Disposizioni di attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia
Disposizioni di attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera da soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2015/44910
Disposizioni di attuazione dell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, riguardante gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in
Svizzera da soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
DISPONE
1. I residenti nel comune di Campione d’Italia possono avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria prevista dall’articolo 1 della legge 15
dicembre 2014, n. 186 mediante l’emersione degli imponibili riferibili alle
attività costituite o detenute in Svizzera ancorché beneficiano dell’esonero
dagli obblighi di regolarizzazione delle violazioni di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni, con riferimento
alle disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, da
altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera unitamente ai relativi
impieghi in investimenti e attività finanziarie detenute presso gli istituti
elvetici nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o
utilizzazione.
2. Nei confronti dei residenti nel comune di Campione d’Italia, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 qualora ricorrano le condizioni previste al punto 1.
2
3. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si rinvia al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2015, n.
13193 concernente “Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali
detenuti all’estero e per l’emersione nazionale”.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in attuazione del comma 6 dell’articolo 5-
quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, inserito dall’articolo 1 della legge 15 dicembre
2014, n. 186, concernente “Misure per l’emersione e il rientro di capitali
detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale”.
Tale norma prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia siano
adottate specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività
costituite o detenute in Svizzera dai residenti di Campione d’Italia, in
considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.
Il sopra citato comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto-legge n. 167 del 1990
dà atto che i residenti di Campione d’Italia sono già esclusi dall’obbligo di
compilazione del modulo RW previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto,
limitatamente alle disponibilità detenute presso istituti elvetici, derivanti da
redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative
svolte direttamente in Svizzera.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 38, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tale
esonero deve intendersi riferito non soltanto alle predette disponibilità, ma
anche agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti dai residenti
campionesi in Svizzera, “Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa”.
La predetta esclusione si applica con riferimento agli adempimenti dei
contribuenti a decorrere dal periodo d’imposta 2009, fermo restando l’obbligo di
dichiarare i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli
investimenti esteri, da effettuarsi nei relativi quadri reddituali del modello
UNICO.
Al ricorrere delle predette condizioni, non si applica il raddoppio dei termini di
cui all’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo
71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo
n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con
delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità
di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 31 marzo 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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