Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari
Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari - pdf
Testo normativo
Prot.n. 669173/2019
Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio
di evasione per le società con l’utilizzo delle informazioni comunicate
all’Archivio dei rapporti finanziari
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Attività di sperimentazione della procedura di analisi del rischio di
evasione
1.1 È avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio
di evasione per le società di persone e le società di capitali basata
sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori
all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in
Anagrafe tributaria.
1.2 La procedura individua le società di persone e di capitali per le quali
emerge un’incoerenza tra le disponibilità finanziarie risultanti dalle
informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i
ricavi/volume d’affari – oltre l’imposta sul valore aggiunto – dichiarati per
gli anni 2016 e 2017.
1.3 I contribuenti individuati in base alla procedura di analisi del rischio di
evasione di cui al punto 1.1 sono potenzialmente selezionabili per
l’effettuazione delle ordinarie attività di controllo.
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2. Modalità di verifica dell’efficacia della procedura di analisi del rischio
2.1 La Divisione Contribuenti trasmette alle Direzioni regionali e alle Direzioni
provinciali l’elenco delle posizioni di competenza, individuate ai sensi del
punto 1.3, tramite un applicativo informatico al quale possono accedere
utenti appositamente abilitati.
2.2 Per ogni posizione segnalata, è comunicata l’informazione sulla numerosità
dei conti correnti e sul totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei
rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in
Anagrafe tributaria.
2.3 Le Direzioni provinciali valutano le posizioni comunicate ai fini
dell’ordinaria attività di controllo e comunicano gli esiti delle attività svolte
mediante la compilazione di una scheda di feedback, resa disponibile
attraverso un apposito applicativo informatico.
Motivazioni
L’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare
all’Archivio dei rapporti finanziari previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed
ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli
fiscali.
Il comma 4 dell’articolo 11 del medesimo decreto dispone che le
informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione.
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In attuazione delle predette disposizioni, è stata elaborata una procedura
sperimentale di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le
società di capitali mediante l’utilizzo integrato delle informazioni comunicate
dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti
in Anagrafe tributaria.
Con l’ausilio di tale procedura di analisi, sono individuate le società di
persone e le società di capitali per le quali emerge un’incoerenza tra le
movimentazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume
d’affari – oltre imposta sul valore aggiunto – dichiarati per gli anni di imposta
2016 e 2017.
Allo scopo di effettuare un riscontro dell’efficacia del modello di analisi, le
posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le
valutazioni relative all’avvio di ordinarie attività di controllo.
Gli esiti delle valutazioni e delle attività effettuate sono comunicati alla
Divisione Contribuenti con modalità informatiche.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,
comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,
comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e
successive modificazioni – Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al
codice fiscale dei contribuenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25
marzo 2013, recante disposizioni di attuazione dell’articolo 11, commi 2 e
3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, “Modalità per la comunicazione
integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari”;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, comma 314);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 18269 del 10
febbraio 2015, recante disposizioni sull’istituzione del Tracciato unico delle
comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari. Modifiche ed
integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
25 marzo 2013 e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 20 dicembre 2010;
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13352 del 25
gennaio 2016, recante modifiche ed integrazioni al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 8 agosto 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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