Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 346269/2009

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina - pdf

Testo normativo

N. 50609 /2010 protocollo Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Ambito soggettivo di efficacia 1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune individuati dall'articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, che hanno usufruito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti prevista dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2009 e dall’ordinanza n. 3825 del 27 novembre 2009. 2. Modalità di effettuazione dei versamenti 2.1. I soggetti di cui al punto 1.1. effettuano i versamenti tributari, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, mediante un numero massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2010, senza aggravio di sanzioni e interessi, utilizzando i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per i singoli tributi. 3. Modalità di effettuazione degli adempimenti 3.1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 30 giugno 2010, con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti. Motivazioni Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Messina, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009 ha previsto a favore dei contribuenti che alla data del 1° ottobre 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune della provincia di Messina, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009. I comuni colpiti dall'evento calamitoso, individuati con la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015 del 7 ottobre 2009, nonché con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, art.1, comma 2, sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo. La successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27 novembre 2009, all’articolo 6, comma 1, ha prorogato fino al 31 maggio 2010 la sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti colpiti dall’alluvione del 1° ottobre 2009, precedentemente fissati al 1° novembre dal suddetto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, come disposto dall’art. 1, comma 2, del citato decreto dell’8 ottobre 2009 e dall’art. 6, comma 2, dell’ordinanza n. 3825. La ripresa della riscossione dei tributi non versati avviene a decorrere dal mese di giugno 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo, senza calcolare sanzioni e interessi. L’art. 6, comma 3, della citata ordinanza n. 3825 ha previsto che le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della prevista sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dall’alluvione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009; Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2009; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009, n. 3815; Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009 n. 3825; La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio BEFERA Roma, 30 aprile 2010

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