Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento - pdf
Testo normativo
Prot. n. 2016/125592
Estensione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale
relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte,
del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Accesso al servizio di consultazione telematica da parte delle persone non
fisiche
1.1 A decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
internet dell’Agenzia, l’accesso al servizio di consultazione, gratuita ed in esenzione
da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale relativamente ai beni immobili dei
quali il soggetto che effettua la consultazione risulta titolare, anche in parte, del
diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, è esteso alle persone non
fisiche, registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline definiti, rispettivamente,
al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
1.2 L’accesso alle informazioni di cui al comma 1 è effettuato tramite
soggetti appositamente incaricati, secondo le regole già previste per i suddetti servizi
telematici.
Motivazioni
L’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che l'accesso ai servizi
di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del
territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli
uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare,
anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
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Il successivo comma 5-quinquies dispone che con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalità e tempi per estendere il
servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo
gratuito e in esenzione da tributi.
L’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, a decorrere dal 1°
dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle
entrate.
Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 5-quinquies dell’art. 6 del
decreto-legge n. 16 del 2012, è stato emanato il Provvedimento 4 marzo 2014, con il
quale sono state definite le modalità di consultazione telematica, gratuita e in
esenzione da tributi, delle banche dati ipotecaria e catastale, attivando il relativo
servizio, in una prima fase, per le persone fisiche.
Con il presente provvedimento il servizio di consultazione telematica gratuita
è esteso alle persone non fisiche, registrate ai servizi telematici Entratel e Fisconline
definiti, rispettivamente, al Capo II e al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio
1998.
La consultazione riguarda, relativamente agli atti catastali, gli immobili di cui
la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri immobiliari, le
formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli
immobili di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. Il servizio di
consultazione telematica rende disponibile il relativo esito solo se il codice fiscale
presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare
dell’abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel.
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
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Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26
aprile 2012, n. 44 (art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies);
Provvedimento 4 marzo 2014, pubblicato in pari data sul sito internet
dell’Agenzia.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 02/08/2016
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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