Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 346746/2009

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2009-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008. Approvazione della comunicazione dei dati rilevant

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2009-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008. Approvazione della comunicazione dei dati rilevant

Testo normativo

N. 15261/2009 protocollo Approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2009–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2009 ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2008. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d’imposta 2008. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica. 1.1. E’ approvato il modello “Unico 2009–SC”, da presentare nell’anno 2009 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2008, unitamente alle 2 relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione “Unico 2009–SC”, devono essere presentati dagli esercenti attività d’impresa per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilità individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. 1.3. È approvata l’annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2008, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione “Unico 2009–SC”, deve essere presentata dagli esercenti attività d’impresa per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. 1.4. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da: a) il frontespizio ed i quadri EC, RF, RT, RN, PN, TN, GN, GC, RG, RH, RI, RM, RQ, RU, RC, RR, RV, RK, RO, RS, RP, RZ, FC, RX; il quadro AC relativo alla comunicazione degli amministratori di condomini; il quadro CE concernente il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero; il quadro NI relativo ai dati derivanti dall’interruzione della tassazione di gruppo; oggetto di approvazione del presente provvedimento; b) i quadri costituenti il modello IVA/2009, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento 15 gennaio 2009 e pubblicato, in pari data, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2008, di cui al punto 1.2; d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti. Con i medesimi provvedimenti sono individuati altresì gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto 3 legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490; e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2008, di cui al punto 1.3. 2. Modalità di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione. 2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite. Per gli importi da indicare nel quadro RZ, “Dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi”, si rendono invece applicabili le regole di troncamento previste per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 2.2. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere telematicamente i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. 2.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa. 3.1. I modelli di dichiarazione “Unico 2009–SC” sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche indicate nel successivo punto 3.3. 4 3.2. I medesimi modelli possono essere anche prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto 3.3 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3. Per la stampa dei predetti modelli, devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute: - nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per i modelli di cui al punto 1.2, la comunicazione di cui al punto 1.3 e per i quadri indicati nella lettera a) del punto 1.4; - nei relativi provvedimenti di approvazione, per gli altri quadri e modelli indicati nel punto 1. Motivazioni Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione “Unico 2009–SC”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2009 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati. Sono, altresì, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri per il periodo d’imposta 2008 nonché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica per il periodo d’imposta 2008, di cui all’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Riguardo alle modalità di compilazione, nel modello “Unico 2009 – SC”, fatta eccezione per il quadro RZ dove vige la regola del troncamento, gli importi devono essere indicati con arrotondamento all’unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. 5 Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell’Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni; Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell’accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d’affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull’attività svolta; Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d’imposta 1996 e 1997; 6 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti; Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4): regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Decreto 21 novembre 2001, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001: regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell’articolo 127-bis, comma 8, del TUIR; Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all’elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l’autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 aprile 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi; 7 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2004: disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi; Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale; Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127: disposizioni urgenti in materia finanziaria; Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31: proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199: misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali; Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205: misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare; Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Provvedimento 15 gennaio 2009, pubblicato, in pari data, nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2009 concernenti l’anno 2008, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 8 2009 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Roma, 31 gennaio 2009 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera 9 ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza: cm 29,7. E’ consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. E’ anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: “ATTENZIONE: Staccare all’atto della presentazione del modello”. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura “All’atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento”. E’ altresì consentita la riproduzione e l’eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo. I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti. Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento può essere altresì riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l’avvertenza: <<ATTENZIONE: DA NON STACCARE>>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5; altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5. 