Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 344810/2014

Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione

Testo normativo

Prot. 2014/13920 Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2014–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2013 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di persone ed equiparate, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica 1.1. È approvato il modello “Unico 2014–SP”, da presentare nell’anno 2014 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2013, con le relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Unico 2014–SP”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. 1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini 2 dell’individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2013, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione “Unico 2014–SP”, deve essere effettuata dagli esercenti attività d’impresa o attività professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. 1.4. Il modello “Unico 2014–SP” è composto da: a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RU, RW, AC, FC, TR, RX; b) i quadri costituenti il modello IVA/2014, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2014 e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2013, di cui al punto 1.2; d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490; e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2013, di cui al punto 1.3. 2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione 2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. 2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 3 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2014-SP” sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. 3.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’Allegato 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3. Per la stampa dei quadri di cui alla lettera a) e dei modelli di cui alle lettere c) ed e) del punto 1.4. devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione “Unico 2014–SP”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Sono altresì approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, con le relative istruzioni, da presentare per il periodo d’imposta 2013, nonché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2013, 4 di cui all’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2014 – SP” gli importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione 5 dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste 6 dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale; Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 19), concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148; Legge 12 novembre 2011, n. 183: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012); Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “decreto liberalizzazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: ulteriori misure per la crescita del Paese; Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013); Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 novembre 2013: interventi in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, che hanno interessato la regione Sardegna; Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014); Provvedimento 15 gennaio 2014, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma 7 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l’anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2014 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Roma, 31 gennaio 2014 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento”. E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5. La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro. I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 235U e 311U per i modelli di cui ai punti 1.2. e 1.3. E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti. SOCIETÀ DI PERSONE 2014 genzia ntrate Periodo d’imposta 2013 Informativa sul trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri dei dati personali ai sensi soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene dell’art. 13 del D.Lgs. illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Dati personali I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Finalità del trattamento I dati da Lei conferiti verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003).Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti)che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Modalità del trattamento I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti. Titolare Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero del trattamento dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione. Responsabili Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. del trattamento Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Diritti dell’interessato L’interessato, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma. Consenso I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. TIPO DI DICHIARAZIONE Dichiarazione integrativa Redditi Iva Qu R a W dro Qu V a O dro Qu A a C dro S s t e u t d to i r d e i Parametri Indicatori n C e o i r t r e e r t m tiv in a i inte D g i r c a h t i i a v r a a a zi o fa n v e o re Di i c n h te ia g r r a a z ti i v o a ne (a D rt P . R 2 3 , 2 co 2 . / 8 9 - 8 te ) r, ecc E e v z e i n o t n i ali DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O Ragione sociale ASSOCIAZIONE Codice fiscale Partita IVA Comune Provincia(sigla)Codice Comune Sede legale mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Comune Provincia(sigla)Codice Comune Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Data f u d s i i o e n ff e ic / a s c c i i a ss g io iu n r e idica Periodo di imposta Stato g N iu a ri t d ur ic a a Situazione giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno dal al Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale dell’ente incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello dell’ente beneficiario designato Telefono Fax prefisso numero prefisso numero Indirizzo di posta elettronica ALTRI DATI GRANDI CANONE CONTRIBUENTI RAI DATI RELATIVI AL Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica giorno mese anno RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA Cognome Nome Sesso DICHIARAZIONE (barrare la relativa casella) M F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza Indirizzo estero Telefono o cellulare prefisso numero Codice fiscale società o ente dichiarante FIRMA DELLA Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): DICHIARAZIONE RA RB RD RE RF RG RH RJ RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV TR RX FC N. moduli IVA Invio avviso telematico all’intermediario Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario Codice Situazioni particolari FIRMA DEL DICHIARANTE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. TELEMATICA Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Riservato all’intermediario Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO VISTO DI Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. CONFORMITÀ Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Riservato al C.A.F. ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 o al professionista CERTIFICAZIONE Codice fiscale del professionista TRIBUTARIA Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal Riservato certificatore che ha predisposto la dichiarazione al professionista e tenuto le scritture contabili FIRMA DEL PROFESSIONISTA Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RF ntrate Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria Codice attività 1 studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità3 RF1 parametri: cause di esclusione 4 esclusione compilazione INE5 RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili ,00 RF3 Opzioni IAS 1 Rimanenze 2 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3 Risultato del RF4 A) UTILE ,00 conto economico RF5 B) PERDITA ,00 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI RF6 Ammortamenti 1 ,00 Altre rettifiche 2 ,00 Accantonamenti 3 ,00 4 ,00 Variazioni RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00 in aumento RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lett. b)) ,00 RF9 Redditi determinati con criteri non analitici ,00 Artigiani RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00 RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall’attività di agriturismo ,00 3 Parametri e studi di settore Maggiorazione RF12 Ricavi non annotati 1 2 ,00 ,00 ,00 Attività di agriturismo RF13 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94) ,00 RF14 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00 RF15 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 Società agricola RF17 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00 comma 1093 RF18 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00 RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 RF21 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 1031 ,00 ex art. 1042 ,00 3 ,00 Impresa agricola Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, 3 RF23 comma 1094 o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 ,00 2 ,00 ,00 RF24 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 art. 105 art. 106 RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RF27 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00 RF28 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis ,00 Rimanenze Opere, forniture e servizi RF30 Applicazione IAS/IFRS 1 2 3 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 10 11 12 ,00 ,00 ,00 Altre 13 14 15 16 17 18 ,00 ,00 ,00 RF31 variazioni 19 20 21 22 23 24 in aumento ,00 ,00 ,00 25 26 27 28 29 30 ,00 ,00 ,00 31 32 33 34 35 36 37 ,00 ,00 ,00 ,00 RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Codice fiscale Variazioni RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00 in diminuzione RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 RF36 Utili distribuiti da società di persone o da GEIE ,00 RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00 RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 ,00 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, RF40 se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00 3 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri RF43 componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico 1 2 ,00 ,00 ,00 RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti ,00 RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art.168 bis ,00 Reddito Bonus capitalizzazione RF50 detassato di cui 1 , 0 0 2 ,00 RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis ,00 Rimanenze RF53 Applicazione IAS/IFRS 1 ,00 2 ,00 RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 10 11 12 ,00 ,00 ,00 Altre 13 14 15 16 17 18 ,00 ,00 ,00 RF55 variazioni in 19 20 21 22 23 24 diminuzione ,00 ,00 ,00 25 26 27 28 29 30 ,00 ,00 ,00 31 32 33 34 35 36 37 ,00 ,00 ,00 ,00 RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 Determinazione RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o – B) + C + D – E ,00 del reddito RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5 Reddito minimo 1 ,00 2 ,00 RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 ,00 RF60 REDDITO D’IMPRESA LORDO (oPERDITA) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 RF61 Erogazioni liberali ,00 RF62 Proventi esenti ,00 RF63 REDDITO D’IMPRESA (oPERDITA) ,00 In misura limitata In misura piena RF64 Perdite d’impresa 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RF65 ACE ,00 RF66 Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN) ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RG ntrate Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata Codice attività 1 studi di settore: cause di esclusione 2 studi di settore: cause di inapplicabilità3 RG1 parametri: cause di esclusione 4 esclusione compilazione INE5 SEZIONE I Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art. 85 3 RG2 Determinazione (di cui: con emissione di fattura 1 ,00, per attività di agriturismo 2 ,00) ,00 del reddito RG3 Altri proventi considerati ricavi ,00 Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione 3 Artigiani RG5 nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 ,00 RG6 Plusvalenze patrimoniali (di cui 1 ,00 ) 2 ,00 RG7 Sopravvenienze attive ,00 RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00 Attività di agriturismo RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93) ,00 Recupero Tremonti-ter Utili distribuiti dal soggetto estero Reddito da trust (di cui 1 , 0 0 2 , 0 0 3 , 0 0 ) RG10Altri componenti positivi Plusvalenza trasferimento Recupero Reti di imprese residenza all’estero 4 ,00 5 ,00 6 ,00 RG11Reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui al c. 1093 della L. 296/2006 ,00 RG12Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG11) ,00 RG13Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale ,00 Società agricola RG14Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 comma 1093 RG15Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00 RG16Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo ,00 Impresa agricola RG17Utili spettanti agli associati in partecipazione ,00 comma 1094 RG18Quote di ammortamento ,00 RG19Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 RG20Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00 RG21Spese ed altri componenti negativida Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis ,00 Altri Agriturismo Spese di rappresentanza Irap 10% RG22componenti negativi (di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Irap personale dipendente Deduzione autotrasportatori IMU 4 ,00 4 ,00 6 ,00) 7 ,00 Reddito Bonus capitalizzazione RG23 detassato di cui 1 ,00 2 ,00 RG24Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23) ,00 RG25Differenza(RG12 - RG24) ,00 RG26Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5 Reddito minimo 1 ,00 2 ,00 RG27Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5 ,00 RG28Reddito d’impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 RG29Erogazioni liberali ,00 RG30Proventi esenti ,00 RG31Reddito d’impresa (o perdita) ,00 In misura limitata In misura piena RG32Perditedi impresa 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RG33ACE ,00 RG34Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN) ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RE ntrate Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni RE1 Codice attività 1 studi di settore: cause di esclusione2 parametri: cause di esclusione4 esclusione compilazione INE5 Determinazione RE2 Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica ,00 del reddito RE3 Altri proventi lordi ,00 RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00 Compensi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione 3 RE5 nelle scritture contabili 1 ,00 2 ,00 ,00 RE6 Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4 + RE5, col. 3) ,00 RE7 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 RE8 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili ,00 RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio ,00 RE10 Spese relative agli immobili ,00 RE11 Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ,00 RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale o artistica ,00 RE13 Interessi passivi ,00 RE14 Consumi ,00 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi 3 RE15 (Spese addebitate 1 2 ai committenti ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00 Spese di rappresentanza RE16 3 (Spese alberghiere, 1 2 alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale RE17 3 (Spese alberghiere, 1 2 alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00 ) Ammontare deducibile ,00 RE18 Minusvalenze patrimoniali ,00 Irap 10% Irap personale dipendente IMU RE19 Altre spese documentate (di cui 1 , 0 0 2 , 0 0 3 , 0 0 ) 4 ,00 RE20 Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) ,00 RE21 REDDITO o PERDITA da imputare agli associati (da riportare nel quadro RN, rigo RN3) ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RA ntrate Redditi dei terreni Mod. N. QUADRO RA Reddito dominicale Titolo Reddito agrario giorni Possesso % in C re a g n i o m n e e v d in i c a o ff l i i t s t t o ico par C ti a co si lari C z o io n n ti e n u (* a ) - non I M do U v uta IAP REDDITI DEI TERRENI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA1 Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dominicale imponibile imponibile non imponibile 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA2 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA3 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA4 11 12 13 ,00 ,00 ,00 (*) Barrare la casella 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se si tratta dello stesso ,00 ,00 ,00 terreno o della stessa RA5 11 12 13 unità immobiliare del ,00 ,00 ,00 rigo precedente. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA6 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA7 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA8 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA9 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA10 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA11 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA12 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA13 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA14 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA15 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA16 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA17 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA18 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA19 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA20 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA21 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA22 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA23 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA24 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA25 11 12 13 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RA26 11 12 13 ,00 ,00 ,00 RA27 TOTALE (da riportare nel rigo RN4, colonne 1, 1-bis e 1-ter, del quadro RN) 11 ,00 12 ,00 13 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RB ntrate Redditi dei fabbricati Mod. N. SEZIONE I Rendita catastale Utilizzo giorni Possesso % Im st m or o i b ci ili C ( a v n e o d n e e re d i i s t l r o u c z a i z o i n o i n ) e par C ti a co si lari Co z n i ( o t * i n n ) e ua- Imponibile Non imponibile Reddito dei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 fabbricati RB1 Esenzione IMU Codice comune IMU dovuta per il 2013 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB2 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB3 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB4 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB5 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB6 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB7 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB8 11 12 13 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 RB9 11 12 13 ,00 RB10 TOTALE (da riportare nel rigo RN6, colonne 1 e 1-bis, del quadro RN) 9 ,00 10 ,00 SEZIONE II N. di rigo Mod. N. Data E s S t e re ri m e i di reg N is u t m ra e z r i o o n e e s o d t e to l n co u n m tr e a ro tto Codice ufficio C ont a ra 3 tt 0 i in g f g eriori presenta A z n io n n o e d d i ich. ICI Dati necessari RB11 1 2 3 4 5 / 6 7 8 per usufruire delle agevolazioni RB12 / previste per RB13 / i contratti RB14 / di locazione RB15 / RB16 / RB17 / RB18 / RB19 / RB20 / RB21 / RB22 / RB23 / RB24 / RB25 / (*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RH ntrate Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate Mod. N. SEZIONE I Codice fiscale società o associazione partecipata Tipo Q di u p o a ta r t p ec e i r p c a en z t i u o a n l e e Quota reddito (o perdita) il P li e m rd it i a te te Dati della società 1 2 3 4 5 o associazione RH1 % ,00 partecipata e quote Quota reddito società non operative Quota ritenute d’acconto Quota crediti d’imposta imputate alla società 6 7 8 dichiarante ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 % ,00 RH2 6 7 8 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 % ,00 RH3 6 7 8 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 % ,00 RH4 6 7 8 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 % ,00 RH5 6 7 8 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 % ,00 RH6 6 7 8 ,00 ,00 ,00 SEZIONE II RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d’impresa (Reddito minimo 1 , 0 0 ) 2 ,00 Determinazione RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria ,00 del reddito RH9 Differenza tra rigo RH7, colonna 2 e RH8 (se negativo indicare zero) ( d P a e r c d o i n te ta n b o i n lit à co o m rd p i e n n a s r a ia te 1 ,00 ) 2 ,00 Perdite utilizzabili in misura limitata Perdite utilizzabili in misura piena RH10Perdite d’impresa di esercizi precedenti 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RH11Perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata ,00 RH12 Totale reddito (o perdita) di partecipazione d P a e c r o d n ite ta n b o ili n tà c o se m m p p e l n if s i a ca te ta ACE in società esercenti attività d’impresa 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RH13Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni fra artisti e professionisti ,00 RH14Totale reddito di partecipazione in società semplici ,00 RH15Totale ritenute d’acconto ,00 RH16Totale crediti d’imposta ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RL ntrate Altri redditi Mod. N. SEZIONE I Tipo reddito Redditi Ritenute Redditi di capitale 1 2 RL1 Utili ed altri proventi equiparati ,00 3 RL2 Altri redditi di capitale ,00 ,00 Totale (sommare gli importi di col. 2 e riportare il totale al rigo RN9 col. 1; RL3 sommare gli importi di col. 3 e riportare il totale al rigo RN9 col. 2) ,00 ,00 SEZIONE II Redditi Spese Redditi diversi 1 2 RL4 Corrispettivi di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) ,00 ,00 Corrispettivi di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir RL5 (rivendita di beni immobili nel quinquennio) ,00 ,00 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) RL6 e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli ,00 RL7 Redditi di beni immobili situati all’estero ,00 RL8 Proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h e h-ter) del Tuir ,00 ,00 RL9 Redditi determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis del TUIR ,00 ,00 RL10 Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti ,00 ,00 RL11 Totali (sommare gli importi da rigo RL4 a RL10) ,00 ,00 RL12 Reddito netto (col. 1 – col. 2 di rigo RL11 e riportare il totale al rigo RN9 col. 1) ,00 RL13 Ritenute d’acconto (da riportare nel quadro RN) ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RD ntrate Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole RD1 Codice attività SEZIONE I RD2 Numero dei capi normalizzati Allevamento di animali RD3 Numero capi allevabili nei limiti dell’art. 32 del Tuir RD4 Numero dei capi eccedenti (rigo RD2 – rigo RD3) RD5 Reddito di allevamento eccedente ,00 SEZIONE II 1 Superficie del terreno su 2 Produzione RD6 Superficie totale di produzione , cui insiste la produzione , di vegetali RD7 Superficie eccedente , RD8 Ammontare del reddito agrario ,00 RD9 Reddito derivante dall’attività agricola eccedente ,00 SEZIONE III Agriturismo Produzione di beni Fornitura di servizi Attività agricole RD10 Reddito derivante da 1 2 3 4 connesse attività agricole connesse ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE IV RD11 TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4) Determinazione ,00 del reddito 2 Reti di imprese RD12 Recupero incentivi fiscali (di cui 1 , 0 0 ) ,00 RD14 Reddito ,00 Perdite pregresse RD15 Perdite di impresa Perdite di periodo In misura limitata In misura piena 4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 ,00 ACE 2 RD16 REDDITO(da riportare nel quadro RN) 1 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RJ ntrate Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR Mod. N. RJ1 Codice fiscale della controllante SEZIONE I Nome nave 1 Determinazione del reddito imponibile Numero di Registrazione Porto di iscrizione - CAP Numero IMO Bandiera Categoria - Tipo 2 3 4 5 6 Nominativo Internazionale Numero cadetti Numero giorni 7 8 9 RJ2 Codice fiscale del fondo Importo 10 11 ,00 Codice Codice fiscale Stazza lorda Stazza netta 12 13 14 15 Reddito giornaliero Numero giorni Reddito Codice fiscale 16 17 18 Operazioni 19 20 ,00 ,00 straordinarie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RJ3 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RJ4 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RJ5 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 Codice fiscale Mod. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RJ6 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RJ7 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 RJ8 Totale reddito determinato forfetariamente ,00 Plusvalenza trasferimento RJ9 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende residenza all’estero 2 (di cui 1 , 0 0 ) ,00 RJ10 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti ,00 RJ11 Recupero incentivi fiscali Reti di imprese 2 (di cui 1 , 0 0 ) ,00 RJ12 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti ,00 RJ13 Bonus capitalizzazione ,00 Utilizzabili in misura limitata Utilizzabili in misura piena RJ14 Perdite d’impresa di esercizi precedenti 1 2 3 ,00 ,00 ,00 ACE RJ15 Reddito o perdita 1 2 ,00 ,00 SEZIONE II Determinazione RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I ,00 del pro rata di deducibilità RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ,00 RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici Costi generici totali Pro rata di indeducibilità Costi generici indeducibili 1 2 3 ,00 % ,00 SEZIONE III Valori civili e fiscali Valore civile iniziale Incrementi Decrementi Valore civile finale degli elementi 1 2 3 4 dell’attivo Beni ,00 ,00 ,00 ,00 e del passivo RJ19 ammortizzabili Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale 5 6 7 8 ,00 ,00 ,00 ,00 Altri elementi ,00 ,00 ,00 ,00 RJ20 dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 Elementi del ,00 ,00 ,00 ,00 RJ21 passivo ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RT ntrate Plusvalenze di natura finanziaria Mod. N. SEZIONEI RT1 Totale dei corrispettivi ,00 Plusvalenze assoggettate RT2 Totale dei costi o dei valori di acquisto ,00 a imposta sostitutiva del 20% RT3 Plusvalenze (RT1 – RT2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) 2 ,00 RT4 Eccedenza minusvalenze anni precedenti (anni prec. 1 , 0 0 ) (altre sezioni 2 , 0 0 ) 3 ,00 RT5 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 RT6 Differenza (RT3 col. 2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2) ,00 RT7 Imposta sostitutiva (20% dell’importo di rigo RT6) ,00 RT8 Maggiore imposta sostitutiva (vedi istruzioni 1 , 0 0 ) 2 ,00 Minusvalenze Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011 Eccedenza relativa al 2012 Eccedenza relativa al 2013 RT9 non compensate 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 SEZIONEII-A RT21 Totale dei corrispettivi ,00 Plusvalenze assoggettate RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00 a imposta sostitutiva del 12,50% RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 ,00 ) 3 ,00 RT24 Eccedenza minusvalenze anni precedenti (anni prec. 1 , 0 0 ) (altre sezioni 2 , 0 0 ) 3 ,00 RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 RT26 Differenza (RT23 col. 3 – RT23 col.2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2) ,00 RT27 Imposta sostitutiva (12,50% dell’importo di rigo RT26) ,00 RT28 Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata ,00 RT29 Plusvalenza non reinvestita (start up)1 ,00 Imposta rideterminata start up 2 ,00 RT30 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA ,00 Minusvalenze Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011 Eccedenza relativa al 2012 Eccedenza relativa al 2013 RT31 non compensate 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 SEZIONEII-B RT41 Totale dei corrispettivi ,00 Plusvalenze assoggettate RT42 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) (costo affrancato 2 )) 3 ,00 a imposta sostitutiva del 20% RT43 Plusvalenze (RT41 – RT42 col. 3) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 ,00 ) 3 ,00 RT44 Eccedenza minusvalenze anni precedenti (anni prec. 1 , 0 0 ) (altre sezioni 2 , 0 0 ) 3 ,00 RT45 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 RT46 Differenza (RT43 col. 3 – RT43 col.2 – RT44 col. 3 – RT45 col. 2) ,00 RT47 Imposta sostitutiva (20% dell’importo di rigo RT46) ,00 RT48 Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata ,00 RT49 IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA ,00 Eccedenza relativa al 2012 Eccedenza relativa al 2013 RT50 Minusvalenze non compensate nell’anno 1 2 ,00 ,00 SEZIONEIII RT61 Totale dei corrispettivi delle cessioni (vedi istruzioni 1 ) 2 ,00 Plusvalenze derivanti RT62 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00 dalla cessione di partecipazioni RT63 Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze 1 , 0 0 ) (di cui esenti 2 , 0 0 ) 3 ,00 qualificate RT64 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00 RT65 Differenza (RT63 col. 3 – RT63 col. 2 – RT64) ,00 RT66 Imponibile ,00 RT67 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00 RT68 Plusvalenza non reinvestita (start up) ,00 SEZIONEIV RT81 Totale dei corrispettivi delle cessioni ,00 Plusvalenze derivanti RT82 Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato 1 ) 2 ,00 dalla cessione di partecipazioniin società RT83 Plusvalenze (RT81 – RT82 col. 2) (ovvero Minusvalenze 1 ,00 ) 2 ,00 o enti residenti o RT84 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti ,00 localizzati in Stati o RT85 Imponibile (RT83 col. 2 – RT84) ,00 territori aventi un regime fiscale privilegiato RT86 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97) ,00 Minusvalenze Eccedenza relativa al 2009 Eccedenza relativa al 2010 Eccedenza relativa al 2011 Eccedenza relativa al 2012 Eccedenza relativa al 2013 non compensate RT101SEZ. III 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 nell’anno RT102SEZ. IV ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Riepilogo RT103Imposta a credito E p c re c c e e d d e e n n z t a e 1 ,00 C ne o l m M p o e d n . s a F t 2 a 4 2 ,00 C re r s e id d u it o o 3 ,00 importi a credito RT104Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT67 + RT86; da riportare nel rigo RN7, col.2) ,00 Partecipazioni rivalutate Valore della partecipazione Aliquota Imposta dovuta Imposta versata Imposta da versare Rateizzazione V c e u r m sa u m la e ti n v t o o a d r e t l . 2 2 0 , 0 D 2 .L e . n su . c 2 c 8 e 2 ss ive RT1051 ,00 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 7 modificazioni RT106 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RM ntrate Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera Mod. N. Determinazione TIPO DI REDDITO ANNO REDDITO O INDENNITÀ RITENUTA D’ACCONTO del reddito 1 2 3 4 RM1 SEZIONE I ,00 ,00 Indennità, plusvalenze e redditi RM2 di cui alle lettere g-bis), ,00 ,00 g-ter), h), i), l) e n), comma 1, dell’art. 17 del Tuir e di cui all’art. RM3 11, commi da 5 a 8, ,00 ,00 della L. n. 413/1991 RM4 ,00 ,00 RM5 ,00 ,00 RM6 ,00 ,00 SEZIONE II ANNO SOMME PERCEPITE Imposte e oneri rimbor- sati di cui alla lettera Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri 1 2 n-bis), comma 1, RM7 dell’art. 17 del Tuir per i quali si è fruito della detrazione d’imposta ,00 RM8 Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo ,00 SEZIONE III Redditi di capitale TIPO DI REDDITO CODICE STATO ESTERO REDDITO ALIQUOTA di fonte estera soggetti RM9 1 2 3 4 ad imposta sostitutiva ,00 , % RM10 ,00 , % SEZIONE IV Redditi derivanti RM11 Codice fiscale controllante Reddito Imposta pagata all’estero da imprese estere 1 2 3 partecipate ,00 ,00 RM12 ,00 ,00 RM13 ,00 ,00 RM14 ,00 ,00 SEZIONE V Redditi REDDITO ALIQUOTA IMPOSTA di capitale RM15 1 2 3 soggetti ad imposta ,00 , % ,00 sostitutiva RM16 ,00 , % ,00 RM17 TOTALE ,00 SEZIONE VI 1 2 Proventi derivanti da RM18 AMMONTARE IMPORTO DOVUTO depositi a garanzia ,00 ,00 SEZIONE VII Valore rivalutato Imposta dovuta Imposta versata Imposta da versare Rateizzazione Versamento Rivalutazione del valore cumulativo dei terreni ai sensi RM19 1 2 3 4 dell’art. 2, d.l. 5 6 n. 282/2002 e ,00 ,00 ,00 ,00 successive modificazioni RM20 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RQ ntrate Imposte sostitutive e addizionali Mod. N. SEZIONE I RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF Conferimenti o ,00 cessioni di beni o di aziende in favore RQ2 Plusvalenze da cessioni di beni, aziende o di rami di aziendali a favore di CAF di C.A.F. (art. 8 ,00 dellaL. n. 342/2000) RQ3 Totale delle plusvalenze ,00 RQ4 Imposta sostitutiva ,00 RQ5 Crediti d’imposta concessi alle imprese ,00 RQ8 Imposta sostitutiva ,00 SEZIONE III Codice fiscale Plusvalenze Imposta sostitutiva 1 2 per conferimenti RQ10 ,00 in SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. 1 2 RQ11 della L. n. 296/2006) ,00 1 2 RQ12 ,00 Imponibile Imposta RQ13 Totale 1 20% 2 ,00 ,00 RQ14 Prima rata ,00 SEZIONE IV Beni materiali Impianti e macchinari Fabbricati strumentali Beni immateriali Spese di ricerca Avviamento Totale e sviluppo Imposta sostitutiva per deduzioni RQ15 1 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 extracontabili ( L a . r n t. . 1 2 , 4 c 4 . / 4 2 8 0 0 d 7 e ) lla Op u e lt r r e a n e n s u e a r l v i izi Titoli o e b s b im lig il a a z ri ionari P im ar m te o c b ip il a iz z z i a o t n e i P d a e r l t e c c ir i c p o a l z a i n o t n e i Totale RQ16 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Fondo rischi Fondo spese Fondo spese fondo operazioni Fondo per imposte Fondi e svalutazione crediti lavori ciclici ripristino e sostituzione e concorsi a premio deducibili di quiescenza Totale RQ17 1 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Imponibile del Imponibile periodi periodo d’imposta d’imposta precedenti Imposta RQ18 Totale 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RQ19 Prima rata ,00 SEZIONE VI-A Imponibile Imponibile del periodo Imposta sostitutiva Maggiori valori Materiali Immateriali del periodo d’imposta d’imposta precedente Imposta suimaggiori valori di RQ21 1 2 3 4 5 beni (art. 1, c. 47 dei beni 2012 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 della L. n. 244/2007 RQ22 Maggiori valori 1 2 3 5 e art. 176 del Tuir) dei beni 2013 ,00 ,00 ,00 ,,0000 RQ23 Totale imposte ,00 RQ24 Prima rata ,00 Codice fiscale Mod. N. SEZIONE VI-B Imposta sostitutiva Avviamento Marchi Altre attività immateriali Imposta suimaggiori valori 1 2 3 16% 4 dei beni RQ25 Maggiori ,00 ,00 ,00 ,00 (art. 15, comma 10, valori Crediti Imposta D.L. n. 185/2008) 5 6 20% ,00 ,00 Importo Categorie omogenee ai fini imposte sui redditi Importo IRAP RQ26 1 2 3 ,00 ,00 RQ27 1 2 3 ,00 ,00 Maggiore valore ai fini imposte sui redditi 1 ,00 Maggiore valore ai fini IRAP Imposta 2 3 4 RQ28 Altre attività ,00 ,00 5 6 ,00 Totale 7 ,00 SEZIONE XII Eccedenza periodo d’imposta Tassa etica Eccedenza precedente compensata (art. 1, c. 466, Reddito Imposta periodo d’imposta precedente nel mod. F24 Acconto L. 23/12/05, n. 266) 1 2 3 4 5 RQ49 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Imposta a debito Imposta a credito 6 7 ,00 ,00 SEZIONE XIX Anno Tipo Soggetto operazione operazione subentrato Differenza contabile Avviamento Marchi Altre attività immateriali Imposta sostitutiva 1 2 3 4 5 6 7 suimaggiori valori ,00 ,00 ,00 ,00 delle partecipazioni RQ67 (art. 15, commi 10 bis e Determinazione imponibile Imposta 10 ter, D.L. n. 185/2008) 8 9 10 16% ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 RQ68 8 9 10 16% ,00 ,00 ,00 Imposta codice 1 Imposta codice 2 RQ69 1 2 ,00 ,00 SEZIONE XX Imposta sostitutiva per attività di noleggioRQ70 Proventi Imposta (art. 49-bis del D.lgs 1 2 20% n. 171/2005 ,00 ,00 SEZIONE XXI-A Importo Aliquota Imposta Rivalutazione RQ71 Rivalutazione dei beni ammortizzabili 1 ,00 16% 2 ,00 dei beni e delle RQ72 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili ,00 12% ,00 partecipazioni RQ73 Rivalutazione delle partecipazioni ,00 12% ,00 SEZIONE XXI-B RQ74 Maggiori valori dei beni ammortizzabili ,00 16% ,00 Riconoscimento RQ75 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili ,00 12% ,00 dei maggiori valori dei beni e delle RQ76 Maggiori valori delle partecipazioni ,00 12% ,00 partecipazioni Rata RQ77 Totale imposte versate (somma dei righi da RQ71 a RQ76) ,00 ,00 SEZIONE XXI-C Importo Aliquota Imposta RQ78 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata Affrancamento 1 ,00 10% 2 ,00 Rata RQ79 Imposta ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RV ntrate Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie Mod. N. SEZIONE I Tipo di beni/Voce di bilancio Causa IAS Valore ante IAS 1 2 3 4 ,00 RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO RV1 Valore Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Valore di realizzo E FISCALI contabile 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 Valore Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV2 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV3 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV4 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV5 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV6 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV7 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV8 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 1 2 3 4 ,00 RV9 Valore 5 6 7 8 9 contabile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore fiscale 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 Codice fiscale Mod. N. SEZIONE II Utilizzo Codice fiscale RV10 1 2 OPERAZIONI STRAORDINARIE Comune Provincia (sigla) Codice Comune PARTE I RV11 Domicilio 1 2 3 Dati relativi alla fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. società beneficiaria 4 5 della scissione, incorporante o risultante dalla fusione RV12 Codice attività 1 Barrare la casella se modificato nell’ultimo biennio 2 Anno di inizio attività 3 Dati relativi Numero soggetti Data atto di scissione o fusione alla operazione RV13 Tipo di operazione beneficiari, fusi o incorporati giorno mese anno 1 2 RV14 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria , % RV15 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa , % Beni acquisiti RV16 Aziende o complessi aziendali 1 P d a i r a t z ec ie ip n a d z e i o o n c i o r m ap p p le r s e s s i e a n z ta ie ti n v d e a li 2 Altri beni 3 Soci concambianti RV17 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione Patrimonio netto giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno RV18 Data 1 2 3 RV19 Patrimonio netto ,00 ,00 ,00 Altri dati RV20 Aumento di capitale sociale per concambio ,00 RV21 Nuovo capitale sociale ,00 RV22 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante , % PARTE II Codice fiscale RV23 DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA Comune Provincia (sigla) Codice Comune Domicilio 1 2 3 RV24 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 RV25 Codice attività 1 B m a o r d ra ifi r c e a l t a o c n a e s ll e ’u ll l a ti m se o biennio 2 A at n ti n vi o tà inizio 3 D ef a fe ta tt i d fi e s c c o a r l r i enza 4 giorno mese anno RV26 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , % Disavanzo RV27 Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione 2 3 ,00 da annullamento e da concambio RV28 Imputato al conto economico ,00 RV29 1 ,00 Imputato RV30 ,00 alle voci RV31 ,00 dell’attivo RV32 ,00 Avanzo da annullamento da concambio da annullamento e da concambio RV33 Ammontare dell’avanzo di scissione o di fusione 2 ,00 3 ,00 RV34 Imputato 1 ,00 ,00 RV35 alle voci ,00 ,00 RV36 del patrimonio ,00 ,00 RV37 netto ,00 ,00 Riserve e fondi in RV38 Ricostituite pro-quota ,00 sospensione di imposta RV39 Ricostituite per intero ,00 Tassabili solo in caso di distribuzione RV40 Non ricostituite ,00 Altre riserve e fondi in RV41 Ricostituite pro-quota ,00 sospensione di imposta RV42 Ricostituite per intero ,00 RV43 Non ricostituite ,00 Altri dati RV44 Partecipazioni annullate in possesso dell’incorporante Quota 1 , % Costo 2 ,00 RV45 Partecipazioni annullate in possesso di altre Quota , % Costo ,00 Agevolazioni RV46 ACE ,00 PARTE III RV47 Codice fiscale ALTRE SOCIETÀ Comune Provincia (sigla) Codice Comune BENEFICIARIE 1 2 3 Domicilio RV48 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 giorno mese anno Codice attività RV49 1 B m a o r d ra ifi r c e a l t a o c n a e s ll e ’u ll l a ti m se o biennio 2 A at n ti n vi o tà inizio 3 D ef a fe ta tt i d fi e s c c o a r l r i enza 4 RV50 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa , % PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RP ntrate Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici Mod. N. e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici Codice fiscale Spese per interventi di recupero Spese per acquisto mobili Spese per misure antisismiche RP1 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP2 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP3 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP4 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP5 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP6 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP7 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP8 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP9 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP10 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP11 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP12 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP13 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP14 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP15 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP16 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP17 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP18 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP19 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP20 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP21 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP22 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP23 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP24 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP25 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP26 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP27 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP28 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP29 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RP30 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 TOTALE ONERI SUL QUALE DETERMINARE RP31 LE DETRAZIONI(sommare gli importi da rigo RP1 a RP30) 2 3 4 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RN ntrate Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati Redditi REDDITO RITENUTE IMPOSTE PAGATE CREDITI PERDITA O PERDITA D’ACCONTO ALL’ESTERO D’IMPOSTA ILLIM. RN1 Impresa in contabilità ordinaria 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 RN2 Impresa in contabilità semplificata 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RN3 Lavoro autonomo 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Reddito dominicale imponibile 1 2 4 ,00 ,00 ,00 Reddito dominicale RN4 Terreni non imponibile 1-bis ,00 Reddito agrario 1-ter ,00 RN5 Quadro RD 1 ,00 2 ,00 Reddito dei fabbricati imponibile 1 ,00 RN6 Fabbricati Reddito dei fabbricati non imponibile 1-bis ,00 RN7 Plusvalenze 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Impresa 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Associazione tra RN8 Partecipazione artisti e professionisti 1bis 2bis 3bis 4bis ,00 ,00 ,00 ,00 Società semplice 1ter ,00 2ter ,00 3ter ,00 4ter ,00 RN9 Capitale e diversi 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Riserve costituite prima della RN10 trasformazione (art. 170, comma 4)1 ,00 RN11 Soggetti a tassazione separata 1 ,00 2 ,00 Altri redditi Plusvalenza non reinvestita (Start-up) RN12 Importo rigo RQ28, col. 1, sez. VI-B 1 2 3 ,00 ,00 ,00 Reddito minimo RN13 Reddito minimo ,00 Perdite Perdite in contabilità semplificata Perdite in contabilità ordinaria Perdite illimitate non compensate RN14 Perdite non compensate 1 2 3 ,00 ,00 (di cui ,00) Redditi derivanti IMPOSTE PAGATE da imprese estere RN15 IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO ALL’ESTERO SUGLI UTILI partecipate REDDITO DELL’ANNO DEGLI ANNI PRECEDENTI DISTRIBUITI 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 Oneri RN16 Oneri deducibili ,00 Recupero Adozione misure Art. 15, comma 3, TUIR patrimonio edilizio 50% Acquisto mobili 50% antisismiche 65% 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ____________________________________________________SPESE SOSTENUTE DAL 1° GENNAIO AL 5 GIUGNO____________________________________________________ Riqualificazione energetica Interventi sull’involucro di edifici Installazione di pannelli solari Sostituzione di impianti di climatizzazione Sostituzione di scaldacqua 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ____________________________________________________SPESE SOSTENUTE DAL 6 GIUGNO AL 31 DICEMBRE____________________________________________________ Oneri RN17 detraibili Riqualificazione energetica Interventi sull’involucro di edifici Installazione di pannelli solari Sostituzione di impianti di climatizzazione Sostituzione di scaldacqua 10 11 12 13 14 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Investimenti in Start-up Investimenti in Start-up a vocazione sociale innovative 15 16 ,00 ,00 T m ru is s t t o t - r i a m s p p o a r r t e i n r t i e ce o vutiRN18 1 fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m ui e nto 2 C p re a d g i a ti t e p e a r l l’ i e m s p te o r s o te 3 Altri crediti 4 Ritenute 5 Eccedenze di imposta 6 Acconti versati ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Altri crediti d’imposta Credito d’imposta CREDITO MATURATO UTILIZZO RN19 art. 3, c. 4, D.Lgs. 344/2003 RESIDUO INIZIALE NEL PERIODO IN COMPENSAZIONE RESIDUO FINALE 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 Deduzione per capitale investito proprio RN20 Deduzione per capitale investito proprio (ACE) ,00 Trasferimento della residenza all’estero RN21 1 Plusvalenza unitaria 2 Plusvalemza sospendibile ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RO ntrate Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci Mod. N. o associati e ritenute riattribuite SEZIONE I CODICE FISCALE COGNOME E NOME DATA DI NASCITA 1 2 3 Elenco nominativo SESSO (M o F) COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROVINCIA (sigla) QUALIFICA CARICA DATA CARICA degli amministratori RO1 4 5 6 7 8 9 e dei rappresentanti Indicare quelli in carica COMUNE FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO PROVINCIA (sigla) C.A.P. alla data 10 11 12 13 di presentazione della dichiarazione 1 2 3 RO2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 RO9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Codice fiscale Mod. N. SEZIONE II CODICE FISCALE COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SESSO(M/F) 1 2 3 Datirelativi ai singoli soci COMUNE DI NASCITA PROV. (Sigla) DATA DI NASCITA OCC.PREV. QUOTA PART. MESI QUAL. CREDITO o associati e RO10 4 5 6 7 8 9 10 11 ritenute riattribuite RITENUTE RIATTRIBUITE REDDITO DOMINICALE REDDITO DEI FABBRICATI MAGGIOR REDDITO FABBRICATI MAGGIOR REDDITO TERRENI 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO11 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO16 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RO18 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RS ntrate Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari Mod. N. RS1 Quadro di riferimento 1 Trasformazione da RISERVEFORMATEPRIMADELLATRASFORMAZIONE società soggetta Decrementi per copertura Saldo iniziale delle perdite Altri decrementi Saldo finale all’Ires in società 1 2 3 4 di persone RS2 Riserve in sospensione ,00 ,00 ,00 ,00 Riserve che in caso di distribuzione RS3 costituiscono utile per il socio ,00 ,00 ,00 ,00 Riserve che in caso di distribuzione RS4 non costituiscono utile per il socio ,00 ,00 ,00 ,00 PERDITED’IMPRESAINCONTABILITÀORDINARIANONCOMPENSATENELL’ANNO RS5 Perdite utilizzabili in misura limitata ,00 RS6 Perdite utilizzabili in misura piena ,00 Plusvalenze RS7 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 1 ,00 e 88, comma 2 2 ,00 e sopravvenienze RS8 Quota costante degli importi di rigo RS7 ,00 ,00 attive RS9 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) del Tuir ,00 RS10 Quota costante dell’importo di rigo RS9 ,00 Verifica Disapplicazione Soggetto in perdita dell’operatività RS11 Esclusione società non operative sistematica INTERPELLO Casi particolari e determinazione 1 2 3 Imposta sul reddito 4 IRAP 5 IVA 6 7 del reddito imponibile minimo Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale dei soggetti RS12 Titoli e crediti 1 ,00 2% 4 ,00 1,50% di comodo RS13 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75% RS14 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4% RS15 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3% Impegno RS16 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 12% allo scioglimento RS17 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9% Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto RS18 Totale 2 3 5 ,00 ,00 ,00 ACE Agevolazioni Variazioni in aumento RS19 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 RS20 Reddito imponibile minimo ,00 Utili distribuiti DATIDELSOGGETTORESIDENTEEDELL’IMPRESAESTERAPARTECIPATA da imprese estere Soggetto RS21 Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata non residente Utili distribuiti partecipate 1 2 3 4 ,00 RS22 1 2 3 4 ,00 Ammortamento Numero Importo Numero Importo dei terreni RS24 Fabbricati strumentali industriali 1 2 ,00 3 4 ,00 RS25 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00 Spese di rappresentanza per le imprese di RS26 nuova costituzione Spese non deducibili D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3 ,00 Valori fiscali Voce di 1 delle società bilancio agricole RS27 Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 RS28 ,00 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale Mod. N. RS29 ,00 ,00 ,00 ,00 RS30 ,00 ,00 ,00 ,00 RS31 ,00 ,00 ,00 ,00 RS32 ,00 ,00 ,00 ,00 RS33 ,00 ,00 ,00 ,00 RS34 ,00 ,00 ,00 ,00 RS35 ,00 ,00 ,00 ,00 RS36 ,00 ,00 ,00 ,00 RS37 ,00 ,00 ,00 ,00 RS38 ,00 ,00 ,00 ,00 Perdite da istanza Perdite utilizzabili Perdite utilizzabili di rimborso da IRAPRS39 in misura limitata in misura piena 1 2 ,00 ,00 Adeguamento studi di settore RS40 Maggiori corrispettivi Imposta ai fini IVA 1 ,00 2 ,00 Consorzi di imprese RS41 Codice fiscale Ritenute 1 2 ,00 Prezzi Possesso di trasferimento RS42 Tipo controllo documentazione Componenti positivi Componenti negativi A B C 4 5 ,00 6 ,00 Estremi Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero 1 2 identificativi dei rapporti RS43 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto finanziari 3 4 Deduzione Patrimonio netto 2013 Riduzioni Differenza Rendimento per capitale investito proprio RS45 1 ,00 2 ,00 3 ,00 3% 4 ,00 (ACE) Codice fiscale Rendimento attribuito Rendimenti totali 5 6 7 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale Mod. N. Canone Rai Intestazione abbonamento Numero abbonamento 1 2 Comune Provincia(sigla) Codice Comune 3 4 5 RS46 Frazione, via e numero civico C.a.p. 6 7 Categoria Data versamento 8 9 giorno mese anno 1 2 3 4 5 RS47 6 7 8 9 giorno mese anno Crediti Valore di bilancio Valore fiscale 1 2 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti RS48 risultanti al termine dell’esercizio precedente ,00 ,00 RS49 Perdite dell’esercizio ,00 ,00 RS50 Differenza ,00 RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio ,00 ,00 RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio ,00 ,00 RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio ,00 ,00 Dati di bilancio Saldo iniziale Saldi finale IAS/IFRS RS54 Immobili, impianti, macchinari 1 ,00 2 ,00 RS55 Attività immateriali a vita non definita ,00 ,00 STATO PATRIMONIALE RS56 Altre attività immateriali ,00 ,00 Attivo RS57 Attività non correnti Partecipazioni ,00 ,00 RS58 Altre attività finanziarie ,00 ,00 RS59 Imposte differite ,00 ,00 RS60 Investimenti immobiliari ,00 ,00 RS61 Rimanenze ,00 ,00 RS62 Crediti commerciali e altri crediti ,00 ,00 RS63 Attività correnti Attività finanziarie ,00 ,00 RS64 Fondi liquidi e similari (disponibilità) ,00 ,00 RS65 Lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 Passivo Saldo iniziale Saldo finale 1 2 ,00 ,00 RS66 Capitale sociale (di cui non versato 3 ,00 4 ,00) Patrimonio RS67 netto Riserve ,00 ,00 RS68 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) ,00 ,00 RS69 Utili (perdite) dell’esercizio ,00 ,00 RS70 Finanziamenti/Obbligazioni ,00 ,00 RS71 Debiti verso banche ,00 ,00 RS72 Passività Altre passività finanziarie ,00 ,00 RS73 non correnti Imposte differite ,00 ,00 di quiescenza 1 ,00 2 ,00 RS74 Fondi per rischi e oneri 3 ,00 4 ,00 RS75 Debiti commerciali e altri debiti ,00 ,00 RS76 Passività Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni ,00 ,00 RS77 correnti Anticipi su lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 RS78 Altre passività ,00 ,00 Conto economico RS79 Ricavi ,00 IAS/IFRS per natura RS80 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 RS81 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione ,00 RS82 Materie prime e di consumo utilizzate ,00 RS83 Costi per benefici ai dipendenti ,00 RS84 Svalutazioni e ammortamenti ,00 RS85 Altri costi operativi ,00 RS86 Costi operativi totali ,00 RS87 Risultato della gestione operativa ,00 Codice fiscale Mod. N. Conto economico RS88 Ricavi ,00 IAS/IFRS per destinazione RS89 Costi delle vendite ,00 RS90 Utile lordo ,00 RS91 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 RS92 Costi di distribuzione e di vendita ,00 RS93 Costi amministrativi ,00 RS94 Altri costi amministrativi operativi ,00 RS95 Risultato della gestione operativa (Utile) ,00 RS96 Proventi finanziari ,00 Dati di bilancio RS97 Immobilizzazioni immateriali ,00 RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1 ,00 2 ,00 RS99 Immobilizzazioni finanziarie ,00 RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti ,00 RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante ,00 RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante ,00 RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 RS104 Disponibilità liquide ,00 RS105 Ratei e risconti attivi ,00 RS106 Totale attivo ,00 RS107 Patrimonio netto ,00 RS108 Fondi per rischi e oneri ,00 RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 RS110 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo ,00 RS111 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo ,00 RS112 Debiti verso fornitori ,00 RS113 Altri debiti ,00 RS114 Ratei e risconti passivi ,00 RS115 Totale passivo ,00 RS116 Ricavi delle vendite ,00 RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1 , 0 0 ) 2 ,00 Minusvalenze e di N sp . o a s t i t z i io d n i e Minusvalenze differenze RS118 1 2 negative ,00 N. atti di N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi RS119 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 Variazione dei criteri di valutazione RS120 Investimenti Codice fiscale Investimento indiretto Tipo Start-up Trasparenza Investimento in Start-up RS121 1 2 3 4 5 ,00 innovative RS122 1 2 3 4 5 ,00 RS123 1 2 3 4 5 ,00 Start-up a vocazione sociale Start-up innovative RS124 Totale 1 ,00 2 ,00 Zona franca N d . ’ im pe p r o io s d ta o N. d a i s p s e u n n d ti enti Reddito ZFU Reddito esente fruito Perdita ri o ce rd v i u n ta a / ri c a ontabilità Perdita s ri e c m ev p u li t f a ic / a c t o a ntabilità urbana del 1 2 3 4 5 6 Comune RS130 ,00 ,00 ,00 ,00 di L’Aquila Codice fiscale 7 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 RS131 7 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 RS132 7 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 RS133 7 Reddito esente/Quadro RF Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH Perdite/Quadro RF Perdite/Quadro RG 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RS134 Perdite/Quadro RH, Perdite/Quadro RH, di cui illimitatamente contabilità ordinaria contabilità semplificata riportabili 6 7 8 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale Mod. N. Errori contabili Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta RS151 giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale 1 2 3 Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato RS152 1 2 3 4 5 ,00 RS153 ,00 RS154 ,00 RS155 ,00 RS156 ,00 RS157 ,00 RS158 ,00 RS159 ,00 RS160 ,00 Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta RS161 giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale Errori Contabili 1 2 3 4 Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato RS162 1 2 3 4 5 ,00 RS163 ,00 RS164 ,00 RS165 ,00 RS166 ,00 RS167 ,00 RS168 ,00 RS169 ,00 RS170 ,00 Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta RS171 giorno mese anno giorno mese anno Codice fiscale Errori Contabili 1 2 3 4 Quadro Modulo Rigo Colonna Importo Variato RS172 1 2 3 4 5 ,00 RS173 ,00 RS174 ,00 RS175 ,00 RS176 ,00 RS177 ,00 RS178 ,00 RS179 ,00 RS180 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RU ntrate Crediti di imposta Mod. N. SEZIONE I Dati identificativi del credito d’imposta spettante Codice credito Codice Regione Anno presentazione istanza RU1 Crediti d’imposta 1 2 3 RU2 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 (I crediti da indicare nella sezione RU3 Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) ,00 sono elencati RU4 Ammontare costi sostenuti Costo complessivo 1 ,00 Costo agevolabile 2 ,00 nelle istruzioni) RU5 Credito d’imposta spettante nel periodo (di cui 1 , 0 0 ) 3 ,00 RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 Ritenute IVA(Periodici e acconto) IVA(Saldo) Imposta sostitutiva IRAP RU7 Credito utilizzato ai fini 1 ,002 ,00 3 ,006 ,007 ,00 RU8 Credito d’imposta riversato ,00 RU9 Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) ,00 RU10Credito d’imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B) ,00 RU11Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00 RU12Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE II Credito 2012 Credito 2013 Caro petrolio RU21Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 RU22Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) 2 ,00 RU23Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 RU24Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 ,00 RU25Credito d’imposta riversato ,00 ,00 RU26Credito d’imposta trasferito ,00 RU27Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00 RU28Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 S N E u Z ov IO i in N ve E s t I i V menti RU41 C co o m st p i lessivi 1 2007 ,00 2 2008 ,00 3 2009 ,00 4 2010 ,00 5 2011 ,00 6 2012 ,00 7 2013 ,00 nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, RU42 Costi L. 296/2006 agevolabili ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Credito spettante RU43 (utilizzabile dal 2013) ,00 Credito spettante RU44 (utilizzabile dal 2014) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Credito residuo RU46 precedente dichiarazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU47 Credito ricevuto ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Credito utilizz. RU50 in comp. con il mod. F24 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Credito RU51 riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Credito RU52 trasferito ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Creditoresiduo RU53 (da riportare succ. dich.) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE V RU401Crediti d’imposta residui della precedente dichiarazione ,00 Altri crediti d’impostaRU402Crediti d’imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A) ,00 RU403Crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi ,00 Ritenute IVA(Periodici e acconto) IVA(Saldo) Imposta sostitutiva Comp. con il mod. F24 RU404 Crediti utilizzati ai fini 1 ,00 2 ,00 3 ,006 ,007 ,00 RU405Crediti d’imposta riversati ,00 RU406Crediti d’imposta trasferiti (da riportare nella sezione VI-B) ,00 RU407Crediti d’imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 Codice fiscale Mod. N. SEZIONE VI RU501 Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto Sezione VI-A 1 3 4 5 ,00 Crediti d’imposta RU502 ,00 ricevuti RU503 ,00 RU504 ,00 RU505 ,00 Sezione VI-B Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cessionario Importo ceduto RU506 Crediti d’imposta 1 3 4 5 ,00 trasferiti RU507 ,00 RU508 ,00 RU509 ,00 RU510 ,00 Sezione VI-C RU511Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007 Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante di cui eccedenze 2008, RU512 Totale crediti da al 1/1/2013 nel 2013 Totale 2009, 2010, 2011e 2012 Differenza Parte I quadro RU anno 2013 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 Dati generali RU513Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2013 ,00 RU514Limite di utilizzo[250.000,00 + (516.457,00 – RU513)] ,00 RU515Eccedenza 2013 (da riportare nei righi da RU531 a RU534) ,00 Parte II Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 RU516 Verifica del limite di dal 1/1/2014 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00 utilizzo in compensazione interna Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato RU517 dal 1/1/2014 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770) ,00 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati RU518 dal 1/1/2014 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) ,00 RU520Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518) ,00 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 RU521 dal 1/1/2014 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente RU522dichiarazione per il versamento dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione IVA di cui ai fini IVA per impo d s i t a c u s i o stitutiva Totale presentata in forma unificata e per imposta sostitutiva 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Parte III RU523 An d n e o ll ’ d e i c f c o e r d m e a n z z io a ne Codice credito Anno di riferimento Residuo al 31/12/2012 Credito utilizz. nel 2013 Residuo al 31/12/2013 Eccedenze 1 2 3 4 ,00 5 ,00 6 ,00 2008, 2009 RU524 ,00 ,00 ,00 2010 e 2011 RU525 ,00 ,00 ,00 RU526 ,00 ,00 ,00 Parte IV RU527 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Credito utilizz. nel 2013 Residuo al 31/12/2013 Eccedenza 2012 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RU528 ,00 ,00 ,00 RU529 ,00 ,00 ,00 RU530 ,00 ,00 ,00 Parte V Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Eccedenza 2013 RU531 1 2 3 ,00 RU532 ,00 RU533 ,00 RU534 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 QUADRO RW genzia Investimenti all’estero e/o attività estere ntrate di natura finanziaria - monitoraggio Mod. N. Codice Vedere Codice Codice Quota Criterio titolo possesso istruzioni individuazione bene Stato estero di possesso determin. valore 1 2 3 4 5 6 Valore massimo c/c Vedere Quota Valore iniziale Valore finale paesi non collaborativi istruzioni partecipazione RW1 7 8 9 18 19 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo Codice fiscale altri cointestatari 20 21 22 1 2 3 4 5 6 RW2 7 8 9 18 19 ,00 ,00 ,00 20 21 22 1 2 3 4 5 6 RW3 7 8 9 18 19 ,00 ,00 ,00 20 21 22 1 2 3 4 5 6 RW4 7 8 9 18 19 ,00 ,00 ,00 20 21 22 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 QUADRO AC genzia Comunicazione dell’amministratore ntrate di condomìnio Mod. N. SEZIONEI Dati identificativi Codice fiscale Denominazione del condominio 1 2 AC1 Provincia Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico 3 4 5 SEZIONEII Dati catastali Dati Codice comune T/U I/P c S o e m zi u o n n e e c u a rb ta a s n ta a l / e Foglio Particella Subalterno AC2 catastali del del condominio 1 2 3 4 5 6 7 condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio) Provincia Ufficio Data Numero Agenzia Entrate AC3 Domanda di accatastamento 1 2 3 SEZIONEIII Dati relativi ai fornitori Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione e agli acquisti 1 2 di beni e servizi Sesso Prov. nascita Nome (solo per le persone fisiche) (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero)di nascita (sigla) 3 4 5 giorno mese anno 6 7 AC4 Provincia Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico Cod. Statoestero 8 9 10 11 Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC5 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC6 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC7 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC8 8 9 10 11 12 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO FC ntrate Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Mod. N. SEZIONE I Denominazione Dati 1 identificativi del soggetto Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio non residente 2 3 Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero FC1 4 5 Art. 167, comma 8-bis Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero 6 7 Collegamento Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante indiretto 8 9 10 11 SEZIONE II-A FC2 A) UTILE DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00 Determinazione FC3 B) PERDITA DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00 del reddito della CFC FC4 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00 FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00 Variazioni FC6 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 in aumento FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 FC8 Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i) ,00 FC9 Erogazioni liberali ,00 FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00 FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 art. 105 art. 106 FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 1 2 3 ,00 ,00 ,00 FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111) (di cui comma 3 1 , 0 0 ) 2 , 0 0 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, FC16 o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 3 ,00 ,00 ,00 FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00 FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 FC19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00 FC20 Altre variazioni in aumento ,00 FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Variazioni Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, FC22 in diminuzione compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00 FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, FC24 ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico 1 2 3 ,00 ,00 ,00 FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00 FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo ,00 FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 FC30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00 FC31 Altre variazioni in diminuzione ,00 FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 Determinazione FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D)) ,00 del reddito FC34 Erogazioni liberali ,00 o della perdita FC35 REDDITO ,00 3 Perdite utilizzabili in misura limitata Perdite utilizzabili in misura piena FC36 Perdite dei periodi d’imposta precedenti 1 2 ,00 ,00 ,00 FC37 Reddito imponibile ,00 FC38 PERDITA ,00 FC39 Imposte pagate all’estero dalla CFC ,00 Codice fiscale SEZIONE II-B P co e m rd p it e e n n s o a n te FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00 FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00 SEZIONE II-C Perdite virtuali FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00 domestiche FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta1 ,00) 2 ,00 SEZIONE III Disapplicazione Soggetto in perdita Verifica FC44 Esclusione1 società non operative 2 sistematica 3 Interpello 4 Casi particolari 5 dell’operatività Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale e determinazione del reddito FC45 Titoli e crediti 1 ,00 2% 4 ,00 1,50% imponibile minimo FC46 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75% dei soggetti di FC47 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4,% comodo FC48 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3% FC49 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 12% FC50 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9% Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto FC51 Totale 2 ,00 3 ,00 5 ,00 FC52 Redditi esclusi ed altre agevolazioni ,00 FC53 Reddito imponibile minimo ,00 SEZIONE IV FC54 Utile di bilancio del soggetto non residente ,00 Determinazione Valori degli elementi dell’attivo Componenti positivi d de e l l l e re i d m d p it r o e se FC55 Titoli e crediti 1 ,00 1% 2 ,00 estere collegate FC56 Immobili ed altri beni ,00 4% ,00 FC57 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 FC58 Reddito determinato in via presuntiva ,00 FC59 Reddito del soggetto non residente ,00 FC60 Imposte pagate all’estero dall’impresa estera collegata ,00 SEZIONE V Codice fiscale Q pa u r o te ta ci p d a i zione Reddito Imposta pagata all’estero Imputazione FC61 1 2 % 3 ,00 4 ,00 del reddito e delle imposte FC62 ,00 ,00 pagate dal soggetto FC63 ,00 ,00 non residente FC64 ,00 ,00 FC65 ,00 ,00 FC66 ,00 ,00 FC67 ,00 ,00 FC68 ,00 ,00 FC69 ,00 ,00 FC70 ,00 ,00 SEZIONE VI Interessi passivi Intere p s e s r i i o p d a o s s d iv ’ i i m p p re o c s e ta dente Interessi attivi dire I t n ta te m re e s n s t i e p d a e s d si u v c i ibili int E er c e c s e s d i e p n a z s a sivi Prospetto FC71 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 interessi passivi Precedente Presente Interessi passivi non deducibili periodo d’imposta periodo d’imposta deducibili FC72 Risultato operativo lordo 1 ,00 2 ,00 3 ,00 FC73 Eccedenza di ROL riportabile ,00 FC74 Interessi passivi non deducibili riportabili ,00 SEZIONE VII Attestazioni Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione 1 ai sensi dell’art. 2, dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi. comma 2, del D.M. n. 429/2001 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente è stata attestata con perizia del e dell’art. 2, 2 giorno mese anno comma 3, del D.M. , effettuata dal seguente soggetto: n. 268/2006 Cognome Nome Codice fiscale Si dichiara che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati con perizia del 3 giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto: Cognome Nome Codice fiscale PPEERRIIOODDOO DD’’IIMMPPOOSSTTAA 22001133 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO TR ntrate Trasferimento della residenza all’estero Mod. N. Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile TR1 1 2 ,00 ,00 Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile Codice fiscale TR2 1 2 3 ,00 ,00 TR3 Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile Codice fiscale 1 2 3 ,00 ,00 Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile Codice fiscale TR4 1 2 3 ,00 ,00 Plusvalenza unitaria Plusvalenza sospendibile TR5 Totale 1 2 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2013 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI PERSONE 2014 REDDITI genzia QUADRO RX ntrate Compensazioni – Rimborsi SEZIONE I Importo a credito Eccedenza di Credito di cui si chiede Credito da utilizzare Crediti ed eccedenze risultante dalla versamento a saldo il rimborso in compensazione e/o risultanti dalla presente dichiarazione in detrazione presente dichiarazione Imposta sostitutiva 1 2 3 4 RX1 di cui al quadro RT ,00 ,00 ,00 ,00 RX2 Imposte sostitutive di cui al quadro RM ,00 ,00 ,00 RX3 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I ,00 ,00 ,00 RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III ,00 ,00 ,00 RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV ,00 ,00 ,00 RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A ,00 ,00 ,00 RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ25, col. 4 ,00 ,00 ,00 RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ25, col. 6 ,00 ,00 ,00 Imposta maggior valore ai fini Irap - RX9 quadro RQ - sez. VI-B, rigo RQ28 ,00 ,00 ,00 RX10Tassa etica ,00 ,00 ,00 ,00 RX11Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX ,00 ,00 ,00 RX12Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX ,00 ,00 ,00 RX13Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXI - A - B ,00 ,00 ,00 RX14Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXI - C ,00 ,00 ,00 SEZIONE II Eccedenza o credito Importo compensato Importo di cui Importo residuo Crediti ed eccedenze Codice tributo precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare risultanti dalla RX21 1 2 3 4 5 precedente dichiarazione ,00 ,00 ,00 ,00 RX22 ,00 ,00 ,00 ,00 RX23 ,00 ,00 ,00 ,00 RX24 ,00 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale SEZIONE III Determinazione RX41 IVA da versare ,00 dell’IVA da versare o del credito RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44 e RX45) ,00 d’imposta RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44 e RX45) ,00 1 RX44 Importo di cui si richiede il rimborso ,00 2 di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 Causale del rimborso 3 Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso 4 Contribuenti Subappaltatori 5 Attestazione delle società e degli enti operativi 6 Contribuenti virtuosi 7 Importo erogabile senza garanzia 8 ,00 RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00 SEZIONE IV Eccedenza ritenute di cui compensate Ritenute presente Credito di cui Credito da utilizzare Credito IRPEF precedente dichiarazione nel Mod. F24 dichiarazione si chiede il rimborso in compensazione da ritenute subite RX51 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 UNICO genzia ntrate Società di persone 2014 Dichiarazione delle società di persone ed equiparati - Periodo d’imposta 2013 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA 16 Quadro RQ- Imposte sostitutive e COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO addizionali 86 DELLESOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 2 PROSPETTI VARI 17 Quadro RV- Riconciliazione dati II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE di bilancio e fiscali - operazioni DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 7 straordinarie 94 18 Quadro RP- Spese per interventi 1 Soggetti obbligati alla presentazione di recupero del patrimonio edilizio, del Modello UNICO - Società di persone di riqualificazione energeticadegli ed equiparate 7 edifici e per l’acquisto di mobili 2 Compilazione del frontespizio 8 e grandi elettrodomestici 98 19 Quadro RN- Redditi della società DETERMINAZIONE DEL REDDITO o associazione da imputare ai soci 3 Le novità della disciplina del reddito o associati 99 d’impresa e di lavoro autonomo 14 20 Quadro RO- Elenco nominativo degli 4 Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG 16 amministratori e dei rappresentanti e dati 5 Quadro RF- Reddito d’impresa relativi ai singoli soci o associati in regime di contabilità ordinaria 18 e ritenute riattribuite 104 6 Quadro RG- Reddito d’impresa 21 Quadro RS- Prospetti comuni in regime di contabilità semplificata 32 ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ 7 Quadro RE- Redditi di lavoro autonomo e prospetti vari 105 derivanti dall’esercizio di arti e professioni 41 22 Quadro RU- Crediti d’imposta 122 8 Quadro RA- Redditi dei terreni 46 23 Quadro RW- Investimenti 9 Quadro RB - Redditi dei fabbricati 51 all’estero e/o attività estere di natura 10 Quadro RH- Redditi di partecipazione finanziaria - monitoraggio 154 in società di persone ed equiparate 57 24 Quadro AC- Comunicazione 11 Quadro RL- Altri redditi 60 dell’amministratore di condominio 157 12 Quadro RD- Reddito di allevamento 25 Quadro FC- Redditi dei soggetti di animali e reddito derivante residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato 159 da produzione 26 Quadro TR- Trasferimento di vegetali e da altre attività agricole 64 della residenza all’estero 165 13 Quadro RJ- Determinazione della base imponibile VERSAMENTI per alcune imprese marittime 67 27 Quadro RX- Compensazioni - Rimborsi 166 28 Criteri generali: versamenti DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE compensazione - rateazione 169 14 Quadro RT- Plusvalenze di natura finanziaria 71 15 Quadro RM- Redditi soggetti III. SERVIZIO TELEMATICO a tassazione separata, ad DI PRESENTAZIONE imposizione sostitutiva DELLE DICHIARAZIONI 171 e proventi di fonte estera 82 APPENDICE 180 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE Premessa Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SP caratterizzano il Mod. UNI- CO riservato alle società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non com- merciali ed equiparati; SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equi- parati; PF quello riservato alle persone fisiche. 1. COS’È IL MODELLO UNICO 2014 E COM’È COMPOSTO Il Modello UNICO 2014 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibi- le presentare la dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Si ricorda che, sulla base delle disposizioni previste dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e suc- cessive modificazioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione IVA. Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, possono presentare la dichiara- zione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chie- dere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. E’, inoltre, consen- tita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, anche nel caso in cui dalla dichiarazione stessa emerga un saldo a debito (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011). Il modello UNICO 2014 – Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, co- sì diversificati, a seconda del loro utilizzo: (cid:129) Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R; (cid:129) Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V. Costituiscono, inoltre, parte integrante del modello UNICO 2014 – Società di persone ed equiparate i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stu- di di settore, dei parametri e degli indicatori di normalità economica. I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’IVA, utilizzabili per la presentazione della di- chiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiara- zioni in forma autonoma. Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri oc- correnti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2014. Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e in quella dell’IVA sono in- dicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cu- ra dell’Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e pos- sono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di ap- provazione del modello. Nel predetto sito Internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono dispo- nibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipo- grafici al fine della loro riproduzione. 2 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 2. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per compilare la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta 2013, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione si tenga presente che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. È considerato periodo di imposta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata in- feriore a 365 giorni, purché chiuso al 31 dicembre (ad esempio: società costituita in data 1° luglio 2013 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2013). Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare quelli infrannua- li, chiusi cioè in data anteriore al 31 dicembre (ad esempio: il periodo 1° gennaio – 30 set- tembre 2013, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali interve- nuta in data 30 settembre 2013). I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare non posso- no presentare la dichiarazione in forma unificata. Per i periodi di imposta che si sono chiusi an- teriormente al 31 dicembre 2013 la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non uni- ficata, utilizzando il modello UNICO 2014 approvato nel corso del 2014. Si segnala che la dichiarazione va presentata utilizzando il modello UNICO 2013 qualora, alla scadenza del termine di presentazione, non sia ancora disponibile il modello approvato nel corso del 2014. Si segnala, inoltre, che: (cid:129) la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2014, approvato con provve- dimento del 15 gennaio 2014, relativamente all’anno d’imposta 2013; (cid:129) la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il mo- dello 770/2014 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2014 relati- vamente all’anno d’imposta 2013. I soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato del- l’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: eser- cizio sociale 01.07.2012 – 30.06.2013 da dichiarare nel modello UNICO SP/2014 rela- tivo al periodo d’imposta 01.01. 2013 – 31.12.2013 da presentare entro il 30.09.2014). Si evidenzia che in tal caso, stante la coincidenza tra periodo d’imposta e anno solare, il mo- dello IVA può essere presentato in forma unificata (cfr. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 settembre 2011). I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse. 3. COME SI COMPILA Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la fra- zione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conserva- re la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sot- toscritto e conforme a quello approvato. In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale sog- getto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la pre- sentazione per via telematica nella quale l’intermediario stesso avrà compilato e sottoscritto il ri- quadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione per via telematica (cfr. par. 4.2). 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 4.1 Inbase alle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni e a Come si presenta quelle contenute nell’art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le società o as- 3 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone sociazioni di cui all’art. 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presentano all’Agenzia delle En- trate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi esclusivamente per via telematica entro il 30 set- tembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto n. 322/1998 e successive modificazioni. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite la banca o un ufficio postale da parte dei contri- buenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in confor- mità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 (circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). 4.2 Ladichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: Dichiarazione a) direttamente; presentata tramite b) tramite intermediari abilitati. I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet il servizio all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a telematico Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla diret- tamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dal- l’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: – del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 Semplificato o Ordinario), in relazione ad un numero di sog- getti superiore a venti; – del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, non sono tenuti a presentare la dichiara- zione dei sostituti d’imposta. ATTENZIONE Secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En- trate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione tele- matica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati: a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici del- l’Agenzia delle Entrate; b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposi- ta modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’uten- te è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio do- micilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale. I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nomi- nare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comu- nicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazio- ne al canale Entratel o Fisconline. Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al re- lativo allegato tecnico, consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agen- ziaentrate.gov.it. B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI E SOCIETÀ DEL GRUPPO) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998) Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, ed elen- cati nella PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, av- valendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’im- pegno della presentazione per via telematica. 4 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998) Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenen- ti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione del- le dichiarazioni per via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso grup- po esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al grup- po l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con- trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a re- sponsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tra- mite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del ca- pitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni ca- so “alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’impo- sta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992”. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni del- le altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla pre- sentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società apparte- nenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni diret- tamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario. Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendo- si ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’a- bilitazione alla trasmissione telematica. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichia- razione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presenta- zione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente. Le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori in- caricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate. Documentazione che l’intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) de- ve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione Secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 322 del 1998 l’intermediario abilitato, compresa la so- cietà del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve: (cid:129) rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’Agen- zia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegna- ta già compilata o verrà predisposta dall’intermediario; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario medesimo o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in for- ma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazio- ne del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione; (cid:129) rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del- la dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati tra- smessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia del- le Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazio- ne dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere con- servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante docu- mentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria; (cid:129) conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventua- le esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia del- le Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. 5 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ATTENZIONE Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell’Agenzia delle Entrate). Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al co- gnome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associa- zioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elet- tronica e l’apposizione della marca temporale. Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichia- razione inviata per via telematica, è trasmessa all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comuni- cazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della di- chiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Tra- scorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall’inter- mediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cin- que giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle di- chiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMA- TICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”. Responsabilità dell’intermediario abilitato In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli inter- mediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’at- tività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovve- ro in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del pro- fessionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Modalità di abilitazione Le modalità per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel o al servizio telematico Fi- sconline, sono descritte nella parte III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRE- SENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”. 4.3 In base al d.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va pre- Quando sentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del si presenta gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente, nei casi in cui non è consentito includerle nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzio- ni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure te- lematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’A- genzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, le dichiara- zioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo su- periore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del- l’imposta che ne risulti dovuta. 4.4 Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA 2014 (approvate con prov- Dichiarazione vedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2014) sono comuni sia ai con- annuale IVA tribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2014, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via “autonoma” (per l’elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2014). 6 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si evidenzia che per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare il modello IVA BASE/2014. Per l’individuazione dei contribuenti che possono utilizzare il mo- dello IVA BASE/2014 consultare le relative istruzioni per la compilazione. In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNI- CO, si precisa quanto segue: (cid:129) i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unifi- cata sono uguali a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2014 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inol- tre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta) devono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato; (cid:129) non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nel- la dichiarazione unificata – modello UNICO 2014 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma. II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO – SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate: – società semplici; – società in nome collettivo e in accomandita semplice; – società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accoman- dita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza); – società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale); – associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; – aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori); – gruppi europei di interesse economico GEIE (vedere in Appendice la voce ”GEIE”). ATTENZIONE Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto princi- pale dell’attività nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto co- stitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. Si ricorda che il comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR, stabilisce che, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede del- l’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi del- l’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del com- ma 1 dell’art. 73 del TUIR, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codi- ce civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestio- ne, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Non devono presentare il Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate: – le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono pre- sentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse); – le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNI- CO Enti non commerciali ed equiparati); – i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 SEMPLIFICATO quali sostituti d’imposta per le ritenute effettuate. Il Mod. UNICO 2014 SP - Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per di- 7 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone chiarare i redditi prodotti nell’anno 2013, al fine di determinare la quota di reddito (o perdi- ta) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES do- vute dai singoli soci). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli ap- provati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate ed è composta dal fronte- spizio e dai quadri aggiuntivi. I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nel- l’anno 2013 dalla società o associazione. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono es- sere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono. Se nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato il quadro RV, sezione II. I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inol- tre compilare la sezione I del quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione tra i dati di bilancio e fiscali. 2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 2.1 Il frontespizio del modello UNICO SPva utilizzato per la presentazione: Generalità – della dichiarazione in forma unificata; – della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate: – la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003; – la seconda facciata richiede l’indicazione del tipo di dichiarazione; dei dati riguardanti la società o associazione; degli altri dati; dei dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; della sottoscrizione della dichiarazione; l’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica; del visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e del visto di certificazione tributaria. 2.2 La società deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati. Tipo di La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il con- dichiarazione tribuente che presenti la dichiarazione dell’IVA deve barrare la corrispondente casella, mentre quella relativa al quadro RW deve essere barrata nel caso in cui nel 2013 sono stati effettua- ti e detenuti investimenti o attività finanziarie all’estero. La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’ob- bligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2013, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2013 sulla ba- se del comportamento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve al- legare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2014 rela- tiva all’anno 2013. Di conseguenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative. La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei be- ni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi forni- tori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono: – barrare la casella corrispondente; – compilare ed allegare gli appositi modelli. Correzione e integrazione della dichiarazione Dichiarazione correttiva nei termini Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiara- zione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini“. 8 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Integrazione della dichiarazione Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integra- re la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello appro- vato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente pre- sentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono con- siderate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scaden- za, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Dichiarazione integrativa a favore Tale casella va barrata nei seguenti casi: – presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe- riodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’in- dicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso, l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; – presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la deter- minazione della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non sia- no di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo. Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di recupero di una mancata deduzione tramite dichiara- zione integrativa a favore, si veda la circolare n. 31 del 24 settembre 2013. Dichiarazione integrativa Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: – nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 entro il termi- ne per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consen- te l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; – nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stes- sa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e qua- li non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazio- ne” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiara- zione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: “1” quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione ori- ginaria senza modifiche; “2” quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato di- versamente nella dichiarazione originaria; “3” quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98) Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrati- va nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del dPR n. 322 del 1998, allo scopo di mo- dificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine or- dinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del citato dPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferi- sce la dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Di- chiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate. 9 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposi- zioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla Tabella degli eventi eccezionali (vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. 