Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei Centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei Centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164
Testo normativo
Prot. n. 77561/2018
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
dei Centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale
31 maggio 1999, n. 164
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
DISPONE
1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai Centri di assistenza fiscale
1.1 I Caf trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi
alle proprie sedi e i dati identificativi dei responsabili dell’assistenza fiscale,
dei soci del Caf, dei componenti il Consiglio di amministrazione e
l’eventuale Collegio sindacale sia del Caf, che delle società di servizi del Caf.
1.2 Per ciascuna sede utilizzata per lo svolgimento dell’attività di assistenza
fiscale, i Caf trasmettono i dati relativi alle sedi stesse nonché i dati
identificativi dei soggetti incaricati della direzione delle sedi - compresi
quelli degli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - e dei soggetti incaricati della
conservazione o della raccolta delle deleghe per l’accesso alle dichiarazioni
precompilate.
1.3 La trasmissione è effettuata secondo le specifiche tecniche allegate al
presente provvedimento. Le variazioni relative ai dati di cui ai punti 1.1 e 1.2,
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nonché ai dati della polizza assicurativa, sono comunicate entro trenta giorni
dalla data in cui si verificano.
1.4 In sede di prima applicazione, le specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento sono utilizzate a partire dal 3 settembre 2018. A partire dalla
stessa data non sono più utilizzate le specifiche tecniche approvate con
provvedimento n. 2005/33104 del 14 aprile 2005 e con provvedimento n.
2006/138052 del 25 settembre 2006. I dati identificativi degli incaricati della
direzione delle sedi - compresi quelli degli intermediari di cui all’articolo 11,
comma 1-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - e degli
incaricati della conservazione o raccolta delle deleghe sono trasmessi entro il
9 novembre 2018.
1.5 Il presente provvedimento sostituisce i provvedimenti n. 2005/33104 del 14
aprile 2005 e n. 2006/138052 del 25 settembre 2006.
Motivazioni
Il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, prevede all’articolo 7, commi 1 e
2, che ai fini del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività di assistenza
fiscale e della conseguente iscrizione nel relativo Albo, i Caf devono presentare
all’Agenzia delle entrate una documentata istanza nella quale devono essere
indicati i dati identificativi dei responsabili dell’assistenza fiscale, dei soci del
Caf, dei componenti il Consiglio di amministrazione e l’eventuale Collegio
sindacale del Caf e delle società di servizi, delle sedi operative, nonché della
polizza assicurativa.
Il medesimo decreto prescrive, inoltre, all’articolo 9, comma 2, che i Caf devono
comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali variazioni o integrazioni dei dati,
nonché il trasferimento di quote o azioni, entro trenta giorni dalla data in cui si
verificano.
Successivamente il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con l’articolo
35, ha modificato l’articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
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inserendo il comma 1-bis, con il quale è stabilito che per l’attività di assistenza
fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 11, i
centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per
conto del centro stesso. Dal coordinamento degli articoli 7 ed 11 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, risulta che possono collaborare con il Caf le
sedi periferiche e i centri di raccolta dell’associazione sindacale o
dell’organizzazione che ha costituito il Caf stesso, le società di servizi e le loro
articolazioni territoriali nonché i lavoratori autonomi individuati tra gli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per
conto del centro stesso.
Pertanto costituiscono oggetto di comunicazione i dati delle sedi periferiche
(compresi gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1-bis, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164) i dati dei centri di raccolta e delle società di
servizi del Caf nonché i dati delle sedi periferiche e dei centri di raccolta delle
società di servizi del Caf stesso.
Il citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto all’articolo 1,
comma 3, che la dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al
contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o,
conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta
assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto
nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Pertanto, con i
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate concernenti l’accesso alla
dichiarazione precompilata è stato, tra l’altro, disposto che il sostituto d’imposta,
il Caf e il professionista abilitato conservino le deleghe acquisite, unitamente alle
copie dei documenti di identità dei deleganti, e individuino uno o più responsabili
per la gestione e la conservazione delle suddette deleghe.
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Al fine di consentire la comunicazione in via telematica dei dati relativi ai Caf di
cui agli articoli 7 e 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, nonché
dei dati identificativi degli incaricati della conservazione o della raccolta delle
deleghe di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
2015/25992 del 23 febbraio 2015, con il presente provvedimento vengono
approvate le specifiche tecniche che devono essere utilizzate dai Caf a partire dal
3 settembre 2018. Resta fermo che i dati già acquisiti al sistema possono essere
non trasmessi.
Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento n. 2005/33104 del 14
aprile 2005 e il provvedimento n. 2006/138052 del 25 settembre 2006 con i quali
sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica
dei dati dei Centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68,
comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai
Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti
d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241
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Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 aprile 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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