10 La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro; il prospetto deve essere privato delle bande laterali di trascinamento. I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice. CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq. CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice; larghezza: 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. COLORI Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 187 U. E’ consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti. UNICO genzia ntrate Società di capitali 2009 Periodo d’imposta 2008 DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA OPERAZIONI STRAORDINARIE COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO R17 Quadro RC - Operazioni di scissione 123 DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, R18 Quadro RR - Operazioni di fusione 125 ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATE 2 R19 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali 127 II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 7 PROSPETTI VARI R20 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell’IRES R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - nell’ambito del gruppo 129 Società di capitali,enti commerciali ed equiparati 7 R21 Quadro RO - Elenco dei soci di società R2 Compilazione del frontespizio 9 a responsabilità limitata,degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti DETERMINAZIONE DEL REDDITO dell’organo di controllo 132 R3 Le novità della disciplina del reddito d’impresa 16 R22 Quadro RS - Prospetti vari 132 R23 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, R4 Quadro RF - Reddito di impresa 24 delle cedoleacquisite separatamente R5 Quadro RT - Determinazione della base dalle obbligazioni stesse,dei relativi imponibile per alcune imprese marittime 52 proventi esenti da imposta 144 R6 Quadro EC - Prospetto per il riallineamento 56 R24 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d’imposta dei valori civili e fiscali relativa a interessi,altri redditi di capitale e redditi diversi 144 DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE R25 Quadro FC - Redditi dei soggetti R7 Quadro RN - Determinazione dell’IRES 57 controllati residentiin Stati o territori R8 Quadro PN - Imputazione del reddito del Trust 60 con regime fiscale privilegiato 150 R9 Quadro TN - Imputazione del reddito R26 Quadro CE - Credito di imposta per redditi e delle perdite per trasparenza 63 prodotti all’estero 155 R10 Quadro GN - Determinazione del reddito R27 Quadro NI - Interruzione della complessivo ai fini del consolidato 67 tassazione di gruppo 167 R10-bisQuadro GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie 71 VERSAMENTI R11 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni R28 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi 168 di investimento immobiliare chiusi R29 Criteri generali:versamenti,acconti, Imposta patrimoniale 71 compensazione,rateizzazione 171 R12 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi R30 Quadro AC - Comunicazione di investimento collettivo in valori mobiliari 75 dell’amministratore di condominio 174 R13 Quadro RI - Dichiarazione dell’imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE e per i contratti di assicurazione di cui DELLE DICHIARAZIONI 175 all’art.9-ter del d.lgs.n.124 del 1993 e all’art.13,comma 2-bis,del D.Lgs.n.47/2000 77 IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER R14 Quadro RM - Redditi assoggettati LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA a tassazione separata derivanti 2009 DA PRESENTARE NELL’AMBITO DELLA da partecipazioni in imprese estere 81 DICHIARAZIONE UNIFICATA 184 R15 Quadro RQ - Imposte sostitutive 82 R16 Quadro RU - Crediti d’imposta concessi a favore 93 APPENDICE 185 Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI Premessa Per una chiara identificazione del modello da utilizzare sono state evidenziate nei quadri che compongono i singoli modelli le lettere iniziali che individuano la tipologia dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SC caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati; SP quello riservato al- le società di persone ed equiparate; ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equi- parati; PF quello riservato alle persone fisiche. 1. COS’È IL MODELLO UNICO 2009 E COM’È COMPOSTO Il Modello UNICO 2009 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibi- le presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell’IVA. Attesa la non coincidenza del termine dipresentazione, non può essere mai compresa nella di- chiarazione unificata né la dichiarazione modello 770/2009 ORDINARIO né la dichiarazio- ne modello 770/2009 SEMPLIFICATO. Occorre altresì tenere presente che, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riser- vato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, sulla base delle disposi- zioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le società e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, tenuti all’utilizzo del presente mo- dello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, e sostituti). Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di im- posta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA. Il modello UNICO 2009 – Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo: • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati alla lettera R; • Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V. I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’appli- cazione degli stessi. Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono iden- tici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata. Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri oc- correnti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2009. Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi e in quella dell’IVA sono indi- cati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Tutti i modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell’Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamen- te in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche sta- bilite nel provvedimento di approvazione del modello. Nel predetto sito Internet dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono dispo- nibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipo- grafici al fine della loro riproduzione. 2 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppa- te in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia: • determinazione del reddito; • determinazione delle imposte; • versamenti, compensazioni e rimborsi. 2. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo. Ai fini dell’utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presen- te che l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si ricorda che è considerato periodo di im- posta coincidente con l’anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a con- dizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2008 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2008). I contribuenti che ai fini dell’IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l’anno so- lare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata. Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l’anno solare, non solo quelli cosiddetti “a cavallo”, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2008 al mese di febbraio 2009 ovvero dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2008), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2008 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2008, nel caso di trasfor- mazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2008). Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell’IRES, anteriormente al 31 dicembre 2008, anche se iniziati nel corso del 2007 (ad es. periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008) si appli- cano le seguenti regole: • la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNI- CO 2008 approvato nel corso del 2008. In questo caso, qualora il modello UNICO 2008 non consenta l’indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2009, tali dati do- vranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate; • la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2009, approvato con provve- dimento del 15 gennaio 2009 relativamente all’anno d’imposta 2008; • la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il mo- dello 770/2009 ORDINARIO, relativo all’anno d’imposta 2008; I curatori fallimentari sono tenuti alla presentazione in forma non unificata delle dichiarazioni relative al soggetto fallito, nei termini previsti per ciascuna di esse. 3. COME SI COMPILA Il modello è di colore pantone 187 U; tuttavia è consentita la stampa monocromatica utilizzan- do il colore nero, purché sia garantita la leggibilità del modello stesso nel tempo. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a det- to limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conserva- re la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sot- toscritto e conforme a quello approvato. In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contri- buente conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l’intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla pre- sentazione in via telematica (cfr. par. 4.2). 