2.3 Ragione sociale Dati relativi Va indicata la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo. alla società o La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuri- dica che deve essere indicata in forma contratta. associazione Codice fiscale In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati re- lativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiara- zione in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra la data d’inizio del periodo e la data dell’operazione straordinaria. ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall’Amministra- zione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione. Numero di partita IVA Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante. Sede legale Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avvia- mento postale ed il numero telefonico. Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente anno, devono essere in- dicati, nelle apposite caselle, il mese e l’anno di variazione. Domicilio fiscale Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione del precedente anno, devono esse- re indicati, nelle apposite caselle, il mese e l’anno di variazione. Le variazioni del domicilio fi- scale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Data di efficacia giuridica fusione/scissione Deve essere indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha ef- fetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scis- sione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria. Codici statistici Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL’ATTO CODICE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. 10 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone TABELLA B CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA Soggetti residenti 1 Società in accomandita per azioni 2 Società a responsabilità limitata 3 Società per azioni 4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5 Altre società cooperative 6 Mutue assicuratrici 7 Consorzi con personalità giuridica 8 Associazioni riconosciute 9 Fondazioni 10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11 Consorzi senza personalità giuridica 12 Associazioni non riconosciute e comitati 13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni) 14 Enti pubblici economici 15 Enti pubblici non economici 16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17 Opere pie e società di mutuo soccorso 18 Enti ospedalieri 19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia 23 Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24 Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25 Società in accomandita semplice 26 Società di armamento 27 Associazione fra artisti e professionisti 28 Aziende coniugali 29 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 51 Condomìni 52 Depositi I.V.A. 53 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54 Trust 55 Amministrazioni pubbliche 56 Fondazioni bancarie 57 Società europea 58 Società cooperativa europea 59 Rete di imprese Soggetti non residenti 30 Società semplici, irregolari e di fatto 31 Società in nome collettivo 32 Società in accomandita semplice 33 Società di armamento 34 Associazioni fra professionisti 35 Società in accomandita per azioni 36 Società a responsabilità limitata 37 Società per azioni 38 Consorzi 39 Altri enti ed istituti 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41 Fondazioni 42 Opere pie e società di mutuo soccorso 43 Altre organizzazioni di persone e di beni 44 Trust 45 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) TABELLA C CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE 1 Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 2 Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 4 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione 5 Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non sog- getta ad IRES o viceversa 6 Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione 7 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale 11 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Fusione – Scissione Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione. Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l’indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gra- tuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 2.4 Soggetti grandi contribuenti Altri Dati La presente casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entra- te del 6 aprile 2009 (comma 10 art. 27 decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, conver- tito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). Canone Rai La presente casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparec- chi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra. 2.5 Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice Dati relativi al carica rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso. rappresentante A tali fini, nell’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella gene- rale dei codici di carica. firmatario della La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa dichiarazione ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità de- voluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorpo- rante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’IRAP, rappresentante della società be- neficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione Lo spazio riservato alla data di decorrenza della carica va compilato solo se il rappresentan- te è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nello spazio riservato all’indicazione della residenza i campi devono essere compilati esclu- sivamente da coloro che risiedono all’estero. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo sog- getto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO, sezione I. 12 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 2.6 Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione: Firma della 1. dei quadri che sono stati compilati; dichiarazione 2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati so- no poste in fondo al quadro VL; 3. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in ba- se al quale l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario in- caricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico). Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qua- lora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunica- zione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’interme- diario. La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella “Invio avviso telematico all’interme- diario” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “Ricezio- ne avviso telematico” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. 4. della richiesta del contribuente che la comunicazione delle anomalie riscontrate automati- camente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore sia inviata all’inter- mediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione. Il contribuente effettua tale scelta barrando la casella “Invio comunicazione telematica anoma- lie dati studi di settore all’intermediario” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere la predetta comunicazione telematica, barran- do la casella “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. Eventuali comunicazioni di anomalie da studi di settore saranno comunque visualizzabili nel “Cassetto fiscale”, l’apposita sezione dell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia del- le entrate, nella quale ciascun utente abilitato a Entratel o a Fisconline può consultare le pro- prie informazioni fiscali. Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichia- razione, indicando un apposito codice nella casella “Situazioni particolari”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimen- ti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a speci- fiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della so- cietà o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fat- to o da un rappresentante negoziale. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 2.7 Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazio- Impegno alla ne in via telematica. presentazione L’intermediario deve: (cid:129) riportare il proprio codice fiscale; telematica (cid:129) riportare, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; 13 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichia- razione; (cid:129) barrare la casella “Ricezione avviso telematico”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; (cid:129) barrare la casella “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore” qualo- ra accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del riscontro automatizzato effettuato sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello studi di settore; (cid:129) apporre la firma. Nell’apposita casella deve essere indicato il codice 1, se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure il codice 2, se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. 2.8 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservata al responsa- Visto di bile del CAF o al professionista che lo rilascia. conformità Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relati- vo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile del- l’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997. 2.9 L’art.36 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contri- Certificazione buenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. tributaria Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato del- la certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: (cid:129) riportare il proprio codice fiscale; (cid:129) indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrit- ture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predispo- sizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai pre- detti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certifi- cazione tributaria; (cid:129) apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 241/97. 3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO 3.1 I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2012 e nel 2013 che hanno interessato la disciplina Generalità del reddito d’impresa e di lavoro autonomo e che possono riguardare la presente dichiara- zione sono i seguenti: – Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012); – Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “decreto liberalizzazioni”), convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; – Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di- cembre 2012, n. 221; – Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013); – Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; – Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; – Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014). 3.2 L’art. 18 ha previsto misure di compensazione fiscale per il finanziamento di infrastrutture di in- Legge 12 novembre teresse strategico nazionale. In particolare, al fine di favorire la realizzazione di nuove infra- 2011, n. 183 strutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vi- gente, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’art. 3, comma 15- 14 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, può essere previsto, tra l’altro, per le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del codice di cui al decre- to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, ivi inclusi i soggetti concessionari, che le imposte sui redditi generate durante il periodo di concessione possano essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto. 3.3 L’art. 70 ha stabilito che le risorse del fondo istituito dall’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge Decreto-legge 24 28 aprile 2009, n. 39, possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui al- gennaio 2012, n. 1 l’art. 1, comma 341, lettere da a) a d), della legge n. 296 del 2006, in favore delle piccole e mi- cro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona Fran- (c.d. “decreto ca Urbana di L’Aquila. Con il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato dal Ministro liberalizzazioni”), dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state de- convertito, con terminate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni concedibili. modificazioni, dalla legge 24 marzo L’art. 91 ha aggiunto all’art. 166 del TUIR i commi 2-quater e 2-quinquies, prevedendo la possibi- 2012, n. 27 lità di richiedere la sospensione della c.d. exit tax di cui al comma 1 del predetto art. 166 per i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’U- nione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella li- sta di cui al decreto previsto dall’art. 168-bis, comma 1, con i quali l’Italia abbia stipulato un ac- cordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari. Con decreto del Mi- nistro dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2013 sono state adottate le disposizioni di at- tuazione della norma, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decaden- za della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento. 3.4 L’art. 29 ha previsto gli incentivi all’investimento in start-up innovative per gli anni 2013, 2014, Decreto-legge 18 2015 e 2016 (annualità, quest’ultima, inserita dalla legge di conversione del decreto – legge ottobre 2012, 28 giugno 2013, n. 76). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo n. 179, convertito, economico sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dall’art. 29. con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 3.5 L’art. 1, comma 412, ha prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall’art. 1, com- Legge 24 dicembre ma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 2012, n. 228 18 dicembre 2008, n. 199, riguardante l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. L’art. 1, comma 501, ha modificato l’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modifi- cato, da ultimo, dall’art. 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riducendo dal 27,5 per cento al 20 per cento la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di la- voro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli auto- caravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. L’art. 1, comma 512, ha previsto che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono riva- lutati del 15 per cento, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L’incremento si applica sull’importo risultante dal- la rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3.6 L’art. 4, comma 7-bis, ha modificato l’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabi- Decreto-legge 21 lendo che la deduzione forfetaria prevista in favore degli esercenti impianti di distribuzione di giugno 2013, n. 69, carburante è determinata applicando le percentuali già fissate dalla norma al volume d’affari di cui all’art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, convertito, con n. 633, e non più all’ammontare lordo dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1,lettera a), del te- modificazioni, sto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem- dalla legge 9 agosto bre 1986, n. 917. 2013, n. 98 15 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’art. 11-bis ha previsto che le somme percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarci- torio a seguito del rilascio volontario delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello svi- luppo economico 23 gennaio 2012, vanno qualificate come contributi in conto capitale di cui all’art. 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali vanno tassati nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto. L’art. 23 ha modificato l’art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). Nel comma 1 del suddetto art. 49-bis è stabilito che le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione possano effettuare, in forma oc- casionale, attività di noleggio dell’unità da diporto e che, per queste società, il noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità. Il successivo comma 5 dell’art. 49-bis ha previsto che i proventi derivanti dall’attività di noleg- gio di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nel- la misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spe- se sostenute relative all’attività di noleggio. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2013 sono sta- bilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le mo- dalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’at- tuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime. 3.7 L’art. 11, comma 7, ha abrogato l’art. 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che Decreto-legge 28 prevede per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all’articolo 1, comma giugno 2013, n. 76, 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, e per le imprese con sede o unità locali ubi- cate al di fuori dell’area delimitata che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per convertito, con effetto degli eventi sismici del maggio 2012, la non concorrenza alla formazione del reddito modificazioni, imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle plusvalenze e delle sopravvenienze derivanti dalla legge 9 agosto da indennizzi o risarcimenti per danni connessi ai suddetti eventi sismici. 2013, n. 99 L’art. 11, comma 8, ha sostituito l’art. 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, pre- vedendo, nel comma 1, che per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e di cui all’art. 67-septies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per ef- fetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e conta- bilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul red- dito. La suddetta agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni del- la Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. 3.8 Viene modificato il comma 5 dell’art. 101 del TUIR. Le perdite su crediti sono deducibili se risul- Legge 27 dicembre tano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concor- 2013, n. 147 suali. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (art. 1, comma 160, lett. b) della legge). Viene modificato il comma 1 dell’art. 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23. La di- sposizione prevede che l’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’e- sercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 di- cembre 2014 (art. 1, commi 715 e 716, della legge). 4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG 4.1 Cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore o inutilizzabilità in fase di ac- Generalità certamento delle risultanze degli studi di settore I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione in fase accer- tativa degli studi di settore devono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei qua- dri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici: 16 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta (deve, comunque, essere compilato il mo- dello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla let- tera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro; Ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione dall’applicazione degli studi di setto- re individuate ai punti 3 e 4, si evidenza che i decreti di approvazione degli studi di set- tore possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approva- zione degli studi di settore; 5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione or- dinaria (deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati ri- levanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; 7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività (deve, comunque, essere compi- lato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari” (deve, comunque, essere compilato il mo- dello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di setto- re ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili); 9 – incaricati alle vendite a domicilio; 10 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- l’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata; 11 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui quella ces- sata e quella iniziata siano soggette a due differenti studi di settore (deve, comunque, es- sere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore); 12 – inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il perio- do di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del DM 11 febbraio 2008 e successive modificazioni (deve, comunque, essere com- pilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stu- di di settore). Cause di inapplicabilità degli studi di settore I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF o RG. Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, de- vono compilare l’apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i se- guenti codici: 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro; 4 – periodo di non normale svolgimento dell’attività; 5 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dal- la circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi; 6 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”; 7 – incaricati alle vendite a domicilio; 8 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico co- dice attività ai fini dell’applicazione dei parametri; 9 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività. 17 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 5 - QUADRO RF - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA 5.1 Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della Generalità contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e de- terminare il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), in- dipendentemente dall’attività svolta. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”. Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare la casella “Attività di agriturismo”. Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono bar- rare la casella “Società agricola comma 1093”. Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizza- zione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, com- ma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Impresa agricola com- ma 1094”. Nel rigo RF1, colonna 1, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la ta- bella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaen- trate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note espli- cative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti. Le colonne 2 e 4 vanno compilate dai soggetti per i quali operano cause di esclusione in fase accertativa rispettivamente dagli studi di settore o dai parametri. La colonna 3 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità dagli stu- di di settore. La colonna 5 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economi- ca. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli. Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o tenuti alla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece: – barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”; – compilare ed allegare gli appositi modelli. Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 4.1 “Gene- ralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”. Nel rigo RF2va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al de- creto ministeriale di approvazione dello specifico studio di settore). Adozione dei Principi contabili internazionali In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ai sensi dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che cambiano il crite- rio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, del- l’abrogato comma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di apposite opzioni. Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° aprile 2009, n. 48, ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1. In particolare, i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al pe- riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non 18 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell’art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS/IFRS già adottati, ri- spetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale. Si ricorda che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a partire da un esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le modifiche in- trodotte dall’art. 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge n. 244 del 2007, esplicano effica- cia, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dal- l’esercizio di prima applicazione di tali principi contabili. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del de- creto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2009, continuano ad essere as- soggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di ta- le esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualifi- cate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio prece- dente a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali. Si ricorda che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adot- tati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d’impresa, previste dall’art. 4, com- ma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Nel rigo RF3 la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizio adottano i principi contabili internazionali. La casella 2va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare ai soli fini fiscali i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applica- zione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione. La casella 3va barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai so- li fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si preci- sa che le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili. Ai sensi dell’art. 92-bis la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, com- ma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocar- buri liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas natu- rale. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princi- pi contabili internazionali IAS/IFRS e anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente al- la valutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fa- re riferimento ai dati di cui al quadro RV, Sezione I; se il valore civile della variazione delle ri- manenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in di- minuzione nel rigo RF54; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in au- mento nel rigo RF13. 5.2 Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto eco- Determinazione nomico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminu- del reddito zione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno. L’art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della se- zione I, capo II, del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. Componenti positivi extracontabili L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle mo- difiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fi- nanziaria 2008), prevedeva che in caso di imputazione al conto economico di rettifiche di va- lore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali com- ponenti negativi, non imputata a conto economico, fosse indicata in un apposito prospetto del- la dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. 19 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre- detto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della fa- coltà, per il contribuente, di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni mate- riali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ri- cerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 102, com- ma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli inte- ressi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente, per il recupero delle eccedenze risul- tanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine nel presente riquadro sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) del- le eccedenze complessivamente indicate nel modello Unico 2013, quadro EC. Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’af- francamento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l’importo affrancato nella precedente di- chiarazione dei redditi non va esposto tra i “decrementi” nel presente quadro. Nel rigo RF6vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o del- le (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto alle mo- difiche introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In parti- colare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa) e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materia- li e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2e agli accantonamenti in colonna 3. Variazioni in aumento Con riferimento alla colonna 1 del rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non in- feriore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contri- buente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravve- nienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in pre- cedenti esercizi, che devono essere indicate nel rigo RF7, colonna 2, comprensive dell’importo indicato in colonna 1. La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze at- tive sono state conseguite, compilando il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS7 va indicato l’im- porto complessivo delle plusvalenze e nella colonna 2 l’importo complessivo delle sopravve- nienze; nel successivo rigo RS8 va indicato l’importo corrispondente alla quota costante pre- scelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze in colonna 2. In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF34, co- lonna 1 e/o 2, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS7 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e una varia- zione in aumento, da indicare nel rigo RF7, colonna 2, per l’ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS8 del prospetto stesso. Ad esempio, in caso di scelta del periodo mas- simo di rateazione, l’importo da indicare corrisponde ad un quinto dell’ammontare delle plu- svalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF34. Nello stesso rigo RF7 va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui al- l’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle so- cietà agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano co- me differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il co- sto non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione. Con riferimento al rigo RF8, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in de- naro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle let- tere g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili 20 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’e- sercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti in tale eser- cizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il pro- spetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” contenuto nel quadro RS. L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo RS9 del predetto pro- spetto, va indicato nel rigo RF35 e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS10 del prospetto stesso, va indicato nel rigo RF8 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità oggetto di rateazione nei precedenti periodi d’imposta. Il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determi- nazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato: – dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155 del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regi- me. In tal caso, nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RJ15, colonna 2, del quadro RJ. L’eventuale perdita va esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzione per la “tonnage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 99 nell’apposito campo, va riportata la somma dei costi specificamente inerenti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei re- gistri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibi- li, determinata nel rigo RJ18, colonna 3. Inoltre, nel rigo RF55, indicando il codice 99 nel- l’apposito campo, va riportato l’ammontare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono de- terminati forfetariamente; – dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che han- no optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55; – dalle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazio- ne e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente ri- go dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio del- l’attività. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55; – dai soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF11 e RF55, utilizzando il codice 9. I redditi dei terreni e fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a for- mare il reddito secondo le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e, a nor- ma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zo- ne colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 20 e 29 mag- gio 2012, alle condizioni previste, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni: – art. 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4; – art. 1, comma 556, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; – art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al cano- ne di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. 21 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordina- rio è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’au- mento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il red- dito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o ar- tistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento. L’articolo 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha prorogato la sospen- sione degli sfratti esecutivi al 31 dicembre 2013 (vedere la voce “Legge 24 dicembre 2012, n. 228” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”). Pertanto, nei righi RF11 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabiliz- zati e nel rigo RF10 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità im- mobiliari a disposizione. Nel rigo RF12, colonna3, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scrit- ture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga del- le seguenti disposizioni: (cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”, il cui importo va evidenziato in colonna 1 (Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). (cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”, il cui importo va evi- denziato in colonna 1 (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146). In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com- ma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’appo- sita sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”. Nel rigo RF13 deve essere indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Ai soggetti che valutano le rima- nenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle ge- neralità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a ba- se per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa. Ai sensi dell’art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi conta- bili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali. Nel rigo RF14 vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto eco- nomico dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la da- ta di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40). Nel rigo RF15, colonna 1,va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi del- l’art. 61 del TUIR; in colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR o degli interessi dovuti dai sog- getti che liquidano trimestralmente l’Iva, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993). Nel rigo RF16vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è sta- to effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’I- RAP e dell’imposta municipale propria risultante a conto economico. Nel rigo RF55va indicata la quota dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia a ti- 22 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone tolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impre- sa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il me- desimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto del- la riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell’A- genzia delle Entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013). Nel medesimo rigo RF55 va indicato, con il codice 38, il 30 per cento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della legge 27 dicembre 2013); Nel rigo RF17, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lettera: – f); – h) se di importo non superiore a euro 2.065,83; – l) se di importo non superiore a euro 1.549,37; – m); – n); – o). In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad ope- re o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istru- zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo de- ducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spe- se relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per pre- stazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel rigo RF18 va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti ne- gativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR. Nel rigo RF19,colonna 2, va indicato l’importo delle svalutazioni delle partecipazioni non de- ducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR nonché delle minusvalenze patrimoniali, soprav- venienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risul- tante dall’applicazione delle predette disposizioni. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili. In tale colonna va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate a norma dell’art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i re- quisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell’art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR. Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c) e d), del TUIR e i relativi costi. Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azio- ni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’e- senzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si appli- ca il comma 3 dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari si- milari alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizza- zioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano im- mobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell’art. 85 del TUIR). La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni conte- nute nell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR. Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del me- desimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011. Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1. 23 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RF20 va indicata la quota indeducibile: – delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, del TUIR; – delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeres- senza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esen- zione di cui sopra; – della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, ri- scatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche con- corsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra. Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell’art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l’indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare. Nel rigo RF21, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e im- materiali, eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a de- correre dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il tra- sporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in dedu- zione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali le quote di ammortamento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR). In colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamen- to dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l’importo deducibile ai sensi del- l’art. 104 del TUIR e in colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivi degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Nel rigo RF23 va indicato l’ammontare: – in colonna 1, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR; tale importo va indi- cato anche in colonna 3; – in colonna 2, delle spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo perio- do, del TUIR, diverse dalle precedenti; tale importo va evidenziato anche in colonna 3. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compre- so il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di ali- menti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d’im- posta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in dedu- zione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l’importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel quadro RS, rigo RS26 (vedere in Appendice la voce “Spese di rappresentanza”); – in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di com- petenza di altri esercizi ai sensi dell’art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non ca- pitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nel- l’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell’art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3. Nel rigo RF24 va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammoderna- mento e trasformazione, eccedente ai sensi dell’art. 102, comma 6, del TUIR, la quota dedu- cibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell’esercizio vanno indi- cate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell’apposito campo. Nel rigo RF25, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previ- denza eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR. In colonna 2 va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR. In colonna 3 va indicato l’importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2. 24 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RF27 va indicato l’importo delle spese ed altri componenti negativi, diversi dagli in- teressi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di ta- le comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni pro- duttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni pro- duttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono de- ducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’am- montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell’applicazione di detto secondo pe- riodo, non rilevano le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR. Nel rigo RF28 vanno indicate le perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiu- sura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (vedere art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del rea- lizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. Nel rigo RF29vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi, di cui all’art. 110, com- mi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero loca- lizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista. Nel rigo RF30 va indicato: – in colonna 3, l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazionali (si ve- dano il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali impu- tati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 4 del D.M. 8 giugno 2011; – in colonna 1, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3; – in colonna 2, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch’essi già ricompresi in colonna 3. Nel rigo RF31 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente pre- cedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il: – codice 1, la quota pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della pre- sente dichiarazione; – codice 2, l’ammontare dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione del comma 3-bis del- l’art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei be- ni oggetto dell’agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento; per effetto della revoca dell’agevolazione, il reddito imponibile relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile orga- nizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo è aumentato avuto riguar- do al corrispettivo dei beni ceduti (Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia del- le Entrate); – codice 3, l’ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti sta- biliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR; – codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR); 25 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consu- mo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR) (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è conside- rata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”); – codice 6, l’ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovve- ro non residenti ma con stabile organizzazione; – codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti; – codice 8, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprendi- tori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conserva- zione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che hanno optato, rispettivamente, per i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006; – codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallinea- mento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008; – codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter; – codice 13, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive deter- minate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto econo- mico o sia stato imputato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; – codice 14, l’ammontare della remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di as- sociazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR; – codice 15, la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi pre- stati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore nor- male dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR e all’art. 160, comma 2, del TUIR; – codice 16, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società far- maceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l’in- tero ammontare degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indiret- tamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la dif- fusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico; – codice 17, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44); – codice 18, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell’associazione a cui affluiscono, in quanto indeducibili ai sensi del- l’art. 99, comma 3, del TUIR; – codice 19, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo, entro la fine del quin- to periodo d’imposta successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, dei beni oggetto di rivalutazione ai sensi dei commi 16 e seguenti dell’art. 15 del d.l. n. 185 del 2008; – codice 23, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti am- bientali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due perio- di d’imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qua- lora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta; – codice 24, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; – codice 25, l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto eco- nomico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti. Resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel ca- so del mancato verificarsi degli stessi; 26 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – codice 26, l’ammontare rideterminato dell’agevolazione spettante sul relativo bene acquista- to ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, qualora la cer- tezza del diritto a percepire i contributi in conto impianti si verifichi in un esercizio successi- vo a quello in cui si è effettuato l’investimento agevolabile; – codice 29, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio oc- casionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 49-bis del decreto legislativo 18 giugno 2005, n. 171 (vedere la voce “decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”); – codice 30, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sotto- scritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-qua- ter del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete; – codice 31, l’ammontare delle riserve iscritte in bilancio nell’ipotesi di mancato esercizio di di- ritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i prin- cipi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’eco- nomia e delle finanze 8 giugno 2011; – codice 32, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell’eserci- zio vanno indicate nel rigo RF55 “Altre variazioni in diminuzione” con l’apposito codice iden- tificativo (si veda l’art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come prorogato dall’art. 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; – codice 33, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo; – codice 34,costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15 giugno 2012); – codice 35, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR; – codice 37, l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di com- petenza e contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo al pe- riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 2013); – codice 38, l’ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di com- petenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integra- tiva, e contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 2013); – codice 39, la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei compo- nenti dell’azienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all’estero che com- porti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR); – codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate. Nella colonna 37 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ,24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. Nel rigo RF32va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli im- porti indicati nei righi da RF7 a RF31. Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti dalle società di tipo personale o da GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione nonché delle eventuali riprese di valore delle parteci- pazioni. Nel rigo RF37 va indicata l’eventuale perdita delle imprese marittime determinata forfetaria- mente nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 2. 27 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RF40 vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati a con- to economico in un esercizio precedente. Nel rigo RF43 va indicato: (cid:129) in colonna 1 il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghie- re e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell’art. 109 del TUIR di- verse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR (vedere in appendice la voce “Spe- se di rappresentanza”); (cid:129) in colonna 2le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l’ammontare deducibile ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novem- bre 2008; le predette spese, da indicare anche in colonna 3, non sono deducibili nel pe- riodo d’imposta di sostenimento se non rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabi- liti con il citato decreto ministeriale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso oc- corre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS26 del mo- dello UNICO SP 2013), qualora deducibili nel presente periodo d’imposta nei limiti stabili- ti dall’art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Nella colonna 3, oltre all’importo di colonna 2, va indicato l’importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spe- se e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risulta- no da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l’importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spe- se di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR. Nel rigo RF44 vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all’art. 91, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Nel rigo RF45 vanno indicati gli utili su cambi, derivanti dalla valutazione dei crediti e dei de- biti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusu- ra dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio (art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV, Sezione I. In tale rigo va altresì indicato, all’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. Nel rigo RF46 va indicata la quota esente: – delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR; – delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR; – della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di riparti- zione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, ri- scatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche con- corsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui al- l’art. 87 del TUIR (comma 6 del medesimo articolo). Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell’art. 58 del TUIR, che ne prevede l’e- senzione in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare. Nelrigo RF47 va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qua- lora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: – degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’art. 73 del TUIR; 28 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR; – delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riser- ve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capi- tale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, com- ma 7, del TUIR); – della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; – degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimo- strato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di lo- calizzare i redditi in detti stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione. Tale limitato concorso alla formazione del reddito si applica al verificarsi del- la condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distri- buiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negozia- zione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. Nel rigo RF48 va indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis del TUIR, relativi a redditi assoggettati a tassazione se- parata (quadro RM), ai sensi dell’art. 167, comma 7, del TUIR, e dell’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto mi- nisteriale n. 268 del 2006. Nel rigo RF50, colonna 1, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto pre- visto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. bonus capitalizzazione). In colonna 2, oltre all’importo di colonna 1, vanno indicati: – l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio- nale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg- ge 27 febbraio 1998, n. 30 e, ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto legge, del red- dito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cen- to, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione princi- pale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore; – il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser- citano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, com- ma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Nel rigo RF52 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individua- ti nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ovve- ro derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto dell’esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del me- desimo articolo. Nel rigo RF53, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in sede di applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° apri- le 2009, n. 48 e il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell’arti- colo 4 del d.m. 8 giugno 2011. In colonna 1, vanno evidenziati i componenti imputati al pa- trimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompre- si in colonna 2. Nel rigo RF54, qualora siano state esercitate le opzioni di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fare riferimento ai dati di cui al quadro RV, Sezione I; se il valore civile della variazione delle rimanenze è mag- giore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata nel presente rigo. 29 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RF55, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il: – codice 1, l’importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti; – codice 2, l’importo delle minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai be- ni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che hanno optato per il re- gime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’im- posta precedenti a quello di esercizio dell’opzione; – codice 3, l’importo forfetario, di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’autotra- sporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese so- stenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale; – codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio- nistiche complementari, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le som- me erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura per- centuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’eserci- zio precedente all’erogazione delle prestazioni; – codice 5, l’importo delle somme distribuite da trust; – codice 6, l’importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24; – codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumenta- le alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata, e l’ammontare dei ricavi delle società di persone costituite da imprendi- tori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conserva- zione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che hanno optato, rispettivamente, per i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006; – codice 9, l’importo dei ricavi dell’attività di agriturismo; – codice 12, l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto del- la presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di ac- conto, deducibile dal reddito d’impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16; – codice 14, l’importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito; – codice 15, l’importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui red- diti vanno indicati nel quadro RV, Sezione I; – codice 16, l’importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell’art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza. Ai sensi del comma 2- bis del predetto art. 101 del TUIR, in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bi- lancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR; – codice 17, l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi, all’av- viamento e agli altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011); – codice 21, la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi presta- ti e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore norma- le dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, e all’art. 160, comma 2, del TUIR; – codice 22, l’ammontare che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall’e- liminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; – codice 23, l’ammontare dell’effettivo beneficio spettante ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a seguito di successiva revoca dei contributi in conto impianti contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati; – codice 24, l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi; 30 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – codice 28, l’importo della deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novem- bre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; – codice 30, l’importo della quota deducibile della spesa sostenuta per la perizia giurata di sti- ma predisposta per conto della società, di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e suc- cessive modificazioni. In quest’ultimo rigo vanno altresì indicate le quote delle spese conta- bilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta; – codice 31, l’importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come mo- dificato dall’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, di- verso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misu- ra superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo; – codice 32, l’ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, già imputati per trasparenza ai sensi del com- ma 3-bis del citato art. 32; – codice 33, l’importo dell’IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale di- pendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d’im- posta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta prece- denti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa. Al fine di determinare l’ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può ec- cedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente di- chiarazione; – codice 34, l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’im- posta; – codice 35, l’ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di com- petenza e contabilizzati, per dare evidenza all’errore, nel conto economico relativo al pe- riodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione. Tale sterilizzazione è consentita pre- vio assoggettamento a tassazione dei componenti positivi nel corretto periodo d’imposta, se- condo le modalità descritte al paragrafo 5 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 2013; – codice 36, l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di com- petenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione integra- tiva, e contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo a periodi d’imposta successivi (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 2013); – codice 38, il 30 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumenta- li, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della legge 27 dicembre 2013); – codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate. Nella colonna 37 va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36. Nel rigo RF56 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma de- gli importi indicati nei righi da RF34 a RF55. Nel rigo RF57, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica: RF4 (o – RF5) + RF6, colonna 4 + RF32 – RF56 Nel rigo RF58, colonna 2, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone re- sidenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1 va indicato il reddito minimo derivante dalla partecipazio- ne in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già ricompresa in colonna 2. 31 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RF59, va indicata la perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991. Nel rigo RF60, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica: RF57 + RF58, colonna 2 – RF59 Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF58, l’importo da indicare nel rigo RF60, colonna 2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della colonna 1 del rigo RF60, che contiene l’eventuale eccedenza di per- dite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica: RF59 – (RF57 + RF58, colonna 2 – RF60, colonna 2) L’ammontare delle perdite in contabilità ordinaria non compensate va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 2 (evidenziandola anche in colonna 3 qualora illimitatamente riportabi- le), e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile sen- za alcun limite temporale. Nel rigo RF61, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al net- to delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni liberali di cui all’art. 100, comma 2, lettere h) e l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a eu- ro 2.065,83 ed euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti la de- duzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi. Nel caso in cui nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conse- guito proventi esenti, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, nel rigo RF62 deve essere in- dicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi de- gli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Nel rigo RF63, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RF60, colonna 2, e le erogazio- ni liberali di rigo RF61. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “-“, previa deduzione dell’importo del rigo RF62. Tale perdita (al netto dell’importo di rigo RF62) va riportata anche nel rigo RF66, preceduta dal segno “-“. Nel rigo RF64, va indicato: – in colonna 1, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR); – in colonna 2, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di rigo RF63, se positivo, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); – in colonna 3,la somma degli importi indicati in colonna 1 e 2; tale somma non può essere utilizzata per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RF58 e non può co- munque essere superiore all’importo di rigo RF63, se positivo. L’eccedenza di perdite pre- gresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena. Nel rigo RF65, va indicato l’ammontare dell’agevolazione esposta nel rigo RS45, colonna 7, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RF63 e quello di rigo RF64, colonna 3, se positiva. Nel rigo RF66, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RF63 e la som- ma degli importi di rigo RF64, colonna 3, e di rigo RF65. L’importo evidenziato nel rigo RF66 deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN, sempre che la società dichiarante non sia considerata di comodo ai sensi dell’art. 30 del- la legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge n. 138 del 2011; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del quadro RS. 6 - QUADRO RG - REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 6.1 Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplifica- Generalità ta di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973. Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sen- 32 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone si dell’art. 66 del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi per un ammontare non su- periore: – a euro 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; – a euro 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza. Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, a condizione che i ricavi sia- no annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle pre- stazioni di servizi. Tale quadro deve essere, altresì, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l’atti- vità nel presente periodo d’imposta, adottando il regime della contabilità semplificata. Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d’imposta del regime ordinario di de- terminazione del reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall’art. 66 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352. Ai sensi dell’art. 2, comma 36-quaterdecies del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “I co- sti relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni ca- so ammessi in deduzione dal reddito imponibile”. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell’apposito albo, devono barrare la casella “Artigiani”. Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, determinando il reddito ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare la casella “Attività di agriturismo”. Le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono bar- rare la casella “Società agricola comma 1093”. Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività di- rette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “Impresa agricola comma 1094”. Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal- la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentra- te.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicati- ve e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il pro- filo dell’entità dei ricavi conseguiti. Le colonne 2 e 4 vanno compilate dai soggetti per i quali operano cause di esclusione in fase accertativa rispettivamente dagli studi di settore o dai parametri. La colonna 3 del rigo RG1 va compilata dai soggetti per i quali operano cause di inapplica- bilità dagli studi di settore. La colonna 5 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economi- ca. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli. I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o tenuti alla com- pilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece: – barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”; – compilare ed allegare gli appositi modelli. Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1“Gene- ralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”. 6.2 Nelrigo RG2, colonna 3,va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma Determinazione 1, dell’art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di del reddito servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dai corrispettivi del- le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli stru- mentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. 33 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai par- tecipanti destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, ve- dere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estra- nee all’esercizio dell’impresa”). La presente colonna va altresì utilizzata dai soggetti che hanno optato per il regime di cui al- l’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, per indicarvi l’ammontare dei ricavi de- rivanti dall’esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, de- vono indicare nel rigo RG22, colonna 7, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. In colonna 1 va indicato l’ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. La colonna 2 dello stesso rigo va utilizzata dai soggetti che esercitano anche attività di agritu- rismo, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l’am- montare dei ricavi derivanti dall’esercizio di detta attività. Ai sensi della citata legge n. 96 del 2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della pro- pria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all’attività di agriturismo, de- vono indicare nel rigo RG22, colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti. Nel rigo RG3 va indicato l’ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 85, ma soltanto l’utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del co- sto di acquisto degli stessi. Si precisa che nella determinazione dell’utile netto va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bise 3-ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing). Nel rigo RG5, colonna 3, va indicato l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scrit- ture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1, anche qualora la società intenda avva- lersi delle seguenti disposizioni: (cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”, il cui importo va evidenziato in colonna 1 (Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). (cid:129) ”Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”, il cui importo va evi- denziato in colonna 1 (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146). In colonna 2, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versa- ta entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. Si precisa che l’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’appo- sita sezione contenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”. Nel rigo RG6, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”). Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui al- l’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle so- cietà agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di periodi d’imposta per i quali è efficace l’opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta. Il comma 2 del suddetto ar- ticolo 5 prevede però che tali plusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti in periodi d’im- posta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito del- l’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione. In colonna 1, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realiz- zate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, che concorrono a formare il red- 34 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone dito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati pos- seduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nel- l’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Incolonna 2, va indicato, oltre all’importo di colonna 1, l’importo delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88, comma 2, del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il red- dito in precedenti esercizi. La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, com- pilando il “Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive”, contenuto nel quadro RS. Pertanto, nel presente rigo va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell’anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS8 del qua- dro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS7, che si intendono rateizzare, unitamente al- le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite oggetto di ra- teazione in precedenti periodi d’imposta. Nel rigo RG7, va indicato l’ammontare delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contri- buti di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero, a scelta del contribuente, in quote co- stanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il ”Prospetto delle plusvalenze e soprav- venienze attive”. Relativamente ai proventi incassati nel periodo d’imposta oggetto della pre- sente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS9, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS10 del predetto quadro la quota costante. Tale quota va indicata unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d’imposta oggetto di rateazione. Nel rigo RG8, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: (cid:129) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1 e 92-bis del TUIR); (cid:129) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR). Nel rigo RG9, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di dura- ta ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR). Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, for- nitura o servizio, l’indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell’impresa. Tale documentazione va conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l’Agenzia del- le entrate può esercitare l’attività di accertamento. Nel rigo RG10, colonna 6, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a for- mare il reddito, tra i quali: – l’ammontare dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione del comma 3-bis dell’art. 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter), pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell’agevolazione di cui al comma 1 del predetto art. 5 fino a concorrenza della deduzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento; per effetto della revoca dell’a- gevolazione, il reddito imponibile relativo al periodo di imposta in cui si verifica la cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non ade- renti allo Spazio economico europeo è aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ce- duti (Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 dell’Agenzia delle entrate); deve essere, inol- tre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Tale importo va evidenziato anche in colonna 1; – gli utili provenienti da un soggetto estero residente in Stati e territori diversi da quelli di cui al- l’art. 168-bis del TUIR, direttamente ovvero attraverso un’impresa, società o ente non resi- dente se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM), da riportare anche in colonna 2; 35 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – i redditi imputati da trust trasparenti o misti di cui la società risulta beneficiaria, da riportare anche in colonna 3; – gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderi- to a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appo- sitamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia ve- nuta meno l’adesione al contratto di rete. Tale importo va evidenziato anche in colonna 4; – i dividendi, diversi da quelli indicati in colonna 2, e gli interessi attivi di cui all’art. 89 del TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino al- l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione perce- pita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; – i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci- zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in ba- se alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si ap- plica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agri- cole di cui all’art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti; – la plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dell’a- zienda o del complesso aziendale, a seguito del trasferimento all’estero che comporti la per- dita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile or- ganizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). Tale importo va evidenzia- to anche in colonna 5. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi dei fabbricati ubicati nelle zo- ne colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 20 e 29 mag- gio 2012, alle condizioni previste, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni: – art. 4, comma 5-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 4; – art. 1, comma 556, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; – art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito me- dio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di loca- zione al netto di tali spese, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Per gli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordina- rio è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l’art. 41 del TUIR, che prevede l’au- mento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il red- dito derivante dalla locazione degli immobili “patrimonio” riconosciuti di interesse storico o ar- tistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell’immobile ridotto del 50 per cento. L’articolo 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha prorogato la sospen- sione degli sfratti esecutivi al 31 dicembre 2013 (vedere la voce “legge 24 dicembre 2012, n. 228” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”). – i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin- di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi al- l’impresa. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento; – la quota dei contributi destinati all’acquisto di beni ammortizzabili, nell’ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti; – gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva si intende versata a titolo d’acconto; 36 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall’art. 8 del de- creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell’esercizio dell’impresa. Nel rigo RG11,va indicato il reddito, determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR, delle società agricole di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 che hanno esercitato l’opzione prevista dal- l’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nel rigo RG12, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli im- porti indicati nei righi da RG2 a RG11. Nel rigo RG13, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale. Nel rigo RG14, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Nel rigo RG15, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. Nel rigo RG16va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as- similato e di lavoro autonomo e, in particolare: – l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen- dente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versa- ti alla gestione separata presso l’INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro non- ché delle ritenute fiscali; – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe- riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; – l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pen- sionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscrit- ti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consisten- za complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’eroga- zione delle prestazioni; – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno; – le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi- milati ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell’art. 95, comma 4 del TUIR, le imprese autorizzate all’autotrasporto di mer- ci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasfer- te effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un impor- to di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spe- se di viaggio e di trasporto; – le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han- no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degliartt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall’art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazio- ne dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro. Nel rigo RG17, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazio- ne in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell’art. 2554 del codice civile, con ap- porto esclusivo di opere e servizi. 37 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RG18, va indicato l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi de- gli artt. 102 e 103 del TUIR. Nel rigo RG19, vanno indicate le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46. Nel rigo RG20, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumen- tali. ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamen- to relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’im- presa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR. Nelrigo RG21, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi, di cui all’art. 110, com- mi 10 e 12-bis, del TUIR, derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero lo- calizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella predetta lista per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’in- deducibilità prevista dai citati commi 10 e 12-bis del medesimo articolo. Nelrigo RG22,colonna 7, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali: – l’importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano anche attività di agri- turismo; detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 1; – la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché strumenti fi- nanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano an- che le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lettera d) del TUIR) nel caso in cui possano considerarsi similari alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lettera a), del TUIR. Tale perdita netta è de- terminata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali. Nella determinazione della perdita netta va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bise 3-ter dell’art. 109 del TUIR (c.d. dividend washing); – i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finan- ziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20; – la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell’art. 61 del TUIR, corrispondente al rap- porto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; – le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all’art. 101 del TUIR. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del red- dito delle società agricole che hanno optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, del TUIR, acquisiti nel corso di periodi d’imposta per i quali è efficace l’opzione, non concorro- no alla formazione del reddito di detti periodi d’imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali minusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti in periodi d’impo- sta precedenti a quello di esercizio dell’opzione, concorrono alla formazione del reddito del- l’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il costo non ammortizza- to dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione ed il corrispettivo con- seguito, al netto degli oneri di diretta imputazione. Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estra- nee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili; – le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria; – le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, e le altre spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi dell’art. 108 del TUIR. Il corrispettivo in denaro o in natura corri- sposto nei limiti dell’importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, as- sociazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubbli- cità ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR. In tale voce vanno compresi: – l’intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e pro- paganda; – la quota imputabile all’esercizio delle altre spese relative a più esercizi. 38 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congressi e convegni so- no deducibili nella misura del 20 per cento. Nel medesimo rigo RG22, colonna 7, va altresì indicata la somma delle quote imputabili al- l’esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti; – le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, com- preso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza, per l’ammontare de- ducibile ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 19 novembre 2008; det- to ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto ministeriale sopra citato, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rap- presentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello suc- cessivo; in tal caso in questa colonna deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS26, del modello UNICO 2013, divenute deducibili nel presente periodo d’imposta (vedere in appendice la voce “Spese di rappresentanza”); – le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell’art. 109 del TUIR; – la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le atti- vità indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va cal- colata applicando all’ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fi- no a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24; – le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, con- tributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui deriva- no ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad at- tività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 109 del TUIR; – le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere e), f), i), m), n) e o) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lettera i) prevede che le spese re- lative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per pre- stazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come ri- sultano dalla dichiarazione dei redditi; – l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presen- te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, de- ducibile dal reddito d’impresa per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 del de- creto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2. Gli acconti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP ver- sata a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare deve essere eviden- ziato anche in colonna 3; – l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d’impresa. Tale importo va evidenziato anche in colonna 4. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indi- cata nella colonna 3 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’im- posta oggetto della presente dichiarazione; – le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate a incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell’art. 102, comma 6, del TUIR; – la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 5; – l’ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motovei- colo e autoveicolo utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno cari- co non superiore a 3.500 chilogrammi; 39 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedi- menti; – la deduzione forfetaria prevista dall’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, rico- nosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione; – le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari, diversi da quelli di cui al comma 3 dell’art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall’art. 8 del de- creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo; – il 30 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della leg- ge 27 dicembre 2013). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 6. Nel rigo RG23, in colonna 1, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizza- zione). In colonna 2 va indicato, oltre all’importo di colonna 1: – l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazio- nale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla leg- ge 27 febbraio 1998, n. 30, e ai sensi dell’art. 6-bis del medesimo decreto - legge del red- dito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cen- to, pari al 70 per cento dell’80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’80 per cento del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione princi- pale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore; – il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eser- citano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell’art. 2, com- ma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Nel rigo RG24, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli im- porti indicati nei righi da RG13 a RG23. Nel rigo RG25, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 e il totale dei componenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l’importo da indica- re deve essere preceduto dal segno “-“. Nel rigo RG26, colonna 2, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone resi- denti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in colonna 1, va indicata la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già ri- compresa in colonna 2. Nel rigo RG27, va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata alla società dichia- rante ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991. Nel rigo RG28, colonna 2, va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica: RG25 + RG26, colonna 2 – RG27. Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal se- gno “–“. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG26, l’importo da indicare nel rigo RG28, colonna 2, non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso, si deve procede- re alla compilazione della colonna 1 del rigo RG28, che contiene l’eventuale eccedenza di perdite d’impresa in contabilità semplificata non compensate per effetto dell’applicazione del- la disciplina delle società “di comodo”. Tale eccedenza si determina applicando la seguente somma algebrica: RG27 – (RG25 + RG26, colonna 2 – RG28, colonna 2). 40 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’ammontare delle perdite in contabilità semplificata non compensate va riportato nel quadro RN rigo RN14, colonna 1, e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci. Nel rigo RG29, va indicato l’importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di im- presa dichiarato. L’ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RG28, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle let- tere h) e l) del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è riconosciuto l’importo superiore tra quello determinato dall’applicazione della percentuale prevista e, rispettivamente, euro 2.065,83 ed euro 1.549,37. Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conse- guito proventi esenti, nel rigo RG30 deve essere indicata la parte del loro ammontare che ec- cede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 109, com- ma 5, del TUIR. Nel rigo RG31, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RG28, colonna 2, e le eroga- zioni liberali di rigo RG29. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal se- gno “-“, previa deduzione dell’importo del rigo RG30. Tale perdita (al netto dell’importo di ri- go RG30) va riportata anche nel rigo RG34, preceduta dal segno “-“. Nel rigo RG32, va indicato: – in colonna 1, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR); – in colonna 2, l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di rigo RG31, se positivo, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); – in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2; tale somma non può essere utilizzata per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RG26 e non può comunque essere superiore all’importo di rigo RG31, se positivo. L’eccedenza di perdite pre- gresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena. Nel rigo RG33, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a concorrenza della differenza tra l’importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, co- lonna 3, se positiva. Nel rigo RG34, va indicato il reddito pari alla differenza tra l’ammontare di rigo RG31 e la somma degli importi di rigo RG32, colonna 3, e di rigo RG33. L’importo di rigo RG34 va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1, sempre che la so- cietà dichiarante non sia considerata “di comodo”; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all’apposito prospetto del quadro RS. 7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI 7.1 Ilquadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per di- Generalità chiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Nel rigo RE1,colonna 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal- la tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. Si precisa che la tabella ATECO 2007 è consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentra- te.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicati- ve e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all’attività prevalente sotto il pro- filo dell’entità dei compensi conseguiti. Le colonne 2 e 4 vanno compilate dai soggetti per i quali operano cause di esclusione in fase accertativa rispettivamente dagli studi di settore o dai parametri. La colonna 5 va barrata dai soggetti che non sono tenuti alla compilazione del modello studi di settore e sono dispensati dalla presentazione del modello Indicatori di Normalità Economi- ca. Per ulteriori chiarimenti concernenti la verifica dei soggetti esclusi dalla compilazione del modello Indicatori di Normalità Economica si rinvia alle istruzioni dei relativi modelli. 41 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore o tenuti alla com- pilazione del modello Indicatori di Normalità Economica devono invece: – barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo “Tipo di dichiarazione”; – compilare ed allegare gli appositi modelli. Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 “Ge- neralità” delle “Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG”. 7.2 Nel rigo RE2 va indicato l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, Determinazione anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professio- del reddito nale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. I cita- ti compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, per- tanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Nel rigo RE3 va indicato l’ammontare lordo complessivo degli altri proventi e, in particolare: – degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno; – dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consi- stenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata). Ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del TUIR, concorrono a formare il reddito di lavoro au- tonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali co- munque riferibili all’attività artistica o professionale. Tuttavia nel caso in cui il compenso deri- vante dalla cessione della clientela o di elementi immateriali sia riscosso interamente nel pe- riodo d’imposta, l’associazione può optare per la tassazione separata imputando gli importi nel quadro RM (lettera g-ter, comma 1, dell’art. 17 del TUIR). Nel rigo RE4 vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acqui- stati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da colle- zione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in for- ma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell’associato o a finalità estranee all’arte o professione (art. 54, commi 1-bise 1-ter, del TUIR). Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bisdel predetto articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18. Nel rigo RE5, colonna 3, va indicato l’importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 1 qualora il contribuente intenda avva- lersi delle seguenti disposizioni: (cid:129) ”Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri” il cui importo va eviden- ziato in colonna 1 (Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195). (cid:129) ”Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore” il cui importo va evi- denziato in colonna 1 (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146). In colonna 2 va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com- ma 2-bis,del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195. Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. L’adeguamento agli studi di settore “ai fini IVA” deve essere indicato nell’apposita sezione con- tenuta nel quadro RS denominata “Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA”. Nel rigo RE6va indicata la somma dei compensi e proventi dei righi RE2, RE3, RE4 e RE5 co- lonna 3. Nel rigo RE7 vanno indicati: – le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono uti- lizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o fa- miliare del socio o dell’associato; – l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione, deter- minate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente; 42 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – l’80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servi- zi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; – il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto del- la parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori; – il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promi- scuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. Nel rigo RE8 vanno indicati: – i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili strumenta- li ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’e- sercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o as- sociato. Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del pe- riodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministe- riale; – il 20 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, auto- caravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizio- nata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la dedu- zione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto; – il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso pro- miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; – l’80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 del- l’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Nel rigo RE9 vanno indicati: – l’80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature termi- nali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del com- ma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; – il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare di ciascun socio o associato; – il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell’ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69, per i motocicli ed euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato; – il 70 per cento dell’ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aero- mobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto. Nel rigo RE10 vanno indicati: – il 50 per cento della rendita catastale dell’immobile di proprietà o posseduto a titolo di usu- frutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’arte o della profes- sione e per l’uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione; in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 di- 43 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone cembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel pe- riodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finan- ze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti sti- pulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione; – l’ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell’anno, del costo di acquisto o di costruzione dell’immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ov- vero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009; – l’ammontare del canone di locazione corrisposto nell’anno 2013 per l’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o della professione; – la rendita catastale dell’immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione fi- nanziaria per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il ca- none di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipula- ti nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi- ciente stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010, non è ammessa alcuna deduzione; – l’ammontare della quota deducibile di competenza dell’anno delle spese di ammoderna- mento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento del costo degli immobi- li utilizzati nell’esercizio dell’arte e della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti; – le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione del- la locazione finanziaria, ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento; – il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili a incremento del costo degli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso per- sonale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di loca- zione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti. Nel rigo RE11, relativamente ai lavoratori dipendenti ed assimilati, vanno indicati: – l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contribu- ti assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali; – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe- riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno. Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavo- ro prestato o l’opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tut- to o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati. Nel rigo RE12 va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per pre- stazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del con- tribuente. Nel rigo RE13 va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’ac- quisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’eserci- zio dell’arte o della professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento tri- mestrale dell’IVA. Nel rigo RE14vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va con- siderato l’ammontare deducibile delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, com- presi quelli accessori e i consumi di energia elettrica. Nel rigo RE15, colonna 1, va indicato l’ammontare delle spese relative a prestazioni alber- ghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, integralmente deducibili dal red- 44 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone dito di lavoro autonomo ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del TUIR. In colonna 2 va indicato il 75 per cento delle stesse spese effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righi RE16 e RE17. L’importo deducibile di colonna 2 non può essere su- periore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l’im- porto indicato nel rigo RE6 e l’importo indicato nel rigo RE4). In colonna 3 va indicato l’impor- to deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 più l’ammontare deducibile di colonna 2. Nel rigo RE16, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni al- berghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappre- sentanza (vedere in Appendice la voce “Spese di rappresentanza”). In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente docu- mentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’im- portazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In colonna 3, va indicato l’impor- to deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L’importo deducibile di co- lonna 3 non può essere superiore al 1 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti (risul- tanti dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 e l’importo indicato al rigo RE4). Nel rigo RE17, colonna 1, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni al- berghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a con- vegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle altre spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale. In colonna 3, va indicato l’importo deducibile, pari al 50 per cento della somma di colonna 1 e colonna 2. Nel rigo RE19, colonna 4, indicare anche: – l’80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; – il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d’imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gaso- lio, metano ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motoci- cli, nonché il 70 per cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; – il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l’acquisto di carburanti, lu- brificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle citate spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso pro- miscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; – il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio; – l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica, effettivamente soste- nute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, te- nendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono de- ducibili nella misura del 50 per cento; – l’importo pari al 10 per cento dell’IRAP versata nel periodo d’imposta oggetto della presen- te dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, de- ducibile dal reddito di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito con modifiche, in legge del 28 gennaio 2009, n. 2). Gli ac- conti rilevano nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di impo- sta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell’IRAP versata a fronte di versamenti ef- fettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 1; – l’ammontare dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d’imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va indicato anche in colonna 2. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quel- la indicata nella colonna 1 non può eccedere l’IRAP complessivamente versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione; – il 30 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 1, commi 715 e 716, della leg- ge 27 dicembre 2013). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in colonna 3. 45 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi diretta- mente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non col- pose (art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 26 aprile 2012, n. 44). Nel rigo RE20va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei righi da RE7 a RE19. Nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20, da ri- portare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 1. In caso di risultato negativo, l’importo deve es- sere preceduto dal segno “-“. 8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI 8.1 Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato: Generalità (cid:129) dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare il terreno; (cid:129) dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l’attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agra- rio). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice le voci “Attività agricole” e “Attività agricole connesse”. I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, rivalutati rispettivamente dell’80 e del 70 per cento. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivaluta- ti del 15 per cento (art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012). La suddetta rivalutazione deve essere invece operata con l’aliquota del 5 per cento sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP). La rivalutazione del 5 per cento sul reddito agrario si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indipendentemente dalla proprietà del terreno. Nell’ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare di- rettamente, la minore rivalutazione del 5 per cento è operata sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario (circolare n. 12/E del 3 maggio 2013). ATTENZIONE L’art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (“Agevolazioni al- l’imprenditoria giovanile in agricoltura”), prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente dell’80 e del 70 per cen- to, per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto qua- ranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, an- che in forma societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o im- prenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al comma 3, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contrat- to di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di col- tivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stes- so. Resta, invece, ferma la rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012. Si precisa che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (entrato in vigore il 7 maggio 2004), i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati dalla società che ne sia proprietaria, se concessi in locazione dalla medesima società per al- meno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono compresi nel reddito domenicale ed agrario dei terreni su cui insistono. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi domi- nicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali. 46 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In caso contrario, per la determinazione del reddito vedere in Appendice la voce “Variazioni di coltura dei terreni”. Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghi- coltura vedere in Appendice la voce “Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghi- coltura”. Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati: (cid:129) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; (cid:129) i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pub- blico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quando al possessore non è de- rivato per tutto il periodo d’imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse. I terreni situati all’estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati uti- lizzando il quadro RL. I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devo- no, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro. Terreni non affittati Nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito domi- nicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata), mentre il reddito agrario continua ad es- sere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, restano dovute sia l’I- MU che l’Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l’esenzione dal- l’IMU. Ad esempio, sono esenti dall’IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimi- tate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In tal caso, va compilata la casella “IMU non dovuta”. Inoltre, sono assoggettati ad Irpef i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per questi terre- ni, infatti, è previsto che per l’anno 2013 non sia dovuta l’IMU (decreto legge del 30 novem- bre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5). In tal caso, va compilata la casella “IMU non dovuta” (colonna 9). ATTENZIONE Il reddito dei terreni determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina relativa ai terreni non affittati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa, la società deve determinare il maggior red- dito dominicale da attribuire a questi ultimi, riportando l’importo nel campo 13 della sezione II del quadro RO. 8.2 Ogni terreno o ogni gruppo di terreni identificato da un’unica partita catastale va dichiarato Determinazione utilizzando un singolo rigo del quadro. del reddito Se nel corso del 2013 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di co- lonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto. Da quest’anno i redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 sen- za operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile. Nelle colonne 1 e 3 vanno indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terre- no, risultante dagli atti catastali, non rivalutati. Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi: 1 proprietà del terreno non concesso in affitto; 2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone; 3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone; 4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo. Nelle colonne 4 e 5 vanno indicati, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l’intero anno) e la relativa quota percentuale. 47 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nella colonna 6, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), va indicato l’ammontare del canone risultante dal contratto rap- portato al periodo di colonna 4. Nella colonna 7 per i seguenti casi particolari, va indicato il codice: 1 in caso di mancata coltivazione, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qua- lificati come coltivabili a prodotti annuali. Tale situazione dà diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario; 2 in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fon- do nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’ufficio dell’Agenzia delle en- trate l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esat- tamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario si considerano inesistenti; 4 in caso di terreno concesso in affitto nel 2013 per usi agricoli a giovani che non hanno an- cora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agri- colo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contrat- to di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni; 5 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4; 6 in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4. Colonna 9 (IMU non dovuta) indicare uno dei seguenti codici in presenza delle relative con- dizioni di non applicazione dell’IMU: “1” terreni esenti dall’IMU, come ad esempio i terreni ricadenti in aree montane o di collina de- limitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; “2” terreni per i quali non è dovuta l’IMU per l’anno 2013 (decreto legge del 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5). Si trat- ta dei terreni agricoli, e di quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decre- to-legge n. 201 del 2011. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Colonna 10(IAP): barrare la casella nel caso in cui l’ulteriore rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012 va effettuata nella misura del 5 per cento (circo- lare n. 12/E del 3 maggio 2013). Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi (barrando la casella “Continuazione”); in tal caso, la ca- sella “IAP” va barrata solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5 per cento). Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) e colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile). Nella colonna 11 va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato ma esente dall’IMU. Nella colonna 13 va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato e non esente dall’IMU. Preliminarmente va individuata per ciascun terreno la percentuale dell’ulteriore rivalutazione da applicare. L’Ulteriore rivalutazione è pari a: – 15 per cento se non è barrata la casella di colonna 10; – 5 per cento se, invece, è barrata la casella di colonna 10. Si ricorda che nel caso in cui i dati del terreno siano esposti su più righi, la casella può essere barrata solo sul primo dei righi utilizzati. Nel caso in cui la minore rivalutazione del 5 per cento spetti solo ad alcuni soci, la casella di colonna 10 “IAP” va barrata e l’Ulteriore rivalutazione è pari al 5 per cento. In tal caso, tutta- via, considerato che per gli altri soci l’Ulteriore rivalutazione deve essere pari al 15 per cento, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi riportando l’importo nel campo 16 della sezione II del quadro RO. A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2013 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso): 1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulte- riore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato del- l’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 2 il reddito dominicale è uguale a zero. 48 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato: – se non è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta”, nella colonna 13 (Reddito do- minicale non imponibile); – se è compilata la casella di colonna 9 “Imu non dovuta”, nella colonna 11 (Reddito domini- cale imponibile). 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 2: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice: 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, rivalu- tato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) ed al- la percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percen- tuale di possesso (col. 5); 3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al pun- to 1, indicate nella colonna 11 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 11 l’importo calcolato al punto 1; (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1: 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5); 3) indicate nella colonna 11 il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2; (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4: 1) calcolate il reddito dominicale rapportando l’importo indicato nella colonna 1, aumen- tato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percen- tuale di possesso (col. 5); 3) se l’importo di cui al punto 2 risulta inferiore all’80 per cento di quello indicato al pun- to 1, indicate nella colonna 11 l’importo calcolato al punto 2; se, viceversa, l’importo di cui al punto 2 risulta superiore o uguale all’80 per cento di quello determinato al punto 1, indicate nella colonna 11 l’importo calcolato al punto 1; (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5: 1) calcolate il 30 per cento del reddito dominicale indicato a colonna 1, aumentato dell’Ul- teriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) e alla percentuale di possesso (col. 5); 2) rapportate il canone di affitto alla percentuale di possesso (col. 5); 3) indicate nella colonna 11 il minore tra i due valori determinati ai punti 1 e 2; (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero e pertanto la colonna 11 non va compilata; 3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 3: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pari all’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulte- riore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato del- l’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari al- l’importo indicato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai gior- ni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell’importo indicato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero; Il reddito calcolato con le modalità sopra descritte va riportato nella colonna 11 (Quota del reddito dominicale imponibile). 4) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4, il reddito dominicale è uguale a zero e per- tanto le colonne 11 e 13 non vanno compilate; B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2013 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso). 49 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righi gli importi relativi al reddi- to dominicale imponibile e non imponibile (colonne 11 e 13) devono essere riportati esclusi- vamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso. 1) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4 per i quali non risulta compilata la casella “Imu non dovuta”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito domi- nicale non imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riportare il totale delle quote così determinate nella colonna 13 (Reddito dominicale non im- ponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno; 2) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 1 e 4 per i quali risulta com- pilata la casella “Imu non dovuta”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito dominica- le imponibile utilizzando le regole descritte per il terreno presente su un solo rigo e riporta- re il totale delle quote così determinate nella colonna 11 (Reddito dominicale imponibile) del primo rigo utilizzato per l’indicazione dei dati del terreno; 3) Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno dei titoli 2 e 3: per calcolare il reddi- to dominicale seguire le istruzioni di seguito riportate. Calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, il reddito dominicale è pa- ri all’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ulteriore ri- valutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 1, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell’importo indicato in colonna 1, rivalutato dell’80 per cento e aumentato dell’Ul- teriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, il reddito dominicale è pari al- l’importo indicato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 5, il reddito dominicale è pari al 30 per cento dell’importo indicato in colonna 1, aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rap- portato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 2 o 6, il reddito dominicale è uguale a zero. Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale che di seguito chia- meremo “totale quote reddito dominicale”. Calcolate per ogni rigo del terreno per il quale in colonna 2 avete indicato il codice 2 oppu- re il codice 3 la quota del canone di affitto: a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla per- centuale di possesso (col. 5); b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3, si presume come canone di affitto il reddito dominicale determinato secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo. Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto. Se in nessuno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: a) se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all’80 per cento del “tota- le quote reddito dominicale”, riportate il totale delle quote relative al canone di affitto nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato; b) se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote reddito dominicale”, riportate il “totale quote reddito dominicale” nel- la colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato. Se in almeno uno dei righi relativi al terreno è stato indicato in colonna 7 “Casi particolari” uno dei seguenti codici 1, 2, 5 o 6 procedete come segue: 1) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta maggiore del to- tale delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, riportate nella colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il totale delle quote del reddito do- minicale; 2) se il totale delle quote del canone di affitto come sopra determinato risulta minore del tota- le delle quote di reddito dominicale come sopra calcolato, procedete come segue: a) determinate per ogni singolo rigo la relativa quota di reddito dominicale non conside- rando l’agevolazione prevista per la mancata coltivazione o la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto per eventi naturali e quindi rapportate il reddito dominicale indi- cato a colonna 1, rivalutato dell’80 per cento (o non rivalutato in presenza dei casi par- ticolari 5 o 6) e aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, ai giorni di possesso (col. 4) e al- la percentuale di possesso (col. 5); 50 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone b) sommate le quote di reddito dominicale così calcolato che di seguito chiameremo “tota- le quote reddito dominicale non agevolato”; c) confrontate l’importo del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcola- to al precedente punto b) con il totale delle quote di canone di affitto: – se il “totale delle quote del canone di affitto” è inferiore all’80 per cento del “totale quo- te reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale delle quote del canone di affitto”; – se il “totale delle quote del canone di affitto” è superiore o uguale all’80 per cento del “totale quote reddito dominicale non agevolato” come calcolato al punto b), riportate a colonna 11 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato il “totale quote reddito dominicale”. Colonna 12 (Reddito agrario imponibile) Indicare il reddito agrario imponibile per ciascun terreno. A) Dati del singolo terreno esposti in un solo rigo (ad esempio nel corso dell’anno 2013 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso): 1) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 1: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3), rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazio- ne, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1 o 2 il reddito agrario è ugua- le a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; 2) Presenza nella colonna 2 (Titolo) del codice 4: (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) non è presente alcun codice, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3), rivalutato del 70 per cento e aumentato dell’Ulteriore rivalutazio- ne, rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4, indicare l’importo del reddito agrario (col. 3), aumentato dell’Ulteriore rivalutazione, rapportato ai giorni (col. 4) ed al- la percentuale di possesso (col. 5); (cid:129) se nella colonna 7 (Casi particolari) sono presenti i codici 1, 2, 5, 6, il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna; 3) Presenza nella colonna 2 (Titolo) dei codici 2 o 3: il reddito agrario è uguale a zero e pertanto non dovete compilare questa colonna. B) Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso dell’anno 2013 sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso):il reddito agrario del terreno è da- to dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo così come de- scritto nel precedente paragrafo. L’importo del reddito agrario deve essere riportato esclu- sivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso. Nel rigo RA27 va indicato, nelle rispettive colonne, l’importo complessivo dei redditi domini- cali imponibili e non imponibili e dei redditi agrari dei terreni indicati nei righida RA1a RA26. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonne, rispettivamente, 1, 1- bis e 1-ter del quadro RN. Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale imponibile e non im- ponibile e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA27 del Mod. n. 1. Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall’Unire quale incentivo all’al- levamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da al- levatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali. Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avval- gano della determinazione forfetaria di cui all’art. 5 della legge n. 413 del 1991. 9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI 9.1 Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a ti- Generalità tolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che so- no o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. 51 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati: (cid:129) le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzate dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agri- coli. In tal caso, il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell’art. 9 del d.l. n. 557/93, come modificato dall’art. 42-bis del d.l. n. 159/2007 e dall’art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, co- munque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle ca- tegorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; (cid:129) le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo; (cid:129) le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state ri- lasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ri- strutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il qua- le l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata; (cid:129) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile per l’intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all’ufficio locale del- l’Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio; (cid:129) le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze. Non vanno altresì dichiarati, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei ter- reni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abi- tazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società proprietaria e che acquisiscono i requisi- ti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla società stessa. Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004). I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all’estero devono essere dichiarati nel quadro RL. Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni stru- mentali per l’esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro. Fabbricati non locati L’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo ecce- zioni indicate nel paragrafo precedente), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo con- to degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 “Utilizzo” dei righi da RB1 a RB9: ‘3’ locazione a canone libero, ‘4’ equo canone, ‘8’ locazione a canone concordato agevolato, ‘14’ locazione agevolata di im- mobile situato in Abruzzo. ATTENZIONE Il reddito dei fabbricati determinato in questo quadro tiene conto della sopra ci- tata disciplina relativa ai fabbricati non locati e va attribuito ai soci. Considerato che la disci- plina in materia di IMU non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fi- siche che detengono la partecipazione in regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dei fabbricati da attribuire a questi ultimi, riportando l’importo nel campo 14 della sezione II del quadro RO. Compilazione del quadro RB Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB9) va utilizzata per dichia- rare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB11 – RB25), va utilizzata per indicare i dati neces- sari per usufruire di alcune agevolazioni previste per i contratti di locazione e comodato. Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all’anno precedente. Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i fabbricati va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” po- sta in alto a destra. 52 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 9.2 Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare. Reddito dei Se nel corso del 2013 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazio- fabbricati ni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell’anno, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Nel caso si fruisca dell’agevolazione di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, in relazione agli immobili adibiti ad uso abitativo situati in comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta ten- sione abitativa e locati a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbia- no nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero por- tatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico), per i quali è stata prevista la so- spensione della procedura esecutiva di sfratto, fino al 31 dicembre 2013, è necessario ri- portare nella colonna 7 (“Casi particolari”), il codice 6. L’agevolazione prevede l’esclusio- ne dal reddito imponibile del reddito relativo al fabbricato per il quale ha operato la so- spensione della procedura esecutiva di sfratto. Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per cen- to. La rivalutazione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base impo- nibile. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale pre- sunta. Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella mi- sura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5). Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo: 2 unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si appli- ca l’aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata; 3 unità immobiliare locata in regime di libero mercato o “patti in deroga”, oppure concesso in locazione a canone “concordato” in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni re- lative al codice ‘8’; 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone); 8 unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle de- gli inquilini (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98). L’indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. Va com- pilata la sezione II del presente quadro; 9 questo codice deve essere utilizzato se l’immobile non rientra in nessuno dei casi indivi- duati con gli altri codici. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di: – unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; – pertinenza di immobile tenuto a disposizione; – bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autori- messe collettive, ecc) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente; 14 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o sta- bilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni princi- pali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’or- dinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione di questo codice com- porta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile. Va compilata la sezione II del presente quadro; 15 immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o sta- bilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni princi- pali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’or- dinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L’indicazione di questo codice com- porta la riduzione del 30 per cento del reddito. Va compilata la sezione II del presente quadro. Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l’anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbri- cato è divenuto atto all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. 53 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l’intero). La colonna 5 va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciu- to in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La colonna 6 va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indican- do il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone, men- tre va indicato il 65 per cento del canone se l’immobile è riconosciuto diinteresse storico o ar- tistico,in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L’ammontare del canone è quel- lo risultante dal contratto di locazione (compresa l’eventuale rivalutazione automatica sulla ba- se dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L’ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva perce- zione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizio- nale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita ca- tastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quo- ta di possesso, salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 per il caso particolare “5”. Nell’ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno so- lo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, per la propria quota (es. immobile posse- duto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 7 “Casi particolari” deve essere indicato il codice “5”. Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una par- te dell’anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione. Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobi- liare la quota del canone ad essa relativa; quest’ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per gli immobili locati a soggetti per i quali opera la sospensione della procedura esecutiva di sfratto (legge n. 9 del 2007) occorre indicare in questa colonna il canone di locazione e nel- la colonna 7 “Casi particolari” il codice “6”. Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari: 1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune atte- stante la distruzione ovvero l’inagibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il co- dice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; 3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere indicato il codice “9” nella colonna 2 “Utilizzo”; 4 unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di loca- zione previsti dal contratto, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, conclusosi entro il termine di presentazione della dichia- razione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell’anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone ef- fettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale; 5 unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più com- proprietari, ciascuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari lo- cato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante; 6 unità immobiliare situata in comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa e lo- cata a soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti con reddito an- nuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali ovvero portatori di handi- cap con invalidità superiore al 66 per cento, ovvero conduttori che abbiano nel proprio nu- cleo familiare figli fiscalmente a carico) per la quale è intervenuta la sospensione della pro- cedura esecutiva di sfratto di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9. La colonna 8 (Continuazione) va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo pre- cedente. Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 9 “Im- ponibile” va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito in- dicate: 54 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato: a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è te- nuto a disposizione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (ca- sella esenzione IMU barrata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo; b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo, se il fabbrica- to è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata); c) il maggiore tra l’importo di colonna 1, rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (co- dice 3, nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “6” (agevolazione per la sospensione della procedura esecuti- va di sfratto), la colonna 9 non deve essere compilata, essendo il reddito del fabbricato pari a zero; d) l’importo di colonna 6, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo “Utilizzo” di col. 2). Se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “6” (agevolazione per la sospensione della proce- dura esecutiva di sfratto), la colonna 9 non deve essere compilata, essendo il reddito del fabbricato pari a zero. Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è sta- to indicato alcun importo, indicare l’importo della rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5 per cento; e) il maggiore tra l’importo di colonna 1 (Rendita catastale), rivalutato del 5 per cento, e quel- lo di colonna 6 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone “convenzionale” (codi- ce 8, nel campo “Utilizzo” colonna 2), ovvero se l’immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 “Utilizzo”). f) l’importo di colonna 1 (rendita catastale) rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cen- to, se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o di- chiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo) ed è esente da IMU (casella esen- zione IMU barrata). 2) Se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbrica- to per l’intero anno, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di posses- so; in particolare: a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest’ultima rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso; b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l’importo di co- lonna 6 deve essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso. Si precisa che se nella casella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5” (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso), il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il cano- ne indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del dichiarante. Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella colonna 10“Non imponibile” va indicata la quota di reddito determinata con le modalità di seguito indicate: 1) se la società o l’associazione è l’unica proprietaria per tutto l’anno, va riportato: a) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è te- nuto a disposizione (codice 9 nel campo “Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (ca- sella esenzione IMU non barrata). Nel caso in cui nel campo “Casi particolari” (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 10 del rigo non deve es- sere indicato alcun importo; b) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo ”Utilizzo” di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata); 55 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone f) l’importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei terri- tori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 “Utilizzo”) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata). Se nel campo “Utilizzo” di colonna 2 è stato indicato uno dei codici 3, 4, 8 e 14, la colon- na 10 non va compilata. 2) Se la società o l’associazione non è l’unica proprietaria o non ha posseduto il fabbrica- to per l’intero anno, la rendita rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso. Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, vanno seguite le istru- zioni di seguito riportate. ATTENZIONE Quando i dati di un fabbricato sono esposti su più righi, gli importi dei redditi imponibile e non imponibile vanno riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per in- dicare i dati del fabbricato. Fabbricato non locato Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 per i quali non ri- sulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito se- condo i criteri indicati nella colonna 10 (non imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato. Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta barrata la casella “esenzione IMU”: calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella colonna 9 (imponibile) per il fabbricato presen- te su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indi- care i dati del fabbricato. Fabbricato locato Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14: (cid:129) per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l’importo di colonna 1 rivaluta- to del 5 per cento per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e di- videndola per 365; la quota di rendita è pari a zero se la casella “casi particolari” di co- lonna 7 è compilata con il codice “6”. Sommare gli importi delle quote di rendita; (cid:129) calcolare per ogni rigo la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (co- lonna 6) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; si precisa che se nella ca- sella “Casi particolari” di colonna 7 è stato indicato il codice “5”, il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso; il canone di locazione è pari a ze- ro se la casella “casi particolari” di colonna 7 è compilata con il codice “6”. Sommare gli importi delle quote di canone; (cid:129) confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione: – se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di ren- dita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4; – se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, rela- tive ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4; – se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione. Il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 9 (imponibile) del primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato. La colonna 11 va barrata nel caso in cui l’immobile è esente da IMU. Nella colonna 12 va indicato il codice catastale del comune ove è situata l’unità immobiliare; il codice è rilevabile dall’elenco “Codici catastali comunali e aliquote dell’addizionale comu- nale”, disponibile all’indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato so- no indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo. Nella colonna 13 va indicato l’importo dell’imposta municipale unica (IMU) complessiva- mente dovuta, in acconto e a saldo, per l’anno 2013, riferita all’unità immobiliare indicata nel rigo. 56 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nella colonna deve essere indicata l’imposta dovuta anche se la stessa non è stata versata o è stata versata in misura inferiore. Nel caso in cui l’immobile sia posseduto per una parte dell’anno e/o in comproprietà, va in- dicato l’importo dell’IMU dovuta in relazione al periodo e/o alla percentuale di possesso. La colonna deve essere sempre compilata, ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta ovvero in caso di immobili condominiali, qualora l’IMU sia stata versata dal- l’amministratore di condominio. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, l’importo dell’IMU dovuta deve essere ripor- tato solo sul primo rigo. Nel rigo RB10 va indicato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nelle colonne 9 e 10 dei righi da RB1 a RB9, da riportare nel rigo RN6, rispettivamente colonna 1 e colonna 1-bis, del quadro RN. Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indi- cato nel rigo RB10 del Mod. n. 1. 9.3 È necessario compilare la presente sezione per usufruire della riduzione del 30 per cento del Dati necessari reddito prevista nei seguenti casi: per usufruire – fabbricato situato in un comune ad alta densità abitativa e locato ad un canone “conven- delle agevolazioni zionale” (codice 8 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9); – immobile, sito nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile in Abruzzo, concesso in locazione o previste in comodato in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate per i contratti inagibili (codice 14 e 15 nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9). di locazione e comodato A tal fine, i righi da RB11 a RB25 devono essere compilati nel modo seguente: (cid:129) in colonna 1 va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di utilizzo “15”). Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’u- nica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I; (cid:129) in colonna 2, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale so- no stati riportati i dati dell’unità immobiliare locata (o concessa in comodato nel caso di uti- lizzo “15”); (cid:129) nelle colonne da 3 a 6 vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (o comodato nel caso di utilizzo “15”).I dati possono essere ricavati: – dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l’Ufficio; – dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione tramite ‘Locazioni web’ o ‘Contratti online’. In particolare: (cid:129) in colonna 3 va indicata la data di registrazione del contratto; (cid:129) in colonna 4 va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3T); (cid:129) in colonna 5 va indicato il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto; (cid:129) in colonna 6 va indicato il codice identificativo dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate pres- so il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentra- te.gov.it nell’apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione; (cid:129) in colonna 7 va barrata la casella nel caso di contratto di locazione di durata non supe- riore a trenta giorni complessivi nell’anno che non è stato registrato in quanto per tale tipo- logia di contratto è previsto l’obbligo di registrazione solo in caso d’uso. Se è barrata la ca- sella non vanno compilate le colonne 3, 4, 5 e 6 relative agli estremi di registrazione del contratto; (cid:129) in colonna 8 va indicato l’anno di presentazione della dichiarazione ICI oppure della di- chiarazione IMU relativa all’immobile in questione. La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nel caso di contratti a canone concor- dato (codici 8, 14 e 15 nella colonna “Utilizzo” della sezione I). 10 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE 10.1 Il presente quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni fra artisti e profes- Generalità sionisti, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività e che partecipano in qualità di soci a società di persone ed equiparate residenti. 57 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle ri- sultanti dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pub- blico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo di imposta. Se le quo- te non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguen- za, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra artisti e professionisti, deve di- chiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, ri- sultante dalla dichiarazione di questa, che gli é proporzionalmente imputabile. Le perdite del- le società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale sono im- putate, per l’intero, ai soli soci accomandatari. Nel caso di crediti d’imposta dichiarati dalle società di cui all’art. 5 del TUIR nel quadro RU del proprio modello UNICO SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel pre- sente quadro. L’indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU. 10.2 In questa sezione devono essere indicati, in: Sezione I (cid:129) colonna 1, il codice fiscale della società o associazione partecipata; (cid:129) colonna 2, uno dei seguenti codici: “1”se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità or- dinaria; “2” se trattasi di associazione fra artisti e professionisti; “3” se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità semplificata; “4” se trattasi di società semplice; “5” nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità ordina- ria, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscat- to e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una som- ma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; “6” nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d’impresa in contabilità sempli- ficata, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di ri- scatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; “7” nel caso in cui l’associazione partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in se- de di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di li- quidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio; “8” nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio. Nel caso in cui una società semplice o associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa a sua volta imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità or- dinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata, il codice 2 e il codice 4 per altro ti- po di reddito attribuito alla società dichiarante; occorre indicare separatamente le quote in ra- gione del relativo codice (1, 2, 3, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5,6,7,8); (cid:129) colonna 3, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in per- centuale. Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato uno dei codici da “5” a “8” la presente colonna non deve essere compilata; (cid:129) colonna 4, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno “–”) della società par- tecipata imputata al dichiarante. La casella di colonna 5 va barrata nel caso in cui la per- dita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d’imposta successi- vi senza alcun limite di tempo; (cid:129) colonna 6, la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipazione in società di como- do ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche e dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge n. 138 del 2011, quale ri- sulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Si ricorda che detto reddito “minimo” non può essere compensato con perdite d’impresa; (cid:129) colonna 7, la quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante; (cid:129) colonna 8, la quota dei crediti d’imposta spettante alla società o associazione dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU. 58 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Qualora in colonna 2 siano stati indicati i codici “5”, “6”, “7” e “8”, in colonna 4 va indica- to l’importo, eccedente la quota di patrimonio di spettanza della società o associazione di- chiarante, attribuito nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR e le colonne 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilate. Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i redditi di partecipazio- ne va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la ca- sella “Mod. N.” posta in alto a destra. 10.3 Nelcaso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo. Sezione II Nel rigo RH7, colonna 2, va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di co- lonna 4 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3) e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all’art. 20-bis del TUIR (con codice 5 e 6 in colonna 2). In colon- na 1 va indicata la somma delle quote di reddito “minimo” (importi di colonna 6 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3). Nel rigo RH8, va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’im- presa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). L’importo non va preceduto dal segno “–“. Nel rigo RH9, colonna 2, va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH7, colonna 2, e l’im- porto di rigo RH8. Se il risultato è negativo, tale rigo non va compilato e l’importo delle perdi- te, al netto di quelle indicate nel rigo RD15 colonna 1 del quadro RD, va riportato nel rigo RN14, colonna 2, (evidenziandole anche in colonna 3 qualora illimitatamente riportabili), del quadro RN, non preceduto dal segno meno. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RH7, l’importo da indicare nella presente colonna 2 non può essere inferiore al “reddi- to minimo” indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e in colonna 1, va indicato l’ammontare del- le perdite di partecipazione in società esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in base alla qua- le le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30. Tale ammontare si determina sot- traendo dall’importo di rigo RH8 la differenza tra l’importo di rigo RH7, colonna 2 e quello di rigo RH9, colonna 2. L’ammontare delle perdite non compensate in contabilità ordinaria, al net- to di quelle indicate nel quadro RD, rigo RD15 colonna 1, va riportato nel rigo RN14, colonna 2, evidenziandole anche nella colonna 3 del predetto rigo qualora illimitatamente riportabili. Nel rigo RH10, va indicata, fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RH9, col. 2, l’ec- cedenza di perdite d’impresa degli esercizi precedenti, eventualmente formatasi in capo alla società di capitali prima della trasformazione in società di persone, al netto di quanto even- tualmente indicato nel rigo RD15. Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel pre- sente rigo le perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l’importo del rigo RH9, col. 2, e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7, in quanto per effetto dell’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, le perdite d’impresa possono essere computate in diminuzione solo per la par- te di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30. Per la compilazione del presente rigo vanno seguite le seguenti indicazioni: – in colonna 1 va indicato l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di ri- go RH9, col. 2, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR); – in colonna 2 va indicato l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, computabili in diminuzione dell’importo di ri- go RH9, col. 2, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); – in colonna 3 la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza tra l’importo del rigo RH9, col. 2 e l’importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. L’eccedenza di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in mi- sura piena. Nel rigo RH11 va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d’im- presa in regime di contabilità semplificata (codice 3). L’importo non va preceduto dal segno “–“. Nel rigo RH12, colonna 2, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e la somma degli importi indicati nei righi RH10, colonna 3, e RH11. 59 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In colonna 3, se non è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7,va indicata la differenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e la somma degli importi indicati nei righi RH10, colonna 3, e RH11, al netto dell’importo indicato in colonna 2 del presente rigo. In caso di importo negati- vo riportare con il segno meno. Se, invece, è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7 va in- dividuato il maggior valore tra il reddito minimo indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e la dif- ferenza tra l’importo di rigo RH9, col. 2, e la somma degli importi indicati nei righi RH10, co- lonna 3, e RH11; l’importo da indicare nella presente colonna è pari a tale maggior valore al netto dell’importo indicato in colonna 2 del presente rigo. L’importo evidenziato nella presente colonna va riportato nel quadro RN, rigo RN8, colonna 1. Nella colonna 1, del rigo RH12 va indicato l’ammontare delle perdite di partecipazione in so- cietà esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, non compensate per effetto del- l’applicazione della disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 comma 3, lett. c), ul- timo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, determinato dalla differenza tra la som- ma degli importi indicati nei righi RH10, colonna 3 e RH11 e la differenza tra gli importi di ri- go RH9, col. 2 e la somma delle colonne 2 e 3 di rigo RH12. Tale perdita va riportata nel ri- go RN14, colonna 1, del quadro RN. Nel rigo RH13, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dal- la partecipazione tra artisti e professionisti (codice 2 e 7 dei righi da RH1 a RH6). Tale som- ma va riportata nella colonna 1 bis del rigo RN8. Nel rigo RH14, va indicato il reddito (importi positivi di colonna 4) derivante dalla partecipa- zione in società semplici (codice 4 e 8, dei righi da RH1 a RH6). Tale somma va riportata nel- la colonna 1ter del rigo RN8. Nei righi RH15 e RH16, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi delle colonne 7 e 8 dei righi da RH1 a RH6. Tali importi vanno riportati nelle colonne 2 e 4 (ovvero 2bis e 4bis, ovvero 2ter e 4ter) del rigo RN8 del quadro RN. 11 - QUADRO RL - ALTRI REDDITI 11.1 Il quadro RL deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi da Generalità parte delle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti. Questo quadro è composto da due sezioni: la prima, riservata ai redditi di capitale la cui di- sciplina è contenuta nel titolo I, capo III del TUIR e la seconda, riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo VII, del TUIR. 11.2 La Sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il red- Sezione I dito del dichiarante, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’IRES Redditi di capitale e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capita- le, percepiti nel 2013, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli. Vanno indicati in questo quadro i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per i quali in Italia non si applica la ritenuta a titolo d’imposta ovvero l’imposta sostitutiva. Si ricorda che i redditi dei capitali di fonte estera nei cui confronti in Italia si applicherebbe la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva vanno dichiarati nel quadro RM (vedere in Appendice la voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”). Nel rigo RL1, devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede le- gale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività. Sono assimilati alle azioni i titoli par- tecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche: – la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappre- sentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società ap- partenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi); – tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente se- condo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza. Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcu- ne convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di re- cesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 60 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli de- rivanti da contratti di associazione in partecipazione o dai contratti di cointeressenza il cui ap- porto sia costituito esclusivamente da capitale o da capitale e da opere e servizi. In particolare, indicare: (cid:129) nella colonna 1: – il codice 1, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; – il codice 2, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato; – ilcodice 3, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di interpel- lo proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, formatisi con utili prodotti fino al- l’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; – il codice 4, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; – il codice 5, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall’Agenzia delle entrate a seguito di inter- pello proposto ai sensi dell’art. 167, comma 5, del TUIR, formatisi con utili prodotti a par- tire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (cid:129) nella colonna 2: – il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2013, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3; – il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel- l’anno 2013 desumibili dalla certificazione ai punti 29, 31 e 33 qualora sia stato indi- cato nella colonna 1 il codice 4 o 5; – il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell’an- no 2013 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale pri- vilegiato (cosiddetta Black list), come risulta dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34 , qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2. Si precisa che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a co- lonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà com- pilare distinti moduli. Nel rigo RL2, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2013, al lordo delle even- tuali ritenute a titolo di acconto. In particolare, indicare: (cid:129) nella colonna 1: – il codice 1, in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla sca- denza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si pre- sumono percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale; – il codice 2, in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.); – il codice 3, in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fi- deiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi; – il codice 4, in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mo- biliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è isti- tuito, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list). In attesa dell’emanazione del suddetto de- creto si deve fare riferimento alla lista dei Paesi di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari di diritto este- ro situati in paesi diversi da quelli appena citati; 61 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – il codice 5, in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall’impiego di ca- pitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e ne- gativi in dipendenza di un evento incerto che devono essere dichiarati nel quadro RT, non- ché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito. Con questo codice vanno, altre- sì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale; – il codice 6, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assi- curativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi; – il codice 7, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e coin- teressenza di cui all’art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall’associante in base alle nor- me del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell’imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. 344/03; – il codice 8, in caso di redditi imputati da trust trasparente o misto di cui la società risulta beneficiaria. Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei con- tratti o dei titoli è superiore a 5 anni non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM; – il codice 9, in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari imputati per trasparenza ai partecipanti ai sensi dell’art. 32, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patri- monio del fondo al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle par- tecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai fami- liari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR. I redditi conseguiti dal fondo sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione al fondo da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti red- diti sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L’eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la co- lonna 2 non deve essere compilata. (cid:129) nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato; (cid:129) nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite. Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà com- pilare distinti moduli. Nel rigo RL3, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi RL1 e RL2; l’importo indicato in colonna 2, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 1, del qua- dro RN, l’importo indicato in colonna 3, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 2, del quadro RN. 11.3 La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi diversi. Nell’esposizione dei Sezione II singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli in- Redditi diversi teressi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2013; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, ri- mandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti. Si precisa che l’art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che, per i beni dell’impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utiliz- zatore, ai sensi della lettera h-ter del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, introdotta dal comma 36- terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione. Nel rigo RL4, colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere in- tese a rendere i terreni stessi edificabili (art.67, comma 1, lett. a) del TUIR). Nel rigo RL5,colonna 1, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione (art. 67, comma 1 lett. b) del TUIR). In caso di ces- 62 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone sione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del perio- do di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realiz- zate è stata applicata e versata a cura del notaio, all’atto della cessione, l’imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM. Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi RL4, colonna 2, e RL5, colonna 2, si preci- sa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d’imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d’imposta, an- che se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiara- zione degli altri importi nei periodi d’imposta in cui ha luogo la relativa percezione. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a ren- derli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno an- teriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a tito- lo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Si precisa che, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 68, comma 1 del TUIR per gli immobili di cui alla lett. b) dell’art. 67 del TUIR acquisiti per do- nazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal do- nante. Nel rigo RL6, indicare l’intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili ca- tastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o com- misurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese. Nel rigo RL7, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero, riportando l’am- montare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2013 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano. Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest’ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d’estimo o in base a criteri similari, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri stabiliti dall’art. 165 del TUIR. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale redditoè soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato in det- to Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le impo- ste pagate all’estero. Nel rigo RL8, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il cor- rispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1dell’art.67 del TUIR. Nel rigo RL9, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell’art. 71, comma 2-bis), del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi de- rivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 32 del TUIR. Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere deter- minati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi. Nella colonna 1, indicare l’importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella colonna 2 in- dicare l’importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1. In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l’ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti. Nel rigo RL10, vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi pre- cedenti. Nel rigo RL11, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL10. 63 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RL12, indicare l’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare lordo dei redditi (rigo RL11 colonna 1) e il totale dei costi e oneri (rigo RL11, colonna 2) che deve essere ri- portato nel rigo RN9, colonna 1, del quadro RN. Nel rigo RL13, l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite che va riportato nel rigo RN9, colonna 2. 12 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE 12.1 Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclu- Generalità sione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di ani- mali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del com- ma 2 dell’art. 32 del TUIR, qualora detti redditi siano determinati ai sensi del comma 5 del- l’art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell’art. 56-bis (sez. II) del TUIR. La sezione III va uti- lizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei com- mi 2 e 3 dell’art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall’attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Si rammenta che sono redditi d’impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’eserci- zio delle attività agricole di cui all’art. 32 del TUIR, ove prodotti da società in nome collettivo e in accomandita semplice. Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizio- ni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l’opzione o la revoca per la determina- zione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determi- nando il reddito nel quadro RF o RG. Nel rigo RD1 va indicato il codice di attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, consultabile sul sito Internet dell’Agen- zia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Strumenti”, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. 12.2 Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del Sezione I comma 2 dell’art. 32 del TUIR, concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare deter- Allevamento minato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agra- rio moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle di- di animali verse specie allevate. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo è stabilito: – il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza; – il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell’art. 56 del TUIR, ai fini della determina- zione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell’ambito dell’attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell’art. 32 del TUIR, sia dell’imponibile da attri- buire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano: – la suddivisione dei terreni in fasce di qualità; – la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili; – i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale. La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5 si rende applica- bile alle imprese di allevamento, esercitate da società semplici, purché in possesso dei seguenti requisiti: – che l’impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto; – che l’allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto. 64 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni de- ve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare og- getto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa. Per calcolare i valori da indicare nei righi RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo nor- malizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all’unità di misura. In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati: – nella Sezione 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l’applicazione dei coef- ficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell’art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento, sull’importo rivalutato si applica l’ulteriore rivalutazione prevista dall’art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; – nella Sezione 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l’applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all’unità di mi- sura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato nel rigo RD2 del presente quadro. Nel rigo RD2, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal to- tale B della Sezione 2 del predetto schema di calcolo. SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL’UNITA’ DI MISURA Sez.1 Ripartizione del reddito Reddito Agrario (**) Coefficiente di Reddito agrario Determinazione agrario per fasce di qualità normalizzazione normalizzato del reddito agrario normalizzato alla 1 2 fascia base (*) I x 56,389 II x 32,222 III x 37,593 IV x 13,426 V x 11,934 (*) IRedditi della Sezione 1 non vanno arrotondati. (**)Vanno riportati in questa VI x 1,00 colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene eser- citato l’allevamento. Totale A reddito agrario normalizzato S D e e z te .2 rminazione Specie animale c N a u p m i e a r l o le v d a e t i i d C i o n e o ff r i m ci a e l n iz te . cap N i u n m o e rm ro a l d iz e z i ati del numero di animali Bovini e bufalini da riproduzione 1 1.750,000 2 3 4 normalizzato alla specie base. Vitelloni 1.050,000 Starne, pernici e coturnici 3,000 Manze 600,000 Piccioni e quaglie da riproduzione 9,500 Vitello 250,000 Piccioni, quaglie e altri volatili 1,000 Suini da riproduzione 700,000 Conigli e porcellini d’India da riprod. 21,500 Suinetti 20,000 Conigli e porcellini d’India 3,375 Suini leggeri da macello 200,000 Lepri, visoni, nutrie e cincillà 25,000 Suini pesanti da macello 300,000 Volpi 115,000 Polli e fagiani da riproduzione 29,500 Ovini e caprini da riproduzione 230,000 Galline ovaiole 18,500 Agnelloni e caprini da carne 36,500 Polli da allevamento e fagiani 3,500 Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***) 320,000 Polli da carne 2,375 Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***) 200,000 Galletti e polli da carne leggeri 1,000 Cinghiali e cervi 250,000 Tacchini da riproduzione 48,000 Daini, caprioli e mufloni 125,000 Tacchini da carne leggeri 8,500 Equini da riproduzione 1.300,000 Tacchini da carne pesanti 20,000 Puledri 500,000 Anatre e oche da riproduzione 32,000 Alveari (famiglia) (***) 200,000 Anatre, oche, capponi 10,000 Lumache consumo q.li (***) 200,000 Faraona da riproduzione 14,500 Struzzi da riproduzione 175,000 (***) Per le specie pesci, cro- Faraona 3,000 Struzzi da carne 125,000 stacei, molluschi e luma- Starne, pernici e coturnici da rip. 9,500 Cani 240,000 che l’unità di allevamento è riferita al quintale, per Totale B numero dei capi normalizzati gli alveari alla famiglia. Totale parziale (riportare a col. 4) (riportare al rigo RD2) Nel rigo RD3, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1, dello sche- ma di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall’art. 32 del TUIR. 65 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RD4, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei ca- pi allevabili di cui al rigo RD3. Nel rigo RD5, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indi- cato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il red- dito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coeffi- ciente moltiplicatore pari a 2 previsto dal citato decreto. 12.3 La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzio- Sezione II ne di vegetali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR, qua- Produzione di vegetali lora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis del TUIR. Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel rigo RD6, colonna 1, va indicata la superfi- cie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in colonna 2 la su- perficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest’ultima, si ricorda, è quella consi- derata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell’art. 32, com- ma 2, del TUIR. Nel rigo RD7 va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2. Nel rigo RD8 va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produ- zione, determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo. Nel rigo RD9 va determinato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, secondo la seguente formula: rigo RD7 x rigo RD8 rigo RD6, colonna 2 12.4 La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività: Sezione III (cid:129) di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 2006 per la quale il reddito è determinato se- Attività agricole condo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991; (cid:129) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializ- connesse zazione di prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenu- ti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR); (cid:129) dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile (art. 56- bis, comma 3, del TUIR). Nel rigo RD10, va indicato: – in colonna 1, l’ammontare dei ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96; – in colonna 2, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra- zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56- bis, comma 2, del TUIR; – in colonna 3, l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registra- zione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all’art. 56- bis, comma 3, del TUIR; – in colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell’importo indicato in colonna 1, il 15 per cento dell’importo indicato in colonna 2 ed il 25 per cento dell’importo indicato in colonna 3. 12.5 Nel rigo RD11, va riportata la somma dei righi RD5, RD9 e RD10, colonna 4. Sezione IV Determinazione Nel rigo RD12, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui nel periodo del reddito d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata uti- lizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al con- tratto di rete (articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010). In colonna 2, oltre all’importo evidenziato in colonna 1, va indicato il recupero dell’incentivo fiscale Tremonti tera seguito di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi sta- bile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (comma 3-bis del- l’art. 5 del d.l. n. 78 del 2009). Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore age- volazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Nel rigoRD14, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12, col. 2. 66 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RD15, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite (non preceduto dal segno “–) derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH, comprese le eventuali perdite indicate nella colonna 1 del rigo RH9), fino a concorrenza del rigo RD14. L’eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN14, colonna 2 (evidenziandola anche in colonna 3 se si tratta di per- dite compensabili senza limiti di tempo). Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l’importo delle perdite pre- gresse (non preceduto dal segno “–”) formatesi in capo alla società di capitali prima della tra- sformazione in società di persone e non dedotte nel quadro RH. A tal fine, va indicato: – in colonna 2 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR); – in colonna 3 l’ammontare delle perdite formatesi prima della trasformazione da società sog- getta all’IRES in società di persone, computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); – in colonna 4 la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; detta somma non può ec- cedere il reddito di cui al rigo RD14. L’eccedenza di perdite pregresse va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in mi- sura piena. Nel rigo RD16, colonna 1, va indicato l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a concorrenza della differenza tra RD14 e RD15, colonna 4. In colonna 2va riportato l’importo risultante dall’operazione RD14 – RD15, colonna 4 – RD16, colonna 1. Detto importo va riportato nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN. 13 - QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME 13.1 La Tonnage tax è il regime opzionale per la determinazione del reddito imponibile derivante dall’uti- Tonnage tax lizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato. Per effetto della novità introdotta dall’art. 2, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’opzione per l’accesso al regime, originariamente riservata ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR e ai soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è stata estesa anche alle società in nome collettivo ed alle società in accomandita semplice. Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta devono esse- re destinate all’attività di: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, traspor- to e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare. Sono incluse nell’imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente con- nesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dall’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che eser- cita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi deri- vanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l’applicazione dell’age- volazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In base a quanto disposto dall’art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l’opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllan- te e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Nel rigo RJ1, deve essere indicato il codice fiscale della società che ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione. Si ricorda che, nell’ipotesi di cui al- l’art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005, tale adempimento deve essere perfezionato dalla società controllante. Nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 1, del suddetto decre- to, nel presente rigo va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato. 67 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2007, n. 72. 13.2 Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è de- Sezione I terminato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave. Nei righida RJ2a RJ7devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i re- Determinazione del quisiti di cui all’art. 155 del TUIR. In particolare: reddito imponibile (cid:129) in colonna 1, va indicato il nome della nave; (cid:129) in colonna 2, va indicato il numero di registrazione nel registro internazionale di cui al d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; (cid:129) in colonna 3, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave; (cid:129) in colonna 4, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization); (cid:129) in colonna 5, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dall’elenco dei paesi e territori esteri al- legato in Appendice. In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13. L’art. 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con effetto dal periodo d’imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell’ob- bligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbarcare un allievo uffi- ciale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l’opzione o, in alternati- va, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al d.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all’obbligo di formazione e/o versamento al fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore. Qualora il no- leggiatore italiano utilizza una nave con bandiera estera, l’obbligo di formazione/versamen- to al Fondo dovrà essere adempiuto dal predetto noleggiatore. A tal fine, va indicato: (cid:129) in colonna 8, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave; (cid:129) in colonna 9, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusiva- mente la posizione di un solo cadetto; (cid:129) in colonna 10, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero dell’istituzio- ne avente analoghe finalità. In colonna 11, va indicato l’importo annuo determinato secondo le disposizioni del citato de- creto. In colonna 12, va indicato uno dei seguenti codici: 1 – nel caso in cui la nave sia data a noleggio; 2 – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio. Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d’imposta. In colonna 13, deve essere indicato il codice fiscale: – del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il co- dice 1; – del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. Nelle colonne 14 e15, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni na- ve gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la staz- za lorda e la stazza netta. In colonna 16, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall’art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto: 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. In colonna 17, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave. I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell’esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straor- dinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in di- sarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo. 68 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di ope- ratività della nave e va riportato in colonna 18. In colonna 19, va indicato il codice relativo all’operazione straordinaria che, ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell’opzio- ne ed, in particolare: 1 – in caso di fusione; 2 – in caso di scissione; 3 – in caso di conferimento d’azienda. Con riferimento a queste ultime ipotesi, in colonna 20va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR. Nelrigo RJ8, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righi da RJ2 a RJ7. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle navi gestite, devo- no essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di ri- portare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1. Ilrigo RJ9, colonna 2, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi age- volate già di proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del regime. In tale rigo va indicato l’importo risultante dalla differenza tra il cor- rispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax. Nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime for- fetario al reddito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l’agevolazione di cui all’art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determinata de- ve essere riportata nel rigo RJ9, col. 2, limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. Nel rigo RJ9, colonna 1, va indicata la plusvalenza, ricompresa in colonna 2, determinata unitariamente in base al valore normale dei beni di cui all’art. 158 del TUIR, qualora già in proprietà della società in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazione del regime di cui all’art. 155 del TUIR, a seguito del trasferimento all’estero che comporti la per- dita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che non siano confluiti in una stabile or- ganizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra eviden- ziate per la compilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano al- meno l’80 per cento del valore dell’azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà del- l’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime della Ton- nage tax, all’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR va aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell’ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime ferma restando, comunque, l’applicazione del- l’art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005). In caso di cessione di più navi nel periodo d’imposta, nel presente rigo va riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, va indicato l’importo preceduto dal segno meno. Nelrigo RJ10, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla formazio- ne del reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata in un periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del re- gime forfetario e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l’opzione per la rateazione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR. La somma di detti componenti positivi deve essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria. Nel rigo RJ11, colonna 1, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi del- l’articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete. In colonna 2, oltre all’importo evidenziato in colonna 1, va indicato il recupero dell’incentivo fiscale derivante dall’applicazione del comma 3-bis dell’art. 5 del d.l. n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-ter), a se- 69 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone guito di cessione dei beni oggetto dell’investimento a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Deve essere, inoltre, indicato il recupero della maggiore agevolazione fruita per effetto di contributi in conto impianti percepiti in un eser- cizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento agevolato. Nel rigo RJ12, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono rea- lizzati in periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla for- mazione del reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui deduzione è stata rin- viata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti componenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determina- to in via forfetaria. Nel rigo RJ13, va indicato l’importo escluso dal reddito per effetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione). Nel rigo RJ14 vanno indicate le eventuali perdite formatesi prima della trasformazione da so- cietà soggetta all’IRES in società di persone, fino a concorrenza della seguente somma alge- brica, se positiva: RJ8 + RJ9, col. 2 + RJ10 + RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13 In particolare, va indicato: – in colonna 1 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di cui sopra in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR); – in colonna 2 l’ammontare delle perdite computabili in diminuzione della somma algebrica di cui sopra in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); – in colonna 3 la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2; si precisa che detto importo non può eccedere la somma algebrica di cui sopra. L’eccedenza di perdite pregresse, al netto di quelle eventualmente utilizzate nel quadro RF, va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in misura piena. Nel rigo RJ15 va indicato: – in colonna 1 l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con- correnza della seguente somma algebrica, se positiva: RJ8 + RJ9, col. 2 + RJ10 +RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13 – RJ14, col. 3; – in colonna 2 l’importo risultante dall’operazione: RJ8 + RJ9, col. 2 + RJ10 +RJ11, col. 2 – RJ12 – RJ13 – RJ14, col. 3 – RJ15, col. 1. Se il risultato di quest’ultima operazione è negativo, l’importo da indicare nel rigo RJ15, co- lonna 2, va preceduto dal segno meno. Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l’importo di rigo RJ15, colonna 2, va ri- portato nel rigo RF9, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN. 13.3 In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario, il reddito complessivamen- Sezione II te prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dalla gestione del- le navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal quadro RF. Determinazione I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della del pro rata Tonnage tax devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le rego- di deducibilità le ordinarie, utilizzando il quadro RF. A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nel- la misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell’imponibile. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 70 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In relazione a quest’ultimo punto, nel rigo RJ16 va indicato l’ammontare dei ricavi risultante dal- le attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax. Nel rigo RJ17va indicato l’ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d’esercizio. Nel rigo RJ18 va indicato, in colonna 1, l’importo delle spese e degli altri componenti nega- tivi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in colonna 2, la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare di cui al rigo RJ16 e quello di cui al rigo RJ17; in co- lonna 3, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in au- mento di cui al rigo RF31. 13.4 La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell’opzione ai fini dell’appli- Sezione III cazione della Tonnage tax, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell’attivo e del pas- Valori civili e fiscali sivo. L’obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si de- degli elementi terminano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell’opzione. dell’attivo e del passivo Ai fini della compilazione dei righi da RJ19 a RJ21, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciu- to degli elementi dell’attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee (“Beni ammortizzabili”, “Altri elementi dell’attivo”, “Elementi del passivo”) nei sud- detti righi. In colonna 1, va indicato il valore civile degli elementi dell’attivo e del passivo, come risultan- te alla data di inizio dell’esercizio ed, in colonna 5, il corrispondente valore fiscale iniziale. Le colonne 2 e3vanno utilizzate per indicare gli incrementi e i decrementi del valore civile de- gli elementi dell’attivo e del passivo. In colonna 4, va indicato il valore civile finale degli elementi dell’attivo e del passivo, come ri- sultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, scatu- rente dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazio- ni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi). Le colonne 6 e7 vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell’attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in as- senza dell’esercizio dell’opzione per il regime della Tonnage tax. In colonna 8, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell’attivo o del passivo, deri- vante dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazio- ni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi). 