Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - pdf
Testo normativo
Prot. 2009/185430
Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo
all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.
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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
DISPONE
1. Compensazione di crediti IVA
1.1. La compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativa al credito annuale o a periodi
inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori
a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui emerge il credito, secondo quanto previsto
dall’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
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1.2. Ai sensi del medesimo articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione superi
l’importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere l’apposizione del
visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alla dichiarazione dalle
quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre
che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento,
relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo
contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante
l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
2. Canale di trasmissione delle deleghe di versamento
2.1. I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di cui al punto 1
hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate. Le deleghe di versamento
possono essere trasmesse:
a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o
Fisconline;
b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
Nell’ipotesi di cui al punto b) l’addebito delle somme dovute è effettuato
sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con
addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale
dell’intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.
2.2. L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche
e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti
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dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano
compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.
3. Termini di presentazione delle deleghe di versamento
3.1. La presentazione delle deleghe recanti compensazioni di cui al punto 1
deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.
4. Controlli effettuati
4.1. Le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000
euro annui sono oggetto di scarto nel caso in cui non sia stata
preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui
emerge il credito stesso.
4.2. Sono oggetto di scarto le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva
superiori a 15.000 euro annui nel caso in cui la dichiarazione da cui
emerge il medesimo credito non sia conforme alle prescrizioni di cui al
punto 1.2.
4.3. Sono in ogni caso scartate le deleghe contenenti compensazioni di crediti
Iva che superino l’importo del credito risultante dalla dichiarazione o
istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in
compensazione.
4.4. Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle
stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed è
evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della
mancata accettazione.
4.5. In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e
postale dell’intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con
modello F24 non soddisfino i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, si
procede allo scarto delle stesse, stornando l’ammontare dei relativi saldi
dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto.
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4.6. Ai fini dei controlli di cui ai punti precedenti non sono computate le
compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a
saldo.
5. Crediti maturati in capo a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore
5.1. Qualora l’ammontare del credito da utilizzare sia superiore a 10.000 euro
e a tale ammontare, ricorrendone i presupposti normativi, concorrano
crediti maturati in capo ad altri soggetti, la presentazione della relativa
dichiarazione e/o istanza costituisce condizione necessaria per fruire della
compensazione, anche se l’importo del credito emergente dalla singola
dichiarazione e/o istanza sia inferiore a 10.000 euro.
5.2. Con apposita risoluzione sono disciplinate le modalità di compilazione
della delega di versamento F24 da parte dei contribuenti che utilizzano
crediti maturati in capo ad altri soggetti di cui al punto 5.1.
6. Informazioni disponibili tramite Cassetto fiscale
6.1. Le informazioni relative ai crediti Iva sono rese disponibili ai contribuenti
tramite il Cassetto fiscale, dove è riportato l’importo del credito risultante
dalla dichiarazione e/o istanza, le compensazioni effettuate, l’importo del
credito ancora disponibile con evidenza degli estremi degli atti
(dichiarazioni e/o istanza e deleghe di pagamento) che lo determinano.
Motivazioni
L’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto nuove modalità di
utilizzo dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto attraverso l’istituto
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della compensazione di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
In particolare, è previsto che la compensazione del credito annuale, o
relativo a periodi inferiori all’anno, dell’imposta sul valore aggiunto, per importi
superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il
credito emerge.
Il comma 6 del citato articolo 10, introducendo il comma 49 bis all’articolo
37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dispone inoltre che i contribuenti che intendono
effettuare la compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori
all’anno per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare
esclusivamente i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate,
secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
medesima.
Il comma 7 del medesimo articolo 10, prevede infine l’obbligo, da parte dei
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’Iva
superiori a 15.000 euro annui, di richiedere l’apposizione del visto di conformità
di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa
la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo
regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo
contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei
controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente provvedimento disciplina le modalità e i termini di effettuazione
dei versamenti mediante modello F24 recanti compensazioni di crediti Iva per
importi superiori alle soglie sopra indicate.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 c. 3 lett. a); art. 73 c. 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
- decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 1996;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni:
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102: “Provvedimenti anticrisi nonché proroga di
termini”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2009;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno
2007: “Termini e modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di
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cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati ad
Entratel, del servizio di pagamento dei modelli F24 in nome e per conto
dei loro assistiti mediante addebito unico sul proprio conto corrente”.
Roma, 21 dicembre 2009
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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