Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti residenti nei comuni della provincia di Messina - pdf
Testo normativo
N. 50609 /2010 protocollo
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari non eseguiti per effetto della
sospensione disposta in seguito all’alluvione del 1° ottobre 2009 che ha colpito i soggetti
residenti nei comuni della provincia di Messina
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Ambito soggettivo di efficacia
1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio
fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune individuati
dall'articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del
10 ottobre 2009, che hanno usufruito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti
prevista dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2009 e
dall’ordinanza n. 3825 del 27 novembre 2009.
2. Modalità di effettuazione dei versamenti
2.1. I soggetti di cui al punto 1.1. effettuano i versamenti tributari, i cui termini di
pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, mediante un numero massimo di
ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno 2010, senza aggravio
di sanzioni e interessi, utilizzando i modelli di pagamento e i codici tributo stabiliti per i
singoli tributi.
3. Modalità di effettuazione degli adempimenti
3.1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, per i quali i termini di esecuzione
sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 30 giugno 2010, con le
modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti.
Motivazioni
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è stato
dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Messina, in relazione alle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre 2009 ha
previsto a favore dei contribuenti che alla data del 1° ottobre 2009 avevano il domicilio
fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni e nelle frazioni di comune della
provincia di Messina, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dal 1°
ottobre 2009 al 1° novembre 2009.
I comuni colpiti dall'evento calamitoso, individuati con la nota del capo del
Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015 del 7 ottobre 2009, nonché con
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, art.1,
comma 2, sono: Itala, Scaletta Zanclea e, limitatamente al comune di Messina le frazioni
di Giampilieri, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga, Briga Superiore, Briga
Marina, Molino, Santa Margherita Marina, Altolia e Pezzolo.
La successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3825 del 27
novembre 2009, all’articolo 6, comma 1, ha prorogato fino al 31 maggio 2010 la
sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari nei confronti
dei contribuenti colpiti dall’alluvione del 1° ottobre 2009, precedentemente fissati al 1°
novembre dal suddetto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 ottobre
2009.
La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, non opera
relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualità di sostituti d’imposta, come
disposto dall’art. 1, comma 2, del citato decreto dell’8 ottobre 2009 e dall’art. 6, comma
2, dell’ordinanza n. 3825.
La ripresa della riscossione dei tributi non versati avviene a decorrere dal mese di
giugno 2010, mediante 24 rate mensili di pari importo, senza calcolare sanzioni e
interessi.
L’art. 6, comma 3, della citata ordinanza n. 3825 ha previsto che le modalità per
l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della prevista
sospensione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa degli
adempimenti e della riscossione con riferimento ai contribuenti residenti nei comuni
colpiti dall’alluvione.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009;
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2009;
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2009, n. 3815;
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009 n. 3825;
La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio BEFERA
Roma, 30 aprile 2010
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