3 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 4.1 In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modifica- Come si presenta zioni tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ri- corda che devono, inoltre, essere presentate esclusivamente per via telematica le dichiarazio- ni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. L’obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, e sostituti d’imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contri- buenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in confor- mità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). 4.2 La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa: Dichiarazione a) direttamente; presentata b) tramite intermediari abilitati. tramite il servizio I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet telematico all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla diret- tamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’A- genzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi: – del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di sogget- ti superiore a venti; – del servizio telematico Fisconline, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, (es. dichiarazione ai fini dell’imposta del valore aggiunto), non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta. B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICA- TI E SOCIETÀ DEL GRUPPO) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIA- RAZIONI”, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendo- si del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichia- rante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno del- la presentazione in via telematica. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla tra- smissione telematica, il dichiarante ne curerà l’inoltro all’Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l’impegno a trasmettere la dichia- razione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998) Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenen- ti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione del- le dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso grup- 4 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali po esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al grup- po l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società con- trollate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a respon- sabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso “al- le società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’imposta sul reddito delle società (IRES) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38 del pre- detto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del pre- detto decreto n. 87 del 1992”. La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni del- le altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l’impegno alla pre- sentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società apparte- nenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo. È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni diret- tamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario. Le società e gli enti che assolvono all’obbligo di presentazione per via telematica rivolgendo- si ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l’abi- litazione alla trasmissione telematica. Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichia- razione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazio- ne telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente. Documentazione che l’intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve: • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell’assunzio- ne dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica all’A- genzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata con- segnata già compilata o verrà predisposta dall’intermediario; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario medesimo o dalla società del gruppo, seppure rilascia- to in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed al- l’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello speci- fico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiara- zione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale; • rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione del- la dichiarazione in via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmes- si per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle En- trate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione del- l’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effet- tuati i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria; • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche avvalendosi di supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo. Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio dell’Agenzia del- le Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione. ATTENZIONE Si ricorda che, qualora si opti per la conservazione dei documenti informatici ri- levanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto mi- nisteriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004. Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine cronologico e non vi 5 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al co- gnome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associa- zioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elet- tronica e l’apposizione della marca temporale. Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichia- razione inviata per via telematica, è trasmessa all’utente che ha effettuato l’invio. Tale comu- nicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della di- chiarazione (Entratel o Fisconline) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Tra- scorso tale periodo la comunicazione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall’inter- mediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichia- razioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”. Responsabilità dell’intermediario abilitato In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli interme- diari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità da ultimo chiarite con la cir- colare 52/E del 27 settembre 2007. È prevista altresì la revoca dell’abilitazione quando nel- lo svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripe- tute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di ap- partenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. Modalità di abilitazione Le modalità per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Entratel o per conseguire il codice PIN, necessario per l’accesso al servizio telematico Fisconline, sono descritte nella parte III del presente modello, “SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI”. 4.3 In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, il termine di presentazione del- Quando la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l’ultimo giorno del si presenta settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approva- zione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta. Ad esempio, una società di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamen- te o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 luglio 2009. Una società invece con periodo d’imposta 1/7/ 2008 – 30/6/2009, dovrà presentare la di- chiarazione dei redditi (Mod. UNICO 2009) in via telematica entro il 31 gennaio 2010. Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera pre- sentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel gior- no in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002). Si ricorda, infine, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e suc- cessive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei sud- detti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle pre- sentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituisco- no titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. 4.4 Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione Dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annua- annuale IVA le si rinvia al capitolo IV “Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2009 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata”. 