Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - pdf
Testo normativo
Prot. 369141/2025
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo
delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti
soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le
informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al
punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni)
emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e
trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo
2 del d.lgs. n. 127 del 2015;
c) i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbero
delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2023.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la
presunta anomalia.
1.2. Dati e informazioni di cui al punto 1.1. contenuti nelle comunicazioni:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs.
n.127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del
2007 aventi le seguenti nature:
i. imponibili;
ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)
di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi 7 e 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di
dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti;
g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni
stesse di cui al successivo punto 5.1.
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2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1. L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni
di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto
fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per
il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano
delle anomalie;
b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi
VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni
effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi),
VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui
all’articolo 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti
ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse
charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la
somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6,
VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;
c) la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del
d.lgs. n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n.
244 del 2007 aventi le seguenti nature:
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i. attive imponibili;
ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse
charge) di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi
7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972;
d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle
operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge)
che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;
e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;
f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni
imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti
commerciali online” o “distributori carburanti”;
g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e
codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime
di inversione contabile (reverse charge).
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o
segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti
3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni
ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze
dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
punto 2.1.
4.Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
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5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli
elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori
o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla
commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione
normativa citata.
6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle
entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
e successive modificazioni.
6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,
dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da
209 a 213, della l. n. 244 del 2007 e dal d.lgs. n. 127 del 2015 - Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate
attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d)
e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti
istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c)
ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).
6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1., l’Agenzia delle
entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
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avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione
del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679.
6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie
fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione
delle comunicazioni.
6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate
conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino
alla definizione di eventuali giudizi.
6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che
la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio
della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative
informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno
dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata
“Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è
possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.
6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire
la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità
di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli
Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono
disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet
istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
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Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della l. n. 190 del 2014 prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le
modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del
medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
finanza.
In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con
le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,
anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127
del 2015 e ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 e i
dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.
Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente
provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla
circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i
soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto
di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
d.P.R. n. 633 del 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter
del citato d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i
contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle
entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo
68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo
modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 2; articolo
3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione
trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.
43/2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e
successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette”;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
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scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,
recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive
modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,
nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,
avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
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Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);
Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la
protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”;
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e
successive modificazioni, recante: “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”;
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del
28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante “Definizione delle
informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e
dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
della relativa opzione”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del
30 aprile 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di
Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di
cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle
ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del
28 maggio 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 236086 del 4 luglio
2019 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 228685 del
7 settembre 2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.
11
99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30
giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in
tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del
24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per
l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante
“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
tributari”;
Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e successive modificazioni,
recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20
della legge 9 agosto 2023, n. 111”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 ottobre 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente
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