Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 117/2024

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Qual è la percentuale del credito d'imposta riconosciuta alle fondazioni di origine bancaria per l'anno 2024 e come viene calcolata?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 117/2024 definisce la percentuale del credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB) per l'anno 2024, fissandola al 25,0778%. Questo credito è riconosciuto alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre di ogni anno, con lo scopo di finanziare stabilmente i centri di servizio per il volontariato (CSV). Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 10 milioni di euro annui (limite vigente dal 2019 in poi). La percentuale viene calcolata dal rapporto tra le risorse disponibili (10 milioni di euro) e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN (39.875.748,38 euro nel 2024): il risultato è 25,0778%, troncato alla quarta cifra decimale. Questo meccanismo garantisce che il credito d'imposta sia proporzionalmente distribuito tra tutte le FOB che hanno versato al FUN, in base al rapporto tra i fondi stanziati e la domanda complessiva.

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Riferimento normativo

Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 435525/2024 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui all’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, dispone 1. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB) La percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2024 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2024, è pari al 25,0778 per cento. Motivazioni Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV), l’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC). 2 Ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, l’ONC è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 gennaio 2018. Il comma 6 del citato articolo 62 riconosce alle FOB, a decorrere dall’anno 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, fino a un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. Le disposizioni attuative del credito d’imposta in oggetto sono state approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2018, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In particolare, l’articolo 2 del D.M. del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. In proposito, l’articolo 3 del medesimo D.M. del 4 maggio 2018 stabilisce che la Fondazione ONC trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, primo periodo, del D.M. del 4 maggio 2018, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del Direttore rende nota la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna fondazione. Tanto premesso, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2024 è pari a 39.875.748,38 euro, a fronte di risorse disponibili per 10.000.000,00 di euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 10.000.000,00 e 39.875.748,38; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 25,0778 per cento. 3 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina normativa di riferimento Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, (S.O.) e in particolare l’articolo 62, comma 6, che attribuisce un credito di imposta alle Fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 gennaio 2018, pubblicato nella G.U. 7 maggio 2018, n. 104, recante “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo di cui all’articolo 64, commi 1 e 2 del Codice del terzo settore”. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 4 maggio 2018, n. 56, pubblicato nella G.U. 16 luglio 2018, n. 163, recante “Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella G.U. 28 luglio 1997, n. 174, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione. 4 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 3 dicembre 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini Firmato digitalmente

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Il credito d'imposta per le fondazioni di origine bancaria è disciplinato dall'articolo 62, comma 6 del decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e rappresenta un incentivo fiscale per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare annualmente la percentuale di credito riconosciuta, i termini di versamento al FUN (31 ottobre), la compensazione tramite F24 e i limiti massimi di utilizzo, poiché influenzano la pianificazione fiscale delle fondazioni bancarie e la loro capacità di dedurre i contributi versati.

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