Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014
Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014 - pdf
Testo normativo
Prot. N. 70682
Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel
settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del
commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte
generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno
studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore
che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore,
che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare
con il modello Unico 2015, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere
compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero,
ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro
presentazione, che nel periodo d’imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente
una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle
attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con
decreto ministeriale, gli studi di settore in allegato n. 1.
1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via
prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 - Altre creazioni artistiche
e letterarie”, la compilazione del modello VK28U è prevista solo per
l’acquisizione di dati.
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2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia
delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal
sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle
caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a
condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste
dall’allegato 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché
gli estremi del presente Provvedimento.
2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui all’allegato 2 al presente Provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla
dichiarazione dei redditi (UNICO).
3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata
direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline),
ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni,
secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
Provvedimento.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2-
bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver
ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di
settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità
economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi,
conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente
Provvedimento.
4. Asseverazione
4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi
contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle
scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione
contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
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c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
Motivazioni
Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti
comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come
previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre
2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014, i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel
settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014 tengono conto
anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in
allegato ai decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, 24 marzo 2014, 30 marzo e
15 maggio 2015.
È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno
esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 - Altre
creazioni artistiche e letterarie”, la compilazione del modello VK28U per la sola
acquisizione di dati.
Inoltre, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e le modalità di
predisposizione dei predetti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono
parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico
2015.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73
comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
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Prot. N. 70682
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti
tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di
utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni
concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati
alla trasmissione telematica;
Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre
2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie
di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle dichiarazioni;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria
2007);
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007:
Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28
gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di
settore;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23
dicembre 2013 e 29 dicembre 2014: Approvazione degli studi di settore relativi
ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio;
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Prot. N. 70682
Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013, 28 marzo
2013, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi
di settore;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 maggio 2015.
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore.
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 22/05/2015
Il Direttore dell’Agenzia
Rossella Orlandi
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Prot. N. 70682
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Prot. N. 70682
ALLEGATO 1
1. UG98U
2. UG99U
3. VG38U
4. VG40U
5. VG41U
6. VG46U
7. VG48U
8. VG52U
9. VG53U
10. VG54U
11. VG57U
12. VG69U
13. VG73A
14. VG73B
15. VG76U
16. VG77U
17. VG78U
18. VG79U
19. VG81U
20. VG82U
21. VG83U
22. VG85U
23. VG87U
24. VG88U
25. VG89U
26. VG90U
27. VG91U
28. VG92U
29. VG93U
30. VG94U
7
Prot. N. 70682
31. VG95U
32. VG96U
33. WG31U
34. WG33U
35. WG34U
36. WG36U
37. WG37U
38. WG39U
39. WG44U
40. WG50U
41. WG51U
42. WG55U
43. WG58U
44. WG60U
45. WG61A
46. WG61B
47. WG61C
48. WG61D
49. WG61E
50. WG61F
51. WG61G
52. WG61H
53. WG66U
54. WG67U
55. WG68U
56. WG70U
57. WG72A
58. WG72B
59. WG74U
60. WG75U
61. UM87U
62. UM88U
8
Prot. N. 70682
63. VM11U
64. VM12U
65. VM13U
66. VM17U
67. VM23U
68. VM24U
69. VM31U
70. VM33U
71. VM34U
72. VM36U
73. VM37U
74. VM39U
75. VM40B
76. VM41U
77. VM42U
78. VM43U
79. VM44U
80. VM46U
81. VM47U
82. VM48U
83. VM80U
84. VM81U
85. VM82U
86. VM83U
87. VM84U
88. VM85U
89. VM86U
90. WM01U
91. WM02U
92. WM03A
93. WM03B
94. WM03C
9
Prot. N. 70682
95. WM03D
96. WM04U
97. WM05U
98. WM06A
99. WM06B
100. WM07U
101. WM08U
102. WM09A
103. WM09B
104. WM10U
105. WM15A
106. WM15B
107. WM16U
108. WM18A
109. WM18B
110. WM19U
111. WM20U
112. WM21A
113. WM21B
114. WM21C
115. WM21D
116. WM21E
117. WM22A
118. WM22B
119. WM22C
120. WM25A
121. WM25B
122. WM27A
123. WM27B
124. WM28U
125. WM29U
126. WM30U
10
Prot. N. 70682
127. WM32U
128. WM35U
129. WM40A
130. VD05U
131. VD11U
132. VD15U
133. VD17U
134. VD22U
135. VD23U
136. VD25U
137. VD29U
138. VD30U
139. VD31U
140. VD36U
141. VD37U
142. VD39U
143. VD40U
144. VD41U
145. VD42U
146. VD43U
147. VD44U
148. VD45U
149. VD46U
150. VD49U
151. WD01U
152. WD02U
153. WD03U
154. WD04A
155. WD04B
156. WD06U
157. WD07A
158. WD07B
11
Prot. N. 70682
159. WD08U
160. WD09A
161. WD09B
162. WD10U
163. WD12U
164. WD13U
165. WD14U
166. WD16U
167. WD18U
168. WD19U
169. WD20U
170. WD21U
171. WD24U
172. WD26U
173. WD27U
174. WD28U
175. WD32U
176. WD33U
177. WD34U
178. WD35U
179. WD38U
180. WD47U
181. UK30U
182. VK10U
183. VK19U
184. VK22U
185. VK23U
186. VK24U
187. VK25U
188. VK26U
189. VK27U
190. VK28U
12
Prot. N. 70682
191. VK29U
192. WK01U
193. WK02U
194. WK03U
195. WK04U
196. WK05U
197. WK06U
198. WK08U
199. WK16U
200. WK17U
201. WK18U
202. WK20U
203. WK21U
204. WK56U
13
Prot. N. 70682
ALLEGATO 2
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli
I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere
predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti
dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la
chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo.
È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici
a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati
dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli
approvati con il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo
bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente
Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella
sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati
relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura
e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
Provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere
trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora
alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere
riportato con l’indicazione “0” (zero) nella corrispondente casella oppure, ove
risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri
prestampati.
Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di
formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro
solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata
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Prot. N. 70682
l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il
formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande
laterali di trascinamento.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro
carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di
6 righe per pollice.
15
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