Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 1/2024

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU)

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU)

Testo normativo

Prot. n. 390142/2025 Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU) IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23, rubricato “Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale” del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, individua le modalità con le quali i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, “intermediari”), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni Uniche (di seguito, “CU”) dei soggetti dai quali siano stati delegati. 2. Richiesta dei dati 2.1. Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998 (c.d. servizio Entratel), un file contenente la richiesta dei dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del cassetto fiscale (di seguito, “file di richiesta”). 2.2. In via sperimentale, dalla data di cui al successivo paragrafo 7., l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli intermediari, con le modalità di cui al successivo paragrafo 4., le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024. 2.3. Nel file di richiesta sono indicati: • il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta (CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni); • l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle CU e l’anno di riferimento delle stesse. 2.4. Il file di richiesta è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate oppure con altri strumenti purché sia conforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente provvedimento. Il file così formato è verificato, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, e successivamente trasmesso. Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2.5. I dati di ciascuna CU richiesta sono forniti all’intermediario solo a fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale del soggetto titolare della CU sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta. 2.6. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al paragrafo 1 consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di seguito, “area riservata”). Il contribuente è informato che è stata effettuata una richiesta di acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1 anche attraverso una notifica tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO). 2 3. Ricevute 3.1. A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico assegna allo stesso un identificativo (di seguito, “protocollo telematico”) e fornisce un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione. 3.2. Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta, con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute. 4. Disponibilità dei dati 4.1. Per ciascun file di richiesta acquisito è predisposto un file di risposta contenente i dati delle CU richiesti e relativi alle posizioni che abbiano superato i controlli di cui al sottoparagrafo 3.2. Il file di risposta è reso disponibile nell’area riservata entro cinque giorni dalla data della richiesta, nelle modalità dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 4.2. I file di risposta restano disponibili per dieci giorni dalla data di pubblicazione in area riservata. 5. Trattamento dei dati personali 5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4, comma 6-sexies del d.P.R. n. 322 del 1998, nell’articolo 16, comma 1, lettera l), 3 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e nell’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024. 5.2. L’Agenzia delle entrate e gli intermediari, ciascuno per le proprie finalità, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 5.3. I dati personali oggetto di trattamento sono i dati delle CU dei contribuenti per i quali gli intermediari risultano delegati alla consultazione e al prelievo nel cassetto fiscale e verranno trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati. 5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), i dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 5.5. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 5.6. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento. 6. Sicurezza 6.1. L’acquisizione, anche massiva, delle CU dei contribuenti deleganti è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico. 6.2. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di 4 monitoraggio e analisi periodica degli accessi. 7. Decorrenza Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta e per l’acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1. Motivazioni L’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, recante l’ampliamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo. Il presente provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 23, definisce le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale, nell’ottica di una graduale evoluzione delle modalità di scarico ed in continuità con quanto già avviene nell’accesso alla dichiarazione precompilata mediante invio di un file contenente uno o più codici fiscali dei soggetti per i quali si richiede la dichiarazione precompilata. In via sperimentale, per il primo anno sono messe a disposizione degli intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024. Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data di disponibilità delle nuove funzionalità. 5 Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187, e successive modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 6 alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”; Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 20 ottobre 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 7

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