14 - QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA Questo quadro è composto da quattro sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da di- chiarare. Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di quote di partecipazioni a fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, partecipazioni non qualificate, partecipazio- ni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c) bis a c) quinquies. 14.1 Nella presente Sezione vanno indicate le plusvalenze, realizzate in anni precedenti e i cui cor- Sezione I rispettivi sono stati incassati nel 2013, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di par- tecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari di cui all’art. 82, com- Plusvalenze ma 18-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le quali è dovuta l’imposta sosti- assoggettate ad tutiva nella misura del 20 per cento. imposta sostitutiva Queste plusvalenze non possono essere compensate con l’eventuale eccedenza delle minu- del 20% (art. 82, svalenze e degli altri oneri rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostituti- comma 18-bis, va con l’aliquota del 12,50 per cento di cui alla Sezione II-A, mentre possono essere com- D.L. n. 112/2008) pensate con l’eventuale eccedenza delle minusvalenze e degli altri oneri, realizzata a decor- rere dal 1° gennaio 2012, rispetto alle plusvalenze e ai proventi soggetti ad imposta sostituti- va con l’aliquota del 20 per cento di cui alla sezione II-B. Diversamente, le minusvalenze realizzate mediante la cessione delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari possono essere compensate con le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposta sostitutiva con l’a- liquota del 12,50 per cento di cui alla Sezione II-A ovvero con le plusvalenze e gli altri reddi- ti diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, soggetti ad impo- sta sostitutiva con l’aliquota del 20 per cento di cui alla Sezione II-B. 71 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone La presente Sezione deve essere compilata anche in caso di opzione per l’applicazione del regi- me del risparmio amministrato o gestito nei casi in cui l’intermediario, in assenza di dati e notizie relative all’assoggettamento all’imposta patrimoniale dell’1 per cento del fondo partecipato, abbia applicato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze con l’aliquota ordinaria del 12,50 per cento. Ri- correndo tale ipotesi il contribuente è tenuto a versare la maggiore imposta sostitutiva dovuta. Nel rigo RT1 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni a titolo oneroso di quote di parte- cipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari. Nel rigo RT2 indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari. Nel rigo RT3, colonna 2, indicare l’importo della plusvalenza che si ottiene per differenza fra l’importo del rigo RT1 e quello del rigo 2, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale dif- ferenza in colonna 1. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plu- svalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto e deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT9. Tali minusvalenze non possono es- sere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro. Nel rigo RT4devono essere riportate le minusvalenze derivanti dalla precedente dichiarazione, in- dicate nel rigo RT9, al netto di quelle eventualmente compensate nella seconda Sezione del qua- dro RT del Modello UNICO 2013 Società di persone, da portare in compensazione con le plu- svalenze indicate nella presente Sezione. In particolare, nella colonna 1 del rigo RT4 riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in colonna 2del rigo RT4 le minusvalenze derivanti da altre sezioni e in colonna 3la somma di colonna 1 e colonna 2. Nel rigo RT5,colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1). Nel rigo RT6, il risultato della seguente operazione: RT3, col. 2 – RT4, col. 3 – RT5, col. 2. Nel rigo RT7 indicare l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento del rigo RT6. Nel rigo RT8, colonna 2, indicare l’imposta sostitutiva dovuta al netto di quella ordinaria even- tualmente già applicata dall’intermediario (indicata in colonna 1). L’importo da indicare nel ri- go RT8, colonna 2, deve essere uguale alla seguente operazione: RT7 – RT8, colonna 1. Nel rigo RT9indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue del- le minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella presente Se- zione e nella Sezione II. 14.2 Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equi- Sezione II-A parati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri red- diti diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), Plusvalenze del TUIR, realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per le quali è dovuta l’imposta so- assoggettate ad stitutiva nella misura del 12,50 per cento. Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella imposta sostitutiva presente Sezione sono quelli derivanti da: del 12,50 % (cid:129) cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate. Rientra in questa Sezione la ces- sione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamenta- ti, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black li- st”. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e stru- menti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devo- no, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associa- zione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pa- ri o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risul- tante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell’ammontare del- le rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi am- mortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore; (cid:129) cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbliga- zioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equi- parato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la gia- cenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui; (cid:129) contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine; (cid:129) cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di cre- diti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati me- diante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in di- pendenza di eventi incerti. 72 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 del- l’art. 67, si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività fi- nanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da ter- zi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, comma 1-quater del TUIR). Fra le plusvalen- ze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di or- ganismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azio- ni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. Non vanno, invece, esposte nella presente sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari, indicate nel comma 3-bis del- l’art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge n. 70 del 2011, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 68 del TUIR (vedi successiva Sezione III). Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all’art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non sia- no inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del pre- detto art. 67, rientrano nell’ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quin- quies) delle stesso articolo. Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istru- zioni alla Sezione III. Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR) Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acqui- sto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successio- ne e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, la tassa sui contratti di bor- sa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le succes- sioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius. Nel caso di acquisto per donazione la società deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso. Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti van- tati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’art. 5 del TUIR il comma 6 dell’art. 68 del TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contri- buente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del va- lore di acquisto. Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo “scudo fi- scale” il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell’art. 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l’importo dichiarato nel- la dichiarazione riservata. Le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti nel territorio dello Sta- to, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni (start up), non concorro- no alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni. Nel caso in cui, decorso il pre- detto termine di due anni, il cedente non reinveste la plusvalenza, quest’ultima assume rilevan- za nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dal- la cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti corren- ti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo del- la valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.”, costo che deve essere documentato dalla società. Qualora non sia possibile determinare il costo 73 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili de- terminati con l’apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessio- ne ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli one- ri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall’esercizio in forma specifica di una “op- zione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui im- porto deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito. Ai sensi dell’art. 2, comma 74, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all’art. 2, comma 73, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, al- la differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai pro- spetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decor- rere dal 1° luglio 2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risulta- to di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minu- svalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR succes- sivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle dispo- sizioni contenute nell’art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si de- termini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rap- presenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33). Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla ces- sione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 del- l’art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i red- diti di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (in- teressi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d’investimento collet- tivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di par- tecipazioni in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dal- la cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della ces- sione. I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono co- stituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o ne- gativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell’art. 67, lett. c-quater). Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell’attività sot- tostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differen- ziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la ces- sione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, non- ché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali po- sitivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-quin- quies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi. Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusva- lenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a con- dizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. 74 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non parteci- pativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non posso- no essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa. La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. Modalità di compilazione della Sezione II-A I righi da RT21 a RT31 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plu- svalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non parte- cipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui cor- rispettivi siano stati percepiti nel corso del 2013. Nel rigo RT21 indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differen- ziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sen- si dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e succes- sive modificazioni. Nel rigo RT22, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento del- l’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21. ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa- zioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di sti- ma ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va- lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni del- le partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina- zione parziale del costo della partecipazione. Nel rigo RT23, colonna 3, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT21 e l’im- porto di rigo RT22, col. 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla ces- sione di partecipazioni in start up deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 3 non va compi- lata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della me- desima categoria realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 ed i cui corrispettivi sono in- cassati nei periodi d’imposta successivi e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, III e IV del presente quadro. Si precisa che ai sensi del comma 28 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), del TUIR realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 possono essere portate in deduzione dalle plu- svalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012, da indicare nella sezione II-B, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzio- ne previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del d.lgs. n. 461. Pertanto, det- te minusvalenze possono essere portate, altresì, in diminuzione delle plusvalenze indicate nel- la Sezione II-B, per il 62,50 per cento del loro ammontare. Nelle suddette ipotesi, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel rigo RT31 le stesse devono intendersi utilizzate in misura pari all’ammontare della plusvalenza di- chiarata nel rigo RT43 della sezione II-B, che si intende compensare, moltiplicata per 1,6. ESEMPIO Si ipotizzi che per il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione il contribuente ab- bia realizzato una minusvalenza pari a 100 (cessione avvenuta nel 2011 e corrispettivo in- cassato nel 2013), da riportare nella colonna 1 del rigo RT23. Per il medesimo periodo d’im- posta (2013), il contribuente ha realizzato anche una plusvalenza da riportare nella colonna 3 del rigo RT43, pari a 40. In tal caso, detta plusvalenza può essere compensata con la mi- nusvalenza indicata nella sezione II-A. A tal fine, nel rigo RT44, colonna 2 (da riportare anche in colonna 3) va riportato un importo pari a 40 e nella colonna 5 del rigo RT31 va riportata la quota della minusvalenza realizzata che residua dopo la compensazione nella sezione II-B. 75 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Tale importo è pari a: 100 (minusvalenza realizzata) – 40 (plusvalenza compensata) *1,6 = 36 Nel rigo RT24 devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT20 e nel rigo RT30 del quadro RT del Modello UNICO 2013 Società di persone, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plu- svalenze della sezione II-B. In questo rigo possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta ba- se partecipativa o familiari che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o della Sezione II-B. In particolare, nella colonna 1 del rigo RT24 riportare le minusvalenze derivanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in colonna 2 del rigo RT24 le minusvalenze derivanti da altre sezioni e in colonna 3 la somma di colonna 1 e colonna 2. Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in co- lonna 1). La somma degli importi di cui ai righi RT24, colonna 3, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all’importo di cui al rigo RT23, colonna 3, al netto del rigo RT23, colonna 2. Nel rigo RT26 va indicato il risultato della seguente operazione: RT23, col. 3 – RT23, col. 2 – RT24, col. 3 – RT25, col. 2 Nel rigo RT27indicare l’imposta sostitutiva, pari al 12,50 per cento dell’importo di rigo RT26. Nel rigo RT28 indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiara- zione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT27 che non è stata utilizzata in com- pensazione nella Sezione II-B. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sosti- tutiva riportata nel rigo RX1, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2013 Società di Persone, al netto dell’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzan- do il modello F24. Nel rigo RT29, colonna 1, indicare l’imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel 2011 derivante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up). Nel rigo RT29, colonna 2, indicare l’imposta calcolata sull’imponibile indicato in colonna 1. Il recupero delle imposte non pagate in virtù dell’esenzione deve avvenire riferendosi al perio- do d’imposta in cui ordinariamente la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a tas- sazione. Nel rigo RT30 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente ri- sultato: RT27 – RT28 + RT29, col 2. Nel rigo RT31 indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e dalla presente dichiarazione che non si sono potute compensare nella presente Sezione. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate da- gli intermediari. 14.3 Questa Sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equi- Sezione II-B parati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri red- Plusvalenze diti diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le quali è dovuta l’imposta sostitu- assoggettate ad tiva nella misura del 20 per cento. imposta sostitutiva Per quanto concerne l’individuazione delle plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella pre- del 20 % sente Sezione e i criteri di determinazione della base imponibile si rinvia alle istruzioni della se- zione II-A, fatte salve le precisazioni di seguito fornite. In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 2, comma 29, del decreto - legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, stru- 76 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone menti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011. Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle ob- bligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dal- le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi del- l’art. 168-bis, comma 1, del TUIR sono computati nella misura del 62,50 per cento dell’am- montare realizzato. In tal caso, nei righi RT41 e RT42, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare. Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collet- tivo del risparmio che si considerano riferibili, agli effetti dell’art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art.168-bis, comma 1, del TUIR, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, possono essere portate in de- duzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c- bis) a c-quinquies), del TUIR per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Modalità di compilazione della Sezione II-B I righi da RT41 a RT50 devono essere utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plu- svalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non parteci- pativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corri- spettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta con riferimento a plusva- lenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati successivamente al 31 dicembre 2011. Nel rigo RT41, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali po- sitivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT42 va barrata nel caso in cui un sog- getto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modifica- zioni. La casella di colonna 2del rigo RT42va barrata nel caso in cui il contribuente si sia av- valso dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011. Nel rigo RT42, colonna 3, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento del- l’importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT41. ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa- zioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di sti- ma ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va- lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni del- le partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina- zione parziale del costo della partecipazione. Nel rigo RT43, colonna 3, indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT41 e l’im- porto di rigo RT42, col. 3, se positivo. La quota della plusvalenza esente derivante dalla ces- sione di partecipazioni in start up deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 3 non va compila- ta. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della mede- sima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 2 del rigo RT50. Tali minusvalenze non possono essere portate in dimi- nuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro, mentre possono es- sere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I e/o nella Sezione II-A. Nel rigo RT44, devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT30 e nel rigo RT20 del quadro RT del Modello UNICO 2013, queste ultime per una quota pari al 62,50 per cen- to del loro ammontare, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sezione II-A, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione. In questo ri- go possono essere portate in compensazione anche le eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari a ristretta base partecipativa o familiari che non so- no state compensate con le plusvalenze della Sezione I e/o della sezione II-A. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla Se- zione II-A, qualora non utilizzate in compensazione, per una quota pari al 62,50 per cento del 77 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone loro ammontare. In particolare, nella colonna 1 del rigo RT44 riportare le minusvalenze deri- vanti da anni precedenti utilizzate per la compensazione e in colonna 2 del rigo RT44 le mi- nusvalenze derivanti da altre sezioni e in colonna 3 la somma di colonna 1 e colonna 2. Nel rigo RT45, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in co- lonna 1). Si precisa che, qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tas- sazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai righi RT44, colonna 3 e RT45, colonna 2, non può essere su- periore all’importo di cui al rigo RT43, colonna 3, al netto del rigo RT43 colonna 2. Nel rigo RT46, il risultato della seguente operazione: RT43, col. 3 – RT43, col. 2 – RT44, col. 3 – RT45, col. 2 Nel rigo RT47, indicare l’imposta sostitutiva, pari al 20 per cento dell’importo di rigo RT46. Nel rigo RT48, indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiara- zione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT47, che non è stata utilizzata in com- pensazione nella Sezione II-A. A tal fine si deve tener conto dell’eccedenza dell’imposta sosti- tutiva riportata nel rigo RX1, colonna 4 del quadro RX del Modello UNICO 2013, al netto del- l’importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24 . Nel rigo RT49, indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente ri- sultato: RT47 – RT48 Nel rigo RT50, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2012 e dalla presente dichiarazione che non si sono potute compensare. Si precisa che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli inter- mediari. 14.4 La presente Sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse Sezione III equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze realizza- te mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, Plusvalenze lettera c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cen- cessione to del patrimonio del fondo. di partecipazioni Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a qualificate seconda del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata; infatti quelle poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito com- plessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre per le plusvalenze derivan- ti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono al- la formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo. Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle so- cietà di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle asso- ciazioni tra artisti e professionisti), delle società ed enti commerciali residenti nel territorio del- lo Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito so- no compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), non- ché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipa- zioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea or- dinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre parteci- pazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli stru- menti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistono le condizioni di cui all’art. 44, comma 2 lett. a) del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipa- zione al patrimonio. Devono essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a con- tratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultan- te dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si trat- ti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ov- 78 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone vero qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare delle rima- nenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammorta- menti, qualora l’associante sia una impresa minore. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessio- ne di quote di partecipazione a fondi immobiliari detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all’art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputa- te ai familiari indicati nell’art. 5, comma 5, del TUIR. Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR) Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze si applicano i criteri previ- sti dall’art. 68, illustrati nel paragrafo “Determinazione della base imponibile” relativo alla Se- zione II-A, a cui si rinvia. Tuttavia concorre alla formazione del reddito complessivo il 49,72 per cento (ovvero il 40 per cento per le cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009) della differenza tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e di quote di parteci- pazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, e quelle ad es- se assimilate, e le relative minusvalenze. In deroga ai criteri ordinari di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di par- tecipazioni qualificate, il comma 4 dell’articolo 68 stabilisce che concorrono a formare inte- gralmente il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a partecipazioni in so- cietà residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. In relazione a quest’ultime plu- svalenze dovrà essere compilata la Sezione IV del presente quadro. Nel caso in cui l’ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusva- lenze (o redditi), indicate nella presente Sezione, l’eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a con- dizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata. Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate non possono essere por- tate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e viceversa. La società è tenuta a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. Modalità di compilazione della Sezione III I righida RT61a RT68devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo al- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2013. Nel rigo RT61, colonna 2,indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qua- lificate, e di quote di partecipazione a fondi immobiliari superiori al 5 per cento del patrimo- nio del fondo. Se le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere antece- dentemente all’1 gennaio 2009, deve essere barrata la colonna 1 del rigo RT61; se invece le plusvalenze derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate poste in essere dall’1 gen- naio 2009, non va barrata la casella di colonna 1. La casella di colonna 1 del rigo RT62 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provvedu- to alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. Nel rigo RT62, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite te- nendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio previste dal d.lgs. n. 461 del 1997 qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa- zioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va- lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina- zione parziale del costo della partecipazione. 79 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RT63,colonna 3, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT61, colonna 2, e quello del rigo RT62, colonna 2, se positivo. La quota della plusvalenza esente, determinata nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 68, commi 6 bis e 6 ter del TUIR, deve essere indicata in colonna 2. Se il risultato è negativo ri- portare tale importo nella colonna 1 e la colonna 3 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT101. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalen- ze, indicate nelle Sezioni I, II e IV del presente quadro. Nel rigo RT64 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT45 del quadro RT del Modello UNICO 2013 Società di Persone, da portare in compensazione con le plusva- lenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione. Nel rigo RT65 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT63, colonna 3, al netto del rigo RT63, colonna 2 e quello del rigo RT64. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT101, suddivise per ciascun perio- do d’imposta. Nel rigo RT66 indicare l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN7, colonna 1, costituito dal 49,72 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 la casella di colonna 1 non è barrata ovvero il 40 per cento dell’importo del rigo RT65 se nel rigo RT61 la casella di colonna 1 è barrata. Nel rigo RT67 indicare l’imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimen- to a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata. Nel rigo RT68 indicare l’imponibile della quota della plusvalenza realizzata nel 2011 deri- vante dalla partecipazione non reinvestita nel biennio (start up). Tale importo va indicato nel ri- go RN12, colonna 2, se è barrata la casella di colonna 1 del rigo RT61; l’importo va invece indicato nel rigo RN12, colonna 3, se la casella del rigo RT61, colonna 1, non è barrata. 14.5 Lapresente Sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nel- Sezione IV l’art. 67, comma 1, lettera c) del TUIR derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o lo- calizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list”, le quali concorrono alla formazione Plusvalenze del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositi- derivanti dalla vo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e coin- cessione di teressenza e da strumenti di natura qualificata stipulati ed emessi da tali società ed enti. partecipazioni In ogni caso, a norma del comma 4 dell’art. 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un in società o enti soggetto residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, tramite in- residenti o terpello da inoltrare all’Agenzia delle entrate, che dal possesso delle partecipazioni qualificate localizzati in Stati non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. o territori aventi In questa Sezione vanno indicate anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo onero- un regime fiscale so di partecipazioni non qualificate non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti privilegiato residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list” sempreché non sia dimostrato tramite l’esercizio del diritto di interpello che dal possesso delle suddette partecipa- zioni non qualificate non sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell’associante. Ai fini della individuazione delle partecipazioni qualificate e della determinazione delle plu- svalenze e delle minusvalenze si rinvia a quanto illustrato nella Sezione III. Modalità di compilazione della Sezione IV I righida RT81 a RT86devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo al- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori elencati nella cosiddetta “black list” ovvero, con riferimento alle predette società ed enti, derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non nego- ziate nei mercati regolamentati, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2013. Nel rigo RT81 indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni. La casella di colonna 1 del rigo RT82 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provvedu- to alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. Nel rigo RT82, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di ca- rattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso ovvero del costo rideterminato. ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipa- zioni in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima 80 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ai sensi dell’art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l’assunzione del valore “rideterminato” – in luogo del costo del va- lore d’acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni del- le partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell’ipotesi di ridetermina- zione parziale del costo della partecipazione. Nel rigo RT83, colonna 2, indicare l’importo delle plusvalenze che si ottiene per differenza tra l’importo del rigo RT81 e quello del rigo RT82, colonna 2. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compi- lata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della me- desima categoria realizzate nei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve es- sere riportata nel rigo RT102. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione del- le plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II e III del presente quadro. Nel rigo RT84 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT46 del quadro RT del Modello UNICO 2013 Società di Persone, da portare in compensazione con le plusva- lenze derivanti da partecipazioni della presente sezione. Nel rigo RT85 indicare la differenza tra l’importo del rigo RT83, colonna 2, e quello del rigo RT84. Tale importo costituisce l’ammontare imponibile ai fini dell’IRPEF, da riportare nel quadro RN, nel rigo RN7, colonna 1. Nel rigo RT86 indicare l’imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimen- to a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata. Minusvalenze non compensate nell’anno Nel rigo RT101, colonne da 1 a 4, indicare, suddivise per ciascun periodo d’imposta, le even- tuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e nella colonna 5 le minusvalenze della Seziona III di tutti i mo- duli compilati derivanti dalla presente dichiarazione. Nel rigo RT102, nelle colonne da 1 a 4, indicare l’eventuale quota residua delle minusvalen- ze risultante dalla dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e nella colonna 5 le minusvalenze della Sezione IV derivanti dalla presente dichiarazione. Riepilogo importi a credito Nel rigo RT103 indicare: (cid:129) a colonna 1 l’ammontare dell’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente di- chiarazione e riportata nel rigo RX1, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2013; (cid:129) a colonna 2 la parte dell’eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, uti- lizzando il modello F24; (cid:129) a colonna 3 l’eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX1 del quadro RX, costituito dal risultato della seguente operazione: RT103 col. 1 – RT103 col. 2 – RT28 – RT48 Nel rigo RT104 indicare l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva versata con riferi- mento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma de- gli importi indicati nei righi RT67 di tutti i moduli compilati e RT86. Tale importo deve essere ri- portato nel rigo RN7, colonna 2, del quadro RN. 14.6 Nei righi da RT105 a RT106 devono essere indicate le partecipazioni relative alla ridetermi- Sezione V nazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamen- tati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013 per le quali il valore di acquisto è stato rideter- Partecipazioni minato entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica) ai sensi dell’art. 2 del decre- rivalutate (art. 2 to-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni, secondo le disposizioni pre- D.L. n. 282 del viste dall’art. 5, legge n. 448 del 2001. 2002 e successive Il versamento dell’imposta sostitutiva andava effettuato entro il 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade modificazioni) di domenica) in un’unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pa- ri importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono do- vuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2013 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimen- to alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. 81 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta do- vuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazio- ni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quo- ta o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qua- lora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT. In particolare, indicare: (cid:129) nella colonna 1 il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima; (cid:129) nella colonna 2 l’aliquota: – del 4 per cento per le partecipazioni qualificate; – del 2 per cento per le partecipazioni non qualificate; (cid:129) nella colonna 3 l’imposta sostitutiva dovuta; (cid:129) nella colonna 4 l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione; (cid:129) nella colonna 5 l’imposta pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 3 e quel- la di colonna 4; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato; (cid:129) nella colonna 6 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versa- re di colonna 5 è stato rateizzato; (cid:129) nella colonna 7 deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da versa- re di colonna 5 è parte di un versamento cumulativo. 15 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA 15.1 In questo quadro vanno indicati: Generalità (cid:129) i redditi che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici e agli associati in asso- ciazioni tra artisti e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria; (cid:129) alcuni redditi o proventi per i quali l’obbligo del versamento dell’imposta spetta direttamen- te alla società o associazione; (cid:129) i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci della so- cietà dichiarante, ai fini dell’assoggettamento a tassazione separata. Si precisa che l’indennità di agenzia spettante alle società per effetto dell’art. 17, comma 1, lett. d) del TUIR è assoggettata a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto, le società in- teressate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell’apposito pro- spetto, le quote di spettanza. Acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l’art. 1, comma 3, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, nonché del- l’art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto dai soci o associati. 15.2 Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate: Sezione I A. le plusvalenze di cui all’art. 17, lett. g-bis), del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo Indennità, plusvalenze oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vi- e redditi di cui alle genti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che la plusvalenza si realizza an- lett. g-bis), g-ter), h), che se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui i), l) e n), comma 1, agli ultimi due periodi dell’art. 68, comma 2, del TUIR; dell’art. 17 del TUIR B. le plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre e di cui all’art. 11, 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del commi da 5 a 8, procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa della L. n. 413/1991 quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tas- sazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto; 82 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone C. le indennità di cui all’art. 17, lett. h), del TUIR, per perdita dell’avviamento spettanti al con- duttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; D. le indennità di cui all’art. 17, lett. i), del TUIR, spettanti a titolo di risarcimento, anche in for- ma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni; E. i redditi di cui all’art. 17, lett. l), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore nor- male dei beni assegnati alla società semplice, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, nelle società partecipate indicate nell’art. 5 del TUIR, e i redditi imputati alle stesse società semplici in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società par- tecipate, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunica- zione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, o l’inizio del- la liquidazione, è superiore a cinque anni; F. redditi di cui all’art. 17, lett. n), del TUIR, compresi nelle somme o nel valore normale dei be- ni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni; G. i redditi di cui all’art. 17, lett. g-ter), del TUIR, percepiti, a seguito di cessione della clien- tela o di elementi immateriali comunque riferibili alle attività professionistiche qualora tali redditi siano stati riscossi interamente entro il periodo d’imposta. Nei righi da RM1 a RM6 va indicato: (cid:129) nella colonna 1, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all’elencazione sopra riportata; (cid:129) nella colonna 2, limitatamente ai redditi di cui alle lettere C, D e F, l’anno di insorgenza del diritto a percepirli e per i redditi di cui alla lettera E, l’anno in cui i redditi sono stati conse- guiti o imputati; (cid:129) nella colonna 3, l’ammontare del reddito, dell’indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta 2013 per le lettere A, B,C, D, F e G, l’ammontare del red- dito imputato per la lettera E. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel qua- dro RN, rigo RN11, col. 1; (cid:129) nella colonna 4, l’importo della ritenuta d’acconto subita. Sommare le ritenute d’acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN11, colonna 2. 15.3 Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri deducibili o de- Sezione II traibili che sono stati imputati ai soci nei precedenti periodi d’imposta e che nell’anno 2013 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di credi- Imposte e oneri ti di imposta da parte degli uffici o di terzi. rimborsati di cui alla lett. n-bis), Ciò premesso, indicare: comma 1, dell’art. (cid:129) nel rigoRM7, nella colonna 1, l’anno in cui è stata comunicata la detrazione dall’imposta; 17 del TUIR nella colonna 2, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri detraibili dall’imposta; si precisa che va indicato l’importo dell’onere rimborsato e non l’ammontare della detrazio- ne; (cid:129) nel rigo RM8, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri deducibili dal reddito complessivo. 15.4 Nei righiRM9e RM10, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi Sezione III (che vanno dichiarati nel quadro RL, Sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti ovvero quando l’intervento degli intermediari non ha com- Redditi di capitale di portato l’applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione fonte estera soggetti sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui ad imposta redditi della stessa natura. sostitutiva Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all’atto della presentazione della propria di- chiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordi- naria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all’estero (vedere in Appendice la voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”). Nei righi RM9 e RM10 va indicato: (cid:129) nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata nella voce in Appendice “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”; (cid:129) nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Ap- pendice la tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”); 83 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) nella colonna 3, l’ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nel- lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11, colonna 1; (cid:129) nella colonna 4, l’aliquota applicabile. 15.5 La presente sezione deve essere compilata nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i Sezione IV redditi di una impresa estera partecipata dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2014 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per in- Redditi terposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o loca- derivanti da lizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso imprese estere CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC, non- partecipate ché al soggetto che possiede partecipazioni di collegamento nel soggetto estero per effetto della disciplina prevista dall’art. 168 del TUIR. Nell’ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato im- putato il reddito di una impresa estera partecipata, nella presente sezione deve essere indica- to il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto. Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più soggetti esteri, deve es- sere compilato in ogni suo campo un rigo per l’indicazione del reddito di ogni società estera partecipata. Pertanto, per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, nei righi da RM11 a RM14 deve essere indicato: (cid:129) in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto estero nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che detiene la partecipazione nel- l’impresa estera non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il pro- prio codice fiscale; (cid:129) in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nell’impresa estera partecipata, come determinato nel quadro FC del mo- dello UNICO 2014; (cid:129) in colonna 3, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dall’impresa estera partecipata e riferibili al reddito indicato in colonna 2. Se tale reddito è stato imputato al soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota par- te dell’imposta pagata all’estero riferibile al dichiarante. Ciascuno dei redditi indicati nei righi da RM11 a RM14 è imputato dal dichiarante ai propri soci o associati in relazione alle rispettive quote di partecipazione (vedi prospetto da rilascia- re ai soci o associati) e da ognuno di essi assoggettato a tassazione separata nel periodo d’im- posta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero par- tecipato con l’aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento. 15.6 Nei righi RM15 e RM16, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni, tito- Sezione V li similari pubblici e privati e delle cambiali finanziarie, ai quali non sia stata applicata l’im- posta sostitutiva prevista dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso, i suddetti proventi Redditi di vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo espli- capitale soggetti cito o implicito, nel periodo d’imposta. Per effetto delle disposizioni dell’art. 4, comma 2, ad imposta del citato d.lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l’opzione per la tassa- sostitutiva zione ordinaria e l’obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non de- vono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rila- sciare ai soci o associati. Nei righi RM15 e RM16 va indicato: (cid:129) nella colonna 1, l’ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; (cid:129) nella colonna 2, l’aliquota applicabile; (cid:129) nella colonna 3, l’imposta dovuta. Nel rigo RM17, va indicata la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righi RM15 e RM16. Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato nei termini e con le modalità previ- ste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone (vedere in Appendice la voce “Versamenti”). 84 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 15.7 Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli di- Sezione VI versi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di fi- nanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per Proventi derivanti il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. L’art. 7, commi da 1 a 4, del decreto - leg- da depositi ge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l’obbligo di un in garanzia prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Tali norme sono state abrogate dal comma 25, lett. b), dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011; la sezione va, tuttavia, compilata per indicare i proventi percepiti nel 2013, anche se maturati al 31 dicembre 2011. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l’intervento di un soggetto obbligato ad ef- fettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi stessi. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, diretta- mente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere con- servata fino ai termini previsti dall’art. 43 del D.P.R n. 600 del 1973 ed esibita o trasmessa su richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l’obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non de- vono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati. La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone (vedere in Ap- pendice la voce “Versamenti”). Pertanto, nel rigo RM18, indicare: (cid:129) nella colonna 1, l’ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia; (cid:129) nella colonna 2, la somma dovuta. 15.8 Nella Sezione VII vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Sezione VII TUIR rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, converti- Rivalutazione to con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successive modificazioni, se- condo le disposizioni previste dall’art. 7, legge n. 448 del 2001. del valore dei terreni ai sensi Nei righi RM19 e RM20 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta relati- dell’art. 2, D.L. vo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei ter- n. 282/2002 e reni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di successive acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il modificazioni relativo versamento dell’imposta sostitutiva del 4 per cento su tale importo. Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 per i quali l’imposta sostitutiva o la prima rata è stata versata entro il termine del 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica). Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può es- sere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 1° luglio 2013 (il 30 giugno cade di domenica). Sull’importo delle rate successive alla prima sono do- vuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata. I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta do- vuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate. Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giura- ta di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distinta- mente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta so- stitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare: (cid:129) nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima; (cid:129) nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta; (cid:129) nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione; 85 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) nella colonna 4, l’imposta pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quel- la di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato; (cid:129) nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da ver- sare è stato rateizzato; (cid:129) nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva da ver- sare indicata nella colonna 4 è parte di un versamento cumulativo. 16 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI 16.1 La sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle ope- razioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell’art. 8 della legge 21 no- Sezione I vembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l’applicazione del- Conferimenti l’imposta sostitutiva. o cessioni di beni Nelrigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a fa- o aziende in favore vore dei centri di assistenza fiscale. di C.A.F. (art. 8 della Ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 342 del 2000, si considera valore di realizzo L. n. 342/2000) quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se supe- riore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto confe- ritario. Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d’aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui ca- pitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazio- ni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze. Nel rigo RQ4 va indicata l’imposta sostitutiva dovuta, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per cento sull’ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare nel rigo RQ5. Nel rigo RQ6 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 ed il rigo RQ5. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728. 16.2 La presente sezione va compilata dalle società o associazioni conferenti che abbiano scelto, Sezione III ai sensi del comma 137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alternativa al- Imposta le ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui red- sostitutiva diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, per conferimenti entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il con- in società ferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell’art. 1 della leg- SIIQ e SIINQ di ge n. 296 del 2006 citata, come modificata dall’art. 12 del decreto-legge 25 settembre cui ai commi da 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Tra i 119 a 141-bis soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate residenti nel territorio dell’art. 1 della dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al com- L. n. 296/2006 ma 125, art. 1, della legge n. 296 del 2006 ele stabili organizzazioni, svolgenti in via pre- valente la predetta attività di locazione immobiliare, delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che so- no inclusi nella lista di cui all’emanando decreto ministeriale ai sensi del comma 1 dell’art. 168- bis del TUIR. Si ricorda che il riferimento alla predetta lista di cui al comma 1 del citato art. 168-bis si renderà applicabile a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’emanando decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Le disposizioni del citato comma 137 si applicano, inoltre: – agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; – ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel terri- torio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di par- tecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferi- mento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale. Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione. 86 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si ricorda che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte del- la società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. A tal fine nei righi da RQ10 a RQ12 va indicato: – in colonna 1, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su im- mobili; – in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili. Nel rigo RQ13, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli im- porti di cui alle colonne 2 dei righi da RQ10 a RQ12; l’imposta da versare va indicata in co- lonna 2. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento. In tal caso, nel rigo RQ14 va indicato l’importo della prima rata. L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare con- testualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettua- ti, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra. 16.3 L’art. 1, comma 33, lett.q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha mo- Sezione IV dificato l’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il contri- Imposta buente di dedurre nell’apposito prospetto (quadro EC) gli ammortamenti dei beni materiali e sostitutiva sulle immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche deduzioni di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma extracontabili 7, del TUIR e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli (art. 1, comma 48 interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. In via transitoria della L. n. 244 è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto del 2007) e quinto periodo, del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla predetta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul regime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applicazio- ne dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per clas- si omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti alle colonne da 1 a 6 dei righi RQ15, RQ16 e RQ17. Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dalla società in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le diffe- renze di valori assoggettate a imposta sostitutiva nei precedenti periodi d’imposta. L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascuna classe omogenea og- getto di riallineamento, l’intero ammontare delle differenze civili e fiscali risultanti al termine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adotta- te le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’eser- cizio dell’opzione. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto, l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposi- zioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, con- cernenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’I- RAP e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta. Il presente prospetto va compilato per effettuare il recupero a tassazione delle differenze origi- nate dalle deduzioni extracontabili pregresse. 87 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nei righi da RQ15 a RQ17 vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili og- getto di riallineamento (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente am- messa dalla disciplina del reddito d’impresa) ed in particolare i singoli importi relativi: (cid:129) nel rigo RQ15, colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e sviluppo e, colonna 6, all’avviamento. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS pos- sono non assoggettare ad imposta sostitutiva le differenze di valore attinenti ai marchi; (cid:129) nel rigo RQ16, colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligazionari e similari, colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del circolante; (cid:129) nel rigo RQ17, colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo opera- zioni e concorsi a premio, colonna 5, al fondo per imposte deducibili e, colonna 6, ai fon- di di quiescenza; Nella colonna 7 dei righi da RQ15 a RQ17 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi. Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato il totale delle differenze tra valori civili e fiscali assog- gettati ad imposta sostitutiva corrispondenti alla somma delle colonne 7 dei righi da RQ15 a RQ17. L’imposta sostitutiva dovuta, da indicare in colonna 3, va determinata applicando al- l’importo di colonna 1 le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, secondo gli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007; si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’im- posta sostitutiva sia stata già esercitata in parte dal contribuente in periodi d’imposta prece- denti in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle ali- quote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedente- mente assoggettate a imposta sostitutiva, da indicare in colonna 2 del presente rigo. Si fa presente, inoltre, che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali indicati nel rigo RQ15 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’im- posta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le diffe- renze tra valori civili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’im- posta sostitutiva. L’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali utilizzando il co- dice tributo 1123: la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata eser- citata l’opzione; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il ter- mine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella mi- sura del 2,5 per cento annuali. A tal fine, nel rigo RQ19 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo indicato al rigo RQ18, colonna 3. Si fa presente che le modalità di versamento restano immutate in caso di opzioni parziali eser- citate in periodi d’imposta diversi. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva pro- duce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la disciplina. A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di disponibilità gra- vante sulle riserve in sospensione d’imposta. 16.4 Lapresente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 176, Sezione VI-A comma 2-ter, del TUIR. Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azien- de, ramo o complesso aziendale) di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, è previsto che, Imposta sostitutiva in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l’applicazione, in tutto o in sui maggiori parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizza- valori attribuiti zioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul red- in bilancio per dito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 le operazioni per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di straordinarie euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 (Art. 1, c. 47, milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di della euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) L. n. 244/2007 e dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di art. 176 del TUIR) scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è pre- visto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte della soggetto conferitario. L’opzione per l’affranca- 88 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone mento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, mediante opzione da esercita- re, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo. Compilando la sezione in commento, quindi, è possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione o, al più tardi, entro il periodo d’imposta precedente, nei li- miti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della pre- sente dichiarazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 lu- glio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto, per la parte delle differenze tra valori ci- vili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scisso per effet- to delle deduzioni extracontabili e trasferita al soggetto beneficiario dell’operazione deve es- sere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze. La determinazione dell’imposta Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sosti- tutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere ri- chiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere ap- plicata anche distintamente su ciascuna di esse. L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, ai fini della determinazione dell’aliquota appli- cabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore as- soggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo. Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, oc- corre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta (circ. n. 57 del 2008). A tal fine, nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell’imposta complessiva, indicando nel rigo RQ21 e nel rigo RQ22, a seconda del periodo d’imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria: – in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali; – in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali; – in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costi- tuente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del decreto citato, le differenze tra i valo- ri civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta. Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presen- te regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione, nel secondo periodo – ai fini del- la determinazione dell’aliquota applicabile – assumono rilevanza anche le differenze di valo- re assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine, in colon- na 4 va indicato l’imponibile del precedente periodo d’imposta cui si riferisce l’operazione. In colonna 5, l’importo dell’imposta sostitutiva determinata applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, all’importo di colonna 3. Nel caso in cui sia compilata anche la colonna 4, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, occorre tenere conto anche dell’importo indicato in colonna 4. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate. La prima, pa- ri al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta dell’operazione ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la ter- za, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito re- lativa, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione. L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta do- vuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. A tal fine, nel rigo RQ23 va indicato l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righi RQ21 e RQ22 e nel rigo RQ24 l’importo del- la prima rata annuale pari al 30 per cento dell’imposta dovuta. 89 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 16.5 In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR e del relativo decreto di at- Sezione VI-B tuazione, per le quali si compila la precedente Sezione VI-A, il soggetto beneficiario dell’ope- razione straordinaria che eserciti l’opzione prevista dall’art. 15, comma 10, del decreto-legge Imposta sostitutiva 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, sui maggiori n. 2, è tenuto a compilare la presente sezione. valori dei beni (art. 15, L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesi- comma 10, mo comma 2-ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bi- D.L. n. 185/2008) lancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione, ai fini IRPEF e IRAP, del periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sosti- tutiva, la deduzione di cui all’art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in mi- sura non superiore ad un decimo, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Allo stes- so modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota impu- tata a conto economico. Il successivo comma 11 dell’art. 15 stabilisce che le predette disposizioni sono applicabili an- che per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (ad esempio, le rimanenze di magazzino, i titoli immobilizzati e non, ecc.). In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassa- zione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente dell’IRPEF e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo. La presente opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole “categorie omogenee”di beni, come definite dal comma 5 dell’art. 15 del decreto-legge n. 185 del 2008. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si con- siderano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del qua- le è versata l’imposta sostitutiva. A tale fine, nel rigo RQ25 devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dalle differenze tra importi civili e fiscali relativi all’avviamento, colonna 1, ai marchi d’im- presa, colonna 2, e alle altre attività immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita, nonché gli oneri pluriennali, ossia le spe- se capitalizzate in più esercizi, ad es. le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento, ecc.), colonna 3. In colonna 4 va indicato l’importo corrispondente all’impo- sta sostitutiva dovuta, determinato applicando l’aliquota del 16 per cento alla somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3. La predetta imposta va versata utilizzando il codice tributo 1821. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti, l’importo del disallineamento va indicato in co- lonna 5 e l’imposta sostitutiva dovuta in colonna 6 , calcolata applicando l’aliquota del 20 per cento all’importo di colonna 5. La predetta imposta va versata utilizzando il codi- ce tributo 1823. Tali importi devono essere versati in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo del- le imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione. Nei righi RQ26 e RQ27 devono essere indicati, colonna 1, la denominazione delle “ca- tegorie omogenee”relative ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2- ter, del TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori va- lori attribuiti in bilancio e, colonna 2, il corrispondente importo del disallineamento rile- vante ai fini dell’IRPEF e in colonna 3il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell’IRAP. In tale ultimo caso, nel rigo RQ28, colonna 1, va indicato l’importo dei maggiori valori rile- vanti ai fini delle imposte dirette corrispondente alla somma della colonna 2 dei righi RQ26 e RQ27, mentre in colonna 2 la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispon- dente alla somma della colonna 3 dei righi RQ26 e RQ27. L’importo indicato nel rigo RQ28, colonna 1 va riportato nel quadro RN al rigo RN12. Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tassazione il valore complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i righi RQ26 e RQ27 e va indicato nel rigo RQ28, in colonna 1, l’importo totale del riallineamento ai fini delle imposte dirette. L’importo indicato nel rigo RQ28, colonna 1, va riportato nel quadro RN al rigo RN12, colonna 1. In colonna 2, l’importo totale del rialli- neamento ai fini IRAP e, in colonna 4, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquo- ta ordinaria dell’IRAP (che va indicata in colonna 3) e in colonna 6 l’imposta corrispondente 90 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone all’eventuale maggiorazione dell’IRAP (la cui aliquota va indicata in colonna 5); in colonna 7, l’importo complessivo dell’imposta dovuta, pari alla somma delle colonne 4 e 6 del rigo RQ28, che deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo del- le imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione utiliz- zando il codice tributo 1822. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e san- zioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 16.6 La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produ- Sezione XII zione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita Tassa etica con il comma 466 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall’art. 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il medesimo art. 31 del predetto decreto-legge ha, inoltre, modificato il citato comma 466, disponendo che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovi- siva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 2009. A tal fine, in colonna 1 del rigo RQ49 va indicato l’ammontare del reddito complessivo net- to proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l’ammontare comples- sivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare del- l’addizionale, pari al 25 per cento dell’importo di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicata l’eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in colon- na 4 l’eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione. Nella colonna 5, va indicata la somma degli acconti versati. La colonna 6 e la colonna 7 vanno compilate per indicare l’imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica : RQ49 col. 2 – RQ49 col. 3 + RQ49 col. 4 – RQ49 col. 5 Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito). Tale im- posta va versata utilizzando il codice tributo 4005. Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX10, colonna 1. 16.7 La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui ai Sezione XIX commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, con- Imposta sostitutiva vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le operazioni straor- sui maggiori dinarie o traslative effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre valori delle 2012 (ai sensi dell’art. 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). partecipazioni Ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito (art. 15, comma dell’operazione straordinaria o traslativa - ed attribuiti, nel bilancio consolidato, alle voci 10-bis e 10-ter, avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali - si applica, in tutto o in parte, del decreto-legge 29 un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 16 per cento. novembre 2008, n. 185, convertito, Si ricorda che per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento con modificazioni, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. dalla legge 28 Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per parteci- gennaio 2009, n. 2) pazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. 91 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone A regime, il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il perio- do d’imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata. L’imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva. L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della parteci- pazione stessa. Gli effetti fiscali prodotti in virtù dell’esercizio dell’opzione s’intendono revocati in presenza di atti di realizzo riguardanti sia le partecipazioni di controllo, sia i marchi d’impresa, le altre attività immateriali o l’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello del pagamento dell’imposta sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per il riallineamento non è consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi previsti dagli artt. 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis e 176, comma 2- ter, del TUIR e dall’art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e viceversa. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attua- zione dei commi 150 e 151 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, i righi daRQ67 aRQ68 devono essere utilizzati per indicare i dati relativi ad ogni singola partecipazione, avendo cura di compilare più moduli in caso di più partecipazioni; nei predetti righi va indicato: – nella colonna 1, casella “Anno operazione”, uno dei seguenti codici a seconda che l’o- perazione straordinaria o traslativa a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio la par- tecipazione per cui si esercita l’opzione sia stata effettuata: 1 – nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012; 2 – nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013; – nella colonna 2, casella “Tipo operazione”, il codice identificativo dell’operazione straor- dinaria o traslativa a seguito della quale è stata iscritta nel bilancio individuale la parteci- pazione per cui si esercita l’opzione. In particolare va indicato uno dei seguenti codici: 1) fusione; 2) scissione; 3) conferimento d’azienda; 4) compravendita di partecipazione di controllo; 5) compravendita d’azienda, che includa partecipazioni di controllo; 6) altro. – nella colonna 3, la casella “Soggetto subentrato” va barrata qualora l’opzione per il regi- me dell’imposta sostitutiva è esercitata dal soggetto dichiarante subentrato, a seguito di fusio- ne o scissione; – nella colonna 4, il maggior valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni di cui alla colonna 2; – nelle colonne 5,6 e 7, rispettivamente, il corrispondente valore di avviamento, marchi d’im- presa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acqui- sita per effetto di una delle operazioni sopra richiamate, iscritto nel bilancio consolidato rife- ribile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 (nel caso in cui nella colonna 1 sia indi- cato il codice 1) ovvero riferibile all’esercizio in corso al 31 dicembre 2013 (nel caso in cui nella colonna 1 sia indicato il codice 2); – nella colonna 8, il minore tra l’importo indicato nella colonna 4 e la somma degli importi indicati nelle colonne 5, 6 e 7; – nella colonna 9, la base imponibile da assoggettare all’imposta sostitutiva, anche in misu- ra parziale, che non deve essere superiore all’importo di colonna 8; – nella colonna 10, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16 per cento dell’im- porto indicato nella colonna 9. Nel rigo RQ69, va indicato: – nella colonna 1, la somma degli importi di cui alla colonna 10 dei righi da RQ67 a RQ68 di tutti i moduli compilati per i quali sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1; – nella colonna 2, la somma degli importi di cui alla colonna 10 dei righi da RQ67 a RQ68 di tutti i moduli compilati per i quali sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2. 92 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 16.8 La presente sezione va compilata dalle società titolari non aventi come oggetto sociale il no- Sezione XX leggio o la locazione, ovvero dalle società utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di im- Imposta sostitutiva barcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio sui proventi della predetta unità e che esercitano l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 49-bis del d.lgs. n. 171/2005 (come modificato dall’art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con- derivanti dall’attività vertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). di noleggio Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, i occasionale di proventi derivanti dall’attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue imbarcazioni e navi giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative da diporto (art. 49- all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento bis del d.lgs. a saldo dell’IRPEF. Per il versamento dell’imposta dovuta va utilizzato l’apposito codice tributo. n. 171/2005) In particolare, nel rigo RQ70 indicare: – in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio; – in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell’importo indi- cato in colonna 1. I soggetti che determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, diversi dalle società semplici, devono escludere dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sosti- tutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio e nel ri- go RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività di noleggio. 16.9 L’art. 1, commi da 140 a 146, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità Sezione XXI 2014, di seguito “legge”) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le parteci- Imposte sostitutive pazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione. sulla rivalutazione Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 146 dell’art. 1 della legge fa rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre dei beni d’impresa 2000, n. 342, a quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, non- e delle ché alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle partecipazioni finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La sezione XXI-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi contabili internazio- nali nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’im- presa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicem- bre 2012. La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omo- genea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferi- mento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitu- tiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Nel rigo RQ71 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 16 per cento dell’ammontare di colonna 1. Nel rigo RQ72 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1. Nel rigo RQ73 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle par- tecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1. La sezione XXI-B va compilata dai soggetti che, ai sensi del comma 146 dell’art. 1 della legge, si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli pre- visti dall’art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è ope- rato il riallineamento. 93 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Le previsioni di cui all’art. 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si appli- cano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobi- lizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, del TUIR. Nel rigo RQ74 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 16 per cento dell’ammontare di colonna 1. Nel rigo RQ75 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1. Nel rigo RQ76 va indicato, in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle par- tecipazioni in società controllate o collegate e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 12 per cento dell’ammontare di colonna 1. Nel rigo RQ77, colonna 2, va indicato il totale delle imposte versate, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi da RQ71 a RQ76. L’imposta sostitutiva è versa- ta, ai sensi del comma 145 dell’art. 1 della legge, in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima, da indicare in colonna 1, entro il termine di versa- mento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione o l’affrancamento è eseguito, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1811. La sezione XXI-C è riservata: – ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipa- zioni, i quali possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante; – ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, inclusi i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali. L’affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui red- diti, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva, ai sensi del comma 145 dell’art. 1 della legge, è versata in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di ver- samento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimen- to al quale la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e/o il riallineamento dei valori è eseguito, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel rigo RQ78, in colonna 1, va indicato l’ammontare del saldo di rivalutazione o della riser- va in sospensione da assoggettare ad imposta sostitutiva e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1; nel rigo RQ79, l’ammontare dell’imposta ver- sata pari a un terzo dell’importo indicato nel rigo RQ78, colonna 2. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1813. 17 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI – OPERAZIONI STRAORDINARIE 17.1 Ilpresente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione ha lo scopo di evidenziare le dif- Generalità ferenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipenden- za delle operazioni ivi elencate ovvero conseguenti all’adozione dei principi contabili interna- zionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; la sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevan- ti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. 94 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 17.2 Lapresente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscrit- Sezione I ti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indi- Riconciliazione dati cando l’apposito codice nella casella “Causa”. di bilancio e fiscali 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni; 2) Rivalutazione di beni; 3) Utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell’art. 110, comma 3, del TUIR; 4) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell’ipotesi in cui i di- sallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette ope- razioni. Inoltre, la Sezione va compilata anche dai soggetti per i quali l’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bi- lancio. Si precisa che per tali soggetti valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I ca- po II del titolo II del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. In tale caso, va indicato il codice 1nell’apposita ca- sella denominata “IAS” (colonna 3). Si precisa che per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo. Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle ope- razioni che generano disallineamenti da evidenziare nella presente sezione che per effetto del- l’adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai fini della determinazione del valo- re civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall’adozione dei suddetti principi. In tal ca- so, va indicato il codice 2 nell’apposita casella denominata “IAS” (colonna 3). Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è avvenuta l’operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di eviden- ziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV UNICO 2013, nella colon- na 5deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai principi con- tabili internazionali. Si precisa che le voci della presente sezione non dovranno più essere indicati a decorrere dal- l’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello in- dicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello UNICO SP 2013. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrispon- de al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità. Nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati. Nella colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili internazionali. Nella colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all’inizio del- l’esercizio. Nelle colonne 6 e 7, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha su- bito nel corso dell’esercizio. Nella colonna 8, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell’esercizio, pa- ri alla somma algebrica dell’importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7. Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all’inizio del- l’esercizio. Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rile- vanti ai fini fiscali. Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio, pari alla somma algebrica dell’importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12. Anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, resta ferma l’applicazione dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2005 (si veda, art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007); l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell’eliminazione) e quello fisca- le. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilancio a 95 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 4, va indicato il cor- rispondente valore contabile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili internazionali; le colonne da 5 a 8 non devono essere compilate. Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilan- cio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (ovvero per gli esercizi suc- cessivi quello esistente alla data di apertura dei predetti esercizi) della voce di bilancio elimi- nata. Nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della voce di bilancio eliminata o non più iscrivibile. Nella colonna 13, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio. Le medesime istruzioni si rendono applicabili all’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili in- ternazionali, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si appli- cano anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli “conside- rati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141” del TUIR, per effetto dell’adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili interna- zionali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra va- lore civile e fiscale scaturente dall’eliminazione del fondo TFR per effetto dell’adozione dei cri- teri previsti dallo IAS 19. 17.3 La presente sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorpo- Sezione II rante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Operazioni straordinarie Se nello stesso periodo d’imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compi- lare più sezioni II. Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi in- corporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il sog- getto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società suc- cessivamente incorporante o risultante dalla fusione. La parte I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fu- sione, la parte II ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la parte III ai dati rela- tivi alle altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l’elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della se- zione II. Al fine di identificare l’utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell’apposito cam- po denominato “Utilizzo” il codice “1” qualora l’utilizzo sia relativo ad operazioni di scissio- ne e il codice “2” qualora sia relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo so- no state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente. Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante. Nel rigo RV13, campo “Tipo di operazione”, va indicato, in caso di scissione, rispettiva- mente, il codice “1” o “2”, a seconda che la scissione sia totale o parziale, e in caso di fu- sione il codice “1” o “2”, a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei cam- pi 2 e3vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell’atto di scissione o di fusione. Nel rigo RV14, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria. Nel rigo RV15, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa. Nel rigo RV16, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo RV17, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le lo- ro originarie partecipazioni nella stessa società. Nel rigo RV18, colonne 1,2 e3, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente an- teriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell’esercizio in cui l’unificazione è avvenuta. 96 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RV19, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18. Nei righi RV20 e RV21, va indicato, rispettivamente, l’importo relativo all’aumento del capi- tale per il concambio e l’importo del nuovo capitale sociale. Nel rigo RV22 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci del- la società incorporata. Società scissa, incorporata o fusa Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della presente sezione. Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto conta- bile non trasferita (rigo RV26), ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RV27, va indicato: (cid:129) in colonna 2, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di di- savanzo da concambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di di- savanzo; (cid:129) in colonna 3, l’ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione. Nel rigo RV28, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RV29 a RV32, va indicato: (cid:129) in colonna 1, le voci dell’attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo; (cid:129) in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili; (cid:129) in colonna 3, i relativi importi. Nel rigo RV33, colonne 2 e3, va indicato l’importo dell’avanzo da annullamento e quello da concambio. Nei righi daRV34 aRV37 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle qua- li è stato imputato l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad esse relativi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 172, comma 5, del TUIR, l’avanzo di fusione deve essere prio- ritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle ri- serve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o in- corporate; l’omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società ri- sultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili so- lo in caso di distribuzione). L’eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patri- monio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell’art. 172, comma 6, del TUIR, all’e- ventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società in- corporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamen- to il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annul- lata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta e delle altre riserve si ap- plicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni det- tate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell’art. 172 del TUIR per la società incorporante o risul- tante dalla fusione (comma 9 dell’art. 173 del TUIR). Nei righi RV38 e RV39, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospen- sione d’imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio della so- cietà scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quel- le ricostituite per intero. Nel rigo RV40, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite. Nei righi RV41, RV42 e RV43 vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d’imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione. Nei righi RV44 eRV45, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, an- nullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (colonna 1) e il costo (co- lonna 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV44) e per quelle pos- sedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV45). 97 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RV46, va indicato l’importo del rendimento nozionale che la società fusa, incorpo- rata o scissa non ha utilizzato, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del decreto legge n. 201 del 2011, in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai fini IRES, trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. Tale importo va riportato nella colonna 7 del rigo RS45. Nella parte III vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scis- sione. 18 - QUADRO RP - SPESE PER INTERVENTI Dl RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E PER L’ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI L’art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Nel presente quadro vanno indicate le spese documentate sostenute nel 2013 ed effettivamen- te rimaste a carico della società o associazione per la realizzazione degli interventi di cui al ci- tato art. 16-bis su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Per tali spese il sin- golo socio ha diritto a una detrazione d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese so- stenute, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). Inoltre, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, per le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 bis, comma 1, lett. i) del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordi- nanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a co- struzioni adibite ad attività produttive, il singolo socio ha diritto a una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Per il 2013 ciascun socio ha diritto alla detrazione anche in caso di interventi consistenti nel- la prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti nella singola unità immobiliare. Ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili si tiene conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per maggiori informazioni su condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, si vedano le istruzioni per la compilazione del quadro RP, Sezione III, del modello Unico Persone Fisiche. Infine, il comma 2 dell’art. 16 del sopra citato decreto riconosce a coloro che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16 una detrazione dall’imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arre- do dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Per la fruizione della detrazione in commento, è richiesto che il contribuente, prima del soste- nimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già avviato i la- vori per interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR (circolare n. 29/E del 2013). Il predetto importo massimo di euro 10.000 è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spe- sa. Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il di- ritto al beneficio di cui all’art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013 , è riconosciu- to più volte; in tal caso, l’importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro è riferi- to a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. 98 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ATTENZIONE Per ogni unità immobiliare oggetto delle predette spese deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di re- cupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. A tal fine, nei righi da RP1 a RP30, va indicato: (cid:129) in colonna 1, il codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese; (cid:129) in colonna 2, l’importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edili- zio e di riqualificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento; (cid:129) in colonna 3, l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodome- stici ad alta efficienza energetica, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cen- to; (cid:129) in colonna 4, l’importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 65 per cento. Nel rigo RP31, colonna 2, 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il totale degli importi di cui al- la colonna 2, 3 e 4 dei righi da RP1 a RP30. L’ammontare di colonna 2 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17, campo 2, del quadro RN. L’ammontare di colonna 3 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17 campo 3, del quadro RN. L’ammontare di colonna 4 del rigo RP31 va riportato nel rigo RN17 campo 4, del quadro RN. 19 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI 19.1 Nella colonna 1e, ove esistenti, nelle colonne 1-bise 1-terdei righida RN1ad RN9, vanno indi- Redditi cati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri RF, RG, RE, RA, RD, RB, RT, RH, RL e RJ. Riservato alle “Società non operative” Ai fini della compilazione dei righi RN1 e RN2 per i soggetti che risultano di comodo in base alle disposizioni di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, si rinvia a quanto in- dicato nel prospetto per la “Verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito impo- nibile minimo dei soggetti considerati di comodo” contenuto nel quadro RS. Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel quadro RA, si fa presente che es- si devono essere cumulativamente indicati nel rigo RN4 relativo ai redditi dei terreni. In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati: (cid:129) nella colonna 2, le ritenute d’acconto subite, comprese quelle attribuite dai consorzi, indi- cate nel rigo RS41, colonna 2. Si precisa che, nell’ipotesi in cui in cui i soci o associati del- la società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ri- tenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dall’imposta sui red- diti, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 (circ. 56 del 2009), nella presente co- lonna va comunque riportato l’intero importo delle ritenute imputate ai soci o associati. Al fi- ne di evidenziare le ritenute riattribuite dai soci o associati alla società o associazione di- chiarante, queste vanno riportate nel campo 12 della sezione II del quadro RO e va, altre- sì, compilata la sezione IV del quadro RX; (cid:129) nella colonna 3, le imposte pagate all’estero, comprese quelle derivanti da imposte figurati- ve al netto delle imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti da soggetti non residenti par- tecipati di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, da indicare nel rigo RN15, colonna 4; (cid:129) nella colonna 4, i crediti di imposta spettanti, diversi da quelli indicati nei riquadri successi- vi. La colonna 5 va barrata in caso di presenza di perdite in contabilità ordinaria riportabili sen- za limiti di tempo. Nel rigo RN10, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all’IRES in società non soggetta a tale imposta, devono indicare l’ammontare delle riserve costituite pri- ma della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5, dell’art. 47 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all’art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR. 99 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un’operazione di trasformazione effettuata nel 2013, compilino il quadro RG, dal momento che le riserve non sono ricostituite in mancanza del bilancio. Tale imputazione va effettuata an- che dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello “ordinario” a quello “semplificato” di cui all’art. 66 del TUIR. Nel rigo RN11, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel quadro RM, ad eccezione dei redditi attribuiti alla società dal soggetto che detiene una partecipazio- ne in soggetti non residenti di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, da indicare nel rigo RN15. 19.2 Il rigo RN13 deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante e/o i soggetti parteci- pati siano risultati di comodo in base a quanto previsto dall’art. 30 della legge 23 dicembre Reddito minimo 1994 n. 724 e dall’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. In particolare, le società in nome collettivo e in accomandita semplice devono riportare il mag- giore tra il reddito minimo di cui al rigo RS20 e il reddito minimo imputato dai soggetti parte- cipati, risultante dal rigo RF58, colonna 1, ovvero dal rigo RG26, colonna 1. Il presente rigo deve essere compilato altresì dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle società semplici e dai soggetti ad essi equiparati che detengono una partecipazione in società di comodo, riportando l’importo del rigo RH7, colonna 1. 19.3 Nel rigo RN14, colonna 1, va indicato l’importo delle perdite non compensate risultante dal rigo RG28, colonna 1, ovvero del rigo RH12 colonna 1. Nel rigo RN14, colonna 2, va in- Perdite non dicato l’importo delle perdite non compensate risultante dal rigo RF60, colonna 1, ovvero dal compensate rigo RH9, colonna 1. In colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di cui alla colonna 2, utilizzabili senza limiti di tempo. Per la corretta compilazione della presente sezione si ve- dano le istruzioni di cui al rigo RS20. Si precisa, infine, che nel presente rigo vanno riportate anche le perdite in contabilità ordina- ria provenienti dal quadro RH, pari alla differenza, se positiva, tra l’importo di rigo RH8 e quel- lo di rigo RH7, colonna 2 (in assenza di compilazione della colonna 1 del predetto rigo). Det- to ammontare va indicato nella colonna 2 e, qualora illimitatamente riportabile, anche nella colonna 3. Gli importi evidenziati nel rigo RN14 non devono essere preceduti dal segno “-“. 19.4 Nel rigo RN15, in colonna 1, va indicato il totale dei redditi del soggetto non residente partecipato (artt. 167 e 168 del TUIR) da imputare ai soci, mentre nelle colonne 2 e3vanno indicate, rispettiva- Redditi derivanti mente, le imposte sul reddito dell’anno e quelle sul reddito degli anni precedenti pagate dall’anzidet- da imprese estere to soggetto. partecipate Nella colonna 4 vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dal soggetto non residente. 19.5 NelrigoRN16, riservato alle società semplici ed ai soggetti equiparati, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci. Oneri Si rammenta che tra gli oneri di cui all’art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società, van- no indicati: – le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; – i contributi destinati alle organizzazioni non governative; – le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessa- zione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione. Nel rigo RN17, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma tributaria prevede una detrazione d’imposta. Tale rigo va compilato come di seguito indicato. In colonna 1, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui all’art. 15, comma 3, del TUIR, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli one- ri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa. In colonna 2, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, rigo RP31, colonna 2. In colonna 3, va indicato il totale delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le quali spetta la detrazione d’imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, rigo RP31, colonna 3. 100 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In colonna 4, va indicato il totale delle spese per l’adozione di misure antisismiche per le qua- li spetta la detrazione d’imposta del 65 per cento di cui al quadro RP, rigo RP31, colonna 4. Nelle colonne5, 6, 7, 8 e9 vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio ener- getico di edifici esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013, per le quali l’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), pre- vede una detrazione dall’imposta lorda. La detrazione nella misura del 55 per cento delle spe- se documentate relative agli anzidetti interventi, spetta entro il limite massimo di detrazione pre- visto per ciascuna tipologia di intervento effettuato. L’art. 1, comma 48, della legge di stabi- lità 2011 ha previsto che la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari im- porto. Ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Pertanto, nelle colonne da10 a14vanno riportati gli importi delle predette spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. In particolare, in colonna 5 (colonna 10, se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) va indicato l’importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia pri- maria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai va- lori richiesti. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzazio- ne invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, ri- generazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristi- che indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscal- damento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere su- periore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008; incolonna 6 (colonna 11, se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) va indicato l’importo delle spese docu- mentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, ri- guardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008; in colonna 7 (colonna 12, se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) va indicato l’importo delle spese documentate relative al- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricove- ro e cura, istituti scolastici e università; in colonna 8 (colonna 13, se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) va indicato l’importo delle spese documentate relative ad inter- venti di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizza- zione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia; in colonna 9 (colonna 14, se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) va indicato l’importo delle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. In colonna 15, va indicato l’importo complessivo degli investimenti agevolati in Start-up a vo- cazione sociale e ad alto valore tecnologico, di cui al rigo RS124, colonna 1. In colonna 16, va indicato l’importo complessivo degli investimenti agevolati in Start-up inno- vative, di cui al rigo RS124, colonna 2. 19.6 Nel rigo RN18, vanno indicati gli importi trasferiti alla società dichiarante da Trust trasparenti o misti ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR, di cui la stessa è beneficiaria. Trust trasparente o In particolare, vanno indicati: misto – (cid:129) in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM importi ricevuti e a fondi comuni di investimento; (cid:129) in colonna 2, l’ammontare dei crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero; (cid:129) in colonna 3, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta; (cid:129) in colonna 4, l’ammontare delle ritenute d’acconto; (cid:129) in colonna 5, l’eccedenza IRES trasferita alla società dal Trust; (cid:129) in colonna 6, l’ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita alla so- cietà dichiarante. 101 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 19.7 Nel rigoRN19, le società semplici ed i soggetti equiparati per i quali trova applicazione la disposi- zione di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 344 del 2003, devono indicare: Altri crediti (cid:129) in colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di d’imposta cui al rigo RN19, colonna 4, del Mod. UNICO 2013; (cid:129) in colonna 2, l’importo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen- te dichiarazione; (cid:129) in colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 (codice tributo 6785) entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; (cid:129) in colonna 4, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e l’importo indicato nella colonna 3. 19.8 Nel rigo RN20 va indicato l’importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio indi- cato nel rigo RS45, colonna 7 eccedente quello utilizzato in deduzione dal reddito di impresa. Deduzione per capitale investito proprio 19.9 Nel rigo RN21 vanno indicati gli importi delle plusvalenze determinate a seguito del trasferi- mento della residenza all’estero ai sensi dell’art. 166 del TUIR. In particolare, nelle colonne 1 Trasferimento della e2del presente rigo vanno indicati, rispettivamente, gli importi di colonne 1 e 2 del rigo TR5. residenza all’estero 19.10 Sulla base dei dati risultanti dal quadro RN, dal quadro RO, nonché dal quadro RS, RM, RU o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da Prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla rilasciare ai soci o classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nonché l’eventuale iscrizione all’albo associati delle imprese artigiane. Nel suddetto prospetto devono essere indicati: 1) i dati identificativi del socio o associato; 2) il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell’imposta personale nei righi da RN1 a RN12; in caso di perdita va precisato se trattasi di perdita in contabilità ordinaria ripor- tabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza limiti di tem- po, ovvero se trattasi di perdita in contabilità semplificata. Con riferimento ai redditi fon- diari, si precisa quanto segue: (cid:129) al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa va co- municato il reddito dominicale imponibile, il reddito dominicale non imponibile e il red- dito agrario, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle co- lonne 1, 1-bis e 1-ter; (cid:129) al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipa- zione in regime di impresa va comunicato il reddito agrario (tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna 1-ter) e il reddito dominicale imponibile, quest’ultimo determinato tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN4, colonna 1, e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 13. Relativamente ai redditi dei fabbricati, inoltre: (cid:129) al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa va co- municato il reddito dei fabbricati imponibile e il reddito dei fabbricati non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN6, rispettivamente nelle colonne 1 e 1- bis e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 15; (cid:129) al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipa- zione in regime di impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile, determi- nato tenendo conto dell’importo indicato nel rigo RN6, colonna 1, e di quello indica- to nel quadro RO, sezione II, campo 14. 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato; 4) le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci; 5) qualora la società sia “di comodo” e/o detenga partecipazioni in società di comodo, le quote di reddito minimo di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e suc- cessive modifiche, risultanti dal rigo RN13, nonché l’ammontare delle perdite non com- pensate risultante dal rigo RN14; va precisato se trattasi di perdita in contabilità ordina- ria riportabile negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabile senza li- miti di tempo, ovvero se trattasi di perdita in contabilità semplificata; 6) le ritenute d’acconto e le imposte pagate all’estero, indicando separatamente quelle ef- fettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è neces- sario indicare: l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare del reddito prodotto 102 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di parteci- pazione del singolo socio. Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile or- ganizzazione, va indicata l’imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo pe- riodo d’imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR). Si precisa che le imposte fi- gurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposi- ta clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il cre- dito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata; 7) distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa: (cid:129) i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righi RS21 e RS22 del quadro RS; (cid:129) la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM11 a RM14; (cid:129) le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto nell’anno d’imposta 2013 assoggettato a tassazione separata; (cid:129) le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata; (cid:129) le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito (per l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 4 dei righi RS21 e/o RS22 del quadro RS); 8) i crediti d’imposta spettanti; 9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del TUIR; 10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 15, comma 3, del TUIR, e dell’art. 1, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30; 11) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 16-bis del TUIR per le quali è riconosciuta al socio una detrazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento; 12) le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza ener- getica di cui al comma 2 dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione ai fini dell’IRPEF nella misura del 50 per cento; 13) le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 65 per cento; 14) le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, per le quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 55 per cento se sostenute dal 1° gennaio 2013 al 5 giugno 2013 o del 65 per cento se sostenute dopo il 5 giugno 2013; 15) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si ricorda che l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a ti- tolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazio- ne separata, ai sensi dell’art. 17 del TUIR, effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere se- paratamente indicati per ciascun socio; 16) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR); 17) la quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all’attività di ricerca e di docenza ed imponibile in capo all’associato nella misura prevista dall’art. 17 del d.l. n. 185 del 2008 e dall’art. 44 del d.l. n. 78 del 2010; 18) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agen- zia delle società di persone che, per effetto dell’art. 17, lett. d), del TUIR, sono assog- gettati a tassazione separata; 19) la quota dei crediti d’imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono esse- re esposti dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello UNICO 2014; 20) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello uti- lizzato in deduzione dal reddito d’impresa (rigo RN20); 21) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione dal reddito d’impresa; 22) l’ammontare dei proventi e dei costi derivanti dall’attività di noleggio in forma occasio- nale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al com- ma 5 dell’art. 49-bis del d.gs. n. 171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell’acconto relativo all’imposta sul reddito; 23) l’ammontare degli investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative per i quali è prevista l’agevolazione di cui all’art. 29 del d.l. n. 179 del 2012; 103 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 24) gli importi della plusvalenza unitariamente determinata e di quella sospendibile, a segui- to del trasferimento della residenza all’estero ai sensi dell’art. 166 del TUIR; 25) l’ammontare del reddito esente prodotto nella ZFU del comune di L’Aquila evidenziato nel- l’apposito prospetto del quadro RS, nonché l’ammontare delle eventuali perdite indicate nelle colonne da 4 a 8 del rigo RS134. 20 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI E DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI E RITENUTE RIATTRIBUITE Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione contiene l’elenco nominativo de- gli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione. La seconda sezione va utilizzata per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell’esercizio nonché l’importo delle ritenute a questi imputa- te e riattribuite alla società o associazione dichiarante. Nella sezione I va indicato: – il codice fiscale (campo 1); – i dati anagrafici (campi da 2 a 6); – la qualifica (campo 7), indicando: “A”, se trattasi di socio amministratore; “B”, se trattasi di amministratore non socio. – il codice e la data di assunzione della carica (campi 8 e 9) qualora l’amministratore sia di- verso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita, desumendolo dalla tabella riportata nel paragrafo 2.5 del capitolo II “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi”; – la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale (campi da 10 a 13). Nella sezione II va indicato, in merito al socio persona fisica, nei campi da 1 a 6, rispettiva- mente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di na- scita; per il socio diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale. Il campo 7, va barrato se l’attività svolta nell’impresa costituisce per il socio l’occupazione pre- valente. Nel campo 8, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell’anno 2013, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2013. Se le quote non ri- sultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Nel campo 9, va indicato il numero dei mesi di esercizio dell’attività in cui si è verificata la condizione dell’occupazione prevalente per il socio, se inferiore all’anno. Nel campo 10, va indicato “A”, se trattasi di socio amministratore, “B”, se trattasi di socio ac- comandante ed “R”, negli altri casi. L’indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Il campo 11, va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d’imposta per i ca- noni di locazione non percepiti di cui all’art. 26, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società. In questa sezione vanno indicati anche i soggetti precedentemente usciti dalla compagine so- ciale a cui spetti il credito d’imposta suddetto. In tal caso, devono essere compilati i campi 1 e 11. Nel campo 12, va indicato l’importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009). La somma degli importi indica- ti nel presente campo va riportata nel quadro RX, rigo RX51, colonna 3. I campi 13e 14vanno compilati per indicare rispettivamente il maggior reddito dominicale im- ponibile e il maggior reddito dei fabbricati imponibile da attribuire al socio, nel caso in cui quest’ultimo sia un soggetto diverso da persona fisica o sia una persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa. In tali casi, infatti, non è applicabile l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale l’IMU sostituisce l’Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari con- cernenti i beni non locati. Per la compilazione dei predetti campi vanno, pertanto, calcolati il reddito dominicale e il red- dito dei fabbricati della società senza applicare le regole di cui al citato art. 8 del decreto le- 104 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone gislativo n. 23 del 2011 (a tal fine può essere di ausilio consultare, ove compatibili, le istruzio- ni per la compilazione dei quadri RA e RB del modello Unico Enti non commerciali). Se il red- dito dominicale e il reddito dei fabbricati così determinati sono maggiori rispettivamente del red- dito dominicale imponibile risultante dal rigo RA27, colonna 11 e del reddito dei fabbricati im- ponibile di cui al rigo RB10, colonna 9, del presente modello, le relative differenze (maggior reddito dominicale imponibile e maggior reddito dei fabbricati imponibile) vanno rapportate al- la quota di partecipazione agli utili del socio ed indicati rispettivamente nei campi 13 e 14. Il campo 15 va compilato per indicare il maggior reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale del socio persona fisica (di colonna 1) che non detiene la parteci- pazione in regime di impresa. In tal caso, infatti, il reddito di tali immobili da attribuire al socio concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013). Per la compilazione del presente campo va calcolato il reddito dei fabbricati della società appli- cando la citata disposizione. Se il reddito dei fabbricati così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RB10, colonna 9, del presente modello, la differenza (maggior reddito dei fabbricati imponibile) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicato nel campo 15. Nel campo 16va indicato il maggior reddito da attribuire al socio (vedi istruzioni a pag. 48). Per la compilazione del presente campo va calcolato il reddito della società applicando l’ul- teriore rivalutazione del 15 per cento (art. 1, comma 512, legge n. 228 del 2012). Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27 del presente modello, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicato nel campo 16. In questa sezione vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l’attività nel 2013 ma che non risultano più tali alla chiusura dell’esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9 ed eventualmente 11. Qualora i nominativi da indicare siano più di nove, devono essere compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo. 21 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RD, RE, RF, RG, RH, RJ E PROSPETTI VARI 21.1 Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ: Generalità – Trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone; – Plusvalenze e sopravvenienze attive; – Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo; – Utili distribuiti da imprese estere partecipate; – Ammortamento dei terreni; – Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione (D.M. 19 novembre 2008); – Valori fiscali delle società agricole; – Perdite da istanza di rimborso da IRAP; – Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA; – Consorzi di imprese; – Prezzi di trasferimento; – Estremi identificativi dei rapporti finanziari; – Deduzione per capitale investito proprio (ACE); – Canone Rai; – Crediti; – Dati di bilancio IAS/IFRS; – Dati di bilancio; – Minusvalenze e differenze negative superiori ai 50 mila euro e ai 5 milioni di euro; – Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi; – Investimenti in start-up innovative; – Zona franca urbana del comune di L’Aquila; – Errori contabili. 21.2 Nel rigo RS1, va indicato il quadro di riferimento. Quadro di riferimento 105 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 21.3 L’art. 170, comma 4, del TUIR, disciplina il regime delle riserve nel caso di trasformazione da Trasformazione una società soggetta all’IRES in una società non soggetta a tale imposta (trasformazione omo- da società soggetta genea regressiva). Ai sensi del comma 5 dette riserve, in caso di imputazione ai soci, sono assoggettate ad im- all’Ires in società posta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art. di persone 73 del TUIR. Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riser- ve. A tal fine va indicato nel rigo RS2, colonna 1, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta provenienti dalla società trasformata; nel rigo RS3, colonna 1, l’importo delle riser- ve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio; nel rigo RS4, colonna 1, l’am- montare delle riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio (art. 47, comma 5, del TUIR). Nella colonna 2dei predetti righi vanno annotati i decrementi delle riserve utilizzate per la co- pertura della perdita dell’esercizio. Nella colonna 3 vanno indicati gli altri decrementi quali, ad esempio, la distribuzione ai soci. Nella colonna 4 va indicato il saldo finale. Nel rigo RS5 devono essere riportate le perdite non compensate, formatesi prima della tra- sformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR. Nel rigo RS6 vanno indicate le perdite fiscali, formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone, utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 8, comma 3, ultimo periodo, del TUIR. 21.4 Il presente prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle Plusvalenze sopravvenienze attive, esclusivamente nell’anno in cui viene operata la scelta per la rateazione. e sopravvenienze A tal fine, nel rigo RS7, va indicato l’importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), in colonna 1, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in colonna attive 2, oggetto di rateazione. Nel rigo RS8, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in colonna 1, e per le sopravvenienze, in colonna 2. Nel rigo RS9, va indicato l’importo complessivo dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, oggetto di rateazione. Nel rigo RS10, va indicato l’importo corrispondente alla quota costante prescelta per i proventi di cui al rigo RS9. Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RG6 e RG7 del quadro RG e dei righi RF7, RF8, RF34 e RF35 del quadro RF. 21.5 Il presente prospetto deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita Verifica semplice per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell’art. 30 della dell’operatività legge n. 724 del 1994, nonché, ai sensi dell’art. 2 commi 36-decies e 36-undecies, del de- e determinazione creto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per la determinazione del reddito minimo dei soggetti in “perdita sistematica”. del reddito imponibile minimo Esclusione dei soggetti Nel rigo RS11, la casella “Esclusione” va compilata dai soggetti non tenuti all’applicazione di comodo della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice: 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mer- cati regolamentati italiani ed esteri o che sono da essi controllate, anche indirettamente; 5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudizia- ria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (rag- gruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 10– per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del ca- pitale sociale; 11– per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. 106 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, sono state individuate de- terminate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994. Nella casella “Disapplicazione società non operative” va indicato, in base alla propria si- tuazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del- le entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati: 2 – ipotesi di cui alla lett. b) ), come sostituita dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012; 3 – ipotesi di cui alla lett. c); 4 – ipotesi di cui alla lett. d); 5 – ipotesi di cui alla lett. e); 6 – ipotesi di cui alla lett. f); 7 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento. Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “4”, “5” e “6”, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nelle colonna 1 e/o 4 dei righi da RS12 a RS17, occorre compilare an- che la casella “Casi particolari”. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state in- dividuate, ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella “Disapplicazione società non operative” va indicato, in base alla pro- pria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di se- guito elencati: 8 – ipotesi di cui alla lett. a); 9 – ipotesi di cui alla lett. b). L’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, pur non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero, che nello stesso arco temporale, sono per due periodi d’impo- sta in perdita fiscale ed in uno hanno dichiarato un reddito inferiore all’ammontare determina- to ai sensi dell’art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994, sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. Pertanto, qualora il contribuente si trovi in una delle situazioni sopra illustrate, occorre indicare il codice “1”nella casella “Soggetto in perdita sistematica” e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS12 a RS17 (sempre che la casella “Casi particolari” del rigo RS11 non sia stata compilata), mentre il resto del prospetto non va compilato. Restano, in ogni caso, ferme le cause di esclusione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. In tal caso, occorre com- pilare esclusivamente la colonna 1 “Esclusione”. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012 sono state, inoltre, individuate particolari situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguar- dante i soggetti in perdita sistematica. A tal fine, nella casella “Soggetto in perdita sistematica”, va indicato, in base alla propria si- tuazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento citato, uno dei codici di se- guito elencati: 2 – ipotesi di cui alla lett. b); 3 – ipotesi di cui alla lett. c); 4 – ipotesi di cui alla lett. d); 5 – ipotesi di cui alla lett. e); 6 – ipotesi di cui alla lett. e), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto; 7 – ipotesi di cui alla lett. f); 8 – ipotesi di cui alla lett. g); 9 – ipotesi di cui alla lett. h); 10 – ipotesi di cui alla lett. i); 107 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 11 – ipotesi di cui alla lett. l); 12 – ipotesi di cui alla lett. m). Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2012. Nel caso in cui la società dichiarante si sia avvalsa delle disposizioni di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società in perdita sistema- tica il risultato di periodo va determinato: – per il periodo d’imposta in cui viene realizzata la plusvalenza, incrementando il risultato fi- scale di periodo dell’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi; – per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, riducendo il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumen- to effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata (vedere la riso- luzione dell’Agenzia delle entrate n.68/E del 16 ottobre 2013). Qualora a seguito della su indicata modalità di determinazione del risultato di periodo il con- tribuente non risulti in perdita sistematica ai sensi dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011, va indicato il codice 9 nella casella “Soggetto in perdi- ta sistematica”. La casella “Impegno allo scioglimento” va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012. In tal caso non, occorre compilare la casella “Disapplicazione società non operative”. Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di ri- chiedere all’Agenzia delle entrate la disapplicazione delle predette discipline ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di accoglimento dell’istanza ai fini delle imposte sui redditi, va indicato nella casella “Imposta sul reddito” uno dei seguenti codici: 1, se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società non operative; 2, se è stata ottenuta la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica; 3, se è stata ottenuta la disapplicazione di entrambe le discipline. Inoltre, vanno barrate, anche congiuntamente alla compilazione della casella “Imposta sul red- dito”, le seguenti caselle: – “IRAP“, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRAP; – “IVA“, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IVA. La casella “Casi particolari” va compilata: – nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal caso, va in- dicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato; – nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla pre- sente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal ca- so va indicato il codice “2” e la colonna 4 dei predetti righi, unitamente alla colonna 5 del rigo RS18, non vanno compilate. Nel rigo RS12, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari. Nel rigo RS13, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im- mobili e da beni indicati nell’art. 8 bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria. Nel rigo RS14, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria ca- tastale A/10. Nel rigo RS15, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa ac- quisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. Nel rigo RS16, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in loca- zione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti. Nel rigo RS17, colonna 1, va indicato il valore degli immobili (art. 30, comma 1, lett. b) Leg- ge 23 dicembre 1994 n. 724) situati in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS12 a RS17, vanno as- 108 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone sunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Nel rigo RS18, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le per- centuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei va- lori indicati in colonna 1 dei righi da RS12 a RS17. Nel rigo RS18, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’eser- cizio e dei due precedenti. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del TUIR (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabi- li e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari. Qualora nel rigo RS18 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi be- ni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall’art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto. Nel rigo RS19 va indicato: – in colonna 1,l’ammontare dell’agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 7, fino a con- correnza dell’importo di rigo RS18, colonna 5; – in colonna 2, l’ammontare dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito quali, ad esempio: – la quota esclusa dalla formazione del reddito degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sot- to qualsiasi denominazione ai sensi dell’art. 47 del TUIR; – eventuali redditi esenti anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; – l’importo escluso dal reddito per effetto dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. bonus capitalizzazione); – in colonna 3, l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazio- ne, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR; – in colonna 4, il risultato della seguente operazione: col. 1 + col. 2 – col.3 se il risultato è negativo l’importo va preceduto dal segno “–“. Nel rigo RS20, va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione: RS18, col. 5 – RS19, col. 4 Si procede, quindi, al raffronto tra: – l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RF66 maggiorato dell’importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità ordinaria; – l’ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo RG34, maggiorato dell’importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità semplificata. Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del rigo RN1 (o RN2) va riportato l’importo del rigo RS20 (reddito imponibile minimo), e le perdi- te non compensate non sono imputabili. Nel caso in cui, invece, il primo termine risulti inferiore al secondo, nel rigo RN1 (o RN2) va riportato l’importo di rigo RF66 o RG34. 21.6 Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi: Utili distribuiti – dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 167, comma 1, del TUIR e del- da imprese le disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i red- diti di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime estere partecipate fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companieso CFC), dei quali i medesimi possie- dono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili; – dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposi- zioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia- to, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili. 109 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente di- chiarante. Righi RS21 e RS22 Per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS. In particolare, nelle colonne da 1 a 4, va indicato: – nel campo 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa estera nel quadro FC della propria dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che de- termina i redditi dell’impresa, società od ente non residente ed il soggetto dichiarante, que- st’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale; – nel campo 2, la denominazione dell’impresa estera partecipata. La casella 3 deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti; – nella colonna 4, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente di- rettamente partecipato che non concorrono a formare il reddito. L’importo indicato in tale co- lonna, ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 4 di ogni rigo del presente pro- spetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 del quadro RF del presente modello. Gli utili distribuiti dall’impresa, società od ente localiz- zata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito com- plessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza (si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.5). Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non re- sidenti (casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell’impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. 21.7 L’art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, così come sostituito dal d.l. n. 262 del Ammortamento 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei ca- dei terreni noni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono. Si precisa che per immobili strumentali all’impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell’articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che so- no o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quel- li situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere similare; tra questi ci si riferisce agli im- mobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l’attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati. Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell’art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inol- tre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto ur- bano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali. Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007. La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso. A tal fine, nella colonna 1 del rigo RS24 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazio- ne finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In colonna 2 va indicato il va- lore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del ter- reno e, nella colonna 4, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fab- bricati insistono. Nella colonna 1 del rigo RS25 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In co- lonna 2 va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scor- porato il valore del terreno e, nella colonna 4, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono. 110 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 21.8 Nel rigo RS26, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del Spese TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per di rappresentanza mancanza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’economia e per le imprese di delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’im- nuova costituzione presa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nel- la misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile. Nel pre- sente rigo, pertanto, qualora nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d’imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta precedenti. Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e be- vande, qualificate spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro am- montare. Qualora, invece, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati soste- nuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d’imposta prece- denti (indicate nel rigo RS26 del modello UNICO SP 2013) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evi- denziare anche in colonna 2), ovvero nella colonna 7 del rigo RG22 (da evidenziare anche in colonna 2). 21.9 L’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concede alle società di per- Valori fiscali delle sone che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 la possibilità di optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Il decreto del società agricole Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ali- mentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la suddetta op- zione, prevede, all’art. 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi del- l’attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l’e- sercizio dell’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. In caso di per- dita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al presente prospetto. A tal fine, nei righi da RS27 a RS38, per ogni elemento dell’attivo e del passivo, vanno indi- cati: – in colonna 1, la corrispondente voce di bilancio; – in colonna 2, il valore fiscale, come risultante alla data d’inizio del periodo d’imposta og- getto della presente dichiarazione; – nelle colonne 3 e 4, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale; – in colonna 5, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all’importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazio- ni di cui alla colonna 4 (decrementi). 21.10 Il presente prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato l’istanza di rim- Perdite da istanza borso da IRAP, evidenziando maggiori perdite d’impresa, riportabili ai sensi dell’art. 84 del di rimborso da IRAP TUIR, che non hanno trovato utilizzo nei periodi d’imposta precedenti e che possono essere ri- portate nella presente dichiarazione. Tale situazione può verificarsi nel caso in cui dette maggiori perdite riguardano periodi d’im- posta antecedenti alla trasformazione da società di capitali in società di persone. Le perdite già evidenziate nel rigo RS39 del Modello Unico SP 2013 non devono essere ri- portate nel presente prospetto. A tal fine, nel rigo RS39, colonna 1, occorre indicare le maggiori perdite evidenziate nell’i- stanza di rimborso di cui sopra se utilizzabili in misura limitata. Le predette perdite, qualora uti- lizzabili in misura piena, vanno riportate nella colonna 2. La parte di tali perdite pregresse non compensate negli appositi righi dei quadri di determinazione del reddito d’impresa deve es- sere riportata nei righi RS5 e RS6 dell’apposita sezione del quadro RS. Le perdite evidenziate nel presente prospetto non dovranno essere riportate nel medesimo pro- spetto del modello relativo al periodo d’imposta successivo. 21.11 La presente sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendano adeguarsi alle risul- Adeguamento tanze degli studi di settore per l’anno d’imposta 2013 ai fini IVA, versando la maggiore im- agli studi posta dovuta entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito utilizzando il mo- di settore ai fini IVA dello F24, codice tributo 6494, e con le medesime modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall’articolo 20 del decreto le- gislativo 9 luglio 1997, n. 241. 111 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In particolare, nella colonna 1 del rigo RS40 devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella colonna 2 la relativa imposta . I dati relativi all’adeguamento agli studi di settore ai fini delle imposte dirette devono invece esse- re riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG). 21.12 Il presente prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un con- Consorzi di imprese sorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenu- te d’acconto per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferi- re la residua quota di ritenuta ai consorziati che hanno eseguito i lavori, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il ver- bale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si ve- da la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell’Agenzia delle entrate). L’impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente. Nel rigo RS41, in colonna 1, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute su- bite e in colonna 2 l’ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest’ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel rigo RN1,colonna 2,oRN2,colonna 2. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro. 21.13 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qua- Prezzi di lificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si tro- trasferimento vino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 del- l’art. 110 del TUIR. Nel rigo RS42 i soggetti interessati devono barrare: – la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente; – la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non re- sidente; – la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entram- be direttamente o indirettamente controllate da un’altra società. Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la casella “Pos- sesso documentazione” del presente prospetto. Tale indicazione è necessaria al fine di acce- dere al regime di esonero dalle sanzioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Trattasi, in particolare del regime di esonero, previsto dal com- ma 2-ter dell’art. 1 citato che dispone la disapplicazione delle sanzioni connesse alle rettifiche operate ai sensi del citato comma 7 dell’art. 110. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29 settembre 2010, è stato previ- sto che la comunicazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazio- ne idonea ai sensi all’art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 471, debba essere effet- tuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento. Si ricorda che in assenza di detta comunicazione, torna a essere applicabile il regime ordi- nario previsto dal comma 2 dell’art. 1 citato. Inoltre, nella colonna 5 e nella colonna 6 devono essere indicati, cumulativamente, gli impor- ti corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativa- mente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, del TUIR. 21.14 Ai sensi dell’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per gli esercenti imprese o Estremi identificativi arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per dei rapporti tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente finanziari strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 112 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il presente rigo è, pertanto, riservato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui al citato art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto del- la presente dichiarazione. In particolare, nel rigo RS43 va indicato: (cid:129) il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria italiana (colonna 1) o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale estero (colonna 2); (cid:129) in colonna 3, la denominazione dell’operatore finanziario; (cid:129) in colonna 4, il tipo di rapporto, utilizzando i codici di cui alla tabella seguente (cfr. prov- vedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2010): VALORI AMMESSI 01 Conto corrente 12 Cassette di sicurezza 02 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 13 Depositi chiusi 03 Conto deposito a risparmio 14 Contratti derivati libero/vincolato 15 Carte di credito/debito 04 Rapporto fiduciario ex legge 16 Garanzie n. 1966/1939 17 Crediti 05 Gestione collettiva del risparmio 18 Finanziamenti 06 Gestione patrimoniale 19 Fondi pensione 07 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 20 Patto compensativo 08 Portafoglio 21 Finanziamento in pool 09 Conto terzi individuale/globale 22 Partecipazione 10 Dopo incasso 98 Operazione extra-conto 11 Cessione indisponibile 99 Altro rapporto Nel caso in cui il contribuente intrattenga più rapporti con gli operatori finanziari deve essere utilizzato un modulo per ogni rapporto, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di es- si e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 21.15 Ilpresente prospetto deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni pre- viste dall’art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dal- Deduzione per la legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di determinare l’importo ammesso in deduzione capitale investito dal reddito d’impresa, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. proprio (ACE) Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, il rendimento nozionale del nuovo ca- pitale proprio è determinato mediante l’applicazione dell’aliquota del 3 per cento. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è attribuita a cia- scun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Le disposizioni di attuazione dell’agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro del- l’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012. Con lo stesso provvedimento sono state sta- bilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS45 va indicato: – in colonna 1l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio oggetto della presente dichiarazione; – in colonna 2l’ammontare relativo agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quel- lo relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno altresì indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto de- creto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012 di cui all’art. 1, com- ma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011; – in colonna 3 la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2; qualora il risul- tato sia pari o inferiore a zero, le successive colonne non vanno compilate; – in colonna 4 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 3 per cento del- l’importo di colonna 3, se positivo; – in colonna 5 il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento no- zionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 6il relativo importo. In caso di trasformazione, in colonna 6 va indicato l’importo del rendimento nozionale che la so- cietà o ente non ha utilizzato in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai fini IRES, 113 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società risultante dalla trasformazione. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, deve com- pilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la nu- merazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro; – in colonna 7 l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 4, quello indicato nella colonna 6 di tutti i moduli compilati e quello in- dicato nel rigo RV46, di tutti i moduli compilati. Nel caso di compilazione di più moduli, l’im- porto del rendimento complessivo va riportato soltanto sul modulo numero 1. 21.16 La presente sezione, ai sensi dell’art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere compilata dal- Canone Rai le società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2013 o che detengano per la prima vol- ta nell’anno 2014 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familia- re, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fis- sato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n.458. Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamen- to speciale alla radio o alla televisione. A tal fine indicare nei righi da RS46 a RS47: – nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il pre- detto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal sogget- to dichiarante; – nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante; – nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il nume- ro civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si pre- cisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; – nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera: “A” - CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento); “B” - CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi tu- ristici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso); “C” - CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o in- feriore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli banca- ri); “D” - CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di tele- visori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affitta- camere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pub- blico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici); “E” - CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-al- berghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti reli- giosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421. – nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualo- ra sia stato effettuato nell’anno 2014. 21.17 Il parametro da assumere, in base all’art. 106, comma 1, del TUIR per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti Crediti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di ac- quisizione dei crediti stessi, ancorché le norme civilistiche prevedano che i crediti debbano es- sere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. 114 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le sva- lutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile. Nel rigo RS48, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’eserci- zio precedente e, in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RF81, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2013 Società di persone ed equiparate). Nel rigo RS49, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, com- ma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stes- si; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di pre- cedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101. La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determina- zione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell’esercizio, così come la valuta- zione dell’eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull’ammontare dei crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013). Nel rigo RS50, va indicata la differenza degli importi dei righi RS48 e RS49. Se detta diffe- renza è negativa, il rigo non va compilato. Nel rigo RS51, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli ac- cantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine, l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivaluta- zioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l’importo di colonna 2 del rigo RS51 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima co- lonna del rigo RS53. Nel rigo RS52, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR. Si fa presente che l’importo di rigo RS52, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cen- to dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RS53. Nel rigo RS53, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti, per i quali è ammessa, ai sensi dell’art. 106, com- ma 1, del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. Si precisa che in base all’art. 2, comma 3, del D.M. n. 48 del 1° aprile 2009, per i sogget- ti IAS, i limiti di cui all’articolo 106, commi 1, del TUIR, non si applicano alle differenze emer- genti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. 21.18 Il prospetto dati di bilancio IAS/IFRS va compilato dai soggetti che adottano i principi conta- bili internazionali (IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606. Dati di bilancio I prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico indicati sono strutturati in base al contenu- IAS/IFRS to minimo previsto dallo IAS 1. In particolare lo Stato patrimoniale prevede la distinzione tra quota corrente e quota non corrente di attività o passività, mentre nel Conto economico la clas- sificazione è per natura o destinazione. Si precisa che la compilazione del prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS. 21.19 Il questo prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimo- niale, redatto alla fine dell’esercizio, secondo i criteri indicati nell’articolo 2424 del codice ci- Dati di bilancio vile, con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggre- gazioni richieste. In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue. Nel rigo RS97, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell’impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più eser- cizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto; i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i co- sti relativi a brevetti industriali e per know how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti si- mili; licenze d’uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usu- frutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento. Nel rigo RS98, colonna 2, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di am- mortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: ter- reni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In colonna 1 va indicata la somma delle quo- te di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell’esercizio corrente e di quelli pregressi. 115 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel rigo RS99, va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l’ac- quisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a per- manere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazio- ni in imprese controllate, collegate, controllanti, e in altre imprese; i crediti considerati immo- bilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esem- pio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investi- mento durevole. Nel rigo RS100, va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a mate- rie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella pro- duzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; pro- dotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere. Nel rigoRS101,va indicato l’importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e de- rivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell’attività propria del- l’azienda. Nel rigo RS102,va indicato l’importo dei crediti, che, non rispondendo ad un logica di inve- stimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate e controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale di- pendente, i crediti verso l’erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarci- menti, i crediti per operazioni di pronti contro termine. Nel rigo RS103, va indicato il valore dei titoli che l’azienda ha acquisito con l’obiettivo di in- vestimento temporaneo. Nel rigo RS104, va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti cor- renti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell’a- zienda e depositati in cassa alla chiusura dell’esercizio), denaro e valori in cassa. Nel rigo RS105, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti attivi. Nel rigo RS106, va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale. Nel rigo RS107, va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine del- l’esercizio. Tale valore è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci, maggiorato dell’ammontare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale da parte dei soci, diminuito degli anticipi a soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) dell’esercizio. Nel ca- so in cui tale valore risulti di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal segno me- no “–”. Nel rigo RS108, va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri. Nel rigo RS109, va indicato l’importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rappor- to, con riferimento al lavoro dipendente. Nel rigo RS110, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri fi- nanziatori esigibili entro l’esercizio successivo. Nel rigo RS111, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri fi- nanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo. Nel rigo RS112, va indicato l’importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell’importo da indicare in tale rigo, sono compresi i de- biti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere. Nel rigo RS113, vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credi- to (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti derivanti sia da rapporti di natura com- merciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza so- ciale, e altri debiti. Nel rigo RS114, va indicato l’importo dei ratei e dei risconti passivi. Nel rigo RS115, va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale. Nel rigo RS116, va indicato l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 del- l’art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, ac- quistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Nel rigo RS117, colonna 2, va indicato l’ammontare degli oneri di produzione e vendita. In colonna 1 va indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente. 116 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 21.20 L’art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle entrate i Minusvalenze e dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni differenze negative di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie superiori ai 50 mila realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione. euro e ai 5 milioni L’art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge di euro 2 dicembre 2005, n. 248, ha stabilito che il contribuente comunichi all’Agenzia delle entrate i da- ti e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all’art. 109, comma 3- bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o al- tri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l’accertamento della conformità del- le operazioni con le disposizioni dell’art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. I suddetti obblighi di comunicazione sono assolti nella dichiarazione dei redditi e sostituiscono le comunicazioni alla Direzione Regionale competente (si veda il Comunicato stampa dell’A- genzia delle entrate del 3 luglio 2013). A tal fine, nel rigo RS118 va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare com- plessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costi- tuiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione: – in colonna 1, il numero degli atti di disposizione; – in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di di- sposizione. Nel rigo RS119 va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indi- cate all’art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, deri- vanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mer- cati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d’imposta oggetto della presente di- chiarazione: – in colonna 1, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni; – in colonna 2, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla ces- sione di azioni, anche a seguito di più operazioni; – in colonna 3, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli; – in colonna 4, l’ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla ces- sione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni; – in colonna 5, l’importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimen- tazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio. 21.21 L’art. 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei crite- ri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente debba darne comunicazione Variazione dei criteri all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. di valutazione A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il suddetto obbligo di co- adottati nei municazione viene assolto direttamente nella dichiarazione dei redditi (si veda il Comunicato precedenti esercizi stampa dell’Agenzia delle entrate del 3 luglio 2013). Il presente prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunica- re eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. A tal fine, occorre barrare la casella del rigo RS120. 21.22 Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di- cembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up inno- Investimenti in vative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Mi- Start-up innovative nistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (art. 29 decreto- L’art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 definisce start-up innovativa la società di capita- legge n. 179 del li, costituita anche in forma di cooperativa, ovvero la Societas Europea, che svolge attività ne- 2012, convertito, cessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto va- con modificazioni, lore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate dalla legge n. 221 su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. del 2012) L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemen- te in start-up innovative. 117 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nel presente prospetto, nei righi da RS121 a RS123 va indicato: –in colonna 1, il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l’investimento; in caso di investimento indiretto, in colonna 1 va indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento col- lettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative e in colonna2 (Investimento indiretto) va indicato, rispettivamente, il codice 1o il codice 2; – in colonna 3, il codice 1, se l’investimento è stato effettuato in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico e il codice 2 se l’investimento è stato effettuato in altra start-up in- novativa; – in colonna 5, l’ammontare dell’investimento agevolabile. In caso di investimenti attribuiti al dichiarante per trasparenza, nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali investimenti e va barrata la casella di colonna 4. Pertanto, qualora la società partecipata abbia effettuato in- vestimenti in più start-up occorre compilare un unico rigo, secondo le istruzioni sopra fornite, e l’ammontare complessivo degli investimenti attribuiti dalla partecipata vanno riportati in colon- na 5. Vanno, invece, compilati due distinti righi se gli investimenti sono stati effettuati dalla so- cietà partecipata sia in start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico sia in altre start-up innovative. Nel rigo RS124 va indicato: – in colonna 1, l’ammontare degli investimenti agevolabili nei confronti di start-up a vocazio- ne sociale e ad alto valore tecnologico, pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righi da RS121 a RS123, di tutti i moduli compilati, per i quali nella casella di colonna 3 è indi- cato il codice 1; – in colonna 2, l’ammontare degli investimenti agevolabili nei confronti di start-up innovative, pari alla somma degli importi di colonna 5 dei righi da RS121 a RS123, di tutti i moduli compilati, per i quali nella casella di colonna 3 è indicato il codice 2. Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si do- vranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportan- do la numerazione progressiva nell’apposita casella posta nella prima pagina del quadro RS. 21.23 Il presente prospetto deve essere compilato dalle piccole e micro imprese che intendono frui- re ai fini delle imposte sui redditi dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 341, lettere Zona franca urbana a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). In particolare, possono beneficiare del- del comune l’agevolazione le piccole e micro imprese localizzate nella Zona franca urbana del comune di L’Aquila di L’Aquila, istituita ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell’art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le moda- lità di applicazione dell’agevolazione. Beneficiano dell’agevolazione, nei limiti dell’importo concesso, i soggetti che hanno presen- tato apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico. L’importo massimo dell’agevola- zione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona franca urbana fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di l00.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori age- volazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis”nell’arco di tre esercizi finanziari. L’agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presen- tare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 agosto 2013). Per la compensazione con il mod. F24 dell’agevolazione prevista per la ZFU del comune di L’Aquila deve essere utilizzato il codice tributo “6845”. Per fruire dell’agevolazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i contribuenti devono compilare l’apposito prospetto presente nel quadro IS. L’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività d’impresa nella ZFU, a decorrere dal periodo d’imposta di accoglimento dell’istanza presentata al Ministero dello sviluppo economico e per i successivi tredici periodi d’imposta (per un totale di quattordici periodi d’imposta), nelle misu- re sotto riportate. E’ consentito beneficiare dell’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall’eserci- zio dell’attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secon- do le regole del decreto attuativo. 118 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il soggetto beneficiario può scegliere, nell’ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell’esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzio- ne, le risorse prenotate con l’apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell’age- volazione con riferimento all’IRAP e/o ai contribuiti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, ovvero impiegate nei periodi d’imposta successivi. Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell’agevolazione, l’esenzione si applica sul reddito di impresa – sempre entro il limite massimo previsto dal decreto attuativo – al lordo delle per- dite. In tal caso, la società dichiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito d’impresa prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso “per trasparenza” a ciascun socio. Pertanto, l’agevolazione si determi- na, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito di impresa prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società si traduce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci, fermo restando che l’agevolazione può essere fruita complessivamente dai soci fino al raggiungimento dell’ammontare concesso alla società beneficiaria. Nei righi da RS130 a RS133 va indicato: – nella colonna 1, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione del- l’agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell’istanza (ad esempio, se il perio- do d’imposta oggetto della presente dichiarazione è quello nel quale è stata accolta l’i- stanza, in questa colonna deve essere riportato il valore 1); – nella colonna 2, il numero di dipendenti rivelanti ai fini della maggiorazione del limite rela- tivo al reddito esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei perio- di di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevo- lata, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della zona agevo- lata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incre- mento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o col- legate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto; - nella colonna 3, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli art. 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I com- ponenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istan- za, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svol- ga la propria attività anche al di fuori della ZFU ai fini della determinazione del reddito pro- dotto nella zona agevolata, è previsto l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata (tale obbligo non sussiste per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del decreto attuativo). Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti pro- miscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla forma- zione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corri- sponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il red- dito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi; - nella colonna 4, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indi- cato in colonna 3, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 2) e delle seguenti percentuali di esenzione: a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta; b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. Se l’agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell’ammon- tare delle risorse assegnate dal MISE, a seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indi- care in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevolazione fruibile. Il socio di una società trasparente (art. 5 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società partecipata e compila la colonna 4 secondo le relative istruzioni, riportando nella colonna 7il codice fiscale di quest’ultima. Per ciascuna società trasparente occorre com- pilare un distinto rigo della presente sezione. Inoltre, nell’ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito nella zona agevolata deve compilare distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza; 119 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – nella colonna 5, l’ammontare delle perdite in contabilità ordinaria attribuite per trasparenza dalla società di cui a colonna 7, risultanti dalla differenza, se positiva, tra il reddito esente determinato secondo le regole del decreto attuativo e quello determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, indicate nelle colonne 4 o 6 del rigo RS134 del modello UNICO SP 2014; – nella colonna 6, l’ammontare delle perdite in contabilità semplificata attribuite per trasparenza dalla società di cui a colonna 7, risultanti dalla differenza, se positiva, tra il reddito esente determinato secondo le regole del decreto attuativo e quello determinato secondo le regole ordinarie del TUIR, indicate nelle colonne 5 o 7 del rigo RS134 del modello UNICO SP 2014; Se i righi da RS130 a RS133 non sono sufficienti per l’indicazione dei dati ivi previsti, occor- re compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo. Nel rigo RS134, va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare del reddito esente prodotto nella zona agevolata, di cui alla colonna 4 dei righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF; – nella colonna 2, l’ammontare del reddito esente prodotto nella zona agevolata, di cui alla colonna 4 dei righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RG; – nella colonna 3, l’ammontare del reddito esente prodotto nella zona agevolata, di cui alla colonna 4 dei righi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparen- za da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH; – nella colonna 4, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il reddito di rigo RF66 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo RF66 e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza; – nellacolonna 5, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 del rigo RS134 e il reddito o di rigo RG34 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo RG34 e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo) Questa differenza costitui- sce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza; – nella colonna 6, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 3 e l’importo di rigo RH12, colonna 3, (da assumere pari a zero se negativo) fino a concorrenza del risultato della seguente operazione (da ricondurre a zero se negativo): RH8 – (RH7, col. 2 – RS134, col. 3) questa differenza costituisce una perdita (da contabilità ordinaria) da attribuire ai soci per trasparenza; – nella colonna 7, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 3 e la somma dell’importo di rigo RH12, colonna 3, (da assumere pari a zero se negativo) e di rigo RS134, colonna 6. Questa differenza costituisce una perdita (da contabilità semplificata) da attribuire ai soci per trasparenza; – nella colonna 8, l’ammontare delle perdite di cui alle colonna 4 e 6, utilizzabili senza limi- ti di tempo. ATTENZIONE le perdite pregresse e l’agevolazione ACE non possono essere utilizzate a ridu- zione dei redditi esenti prodotti nella zona agevolata. Pertanto, l’ammontare delle perdite pre- gresse e dell’agevolazione ACE da utilizzare nei quadri di determinazione del reddito d’im- presa non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d’impresa ivi determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente determinato nella presente sezione. Istruzioni per la compilazione del quadro RN Il quadro RN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni: – nel rigo RN1, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS134; – nel rigo RN2, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS134; – nel rigo RN8, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 3 del rigo RS134. 120 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 21.24 Questo prospetto è utilizzato dai soggetti che, nel rispetto dei principi contabili, hanno proce- duto alla correzione di errori contabili, derivanti dalla mancata imputazione di componenti ne- Errori contabili gativi nell’esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del com- ma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché dai soggetti sui quali ricadono, a se- guito dell’applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione. Con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile. Il prospetto va compilato nel caso in cui la presente dichiarazione sia: – una dichiarazione integrativa a favore ed è riservato ai contribuenti che per i periodi d’im- posta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero par- tecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere pre- cedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa; – una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di corre- zioni di errori contabili considerati “a favore” commessi in periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa. I righi da RS151 a RS180 vanno compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquida- zioni dei precedenti periodi d’imposta autonomamente effettuate dal contribuente. Tale riliquidazione produce effetti oltre che con riferimento alla determinazione della base im- ponibile ai fini dell’imposta sul reddito anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano. Pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d’impo- sta interessati dalle riliquidazioni. Nel rigo RS151 va indicato: – nelle colonne 1 e 2, la data di inizio e fine del periodo d’imposta in cui sono stati commes- si gli errori contabili; nel caso in cui siano stati commessi errori contabili, oggetto di regola- rizzazione, in più periodi d’imposta nelle colonne 1 e 2 va indicato il periodo d’imposta me- no recente; – nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto che ha commesso gli errori contabili nel caso in cui questo sia diverso dal dichiarante a seguito di operazioni straordinarie con estinzione del dante causa (ad esempio, errori commessi nel periodo d’imposta di cui alle colonne 1 e 2 da una società che è stata, successivamente, incorporata dalla società dichiarante); nel caso in cui i soggetti che hanno commesso gli errori contabili siano più di uno occorre com- pilare più riquadri del presente prospetto. Nei righi da RS152 a RS160 va indicato: – nelle colonne1, 2, 3e 4, il riferimento al campo della dichiarazione relativa al periodo d’im- posta di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RS151 nel quale sarebbe stato indicato un diverso importo rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato commesso l’er- rore contabile; in particolare, va indicato, rispettivamente, in colonna 1 il quadro, in colon- na 2 il numero del modulo, in colonna 3 il numero di rigo e in colonna 4 il numero della co- lonna (ad esempio, se deve essere richiamato il rigo RF4, colonna 1, del primo modulo, le colonne 1, 2, 3 e 4 vanno così compilate: RF – 1 – 4 – 1). Nelle colonne 1, 2, 3 e 4 è pos- sibile indicare esclusivamente campi che accolgono valori numerici; – incolonna 5, ildiverso importo che sarebbe stato dichiarato nel campo individuato nelle pre- cedenti colonne, rispetto al valore originariamente dichiarato, qualora non fosse stato com- messo l’errore contabile. Nel caso in cui i righi da RS152 a RS160 siano insufficienti a rappresentare gli effetti degli er- rori contabili occorre compilare i righi dei riquadri successivi, avendo cura di riportare nei cam- pi “Data inizio periodo d’imposta” e “Data fine periodo d’imposta” le stesse date indicate nel rigo RS151. Nei riquadri seguenti (righi daRS161 aRS180) vanno riportati gli effetti sulle dichiarazioni re- lative ai periodi d’imposta successivi (fino al periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa), derivanti dalla riliquidazione delle dichiarazioni re- lative ai periodi d’imposta nei quali sono stati commessi gli errori contabili. A tal fine, valgono le istruzioni fornite per i righi da RS151 a RS160. Qualora siano stati commessi errori contabili anche in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di cui al rigo RS151, colonne 1 e 2, occorre tenerne conto nelle relative riliquidazio- ni avendo cura di barrare la casella “Errori contabili” nel riquadro relativo a ciascun periodo d’imposta in cui i predetti errori sono stati commessi. Nel caso in cui gli errori contabili siano stati commessi da altra società di persone di cui il di- chiarante (per il periodo d’imposta in cui gli errori sono stati commessi) era socio, il presente prospetto deve essere compilato, secondo le istruzioni sopra fornite, sia dal soggetto parteci- pato, che procede alla regolarizzazione degli errori, sia dal socio sul quale ricadono gli effetti delle riliquidazioni operate dal primo. 121 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si ipotizzi, ad esempio, una S.n.c. che dopo la presentazione del modello UNICO 2014 ab- bia rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2011 (Unico 2012) per un ammontare pari a 500. Il periodo d’imposta 2011 aveva evidenziato: – una perdita di esercizio, pari a 3.000; – nessuna variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF. La società, ferma restando la ripresa a tassazione del componente negativo rilevato nel conto economico del periodo d’imposta 2014, riliquida la dichiarazione del periodo d’imposta 2011 imputando tale componente negativo. La maggiore perdita, pari a 500, è attribuita ai soci i quali, a loro volta, procederanno a riliquidare la dichiarazione relativa al 2011 e le di- chiarazioni successive. In tal caso, il presente prospetto va così compilato: Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si do- vranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportan- do la numerazione progressiva nell’apposita casella posta nella prima pagina del quadro RS. 22 - QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA 22.1 Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta deri- vanti da agevolazioni concesse alle imprese. Premessa Il quadro è composto da cinque sezioni: – la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiara- zione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006” (da esporre nella sezione IV. La sezione I è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devo- no essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabel- la riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. Inoltre, nella casel- la “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compi- lato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare; – la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio); – la sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006; – la sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati speci- ficatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta); – la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’impo- sta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C). I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nel- l’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente. Novità del quadro Nel quadro sono state inserite le seguenti agevolazioni: – credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall’articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 122 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – credito d’imposta per l’offerta on line di opere dell’ingegno di cui all’art. 11-bis del cita- to decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Inoltre, nel quadro sono state recepite le novità di seguito riportate relative ai crediti d’impo- sta già previsti nel modello UNICO 2013: – proroga per l’anno 2013 del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recu- pero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto (art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012); – proroga del termine di fruizione del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 76/2013); – previsione in via permanente dei crediti d’imposta per il settore cinematografico ed esten- sione delle agevolazioni anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive (art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91/2013); – proroga del credito d’imposta istituito dalla legge della Regione Siciliana n. 11/2009, disposta dalla legge regionale n. 21/2013. Si evidenzia che nel quadro non è più riportato il credito d’imposta “Investimenti imprese edi- trici (codice credito 04)”, in quanto si è concluso il periodo di utilizzo previsto dalla norma istitutiva (il credito poteva essere fruito entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012); l’eventuale importo non compensato in quanto eccedente il limite annuale di utilizzo va riportato nella sezione VI-C. Limite di utilizzo dei crediti d’imposta del quadro RU Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente quadro pos- sono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque com- pensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si gene- ra l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi com- pensabili ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 è aumentato a euro 700.000 (art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013). Il limite di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007 non si applica, per espressa previsione normativa, ai seguenti crediti d’imposta: – credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo); – credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (Nuovi investimenti nella aree svantaggiate), al quale il limite non si applica a partire dal 1º gennaio 2010; – crediti d’imposta di cui all’articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l’acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli); – crediti d’imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007; – credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, comma 55, del decreto legge n. 225/2010; – credito d’imposta per la ricerca scientifica, istituito dall’articolo 1 del decreto-legge n. 70/2011; – credito d’imposta a favore degli autotrasportatori (Caro petrolio) istituito dall’ articolo 1 del decreto-legge n. 265 del 2000. Il limite non si applica al credito d’imposta riferito ai con- sumi effettuati a partire dal 2012; – credito d’imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all’articolo 24 del citato decreto-legge n. 83/212, convertito dalla legge n. 134/2012. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9, il tetto previsto dal citato comma 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio. Inoltre, il citato limite non trova applicazione nei confronti delle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, presentano all’Agenzia delle entrate un’apposita istanza preventiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. 123 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell’ammontare ecce- dente relativo all’anno 2013, deve essere compilata la sezione VI-C. Regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta del quadro RU Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta: – salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completa- mente utilizzati; – possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensa- zione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive; – in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, si rende applicabile, ai sensi del- l’art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo indebitamen- te fruito. A decorrere dall’11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9), nel- l’ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro per anno solare è applicata la sanzione nella misura massima del 200 per cento. Si rammen- ta, altresì, che l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il tren- tesimo giorno successivo alla data della violazione oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997. Attenzione: per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2014 e la stessa non è consecutiva. 22.2 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta sotto riportati. Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno espo- Sezione I sti il codice identificativo del credito vantato (codice credito), nonché i dati previsti nei righi Crediti d’imposta da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d’imposta e nella tabella riportata in calce. Attenzione: alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d’imposta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione. In particolare, nella sezione I va indicato: – nel rigo RU1, colonna 1, il codice identificativo del credito d’imposta. Tale codice è indi- cato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d’imposta (il dato non va trasmesso all’Agenzia delle Entrate); – nelrigo RU1,colonna 2,da compilare esclusivamente con riferimento al credito d’imposta “82” Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, il codice della Regione che ha rilasciato il provvedi- mento di assenso, indicato nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito; – nel rigo RU1, colonna 3, da compilare esclusivamente con riferimento al credito d’imposta “79” Investimenti Regione Siciliana, l’anno di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito. Per la compilazione del rigo, si rinvia alla parte delle istruzioni dedicata alla descri- zione del credito; – nel rigo RU2, l’ammontare del credito d’imposta residuo, relativo all’agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “38”, “85” e “91”; – nel rigo RU3, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. Il rigo va compilato esclusiva- mente dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società “trasparenti”, o di benefi- ciari di Trust oppure di cessionari il credito d’imposta indicato nel rigo RU1 (per la puntua- le individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del rigo, si rinvia alla sezione VI-A, riservata all’indicazione dei dati del credito d’imposta ricevuto); – nel rigo RU4, colonna 1, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’impo- sta di riferimento della presente dichiarazione per l’acquisizione dei beni agevolati e nella colonna 2 l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile. Il rigo deve essere com- pilato esclusivamente con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “50” Agricoltura 2007, “79” Investimenti Regione Siciliana e “83” Carta per editori, qualora risulti compi- lato il rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo. Nella parte esplicativa relativa ai citati crediti sono fornite indicazioni puntuali sulla compilazione del rigo; 124 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – nel rigo RU5, colonna 1, da compilare con riferimento al credito “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’im- posta cui si riferisce la presente dichiarazione relativo ai costi di collegamento alla rete; – nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1. Il rigo non può esse- re compilato con riferimento ai crediti d’imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, contraddistinti dai codici da “03”, “09”, “VS”, “TS”, da “41” a “45”, “48”, “49”, “51”, “53”, “54”, “55”, da “57” a “60”, “63”, da “69” a “75”, “77” e “81”; – nelrigo RU6,l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1. Il rigo non può essere compilato in relazione al credito contraddistinto dal codice “91”; – nel rigo RU7, colonne 1, 2, 3, 6 e 7, l’ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne. Attenzione: l’importo del credito indicato nella colonna “importi a credito” del modello di pagamento F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle ritenute ed imposte pre- viste nelle colonne 1, 2, 3, 6 e 7 non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “02” Esercenti sale cinematografiche, “17” Incentivi per la ricerca scientifica, “20” Veicoli elettrici, a meta- no o a GPL, “85” Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012 e “91” Offerta on line opere ingegno. In particolare, indicare: – nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l’anno 2013. Il rigo può essere com- pilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “20” e “85”; – nelle colonne 2 e3, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei ver- samenti periodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2013; – nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “17” e “20”; – nella colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell’IRAP relativa al perio- do di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento al credito contraddistinto dal codice “91”; – nel rigo RU8, l’ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento, con il modello di pagamento F24, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara- zione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzio- ni. Il rigo non può essere compilato in relazione al credito contraddistinto dal codice “91”; – nel rigo RU9, l’ammontare del credito d’imposta ceduto. I dati identificativi dei soggetti ces- sionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. Il rigo può essere compilato con riferimento alle seguenti agevolazioni: – crediti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai codici da “41” a “45”, da “57” a “60”, da “69” a “73” e “85”. Con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 spettante alle imprese costruttrici e importatrici di veicoli può esse- re ceduto secondo le disposizioni di cui agli artt. 1260 e segg. del codice civile; – credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazio- ne delle sale, identificato con il codice “68”. A norma dell’articolo 51 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il credito può essere ceduto ai sensi dell’articolo 1260 c.c. agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché al fornitore dell’impianto; – nel rigo RU10, l’ammontare del credito d’imposta distribuito ai propri soci o associati. L’anno di maturazione del credito d’imposta trasferito va esposto nella sezione VI-B (per ciascun anno di maturazione del credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione VI-B); – nel rigo RU11, l’importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d’imposta “01” Teleriscaldamento con biomassa ed energia geoter- mica e “05” Esercizio di servizio di taxi. Per quanto riguarda il credito d’imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l’importo dei buoni d’imposta di cui si chie- de il rilascio alla competente circoscrizione doganale; – nel rigo RU12, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU2, RU3, RU5, colon- na 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei righi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d’imposta. