Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 113/2024

Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche apportate al modello di comunicazione integrativa per gli investimenti nella ZES unica entro il 15 novembre 2024?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 113/2024 aggiorna il modello di comunicazione integrativa che gli operatori economici devono inviare all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare la realizzazione degli investimenti nella ZES unica entro il 15 novembre 2024. La principale novità introdotta dal decreto-legge 155/2024 è la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli dichiarati nella comunicazione iniziale, purché realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024, con indicazione del maggior credito d'imposta maturato e della relativa documentazione probatoria.

Le modifiche al modello riguardano principalmente i quadri A e B, dove sono stati aggiunti campi specifici per separare gli investimenti originariamente comunicati da quelli aggiuntivi o di importo maggiore. Questo consente ai beneficiari di tracciare distintamente i due tipi di investimenti e di calcolare correttamente il credito d'imposta spettante per ciascuna categoria. Il provvedimento introduce anche un meccanismo di determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta residuo fruibile, qualora il credito risulti pari al limite massimo previsto dalla normativa.

Per le aziende, questa modifica rappresenta un'opportunità importante: chi ha realizzato investimenti aggiuntivi rispetto a quanto comunicato inizialmente può ora includerli nella comunicazione integrativa senza perdere l'agevolazione. È fondamentale rispettare i termini (18 novembre - 2 dicembre 2024) e allegare la documentazione probatoria completa per evitare il rigetto della comunicazione.

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Riferimento normativo

Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa

Testo normativo

Prot. n. 406943/2024 Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1 Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 1.1 Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento. 1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente. 1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2 2 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 sono apportate le seguenti modifiche: • al paragrafo 1.2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del citato articolo 5, comma 1.”; • al paragrafo 3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) non sia compilata nel rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo “Come si compila” delle istruzioni.”; • ai paragrafi 4.2 e 4.4, le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”; • al paragrafo 5.2, l’ultimo periodo è soppresso; • alla pagina 8, nelle motivazioni, al terzo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge prevedendo che mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.”; • alla pagina 8, nelle motivazioni, al quarto capoverso le parole “sono approvati” sono sostituite dalle seguenti: “è approvato”; • a pagina 9, nelle motivazioni, al secondo capoverso le parole “dello scarto” sono sostituite dalle seguenti: “del rigetto” e le parole “ed è corredata dagli” sono sostituite dalle seguenti: “e degli”; al medesimo capoverso il secondo periodo è soppresso; • a pagina 9, nelle motivazioni, al terzo capoverso le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”. 3 Motivazioni L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito “Decreto-legge”), ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”) per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria. Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell’articolo 1 del Decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è determinato l’ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell’articolo 16, rapportando l’importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito 4 dell’applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto-legge, all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti. Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento. Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali). b) Disciplina normativa di riferimento Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 5 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162; Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024; Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143; Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 6 novembre 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini firmato digitalmente

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Il provvedimento riguarda il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, disciplinato dal decreto-legge 113/2024 e modificato dal decreto-legge 155/2024. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione alla comunicazione integrativa, ai termini di presentazione, alla documentazione probatoria richiesta e al calcolo del maggior credito d'imposta, nonché ai limiti massimi di fruizione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 124/2023.

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