Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva
Quali sono le informazioni che una piccola impresa italiana deve comunicare all'Agenzia delle entrate per avvalersi del regime di franchigia IVA in altri Stati europei?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 180/2024 disciplina il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese, introdotto dalla Direttiva UE 2020/285. Le imprese italiane con volume d'affari non superiore a 100.000 euro nell'UE possono ora operare in regime di franchigia anche in altri Stati membri, ma devono prima comunicare questa intenzione all'Agenzia delle entrate tramite una comunicazione preventiva. La comunicazione deve contenere dati identificativi dell'impresa (codice fiscale, denominazione, domicilio), l'attività svolta, i volumi d'affari degli ultimi due anni per ogni Stato, e l'elenco degli Stati in cui si intende operare in franchigia. A seguito dell'approvazione, l'Agenzia assegna un numero di identificazione EX (partita IVA + suffisso "EX") che identifica l'impresa presso gli Stati di esenzione. La trasmissione è possibile dal 1° gennaio 2025 esclusivamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle entrate, e può essere effettuata anche da intermediari autorizzati. Sono previsti controlli formali in fase di compilazione e controlli sostanziali dopo la trasmissione, con successiva comunicazione agli Stati esteri secondo i termini stabiliti dalla normativa europea.
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Riferimento normativo
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva - pdf
Testo normativo
Prot. n. 460166/2024
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della
direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva
2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni
da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020
che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010;
b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di
attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020,
recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime
speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del
5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per
quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;
c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti
nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate
soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla
detrazione dell'imposta;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività
economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente
definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto
passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di
stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di
franchigia ivi previsto;
g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dello
Stato di stabilimento;
h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totale delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel
territorio dello Stato di esenzione;
i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio
dell’Unione europea;
j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale
composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso
EX fornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di
esenzione.
k) Comunicazione preventiva: comunicazione preventiva, resa all’Agenzia delle
entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzione di volersi avvalere
del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati in
modalità autenticata.
1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le disposizioni
recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”, Titolo V-ter
“Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera c, del citato
decreto legislativo.
2. Comunicazione preventiva
2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti
nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva
all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di
identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito
dal suffisso “EX”.
2.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello
Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione
contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale;
b) denominazione o cognome e nome;
c) natura giuridica;
d) domicilio fiscale;
e) attività prevalente;
f) attività secondarie;
g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS
in altro Stato di stabilimento;
i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto
passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di
identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno
Stato di esenzione;
k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio
dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo
dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui
gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia
differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente
per ciascun settore di attività esercitata.
2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del
soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale
del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
29 luglio 2013.
3. Trasmissione della comunicazione preventiva
3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 è consentita a
decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente
provvedimento.
3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti
stabiliti:
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente
alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile
in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia
stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella
comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno
civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva
e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale
previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.
4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa
4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva
di cui al punto 2 ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla
ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di
esenzione.
5. Aggiornamento della comunicazione preventiva
5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione
effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva nei seguenti casi:
a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto 2.2;
b) quando il soggetto passivo intenda:
- comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri
differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive;
- comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in
uno o più Stati di esenzione.
6. Esclusione
6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di
franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è
automaticamente cessato.
7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva
7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web
resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate
effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi
contenute.
7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle
entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la
comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli
Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di
esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
7.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla
decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione,
l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione
EX.
7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate,
la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti
istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di
esenzione.
7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito
nei confronti degli Stati di esenzione.
7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento
saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e
ne sarà data relativa comunicazione.
8. Scambio di informazioni
8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambio di informazioni
secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva (UE) 2020/285 del
Consiglio del 18/02/2020.
9. Trattamento dei dati
9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni previste al punto
2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini della loro successiva
trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.
9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera
e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento), per l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico e l’esercizio dei pubblici poteri, nonché ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in quanto finalizzato all’attuazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva SME-SS e dalla normativa nazionale di
recepimento.
9.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare del trattamento dei dati
personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento.
9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela
della riservatezza di cui al Regolamento e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte
degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e
al Regolamento.
9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente mediante i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate.
9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento,
l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo
necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati.
9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte dall’Agenzia
delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto dalle direttive
europee e dagli accordi internazionali viene eseguita la valutazione d’impatto sulla
protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Regolamento.
Motivazioni
Il decreto legislativo 13 novembre 2024, n.180 ha dato attuazione alla Direttiva (Ue)
2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda il Regime Speciale per le Piccole Imprese e alla Direttiva (UE) 2022/542 del
Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/ce e (UE) 2020/285 per
quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, la direttiva (UE) 2020/285 modifica la direttiva 2006/112/CE, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda il regime speciale per le
piccole imprese, e il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa
e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di verificare la
corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese.
Le principali modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE possono così esemplificarsi:
- i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono essere ammessi al regime di
franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale
regime a condizione che:
a) il proprio volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente
alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro;
b) il proprio volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno
civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato
superiore a 100.000 euro;
c) il proprio volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella
comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in
corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel
secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per
l’applicazione del regime di franchigia;
- per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti
passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere
identificati, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale EX
esclusivamente nello Stato membro di stabilimento;
- gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché
sulla base di criteri oggettivi;
- le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento
hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati.
Il termine per il recepimento della medesima è fissato al 31 dicembre 2024. L’applicazione
di tali disposizioni decorre comunque dal 1°gennaio 2025.
L’art. 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”, del Titolo V-ter “Regime
transfrontaliero di franchigia”, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, così come inserito dall’articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legislativo n. 180 del
13 novembre 2024, al comma 5 rinvia l’attuazione delle disposizioni a un provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con il presente provvedimento sono individuate le informazioni che i soggetti che
intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a
trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la
comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
i; articolo 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del
13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo
5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle
Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
- Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”,
e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
- Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante “Attuazione della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE”;
- Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, di “Recepimento della
direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di
collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel
settore fiscale”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati);
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n.
1247/2002/CE;
- Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5 settembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i
formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE
del Consiglio e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della
valutazione di detta direttiva;
- Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2021/514
del Consiglio del 22 marzo 2021, di modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;
- Decreto legislativo n.180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE)
2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva
2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva
(UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive
2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore
aggiunto.
- Legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 39);
- Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese;
- Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore
aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285;
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera
circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n.
1247/2002/CE;
- Legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione
europea 2022-2023”, e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3);
- Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive
2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore
aggiunto;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante “Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 dicembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Il regime di franchigia IVA transfrontaliero riguarda piccole imprese, volume d'affari, numero di identificazione EX e comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le soglie di 100.000 euro, gli obblighi di comunicazione, la rivalsa IVA e la detrazione, nonché le modalità di trasmissione telematica e gli aggiornamenti della comunicazione preventiva per operazioni in più Stati UE.
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