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici “38” Recupero contributo SSN e “83” Carta per editori. 125 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si riportano di seguito i crediti d’imposta da indicare nella sezione I. TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA Codice credito 01 Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, L. 448/98; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008) L’articolo 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d’imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. A favo- re dei medesimi gestori, l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d’imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle entrate. Il credito non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichia- razione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001. Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6737”. In particolare, nella sezione va indicato: – nelrigo RU5,colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000, già com- preso nell’importo di colonna 3; – nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d’im- posta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l’importo di colonna 1; – nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta richiesto a rimborso. I righi RU4, RU7 e RU9 non possono essere compilati. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE Codice credito 02 Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. 310/2000) Il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche è istituito dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000. Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato, nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di liquidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6604”. In particolare, nel rigo RU7, colonne 2 e 3, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell’acconto e del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2013. I righi RU4, RU5 colonna 1, RU7 colonne 1, 6 e 7, RU9 e RU11 non possono essere com- pilati. EINCENTIVI OCCUPAZIONALI EX ART. 7 L. 388/2000 E ART. 63 L. 289/2002 Codice credito 03 Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005) Con il codice credito “03”, deve essere indicato l’importo residuo relativo: – al credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica; – al credito d’imposta di cui all’art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell’Agenzia delle entrate. Il credito residuo può essere utilizzato entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata norma- tiva (si veda al riguardo la circolare n. 16 del 9 aprile 2004). 126 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si rammenta che il credito d’imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate era fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Il credito d’imposta “automatico” è utilizzabile in F24 mediante i codici tributo “6732” – “6733” – “6744” – “6745” – “6751” – “6758”; il credito fruibile ad istanza è utilizzabile tra- mite i codici tributo “6752” – “6753” – “6754” – “6755” – “6756” – “6757”. Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU6, RU8 e RU12 ed, in par- ticolare, nel rigo RU6 va indicato l’ammontare complessivo del credito utilizzato in compen- sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen- te dichiarazione tramite i codici tributo sopra indicati. ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI Codice credito 05 Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000) Con il codice credito “05”, va indicato nella presente sezione il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzi- na o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Le modalità di attribuzione del credito d’imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. Il credito d’imposta concesso per l’anno 2013 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. Nella sezione va indicato: – nelrigo RU6,l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il codice tributo “6715”; – nel rigo RU11, l’ammontare del credito d’imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d’imposta. I righi RU4, RU5 colonna 1, RU7 e RU9 non possono essere compilati. INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA EX ART. 11 D.L. 138/2002 E ART. 69 L. 289/2002 Codice credito 09 Credito d’imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002) Con il codice credito “09” va indicato il credito d’imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d’imposta resi- duo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 deve essere esposto nella presente sezione indicando il codice credito “VS”. Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6743”. Nella sezione possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3 RU6, RU8, RU10 e RU12. INVESTIMENTI EX ART. 8 L. 388/2000 Codice credito VS Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005) Con il codice credito “VS” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate avviati ante- riormente alla data dell’8 luglio 2002. Il credito d’imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il codice tributo “6734”. Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rin- via alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre 2005. 127 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Si ricorda che il codice credito “VS” identifica anche il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura, limitatamente a quelli avviati prima dell’8 luglio 2002 (il credito residuo relati- vo agli investimenti in agricoltura indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 deve essere riportato nella presente sezione utilizzando il codi- ce credito “09”). Con il codice credito “VS” possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002 Codice credito TS Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10, D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412, L. 266/2005) Con il codice credito “TS” va indicato l’importo residuo del credito d’imposta relativo agli investimenti realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modifi- cazioni, dalla legge n. 178 del 2002. Trattasi del credito d’imposta per gli investimenti avvia- ti a decorrere dall’8 luglio 2002 ed indicati nell’istanza presentata nel 2002. Il credito d’im- posta è fruibile utilizzando il codice tributo “6742”. Con il codice credito “TS” possono essere compilati solamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Codice credito 17 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97;D.I. 275/98;D.Lgs. 297/99; D.M. 593/2000) L’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l’attività di ricerca, pre- vede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al perio- do d’imposta nel quale il credito è concesso. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6701”. I righi RU4, RU5 colonna 1, RU7 colonne 1 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compi- lati. VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL Codice credito 20 Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; D.M. 256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5-sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall’art. 1, c. 238, L. 296/2006) Con il codice credito “20”, va indicato il credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 324/1997 a favore delle imprese costruttrici o importatrici e degli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell’importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L’art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l’erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il con- tributo previsto per l’installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effet- to di quanto previsto dall’art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6709”. I righi RU4, RU5 colonna 1, RU7 colonna 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. 128 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ASSUNZIONE DETENUTI Codice credito 24 Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L. 146/2013; D.I. 87/2002) Con il codice credito “24”, va indicato il credito d’imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le moda- lità di fruizione dell’agevolazione sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002. Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6741”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE Codice credito 28 Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003) L’articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del con- tributo di cui all’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle asso- ciazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante cor- rispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante com- pensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il codicetributo“6769”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. SOFTWARE PER FARMACIE Codice credito 34 Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004) L’articolo 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004, ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’impo- sta, in misura pari a euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la tra- smissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il codice tributo “6779“. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. RECUPERO CONTRIBUTO S.S.N. Codice credito 38 Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori (art. 1, comma 103, L. 266/2005; art. 1, comma 396, L. 296/2006; art. 1, comma 169, L. 244/2007; art. 2, comma 3, L. 203/2008) La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha riconosciuto agli auto- trasportatori il diritto di recuperare, mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, le somme pagate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), fino a concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo. 129 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2013, n. 92, recante la ripartizione delle risorse desti- nate al settore dell’autotrasporto di merci dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è stata rifinanziata la misura agevolativa per l’anno 2013, per il recupero delle somme versate nel 2012. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU5, colonna 3, RU6 e RU8 ed, in particolare, va indicato: (cid:129) nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare del credito spettante in relazione alle somme versa- te nell’anno 2012; (cid:129) nel rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2013 tramite il codice tributo “6793“. ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006 Codice credito 41 Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) Nella sezione va indicato, con il codice credito “41”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 224, per la rotta- mazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Tale contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in com- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6794”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006 Codice credito 42 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra- sporto promiscuo (art. 1, comma 226, L. 296/2006) Nella sezione va indicato, con il codice credito “42”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 226, per la sosti- tuzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro- miscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro. L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene- va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe- rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6795”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006 Codice credito 43 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri (art. 1, comma 227, L. 296/2006) Nella sezione va indicato, con il codice credito “43”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 227, per la sostitu- zione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, di peso complessivo non superiore a 3,5 ton- nellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». 130 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene- va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe- rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de mini- mis”. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006 Codice credito 44 Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL (art. 1, comma 228, L. 296/2006) Nella sezione va indicato, con il codice credito “44”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 228, per l’acqui- sto di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione median- te alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene- va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe- rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006 Codice credito 45 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli (art. 1, c. 236, L. 296/2006) Nella sezione va indicato, con il codice credito “45”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 236, per l’acqui- sto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione, realizzata attra- verso la demolizione, di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0». L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo veniva anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6798”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE Codice credito 48 Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006; art. 42 D.L. 159/2007; art. 1 D.L. 171/2008) Nella sezione va indicato, con il codice credito “48”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta riconosciuto dall’articolo 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall’art. 1 del decreto legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 131 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, per gli anni 2008 e 2009, per la promozione all’estero dei prodotti di qualità. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che produ- cono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità euro- pea il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore“de minimis”. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politi- che agricole alimentari e forestali, 24 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2010) ha disciplinato le modalità di accesso all’agevolazione, prevedendo l’obbli- go della presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un’appo- sita istanza per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, tramite il codice tributo “6825”, successivamente alla comunicazione di riconosci- mento del medesimo. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il contributo è concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. RICERCA E SVILUPPO Codice credito 49 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008; D.I. 4 marzo 2011) Con il codice credito “49”, va indicato il credito residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli inve- stimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successi- vo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6808”. Il credito di imposta fruibile ai sensi del decreto intermini- steriale 4 marzo 2011 va esposto nel modello F24 indicando, quale anno di riferimento, sem- pre l’anno 2011 (Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 dell’Agenzia delle entrate). Si ricorda che il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichia- razione dei redditi e che lo stesso non è assoggettato al limite di utilizzo annuale previsto dal- l’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. AGRICOLTURA 2007 EX ART. 1, C.1075, L. 296/2006 Codice credito 50 Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007 (art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 luglio 2007) Con il codice credito “50” va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore degli imprenditori agricoli di cui all’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per gli investimenti in agricoltura. Il medesimo articolo 1 ha disposto che il credito si applichi con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha discipli- nato le modalità di riconoscimento della agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabilito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al credito d’imposta di euro 200.000 per ciascun impren- ditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l’obbligo della presentazione di un’apposita istan- za all’Agenzia delle entrate. Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA). Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. Nel rigo RU4 della presente sezione va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costituito dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolati; – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile. I righi RU5, colonna 1, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. 132 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI Codice credito 51 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci (art. 12 D.L. 81/2007; D.P.R. 227/2007) Con il codice credito “51”, va indicato nella presente sezione l’importo residuo relativo al con- tributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, per gli investimenti realizzati dalle imprese di autotrasporto merci, fruibile ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, mediante credito d’imposta. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il codice tributo “6810”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. MISURE SICUREZZA PMI Codice credito 53 Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007) Nella sezione va indicato, con il codice credito “53”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta previsto dall’articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di video- sorveglianza. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 discipli- na le modalità di riconoscimento del credito d’imposta. L’agevolazione competeva nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle entrate in relazione all’apposita istanza presentata utilizzando il modello “IMS”. Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo d’imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6804”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO Codice credito 54 Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007) Nella sezione va indicato, con il codice credito “54”, l’importo residuo relativo al credito d’im- posta previsto dall’articolo 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, a favore degli esercenti attività di riven- dita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per le spese soste- nute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compi- mento di atti illeciti ai loro danni. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 disciplina le modalità di riconoscimento del credito d’imposta. L’agevolazione competeva nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Hanno diritto al contributo i rivenditori di generi di monopolio che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle entrate in relazione all’apposita istanza presentata utilizzando il modello “IMS”. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stato concesso sia nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6805”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. 133 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, L. 244/2007 Codice credito 55 Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi da 539 a 547, L. n. 244/ 2007) Nella sezione va indicato, con il codice credito “55”, l’importo residuo relativo al credito d’imposta istituito dall’articolo 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, a favore dei datori di lavoro che , nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipen- denti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 disciplina le modalità di riconoscimento dell’agevolazione. Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate l’apposita istanza (utilizzando i modelli “IAL” e “R/IAL”) e ne hanno ottenuto l’ac- coglimento. Il credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è fruibile solo dai beneficiari che hanno presentato, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livel- lo occupazionale annuale. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6807”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007 Codice credito 57 Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008 (art. 29, comma 1, D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del 2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predetto decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Il contributo è stato anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recu- pera il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6800”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007 Codice credito 58 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008 (art. 29, c. 2, D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge medesimo l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 236, della legge n. 296 del 2006 per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realiz- zata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di euro 300 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centi- metri cubici di cilindrata nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un moto- ciclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0”. 134 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Tale contributo è stato anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’impo- sta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6801”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007 Codice credito 59 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra- sporto promiscuo (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di cate- goria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilo- metro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. L’agevolazione competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Il contributo spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene- va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe- rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’ar- ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6802”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007 Codice credito 60 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008 (art. 29, comma 4, D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chi- logrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con vei- coli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. L’agevolazione spettava per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gen- naio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. Il contributo competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Tale contributo veniva riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottene- va il rimborso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recupe- rano il contributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’ar- ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo “6803”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI Codice credito 63 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008) L’art. 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la concessione alle imprese auto- rizzate all’autotrasporto di merci di un credito d’imposta corrispondente a quota parte del- 135 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone l’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante in relazione alla tassa pagata per l’anno 2008. Il credito d’imposta competeva nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore “de minimis”, entro il limite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6809”. Con il codice credito “63” va riportato nella sezione l’ammontare residuo del credito matura- to nel 2008. Il credito d’imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2009 e 2010 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito “74” e “77”, relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2009 e al credito maturato nel 2010. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA Codice credito 64 Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, c. 327, lett. a), L. 244/2007; D.L. 91/2013) L’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di produzione cinematografica di un credito d’imposta in misura pari al 15 per cento del costo com- plessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’am- montare massimo annuo di euro 3.500.000. Il decreto del Ministro per i beni e le attività cultu- rali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza dell’agevolazione. L’agevolazione, prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è resa permanente dall’art. 8 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei reddi- ti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6823”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE Codice credito 65 Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art. 1, comma 335, L. 244/2007; D.L. 91/2013) L’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di pro- duzione esecutiva e di post produzione di un credito d’imposta per la realizzazione sul terri- torio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana. Il credito spetta in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e con un limite massimo per ciascun film di euro 5.000.000. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 maggio 2009 disciplina le modalità di riconoscimento e la decorrenza dell’agevolazione. L’agevolazione, prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è resa permanente dall’art. 8 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei reddi- ti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. 136 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6824”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. IPPORTI IN DENARO PER LA PRODUZIONE di opere cinematografiche Codice credito 66 Credito d’imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografi- che(art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007; D.L. 91/2013) L’art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 pre- vede l’attribuzione di un credito d’imposta per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la produzione di opere cinematografiche, nella misura del: – 40 per cento degli apporti in denaro eseguiti dai soggetti di cui all’art. 73 del TUIR e dai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, per la produzione di opere cine- matografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del decreto legisla- tivo n. 28/2004, fino all’importo massimo per ciascun periodo d’imposta di euro 1.000.000; – 20 per cento degli apporti in denaro eseguiti dalle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana rico- nosciute di interesse culturale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 28/2004, fino all’importo massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità applicative dell’agevolazione. L’agevolazione, prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è resa permanente dall’art. 8 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei reddi- ti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6826”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. IMPRESE DI DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA Codice credito 67 Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 44/2007; D.L. 91/2013) L’art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle impre- se di distribuzione cinematografica un credito d’imposta in misura pari al: – 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta; – 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’e- conomia e delle finanze 21 gennaio 2010 disciplina le modalità di riconoscimento del- l’agevolazione. 137 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’agevolazione, prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è resa permanente dall’art. 8 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei reddi- ti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6827”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. IMPRESE DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO Codice credito 68 Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/2007; D.L. 91/2013) A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparec- chiature per la digitalizzazione delle sale, con un limite massimo annuo di euro 50.000 per ciascuno schermo. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 gennaio 2010 ha disciplinato le modalità applicative dell’agevolazione. L’agevolazione, prorogata fino al 31 dicembre 2013 dalla legge 4 febbraio 2011, n. 10, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è resa permanente dall’art. 8 del decreto-legge n. 91 del 2013. Il credito d’imposta va indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo di imposta di riconoscimento del contributo, sia nella dichiarazione dei reddi- ti relativa al periodo in cui il credito è utilizzato. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225/2010 il credito d’imposta non è assoggettato al limite di utilizzo di cui all’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6828”. Esso può essere ceduto ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi o al fornitore dell’impianto secondo le disposizioni degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, così come disposto dall’articolo 51 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU9va indicato l’ammontare del credito d’im- posta ceduto ai sensi degli articoli 1260 e segg. del codice civile. I dati identificativi dei sog- getti cessionari nonché l’importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione VI-B. SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009 Codice credito 69 Credito d’imposta per la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 (art. 1, comma 1, D.L. 5/2009) Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 apri- le 2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 1, un contributo di euro 1.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il tra- sporto promiscuo di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5 che emettono non oltre 140 grammi di CO per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO per chilometro se 2 2 alimentate a gasolio. 138 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rim- borsato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6812”. Nella sezione vanno indicati l’importo residuo e gli utilizzi effettuati nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009 Codice credito 70 Credito d’imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009 (art. 1, comma 2, D.L. 5/2009) Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500, per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, imma- tricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all’articolo 54, comma 1, let- tera c), d), f), g), ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 4 o euro 5. L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rim- borsato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6813”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. ACQUISTO AUTOVETTURE A GAS METANO, AD IDROGENO, OVVERO CON ALIMENTA- ZIONE ELETTRICA 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009 Codice credito 71 Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con ali- mentazione elettrica 2009 (art. 1, comma 3, D.L. 5/2009) Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ha previsto all’articolo 1, comma 3, per l’acquisto di autovetture nuove di fab- brica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idro- geno, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un aumento del contributo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO non superiori a 120 grammi per chilometro. 2 L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo recuperano l’importo del contributo rimbor- sato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 con il codice tributo “6814”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. 139 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009 Codice credito 72 Credito d’imposta per l’acquisto di autocarri alimentati a gas metano (art. 1, comma 4, D.L. 5/2009) Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all’articolo 1, comma 4, ha previsto, fermo restando quanto disposto dall’arti- colo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un incremento del con- tributo fino ad euro 4.000, per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilo- grammi, di categoria euro 4 o euro 5, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano. L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo recuperano l’importo del contributo rimbor- sato al venditore mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il codice tributo “6815”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009 Codice credito 73 Credito d’imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009 (art. 1, comma 5, D.L. 5/2009) Il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all’articolo 1, comma 5, ha previsto la concessione di un contributo di euro 500 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 c.c. di cilindrata nuovo di categoria “euro 3” con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1”. L’agevolazione spettava per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010, e competeva nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Il venditore recupera l’importo riconosciuto al compratore mediante credito d’imposta da uti- lizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito è fruibile in F24 tramite il codice tributo “6816”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, RU10 e RU12. TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009 Codice credito 74 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009) Nella presente sezione va indicato con il codice credito “74” l’ammontare residuo del cre- dito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica pagata per l’anno 2009, previsto dall’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La misura del credito d’imposta è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009. Il credito d’imposta competeva nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009 nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che, prima della fruizione del credito, hanno presentato all’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allega- to al citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 117722 del 6 agosto 2009. 140 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6819”. Il credito d’imposta spettante per le tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2010 va, invece, riportato nella presente sezione utilizzando i codici credito “63” e “77” relativi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2010. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI Codice credito 75 Credito d’imposta per l’acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto (art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009) Nella presente sezione va indicato con il codice credito “75” l’ammontare residuo del credito d’im- posta istituito dall’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’anzidetta norma ha previsto quale modalità di fruizione dei contributi concessi alle imprese di autotrasporto per l’ac- quisto di mezzi pesanti di ultima generazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, quella del credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, rico- noscendo ai beneficiari la facoltà di chiedere la corresponsione del contributo diretto. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il codice tributo “6822”. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010 Codice credito 77 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2010 (art. 2, c. 250, L. 191/2009) Nella presente sezione va indicato con il codice credito “77” l’ammontare residuo del credi- to d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa auto- mobilistica pagata per l’anno 2010. La misura del credito d’imposta spettante è stata stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010. Il credito d’imposta competeva nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato” dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, e dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009 nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009. Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che, prima della fruizione, hanno presentato all’Agenzia delle entra- te apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello allegato al citato provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 121369 del 13 agosto 2010. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6829”. Il credito d’imposta residuo relativo alle tasse automobilistiche versate per gli anni 2008 e 2009 va, invece, indicato nella presente sezione utilizzando i codici credito “63” e “74” rela- tivi, rispettivamente, al credito maturato nel 2008 e al credito maturato nel 2009. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12. INVESTIMENTI REGIONE SICILIANA Codice credito 79 Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese, isti- tuito dalla Regione Siciliana (L. R. 11/2009; L.R. 21/2013) Con il codice credito “79”, nella presente sezione va indicato il credito d’imposta istituito dalla Regione Siciliana con la legge 17 novembre 2009, n. 11, per favorire la realizzazio- ne di nuovi investimenti nel territorio regionale nonché la crescita dimensionale delle imprese. La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, ha prorogato il regime di aiuti fino al 30 giu- gno 2014. 141 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti che, avendo presentato apposita richiesta, hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate il provvedimento di accoglimento dell’istanza adot- tato dalla Regione Siciliana. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge istitutiva, pari al 30 per cento nel- l’anno di presentazione dell’istanza e al 70 per cento nell’anno successivo. La parte di cre- dito eccedente i predetti massimali annui può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell’istanza. In caso d’incapienza, il contribuente può utilizzare il cre- dito residuo anche successivamente ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo “3897”. Nella presente sezione deve essere indicato: – nel rigo RU1, colonna 3, l’anno di presentazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta (modelli ICIS e RICIS), riportando uno dei seguenti anni 2011, 2012 o 2013. Nell’ipotesi in cui siano state presentate istanze in anni diversi, per ciascun anno va com- pilato un distinto modulo; – nel rigo RU2, che può essere compilato solo se nella colonna 3 del rigo RU1 sia stato indi- cato l’anno 2011 o 2012, l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013 relativo al medesimo anno indi- cato nel rigo RU1 colonna 3; – nel rigo RU4, colonna 1, l’ammontare complessivo dell’investimento lordo realizzato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione e indicato nell’istanza accol- ta dalla Regione; – nel rigo RU4, colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento netto realizzato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione e indicato nell’istanza accol- ta dalla Regione. I righi RU5, colonna 1, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1 D.L. 70/2011 Codice credito 81 Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art. 1 D.L. 70/2011) Con il codice credito “81”, nella presente sezione va indicato l’importo residuo del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La citata legge ha istituito per gli anni 2011 e 2012 un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università ovvero enti pubblici di ricerca (per le modalità applicative dell’agevolazione, si vedano il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 settembre 2011 e la cir- colare n. 51 del 28 novembre 2011). Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclu- sivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n 241/1997, con esclusio- ne delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo artico- lo 17 (per l’individuazione delle fattispecie escluse, si veda il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011). Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codi- ce tributo “6835”. Il credito non è soggetto al limite annuale di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Nella presente sezione i righi RU4, RU5, RU7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. NUOVO LAVORO STABILE NEL MEZZOGIORNO Codice credito 82 Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 D.L. 70/2011; art. 2 D.L. 76/2013) Con il codice “82”, va indicato il credito d’imposta istituito dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per incentivare le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regio- 142 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ni del Mezzogiorno. Beneficiari del credito d’imposta sono i soggetti che, in qualità di dato- ri di lavoro, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, hanno incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle predette Regioni. Sono esclu- si dall’agevolazione i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR nonché le persone fisiche che non esercitano né attività d’impresa né arti e professioni. Il credito d’imposta è utilizzabile - a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza e nei limiti degli importi comunicati dalla Regione alla quale è stata presentata la domanda di ammissione al beneficio - presentando il modello di pagamento F24 esclusiva- mente all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fisca- le di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567 (decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, 24 maggio 2012 e provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 14 settembre 2012). Ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99 del 2013, il credito è utilizzabile fino al 15 maggio 2015. Il credito d’imposta è fruibile con il modello F24 tramite il codice tributo “3885”. Nella presente sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2 RU3, RU5, colon- na 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. Per l’esposizione dei dati che si riferiscono al credito d’imposta maturato in ciascuna Regione, occorre compilare un distinto modulo. A tal fine, nel rigo RU1 va compilata la colonna 2, riportando uno dei seguenti codici: “01” Abruzzo; “02” Basilicata; “04” Calabria; “05”Campania; “12” Molise; “14” Puglia; “15” Sardegna; “16” Sicilia. Nelrigo RU2,va riportato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013, relativo al credito d’imposta maturato nella medesima Regione indicata nella colonna 2 del rigo RU1. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’impo- sta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti dell’importo riconosciuto dalla Regione alla quale è stata presentata l’istanza di attribuzione del contributo. CARTA PER EDITORI 2011 Codice credito 83 Credito d’imposta a favore delle imprese editrici per l’acquisto della carta nell’anno 2011 (art. 1, c. 40, L. 220/2010; art. 4, commi da 181 a 186, L. 350/2003; DPCM 318/2004) Con il codice credito “83”, deve essere indicato nella presente sezione il credito d’im- posta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC e delle impre- se editrici di libri per l’acquisto della carta, previsto dall’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, rifinanziato per l’anno 2011 dall’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Con la circolare del 29 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fornito indicazione per la fruizio- ne del credito d’imposta relativo alla spesa per l’ acquisto della carta sostenuta nell’anno 2011. Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta in cui è concesso e in quello successivo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta in corso alla data di concessione, ovvero, se non utilizzato nel predetto periodo, nella dichia- razione relativa al periodo d’imposta successivo. Il credito d’imposta è assoggettato al limite di utilizzo annuale previsto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. La presente sezione va compilata dai soggetti che vantano un importo residuo risultante dalla precedente dichiarazione UNICO 2013 oppure dai soggetti che hanno utilizzato il credito unicamente nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di concessione e non hanno esposto il credito nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. In particolare, nella sezio- ne va indicato: – nel rigo RU2, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU12 del modello UNICO 2013. Se compilato il presente rigo, non possono essere compilati i righi RU4 e RU5; – nel rigo RU4, colonna 2, l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acqui- sto della carta. La colonna 1 non va compilata; – nel rigo RU5, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta spettante, risultante dal prov- vedimento di ammissione al beneficio adottato nel corso del 2012 dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria. La colonna 1, non va compilata; 143 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – nel rigo RU6, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, tramite il codice tributo “6837”, nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione. I righi RU3, RU7, RU9, RU10, RU11 e RU12 non possono essere compilati. INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012 Codice credito 85 Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli (art. 17-decies D.L. 83/2012) L’art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 ago- sto 2012, n. 134, ha previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un contributo a favore dei soggetti che acquistano un veicolo nuovo e consegnano per la rottamazione un veico- lo usato. Ai sensi del comma 422 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2015. Il contributo è corrisposto all’acquirente del veicolo dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versa- mento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sosti- tuto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisi- che, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’origi- nale del certificato di proprietà e per i successivi, nonché in compensazione ai sensi del- l’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 15 maggio 2013). Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 gennaio 2013 detta le disposizioni applicative per l’attuazione dell’agevo- lazione Nel rigo RU6 va indicato l’ammontare complessivo del credito utilizzato in compensazione con il modello F24 mediante i codici tributo “6832”, “6838” e “6839” nel periodo d’impo- sta cui si riferisce la presente dichiarazione L’importo compensato con il modello F24 va ripor- tato unicamente nel rigo RU6 e non deve essere esposto anche nel rigo RU7. In quest’ultimo rigo, va indicato l’importo del credito che si intende utilizzare in dichiarazione in diminuzio- ne delle imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni medesime e non compensato con il modello F24. I righi RU4, RU5, colonna 1, RU7, colonne 6 e 7, e RU11 non possono essere compilati. OFFERTA ON LINE OPERE INGEGNO Codice credito 91 Credito d’imposta per l’offerta on line di opere dell’ingegno (art. 11-bis D.L. 179/2012; art. 1, c. 335, L. 179/2012) Con il codice credito ”91” deve essere indicato nella presente sezione il credito d’imposta isti- tuito dall’art. 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazio- ni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per promuovere l’offerta legale di opere dell’in- gegno mediante le reti di comunicazione elettronica. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento dei costi sostenuti per lo sviluppo nel territorio italiano di piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali. L’art. 1, comma 335, della legge n. 147/2013 ha disposto l’abolizione della misura agevolati- va, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dal comma 577 della medesima legge. Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presenta- zione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU7, colonna 7, RU8, RU10 e RU12. 144 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 22.3 Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; Sezione II art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012) CARO PETROLIO Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settem- Codice credito 23 bre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti auto- servizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio. Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effet- ti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. L’articolo 61, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (come modificato dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44), ha anticipato il termine di presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’apposita dichiarazione e ha ampliato il periodo di utiliz- zo in compensazione del credito d’imposta. In particolare, ha previsto che l’istanza debba essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre sola- re e che il credito possa essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre del- l’anno solare successivo a quello in cui è sorto. Eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di uti- lizzo in compensazione. A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai con- sumi relativi al primo trimestre del 2013 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2014 ed il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compen- sata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2015; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2013 potrà, invece, essere utilizzato in compensa- zione fino al 31 dicembre 2015 ed il rimborso dell’eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2016. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 61 ha stabilito che a partire dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall’art.1, comma 53,della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012). Per la compensazione del credito mediante il modello F24 è utilizzabile il codice tributo “6740”. Nella sezione sono previste due colonne: la colonna 1 è riservata all’indicazione dei dati rela- tivi all’importo residuo del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2012; la colonna 2 va, invece, utilizzata per l’esposizione dei dati del credito d’imposta riconosciuto nell’anno 2013. In particolare, indicare: – nel rigo RU21, colonna 1, l’ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU28, colon- na 2, della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2013; – nel rigo RU22, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengo- no una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì riportato nella sezio- ne VI-A; – nel rigo RU23, colonna 2, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2013 con riferi- mento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2012 e nei primi tre trimestri del 2013. In questa colonna va indicato anche il credito riconosciuto nel 2013 a seguito della pre- sentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti (nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012); – nel rigo RU24, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU21 utilizzato in com- pensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2013; – nel rigo RU24, colonna 2, l’ammontare del credito di cui ai righi RU22 e RU23 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2013; – nel rigo RU25, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presen- te dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi inte- ressi e sanzioni; – nel rigo RU26, colonna 2, l’ammontare del credito d’imposta distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci od associati. L’importo trasferito non deve essere riportato nella sezione VI-B; – nel rigo RU27, colonna 1, l’ammontare del credito chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2014; 145 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – nel rigo RU28, colonna 2, l’ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU22, RU23 e RU25 e la somma degli importi dei righi RU24 e RU26 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2014. 22.4 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006; D.L. 97/2008) Sezione IV L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribu- NUOVI INVESTIMENTI zione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strut- NELLE AREE SVANTAGGIATE ture produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, EX ART. 1, COMMA 271, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate L. 296/2006 nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Codice credito 62 Molise. L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimento iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevolabili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, appartenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diver- si da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e programmi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del cre- dito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’im- posta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno indicato nel nulla-osta rilasciato dall’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’in- vestimento è realizzato. A partire dal 1° gennaio 2010, al credito d’imposta non si applica il limite di utilizzo previ- sto dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. La sezione deve essere compilata dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti negli anni dal 2007 al 2012 per i quali hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito a decor- rere dall’anno 2014 nonché dai soggetti che hanno realizzato gli investimenti nell’anno 2013 per i quali il nulla osta alla fruizione decorre dal 2013 e/o dal 2014. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Nel rigo RU41, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stato realizzato l’investimento, l’ammonta- re complessivo dei costi di acquisto o di costruzione effettivamente sostenuti riferiti ai beni ammessi a fruire dell’agevolazione. Si segnala che nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettiva- mente realizzati nell’anno di riferimento, anche nel caso in cui una parte del credito maturato sia utilizzabile in anni diversi da quelli indicati nei righi RU43 e RU44 . I soggetti che hanno esposto gli investimenti nella precedente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle colon- ne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l’importo indicato, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo RU41 del Mod. UNICO 2013. Nel rigo RU42, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 va indicato l’ammontare complessivo dei costi agevolabili riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU41. Si rammen- ta che il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni age- volabili, decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla strut- tura produttiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel perio- do d’imposta della loro entrata in funzione. I soggetti che hanno esposto gli investimenti nella precedente dichiarazione dei redditi devono riportare nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 l’im- porto indicato, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo RU42 del Mod. UNICO 2013. 146 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nei righi RU43 e RU44, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU42. Tale ammontare è determinato applicando all’investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In particolare, indicare: – nel rigoRU43,colonna 7, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nel rigo RU42, colonna 7, fruibile a decorrere dall’anno 2013. Le colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono presenti in quanto il credito fruibile dal 2013, relativo ad investimenti realizzati negli anni dal 2007 al 2012, ha trovato esposizione nella dichiarazione dei red- diti modello UNICO 2013; – nel rigo RU44, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l’ammontare del credito maturato con riferi- mento agli investimenti indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del rigo RU42, fruibile a decorrere dall’anno 2014. Nel rigo RU46,colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6, va indicato l’ammontare del credito d’imposta resi- duo della precedente dichiarazione, risultante, rispettivamente, dalle colonne 1, 2, 3 4, 5 e 6 del rigo RU53 del modello UNICO 2013. Nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, va indicato l’ammontare del credito d’imposta ricevuto. I soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo del credito ricevuto, che deve essere altresì esposto nella sezione VI-A; Nel rigo RU50, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, indicare l’importo del credito di cui al rigo RU46 della medesima colonna utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo “6817”. Nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, indicare l’ammontare del credito di cui al rigo RU50 della medesima colonna versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui ai righi RU43, RU44 e RU47 della rispettiva colonna distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci o associati. L’importo del credito indicato nel presente rigo non deve essere ripor- tato nella sezione VI-B; Nel rigo RU53, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, va indicato l’ammontare del credito residuo da ripor- tare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indi- cati nei righi RU44, RU46, RU47 e RU51 e la somma degli importi indicati nei righi RU50 e RU52 della medesima colonna. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta per i periodi d’imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Nel rigo RU53, colonna 6, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi, RU44, RU46 e RU47, e l’importo indicato nella medesima colonna 6 del rigo RU52. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta per i periodi d’imposta successivi a quello di riferimento della presente dichiarazione nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorre- re dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della precedente dichiara- zione (UNICO 2012). Nel rigo RU53,colonna 7, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc- cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi RU43, RU44 e RU47, e l’importo indicato nella medesima colonna 7 del rigo RU52. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonché, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della presente dichiara- zione, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. 22.5 Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali importi residui relativi a crediti di impo- sta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Sezione V Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indi- care nella presente sezione: ALTRI CREDITI D’IMPOSTA (cid:129) credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della legge n. 488 del 1999, uti- Codice credito 99 lizzabile tramite il codice tributo “6606“; 147 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo “6716“; (cid:129) credito per la promozione dell’imprenditoria femminile, previsto dall’art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo “6718”; (cid:129) credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, previsto dall’art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite il codice tributo “6710 e6712”; (cid:129) credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall’art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”; (cid:129) credito d’imposta per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6708”; (cid:129) credito d’imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6700”; (cid:129) credito d’imposta per incentivi occupazionali, previsto dall’art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6705”; (cid:129) credito d’imposta per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito dalla legge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versa- menti dell’IRPEF e dell’IRES; (cid:129) credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317/91), utilizzabile in F24 tramite il codice tributo “6713”; (cid:129) credito d’imposta per spese di ricerca (art. 8 L. n. 317/91), utilizzabile tramite il codice tributo ”6714”; (cid:129) credito per il settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11, L. 449/97), fruibile in F24 con i codici tributo “6703” e “3887”; (cid:129) credito per l’acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97), utilizzabile tramite il codice tributo ”6717”; (cid:129) credito d’imposta per le operazioni di concentrazione tra micro, piccole e medie imprese (art. 9 D.L., n. 35/2005), utilizzabile tramite i codici tributo “6786”, “6792” e “6799”. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU401, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU407 del modello UNICO 2013; – nel rigo RU402, l’ammontare dei crediti d’imposta ricevuti. I soci che detengono una par- tecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR e i beneficiari di “Trust trasparenti“ e “Trust misti” devono indicare nella presente colonna l’importo complessivo dei crediti residui ricevuti, da riportare altresì nella sezione VI-A, indicando il codice credito “99”; – nel rigo RU403, l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ricorsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU404, colonne 1, 2, 3, 6 e 7, l’ammontare dei crediti di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU401, RU402 e RU403, utilizzati in diminuzione, rispettivamen- te, dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui com- pensi da lavoro autonomo, dei versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA e del versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, dovute per l’anno 2013, nonché l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2013; – nel rigo RU405, l’ammontare complessivo dei crediti di cui al rigo RU404, colonna 7, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU406, l’ammontare dei crediti d’imposta residui di cui ai righi RU401, RU402 e RU403 distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci o associati. L’anno di maturazione dei crediti d’imposta trasferiti deve essere esposto nella sezione VI-B, indicando il codice credi- to “99” (per ciascun anno di maturazione dei crediti trasferiti va compilato un rigo della sezione VI-B); – nel rigo RU407, l’importo del credito residuo, risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU401, RU402, RU403 e RU405 e la somma degli importi indicati nei righi RU404, colonne 1, 2, 3, 6 e 7, e RU406, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione. 148 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 22.6 La sezione VI-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno Sezione VI-A o più crediti d’imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indi- CREDITI D’IMPOSTA cata nella propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003). RICEVUTI Inoltre, sono tenuti alla compilazione della presente sezione: (cid:129) i soggetti beneficiari di Trust per l’indicazione dei crediti d’imposta imputati dai Trust (“Trust tra- sparenti” e dai “Trust misti”); (cid:129) i cessionari dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012 (incentivi per l’acquisto e la rottamazio- ne di veicoli) per l’indicazione dell’importo ricevuto dall’impresa venditrice o importatrice (si veda al riguardo la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010); (cid:129) i cessionari del credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, istituito dal- l’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007. Si ricorda che i cessio- nari possono utilizzare il credito ricevuto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi. (cid:129) dai cessionari del credito d’imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finan- ziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’art. 3-bis D.L. 95/2012 (codice credito “88”), cedibile ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e ai sensi dell’art. 1260 c.c.; (cid:129) dai cessionari del credito d’imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, pre- visto dall’art. 11 del decreto-legge n. 174/2012 e dall’art. 1, commi da 365 a 375, della legge n. 228/2012, cedibile ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e ai sensi dell’art. 1260 c.c.. In particolare, nei righi da RU501 a RU505, vanno riportati, per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati: – nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di cia- scun credito e nella tabella sotto riportata; – nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito; – nella colonna 4, il codice fiscale del soggetto cedente; – nella colonna 5, l’ammontare del credito ricevuto. L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezio- ne relativa al credito ricevuto, nel rigo “Credito d’imposta ricevuto”. Nella sezione IV , struttu- rata in colonne con diverse annualità, l’importo ricevuto va indicato nella colonna relativa all’anno di realizzazione dell’investimento agevolato. Se nel quadro RU non è presente la sezione relativa al credito d’imposta ricevuto oppure non ne è consentita la compilazione, l’im- porto ricevuto va indicato nel rigo RU402 della sezione V “Altri crediti d’imposta”.Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati rela- tivi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra. 22.7 La sezione VI-B va utilizzata per l’indicazione dei crediti d’imposta distribuiti, in tutto o in parte, Sezione VI-B ai propri soci od associati. La sezione va utilizzata anche per l’indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari e agli importi ceduti in caso di cessione secondo le ordinarie regole civili- stiche dei crediti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all’art. 1, comma CREDITI D’IMPOSTA 231, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012, TRASFERITI nonché del credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche, istituito dal- l’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244 del 2007. Si segnala che nella presente sezione non devono essere riportati gli importi distribuiti ai soci o associati relativi al credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, l. 296/2006” (l’importo trasferito deve essere esposto nel rigo RU52) e al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per i consumi di gasolio per autotrazione “Caro petrolio” (l’im- porto trasferito va indicato nel rigo RU26, colonna 2). In particolare, nei righi da RU506 a RU510 vanno riportati, per ogni credito d’imposta e per ogni anno di riferimento, i seguenti dati: – nella colonna 1, il codice del credito distribuito al socio (o associato) o ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata; – nella colonna 3, l’anno d’insorgenza del credito in capo all’avente diritto; – nella colonna 4, da compilare solo in caso di cessionesecondo le regole civilistiche dei credi- ti d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli di cui all’articolo 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 17-decies del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché del 149 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche previsto dall’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244, il codice fiscale del soggetto cessionario; – nella colonna 5, l’ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante. L’ammontare del credito distribuito ai soci deve essere esposto anche nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito” della sezione relativa al credito distribuito; l’importo del credito ceduto va indicato nel rigo RU9 “Credito d’imposta ceduto” della sezione I relativa al credito ceduto. Nel caso in cui il credito trasferito sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR, dovrà essere previamente compilata la sezione VI-A “Crediti d’imposta ricevuti”. Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti trasferiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU nume- randoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra. 22.8 La sezione VI-C deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti d’im- posta previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determina- Sezione VI-C zione dell’ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU). La sezione è suddivisa in cinque parti: LIMITE DI UTILIZZO – la parte Icontiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo; – la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensa- zione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente quadro; – la parte III deve essere compilata dai contribuenti che hanno indicato nei righi da RU523 a RU530 del quadro RU del modello UNICO 2013 importi residui relativi a eccedenze 2008, 2009, 2010 e 2011; – la parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo (Eccedenza 2012) nei righi da RU531 a RU534 del quadro RU del model- lo UNICO 2013; – la parte V deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all’anno 2013, van- tano crediti d’imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo. Se i righi delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l’indicazione dei crediti d’imposta, è necessario utilizzare un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stes- so da apporre nella casella posta in alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo. Parte I – Dati generali La casella 1 del rigo RU511 deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55 della citata legge n. 244/2007; detti soggetti non devono compilare i restanti righi della presente sezione VI-C. Il rigo RU512 deve essere compilato da tutti i soggetti, diversi da quelli esonerati ai sensi dei commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 244/2007, che vantano crediti d’imposta assog- gettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo oltre ai contribuenti esonerati dal rispetto del limite anche quelli che beneficiano solamente di age- volazioni per le quali non opera il limite di utilizzo. In particolare, va indicato: – nella colonna 1,l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2013. Tale valo- re è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’im- posta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro relativi ai crediti assog- gettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2013, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello UNICO 2013, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti impor- ti sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3 della sezione VI-C del quadro RU del modello UNICO 2013). – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2013. Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “Credito d’imposta spettante” del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo; – nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2013, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo; – nella colonna 4, l’ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo rela- tivo agli anni dal 2008, al 2012, non fruiti alla data del 1° gennaio 2013. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello UNICO 2013, righi 150 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone da RU523 a RU526, colonna 6, righi da RU527 a RU530, colonna 5, e righi da RU531 a RU534, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l’esclusione del credito d’im- posta di cui all’articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo; – nella colonna 5, la differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella colonna 3 e quel- lo indicato nella colonna 4. Se l’importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534. Nel rigo RU513, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2013. Nel rigo RU514, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta del quadro RU uti- lizzabile nel 2013, calcolato nel seguente modo: 250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l’importo indicato nel rigo RU513. Nel rigo RU515, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di utilizzo per l’anno 2013. Tale valore è pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514. L’ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza. A tal fine deve essere compilata la parte V della presente sezione VI-C. Parte II - Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna La parte II della sezione VI-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta indicati nel presente quadro, ai fini del versamento del saldo IVA, in caso di dichia- razione annuale IVA compresa nel modello UNICO 2014, e dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che la suddetta modalità di utilizzo sia prevista dalle norme istitutive delle singole agevolazioni. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Si precisa che nella compilazione dei righi da RU516 a RU518 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme ema- nate successivamente all’approvazione del modello UNICO 2014 oppure concessi per perio- di d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2013. Devono, invece, essere esclu- si dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguar- do la premessa al quadro RU). Nel rigo RU516,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2014 fino alla data di presentazione della pre- sente dichiarazione. Nel rigo RU517,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770). Nel rigo RU518,indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA). Nel rigo RU520,indicare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518. Nel rigo RU521,indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Nel rigo RU522, indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensa- zione interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo IVA, nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 4 del pre- sente rigo, non può essere superiore alla differenza tra l’importo di euro 950.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenza 2008, 2009, 2010 e 2011 interamente utilizzabile nell’anno 2014) e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 700.000,00 l’ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l’importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a 151 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone RU526 (eccedenze 2008, 2009, 2010 e 2011 interamente utilizzabili nell’anno 2014) e l’importo di rigo RU520. In particolare, riportare: – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter- na per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammon- tare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IVA (Saldo)” di tutte le sezioni compilate; – nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione inter- na per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammon- tare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezioni compilate; – nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3. Parte III – Eccedenze 2008 – 2009 – 2010 - 2011 La parte III deve essere compilata dai soggetti che hanno esposto importi residui nella colon- na 6 dei righi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello UNICO 2013. Tali contribuenti devono riportare nei righi da RU523 a RU526 della presente sezione i dati esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello UNICO 2013, unitamente agli utilizzi dei crediti residui effettuati nel 2013. In particolare, indicare: – nella colonna 1,l’anno in cui si è generata l’eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a RU526 del modello UNICO 2013, per le eccedenze 2008, 2009 e 2010. Relativamente ai crediti esposti nei righi da RU527 a RU530 del modello UNICO 2013 va indicato l’anno 2011; – nella colonna 2, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526 del modello UNICO 2013 per le eccedenze 2008, 2009 e 2010, e dalla colonna 1 dei righi da RU527 a RU530 del modello UNICO 2013 per le eccedenze 2011; – nella colonna 3, l’anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526 del modello UNICO 2013 per le eccedenze 2008, 2009 e 2010, e dalla colonna 2 dei righi da RU527 a RU530 del modello UNICO 2013 per le eccedenze 2011; – nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2012 risultan- te dalla colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 del modello UNICO 2013 per le ecce- denze 2008, 2009 e 2010, e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello UNICO 2013 per le eccedenze 2011; – nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell’an- no 2013 sia in compensazione interna sia tramite modello F24; – nella colonna 6, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2013, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza. Parte IV – Eccedenza 2012 La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534 “Eccedenza 2012” del modello UNICO 2013. In particolare, nei righi da RU527 a RU530 della presente sezione vanno riportati: – nelle colonne 1, 2 e 3, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534 del modello UNICO 2013; – nella colonna 4, l’ammontare del credito d’imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell’an- no 2013 sia in compensazione interna sia tramite modello F24; – nella colonna 5, l’ammontare residuo al 31 dicembre 2013, costituito dalla differenza tra l’importo della colonna 3 e quello della colonna 4. Parte V – Eccedenza 2013 La parte V deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’im- posta spettanti nell’anno 2013 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515. L’ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d’imposta che hanno generato l’eccedenza. A tal fine, nei righi da RU531 a RU534 indicare: – nella colonna 1, il codice relativo al credito d’imposta cui si riferisce l’eccedenza; – nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta; – nella colonna 3, l’ammontare eccedente. 152 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA Credito Codice Sezione Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I Esercenti sale cinematografiche 02 I Incentivi occupazionali 03 I Investimenti delle imprese editrici 04 VI-C Esercizio di servizio di taxi 05 I Giovani calciatori 06 I Campagne pubblicitarie 07 VI-C Investimenti in agricoltura 09 I Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS I Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS I Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 VI-C Investimenti innovativi 10 VI-C Spese di ricerca 11 VI-C Commercio e turismo 12 VI-C Strumenti per pesare 13 VI-C Incentivi per la ricerca scientifica 17 I Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 I Caro petrolio 23 II Assunzione detenuti 24 I Mezzi antincendio e autoambulanze 28 I Regimi fiscali agevolati 30 I Software per farmacie 34 I Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 VI-C Recupero contributo SSN 38 I Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 I Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 I Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 I Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 I Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 I Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 I Ricerca e Sviluppo 49 I Agricoltura 2007 50 I Imprese di autotrasporto merci 51 I Misure sicurezza PMI 53 I Misure sicurezza rivenditori generi monopolio 54 I Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007 55 I Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 57 I Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 58 I Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 59 I Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 60 I Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006 62 IV Tassa automobilistica autotrasportatori 63 I Imprese di produzione cinematografica 64 I Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 65 I Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 66 I Imprese di distribuzione cinematografica 67 I Imprese di esercizio cinematografico 68 I Sostituzione autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo 2009 ex art. 1, c. 1, D.L. 5/2009 69 I Sostituzione autoveicoli ed autocaravan 2009 ex art. 1, c. 2, D.L. 5/2009 70 I Acquisto autovetture ecologiche 2009 ex art. 1, c. 3, D.L. 5/2009 71 I Acquisto autocarri alimentati a gas metano 2009 ex art. 1, c. 4, D.L. 5/2009 72 I Sostituzione motocicli e ciclomotori 2009 ex art. 1, c. 5, D.L. 5/2009 73 I Tassa automobilistica autotrasportatori 2009 74 I Mezzi pesanti autotrasportatori 75 I Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/banche 76 III Tassa automobilistica autotrasportatori 2010 77 I Indennità di mediazione 78 I Investimenti Regione Siciliana 79 I Imposte anticipate (DTA) 80 I Ricerca scientifica ex art. 1, D.L. 70/2011 81 I Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno ex art. 2, D.L. 70/2011 82 I Carta per editori 2011 83 I Modernizzazione sistema distribuzione prodotti editoriali 84 I Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012 85 I Nuove assunzioni personale altamente qualificato 86 I Incentivi ricostruzione/Sisma maggio 2012/Imprese e lavoratori autonomi 87 I Finanziamenti agevolati ricostruzione/Sisma maggio 2012/Banche 88 I Finanziamento pagamento tributi/Sisma maggio 2012/Banche 89 I Nuove infrastrutture 90 I Offerta on line opere ingegno 91 I Borse di studio 92 I Promozione opere musicali 93 I Misure fiscali per nuove infrastrutture ex art. 18 l. 183/2011 94 I Ricerca & sviluppo ex D.L. 145/2013 95 I Bonifiche dei siti di interesse nazionale 96 I Connessione digitale 97 I Diffusione della lettura 98 I Finanziamento pagamento tributi / alluvione Sardegna 2013 / Banche A1 I Altri crediti d’imposta 99 V 153 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 23 - QUADRO RW – INVESTIMENTI ALL’ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA – MONITORAGGIO 23.1 Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle società semplici re- Generalità sidenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a ti- tolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizio- ne. Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’este- ro nel periodo d’imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo ob- bligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvesti- to. Non è più previsto l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull’estero effettuati con riferimento alle suddette attività. Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il lo- ro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compila- zione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero va- lore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso. Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenu- ti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nu- da proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte este- ra. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività siano pos- sedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all’estero e le attività estere di natura fi- nanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il trami- te di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente in- testatari. L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attività e gli in- vestimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a società o ad entità giuridiche diverse dal- la società siano riconducibili a società semplici in qualità di titolari effettivi delle attività secon- do quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lettera u), del DLgs n. 231/2007 e art. 2 dell’allegato tecnico). Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natu- ra finanziaria, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di posses- so espressa in percentuale. In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio (ad esempio, la percen- tuale della partecipazione al capitale sociale è superiore al 25 per cento, deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera qualora sia localizzato in un Paese collaborativo e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fi- scale o identificativo della società estera). L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di parteci- pazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni di- rette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero. Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazio- ne diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al con- tribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura fi- nanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nel- la società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione de- terminata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luo- go del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio look th- rough e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare ri- 154 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone levanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”. Tale cri- terio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa an- tiriciclaggio. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di “titolare effettivo”. Se il contribuente è “titolare effettivo” di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a di- chiarare il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa. In tale ipo- tesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giu- ridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemen- te dallo Stato estero in cui sono istituiti. GLI INVESTIMENTI Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effet- tiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all’estero o i diritti reali im- mobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisi- ti per essere iscritti in Italia. Le attività patrimoniali detenute all’estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicu- rezza. Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Pae- si diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle so- cietà, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”. Sono considerati “detenuti all’estero”, ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia pos- seduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all’estero. LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per se produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia. A titolo esemplificativo, devono essere indicate: (cid:129) attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione; (cid:129) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanzia- menti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; (cid:129) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; (cid:129) metalli preziosi detenuti all’estero; (cid:129) diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; (cid:129) forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto este- ro, escluse quelle obbligatorie per legge; (cid:129) le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l’incari- co di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento ed il pagamen- to dei relativi proventi; (cid:129) le attività finanziarie italiane comunque detenute all’estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza; 155 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere “titolare effettivo”; (cid:129) le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari resi- denti. Si precisa che le attività finanziarie detenute all’estero vanno indicate nel presente quadro an- che se immesse in cassette di sicurezza. MODALITÀ DICHIARATIVE Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’e- stero detenuti nel periodo d’imposta, occorre sempre compilare il quadro anche se l’investi- mento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2013). Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Di- rettore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti del- le norme contenute nei titoli I e II del Tuir. VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA Per quel che riguarda gli immobili, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dal- l’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acqui- sto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabi- le al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichia- razione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con fi- nalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Per gli immobili situati in Pae- si appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il va- lore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ov- vero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di deten- zione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione). Per quel che riguarda le attività finanziarie, per i titoli negoziati in mercati regolamentati si de- ve fare riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al va- lore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto “L.I.F.O.” e, pertanto, si con- siderano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. COMPILAZIONE DEL QUADRO Nei righi da RW1 a RW4, indicare: – nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1. proprietà 2. usufrutto 3. nuda proprietà 4. altro diritto reale – la colonna 2 deve essere barrata solo se il contribuente è titolare effettivo; – nella colonna 3, il codice di individuazione del bene, rilevato dalla “Tabella codici investi- menti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE; – nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE; – nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’e- stero; – nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1. valore di mercato; 2. valore nominale; 3. valore di rimborso; 4. costo d’acquisto; 5. valore catastale; 6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti; 156 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone – nella colonna 7, il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività; – nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività; – nella colonna 9, l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’im- posta se l’attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi; – nella colonna 18, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie ver- ranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se le predette attività sono infrutti- fere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri do- cumenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza; – nella colonna 19, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuri- dica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo; – nella colonna 20inserire il codice fiscale delle società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso va barrata la colonna 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione); – nelle colonne 21 e22 inserire i codici fiscalidegli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono te- nuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. 24 - QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 24.1 Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica Generalità al 31 dicembre 2013, per effettuare i seguenti adempimenti: 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del pa- trimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunica- zione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’im- posta prevista per le spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edi- lizia. In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella di- chiarazione dei redditi: (cid:129) i dati catastali identificativi dell’immobile; (cid:129) gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali per i quali nell’anno 2013 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento, l’amministratore di condominio indica nel quadro AC i dati catastali identificativi del condominio sul quale so- no stati effettuati i lavori; 2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Tale obbligo sussiste anche se la ca- rica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super con- domìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi: (cid:129) alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; (cid:129) agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo for- nitore; (cid:129) alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di som- me soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a pre- sentare per l’anno 2013. Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati iden- tificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri. In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva. 157 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 24.2 Nel rigo AC1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio: Sezione I (cid:129) nel campo 1, il codice fiscale; Dati identificativi (cid:129) nel campo 2, l’eventuale denominazione; del condominio (cid:129) nei campi da 3 a 5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il nu- mero civico). 24.3 In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di inter- Sezione II venti sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio Dati catastali edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pe- del condominio scara. (interventi Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione de- di recupero del vono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento. patrimonio edilizio) Rigo AC2 - Dati catastali del condominio Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condo- minio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come in- dicato nel documento catastale. Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare:‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni;‘U’ se l’im- mobile è censito nel catasto edilizio urbano. Colonna 3 (Intero/Porzione): indicare:‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità im- mobiliare);‘P’ se si tratta di porzione di immobile. Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel do- cumento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare in- dicare il codice “Comune catastale”. Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale. Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va ripor- tata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documen- to catastale. Rigo AC3 - Domanda di accatastamento Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento. Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento. Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate):indicare la sigla della Provincia in cui è situato l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda. 24.4 Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’am- Sezione III montare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare. Dati relativi La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condomi- ai fornitori e agli nio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. acquisti di beni Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le dispo- e servizi sizioni dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni im- mobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato pa- gato parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato. In particolare, nei righi da AC4 a AC8, devono essere indicati: (cid:129) nel campo 1, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore; (cid:129) nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragio- ne sociale, se soggetto diverso da persona fisica; (cid:129) nei campi da3 a7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fi- sica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita); (cid:129) nei campi da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore; (cid:129) nel campo 11, se il fornitore è un soggetto non residente deve essere indicato il codice dello stato estero di residenza; (vedere in Appendice la tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”); (cid:129) nel campo 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servi- zi effettuati dal condominio nell’anno solare. 158 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 25 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO 25.1 L’art. 167 del TUIR reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign compa- Premessa nies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. “paradisi fiscali”), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, sono sta- te inoltre dettate le disposizioni di attuazione della citata disciplina. Gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, con decreto 27 dicembre 2002, e con decreto 27 luglio 2010. Con l’art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu- ciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le di- sposizioni attuative di cui al comma 4 dell’art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 ago- sto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L’art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressa- mente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto. Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell’art. 168 del TUIR ri- leva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, te- nendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regi- mi fiscali privilegiati. Si precisa che gli artt. 167 e 168 del TUIR, dispongono che, ai fini dell’applicazione della di- sciplina in argomento, debba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ma agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’Econo- mia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del medesimo testo unico. Si precisa, altresì, che con l’art. 13 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009 sono stati ag- giunti i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 167 del TUIR. In particolare, il comma 8-bis ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina in esame anche nell’ipotesi in cui i soggetti controlla- ti siano localizzati in Stati o territori diversi da quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qua- lora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalla gestione, dalla deten- zione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla ces- sione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, lette- raria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamen- te o indirettamente controllano la società o l’ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l’ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Il successivo comma 8-ter ha, tuttavia, previsto che le disposizioni del comma 8-bis non si ap- plicano se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una co- struzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. 