6 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MODELLO “UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI” 1.1 Il Modello “UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizza- Generalità to dai seguenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES): 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato; 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per og- getto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato; 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, compresi i trust, che hanno esercitato l’attività nel territorio dello Stato mediante stabile or- ganizzazione. I soggetti all’imposta sul reddito delle società, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “UNICO - Enti non commerciali ed equiparati”. Essi sono: 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non han- no per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti o non re- sidenti nel territorio dello Stato; 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, non residenti nel territorio dello Stato; 4) società non residenti, compresi i trust, che non hanno esercitato attività nel territorio dello Sta- to mediante stabili organizzazioni; 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza del- l’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. Il presente Modello “UNICO 2009 - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere altresì presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti: – società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermedia- zione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni; – società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti; – imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostituti- ve utilizzando il quadro RI del modello UNICO 2009 ENC (Enti non commerciali ed equiparati). 1.2 Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le so- Società di capitali cietà cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno residenti in Italia l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi “Modello UNICO - Società di capitali, En- ti commerciali ed equiparati” anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subìto una perdita. Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, reddito di im- presa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, prendendo a base l’u- tile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi spe- ciali e apportandovi, nell’ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione con- seguenti all’applicazione dei menzionati criteri. Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del TUIR, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi de- vono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare). 7 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 1.3 Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, sono soggetti all’IRES, ad esclu- Enti commerciali sione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, residenti in Italia anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazio- ni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni. L’art. 73, comma 1, del TUIR individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo sta- tuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi prima- ri indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’en- te residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l’attività effettivamen- te svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell’atto costitutivo o dello statuto. Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all’obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare. Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 comma 5-quater, del Tuir (come introdotto dall’art. 82, comma 22, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 con- vertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), salvo prova contraria, le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immo- biliare chiusi di cui all’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano control- lati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. 1.4 Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio del- Società ed enti lo Stato sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei non residenti redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. in Italia Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’art. 73 del Tuir ha previsto una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della se- de dell’amministrazione, e quindi della residenza, di società ed enti; salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 73 del Tuir, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codi- ce civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestio- ne, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato. Ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del Tuir si considerano residenti nel territorio dello Stato - sal- vo prova contraria - i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quel- li indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 (c.d. “White list”), e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio del- lo Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di be- ni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, non- ché vincoli di destinazione sugli stessi. A tal proposito si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007, n. 48 e la circolare del 26 gennaio 2009, n. 1. Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2509 c.c.). Il Modello “UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizza- to dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni. Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale: l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente eser- citata nel territorio dello Stato (art. 73, comma 5, del TUIR). I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti com- merciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizza- 8 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali zioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plu- svalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali eser- citate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, non- ché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell’art. 23, comma 1, lett. f), del TUIR. Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre at- tività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell’uf- ficio finanziario territorialmente competente. Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno consegui- to alcun reddito o hanno subìto una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappre- sentante per i rapporti tributari in Italia. R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 2.1 Il frontespizio del modello UNICO SC va utilizzato per la presentazione: Generalità – della dichiarazione in forma unificata; – della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio. Il frontespizio del modello UNICO SC si compone di tre facciate. Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda facciata comprende sei riquadri: essi si riferiscono al tipo di dichiarazione, ai da- ti riguardanti la società o l’ente, al domicilio per la notificazione degli atti, ai dati riguardanti le ONLUS e la cessazione della tassazione di gruppo, ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione. La terza facciata comprende tre riquadri: essi sono relativi all’impegno dell’intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti secondo le disposizioni dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997, al- la certificazione tributaria rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 2.2 Denominazione Dati identificativi Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuri- dica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni). Codice fiscale ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall’Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione. In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati rela- tivi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione. 2.3 Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati. Tipo di La casella “Redditi” deve essere barrata se viene presentata la dichiarazione dei redditi. Il con- dichiarazione tribuente che presenti la dichiarazione dell’IVA deve barrare le rispettive caselle. La casella “Quadro VO” deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l’anno 2008 il quale, al fine di comunica- re opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d’imposta 2008 sulla base del compor- tamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla pro- priadichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2009 relativa all’anno 2008. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dal- l’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l’obbligo di comunicare le scel- te operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conse- guenza le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative. La casella relativa al “Quadro AC” deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettua- re la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servi- zi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori. 9 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, i parametri e/o gli indicatori di normalità economica devono: – barrare la casella corrispondente; – compilare ed allegare gli appositi modelli. La casella “Addizionale IRES” deve essere barrata dal contribuente cui si applica l’addiziona- le prevista dal comma 16, dell’art. 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 converti- to, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si veda nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” alla voce “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112”). Consolidato e trasparenza Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia esercitato l’opzione per il consolidato (artt. da 117 a 142 del TUIR) o per la trasparenza fiscale (art. 115 o 116 del TUIR) deve essere bar- rata la casella corrispondente. Trust Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casel- la va indicato uno dei seguenti codici: 1 - per il Trust opaco; 2 - per il Trust trasparente; 3 - per il Trust misto. Correzione ed integrazione della dichiarazione Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiara- zione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integra- re la stessa presentando,secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approva- to per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente pre- sentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono con- siderate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scaden- za, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. 1) Dichiarazione integrativa a favore Tale casella va barrata nei seguenti casi: – presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utiliz- zato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero richiesto a rimborso; – presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di errori od omissioni non rilevanti per la determinazio- ne della base imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo. 2) Dichiarazione integrativa Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa: • nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termi- ne per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi; • nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere er- rori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito o, comunque, di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni. Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stes- sa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e qua- li non sono stati invece modificati. Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiara- zione”, nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” e nella casella relativa alla compilazione del quadro NI del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione del- la barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: 10 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – “1”, quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; – “2”, quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato di- versamente nella dichiarazione originaria; – “3”, quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazio- ne integrativa. La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposi- zioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” (vedere in Appendice la voce “Eventi eccezionali”). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti. 2.4 Numero di partita IVA Dati relativi alla Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante. società o ente Sede legale Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avvia- mento postale ed il numero telefonico. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2009 PF, fascicolo 1, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Dipartimento per le politiche fiscali”, all’indirizzo www.finanze.gov.it. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione de- vono essere indicati i dati relativi alla sede estera. Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d’imposta, de- vono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l’anno di variazione. Stato estero di residenza Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il “codice dello Stato estero” va desunto dall’Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell’Appendice alle presenti istruzioni. Domicilio fiscale Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione devono es- sere indicati i dati della sede di quest’ultima. Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d’imposta, de- vono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l’anno di variazione. Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60°giorno successivo a quel- lo in cui si sono verificate. Codici statistici Stato : il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Situazione : il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C. TABELLA A STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTO CODICE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 1 Soggetto in normale attività 2 Soggetto in liquidazione per cessazione di attività 3 Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa 4 Soggetto estinto La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso ri- feribile in relazione alla natura giuridica rivestita. 11 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali TABELLA B CODICE TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA Soggetti residenti 1 Società in accomandita per azioni 2 Società a responsabilità limitata 3 Società per azioni 4 Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della coo- perazione 5 Altre società cooperative 6 Mutue assicuratrici 7 Consorzi con personalità giuridica 8 Associazioni riconosciute 9 Fondazioni 10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11 Consorzi senza personalità giuridica 12 Associazioni non riconosciute e comitati 13 Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse le comunioni) 14 Enti pubblici economici 15 Enti pubblici non economici 16 Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17 Opere pie e società di mutuo soccorso 18 Enti ospedalieri 19 Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21 Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22 Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede del l’amministrazione od oggetto principale in Italia 23 Società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24 Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25 Società in accomandita semplice 26 Società di armamento 27 Associazione fra artisti e professionisti 28 Aziende coniugali 29 GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50 Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 51 Condomìni 52 Depositi I.V.A. 53 Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54 Trust 55 Amministrazioni pubbliche 56 Fondazioni bancarie 57 Società europea 58 Società cooperativa europea Soggetti non residenti 30 Società semplici, irregolari e di fatto 31 Società in nome collettivo 32 Società in accomandita semplice 33 Società di armamento 34 Associazioni fra professionisti 35 Società in accomandita per azioni 36 Società a responsabilità limitata 37 Società per azioni 38 Consorzi 39 Altri enti ed istituti 40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41 Fondazioni 42 Opere pie e società di mutuo soccorso 43 Altre organizzazioni di persone e di beni 44 Trust TABELLA C CODICE SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE 1 Periodo d’imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fal- limento o per liquidazione coatta amministrativa 2 Periodi d’imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione 3 Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa 4 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per fusione o incorporazione 5 Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa 6 Periodo normale d’imposta e periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di mes- sa in liquidazione 7 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estinzione del soggetto per scissione totale Fusione – Scissione Deve essere indicato il codice fiscale del soggetto risultante dalla fusione o beneficiario della scissione. 