Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 201/2011

Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari - pdf

Testo normativo

Prot.n. 669173/2019 Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari IL DIRETTORE DELL’AGENZIA in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Attività di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di evasione 1.1 È avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. 1.2 La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali emerge un’incoerenza tra le disponibilità finanziarie risultanti dalle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d’affari – oltre l’imposta sul valore aggiunto – dichiarati per gli anni 2016 e 2017. 1.3 I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di evasione di cui al punto 1.1 sono potenzialmente selezionabili per l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo. 2 2. Modalità di verifica dell’efficacia della procedura di analisi del rischio 2.1 La Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni provinciali l’elenco delle posizioni di competenza, individuate ai sensi del punto 1.3, tramite un applicativo informatico al quale possono accedere utenti appositamente abilitati. 2.2 Per ogni posizione segnalata, è comunicata l’informazione sulla numerosità dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria. 2.3 Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile attraverso un apposito applicativo informatico. Motivazioni L’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. Il comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto dispone che le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. 3 In attuazione delle predette disposizioni, è stata elaborata una procedura sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con l’ausilio di tale procedura di analisi, sono individuate le società di persone e le società di capitali per le quali emerge un’incoerenza tra le movimentazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d’affari – oltre imposta sul valore aggiunto – dichiarati per gli anni di imposta 2016 e 2017. Allo scopo di effettuare un riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo. Gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla Divisione Contribuenti con modalità informatiche. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);  Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);  Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);  Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000; 4 Disciplina normativa di riferimento  Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni – Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;  Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;  Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;  Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25 marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari”;  Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, comma 314);  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10 febbraio 2015, recante disposizioni sull’istituzione del Tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010; 5  Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13352 del 25 gennaio 2016, recante modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 8 agosto 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente

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