25.2 Il presente quadro va compilato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti Soggetti tenuti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiducia- alla compilazione rie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali del quadro soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR. Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fi- scale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del mo- dello. Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di parti- colari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. 159 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tra- mite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del De- creto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC. Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro. Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato an- che dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero colle- gato, utilizzando l’apposito prospetto di cui alla sezione IV. Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro. Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui al- l’art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, oc- corre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), op- pure la sezione IV (determinazione del reddito delle imprese estere collegate). 25.3 Il presente quadro si compone di sette sezioni: Istruzioni per – la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi del soggetto estero ; la compilazione – la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC; – la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC; – la sezione II-C, riservata alle perdite virtuali domestiche; – la sezione III, riservata alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo; – la sezione IV, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate; – la sezione V, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e del- le imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente; – la sezione VI, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili; – la sezione VII, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006. 25.4 Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controlla- Sezione I to o collegato, nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC. La casella denominata “art. 167, comma 8-bis”, deve essere barrata qualora la CFC sia lo- Dati identificativi calizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell’articolo 167 del TUIR. del soggetto non Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati: residente (cid:129) nel campo 1, la denominazione; (cid:129) nelcampo 2 il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa; (cid:129) nel campo 3 la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione; (cid:129) nelcampo 4 l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività tramite una stabile organizzazione . In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all’art. 168 del TUIR; (cid:129) nelcampo 5 il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in APPENDICE); (cid:129) nelcampo 6,nel caso in cui la società estera controllata operi in uno dei suddetti Paesi este- ri attraverso una stabile organizzazione, indicare l’indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione; (cid:129) nelcampo 7 il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dal- la TabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in APPENDICE). Nelcampo 8,relativo alla tipologia del controllo,deve essere indicato uno dei seguenti codici: “1” – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordina- ria della CFC; “2” – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’as- semblea ordinaria della CFC; “3” – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattua- li con la CFC. 160 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società control- late, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica del- la sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura del- l’esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta del soggetto residente controllante. Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici: “1” – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito); “2” – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti; “3” – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti; “4” – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organiz- zazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC; “5” – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa in- teramente tramite una società o ente residente a cui compete l’obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante; “7” – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati. Il campo 10 deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indi- cato il codice 5, riferibile all’ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d’impresa. I campi 8, 9e 10non devono essere compilati in caso di applicazione dell’art. 168 del TUIR. Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti; 2 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti; 3 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti; 4 nei casi diversi da quelli sopra elencati. 25.5 Per la determinazione del reddito, si applicano le disposizioni del, titolo II, capo II del TUIR, Sezione II-A ad eccezione di quella dell’articolo, 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in Determinazione diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR ( e non dei redditi dei del reddito soggetti partecipanti). della CFC I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC. 25.6 Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera Variazioni controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità in aumento di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, e in diminuzione dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente con- trollante per i necessari controlli. Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC an- teriore a quello cui si rende applicabile la specialedisciplina di cui all’art. 167 del TUIR è su- bordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’ap- plicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili). A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione VII del presente qua- dro, a seconda del tipo di attestazione predisposta. Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in confor- mità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E). In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddi- tuali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla ri- chiesta dell’Amministrazione finanziaria. Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel rigo FC2 o FC3 del presente quadro e risultante dal bi- 161 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone lancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni del- lo Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità al- le norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabi- lità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione. L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno. Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corri- spondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2014 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sotto elencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR. Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato: (cid:129) nel rigo FC20 le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l’altro: – la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo con- tabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR; – l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR; (cid:129) nel rigo FC31 le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l’altro: – l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi; – le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d’esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art., 109, comma 4, del TUIR); – le quote costanti imputabili al reddito dell’esercizio relative alle eccedenze della variazione della riserva sinistri delle imprese di assicurazione esercenti i rami danni iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti rispetto all’importo deducibile (art. 111, comma 3, del TUIR); – l’importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita che non concorre alla determinazione del reddito (art. 111, comma 1-bis, del TUIR); (cid:129) nel rigo FC33 il reddito o la perdita risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzio- ne. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto del- le eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35. Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza es- sere preceduta dal segno “–”; (cid:129) nel rigo FC36 va indicato: – in colonna 1, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quel- le virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se po- sitiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53; – in colonna 2, l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (comprese quel- le virtuali) computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR) e per l’intero importo che trova capienza nella differenza, se po- sitiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53; – in colonna 3, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2. Si precisa che detta som- ma non può eccedere la differenza, se positiva, tra l’importo del rigo FC35 e l’importo del rigo FC53. (cid:129) nel rigo FC37la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36, colonna 3. (cid:129) nel rigo FC39 le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio. 25.7 Nel rigo FC40, colonna 2, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi del- Sezione II-B l’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna1. Perdite non Nel rigo FC41, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali utilizzabili in misura piena ai sen- compensate si dell’art. 84, comma 2, del TUIR compresa la perdita relativa al presente periodo di impo- sta, da indicare in colonna 1. 25.8 La presente sezione va compilata ai fini del riporto delle perdite virtuali domestiche maturate a Sezione II-C decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1° luglio 2009 ovvero dal pe- riodo d’imposta in cui si acquista il controllo in soggetti localizzati in Stati o territori diversi da Perdite virtuali quelli richiamati nel comma 1 dell’art. 167, qualora successivo. domestiche Le perdite memorizzate nella presente sezione possono essere utilizzate a scomputo dei reddi- ti “virtuali” dei periodi d’imposta successivi, sempre ai fini del calcolo del “tax rate” domestico, 162 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone ovvero, per la parte non utilizzata ai predetti fini, a scomputo dei redditi da imputare per tra- sparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d’imposta in cui ricorrano entram- be le condizioni previste dal comma 8-bis. Pertanto, nel rigo FC42 e nel rigo FC43 vanno indicate le perdite virtuali domestiche della CFC (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23/E del 26 maggio 2011, paragrafo 7.4) che re- siduano dopo l’utilizzo in sede di calcolo del “tax rate” virtuale domestico ovvero dopo la com- pensazione effettuata nel rigo FC36; in particolare, nel rigo FC42, colonna 2, vanno indicate le perdite virtuali domestiche utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1 e nel rigo FC43,colonna 2,quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo di imposta, da indicare in colonna 1. 25.9 Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alla presente Sezione, si fa Sezione III rinvio, per quanto compatibili, alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2014 - Società di capitali. Prospetto e per Si precisa che la presente Sezione non va compilata in caso di applicazione dell’art. 168 del la verifica della TUIR. operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo 25.10 Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 268 del 2006, Sezione IV il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti Determinazione residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito ovvero, se maggiore, dal del reddito delle reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A tali fini, ai sensi del- imprese estere l’art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori de- collegate gli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei re- visori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rin- via alla compilazione della sezione VII del presente quadro. Nel rigo FC54 va indicato l’utile di bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito. Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell’atti- vo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC55 a FC57, le percentuali prestampate sul prospetto. Pertanto, nel rigo FC55,colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lette- ra c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti. Nel rigo FC56, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im- mobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel rigo FC57, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni. Nellacolonna 2 dei righi FC55, FC56 ed FC57 vanno indicati i componenti positivi determi- nati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percen- tuale pari all’1 per cento, al 4 per cento ed al 15 per cento. Nel rigo FC58 va indicato l’importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righi da FC55 a FC57. Nel rigo FC59 va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell’art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC54 ed FC58. Nel rigo FC60 vanno indicate le imposte pagate all’estero sul reddito di esercizio dall’impre- sa estera collegata. 25.11 I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato Sezione V (cid:129) nel caso di cui all’art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quo- Imputazione ta di partecipazione agli utilidiretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite del reddito di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, ai soggetti il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; partecipanti (cid:129) nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti residenti partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente. 163 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (com- preso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come de- terminato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato: (cid:129) in colonna 1 il codice fiscale; (cid:129) incolonna 2la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC. Si riportano di seguito alcuni esempi: – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: in- dicare 60 per cento; – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società residente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mer- cato regolamentato: indicare il 15 per cento; – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento; – soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascu- na, in una CFC: indicare 78 per cento; (cid:129) in colonna 3 la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a se- conda dei casi, al rigo FC37, al rigo FC59 o al maggior valore tra il reddito indicato al ri- go FC37 ed il reddito minimo di cui al rigo FC53; (cid:129) in colonna 4 la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residen- te può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a secon- da dei casi, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39 o di rigo FC60. Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’im- posta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO 2014-SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF. 25.12 Il prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell’am- Sezione VI montare deducibile degli interessi passivi, l’art. 96 del TUIR. Prospetto per la Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi determinazione nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibi- degli interessi li in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’ec- passivi indeducibili cedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione ca- ratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del TUIR, sono deducibi- li nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. A tal fine nel rigo FC71 va indicato: – in colonna 1 l’importo corrispondente agli interessi passivi di periodo; – in colonna 2l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta; – in colonna 3 l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di na- tura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, van- no ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso uffi- ciale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispet- tivi; – in colonna 4 il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quel- lo indicato nella colonna 3, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamen- te deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capien- za negli interessi attivi di cui a colonna 3, può essere dedotto nel presente periodo d’impo- sta indicando l’ammontare nel rigo FC31; – in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della co- lonna 3. Nel rigo FC72 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL ripor- tata dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo FC73 del modello UNICO 2013 e in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del- l’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto eco- nomico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili inter- 164 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone nazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo FC71, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell’importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo, che, per il presente periodo d’imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’im- porto relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’im- porto del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l’ammontare nel ri- go FC31. Nel rigo FC73 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utiliz- zato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell’importo indicato in colonna 1 e il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo FC72 e l’importo di colonna 5 del rigo FC71. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti inte- ressi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’im- posta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeduci- bili. Nel rigo FC74 va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispet- to al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo FC71 e in colonna 3 del rigo FC72. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nel presente rigo, e l’im- porto indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (va- riazione in aumento). 25.13 La presente sezione va compilata solo: Sezione VII (cid:129) nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo Attestazioni FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (co- sulla conformità siddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei criteri o congruità dei contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la con- valori di bilancio gruità da uno o più soggetti di cui all’art. 11 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2); (cid:129) nell’ipotesi disciplinata dall’art. 168 del TUIR (casella 3): tale casella va compilata per di- chiarare che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. 26 - QUADRO TR – TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL’ESTERO Il trasferimento all’estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la per- dita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In alternativa al versamento dell’imposta dovu- ta sulla plusvalenza nei termini ordinari, ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater, del TUIR e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 2013, i soci delle società che trasferiscono la residenza in altri Stati dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo possono optare per: 1) la sospensione del versamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente deter- minata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una sta- bile organizzazione residente; a tal fine la plusvalenza è riferita a ciascun cespite o com- ponente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valo- ri trasferiti; 2) il versamento rateale dell’imposta, anche relativa a ciascun cespite. Le quote dovute sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La sospensione non può riguardare: a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR; 165 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone b) i fondi in sospensione d’imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo perio- do d’imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. La plusvalenza viene determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti del- l’azienda o del complesso aziendale non confluiti in una stabile organizzazione residente. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia. L’eccedenza, unitamente all’eventuale per- dita di periodo, compensa la plusvalenza che emerge a seguito del trasferimento della resi- denza. Le imposte sui redditi relative alla plusvalenza, della quale è sospesa la tassazione, sono deter- minate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizza- te successivamente al trasferimento. Se non fosse sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, si dovranno uti- lizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nell’apposita casella posta nella prima pagina del quadro TR. Nel rigo TR1 va indicato: – in colonna 1, l’ammontare della plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito, indicata nel quadro RF, rigo RF31, con il codice 39, o nel quadro RG, nel rigo RG10, colonna 5, e/o nel rigo RJ9, colonna 1; – in colonna 2, l’ammontare della plusvalenza la cui tassazione può essere sospesa dai soci. Tale importo è determinato tenendo conto delle esclusioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del Dm 2 agosto 2013. In caso di partecipazione a una o più società di persone che hanno trasferito la residenza all’estero, nelle colonne 1 e 2 dei righi da TR2 a TR4 vanno indicati gli importi della plu- svalenze (vedi istruzioni al rigo TR1) attribuite per trasparenza dalle società partecipate e in colonna 3 il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a più società deve com- pilare un distinto rigo per ogni società partecipata che ha trasferito la residenza all’estero. Nel rigo TR5 va indicata: – in colonna 1, la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi da TR1 a TR4, di tutti i moduli compilati. Tale importo deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN21; – in colonna 2, la somma degli importi di cui a colonna 2 dei righi da TR1 a TR4, di tutti i moduli compilati. Tale importo deve essere riportato nella colonna 2 del rigo RN21. Gli importi da evidenziare nelle colonne 1 e 2 del rigo TR5 non possono essere superiori all’importo del reddito d’impresa determinato nel quadro RF (rigo RF66) o nel quadro RG (rigo RG34) o nel quadro RJ (rigo RJ15, colonna 2), qualora non sia stato compilato anche il qua- dro RF. Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia una società semplice gli importi di colonne 1 e 2 non possono eccedere quello di rigo RH12, colonna 3. 27 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI – RIMBORSI 27.1 Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’im- posta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione dell’IVA da ver- Generalità sare o del credito d’imposta. Il presente quadro è composto da quattro sezioni: (cid:129) la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichia- razione; (cid:129) la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trova- no collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione; (cid:129) la terza, relativa all’indicazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta; (cid:129) la quarta, relativa all’indicazione del credito Irpef maturato a seguito della restituzione delle ritenute da parte dei soci o associati. I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimbor- so, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 o in diminu- zione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichia- razione. 166 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da por- tare in compensazione. ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o com- pensabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dall’anno 2014, è au- mentato a 700.000 euro, per ciascun anno solare, come previsto dall’art. 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 27.2 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente di- chiarazione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo. Sezione I Nella colonna 1 va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in Crediti particolare: ed eccedenze – ai righi daRX1 a RX14 le imposte sostitutive e le addizionali come risultano dai rispettivi qua- risultanti dri. dalla presente Nella colonna 2 va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmen- dichiarazione te versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l’eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiara- zione o in misura superiore al limite annuale di 700.000 euro previsto dall’art. 9, com- ma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, e spontaneamente riversato secondo la proce- dura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nel- la risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l’importo del credito river- sato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento. La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4. Nella colonna 3 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino al- la data di presentazione della presente dichiarazione. I crediti relativi ad Imposte sostitutive e addizionali di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili. Nella colonna 4 va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 lu- glio 1997, n. 241. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già ef- fettuati. 27.3 La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenien- Sezione II za, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione. Crediti ed eccedenze ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a risultanti credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in com- dalla precedente pensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiara- dichiarazione zione UNICO 2014. La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi: 1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a cre- dito; 2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; 3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2013 e/o comunicate dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo au- tomatizzato della dichiarazione. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righi da RX21 a RX24. Nella colonna 1 va indicato il codice tributo dell’importo a credito che si riporta. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrisponden- te rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2013, oppure le eccedenze di versa- mento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNI- CO 2013 o riconosciute dall’Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. 167 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. La differenza, risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colon- na 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5. Nella colonna 4 va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Nella colonna 5 va indicato l’ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 de1 1997 fino alla data di presentazione della suc- cessiva dichiarazione. A tal fine, nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2013 anche se si tratta di credito proveniente da perio- di precedenti. Infatti, con l’indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara- zione. 27.4 La presente sezione contiene i dati relativi all’IVA da versare o all’IVA a credito e deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma. Sezione III Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni contenute nel modello IVA/2014, qua- Determinazione dro VX. dell’IVA da versare o del credito d’imposta 27.5 La presente sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazio- Sezione IV ne dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla so- Credito IRPEF cietà o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi at- da ritenute subite traverso il modello F24. Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci me- desimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione. In ogni caso, i soci o associati hanno facoltà di revocare l’assenso e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata ef- fettuata la revoca. Per ulteriori precisazioni si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 23 dicem- bre 2009. Nel rigo RX51 va indicato: – in colonna 1 l’eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione; – in colonna 2 l’importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della di- chiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n 241del 1997; – in colonna 3 l’ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna oc- corre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 della sezione II del quadro RO di tutti i moduli compilati; – in colonna 4 il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può es- sere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; – in colonna 5 il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indi- cati al lordo degli utilizzi già effettuati. Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione: col. 1 – col. 2 + col. 3 27.6 Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utiliz- zare per l’accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell’Agenzia del- Comunicazione le entrate www.agenziaentrate. it nella sezione “Strumenti > Modelli > Modelli per doman- Iban de/istanze > Rimborsi > Accreditorimborsi su c/corrente” oppure nella sezione “Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web”. 168 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 28 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE – RATEAZIONE 28.1 Iversamenti risultanti dalla dichiarazione, devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero en- Versamenti tro il 16 luglio. I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2013 e prima rata di acconto per il 2014) nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio devono applica- re, sulle somme da versare, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corri- spettivo. Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA all’interno della di- chiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo, i contribuenti che si avvalgono della possibilità di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 16 marzo al 16 giugno de- vono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Qualora, in- vece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcola- ta alla data del 16 giugno. Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla di- chiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a de- bito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. I contribuenti IVA trimestrali di cui all’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pa- gamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella co- lonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento. Si ricorda che gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere ver- sati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, l’ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (es. rateazioni) prima di essere versato, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di eu- ro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arroton- dato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trat- tandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versa- mento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, risultanti dalle di- chiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (imposte sostitutive, IVA) vanno effettua- ti con il Modello di pagamento unificato F24; ai sensi dell’art. 37, comma 49, del d.l. 4 lu- glio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. I soggetti non titolari di partita IVA possono inoltre continuare ad effettuare i versamenti presso gli uffici postali, gli sportelli di qual- siasi concessionario e presso le banche convenzionate. Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che: (cid:129) gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumu- lativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tri- buto; (cid:129) in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne re- lativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo; (cid:129) l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pa- ri ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi. 28.2 In base all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i Compensazione crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dal- la dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione del- la dichiarazione in forma unificata. 169 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone I crediti risultanti dal Modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere pre- sentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. L’utilizzo in compensazio- ne del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge. Inoltre, il comma 7 dell’art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009 subordina l’utilizzo in com- pensazione del credito IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del vi- sto di conformità nella dichiarazione. L’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in com- pensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte so- stitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del decre- to legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compen- sare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esi- genze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: – in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pa- gamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensa- zioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito; – in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contri- buente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiara- zione ovvero anche nel modello F24. Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dall’anno 2014 è di eu- ro 700.000, per ciascun anno solare (art. 9, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chie- sta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa impo- sta non rileva ai fini del limite massimo di euro 700.000, anche se la compensazione è effet- tuata mediante il mod. F24. 28.3 Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovu- Rateazione te a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte in un numero massimo di sei rate. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di acconto IVA. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli al- tri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (vedi art. 5 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 maggio 2009), da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio con l’applica- zione degli interessi dello 0,33 per cento ovvero entro il 20 agosto con l’applicazione degli interessi dello 0,33 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto: 170 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2ª 16 luglio 0,33 20 agosto 0,33 3ª 20 agosto 0,66 16 settembre 0,66 4ª 16 settembre 0,99 16 ottobre 0,99 5ª 16 ottobre 1,32 17 novembre 1,32 6ª 17 novembre 1,65 (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. I contribuenti non titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno con l’applicazione degli interessi dello 0,16 per cento ovvero entro il 31 luglio, con l’appli- cazione degli interessi dello 0,16 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto: Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1ª 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2ª 30 giugno 0,16 31 luglio 0,16 3ª 31 luglio 0,49 1 settembre 0,49 4ª 1 settembre 0,82 30 settembre 0,82 5ª 30 settembre 1,15 31 ottobre 1,15 6ª 31 ottobre 1,48 1 dicembre 1,48 7ª 1 dicembre 1,81 (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso: – il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei so- stituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5); – il servizio telematico Fisconline, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’obbligo del- la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di ven- ti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla tra- smissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6). I servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet tra- mite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.Ri- mane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.a. Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’A- genzia delle entrate. Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui al- l’art 3, comma 3, del d.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle im- poste, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con com- pensazione. 171 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone Per effettuare i versamenti on line, è possibile utilizzare i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste Italiane S.p.a., ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) eroga- ti dal sistema bancario. Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle sezioni dedicate ai servizi telematici del sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 1. PRODOTTI SOFTWARE L’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di: a) compilare tutti i modelli di dichiarazione ed il modello di versamento F24; b) controllare le dichiarazioni o i versamenti predisposti anche utilizzando un qualunque softwa- re disponibile in commercio; c) autenticare ed inviare i file predisposti. Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 2. UTENTI ABILITABILI 2.1 L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che: Servizio telematico (cid:129) sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale; Entratel (cid:129) devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di sog- getti superiore a venti; (cid:129) sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall’art. 3, commi 2-bis e 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e suc- cessive modificazioni. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni sono: (cid:129) i contribuenti tenuti nell’anno 2014 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta; (cid:129) i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore ag- giunto; (cid:129) i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, so- cietà in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, so- cietà di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali); (cid:129) i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi al- l’applicazione degli studi di settore e dei parametri; (cid:129) le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d’impo- sta il modello 730 ma decidono di presentare il modello UNICO PF 2014. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono: (cid:129) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti degli esperti contabili e dei consulenti del la- voro; (cid:129) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; (cid:129) gli iscritti negli albi degli avvocati; (cid:129) gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; (cid:129) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a),b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997; (cid:129) associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-lin- guistiche; (cid:129) i Caf – dipendenti; (cid:129) i Caf – imprese; 172 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) i notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; (cid:129) coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale; (cid:129) gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; (cid:129) gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, co- me specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni av- valendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti; (cid:129) il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema infor- mativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’im- posta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte; (cid:129) le amministrazioni di cui all’art. 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiara- zioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all’ordina- mento o modello organizzativo interno. Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contri- buenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telema- tica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contri- buenti agli sportelli delle Poste italiane S.p.A. Le Poste italiane S.p.A. possono adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati. Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche: (cid:129) le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione; (cid:129) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, te- nuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 2.2 Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione Servizio telematico ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissio- Fisconline ne telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA), devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la tra- smissione delle proprie dichiarazioni. Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque: – utilizzare il servizio telematico Fisconline; – consegnare la dichiarazione alle Poste Italiane S.p.A.; – avvalersi di intermediari abilitati. I contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale, esclusiva- mente le proprie dichiarazioni. ATTENZIONE Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2009 vieta a tutti gli utenti dei servizi telematici di essere, contemporaneamente, titolari sia dell’abilitazio- ne al servizio Entratel che al servizio Fisconline e viceversa. 2.3 I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non Abilitazione hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai soggetti non fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, e residenti successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel; la relativa abilitazione è rila- sciata dal Centro operativo di Pescara, conseguentemente all’attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta e dell’allegato destinato al- l’Ufficio, che l’utente stampa e fa pervenire entro 30 giorni dalla pre-iscrizione al servizio Entratel. Le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel sono descritte nel paragrafo 5.1. 173 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone 3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte: (cid:129) compilazione della dichiarazione in formato elettronico; (cid:129) controllo della dichiarazione; (cid:129) predisposizione e autenticazione del file da trasmettere; (cid:129) invio dei dati; (cid:129) elaborazione dei dati; (cid:129) gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) restituite dall’Agenzia del- le entrate. 3.1 L’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazio- ne della dichiarazione in formato elettronico. Compilazione della In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone dichiarazione in la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica. formato elettronico Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano: – l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione; – per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, per- centuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.; – i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici. 3.2 L’Agenzia delle entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verifi- care la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento Controllo del direttore dell’Agenzia. della dichiarazione I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle entrate consentono, in particolare: – di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il mo- dello di dichiarazione; – di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.; – di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici. L’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l’utente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichiarazione da par- te dell’Agenzia delle entrate durante la fase di controllo successiva all’invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle en- trate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la di- chiarazione così come predisposta in formato elettronico: infatti il contenuto di quest’ultima può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente. 3.3 Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la dichiarazione: tra- Predisposizione mite il software distribuito dall’Agenzia delle entrate, il contribuente appone a detto file il co- del file da dice che consente la verifica dell’identità del responsabile della trasmissione e dell’integrità dei trasmettere dati. Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle entrate. 3.4 Per presentare la dichiarazione, l’utente deve: Invio dei dati – collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agen- ziaentrate.gov.it; – inviare il file autenticato. ATTENZIONE Secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en- trate 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione tele- matica della presente dichiarazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati: a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici del- l’Agenzia delle entrate; b) con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull’apposi- ta modulistica, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’uten- te è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha il proprio do- 174 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone micilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale. I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nomi- nare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica. I gestori incaricati effettuano tale comu- nicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazio- ne al canale Entratel o Fisconline. Pertanto, per presentare la dichiarazione in nome e per conto della società o dell’ente, i ge- stori incaricati e/o gli operatori incaricati devono: (cid:129) collegarsi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accedere con le proprie creden- ziali (utente e password); (cid:129) scegliere l’utenza di lavoro, tramite l’omonima funzione, che consente loro di manifestare la volontà di trasmettere in nome e per conto del soggetto diverso dalla persona fisica; (cid:129) inviare il file autenticato con le credenziali attribuite al soggetto diverso dalla persona fisica. Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al re- lativo allegato tecnico. Dopo aver completato la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta ri- cezione del file da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale messaggio non comprova l’avvenuta presentazione della dichiarazione, per la quale occorre invece attendere l’emissione dell’ap- posita comunicazione di cui al paragrafo 3.6. 3.5 I dati pervenuti vengono elaborati al fine di: Elaborazione – controllare il codice di autenticazione; dei dati – controllare l’univocità del file; – controllare la conformità del file alle specifiche tecniche; – controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse. I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qua- lunque momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente. I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti. Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono da- re un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione. Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle entrate. L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risul- ta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni lavorativi per il servizio telematico Entratel o un giorno lavorativo per il servizio telematico Fisconline. 3.6 ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che Gestione delle conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comuni- comunicazioni cazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di er- di avvenuta rori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazio- presentazione ne trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi. Pertanto, soltanto questa comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. A fronte di ciascun invio vengono prodotte: – una ricevuta relativa al file inviato; – tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file. È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell’apposita se- zione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti il messaggio che conferma, con- testualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successi- ve e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti. Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provve- de a controllare, utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle entrate, il codice di au- tenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati. Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono: 175 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione; (cid:129) i principali dati contabili; (cid:129) le segnalazioni; (cid:129) gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata. Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da: – protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazio- ne; – numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, iden- tifica univocamente la dichiarazione. Qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve: – una ricevuta di scarto del file ( e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono pro- dotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni; – una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati pre- senti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un’ap- posita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate). ATTENZIONE I soggetti diversi dalle persone fisiche accedono alla sezione “Ricevute” del sito dedicato ai servizi telematici, tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati nominati con le modalità sopra illustrate. 4. SITUAZIONI ANOMALE Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre: – modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni; – trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica. 4.1 Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. File scartato Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente. 4.2 Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “mo- Dichiarazioni dello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predi- scartate sporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio. In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi: – la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o for- mato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***”; – la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”. Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune si- tuazioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a: – controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione; – confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte. 4.3 Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle entrate ha dato Dichiarazioni comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con da- presentate ti inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiara- con dati inesatti, zione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del mo- dello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello incomplete o non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve con- inviate per errore tenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto al- la dichiarazione da correggere o integrare. Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazio- ne “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più 176 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere al- l’annullamento della dichiarazione stessa. L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di model- lo, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto rice- vimento prodotta dall’Agenzia delle entrate. Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiara- zioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del d.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972. Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunica- zione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifi- ca dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è te- nuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle entrate. Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiara- zione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del si- stema informativo dell’Agenzia delle entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a conse- gnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle entrate atte- sta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stam- pata su modello conforme a quello approvato. Le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito Internet http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 4.4 Periodicamente l’Agenzia delle entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili Dichiarazioni nel sito web dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all’ana- doppie lisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio tele- matico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’annullamento. L’Agenzia delle entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione de- scritta. Per tali richieste, l’Agenzia delle entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l’e- sito della loro elaborazione. ATTENZIONE Prima di effettuare l’invio, si consiglia di verificare attentamente eventuali richie- ste di annullamento (paragrafi 4.3 e 4.4), in quanto le dichiarazioni annullate dal sistema non possono essere ripristinate. 5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL 5.1 Per ottenere l’abilitazione al servizio Entratel occorre procedere secondo i seguenti passi: Abilitazione 1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezio- al servizio ne “Se non sei ancora registrato ai servizi …” del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 2. stampare l’esito della pre-iscrizione mediante la funzione “Allegato per ufficio”; 3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente; 4. presentare la domanda direttamente all’ufficio dell’Agenzia competente (uno qualsiasi del- la regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale del soggetto che richiede l’abilitazione) ovvero tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di pre-iscrizione. 5.2 Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità: Accesso al servizio a) via Internet, tramite l’apposita sezione presente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità; 177 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, ovvero una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazio- nale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione. 5.3 Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che Sicurezza vanno eseguite al primo utilizzo del servizio. del sistema Queste operazioni consistono principalmente nella generazione dell’ambiente di sicurezza. Per “Ambiente di sicurezza” si intendono le credenziali di cui ciascun utente deve essere do- tato per garantire l’identità del soggetto che effettua una qualsiasi operazione mediante il ser- vizio Entratel, nonché l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza. In particolare, all’atto della generazione dell’ambiente di sicurezza da parte degli utenti En- tratel, vengono generate due coppie di chiavi di cui una pubblica (nota sia all’utente che al- l’Agenzia) e una privata (nota soltanto all’utente), che vengono utilizzate per la firma (elettroni- ca qualificata) e la cifratura dei file. L’operazione descritta deve essere obbligatoriamente eseguita a seguito dell’avvenuta abilita- zione degli utenti oppure allo scadere dell’ambiente di sicurezza. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per la generazione e l’utilizzo dell’ambiente di sicurezza, si rimanda alla sezione dedicata al- l’assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 5.4 Per la soluzione dei problemi legati a: Servizio di – connessione al servizio; assistenza – installazione delle applicazioni e configurazione della postazione; – utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle entrate; – utilizzo di chiavi e password; – normativa; – scadenze di trasmissione; si rimanda alla sezione dedicata all’assistenza online dei servizi telematici del sito Internet del- l’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). E’ inoltre attivo il servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile me- diante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. Per gli utenti Entratel è stata predisposta un’apposita sezione nella quale vengono resi dispo- nibili messaggi personalizzati in funzione dell’attività dell’utente. Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli uten- ti anche: – il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i quesiti più fre- quenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Tale sito offre anche la possibilità di porre quesiti via e-mail o di richiedere al call centre di essere contattati telefonicamente. – avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni; – numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password. È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli av- visi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un’analisi che viene periodicamente effettua- ta sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i pro- blemi della stessa tipologia. 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE 6.1 L’abilitazione al servizio Fisconline può essere richiesta attraverso 3 diverse modalità: Abilitazione (cid:129) online, sul sito internet dei servizi telematici http://telematici.agenziaentrate.gov.it; al servizio (cid:129) per telefono tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero 848.800.444 seguendo le istruzioni fornite dal sistema al costo della tariffa urbana; 178 Istruzioni per la compilazione UNICO 2014 - Società di persone (cid:129) presso qualsiasi ufficio, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione. L’interessato ottiene subito una prima parte del codice Pin ricevendo successivamente tramite il servizio postale, al domicilio noto all’Agenzia sia la password (se trattasi di persona fisica) sia la seconda parte del codice Pin utili, rispettivamente, ad accedere al servizio telematico e a garantire la sicurezza del sistema. 6.2 Per accedere via Internet al servizio Fisconline è necessario indicare, tramite l’apposita sezio- Accesso al servizio ne presente nel sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, il proprio codice fiscale (da inserire nella casella “utente”) e, se il contribuente è una persona fisica, la password che è stata comunicata al domicilio dell’interessato. La password è valida per consentire solo il primo accesso ai al servizio Fisconline e, pertanto, dovrà essere sostituita immediatamente con una nuova password. ATTENZIONESe il contribuente è un soggetto diverso da persona fisica, l’accesso ai servizi te- lematici avviene attraverso il nome utente e la password delle persone fisiche incaricate ad agi- re in nome e per conto del contribuente stesso (c.d. gestori incaricati). ATTENZIONE La password è soggetta a scadenza periodica e, pertanto, deve essere sostitui- ta ogni 90 giorni. ATTENZIONE Le utenze di Fisconline vengono automaticamente disabilitate se sono rimaste inattive fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’ultimo utilizzo. 6.3 A garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati personali di ciascun utente alcune opera- Sicurezza zioni richiedono l’utilizzo del codice personale (Pin). del sistema In particolare, il codice Pin viene richiesto: (cid:129) durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione; (cid:129) per accedere ai servizi disponibili on line (il “cassetto fiscale”, che consente al contribuente di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, co- municazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, varia- zione, cessazione di attività ecc.). Il Pin è strettamente personale e occorre conservarlo con cura. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità di abilitazione, di accesso al servizio e per l’u- tilizzo del codice Pin, si rimanda alla sezione dedicata all’assistenza online dei servizi te- lematici del sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 6.4 Perla risoluzione dei problemi relativi al servizio telematico Fisconline si rinvia alla sezione de- Servizio dicata all’assistenza online dei servizi telematici del sito Internet dell’Agenzia delle entrate di assistenza (www.agenziaentrate.gov.it). È inoltre possibile contattare il Call Centre dell’Agenzia delle entrate al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della te- lefonata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). 179 Appendice UNICO 2014 - Società di persone APPENDICE Beni la cui cessione non è considerata comunque economica, ovvero una libera Nella particolare ipotesi in cui un contribuente destinazione a finalità estranee arte o professione, ed avendo opposto un abbia usufruito di agevolazioni disposte da all’esercizio dell’impresa rifiuto a richieste di natura estorsiva o, co- più provvedimenti di legge dovrà indicare il munque, non avendovi aderito, subiscono codice relativo all’evento che ha previsto il Non si considerano destinati a finalità estra- nel territorio dello Stato un danno a beni maggior differimento del termine di presenta- nee all’esercizio dell’impresa, e quindi non mobili o immobili in conseguenza di fatti zione della dichiarazione o dei versamenti. concorrono a formare il reddito come ricavi o delittuosi commessi, anche al di fuori di un plusvalenze: vincolo associativo, per il perseguimento – i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni di un ingiusto profitto. Per le vittime delle GEIE (Gruppo europeo colpite da eventi di calamità pubblica o da suddette richieste estorsive, l’art. 20, com- di interesse economico) eventi straordinari – anche se avvenuti in al- ma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. tri Stati – per il tramite di fondazioni, asso- 44, ha disposto la proroga di tre anni dei Il Gruppo Europeo di Interesse Economico, la ciazioni, comitati ed enti individuati con de- termini di scadenza degli adempimenti fi- cui costituzione è stata introdotta nell’ordina- creti dei Prefetti, per gli eventi che interessa- scali ricadenti entro un anno dalla data mento dal D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pur no le province italiane, e con D.P.C.M. 20 dell’evento lesivo, con conseguente riper- non essendo soggetto passivo d’imposta, è tut- giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. cussione anche sul termine di presentazio- tavia tenuto alla presentazione del Mod. UNI- 10 novembre 2000, per quelli relativi ad al- ne della dichiarazione annuale; CO Società di persone, quale soggetto di ac- tri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della leg- 2 - Soggetti colpiti dagli eventi meteorologi- certamento per l’imputazione del reddito ai ge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma ci del novembre 2013, verificatisi nella singoli membri (persone fisiche esercenti una la deducibilità del costo di tali beni; regione Sardegna attività commerciale e arti e professioni, so- – le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici Per i soggetti che alla data del 18 novem- cietà di persone, società di capitali, apparte- alla cui produzione o al cui scambio è di- bre 2013, avevano la residenza ovvero la nenti a Stati diversi, membri della Comunità). retta l’attività d’impresa, che, in alternativa sede operativa nel territorio dei comuni di Pertanto il Mod. UNICO Società di persone, alla usuale eliminazione dal circuito com- cui all’elenco approvato con l’ordinanza con gli opportuni adattamenti, deve essere uti- merciale, vengono ceduti gratuitamente alle del Commissario delegato per l’emergen- lizzato esclusivamente per l’indicazione dei ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. za, n.3 del 22 novembre 2013, il Decre- membri e l’imputazione agli stessi dei redditi 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità to del Ministro dell’Economia e delle Fi- conseguiti. del costo di tali beni; nanze del 30 novembre 2013, ha previsto Il GEIE deve, comunque, utilizzare il quadro – i beni non di lusso, diversi da quelli indicati la sospensione dei termini dei versamenti e RF, indipendentemente dal tipo di attività eser- nel comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 460 degli adempimenti tributari scadenti nel pe- citata e deve riportare il reddito ivi determina- del 1997, che presentino imperfezioni, alte- riodo compreso tra il 18 novembre ed il to nel quadro RN. razioni, danni o vizi che pur non modifican- 20 dicembre 2013. Il decreto del Ministro L’imponibile, determinato unitariamente in ca- done l’idoneità di utilizzo non ne consentono dell’Economia e delle Finanze del 20 di- po al GEIE va imputato ai singoli membri nel- la commercializzazione o la vendita, ren- cembre 2013 ha inoltre previsto che la so- la proporzione prevista dal contratto di grup- dendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, ceduti gratuitamente alle spensione si applica anche nei confronti po o, in mancanza, in parti uguali. ONLUS per un importo corrispondente al co- dei soggetti residenti, ovvero aventi la se- sto specifico sostenuto per la produzione o de operativa nel territorio dei comuni indi- l’acquisto complessivamente non superiore al cati nelle tabelle allegate alle ordinanze Parametri presuntivi di ricavi e compensi 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato. del Commissario delegato per l’emergen- La possibilità di fruire delle agevolazioni re- za n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e cate dalle citate disposizioni dell’art. 13 del e 18 del 12 dicembre 2013; compensi è stata introdotta dalla legge 28 di- cembre 1995, n. 549, e successivamente mo- D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al ri- 3 -Soggetti interessati dall’emergenza dificata dall’art. 3, comma 125, della legge spetto degli adempimenti formali previsti dal umanitaria legata all’afflusso di migranti 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, ap- comma 4 di tale articolo; dal Nord Africa provati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, co- – la cessione gratuita agli enti locali, agli istitu- Per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la me modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ti di prevenzione e pena, alle istituzioni sco- sede operativa alla data del 12 febbraio possono essere utilizzati per l’accertamento ai lastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, sensi dell’art. 39, 1° comma , lettera d), del prodotti editoriali e di dotazioni informatiche interessati dall’emergenza umanitaria lega- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi non più commercializzati e non più idonei al- ta all’afflusso di migranti dal Nord Africa, la commercializzazione (cfr. art. 54, comma di cui all’art. 85 del TUIR, ad esclusione di per i quali l’OPCM n. 3947 del 16 giugno 1, della legge n. 342 del 2000). Resta fer- quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del 2011 ha previsto la sospensione dal 16 ma la deducibilità del costo di tali beni. Le di- comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei ter- sposizioni attuative del citato art. 54 sono di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR. mini relativi agli adempimenti ed ai versa- state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. I parametri si applicano nei confronti dei con- menti tributari scadenti nel medesimo perio- 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di pro- tribuenti esercenti attività d’impresa o di lavo- do; la sospensione, già prorogata fino al dotto editoriale e di dotazione informatica e ro autonomo, per le quali non sono stati ap- 1° dicembre 2012 dall’articolo 23, com- quella di prodotto non più commercializzato provati gli studi di settore ovvero, per le quali, ma 12-octies, del Decreto-Legge 6 luglio o non idoneo alla commercializzazione. pur essendo stati approvati, ricorrano una o 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, più cause di inapplicabilità, previste nei prov- dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata vedimenti di approvazione degli studi. nuovamente prorogata fino al 31 dicembre Eventi eccezionali I soggetti esercenti attività per le quali si ap- 2013 dall’articolo 1, comma 612, della plicano i parametri sono tenuti alla compila- legge 27 dicembre 2013, n.147; TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI zione dell’apposito modello dei dati rilevanti 4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali ai fini dell’applicazione dei parametri. 1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali In caso di omessa presentazione del suddetto Soggetti che, esercitando un’attività im- dovranno indicare nell’apposita casella il modello, si applica la sanzione amministrativa prenditoriale, commerciale, artigianale o codice 4. da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ot- 180 Appendice UNICO 2014 - Società di persone tavo del minimo se la presentazione avviene te con il termine “esclusa” nelle tabelle degli in- corso del quale è stata commessa la violazio- entro il termine per la presentazione della di- dicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio ne, la sanzione del 30 per cento è ridotta al chiarazione relativa all’anno nel corso del 1996. I parametri, inoltre, non trovano co- 3,75 per cento. quale è stata commessa la violazione. munque applicazione nei confronti dei sog- Per ulteriori chiarimenti in tema di errati versa- I contribuenti che intendono evitare l’accerta- getti per i quali operano le cause di esclusio- menti si veda la circolare n. 27/E del 2 ago- mento in base ai parametri possono adegua- ne dagli accertamenti basati sugli studi di set- sto 2013. re, senza applicazione di sanzioni e interessi, tore previste dall’art. 10 della legge 8 maggio i propri ricavi e compensi utilizzando l’appo- 1998, n. 146. 2)Mancata presentazione della dichiarazione sito rigo previsto nei quadri relativi all’attività. Inoltre, i parametri non trovano applicazione entro il termine prescritto Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’af- nei confronti dei soggetti con periodo d’impo- Se la dichiarazione è presentata con ritardo fari risultante dall’applicazione dei parametri sta diverso dai dodici mesi ovvero che abbia- non superiore a novanta giorni, indipendente- può essere operato, senza applicazione di no dichiarato ricavi o compensi superiori a mente se sia dovuta o meno imposta, la viola- sanzioni e interessi, effettuando il versamento 5.164.569 euro nonché ai contribuenti il cui zione può essere regolarizzata eseguendo della relativa imposta entro il termine di pre- reddito è determinato con criteri di tipo forfe- spontaneamente entro lo stesso termine il pa- sentazione della dichiarazione dei redditi, uti- tario e alle imprese in liquidazione o interes- gamento di una sanzione di euro 25 pari ad lizzando il codice tributo 6493. I maggiori sate da procedure concorsuali. 1/10 di euro 258, ferma restando l’applica- corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto Ulteriori precisazioni relative all’applicazione zione delle sanzioni relative alle eventuali vio- termine, in un’apposita sezione del registro di dei parametri sono contenute nelle circolari mi- lazioni riguardanti il pagamento dei tributi, cui all’art. 23 e all’art. 24 del DPR . 26 otto- nisteriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. qualora non regolarizzate secondo le moda- bre 1972, n. 633. 140/E del 16 maggio 1997. lità precedentemente illustrate al punto 1. Qualora, a seguito del predetto adeguamen- 3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni to, l’ammontare dei ricavi relativi all’anno incidenti sulla determinazione e sul 2013 superi i limiti previsti per la tenuta della Ravvedimento pagamento del tributo contabilità semplificata (euro 400.000,00 ed a) Errori non ancora rilevati dall’Amministra- euro 700.000,00, rispettivamente per le im- A) Errori concernenti la dichiarazione zione finanziaria in sede di liquidazione o prese aventi per oggetto prestazioni di servizi di controllo formale delle imposte dovute ovvero aventi per oggetto altre attività), per il L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del periodo di imposta successivo non sorge l’ob- 472, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1973), quali: errori materiali e di calcolo bligo di osservare gli adempimenti previsti per 20, lett. a), della L. 13 dicembre 2010, n. nella determinazione degli imponibili e del- il regime ordinario di contabilità. 220, consente di regolarizzare, mediante il le imposte; indicazione in misura superiore Per conoscere l’ammontare dei ricavi e dei ravvedimento, le violazioni commesse in sede a quella spettante di detrazioni di imposta, compensi presunti sulla base dei parametri i di predisposizione e di presentazione della di- di oneri deducibili o detraibili, di ritenute contribuenti possono utilizzare il programma chiarazione, nonché di pagamento delle som- d’acconto e di crediti di imposta. software per il calcolo dei predetti ricavi e me dovute. La sanzione prevista nella misura del 30 compensi, gratuitamente disponibile sul sito In- Il ravvedimento comporta delle riduzioni auto- per cento della maggiore imposta o del mi- ternet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo matiche alle misure minime delle sanzioni ap- nor credito utilizzato è ridotta al 3,75 per www.agenziaentrate.gov.it. plicabili, a condizione che le violazioni og- cento a condizione che entro il termine per Nel prodotto informatico verrà fornita la pun- getto della regolarizzazione non siano state la presentazione della dichiarazione relati- tuale indicazione dei righi dei modelli per la già constatate e comunque non siano iniziati va all’anno nel corso del quale è stata com- comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- accessi, ispezioni, verifiche o altre attività am- messa la violazione: l’applicazione dei parametri, da prendere a ministrative di accertamento (inviti di compari- (cid:129) venga eseguito il pagamento della san- base per la determinazione del valore delle zione, questionari, richiesta di documenti, zione ridotta, del tributo dovuto e degli in- voci e variabili considerate ai fini dell’appli- ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i teressi calcolati al tasso legale con matu- cazione dei parametri. soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto razione giorno per giorno; L’accertamento basato sui parametri interessa i formale conoscenza (art. 13, comma 1, (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di D.Lgs. 472/97). grativa. ammontare non superiore a 5.164.568,99 Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 b) Errori ed omissioni, non ancora accertati euro.A tal fine, per gli esercenti attività di im- sono le seguenti: dall’Amministrazione finanziaria diversi da presa va fatto riferimento ai ricavi di cui all’art. quelli rilevabili in sede di liquidazione o di 85 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, controllo formale, quali: omessa o errata in- dalla lett. c), d), ed e) dello stesso articolo. alle prescritte scadenze, delle somme do- dicazione di redditi; errata determinazione Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di vute a titolo di acconto o di saldo risultanti di redditi; esposizione di indebite detrazio- giornali, di libri e periodici, anche su supporti dalla dichiarazione ni di imposta ovvero di indebite deduzioni audiovideomagnetici e per i distributori di car- Se il pagamento delle somme dovute a titolo dall’imponibile. buranti, i menzionati ricavi si assumono al net- di acconto o di saldo risultanti dalla dichiara- Se il ravvedimento avviene entro novanta gior- to del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, zione venga effettuato entro trenta giorni dalle ni dal termine per la presentazione della di- mentre per coloro che effettuano cessioni di ge- prescritte scadenze, la sanzione del 30 per chiarazione, la sanzione fissa pari a 258 euro neri di monopolio, valori bollati e postali, mar- cento nonché quella per i versamenti effettuati e quella prevista nella misura del 30 per cento che assicurative e valori similari si considerano con un ritardo non superiore a quindici giorni della maggiore imposta o del minor credito uti- ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. – che spetta indipendentemente dal verificarsi lizzato sono ridotte rispettivamente a 25 euro e Per i contribuenti in regime di contabilità ordi- delle condizioni richieste per il ravvedimento – al 3,75 per cento a condizione che: naria l’accertamento in base ai parametri è è pari ad un decimo a condizione che venga (cid:129) venga eseguito il pagamento delle sanzioni possibile solo quando in sede di verifica sia ri- eseguito anche il pagamento della sanzione ridotte, del tributo dovuto e degli interessi levata la inattendibilità della contabilità in ba- stessa e degli interessi calcolati al tasso lega- calcolati al tasso legale con maturazione se ai criteri stabiliti con il regolamento appro- le (tasso pari: al 2,5 per cento dal 1° gennaio giorno per giorno; vato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. 2012, all’1 per cento dal 1° gennaio 2014) (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- Si ricorda che i parametri non si applicano nei con maturazione giorno per giorno. grativa. confronti dei contribuenti che esercitano atti- Alle medesime condizioni, se il pagamento Se il ravvedimento avviene entro il termine per vità per le quali non si è provveduto alla ela- viene eseguito entro il termine per la presenta- la presentazione della dichiarazione relativa borazione degli stessi; tali attività sono indica- zione della dichiarazione relativa all’anno nel all’anno nel corso del quale è stata commessa 181 Appendice UNICO 2014 - Società di persone la violazione, la sanzione minima prevista, pa- toli con regime fiscale equiparato, emessi modelli non conformi a quelli approvati ri al 100 per cento della maggiore imposta all’estero a decorrere dal 10 settembre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate; dovuta o della differenza del credito spettan- 1992, nonché gli interessi, premi ed altri (cid:129) dichiarazione non sottoscritta o sottoscrit- te, è ridotta al 12,5 per cento a condizione frutti delle obbligazioni medesime e di quel- ta da soggetto sfornito della rappresen- che entro tale termine: le emesse da non residenti, che vengono ri- tanza legale o negoziale, non regolariz- (cid:129) venga eseguito il pagamento della sanzio- conosciuti, sia in modo esplicito che impli- zata entro trenta giorni dal ricevimento ne ridotta, del tributo dovuto e degli interes- cito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli dell’invito da parte dell’ufficio; si calcolati al tasso legale con maturazione stessi da soggetti non residenti. Per tali ca- (cid:129) dichiarazione presentata con ritardo su- giorno per giorno; tegorie di redditi non è prevista l’opzione periore a novanta giorni. (cid:129) venga presentata una dichiarazione inte- per la tassazione ordinaria; 2) -La dichiarazione presentata, invece, con ri- grativa. B i proventi, compresa la differenza tra il va- tardo non superiore a novanta giorni, è va- Nei casi in cui si intendano regolarizzare con- lore di riscatto o di cessione delle quote o lida, ma per il ritardo è applicabile la san- testualmente errori ed omissioni indicati ai pre- azioni ed il valore di sottoscrizione o ac- zione da euro 258 ad euro 1.032, au- cedenti punti a) e b), deve essere presentata quisto, derivanti dalla partecipazione ad mentabile fino al doppio nei confronti dei un’unica dichiarazione integrativa ed effettua- organismi di investimento collettivo in valo- soggetti obbligati alla tenuta delle scritture to il pagamento delle somme complessiva- ri mobiliari di diritto estero, situati negli Sta- contabili, ferma restando l’applicazione mente dovute. ti membri della UE, conformi alle direttive della sanzione pari al 30 per cento delle Per ulteriori chiarimenti in tema di errati versa- comunitarie, percepiti senza applicazione somme eventualmente non versate o versa- menti si veda la circolare n. 27/E del 2 ago- della ritenuta a titolo d’imposta; te oltre le prescritte scadenze. In quest’ulti- sto 2013. C i proventi derivanti dalle operazioni di fi- mo caso, se i versamenti sono effettuati con nanziamento in valori mobiliari di cui al- un ritardo non superiore a quindici giorni, B) Errori concernenti la compilazione l’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, la sanzione del 30 per cento, oltre a quan- del modello di versamento F24 convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. to previsto dalla lettera a) del comma 1 del- 110, corrisposti da soggetti non residenti, l’articolo 13 del decreto legislativo 18 di- Nell’ipotesi in cui il modello di versamento compresi i proventi derivanti da mutuo di ti- cembre 1997, n. 472, è ulteriormente ri- F24 sia compilato erroneamente in modo da toli garantito divenuti esigibili a partire da dotta ad un importo pari ad un quindicesi- non consentire l’identificazione del soggetto 1° luglio 1998; mo per ciascun giorno di ritardo. Tale ridu- che esegue i versamenti ovvero la corretta im- D i proventi derivanti da operazioni di ripor- zione della sanzione opera anche in sede putazione della somma versata, al fine di cor- to, pronti contro termine su titoli e valute, di- di contestazione da parte dell’ufficio. reggere gli errori commessi, il contribuente venuti esigibili a partire dal 1° luglio 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddi- può presentare direttamente ad un ufficio del- 1998, sempreché corrisposti da soggetti to imponibile inferiore a quello accertato, non residenti; l’Agenzia delle entrate un’istanza per la corre- o, comunque, un’imposta inferiore a quella E i proventi compresi nei capitali corrisposti zione di dati erroneamente indicati sul model- dovuta o un credito superiore a quello spet- in dipendenza di contratti di assicurazione lo F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio tante, si applica la sanzione dal cento al sulla vita e di capitalizzazione ed i proven- 2002). duecento per cento della maggiore impo- ti relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie Mediante tale procedura è possibile correg- sta o della differenza del credito (art. 1, aventi funzione previdenziale derivanti da gere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, contratti assicurativi stipulati con imprese di Enti Locali” relativi a: n. 471). La stessa sanzione si applica se assicurazione non residenti, come previsto (cid:129) codice fiscale nella dichiarazione sono esposte indebite dall’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g- (cid:129) periodo di riferimento detrazioni d’imposta, ovvero indebite de- quinquies) del TUIR; (cid:129) codice tributo duzioni dall’imponibile, anche se esse so- F i proventi derivanti da depositi di denaro, (cid:129) suddivisione in più tributi dell’importo versa- no state attribuite in sede di ritenuta alla di valori mobiliari e di altri titoli diversi dal- to con un solo codice tributo. fonte. le azioni e titoli similari, costituiti presso La misura della sanzione minima e massi- soggetti non residenti, a garanzia di finan- ma di cui al comma 2 è elevata del 10 per ziamenti concessi a imprese residenti, qua- Redditi di capitale di fonte estera soggetti cento nelle ipotesi di omessa o infedele in- lora i proventi stessi non siano stati perce- ad imposta sostitutiva dicazione dei dati previsti nei modelli per piti per il tramite di intermediari; la comunicazione dei dati rilevanti ai fini G gli interessi e gli altri proventi derivanti da Con questa denominazione viene fatto riferi- depositi e conti correnti bancari costituiti al- dell’applicazione degli studi di settore, mento ad una serie di redditi di capitale per i l’estero; nonché nei casi di indicazione di cause di quali il legislatore ha disposto, in linea genera- H altri redditi di capitale di fonte estera che esclusione o di inapplicabilità degli studi di le, l’esclusione dal concorso alla formazione non concorrono a formare il reddito com- settore non sussistenti. La presente disposi- del reddito complessivo in quanto trattasi di red- plessivo del contribuente. zione non si applica se il maggior reddito diti che, se conseguiti in Italia per il tramite di un d’impresa ovvero di arte o professione, ac- soggetto al quale viene attribuita la veste di so- certato a seguito della corretta applicazio- stituto d’imposta, sarebbero stati assoggettati Sanzioni amministrative ne degli studi di settore, non è superiore al ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. 10 per cento del reddito d’impresa o di la- Tali redditi vengono assoggettati ad un’impo- 1) Nei casi di omessa presentazione della di- voro autonomo dichiarato (art. 1, comma sizione sostituiva nella misura della ritenuta o chiarazione dei redditi si applica la san- 2-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. in taluni casi specificatamente individuati del- zione dal centoventi al duecentoquaranta 471, come inserito dall’art. 1, commi 25 e l’imposta sostitutiva applicata in Italia sui red- per cento dell’ammontare delle imposte do- 27, della Legge finanziaria per il 2007). diti della stessa natura (art. 18 del TUIR). vute, con un minimo di euro 258. Se non La misura della sanzione minima e massi- Solitamente per tali categorie di redditi è pre- sono dovute imposte, si applica la sanzio- ma di cui al comma 2 è elevata del 50 per vista la facoltà per il contribuente di optare per ne da euro 258 ad euro 1.032 aumenta- cento nelle ipotesi di omessa presentazione la tassazione ordinaria. bile fino al doppio nei confronti dei sog- del modello per la comunicazione dei dati Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ri- getti obbligati alla tenuta di scritture conta- rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi comprendere le seguenti tipologie: bili (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 di- di settore, laddove tale adempimento sia A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbli- cembre 1997, n. 471). dovuto ed il contribuente non abbia prov- gazioni e degli altri titoli di cui all’art. 31 La stessa sanzione si applica anche nei casi di: veduto alla presentazione del modello an- del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri ti- (cid:129) dichiarazione nulla, in quanto redatta su che a seguito di specifico invito da parte 182 Appendice UNICO 2014 - Società di persone dell’Agenzia delle Entrate. Si applica la di- ne dell’esito del controllo formale effettua- (cid:129) l'ammontare complessivo degli elementi atti- sposizione di cui al secondo periodo del to ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. vi sottratti all'imposizione, anche mediante comma 2-bis. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 di- l’indicazione di elementi passivi fittizi, è su- Se le violazioni previste dall’articolo 1, cembre 1997, n. 462). periore al dieci per cento di quello indicato commi 1e 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 Per ulteriori chiarimenti in merito si veda la cir- in dichiarazione o, comunque, superiore a riguardano redditi prodotti all’estero, le colare n. 27/E del 2 agosto 2013. euro 2.000.000,00 (art. 4 del D.Lgs. 10 sanzioni sono aumentate di un terzo con ri- 6) -L’utilizzo in compensazione di crediti inesi- marzo 2000, n. 74). ferimento alle imposte o alle maggiori im- stenti per il pagamento delle somme dovute È punito con la reclusione da uno a tre anni poste relative a tali redditi. Le medesime è punito con la sanzione dal 100 al 200 chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- sanzioni sono invece raddoppiate, ai sensi percento della misura dei crediti stessi, ov- diti o sul valore aggiunto, non presenta la re- dell’articolo 12 del decreto legge n. 78 vero del 200 per cento dell’importo dei cre- lativa dichiarazione, quando l’imposta evasa del 2009, qualora l’omissione riguardi in- diti se compensati in misura superiore a è superiore a euro 30.000,00 (art. 5 del vestimenti ed attività di natura finanziaria 50.000 euro per ciascun anno solare, se- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Detta pena detenute negli Stati o nei territori a regime condo quanto previsto dall’art. 27, comma non si applica se la dichiarazione viene pre- fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 18, del D.L. del 29 novembre 2008, n. sentata entro novanta giorni dalla scadenza 1999 e D.M. 21 novembre 2001. 185. Qualora la violazione sia rilevata in del termine prescritto o non viene sottoscritta o 4) L’art. 1, comma 302, della legge 27 di- sede di controllo automatizzato effettuato ai viene redatta su modello non conforme. cembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 È punito con la reclusione da sei mesi a due ha introdotto nell’art. 8 del D.Lgs. 18 di- del 1973, si applica la sanzione del 30% anni chiunque non versa le somme dovute, uti- cembre 1997, n. 471 il nuovo comma 3- (circ. n. 18 del 10 maggio 2011). lizzando in compensazione, ai sensi dell’arti- bis, che dispone una sanzione amministrati- Si ricorda che in base al disposto dell’arti- colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, va pari al 10 per cento dell’importo com- colo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicem- n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, per plessivo delle spese e dei componenti ne- bre 1997, n. 472, introdotto dall’articolo un ammontare superiore a cinquantamila euro gativi non indicati nella dichiarazione dei 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. per ciascun periodo d’imposta (art. 10-quater redditi, con un minimo di euro 500 ed un 32 non sono punibili le violazioni che non del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). massimo di euro 50.000, applicabile arrecano pregiudizio all’esercizio delle quando l’omissione o l’incompletezza ri- azioni di controllo e non incidono sulla de- guarda l’indicazione delle spese e dei com- terminazione della base imponibile, dell’im- Spese di rappresentanza ponenti negativi di cui all’art. 110, comma posta e sul versamento del tributo. 11, del TUIR. L’articolo 108, comma 2, del Tuir (modificato In base a quanto previsto dal successivo dall’articolo 1, comma 33, lett. p), della leg- comma 303, tali disposizioni si rendono Sanzioni penali ge 24 dicembre 2007, n. 244), dispone che applicabili anche alle violazioni commesse le spese di rappresentanza sono deducibili nel prima della data del 1° gennaio 2007, È punito con la reclusione da un anno e sei periodo d’imposta di sostenimento se rispon- sempre che il contribuente fornisca la prova mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le denti ai requisiti di inerenza e congruità stabi- di cui al comma 11, art. 110 del TUIR. Inol- imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indi- liti con decreto del Ministro dell’economia e tre, è previsto che rimane ferma l’applica- ca nella relativa dichiarazione elementi passi- delle finanze, anche in funzione della natura e zione della sanzione di cui all’art. 8, com- vi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti della destinazione delle stesse, del volume dei ma 1, del D.Lgs. 18 dicembre, n. 471. per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e 5) Per il mancato o carente versamento delle marzo 2000, n. 74). dell’attività internazionale dell’impresa. Il cita- imposte dichiarate, si applica la sanzione Fuori dei casi previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. to decreto di attuazione, del 19 novembre del 30 per cento delle somme non versate. 74 del 2000, è punito con la reclusione da un 2008, pubblicato sul n. 11 della G.U. del 15 Per i versamenti effettuati con un ritardo non anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di gennaio 2009, al comma 1, art. 1, con rife- superiore a quindici giorni, la sanzione del evadere le imposte sui redditi o sul valore ag- rimento al requisito di inerenza, individua i ca- 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla giunto, sulla base di una falsa rappresentazio- ratteri essenziali delle spese di rappresentan- lettera a) del comma 1 dell’art. 13 del ne nelle scritture contabili obbligatorie e avva- za, stabilendo che si considerano inerenti, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulte- lendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostaco- sempre che effettivamente sostenute e docu- riormente ridotta ad un importo pari ad un larne l’accertamento, indica in una delle di- mentate, le spese per erogazioni a titolo gra- quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. chiarazioni annuali relative a dette imposte tuito di beni e servizi, effettuate con finalità Tale riduzione opera anche in sede di con- elementi attivi per un ammontare inferiore a promozionali o di pubbliche relazioni e il cui testazione da parte dell’ufficio. La sanzione quello effettivo od elementi passivi fittizi, quan- sostenimento risponda a criteri di ragionevo- del 30 per cento è applicabile con riferi- do, congiuntamente: lezza in funzione dell’obiettivo di generare an- mento agli importi versati oltre le prescritte a) l’imposta evasa è superiore a euro che potenzialmente benefici economici per scadenze e sulle maggiori imposte risultan- 30.000,00; l’impresa ovvero sia coerente con pratiche ti dai controlli automatici e formali effettuati b) l’ammontare complessivo degli elementi at- commerciali di settore. ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del tivi sottratti all’imposizione, anche mediante La definizione generale di spese di rappre- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 indicazione di elementi passivi fittizi, è su- sentanza, dettata nella prima parte del com- del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). periore al cinque per cento dell’ammontare ma 1 del decreto, trova una specificazione La predetta sanzione del 30 per cento è ri- complessivo degli elementi attivi indicati in nelle fattispecie successivamente elencate nel- dotta: dichiarazione, o, comunque, è superiore a la seconda parte del medesimo comma 1 (cui – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui euro 1.000.000,00 (art. 3 del D.Lgs. 10 si rinvia). La lettera e) del comma 1 del decre- le somme dovute siano pagate entro 30 marzo 2000, n. 74). to qualifica come spese di rappresentanza giorni dal ricevimento della comunicazio- È punito con la reclusione da uno a tre anni ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o ne dell’esito della liquidazione automati- chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi ca effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del diti o sul valore aggiunto, indica nella relativa erogati gratuitamente per convegni, seminari D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. dichiarazione elementi attivi per un ammonta- e manifestazioni simili il cui sostenimento ri- 18 dicembre 1997, n. 462); re inferiore a quello effettivo o elementi passi- sponda ai criteri di inerenza indicati nel pre- – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui vi fittizi, quando si verificano congiuntamente sente comma. le somme dovute siano pagate entro 30 le due condizioni seguenti: L’articolo 1, comma 2, del decreto – confor- giorni dal ricevimento della comunicazio- (cid:129) l’imposta evasa è superiore a euro 50.000,00; memente alle previsioni del nuovo comma 2 183 Appendice UNICO 2014 - Società di persone dell’articolo 108 del TUIR – definisce il perio- Per i lavoratori autonomi, in particolare, il co- un’apposita documentazione dalla quale risul- do d’imposta di imputazione delle spese di sto sostenuto per prestazioni alberghiere e tino anche le generalità dei soggetti ospitati, rappresentanza e i limiti di deducibilità delle somministrazione di alimenti e bevande, de- la durata e il luogo di svolgimento della mani- stesse. Al riguardo, l’articolo 1, comma 2, del ducibile entro il limite teorico del 75 per cen- festazione e la natura dei costi sostenuti. Il pre- decreto prevede che le spese di rappresen- to, qualora si configuri anche come spesa di detto comma 6 stabilisce, infatti, che l’Agen- tanza deducibili nel periodo d’imposta di so- rappresentanza ai sensi del decreto, deve ri- zia delle Entrate e gli organi di controllo com- stenimento sono commisurate all’ammontare spettare anche l’ulteriore parametro segnato petenti possono invitare i contribuenti a fornire dei ricavi e proventi della gestione caratteristi- dall’1 per cento dei compensi ritratti nel pe- indicazione, per ciascuna delle fattispecie in- ca dell’impresa risultanti dalla dichiarazione riodo d’imposta. dicate nel comma 1, dell’ammontare com- dei redditi relativa allo stesso periodo in misu- Si precisa che le spese relative a prestazioni plessivo, distinto per natura, delle erogazioni ra pari: alberghiere e a somministrazioni di alimenti e effettuate nel periodo d’imposta e dell’am- a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fi- bevande che rientrano nell’ambito delle spese montare dei ricavi e proventi derivanti dalla no a euro 10 milioni; per “ospitalità clienti” di cui al comma 5 del gestione caratteristica dell’impresa assunti a b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi decreto che non costituiscono spese di rap- base di calcolo della percentuale di deducibi- per la parte eccedente euro 10 milioni e fi- presentanza (e non sono pertanto soggette al lità indicata nel comma 2. La citata disposi- no a 50 milioni; predetto limite di congruità), sono deducibili zione prosegue stabilendo che l’invito può ri- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi nel limite del 75 per cento del loro ammonta- guardare anche l’ammontare complessivo del- per la parte eccedente euro 50 milioni. re, senza ulteriori limiti. le spese relative ai beni distribuiti gratuitamen- Tale norma stabilisce, quindi, un limite quanti- Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto preve- te di valore unitario superiore a euro 50,00 e tativo entro il quale le spese di rappresentan- de una particolare disciplina per la deducibi- l’ammontare complessivo delle spese indicate za sono da considerare “congrue” rispetto al lità delle spese di rappresentanza sostenute nel comma 5, ossia quelle di ospitalità dei volume dei ricavi dell’attività caratteristica del- dalle “imprese di nuova costituzione”. Per que- clienti interamente deducibili. l’impresa e, come tali, deducibili nell’esercizio ste imprese, “le spese sostenute nei periodi Per ulteriori approfondimenti si veda la circo- in cui sono state sostenute (c.d. plafond di de- d’imposta anteriori a quello in cui sono conse- lare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 13 lu- ducibilità). Le spese eventualmente eccedenti il guiti i primi ricavi, possono essere portate in glio 2009. predetto limite, al contrario, sono indeducibili. deduzione dal reddito dello stesso periodo e L’articolo 83, comma 28-quater, lettera a) del di quello successivo se e nella misura in cui le decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (con- spese sostenute in tali periodi siano inferiori al- Studi di settore vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto l’importo deducibile”. 