Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU)
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU)
Testo normativo
Prot. n. 390142/2025
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto
conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8
gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati
delle Certificazioni Uniche (CU)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle
Certificazioni Uniche
Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23, rubricato
“Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale” del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, individua le modalità con le quali i soggetti
incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, “intermediari”),
possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle Certificazioni
Uniche (di seguito, “CU”) dei soggetti dai quali siano stati delegati.
2. Richiesta dei dati
2.1. Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il
servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero delle
Finanze del 31 luglio 1998 (c.d. servizio Entratel), un file contenente la richiesta
dei dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazione
del cassetto fiscale (di seguito, “file di richiesta”).
2.2. In via sperimentale, dalla data di cui al successivo paragrafo 7.,
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli intermediari, con le modalità di
cui al successivo paragrafo 4., le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
2.3. Nel file di richiesta sono indicati:
• il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta (CAF,
professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione
telematica delle dichiarazioni);
• l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delle
CU e l’anno di riferimento delle stesse.
2.4. Il file di richiesta è predisposto tramite l’apposito software reso
disponibile dall’Agenzia delle entrate oppure con altri strumenti purché sia
conforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente
provvedimento. Il file così formato è verificato, utilizzando il software di controllo
reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, e successivamente trasmesso.
Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
2.5. I dati di ciascuna CU richiesta sono forniti all’intermediario solo a
fronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale
del soggetto titolare della CU sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.
2.6. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati
resi disponibili i dati di cui al paragrafo 1 consultando il proprio cassetto fiscale,
disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (di
seguito, “area riservata”). Il contribuente è informato che è stata effettuata una
richiesta di acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1 anche attraverso una notifica
tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).
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3. Ricevute
3.1. A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematico
assegna allo stesso un identificativo (di seguito, “protocollo telematico”) e fornisce
un esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.
3.2. Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione del
file di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, un
file di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta,
con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.
4. Disponibilità dei dati
4.1. Per ciascun file di richiesta acquisito è predisposto un file di risposta
contenente i dati delle CU richiesti e relativi alle posizioni che abbiano superato i
controlli di cui al sottoparagrafo 3.2. Il file di risposta è reso disponibile nell’area
riservata entro cinque giorni dalla data della richiesta, nelle modalità dettagliate
nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente provvedimento.
Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
4.2. I file di risposta restano disponibili per dieci giorni dalla data di
pubblicazione in area riservata.
5. Trattamento dei dati personali
5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento dei
dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimento
indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,
comma 6-sexies del d.P.R. n. 322 del 1998, nell’articolo 16, comma 1, lettera l),
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della legge 9 agosto 2023, n. 111 e nell’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024.
5.2. L’Agenzia delle entrate e gli intermediari, ciascuno per le proprie
finalità, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. L’Agenzia delle
entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al
quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per
questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento.
5.3. I dati personali oggetto di trattamento sono i dati delle CU dei
contribuenti per i quali gli intermediari risultano delegati alla consultazione e al
prelievo nel cassetto fiscale e verranno trattati esclusivamente ai fini degli
adempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degli
obblighi legali correlati.
5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), i dati sono trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
5.5. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge
e al Regolamento.
5.6. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è
stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento.
6. Sicurezza
6.1. L’acquisizione, anche massiva, delle CU dei contribuenti deleganti è
garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,
autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico.
6.2. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuati
sui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi e
della tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di
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monitoraggio e analisi periodica degli accessi.
7. Decorrenza
Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate,
verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiesta
e per l’acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1.
Motivazioni
L’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, recante l’ampliamento del contenuto
conoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tutti
i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti è
effettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.
Il presente provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3
del medesimo articolo 23, definisce le regole tecniche e amministrative con le quali
gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche
massivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla
consultazione del relativo cassetto fiscale, nell’ottica di una graduale evoluzione
delle modalità di scarico ed in continuità con quanto già avviene nell’accesso alla
dichiarazione precompilata mediante invio di un file contenente uno o più codici
fiscali dei soggetti per i quali si richiede la dichiarazione precompilata.
In via sperimentale, per il primo anno sono messe a disposizione degli
intermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.
Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsi
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data di
disponibilità delle nuove funzionalità.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187, e successive modificazioni, recante
“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
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alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
Provvedimento 18 settembre 2008”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29
luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassetto
fiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega
al Governo per la riforma fiscale”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 20 ottobre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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