Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 204/2014

Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014 - pdf

Testo normativo

Prot. N. 70682 Approvazione di n. 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2014. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone: 1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni - costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una Parte specifica per ciascuno studio e dalle Parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, ovvero, ancorché esclusi dall’applicazione degli stessi, tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati, con decreto ministeriale, gli studi di settore in allegato n. 1. 1.2 Per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie”, la compilazione del modello VK28U è prevista solo per l’acquisizione di dati. 1 Prot. N. 70682 2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al presente Provvedimento. 2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 2 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente Provvedimento. 2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato 2 al presente Provvedimento. 3. Modalità per la trasmissione dei dati 3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO). 3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. 3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’art. 3, commi 2- bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli studi di settore, compresi quelli relativi al calcolo della congruità, coerenza e normalità economica, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente Provvedimento. 4. Asseverazione 4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. 4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati: a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa; b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale; 2 Prot. N. 70682 c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività. Motivazioni Il presente Provvedimento approva i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Gli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2014 tengono conto anche di quanto previsto dalle note tecniche e metodologiche approvate in allegato ai decreti ministeriali 21 e 28 marzo 2013, 24 marzo 2014, 30 marzo e 15 maggio 2015. È altresì prevista, per i contribuenti che nel periodo di imposta 2014 hanno esercitato in via prevalente l’attività di cui al codice attività “90.03.09 - Altre creazioni artistiche e letterarie”, la compilazione del modello VK28U per la sola acquisizione di dati. Inoltre, il Provvedimento stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. I modelli che sono approvati con il presente Provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2015. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 3 Prot. N. 70682 Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica; Decreti del Ministro delle Finanze 18 febbraio1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 2001: Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche; Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore; Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, 23 dicembre 2013 e 29 dicembre 2014: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio; 4 Prot. N. 70682 Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013, 28 marzo 2013, 24 marzo 2014 e 30 marzo 2015: Approvazione delle modifiche degli studi di settore; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 maggio 2015. Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore. La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 22/05/2015 Il Direttore dell’Agenzia Rossella Orlandi 5 Prot. N. 70682 6 Prot. N. 70682 ALLEGATO 1 1. UG98U 2. UG99U 3. VG38U 4. VG40U 5. VG41U 6. VG46U 7. VG48U 8. VG52U 9. VG53U 10. VG54U 11. VG57U 12. VG69U 13. VG73A 14. VG73B 15. VG76U 16. VG77U 17. VG78U 18. VG79U 19. VG81U 20. VG82U 21. VG83U 22. VG85U 23. VG87U 24. VG88U 25. VG89U 26. VG90U 27. VG91U 28. VG92U 29. VG93U 30. VG94U 7 Prot. N. 70682 31. VG95U 32. VG96U 33. WG31U 34. WG33U 35. WG34U 36. WG36U 37. WG37U 38. WG39U 39. WG44U 40. WG50U 41. WG51U 42. WG55U 43. WG58U 44. WG60U 45. WG61A 46. WG61B 47. WG61C 48. WG61D 49. WG61E 50. WG61F 51. WG61G 52. WG61H 53. WG66U 54. WG67U 55. WG68U 56. WG70U 57. WG72A 58. WG72B 59. WG74U 60. WG75U 61. UM87U 62. UM88U 8 Prot. N. 70682 63. VM11U 64. VM12U 65. VM13U 66. VM17U 67. VM23U 68. VM24U 69. VM31U 70. VM33U 71. VM34U 72. VM36U 73. VM37U 74. VM39U 75. VM40B 76. VM41U 77. VM42U 78. VM43U 79. VM44U 80. VM46U 81. VM47U 82. VM48U 83. VM80U 84. VM81U 85. VM82U 86. VM83U 87. VM84U 88. VM85U 89. VM86U 90. WM01U 91. WM02U 92. WM03A 93. WM03B 94. WM03C 9 Prot. N. 70682 95. WM03D 96. WM04U 97. WM05U 98. WM06A 99. WM06B 100. WM07U 101. WM08U 102. WM09A 103. WM09B 104. WM10U 105. WM15A 106. WM15B 107. WM16U 108. WM18A 109. WM18B 110. WM19U 111. WM20U 112. WM21A 113. WM21B 114. WM21C 115. WM21D 116. WM21E 117. WM22A 118. WM22B 119. WM22C 120. WM25A 121. WM25B 122. WM27A 123. WM27B 124. WM28U 125. WM29U 126. WM30U 10 Prot. N. 70682 127. WM32U 128. WM35U 129. WM40A 130. VD05U 131. VD11U 132. VD15U 133. VD17U 134. VD22U 135. VD23U 136. VD25U 137. VD29U 138. VD30U 139. VD31U 140. VD36U 141. VD37U 142. VD39U 143. VD40U 144. VD41U 145. VD42U 146. VD43U 147. VD44U 148. VD45U 149. VD46U 150. VD49U 151. WD01U 152. WD02U 153. WD03U 154. WD04A 155. WD04B 156. WD06U 157. WD07A 158. WD07B 11 Prot. N. 70682 159. WD08U 160. WD09A 161. WD09B 162. WD10U 163. WD12U 164. WD13U 165. WD14U 166. WD16U 167. WD18U 168. WD19U 169. WD20U 170. WD21U 171. WD24U 172. WD26U 173. WD27U 174. WD28U 175. WD32U 176. WD33U 177. WD34U 178. WD35U 179. WD38U 180. WD47U 181. UK30U 182. VK10U 183. VK19U 184. VK22U 185. VK23U 186. VK24U 187. VK25U 188. VK26U 189. VK27U 190. VK28U 12 Prot. N. 70682 191. VK29U 192. WK01U 193. WK02U 194. WK03U 195. WK04U 196. WK05U 197. WK06U 198. WK08U 199. WK16U 200. WK17U 201. WK18U 202. WK20U 203. WK21U 204. WK56U 13 Prot. N. 70682 ALLEGATO 2 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli I modelli di cui al punto 1.1 del presente Provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. È consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l’intelligibilità dei modelli nel tempo. È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente Provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco. Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3 del presente Provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l’esatta indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della congruità e coerenza devono avere conformità di struttura e sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo Provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l’indicazione “0” (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati. Il prospetto può essere riprodotto anche su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata 14 Prot. N. 70682 l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5. I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle bande laterali di trascinamento. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice. 15

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