Provvedimento AdE
In vigore
Provvedimento AdE 296645/2014
Modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
Riferimento normativo
Modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - pdf
Testo normativo
Prot. n.117689/2018
Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3,
commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati
dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del
medesimo articolo;
c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali;
d) per “SdI”, il Sistema di Interscambio, di cui al decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, utilizzato per il recapito delle
fatture elettroniche;
e) per “fattura elettronica”, il documento informatico, in formato strutturato,
trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio contenente le
informazioni stabilite dall’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata,
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quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le
ulteriori informazioni necessarie per il recapito della fattura da parte del
Sistema di Interscambio individuate dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757;
f) per “indirizzo telematico”, la PEC o il codice destinatario di cui al punto
3.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile
2018, prot. n. 89757.
2. Servizi delegabili
2.1. L’utilizzo dei seguenti servizi può essere delegato, da ciascun contribuente, ai
soggetti di cui al punto 4, con le modalità descritte al punto 5 del presente
provvedimento:
a) “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, punto 5.3;
b) “Registrazione dell’indirizzo telematico”, di cui al Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757,
punto 5.4.
3. Funzionalità e informazioni rese disponibili
3.1. Il servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro
duplicati informatici” consente di:
a) ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e
ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture
elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di ricezione da parte del SdI;
b) consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante
verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni
transfrontaliere);
c) consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale
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dell’IVA del soggetto delegante;
d) consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di
cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota
IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto
delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di
controparte nell’operazione commerciale;
e) consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di
liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal
soggetto delegante;
f) esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto
2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
g) consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del
processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle
fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA,
delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
h) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
i) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-
Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA
del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Attraverso le operazioni di cui ai precedenti punti da c) a g) sono consultabili
informazioni a far data dal 1° gennaio 2017.
3.2. Il servizio di “Registrazione dell’indirizzo telematico” consente di:
a) indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file,
cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
b) utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QR-
Code) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA
del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
4. Soggetti delegabili
4.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita
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esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322.
5. Modalità di conferimento delle deleghe
5.1. La delega all’utilizzo dei servizi di cui al punto 2 può essere conferita dal
cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le
funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti
Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca
presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
5.2. Indipendentemente dalla modalità di conferimento, l’elenco delle deleghe
conferite può essere consultato, da ciascun soggetto delegante, attraverso le
apposite funzionalità rese disponibili all’interno della propria area riservata.
6. Durata delle deleghe
6.1. La durata di ciascuna delega può essere fissata dal soggetto delegante, all’atto
del suo conferimento; in assenza di tale indicazione, la durata sarà pari a 4 anni.
7. Revoche
7.1. Ciascuna delega può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse
modalità di cui al punto 5.
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MOTIVAZIONI
In considerazione di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, in merito alla possibilità che taluni
servizi, sviluppati a beneficio degli utenti a supporto dei processi di fatturazione
elettronica, siano utilizzabili anche da soggetti appositamente delegati, con il presente
Provvedimento vengono disciplinate le modalità di conferimento delle deleghe e
definite le funzionalità e le informazioni rese disponibili ai delegati nell’utilizzo di tali
servizi.
In particolare, con il conferimento della delega al servizio di “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, al contribuente
viene data la possibilità di delegare uno o più intermediari, di cui all’articolo 3, comma
3 del d.P.R. n.322 del 1998, all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di
fatturazione elettronica, alcuni dei quali già singolarmente delegabili e, in particolare, la
ricerca/consultazione/acquisizione di tutte le fatture emesse/ricevute (tramite SdI) dal
delegante, la “Registrazione dell’indirizzo telematico”, la “Consultazione dei dati
rilevanti ai fini IVA” trasmessi con la comunicazione del cosiddetto “nuovo
spesometro” (art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78) ovvero trasmessi con la
comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (art. 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015 n. 127).
Per i contribuenti che non volessero conferire una delega di tale portata, resta la
possibilità di delegare, separatamente, uno o più intermediari di cui all’articolo 3,
comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 ai servizi di “Registrazione dell’indirizzo
telematico”, per indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei
file contenenti le fatture elettroniche, e di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA”,
per la consultazione dei dati relativi al cosiddetto “nuovo spesometro” (identificativi
fiscali controparti, data e numero della fattura, imponibile, aliquota e imposta o natura
dell’operazione ai fini IVA) delle fatture elettroniche ovvero dei dati delle fatture
transfrontaliere, dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA, degli elementi di
riscontro, prodotti dall’Agenzia, fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione
trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute.
Vista l’importanza che andrà a rivestire il nuovo servizio di generazione del
codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l’acquisizione automatica delle
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informazioni anagrafiche IVA e del relativo “indirizzo telematico” scelto da un
soggetto titolare di partita IVA per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche
emesse dai suoi cedenti/prestatori, tale QR-Code potrà essere generato anche da un
intermediario in possesso di una qualsiasi delle deleghe all’utilizzo dei servizi
“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici”, “Registrazione dell’indirizzo telematico”, “Consultazione dei dati
rilevanti ai fini IVA”, “Cassetto fiscale delegato”.
Resta, infine, sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche
diverso dagli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n.322 del 1998,
all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e
trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel
portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di
conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute
attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è consentito di generare il QR-Code
del soggetto delegante.
RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
˗ Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
˗ Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot.
n. 89757.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 13 giugno 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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