali di autenticazione:
• identifichino in modo univoco una persona fisica;
• siano emesse e consegnate agli utenti in maniera sicura seguendo una
stabilita procedura operativa; siano costituite da un certificato digitale, o
un token One-Time Password (OTP), o una coppia username/password, o
credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
c. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password,
sono previste politiche di gestione della password che definiscano almeno i
seguenti criteri:
• scadenza della password (non oltre 90 giorni);
• blocco delle credenziali a fronte di reiterati tentativi falliti di
autenticazione;
• verifica della robustezza della password (minima lunghezza 8 caratteri;
regole di complessità nella composizione della password; non riutilizzo
delle ultime 3 password);
d. la procedura di autenticazione dell’utente è protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
almeno equivalente a quella offerta dal protocollo SSL 128 bit (con chiavi
RSA a 2048 bit);
e. quando l´utente si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata,
anche attraverso eventuali meccanismi di time-out;
f. gli accessi alle banche dati avvengano soltanto tramite l´uso di postazioni di
lavoro connesse alla rete IP dell´ente autorizzato;
g. i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus devono
essere costantemente aggiornati sulle postazioni di lavoro.
3.4 Il legale rappresentante del CAF individuerà uno o più soggetti, sulla base di
requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, che svolgeranno le
funzioni di “amministratori delle utenze” al quale sono resi disponibili appositi
servizi per la gestione delle autorizzazioni di accesso degli operatori del CAF. Gli
“amministratori delle utenze” sono inoltre preposti al monitoraggio dell’utilizzo dei
servizi da parte dei propri operatori in base agli strumenti che l’Istituto metterà a
disposizione. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza delle
comunicazioni nei processi di gestione delle credenziali di accesso, gli
amministratori, nonché gli operatori, devono disporre di un indirizzo e-mail
aziendale.
3.5 Il soggetto abilitato comunica all’Istituto ogni modifica tecnica e/o
organizzativa del proprio ambito tecnologico che comporti l’impossibilità di
garantire l’applicazione delle regole sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia.
3.6 Il soggetto abilitato, in osservanza dell’art. 7, punto 7.2, dell’ Atto di
nomina, comunica tempestivamente all’Istituto ogni informazione utile in ordine a
qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi
nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo
sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta
segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali,
in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE e dal
Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, della medesima Autorità, emanato in
tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).
4. Tracciamento degli accessi e controllo
4.1 Il soggetto abilitato comunica alle “Persone autorizzate” che l’Istituto e il
soggetto abilitato procedono al tracciamento degli accessi ai dati tramite
registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da
ciascun utente.
4.2 Il soggetto abilitato si impegna a non utilizzare programmi automatici
(robot) che permettono la consultazione massiva di dati e la replica delle
informazioni rese disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di detta regola di
accesso sarà oggetto di appositi controlli da parte dell’INPS. Eventuali accessi
illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali
saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
4.3 Ai fini della verifica del rispetto delle regole dettate per le operazioni
oggetto delle presenti disposizioni, l’INPS effettua controlli a campione su tutti gli
accessi nonché controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie
nelle attività poste in essere da parte degli operatori autorizzati. In caso di
anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, l’Istituto richiederà al soggetto
abilitato chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere, nonché la
documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati. Il mancato invio di
quanto richiesto, ovvero l’inoltro di elementi di chiarimento non esaustivi,
comporterà l’immediata disabilitazione dell’utenza. Nel caso in cui l’irregolarità
degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all’invio della
richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in
via preventiva dell’utenza interessata non escludendo l’ipotesi di risoluzione della
convenzione. Nel caso in cui si riscontrino elementi tali da integrare una eventuale
ipotesi di reato, l’INPS procederà con la segnalazione all’Autorità competente e al
Garante per la protezione dei dati personali, ferma restando ogni eventuale azione
civile a tutela dell’Istituto.
4.4 L’INPS, per i casi in cui non vi sia stato l’inserimento in procedura del file
contenente la scansione della delega all’intermediario e del documento di identità
del soggetto, richiede, tramite PEC, a campione oppure su segnalazione delle
Autorità competenti, copia delle deleghe e dei documenti di identità degli
interessati in possesso dei soggetti abilitati ai sensi del punto 1.3. In tal caso i
soggetti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite PEC, entro 48 ore dalla
richiesta, salvo casi particolari, nelle ipotesi in cui la richiesta dell’INPS pervenga
al CAF dopo le ore 16, le 48 ore entro le quali deve essere fornito riscontro, ai sensi
dell’articolo 17 della convenzione, decorrono dalle ore 8 del giorno successivo;
qualora fossero rilevate irregolarità nella gestione delle deleghe si procederà alla
sospensione delle utenze, ferme restando le segnalazioni al Garante per la
protezione dei dati personali nei casi previsti e le responsabilità civili ed
eventualmente anche penali connesse ai comportamenti riscontrati.
4.5 L’Istituto, nell’ottica di rafforzare le misure di sicurezza, anche su impulso
dell’Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, si riserva in
qualunque momento di ridefinire i vincoli di accesso dall’esterno alle proprie banche
dati e si impegna a dare tempestiva comunicazione al soggetto abilitato delle
eventuali modifiche alle procedure di accesso.
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