2008 n. 133) ha aggiunto al comma 5 del- In virtù delle previsioni del comma 3, pertanto, L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto l’articolo 109 del TUIR un nuovo periodo il la deducibilità delle spese di rappresentanza 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, quale precisa che, fermo restando quanto pre- sostenute dall’impresa nella fase di start up (in dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha pre- visto dai periodi precedenti del medesimo cui i ricavi sono pari a zero ed il plafond de- visto l’elaborazione, da parte dell’Amministra- comma 5, le spese relative a prestazioni al- terminato ai sensi del comma 2 è anch’esso zione finanziaria, di appositi studi di settore in berghiere e a somministrazioni di alimenti e pari a zero) può essere differita nel rispetto di relazione ai vari settori economici. L’art. 10 bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 due limiti: della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha sta- dell’articolo 95, sono deducibili nella misura 1) limite temporale: le spese possono essere bilito le modalità di utilizzazione degli studi di del 75 per cento. Tale disposizione, in vigore dedotte nell’esercizio di conseguimento dei settore in sede di accertamento. a partire dal periodo d’imposta successivo a primi “ricavi e proventi della gestione ca- Gli studi di settore sono utilizzati dal contri- quello in corso al 31 dicembre 2008, deve ratteristica dell’impresa” e, al massimo, in buente per verificare, in fase dichiarativa, il essere coordinata con la disciplina generale quello successivo; posizionamento rispetto alla congruità (il con- delle spese di rappresentanza. Le spese soste- 2) limite quantitativo: le spese di rappresentan- tribuente è congruo se i ricavi o i compensi di- nute per prestazioni alberghiere e per sommi- za sostenute nella fase di start up sono de- chiarati sono uguali o superiori a quelli stimati nistrazioni di alimenti e bevande (diverse da ducibili nella misura in cui le medesime spe- dallo studio) e rispetto alla coerenza (la coe- quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, os- se sostenute nel periodo di conseguimento renza misura il comportamento del contribuen- sia quelle che costituiscono spese per presta- dei primi ricavi e del successivo siano infe- te rispetto ai valori di indicatori economici pre- zioni di lavoro) deducibili entro il limite teorico riori al relativo plafond di deducibilità. determinati, per ciascuna attività, dagli studi del 75 per cento, nel caso in cui si configuri- Per “imprese di nuova costituzione” si intende stessi). Per conoscere l’ammontare dei ricavi e no come spese di rappresentanza ai sensi del la nozione contenuta nell’articolo 84, comma compensi stimati sulla base degli studi di set- comma 1 del decreto 19 novembre 2008, 2, del TUIR, cioè le imprese che presentino en- tore i contribuenti possono utilizzare il pro- devono rispettare anche l’ulteriore parametro trambi i requisiti di novità previsti dalla citata gramma software denominato GE.RI.CO. gra- fissato dal comma 2 del medesimo decreto. norma ai fini del riporto pieno delle perdite di tuitamente disponibile sul sito Internet dell’A- Quindi, le spese per vitto e alloggio qualifica- start up, ossia quello soggettivo e quello og- genzia delle Entrate all’indirizzo www.agen- bili come “spese di rappresentanza” devono gettivo riferito all’attività esercitata. ziaentrate.gov.it o rivolgersi agli uffici territo- essere assoggettate: L’articolo 1, comma 33, lettera p) della legge riali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia 1) in via preliminare, alla specifica disciplina finanziaria 2008, sempre intervenendo sul- delle Entrate. prevista dall’articolo 109, comma 5, del l’articolo 108, comma 2, del TUIR, ha eleva- Per i periodi d’imposta in cui trovano applica- TUIR per le spese relative a prestazioni al- to a 50 euro, rispetto ai precedenti 25,82 eu- zione gli studi di settore, ovvero le modifiche berghiere e a somministrazioni di alimenti e ro, il limite del valore unitario dei beni la cui conseguenti all’evoluzione dei medesimi, non bevande (deducibilità nei limiti del 75 per distribuzione gratuita si considera integral- si applicano sanzioni e interessi nei confronti cento); mente deducibile ai fini fiscali. dei contribuenti che indicano, nelle dichiara- 2) successivamente a quella dell’articolo 108, I commi 5 e 6 del decreto stabiliscono, a ca- zioni annuali ricavi o compensi non annotati comma 2, ai sensi del quale l’importo del- rico dei contribuenti che abbiano sostenuto nelle scritture contabili per adeguare gli stessi, le predette spese, ridotto al 75 per cento delle spese qualificabili come di ospitalità dei anche ai fini dell’imposta regionale sulle atti- per effetto dell’applicazione dell’articolo clienti (interamente deducibili) o di rappresen- vità produttive, a quelli stimati dai predetti stu- 109, dovrà essere sommato all’importo tanza (limitatamente deducibili), taluni oneri di di settore. Ai fini dell’imposta sul valore ag- delle “altre” spese di rappresentanza. L’am- documentali. L’ultimo periodo del comma 5 di- giunto invece è possibile adeguarsi alle risul- montare così ottenuto è deducibile entro il li- spone, infatti, che la deducibilità delle eroga- tanze derivanti dall’applicazione degli studi di mite di congruità previsto dal comma 2 del zioni e delle spese indicate nel presente com- settore senza il pagamento di sanzioni ed in- decreto. ma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di teressi, effettuando il versamento della relativa 184 Appendice UNICO 2014 - Società di persone imposta entro il termine previsto per il versa- Tale metodo di determinazione dei redditi do- dosi in caso di inadempimento la sanzione mento a saldo dell’imposta sul reddito, utiliz- minicale e agrario si applica anche alle su- prevista (sempre che la variazione colturale zando il codice tributo “6494”. perfici adibite alle colture prodotte in serra. determini un aumento di reddito). L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, prevede che l’adeguamento agli studi di settore, per i periodi d’imposta di- Variazioni di coltura dei terreni Versamenti versi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche con- Ai fini della determinazione del reddito dei ter- I versamenti relativi all’imposta sostitutiva sulle seguenti alla revisione del medesimo, è effet- reni, se la coltura effettivamente praticata non plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai pro- tuato a condizione che il contribuente versi corrisponde a quella risultante dal catasto, i venti derivanti da depositi a garanzia, all’im- una maggiorazione del 3 per cento, calcola- contribuenti devono determinare il reddito do- posta sostitutiva sui redditi di capitale,nonché ta sulla differenza tra ricavi o compensi deri- minicale e agrario applicando la tariffa d’esti- all’acconto sui redditi sottoposti a tassazione vanti dall’applicazione degli studi e quelli an- mo media attribuibile alla qualità di coltura separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, notati nelle scritture contabili. Tale maggiora- praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa devono essere effettuati con le stesse modalità zione deve essere versata entro il termine per media attribuibile alla qualità di coltura prati- e negli stessi termini previsti per i versamenti a il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, cata è costituita dal rapporto tra la somma del- saldo delle imposte sui redditi. utilizzando, mediante l’apposito mod. F24, il le tariffe imputate alle diverse classi in cui è codice tributo “4726”, per le persone fisiche, suddivisa la qualità di coltura ed il numero del- 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia oppure il codice tributo “2118”, per i sogget- le classi stesse. Per le qualità di coltura non Il pagamento del 20 per cento dovuto sui ti diversi dalle persone fisiche. La maggiora- censite nello stesso comune o sezione censua- proventi, maturati fino al 31 dicembre zione non è dovuta se la predetta differenza ria si applicano le tariffe medie e le deduzio- 2011 e percepiti nel periodo d’imposta, derivanti da depositi a garanzia di finan- non è superiore al 10 per cento dei ricavi o ni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse ziamenti non percepiti per il tramite di ban- compensi annotati nelle scritture contabili rile- qualità di coltura ubicati nel comune o sezio- che e di altri intermediari finanziari deve es- vanti ai fini dell’applicazione degli stessi studi ne censuaria più vicina nell’ambito della stes- sere effettuato dal contribuente utilizzando di settore. sa provincia. Se la coltura praticata non trova il codice tributo “1245 - proventi derivanti L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o riscontro nel quadro di qualificazione della da depositi a garanzia di finanziamenti - compensi derivanti dall’applicazione dello stu- provincia, si applica la tariffa media della col- art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996” dio di settore preclude l’attività di accerta- tura del comune o sezione censuaria in cui i (abrogato dall’art. 2, comma 25, lett. b), mento da parte dell’Agenzia delle Entrate pre- redditi sono comparabili per ammontare. del decreto-legge n. 138 del 2011). vista dall’art. 10 della citata legge n. 146 del La determinazione del reddito dominicale e 1998. agrario secondo le modalità sopra riportate 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti Il contribuente esercente attività per le quali si deve avvenire a partire: non residenti a soggetti residenti nei cui applicano gli studi settore è tenuto alla compi- (cid:129) dal periodo di imposta successivo a quello in confronti si applica la ritenuta a titolo lazione dell’apposito modello per la comuni- cui si sono verificate le variazioni di coltura d’imposta cazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica- che hanno causato l’aumento del reddito; L’art. 18 del TUIR, dispone il versamento di zione degli studi di settore. In caso di omessa (cid:129) dal periodo di imposta in cui si sono verifi- un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota presentazione del suddetto modello, e sempre cate le variazioni di coltura che hanno cau- delle ritenute a titolo d’imposta. Detta im- che il contribuente non provveda alla presen- sato la diminuzione del reddito, se la de- posta sostitutiva deve essere versata utiliz- tazione dello stesso con una dichiarazione in- nuncia della variazione all’Ufficio dell’A- zando il codice tributo “1242 - imposta so- tegrativa, anche a seguito di specifico invito genzia delle entrate è stata presentata entro stitutiva sui redditi di fonte estera”. da parte dell’agenzia delle Entrate formulato il termine previsto dalla legge, ovvero, se la sulla base dei dati dallo stesso esposti nella re- denuncia è presentata dopo detto termine, 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbli- lativa dichiarazione annuale, si applica la dal periodo d’imposta in cui la stessa è pre- gazioni e titoli similari sanzione amministrativa di euro 2.065. sentata. Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di obbligazioni e titoli similari, pubblici e priva- delle Entrate del 2 aprile 2013 ha previsto l’in- denunciare le variazioni dei redditi dominica- ti, non assoggettati all’imposta sostitutiva di dicazione, nel testo delle comunicazioni di av- le e agrario al competente Ufficio dell’Agen- cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l’ob- venuta presentazione della dichiarazione, di zia delle entrate entro il 31 gennaio dell’anno bligo deve essere assolto mediante versa- un apposito invito al contribuente, affinché tra- successivo a quello in cui si sono verificate, in- mento utilizzando il codice tributo “1239 - smetta, qualora non lo abbia fatto, il modello dicando la partita catastale e le particelle cui imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini le variazioni si riferiscono e unendo la dimo- frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui degli studi di settore. strazione grafica del frazionamento se le va- all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96”. Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di set- riazioni riguardano porzioni di particelle. In tore si rinvia alle istruzioni alla compilazione caso di omessa denuncia delle situazioni che 4. Versamento di acconto del 20 per cento dei predetti modelli. danno luogo a variazioni in aumento del red- sui redditi soggetti a tassazione separata dito dominicale dei terreni e del reddito agra- Il pagamento deve essere effettuato dal rio si applica una sanzione pecuniaria da eu- contribuente utilizzando il codice tributo Terreni adibiti a colture prodotte in serra ro 258 a euro 2.065. “4200 - Acconto delle imposte dovute sui o alla funghicoltura Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo redditi soggetti a tassazione separata - arti- la denuncia può essere presentata direttamen- colo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre L’attività di funghicoltura è considerata agrico- te dall’affittuario. 1996, n. 669”. la se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, Tale denuncia di variazione colturale è sosti- comma 2, lettere b) e c), del TUIR. tuita per taluni contribuenti dalla dichiarazione 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze di- In tal caso i redditi dominicale ed agrario del- sull’uso del terreno presentata all’AGEA (Agen- chiarate nel quadro RT le superfici adibite alla funghicoltura, in man- zia per le Erogazioni in Agricoltura) per la ri- Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva canza della corrispondente qualità nel quadro chiesta dei contributi agricoli CEE. Si precisa sulle plusvalenze, di cui all’art. 67, comma di qualificazione catastale, sono determinati che tale modalità operativa è limitata ai con- 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del TUIR, di- mediante l’applicazione della tariffa d’estimo tribuenti che beneficiano dei suddetti contribu- chiarate nella sezione II del quadro RT deve più alta in vigore nella provincia dove é situa- ti, tutti gli altri contribuenti devono presentare essere utilizzato il codice tributo “1100”, to il terreno. la denuncia di variazione colturale, applican- per le plusvalenze. 185 Appendice UNICO 2014 - Società di persone TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI ABU DHABI.......................................238 COSTA D'AVORIO.............................146 LIECHTENSTEIN................................090 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222 AFGHANISTAN.................................002 COSTA RICA.....................................019 LITUANIA..........................................259 SAINT-PIERRE E MIQUELON.................248 AJMAN............................................239 CROAZIA.........................................261 LUSSEMBURGO................................092 SALOMONE ISOLE............................191 ANTILLE OLANDESI............................251 CUBA..............................................020 MACAO..........................................059 SALVADOR........................................064 ALBANIA..........................................087 DANIMARCA....................................021 MACEDONIA...................................278 SAMOA ..........................................131 ALGERIA...........................................003 DOMINICA......................................192 MADAGASCAR.................................104 SAN MARINO..................................037 AMERICAN SAMOA .........................148 DOMINICANA (REPUBBLICA)..............063 MADEIRA..........................................235 SAO TOME E PRINCIPE......................187 ANDORRA........................................004 DUBAI..............................................240 MALAWI...........................................056 SENEGAL.........................................152 ANGOLA.........................................133 ECUADOR........................................024 MALAYSIA........................................106 ANGUILLA........................................209 EGITTO............................................023 MALDIVE..........................................127 SEYCHELLES......................................189 ANTARTIDE.......................................180 ERITREA............................................277 MALI................................................149 SERBIA.............................................289 ANTIGUA E BARBUDA........................197 ESTONIA.........................................257 MALTA.............................................105 SHARJAH..........................................243 ARABIA SAUDITA...............................005 ETIOPIA............................................026 MAN ISOLA......................................203 SIERRA LEONE..................................153 ARGENTINA.....................................006 FAEROER (ISOLE)................................204 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)...219 SINGAPORE.....................................147 ARMENIA.........................................266 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MAROCCO......................................107 SIRIA................................................065 ARUBA.............................................212 FIJI, ISOLE.........................................161 MARSHALL (ISOLE).............................217 SLOVACCA REPUBBLICA.....................276 ASCENSION....................................227 FILIPPINE...........................................027 MARTINICA......................................213 SLOVENIA........................................260 AUSTRALIA........................................007 FINLANDIA.......................................028 MAURITANIA....................................141 SOMALIA.........................................066 AUSTRIA...........................................008 FRANCIA..........................................029 MAURITIUS.......................................128 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH283 AZERBAIGIAN...................................268 FUIJAYRAH........................................241 MAYOTTE.........................................226 SPAGNA..........................................067 AZZORRE ISOLE................................234 GABON...........................................157 MELILLA............................................231 SRI LANKA........................................085 BAHAMAS........................................160 GAMBIA..........................................164 MESSICO.........................................046 ST. HELENA......................................254 BAHRAIN.........................................169 GEORGIA.........................................267 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).........215 BANGLADESH..................................130 GERMANIA......................................094 MIDWAY ISOLE.................................177 ST. VINCENTE E LE GRENADINE..........196 BARBADOS.......................................118 GHANA...........................................112 MOLDOVIA......................................265 STATI UNITI D’AMERICA......................069 BELGIO............................................009 GIAMAICA.......................................082 MONGOLIA.....................................110 SUDAFRICANA REPUBBLICA ...............078 BELIZE..............................................198 GIAPPONE.......................................088 MONTENEGRO................................290 SUDAN............................................070 BENIN.............................................158 GIBILTERRA.......................................102 MONTSERRAT...................................208 SURINAM.........................................124 BERMUDA........................................207 GIBUTI.............................................113 MOZAMBICO..................................134 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.286 BHUTAN..........................................097 GIORDANIA.....................................122 MYANMAR.......................................083 SVEZIA.............................................068 BIELORUSSIA.....................................264 GOUGH..........................................228 NAMIBIA..........................................206 SVIZZERA.........................................071 BOLIVIA............................................010 GRECIA............................................032 NAURU............................................109 SWAZILAND.....................................138 BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274 GRENADA........................................156 NEPAL..............................................115 TAGIKISTAN......................................272 BOTSWANA.....................................098 GROENLANDIA................................200 NICARAGUA....................................047 TAIWAN...........................................022 BOUVET ISLAND................................280 GUADALUPA.....................................214 NIGER.............................................150 TANZANIA.......................................057 BRASILE............................................011 GUAM.............................................154 NIGERIA...........................................117 BRUNEI DARUSSALAM.......................125 GUATEMALA.....................................033 NIUE...............................................205 TERRITORI FRANCESI DEL SUD.............183 BULGARIA........................................012 GUAYANA FRANCESE.......................123 NORFOLK ISLAND.............................285 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.245 BURKINA FASO.................................142 GUERNSEY.......................................201 NORVEGIA.......................................048 THAILANDIA.....................................072 BURUNDI.........................................025 GUINEA...........................................137 NUOVA CALEDONIA.........................253 TIMOR EST.......................................287 CAMBOGIA.....................................135 GUINEA BISSAU...............................185 NUOVA ZELANDA.............................049 TOGO.............................................155 CAMERUN.......................................119 GUINEA EQUATORIALE......................167 OMAN............................................163 TOKELAU..........................................236 CAMPIONE D'ITALIA..........................139 GUYANA.........................................159 PAESI BASSI......................................050 TONGA...........................................162 CANADA.........................................013 HAITI...............................................034 PAKISTAN.........................................036 TRINIDAD E TOBAGO........................120 CANARIE ISOLE.................................100 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PALAU..............................................216 TRISTAN DA CUNHA.........................229 CAPO VERDE....................................188 HONDURAS.....................................035 PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)..279 TUNISIA...........................................075 CAROLINE ISOLE...............................256 HONG KONG.................................103 PANAMA.........................................051 TURCHIA..........................................076 CAYMAN (ISOLE)..............................211 INDIA..............................................114 PAPUA NUOVA GUINEA....................186 TURKMENISTAN................................273 CECA (REPUBBLICA)...........................275 INDONESIA.....................................129 PARAGUAY.......................................052 TURKS E CAICOS (ISOLE)....................210 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........143 IRAN...............................................039 PENON DE ALHUCEMAS...................232 CEUTA.............................................246 IRAQ...............................................038 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA......233 TUVALU............................................193 CHAFARINAS....................................230 IRLANDA..........................................040 PERÙ................................................053 UCRAINA.........................................263 CHAGOS ISOLE................................255 ISLANDA..........................................041 PITCAIRN.........................................175 UGANDA.........................................132 CHRISTMAS ISLAND..........................282 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO........252 POLINESIA FRANCESE.......................225 UMM AL QAIWAIN...........................244 CIAD...............................................144 ISRAELE............................................182 POLONIA.........................................054 UNGHERIA.......................................077 CILE.................................................015 JERSEY C.I........................................202 PORTOGALLO...................................055 URUGUAY........................................080 CINA ..............................................016 KAZAKISTAN....................................269 PORTORICO.....................................220 UZBEKISTAN.....................................271 CIPRO..............................................101 KENYA.............................................116 PRINCIPATO DI MONACO.................091 VANUATU.........................................121 CITTÀ DEL VATICANO........................093 KIRGHIZISTAN...................................270 QATAR.............................................168 VENEZUELA......................................081 CLIPPERTON.....................................223 KIRIBATI............................................194 RAS EL KAIMAH.................................242 VERGINI AMERICANE (ISOLE)..............221 COCOS (KEELING) ISLAND................281 KOSOVO.........................................291 REGNO UNITO................................031 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)............249 COLOMBIA......................................017 KUWAIT...........................................126 REUNION........................................247 VIETNAM.........................................062 COMORE, ISOLE...............................176 LAOS...............................................136 ROMANIA........................................061 WAKE ISOLE.....................................178 CONGO.........................................145 LESOTHO.........................................089 RUANDA..........................................151 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 LETTONIA.........................................258 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262 WALLIS E FUTUNA.............................218 COOK ISOLE....................................237 LIBANO...........................................095 SAHARA OCCIDENTALE.....................166 YEMEN............................................042 COREA DEL NORD ...........................074 LIBERIA.............................................044 SAINT KITTS E NEVIS.........................195 ZAMBIA...........................................058 COREA DEL SUD...............................084 LIBIA................................................045 SAINT LUCIA.....................................199 ZIMBABWE......................................073 186 Appendice UNICO 2014 - Società di persone TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL’ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI................................1 CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI.......12 CON CONTROPARTI NON RESIDENTI...............................7 PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI...................2 POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.......................13 E DI CAPITALIZZAZIONE...................................................8 ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA...........14 OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI..........................3 CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI BENI IMMOBILI..............................................................15 TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO.........9 BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).........16 E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI........4 METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL’ESTERO....................................................10 OPERE D’ARTE E GIOIELLI...............................................17 VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI..............5 ALTRI BENI PATRIMONIALI..............................................18 PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO....................6 ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ .......11 IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....19 187 genzia ntrate 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri Esercenti attività d’impresa MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2014 devono es- sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Parte generale” dei model- li per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplica- bilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set- tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini- zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2013 impedisce il ricorso alla procedura di ac- certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres- samente previsti dalla legge Finanziaria 2007. L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo- dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri: a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i- potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormen- te al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor- so del periodo d’imposta 2013, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio- ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impo- sta nel corso del quale è stata commessa la violazione. ATTENZIONE.Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para- metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com- ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser- cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico). Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta- to il valore 100). Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri- cavi conseguiti nel periodo d’imposta 2013. Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2014”, deve essere indi- cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon- do la classificazione ATECOFIN 1993. Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta- bile sul sito Internet dell’Istat www.istat.it, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004 e tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di- chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta- bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz- zare per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti te- 2 nuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi neces- sari per la determinazione delle quote spettanti ai soci. Nella Sezione IIIva riportato l’ammon- tare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’adeguamento ai ricavi determinati sulla ba- se dei parametri. Nella Sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riporta- ti nella sezione I. Nel caso di esercizio di altre attività, nella Sezione V bisogna riportare, per ogni attività secondaria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi. Nella Se- zione VI dovranno essere fornite informazioni relative al numero complessivo dei giorni duran- te i quali si è svolta l’attività ed informazioni relative alla cessazione e all’inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec- cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in- feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze- ri finali dopo la virgola. SEZIONE I ELEMENTI CONTABILI La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti- vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata. Imposte sui redditi Indicare: – nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia- rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale; – nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01; – nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR); – nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con ini- zio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03; – nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR); – nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05; – nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR); – nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul- trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR, nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del- la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser- vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor- so alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07; – nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; – nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla- ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. Non vanno con- siderati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessio- ne governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle impo- 3 ste e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la lo- ro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esempli- ficativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elet- trici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamen- to delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi au- tostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appal- tata, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 “Spese per ac- quisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività produttiva, le prime possono es- sere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un’impresa utilizzi ener- gia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili” e contabilizzi separatamen- te le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto; – nel rigo P11, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l’attività per l’intero periodo d’imposta o per parte di esso, compren- sive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta, della parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e del- l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmen- te dedotte in base al criterio di cassa; 2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quel- le sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), diret- tamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di impo- sta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l’attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si ricorda che tra i collaboratori coor- dinati e continuativi devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della nor- mativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del la- voro a progetto, a programma o a fase di programma. Si precisa, altresì, che vanno con- siderati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipen- denti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa- me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal con- tribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell’esercizio di un’attività com- merciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal contribuen- te stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l’attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un’impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un labo- ratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbrican- te di mobili per un progetto realizzato da un designer. Non possono, invece, essere conside- rate spese direttamente afferenti all’attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell’esercizio di un’attività d’impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappre- 4 sentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo P12 “Spese per acquisti di servizi” quali, ad esem- pio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità; – nel rigo P12, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti all’ammini- strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendi- ta; i premi di assicurazione relativi all’attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione. Con riferimen- to a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che: (cid:129) le spese per l’acquisto di servizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pub- blicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle ca- se mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti; (cid:129) le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l’assistenza in sede contenziosa; (cid:129) le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stes- se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori; (cid:129) non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attività d’impresa (quali, ad esempio, i pre- mi riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di sem- plificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all’im- prenditore, e ai collaboratori familiari); (cid:129) tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qual- siasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per con- sentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscalda- mento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l’attività di pesca; (cid:129) i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto- mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappre- sentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del “Costo per la produ- zione di servizi” da indicare al rigo P10. – nel rigo P13, l’ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al co- niuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più collabo- ratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nel- l’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14. – nel rigo P14, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemen- te lavoro. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impre- sa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per sei me- si, dovrà essere indicato il numero 18; – nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventua- li contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammor- tizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle even- tuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizio- ni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; 5 c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di co- stituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto. Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: (cid:129) non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità; (cid:129) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancor- ché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro de- gli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; (cid:129) le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; (cid:129) il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni; (cid:129) i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relati- va quota di ammortamento, possono non essere considerati. Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo- le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevan- te (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far rife- rimento alla nozione di costo di cui all’art. 110 del TUIR. Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) so- no ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli eser- centi attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevola- zione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati); – nel rigo P16, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione pre- cedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzio- ne (pari al venti per cento) di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15; – nel rigo P17, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le at- tività indicate alle lettere da a) ad f) dell’elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell’anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco: a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0); g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2). I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993. Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al- l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione prece- dentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino almeno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali). Si precisa che l’ammontare indi- cato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P15; 6 – nel rigo P18, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed im- materiali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102- bis e 103 del TUIR nonché le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non su- periore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di beni mobili adi- biti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprendito- re, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misu- ra deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunicazio- ne elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR. Si precisa, altresì, che nel presente rigo devono essere indicate anche le quote di ammortamento delle immobiliz- zazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell’attivo dello stato patrimoniale; – nel rigo P19, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento; – nel rigo P20, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili; – nel rigo P21, l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mo- bili strumentali; – nel rigo P22, l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazio- ne finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’am- montare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calco- lo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determina- zione del “valore dei beni strumentali”) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all’acquisto di beni mobili adibiti pro- miscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore ed alle apparecchiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all’ammontare deducibile dei relativi canoni di locazione finanziaria; – nel rigo P23, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro- dotti per essere impiegati nella produzione. Non si deve tenere conto, invece: (cid:129) dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizza- zioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; (cid:129) delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi. Non vanno, altresì, presi in considera- zione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi con- seguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e le indennità con- seguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte. Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l’ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d’imposta. Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l’ammon- tare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni venduti nel periodo d’imposta (per tali be- ni, i ricavi da indicare nel campo esterno si assumono al lordo del prezzo corrisposto al forni- tore dei predetti beni). Si precisa che l’ammontare indicato nei due campi interni, va compre- so nel valore da riportare nel campo esterno; – nel rigo P24, l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, evidenziando nell’apposito spa- zio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a tito- lo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Imposta sul valore aggiunto Indicare: – nel rigo P25, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto; – nel rigo P26, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle ces- sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registra- zione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto; 7 – nel rigo P27, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali: (cid:129) operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quar- to comma, del DPR n. 633/72); (cid:129) operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 74, sesto comma, del DPR n. 633/72; – nel rigo P28, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili; Nei campi interni al rigo P28 devono essere indicate: (cid:129) nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1); (cid:129) nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi; – nel rigo P29, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni); – nel rigo P30, l’ammontare complessivo dell’IVA: (cid:129) relativa alle cessioni di beni ammortizzabili; (cid:129) relativa ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72; (cid:129) detraibile forfetariamente risultante dall’applicazione di un regime speciale (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.). Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi Indicare: – nel rigo P31, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2013 e assumendo co- me periodo d’imposta intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività. SEZIONE II RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate. L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupa- zione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fi- ne si precisa che: 1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni; 2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi- viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta. Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci Indicare: – nel rigo P32, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci che risultano in attività da non più di cinque anni; – nel rigo P33, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni; – nel rigo P34, la somma del numero di mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera preva- lente dai soci che risultano in attività da oltre dieci anni; – nel rigo P35, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta. SEZIONE III ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI Nel rigo P36 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabi- li, indicato dello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa, qualo- 8 ra il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri. SEZIONE IV ALTRI ELEMENTI CONTABILI In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determi- nazione del reddito d’impresa. In particolare, indicare: – nel rigo P37, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali; – nel rigo P38, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell’impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio: (cid:129) i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci- zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in ba- se alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del TUIR, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero; (cid:129) i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin- di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno as- sunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento; (cid:129) le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese; (cid:129) la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e all’art. 58 del TUIR, delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario). Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l’importo delle plusvalenze derivanti dalla destina- zione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini del- le imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero desti- nati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze rea- lizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d’imposta in esame. In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura fi- nanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito. In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimen- to di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari); – nel rigo P39, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali: (cid:129) i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall’utilizzo di beni immobi- li, beni mobili e concessioni; (cid:129) i canoni di noleggio; (cid:129) i canoni d’affitto d’azienda. Si precisa che nel presente rigo non devono essere indicati i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali, da indicare al rigo P21. – nel rigo P40, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclu- si nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pu- lizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordina- ria di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR, per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da ban- che ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professiona- le dei dipendenti; – nel rigo P41, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contri- buti ad associazioni di categoria, l’abbonamento a riviste e giornali, l’acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all’art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del TUIR, le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e ripa- razione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, non- ché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati; – nel rigo P42, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi prece- 9 denti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipa- zione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate rico- nosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di com- mercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.); – nel rigo P43, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del TUIR). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finan- ziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo da indicare va pre- ceduto dal segno meno “–”; – nel rigo P44, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i co- sti per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio- nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as- sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc; – nel rigo P45, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferi- mento, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ri- strutturazione, cessione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi deri- vanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del TUIR, che vanno in- dicati nel rigo P24); – nel rigo P46, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straor- dinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferi- mento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.); – nel rigo P47, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla diffe- renza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indica- to nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2014. In particolare, dovrà coincidere: (cid:129) per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF60del quadro RF ovvero RG28 del quadro RG di Unico persone fisiche; (cid:129) per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF60 del quadro RF ovvero RG28 del quadro RG di Unico Società di persone; (cid:129) per le società di capitali con il rigo RF60 del quadro RF di Unico Società di capitali. SEZIONE V ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATE- CO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei ricavi riferibili. SEZIONE VI DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ E DURATA DEL PERIODO DI IMPOSTA (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998) Si fa presente che in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività co- stituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. 10 In particolare, nel rigo P52 deve essere indicato: – nel primo campo: (cid:129) il codice 1, se l’attività di impresa è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei me- si dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà esse- re indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2013 e nuovamen- te iniziata il 17 luglio 2013; (cid:129) il codice 2, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta 2013 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà es- sere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2012 e nuova- mente iniziata il 13 febbraio 2013; (cid:129) il codice 3, se l’attività di impresa è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2013 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2014; (cid:129) il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Ta- le fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in so- stanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sot- to l’aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzio- ne di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da: – acquisto o affitto d’azienda; – successione o donazione d’azienda; – operazioni di trasformazione; – operazioni di scissione e fusione d’azienda. Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività ri- spetto a quella preesistente; – nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com- plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni. 11 CODICE FISCALE PARAMETRI IMPRESA 2014 Codice dell’attività esercitata ATECO 2007 genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione Codice dell’attività esercitata ntrate dei parametri - Esercenti attività d’impresa ATECOFIN 1993 % sui ricavi SEZIONE I Imposte sui redditi Elementi contabili P01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 P02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti ,00 P03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 P04 Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00 P05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 P06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti ,00 P07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 P08 Rimanenzefinali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00 P09 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00 P10 Costo per la produzione di servizi ,00 P11 Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa ,00 P12 Spese per acquisti di servizi ,00 Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale P13 non gestita in forma societaria N. mesi ,00 P14 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi ,00 P15 Valore complessivo dei beni strumentali ,00 P16 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00 P17 Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) ,00 P18 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 P19 Quote di ammortamento del valore di avviamento ,00 P20 Quote di ammortamento del valore degli immobili ,00 P21 Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00 P22 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00 Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR P23 (di cui con emissione di fattura) ,00(di cui per prezzo corrisposto ai fornitori) ,00 ,00 Altri proventi considerati ricavi P24 (di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR) ,00 ,00 Imposta sul valore aggiunto P25 Esenzione IVA Barrare la casella P26 Volume d’affari ,00 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c. e art. P27 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72) ,00 IVA sulle operazioni imponibili ,00 IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno P28 (già compresa nell’importo indicato nel campo 1); ,00 IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi ,00 P29 IVA sulle operazioni di intrattenimento ,00 P30 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) ,00 Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi P31 Nuove iniziative produttive Barrare la casella SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci Riservata ai soggetti P32 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi tenuti alla presentazione di attività del modello Unico delle P33 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni N di u a m tt e iv r i o tà mesi Società di persone ed P34 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi equiparate di attività P35 Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività SEZIONE III P36 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ,00 Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri SEZIONE IV P37 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00 Altri elementi contabili P38 Altri proventi e componenti positive ,00 P39 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili) ,00 P40 Altri costi per servizi ,00 P41 Oneri diversi di gestione ,00 P42 Altre componenti negative ,00 P43 Risultato della gestione finanziaria ,00 P44 Interessi e altri oneri finanziari ,00 P45 Proventi straordinari ,00 P46 Oneri straordinari ,00 P47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00 SEZIONE V Altre attività esercitate Attività secondarie P48 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P49 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P50 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P51 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi SEZIONE VI P52 Codice Numero giorni Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98) genzia ntrate 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri Esercenti arti e professioni MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2014 devono es- sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “Par- te generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di ap- provazione degli studi stessi. Si fa altresì presente che i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di set- tore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’ini- zio o la cessazione dell’attività nel corso del 2013 impedisce il ricorso alla procedura di ac- certamento basata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espres- samente previsti dalla legge Finanziaria 2007. L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo- dificando l’art. 10 della legge n.146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri: a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i- potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor- so del periodo d’imposta 2013, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un ottavo del minimo se la presentazio- ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para- metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com- ponenti negativi relativi ai veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni vanno assunte te- nendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico). Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale e il codice dell’attività prevalente. Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei com- pensi conseguiti nel periodo d’imposta 2013. Al fine del corretto funzionamento del software di calcolo “Parametri 2014”, deve essere indi- cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon- do la classificazione ATECOFIN 1993. Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consulta- bile sul sito Internet dell’Istat www.istat.it, unitamente al volume d’ausilio contenente le note esplicative e le tabelle di raccordo tra i codici ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004 e tra i codici ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. Il modello è composto da quattro sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, vanno indicati gli elementi con- tabili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utiliz- zare per la determinazione presuntiva dei compensi; nella Sezione II, riservata ai soggetti te- nuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate, van- 2 no indicati gli elementi necessari per la determinazione delle quote spettanti ai soci o associati. Nella Sezione III va riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture contabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dall’eser- cizio di arti e professioni ai fini dell’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei pa- rametri. Nella Sezione IV dovranno essere fornite informazioni relative al numero complessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività ed informazioni relative alla cessazione e all’ini- zio dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec- cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in- feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze- ri finali dopo la virgola. SEZIONE I ELEMENTI CONTABILI La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata. Imposte sui redditi Indicare: – nel rigo Q01, l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni pro- fessionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un eser- cente arti e professioni per prestazioni rese da un altro esercente arti e professioni che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dell’attività. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di pre- stazioni direttamente correlate all’attività artistica o professionale non distintamente eviden- ziate in fattura; – nel rigo Q02, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’am- montare deducibile delle spese sostenute nell’anno per: 1. i servizi telefonici compresi quelli accessori; 2. i consumi di energia elettrica; 3. carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo ri- go vanno indicati: (cid:129) l’ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d’imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nell’ammontare fiscalmente previsto. Le spese d’im- piego relative ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 vanno sempre computate per l’ammontare deducibile fiscalmente; (cid:129) l’ammontare della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indi- cata nella misura del 50 per cento; (cid:129) l’ammontare deducibile della spesa sostenuta nel periodo d’imposta per l’acquisto di carbu- ranti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la tra- zione di autovetture e autocaravan, nonché l’ammontare deducibile delle stesse spese so- stenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. Le spese sostenute per l’utiliz- zo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle “Altre spese documentate”, vanno in- cluse nel rigo Q10; – nel rigo Q03, l’ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del va- lore da indicare nel rigo Q04. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammor- tizzabili ai sensi dell’art. 54, commi 2, 3 e 3-bis, del TUIR, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche suc- cessivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; c)il valore normale, al momento dell’immissione nell’attività, dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. 3 Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: (cid:129) non si tiene conto degli immobili; (cid:129) va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46 ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari; (cid:129) le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e professione e all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; (cid:129) le spese relative all’acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, del- le autovetture e degli autocaravan, indicati nell’art. 164 del TUIR, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di con- tratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmen- te rilevante per l’acquisto. Il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos- sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni. I beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata dedotta la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati ai fini della determinazione del valo- re dei beni strumentali. Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo- le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri- ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame; – nel rigo Q04, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Nell’in- dicare tale valore non si deve tenere conto della riduzione del 20 per cento prevista per tutti i contribuenti dall’art. 2 del DPCM 27 marzo 1997 in quanto la stessa viene automaticamente attribuita dal programma di calcolo distribuito dalla Amministrazione finanziaria. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo Q03; – nel rigo Q05, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi: (cid:129) l’ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d’imposta al lordo dei contributi previ- denziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla ge- stione separata presso l’Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi cor- risposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa vo- ce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi; (cid:129) le quote di accantonamento maturate nel periodo d’imposta relative alle indennità per ces- sazione del rapporto di collaborazione; (cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno. Si ricorda che per collaboratori coordinati e continuativi si deve far riferimento sia ai collabo- ratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia a coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma; – nel rigo Q06, relativamente ai lavoratori dipendenti: (cid:129) l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipen- dente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assisten- ziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un am- montare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spe- se rimborsate a piè di lista; (cid:129) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel pe- riodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; (cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le sud- dette quote maturate nell’anno. 4 ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il la- voro prestato o l’opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L’indeducibilità si riferisce an- che agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel pe- riodo d’imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall’ar- tista o professionista per i familiari sopra indicati; – nel rigo Q07: (cid:129) le spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unita- rio non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni so- no utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente; (cid:129) l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobi- li strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione, determi- nate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successiva- mente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati pro- miscuamente; (cid:129) l’ammontare deducibile fiscalmente delle quote di ammortamento del costo relativo ad ap- parecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al- la lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; (cid:129) l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ci- clomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo (nel caso di compilazione del pre- sente modello da parte di società semplici o associazioni si fa riferimento ad un solo vei- colo per ogni socio o associato), senza tener conto della parte di costo di acquisto che ec- cede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori; (cid:129) l’ammontare deducibile delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti. ATTENZIONE Non sono deducibili, quindi non vanno indicate, le quote di ammortamento re- lative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto; – nel rigo Q08 i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali maturati nel periodo d’imposta per l’importo fiscalmente deducibile. In particolare andrà indicato: (cid:129) l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ci- clomotori e motocicli senza tener conto dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corri- spondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocara- van, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno; (cid:129) l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; (cid:129) l’ammontare deducibile fiscalmente del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legi- slativo 1 agosto 2003, n. 259; – nel rigo Q09, l’ammontare complessivo degli oneri finanziari relativi ai canoni indicati al ri- go Q08. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’ammontare degli oneri finanziari gra- vanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei me- desimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fi- scalmente rilevanti del periodo d’imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo so- stenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del “valore dei beni strumentali” da indicare al rigo Q03) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’im- posta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing; – nel rigo Q10, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese: (cid:129) per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, va indicato l’ammontare fiscalmente deducibile; 5 (cid:129) di rappresentanza. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione al- le spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all’1 per cento dell’ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importa- zione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni stru- mentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’im- portazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito; (cid:129) per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento pro- fessionale comprese quelle sostenute per l’eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate; (cid:129) per la manutenzione di apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettroni- ca ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle co- municazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Va indica- to l’ammontare deducibile fiscalmente in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; (cid:129) per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura deducibile fiscal- mente; (cid:129) di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e al- l’uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione fi- nanziaria o di noleggio. Va indicato l’ammontare, pari alla deduzione spettante in rela- zione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d’imposta; (cid:129) inerenti l’attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documen- tate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spe- se afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno con- seguentemente indicate, nella misura del 50 per cento; – nel rigo Q11, l’ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell’IVA, derivanti dall’attività professionale o artistica, percepiti nell’anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all’estero. Concorro- no, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o pro- fessione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare com- petenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali po- sti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l’ammon- tare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stre- gua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indica- re nel presente rigo. Imposta sul valore aggiunto Indicare: – nel rigo Q12, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto; – nel rigo Q13, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle pre- stazioni effettuate nell’anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle varia- zioni di cui all’art. 26 del citato decreto; – nel rigo Q14, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno, che hanno dato luo- go a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali: 1. operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA, (ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma del DPR n. 633/72); 2. operazioni non soggette a dichiarazione di cui all’art. 36 bis del DPR n. 633/72. – nel rigo Q15, campo 1, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili; Nei campi interni al rigo Q15, devono essere indicate: (cid:129) nel campo 2, l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1); (cid:129) nel campo 3, l’imposta relativa alle operazioni effettuate nell’anno ed esigibile negli anni successivi; – nel rigo Q16, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa: 1. alle cessioni di beni ammortizzabili; 2. ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72; 6 Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi Indicare: – nel rigo Q17, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2013 e assumendo co- me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività. SEZIONE II RISERVATA AI SOGGETTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del quadro RE del modello Unico società di persone ed equiparate. L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci o agli associati con occupazione prevalente. Tale attribu- zione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli an- ni di attività del singolo associato sia della sua età anagrafica. A tal fine si precisa che: 1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni; 2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi- viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta. Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati Indicare: – nel rigo Q18, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da non più di cinque anni; – nel rigo Q19, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni; – nel rigo Q20, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati che risultano in attività da oltre dieci anni; – nel rigo Q21, la somma del numero dei mesi in cui l’attività è stata prestata in maniera pre- valente dai soci o dagli associati con età superiore a sessantacinque anni, anche se com- piuti nel corso del periodo d’imposta. SEZIONE III ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI Nel rigo Q22 deve essere riportato l’ammontare dei compensi non annotati nelle scritture con- tabili, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito derivante dal- l’esercizio di arti e professioni, qualora il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardan- ti l’adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri. SEZIONE IV DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ E DURATA DEL PERIODO DI IMPOSTA (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998) Si fa presente che, in questa sezione vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998. Si precisa che tali informazioni dovranno essere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività co- stituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. In particolare, nel rigo Q23 deve essere indicato: – nel primo campo: (cid:129) il codice 1, se l’attività di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 marzo 2013 e nuo- vamente iniziata il 17 luglio 2013; (cid:129) il codice 2, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel pe- riodo d’imposta 2013 e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 2 do- vrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 2 ottobre 2012 e nuovamente iniziata il 13 febbraio 2013; 7 (cid:129) il codice 3, se l’attività di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel pe- riodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessazione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 15 settembre 2013 e nuovamente iniziata il 29 gennaio 2014; (cid:129) il codice 4, se l’attività, iniziata nel corso del periodo d’imposta, costituisce mera prose- cuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presen- tando il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale. Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “mera prosecuzione dell’atti- vità” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente; – nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com- plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. Nel caso in cui l’attività è svolta per l’intero periodo d’imposta occorre indicare 365 giorni. 8 CODICE FISCALE PARAMETRI PROFESSIONI 2014 Codice dell’attività esercitata ATECO 2007 genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione Codice dell’attività esercitata ntrate dei parametri - Esercenti arti e professioni ATECOFIN 1993 SEZIONE I Imposte sui redditi Elementi contabili Q01 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica ,00 Q02 Consumi ,00 Q03 Valore complessivo dei beni strumentali ,00 Q04 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00 Q05 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ,00 Q06 Spese per prestazioni di lavoro dipendente ,00 Q07 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 Q08 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00 Q09 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00 Q10 Altre spese ,00 Q11 Compensi dichiarati ,00 Imposta sul valore aggiunto Q12 Esenzione IVA Barrare la casella Q13 Volume d’affari ,00 Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo Q14 e operazioni non soggette a dichiarazione ,00 IVA sulle operazioni imponibili ,00 IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno Q15 (già compresa nell’importo indicato nel campo 1); ,00 IVA relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi ,00 Q16 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) ,00 Altri dati da utilizzare per la determinazione dei compensi Q17 Nuove iniziative produttive Barrare la casella SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci o agli associati Riservata ai soggetti che svolgono l’attività Q18 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi di attività in forma associata Q19 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni Numero mesi di attività Q20 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi di attività Q21 Mesi di attività prevalente dei soci o degli associati con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività SEZIONE III Q22 Compensi non annotati nelle scritture contabili ,00 Adeguamento ai compensi determinati sulla base dei parametri SEZIONE IV Q23 Codice Numero giorni Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98) genzia ntrate 2014 PERIODO D’IMPOSTA 2013 UNICO Società di persone INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO SOCIETÀ DI PERSONE L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati speci- fici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Al fine di procedere all’individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO SP - SOCIETÀ DI PERSONE. Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti esercenti attività di impresa o arti e profes- sioni per i quali non si rendono applicabiligli studi di settore o che, comunque, non sono tenuti al- la compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati. Si precisa che i soggetti nei confronti dei quali, per il periodo di imposta 2013, operano cau- se di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, ma che sono comunque tenuti a com- pilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, come già precisato nel paragrafo relativo alle istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG di UNICO, non devono compilare il presente allegato. Al riguardo, si fa presente che sono esclusi dall’obbligo di compilazione del presente allegato i soggetti che determinano il reddito forfetariamente. Il presente allegato è composto da tre sezioni: (cid:129) la Sezione I dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che compilano il quadro RG; (cid:129) la Sezione II dovrà essere compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che compilano il quadro RF; (cid:129) la Sezione III dovrà essere compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autono- mo derivanti dall’esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE. SEZIONE I – Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG) Nel rigo NS1, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammor- tizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lor- do degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 no- vembre 2000, n. 342; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri- lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a- zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio- ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen- to di stipula dell’atto. ATTENZIONE Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta. Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar- si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui- stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen- 2 te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore. Per i soggetti che esercitano l’attività per un periodo “diverso” da 12 mesi (ad esempio: a cau- sa di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’at- tività cessata nel corso del periodo d’imposta 2013 e per la quale si rendono applicabili i pa- rametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il va- lore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’atti- vità. Ad esempio, un contribuente che: – il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività); – il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap- porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività: 1.200*(31/275)= 135 euro. Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità; – va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu- ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; – le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singo- le operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri- ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevan- te (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esa- me. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R.. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo- lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati). Personale addetto all’attività Nel rigo NS2, va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative: – ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo- delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia tele- matica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu- mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; – agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con- tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa- mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior- nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti- mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante. Nel rigo NS3, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila- zione del modello. 3 Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon- ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo- no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama- ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro- gramma o a fase di programma. Nel rigo NS4, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali). Nel rigo NS5, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nell’im- presa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli associa- ti in partecipazione che apportano esclusivamente capitale. Nel rigo NS6, nella prima colonna, va indicato il numero di soci inclusi i soci amministratori, che prestano la loro attività nell’impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivan- ti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali so- ci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro. Non vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non possono essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. Nei righi da NS4 a NS6, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessive dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di cia- scun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l’intero periodo d’imposta. Considerata, ad esempio, un’attività nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l’attività a tem- po pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esa- me andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavo- ro dei due associati in partecipazione. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indicazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005. SEZIONE II – Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF) Nel rigo NS7 va indicato il valore delle esistenze iniziali relative a: 1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis del T.U.I.R); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.). Nel rigo NS8 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a: 1) merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie e semilavorati (art. 92, comma 1 e 92-bis del T.U.I.R.); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.). Nel rigo NS9 va indicato l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e as- similato. In particolare: (cid:129) l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipenden- te e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati al la gestione separata presso l’Ente Previdenziale, a carico del dipendente e del datore di la- voro nonché delle ritenute fiscali; (cid:129) le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel perio- do d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non co- perta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni; 4 (cid:129) l’importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pen- sionistiche complementari (art. 105, comma 3, del T.U.I.R.), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon- dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la con- sistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’e- rogazione delle prestazioni; (cid:129) i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddet- te quote maturate nel periodo d’imposta; (cid:129) le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assi- milati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall’art. 95, comma 3, del T.U.I.R. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra- sferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un im- porto di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto del- le spese di viaggio e di trasporto; (cid:129) le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che han- no trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, integralmente deducibili per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi. Nel rigo NS10 vanno indicati gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari; tali dati vanno in- dicati avendo riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R. In questo rigo devono essere ri- compresi gli interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbliga- zionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as- sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc. Nel rigo NS11 va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102, 102 bis, 103 e 164 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei be- ni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della leg- ge 21 novembre 2000, n. 342; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun ri- lievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’a- zienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzio- ne in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momen- to di stipula dell’atto. ATTENZIONE Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte del periodo d’imposta deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto al medesimo periodo d’imposta. Nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare, quest’ultimo è da considerar- si convenzionalmente pari a 365 giorni. Pertanto, in tale ipotesi, un bene che sia stato acqui- stato il 1° dicembre e che risulti ancora presente tra i beni strumentali alla data della chiusura dell’esercizio andrà valutato indicando i 31/365 del relativo valore, mentre un bene presen- te tra i beni strumentali alla data di inizio dell’esercizio e che sia stato venduto il 30 settembre andrà valutato indicando i 273/365 del relativo valore. Per i soggetti che esercitano l’attività per un periodo “diverso” da 12 mesi (ad esempio: a cau- sa di inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta, oppure nel caso di esercizio di un’at- tività cessata nel corso del periodo d’imposta 2013 e per la quale si rendono applicabili i pa- rametri), il valore dei beni strumentali deve essere determinato calcolando il prodotto tra il va- lore del bene ed il rapporto tra i giorni di possesso del bene ed i giorni di esercizio dell’atti- vità. Ad esempio, un contribuente che: – il 31 marzo inizia l’attività (275 giorni di attività); – il 1° dicembre acquista un bene dal costo storico di 1.200 euro per calcolare il valore da indicare nel modello dovrà moltiplicare il valore del bene per il rap- porto tra i giorni di effettivo possesso dello stesso e i giorni di esercizio dell’attività: 1.200*(31/275)= 135 euro. 5 Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità; – va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 eu- ro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA; – le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Nell’ipote- si di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile come nel caso di opzione per la di- spensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19- bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con ri- ferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rile- vante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del T.U.I.R. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle precedenti lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell’agevo- lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati). Personale addetto all’attività Nel rigo NS12 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative: – ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo- delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia tele- matica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu- mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; – agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con- tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa- mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior- nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti- mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante. Nel rigo NS13va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta,il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila- zione del modello. Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon- ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengo- no rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiama- ta, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a pro- gramma o a fase di programma. Nel rigo NS14, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell’impresa (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali). Nel rigo NS15, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro nel- l’impresa interessata alla compilazione del modello. Si precisa che non vanno indicati gli as- sociati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale. Nel rigo NS16, nella prima colonna, va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero di soci, inclusi i soci amministratori, che prestano la loro atti- vità nell’impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i so- 6 ci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei ri- ghi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro. Non vanno inoltre indicati i soci che apportano esclusivamente capitale. Si precisa che non posso- no essere considerati soci che apportano esclusivamente capitale i soci per i quali sono versa- ti contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società. Nei righi da NS14 aNS16, nella seconda colonna, vanno indicate le percentuali complessi- ve dell’apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell’attività a tempo pieno da par- te di un dipendente che lavora per l’intero periodo d’imposta. Considerata, ad esempio, un’at- tività nella quale operano due associati in partecipazione, il primo dei quali svolge l’attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di la- voro dei due associati in partecipazione. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di indi- cazione della percentuale da indicare per l’apporto di lavoro si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 7.4.2 della circolare n. 32/E del 21/06/2005. SEZIONE III – Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni (qua- dro di riferimento RE) Personale addetto all’attività Nel rigo NS17va indicato il numero delle ore settimanali dedicate all’esercizio dell’attività, in- dicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato. Nel rigo NS18 va indicato il numero complessivo delle settimane dedicate all’attività nel cor- so del periodo d’imposta indicando la somma dei dati riferiti a ciascun socio o associato. Nel rigo NS19 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative: – ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai mo- delli di denuncia telematica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia tele- matica relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello; – al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu- mero complessivo di ore ordinarie lavorate nel corso del periodo d’imposta a cui si riferisce il presente modello, desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione; – agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con- tratto di lavoro ripartito, conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale relativa- mente al periodo d’imposta cui si riferisce il presente modello. Con riferimento alle denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, il numero delle gior- nate retribuite deve essere determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle setti- mane utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche. Nel rigo NS20 va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nello studio professionale. Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità ricon- ducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intratten- gono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richia- mata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Nel rigo NS21 va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell’associazione. In tale ri- go non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi deri- vanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Ta- li soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai pre- detti contratti di lavoro. 7 CODICE FISCALE INDICATORI 2014 Indicatori di normalità economica genzia ntrate UNICO Società di persone SEZIONE I NS1 Valore dei beni strumentali ,00 Imprese Numero giornate in contabilità semplificata Personale addetto all’attività retribuite (quadro di NS2 Dipendenti riferimento RG) Percentuale di Numero lavoro prestato NS3 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa NS5 Associati in partecipazione NS6 Soci SEZIONE II NS7 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 NS8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 Imprese in contabilità ordinaria NS9 Spese per lavoro dipendente e assimilato ,00 (quadro di NS10 Interessi e altri oneri finanziari ,00 riferimento RF) NS11 Valore dei beni strumentali ,00 Numero giornate Personale addetto all’attività retribuite NS12 Dipendenti Percentuale di Numero lavoro prestato NS13 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa NS14 Familiari che prestano attività nell'impresa NS15 Associati in partecipazione NS16 Soci SEZIONE III Personale addetto all’attività Soci o associati che prestano attività nello studio Redditi di lavoro autonomo derivanti NS17 Ore settimanali dedicate all’attività dall’esercizio di arti NS18 Settimane di lavoro nell’anno e professioni (quadro di Numero giornate riferimento RE) retribuite NS19 Dipendenti Numero NS20 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio NS21 Soci o associati che prestano attività nello studio

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