Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 173/2025

Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazi

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono i modelli ISA approvati per il 2025 e chi deve presentarli?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 173/2025 approva 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) da utilizzare per il periodo d'imposta 2025. Questi modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel 2025 hanno esercitato in via prevalente attività economiche nei settori agricoltura, manifatture, servizi, attività professionali e commercio per le quali risultano approvati gli ISA. L'obbligo riguarda sia chi è tenuto all'applicazione degli ISA sia chi, pur escluso, esercita due o più attività di impresa non rientranti nello stesso ISA con ricavi superiori al 30% del totale, oppure partecipa a un gruppo IVA.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI) e devono essere trasmessi per via telematica unitamente ad essa. Per semplificare la compilazione, i contribuenti che utilizzano RedditiOnLine possono importare automaticamente i dati dalla dichiarazione dei redditi nel software degli ISA, grazie alla corrispondenza individuata negli allegati tecnici del provvedimento.

Il provvedimento prevede anche che alcuni professionisti (ingegneri, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, veterinari) compilino specifici modelli ISA anche al solo fine di acquisire informazioni utili all'elaborazione dei relativi indici. Inoltre, è approvato un modello per la comunicazione dei dati rilevanti alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi 2026-2027, destinato ai contribuenti che applicano gli ISA nel 2025 e intendono aderire al CPB.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite i servizi Entratel, Fisconline o attraverso incaricati autorizzati secondo le specifiche tecniche che saranno indicate successivamente. I soggetti incaricati della trasmissione devono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli ISA, compresi il punteggio di affidabilità e i dati della proposta di CPB.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazi

Testo normativo

Prot. n. 71 6 8 4 / 2 026 Approvazione di n. 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2025, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1.Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della relativa evoluzione 1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni sono costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, queste ultime comuni ai modelli che ne prevedono espressamente il richiamo nelle relative istruzioni specifiche. 1.2. Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche 2 del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA indicati nella Tabella 1 allegata alla Parte Generale delle istruzioni e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dalla loro applicazione, sono comunque tenuti alla presentazione dei relativi modelli, in quanto: − esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; − svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1.3. Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10; b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10; c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01; d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03; e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04; f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01; g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09; h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00, devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento: − EK02U - Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a); − EK04U - Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera b). 3 − EK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da c) a e); − EK18U - Attività degli studi di architettura, per le attività di cui alle lettere f) e g); − EK22U - Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera h). 1.4. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, i contribuenti che utilizzano l’applicativo RedditiOnLine, possono effettuare sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l’importazione nel software per l’applicazione degli ISA, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, avvalendosi dell’apposita funzionalità informatica. 1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione 2.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito “CPB”) per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione della proposta stessa. 2.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2025 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027. 4 2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3.2. I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3. É autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento. 4. Modalità per la trasmissione dei dati 4.1. I modelli di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi. 4.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. 4.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli ISA, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, e/o i dati relativi al calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento. 5 5. Asseverazione 5.1. I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 5.2. L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati: a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa; b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività. 6. Trattamento dei dati 6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e nel Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024. Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli ISA e il CPB per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni. Gli istituti citati hanno la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria. Il comma 1 del citato articolo 9-bis prevede, altresì, che gli ISA siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta. L’articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che: 6 − i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli ISA siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti; − i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato; − l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli ISA. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della proposta di CPB. Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di CPB è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro 7 applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 6.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli ISA e di elaborazione della proposta di CPB. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei SPA, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli ISA nonché le attività di analisi correlate e le attività per l’elaborazione della proposta di CPB. Sogei SPA è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 6.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 6.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento. 6.5. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 6.6. Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento. 8 Motivazioni L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, prevede che i modelli delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP siano approvati entro il mese di febbraio con provvedimento amministrativo. Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli ISA dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. I modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025, con le relative istruzioni, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI relativo al medesimo periodo d’imposta. Inoltre, il decreto legislativo n. 13 del 2024, sulla base della delega di cui all’articolo 17, comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 81, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, residenti e che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere al CPB e che la proposta di CPB è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente. Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati: − i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025 e della loro successiva evoluzione; 9 − il modello con cui i contribuenti che applicano gli ISA, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e la relativa accettazione. Il presente provvedimento prevede altresì che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche: a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10; b) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10; c) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01; d) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03; e) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04; f) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01; g) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09; h) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00, devono compilare il modello ISA afferente alla specifica attività economica. Inoltre, al punto 5 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli ISA per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Viene altresì approvato, nell’ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all’applicazione degli ISA, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI relativo al p.i. 2025 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA relativi al p.i. 2025. Tali informazioni possono essere esportate dall’applicativo RedditiOnLine all’interno del software degli ISA con un sistema informatico di precompilazione. 10 Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti trasmettono i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e di adesione al CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027. Considerato, infine, che, con riferimento agli ISA e alla proposta di CPB, nelle disposizioni contenute nel presente provvedimento, a seguito della valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell’articolo 36, comma 1, del Regolamento, consultare l’autorità di controllo. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”. 11 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”; Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”; 12 Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” (articolo 10); Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (articolo 4-bis); Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”; Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”; Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”; Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”; Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” (articolo 4); 13 Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”; Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024; Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche - periodo d’imposta 2024”; Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 27 febbraio 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente

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Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) sono disciplinati dal decreto-legge 50/2017 e rappresentano lo strumento principale per l'emersione spontanea delle basi imponibili e il rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i modelli ISA specifici per ogni settore economico, le modalità di trasmissione telematica e il collegamento con il Concordato Preventivo Biennale (CPB) di cui al decreto legislativo 13/2024, che consente ai contribuenti di minori dimensioni di definire il reddito imponibile in via preventiva.

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