Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 4247/2020
Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Riferimento normativo
Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 12-11-2020
Messaggio n. 4247
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Nuove misure
in materia di Reddito di Emergenza. Variazioni al piano dei conti
Premessa
Il Reddito di Emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta
dall’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche Rem D.L. 34), per supportare i nuclei familiari in
condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con il successivo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di Rem
(di seguito anche Rem D.L. 104) per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla
norma, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del
Rem D.L. 34.
Infine, l’articolo 14 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto:
per i nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori
due quote di Rem, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il
beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di
Emergenza (di seguito anche Rem D.L. 137), previa presentazione della domanda e
verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre
2020.
Il beneficio può essere altresì riconosciuto anche ai nuclei già beneficiari del Rem D.L. 34. Se
però tali nuclei non hanno ottenuto anche il Rem D.L. 104, dovranno presentare una nuova
domanda.
Tanto premesso, con il presente messaggio, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra la disciplina introdotta dal citato articolo 14 del
decreto-legge n. 137/2020, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza
per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
Resta fermo, per quanto non previsto dal presente messaggio, quanto illustrato con le circolari
n. 69 del 3 giugno 2020 e n. 102 dell’11 settembre 2020, relativamente al monitoraggio, al
calcolo e alla concessione del beneficio.
1. Riconoscimento d’ufficio delle ulteriori mensilità di Reddito di
Emergenza per i beneficiari di Rem D.L. 104
Ai soli nuclei familiari già beneficiari del Rem D.L. 104 è riconosciuta l’erogazione d’ufficio di
due ulteriori mensilità, per il mese di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).
Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda.
2. Nuova domanda di Reddito di Emergenza
I nuclei familiari che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il
beneficio non è stato riconosciuto, possono presentare domanda per beneficiare delle mensilità
di Rem D.L. 137 per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 (articolo 14, comma 2, del
decreto-legge n. 137/2020).
Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, a partire dal 10 novembre
2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali
telematici:
il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1°
ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di
Identità Elettronica;
gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
i Centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il
richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, come definito ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
È, pertanto, necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una
DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del
presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
2.1 I requisiti
Per i nuclei familiari che presenteranno domanda di Rem D.L. 137, la verifica dei requisiti
avverrà in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020.
In particolare, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore alle soglie indicate
nell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 77/2020;
l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito una
delle indennità previste dall’articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020 (“Nuove indennità
per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”) e
dall’articolo 17 dello stesso decreto (“Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi”);
il rispetto dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3 dell’articolo 82 del
decreto-legge n. 34/2020.
Per la descrizione analitica dei requisiti si rinvia ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 della circolare n. 102
dell’11 settembre 2020, con le seguenti precisazioni:
a. la verifica del valore del reddito familiare (paragrafo 3.1, lettera b), che deve essere
inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, avviene con riferimento
al mese di settembre 2020;
b. l’elenco delle indennità erogate ai lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 comprende anche le indennità erogate ai sensi degli articoli 15 e 17 del
decreto-legge n. 137/2020.
2.2 Verifica dei dati autodichiarati in domanda e revoca del beneficio
Come per le domande di Rem D.L. 34 e Rem D.L. 104, i dati relativi ai requisiti e alle
incompatibilità autodichiarati in domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a
campione, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, se verificata in sede di istruttoria, comporta
la reiezione della domanda mentre, se emersa successivamente, determina la revoca dal
beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni
previste dalla legislazione vigente.
Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare,
la legge prevede tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate lo scambio di dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, così come
comunicate ai sensi della normativa vigente (articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai
fini ISEE).
Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda
presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del
requisito della soglia ISEE.
2.3. Concessione del beneficio
In caso di accoglimento, il Rem D.L. 137 è erogato per le mensilità di novembre 2020 e
dicembre 2020.
Al fine di rendere noto tempestivamente l’esito del procedimento, l’Istituto comunica
l’accoglimento o la reiezione della domanda mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di
recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende
tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il
riconoscimento del beneficio.
Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la
domanda.
Il beneficio è erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o
bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.),
secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Si precisa che, nelle ipotesi in cui il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il
codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto
corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il Rem verrà
pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una
volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento.
Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di
residenza o di domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il Rem D.L. 137 presso
qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un
proprio valido documento di identità e di un documento attestante il codice fiscale.
3. Il calcolo del beneficio economico
Relativamente alle modalità di calcolo del beneficio economico, si rinvia a quanto già illustrato
al paragrafo 6 della circolare n. 102 dell’11 settembre 2020.
4. Finanziamento e monitoraggio
L’erogazione delle quote del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 14 del decreto-legge n.
137/2020, è effettuata nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l’anno 2020, nell’ambito
dell’autorizzazione di spesa relativa al “Fondo per il Reddito di emergenza”, di cui all’articolo
82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
77/2020, fermo restando il disposto dell’articolo 265, comma 9, del medesimo decreto-legge.
L’erogazione del beneficio avviene pertanto nel rispetto del predetto limite di spesa.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale
attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle
finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Si precisa, infine, che per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i CAF, di cui
all’articolo 82, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, per la presentazione della domanda,
resta in vigore il limite di spesa, pari a 5 milioni di euro, già previsto dal comma 10 dello
stesso articolo.
5. Regime fiscale
Il beneficio economico del Reddito di Emergenza, anche per le ulteriori quote introdotte dai
commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020, ha natura assistenziale e rientra
tra i sussidi corrisposti dallo Stato ed è, pertanto, esente dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
6. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dell’onere per l’erogazione agli aventi diritto delle ulteriori
mensilità del Reddito di Emergenza, introdotto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020,
si deve fare riferimento alle istruzioni fornite con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020,
richiamate dalla successiva circolare n. 102 dell’11 settembre 2020.
I conti di mastro, già istituiti, verranno opportunamente ridenominati, come riportato nella
variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAU30174
Denominazione completa Onere relativo al Reddito di emergenza, COVID 19 - art.
82 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito
con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 23
del Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126; art. 14
del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
Denominazione abbreviata REM-ART.82 D.L.34/20,ART.23 DL104,ART.14 DL137/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU10174
Denominazione completa Debiti verso i beneficiari del Reddito di emergenza,
COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19 maggio 2020,
n. 3434 convertito con modificazioni in legge 17 luglio
2020, n. 77; art. 23 del Decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre
2020, n. 126; art. 14 del Decreto legge 28 ottobre
2020, n. 137
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.REM-AR82DL34/20,AR23 DL104,AR14
DL137/20
Tipo variazione V
Codice conto GAU24174
Denominazione completa Entrate varie – Recupero e/o reintroito del Reddito di
emergenza, COVID 19 - art. 82 del Decreto legge 19
maggio 2020, n. 3434 convertito con modificazioni in
legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 23 del Decreto legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in
Legge 13 ottobre 2020, n. 126; art. 14 del Decreto
legge 28 ottobre 2020, n. 137
Denominazione abbreviata REC/REN.REM-AR82DL34/20,AR23DL104/20,AR14
DL137/20
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