Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 per l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, come previsto dall’art. 1 commi da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 per l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto, come previsto dall’art. 1 commi da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Testo normativo
Prot. 319617/2020
Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del
Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 per l’immissione in consumo da un deposito fiscale
di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore
aggiunto, come previsto dall’art. 1 commi da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
Provvedimento
Dispone
1. Approvazione dei nuovi modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di cui all’art. 4 del
Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 per l’immissione in consumo da un deposito fiscale
di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore
aggiunto, come previsto dall’art. 1 commi da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
1.1. E’ approvato il nuovo modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito
vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale del
13 febbraio 2018, a garanzia dell’immissione in consumo da deposito fiscale, senza
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, di benzina e gasolio per uso autotrazione,
unitamente alle relative condizioni generali che regolano il rapporto tra l’intermediario o la
banca presso la quale è costituito il deposito vincolato in titoli di Stato e l’Agenzia delle
entrate.
1.2. E’ approvato il nuovo modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, di cui all’art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018, a
garanzia dell’immissione in consumo da deposito fiscale, senza versamento dell’imposta sul
valore aggiunto, di benzina e gasolio per uso autotrazione, unitamente alle relative
condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la Società o Banca che
rilascia la garanzia e l’Agenzia delle entrate.
1.3 I modelli di cui al presente Provvedimento sostituiscono quelli approvati con
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 47927 del 1° marzo 2018.
1.4. I modelli aggiornati sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul
sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Motivazioni
I nuovi modelli approvati dal presente Provvedimento consentono ai soggetti che intendono
immettere in consumo da un deposito fiscale benzina e gasolio per uso autotrazione, nei casi
previsti dall’art. 1, commi 940 e 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di procedere
all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA previsto dal comma 937 della legge
citata, prestando garanzia con le modalità previste dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale
13 febbraio 2018 a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo
corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con
comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata
minima di dodici mesi dalla data di immissione in consumo.
Nei modelli è stato inserito il dato dell’indirizzo di Posta Elettronica certificata (PEC) del
deposito fiscale da cui avviene l’immissione in consumo ed è stata prevista la possibilità di
presentare una garanzia cumulativa, cui si collega una diversa durata temporale della
garanzia stessa.
Nello specifico, in caso di garanzia presentata in via cumulativa per più immissioni in
consumo effettuate da un medesimo deposito fiscale nel corso dello stesso anno solare, la
garanzia stessa avrà efficacia fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del
quale le immissioni in consumo sono effettuate, in modo che la durata minima di dodici
mesi sia effettiva per le immissioni in consumo effettuate durante tutto l’anno solare
considerato.
I nuovi modelli tengono altresì conto dell’intercorsa variazione della sede legale
dell’Agenzia delle entrate.
In riferimento al modello di cui al punto 1.1 si evidenzia che la costituzione del deposito
vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato è effettuata, in base all’articolo 83-octies
del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per il tramite di un intermediario autorizzato
ai sensi dell’articolo 79-quater del citato Decreto legislativo n. 58 del 1998.
A seguito della dematerializzazione dei titoli di Stato, operata dal Decreto 31 luglio 1998, i
depositi possono essere costituiti solo presso gli intermediari che, per effetto delle
modifiche normative succedutesi nel tempo, sono quelli autorizzati ai sensi del citato
articolo 79-quater. Quindi, l’allegato modello di cui al punto 1.1 risponde all’esigenza dei
contribuenti di offrire le garanzie previste dal comma 1 dell’articolo 4 del Decreto
Ministeriale 13 febbraio 2018 anche sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo a disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 contenente il testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale;
Decreto legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, recante disposizioni concernenti l’armonizzazione delle disposizioni in
materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio per il 2018, art. 1 commi da 937 a 942;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 febbraio 2018, emanato ai sensi
dell’art. 1 comma 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 ottobre 2020
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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