Provvedimento AdE
In vigore
Provvedimento AdE 344093/2014
Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” promosso dal Forum dell’UE sull’IVA
Riferimento normativo
Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” promosso dal Forum dell’UE sull’IVA - pdf
Testo normativo
Prot. n. 165827
Istituzione di un punto di contatto per il progetto pilota “Cross Border Ruling” promosso dal
Forum dell’UE sull’IVA
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE:
1. Istituzione di un punto di contatto dedicato per il progetto pilota “Cross Border Ruling”
del VAT Forum sull’IVA della Commissione europea
1.1. Presso il Settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione Centrale
Normativa è istituito un punto di contatto dedicato alla gestione delle istanze di
Cross Border Ruling (CBR) in materia di IVA presentate nell’ambito del relativo
progetto pilota del Global Forum sull’IVA della Commissione europea.
1.2. Il punto di contatto risponde per iscritto alle istanze di CBR presentate da soggetti
passivi identificati ai fini IVA in Italia che intendono effettuare complesse
operazioni transnazionali in uno o più Stati membri partecipanti al progetto pilota.
Le istanze di CBR possono riguardare esclusivamente l’interpretazione della
normativa IVA applicabile alle operazioni transnazionali prospettate. La valutazione
di elementi fattuali connessi alle citate operazioni transnazionali non può formare
oggetto di CBR.
1.3. Le istanze di CBR sono presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di
posta elettronica: CBR@agenziaentrate.it . Esse, redatte in una lingua a scelta tra
italiano e inglese, sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale
dell’altro o degli altri Stati membri interessati, o in un’altra lingua scelta tra quelle
indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione
Europea dedicata al progetto CBR
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/inde
x_en.htm). Il punto di contatto avvia consultazioni con le altre amministrazioni
coinvolte. L’effettuazione di tale consultazione non garantisce che si possa
addivenire a un’interpretazione della disciplina applicabile concordata dalle
amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si possa rispondere
all’istanza di CBR.
1.4. Le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della generale
attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto,
non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente.
Motivazioni
Nell’ambito del Global Forum sull’IVA della UE, diversi Stati membri dell’Unione
europea1 hanno accettato di partecipare a un progetto pilota concernente quesiti in materia di
IVA relativi a fattispecie transnazionali (c.d. “Cross Border Ruling”, o CBR). Il progetto
pilota è iniziato il 1° giugno 2013; il termine attualmente previsto è il 30 settembre 2018. A
seguito dell’adesione dell’Italia, perfezionatasi tra ottobre e dicembre 2015, il presente atto
individua il punto di contatto CBR per l’Italia e le regole procedurali applicabili alle istanze
di CBR in Italia.
I soggetti passivi che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati
membri aderenti al progetto pilota possono presentare un’istanza di CBR in relazione al
trattamento IVA delle operazioni programmate. L’istanza deve essere presentata nello Stato
membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini IVA. Se sono coinvolti due o più
soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per
conto degli altri.
Le istanze devono essere presentate tramite posta elettronica al punto di contatto individuato
dall’amministrazione di riferimento e comunicato alla Commissione europea. Per l’Italia, il
punto di contatto viene incardinato dal presente atto nel Settore Fiscalità internazionale e
agevolazioni della Direzione Centrale Normativa, alla quale le istanze vanno indirizzate e
presentate attraverso la casella di posta elettronica dedicata: CBR@agenziaentrate.it.
1 Al progetto partecipano già Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria,
Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. È in corso di perfezionamento l’adesione
della Polonia.
La lista completa dei punti di contatto individuati dagli Stati membri partecipanti al progetto
pilota è disponibile nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea dedicata
al progetto CBR:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/index_en.htm).
Le istanze devono essere accompagnate da una traduzione nel linguaggio ufficiale dell’altro
o degli altri Stati membri interessati dalle operazioni, o nella lingua da questi indicata nella
Nota Informativa sui CBR pubblicata nella già ricordata sezione CBR del sito istituzionale
della Commissione Europea. Nel caso dell’Italia, le istanze, oltre che in italiano, possono
essere presentate in inglese.
È possibile presentare una richiesta di CBR solo se l’operazione o le operazioni
programmate sono complesse e presentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno
o più Stati membri partecipanti al progetto).
La presentazione della richiesta di CBR comporta l’accettazione, da parte dell’istante, della
condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati
dalla fattispecie. La Nota Informativa della Commissione prevede che l’istante debba
richiedere espressamente l’effettuazione delle consultazioni; non si è tuttavia ritenuto
necessario riprodurre tale limitazione, in considerazione del fatto che l’interpello nazionale
copre già le questioni transnazionali in materia di IVA e, dunque, per le operazioni che
interessano l’Italia, l’interesse del contribuente ad attivare la procedura CBR risiede
essenzialmente nella possibilità di avere un parere condiviso dalle diverse amministrazioni
interessate. L’effettuazione di una consultazione tra gli Stati membri interessati, ad ogni
buon conto, non garantisce che si possa addivenire a un’interpretazione della disciplina
applicabile concordata dalle amministrazioni degli Stati membri coinvolti e, dunque, che si
possa rispondere all’istanza di CBR.
In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della
generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate. A tali istanze, pertanto,
non si applicano le disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente (incluse le
disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso).
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
b) Organizzazione interna dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 3)
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 164168 del 6 novembre 2009, che fissa
l’assetto interno della Direzione Centrale Normativa, e successive integrazioni
c) Decisione della Commissione europea del 3 luglio 2012, che istituisce il Forum dell’UE
sull’IVA.
Roma, 29 dicembre 2015
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
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