Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 199/2025

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

Testo normativo

Prot. n. 3882/2026 Approvazione dei modelli di comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per la fruizione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione dei modelli di comunicazione 1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, “legge”), i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito, “ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito, “decreto-legge”), come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge. I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZES unica. Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 – e-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it 1.2. Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014. 1.3. Con la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge (di seguito, “Comunicazione”), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, comunicano, nel periodo indicato per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al paragrafo 3.1, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (di seguito, “TFUE”), e le zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 final. 1.4. La comunicazione di cui all’articolo 1, comma 439, secondo periodo, della legge (di seguito, “Comunicazione integrativa”), deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al paragrafo 1.3 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta Comunicazione. 2 1.5. Nella Comunicazione integrativa sono indicate anche le acquisizioni di beni agevolati, effettuate nell’anno di riferimento (2026, 2027 o 2028), facenti parte di investimenti di durata pluriennale avviati a partire dal 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre del predetto anno di riferimento. 1.6. Ai sensi dell’articolo 7, comma 14, del decreto per il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 maggio 2024, l’effettivo sostenimento delle spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, e la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell’impresa, deve risultare da apposita certificazione del revisore dei conti dell’impresa o altro revisore abilitato. 1.7. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 2. Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa 2.1. La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3. Modalità per l’invio della Comunicazione 3.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge, la Comunicazione è inviata dagli operatori economici: • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026; • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027; 3 • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028. La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 3.2. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 3.3. Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei termini di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”). 3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell’investimento. 3.5. La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1. è scartata in fase di accoglienza. 4 3.6. La Comunicazione è scartata qualora: a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; b) il codice attività, rientrante nella classificazione ATECO 2025, e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa 4.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, secondo periodo, della legge, la Comunicazione integrativa è inviata dagli operatori economici: • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno 2026; • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno 2027; • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione relativi all’anno 2028. I termini di cui al periodo precedente e quelli del paragrafo 3.1 che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La 5 trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 4.2. Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alla data di scadenza dei rispettivi termini di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso (ad esempio, in caso di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “File non elaborabile”). 4.3. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1, è possibile: a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate relative allo stesso anno dell’investimento; b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione per l’anno di riferimento, ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della legge. 4.4. La Comunicazione integrativa inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta. 4.5. Si applica il paragrafo 3.2. 4.6. La Comunicazione integrativa è scartata qualora: 6 a) si verifichino le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.6; b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; c) i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione dello stesso anno; d) non sia stato compilato il quadro C, né dichiarata l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, se devono essere effettuati i controlli antimafia. 5. Utilizzo del credito d’imposta 5.1. Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, come modificato dall’articolo 1, comma 438, lettera c), della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5.2. Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 441 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. 5.3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche (ad esempio, l’acquisto di immobili da soggetti privati) e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione di cui 7 al paragrafo 1.6, effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 441, della legge, la certificazione mediante il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Nella certificazione citata al paragrafo 1.6, in presenza di investimenti per i quali sono stati versati e fatturati acconti, nel rispetto del principio di incentivazione di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, deve essere attestato che le spese fatturate costituiscono acconto dei predetti investimenti e la certificazione deve essere inviata tramite il servizio di cui al periodo precedente. 5.4. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 441, della legge non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica degli anni precedenti a quello di presentazione della Comunicazione integrativa spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 5.5. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta: a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il 8 relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. c) con la risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. 6. Controlli antimafia 6.1. Nella Comunicazione integrativa è presente il quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia. 6.2. Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 6.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2 il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, all’indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del 9 presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato. 6.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nel paragrafo 5.3. 7. Trattamento dei dati 7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 1, comma 439, della legge, il quale prevede, al primo periodo, che, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge, gli operatori economici trasmettono all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre di ciascun anno. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici inviano all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. L’articolo 1, comma 440 della legge, prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica. 7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. 10 L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 7.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono: - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia; - i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028; - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale); - i dati contabili relativi al credito d’imposta; - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti. 7.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione. 11 7.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998. 7.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 7.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione integrativa. 7.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679. Motivazioni L’articolo 1, comma 438, della legge ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge, prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. Ai sensi dell’articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge, gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito 12 d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute e quelle che prevedono di sostenere negli anni 2026, 2027 e 2028. Il medesimo articolo prevede, al comma 439, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del predetto comma inviano per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 all’Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge, con il presente provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. I modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento. I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati per le comunicazioni relative al credito d’imposta ZES unica per ciascuno dei tre anni 2026, 2027 e 2028. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); 13 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1). Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (articolo 35); Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17); Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) del 13 dicembre 2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c); Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” (articolo 7, comma 1, lettera h); 14 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; Legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (articolo 1, comma 52); Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14); Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera f); articolo 6, paragrafo 3, lettera b); articolo 28; articolo 32; articolo 35); Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16); Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024; Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 maggio 2024 recante “Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”; Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 1); 15 Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (articolo 1, commi da 438 a 443). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 30 gennaio 2026 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone Firmato digitalmente 16

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