12 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica L’indicazione del numero di telefono, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono, fax e l’indirizzi di posta elettronica, si potranno ricevere gra- tuitamente dall’Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. 2.5 Il presente riquadro è riservato ai contribuenti che intendono eleggere un domicilio o comuni- Domicilio care un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle entrate, per la notificazione diverso da quello indicato nel riquadro “Dati relativi alla società o ente”. È prevista, infatti, la facoltà, sia per i soggetti residenti in Italia che per i soggetti residenti all’e- degli atti stero domiciliati fiscalmente in Italia, di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale. Inoltre, i soggetti residenti all’estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazio- ne degli atti o che non hanno costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indiriz- zo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano. L’elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l’invio di una co- municazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nell’ipotesi in cui sia stata già inviata al competente ufficio locale detta comunicazione, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l’indirizzo comunicato in precedenza. I soggetti residenti in Italia ovvero residenti all’estero che intendono eleggere domicilio per la notificazione degli atti in Italia, devono indicare: – il codice fiscale, il cognome e il nome della persona ovvero il codice fiscale e la denomina- zione dell’ufficio presso il quale dovranno essere notificati gli atti; – la frazione, la via, il numero civico, il Comune, il codice catastale del Comune, la Provincia e il CAP della persona o dell’ufficio. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo “codice comune”, può essere rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2009 PF, fascicolo 1, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Dipartimento per le politiche fiscali”, all’indirizzo www.finanze.gov.it. I soggetti residenti all’estero che non hanno eletto domicilio per la notificazione degli atti in Ita- lia o che non hanno costituito un rappresentante fiscale e che intendono comunicare un indiriz- zo estero per la notificazione degli atti, devono indicare: – il cognome e il nome della persona ovvero la denominazione dell’ufficio presso il quale do- vranno essere notificati gli atti; – lo Stato estero con il relativo codice dello Stato e l’indirizzo estero della persona o dell’ufficio. 2.6 SOGGETTI GRANDI CONTRIBUENTI Altri dati La presente casella deve essere barrata dall’impresa con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro (comma 10 art. 27 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, conver- tito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2). ONLUS Nella prima casella deve essere indicato il codice: 1 dalle società cooperative ONLUS; 2 dalle cooperative sociali. Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla tabella D. TABELLA D CODICE ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ 1 Assistenza sociale e socio sanitaria 2 Assistenza sanitaria 3 Beneficenza 4 Istruzione 5 Formazione 6 Sport dilettantistico 7 Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1°giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 8 Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con l’esclusione dell’attività, esercitata abitual- mente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 9 Promozione della cultura e dell’arte 10 Tutela dei diritti civili 11 Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da es- se affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambi- ti e secondo modalità stabilite con D.P.R. 20 marzo 2003, n. 135 13 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In caso di interruzione totale della tassazione di gruppo, avvenuta nel corso del periodo d’im- posta, la società o ente già consolidante deve allegare alla presente dichiarazione il quadro NI, barrare la relativa casella del riquadro in commento e indicare nello stesso la data dell’in- terruzione totale. 2.7 Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell’ente fir- Dati relativi matario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il co- al rappresentante dice carica, rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stes- firmatario della so. A tali fini, nell’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella genera- dichiarazione le dei codici di carica. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso ri- feribile in relazione alla carica rivestita. TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA e/o IRAP per conto del soggetto estinto a segui- to di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante del- la società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 11 Soggetto esercente l’attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione Lo spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentan- te è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nello spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo sogget- to; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO. 2.8 Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l’indicazione: Firma della 1. dei quadri che sono stati compilati; dichiarazione 2. dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati so- no poste in fondo al quadro VL. 3. dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. L’art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, modificato, da ultimo, dall’art. 39, comma 8-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dal- la legge 29 novembre 2007, n. 222, disciplina le modalità attuative dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l’amministrazio- ne finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il con- tribuente può richiedere che l’invito a fornire chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico). Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento del- 14 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali le imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora ilcontribuen- te versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso telematico, decorre dal ses- santesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario. La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da par- te di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Il contribuente esercita tale facoltà barrando la casella “INVIO AVVISO TELEMATICO ALL’IN- TERMEDIARIO” inserita nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”. L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico, barrando la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO” inserita nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della so- cietà o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale del- l’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (per effetto delle modifiche del comma 94 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 5 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) ossia: – dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal ca- so va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice 1); – dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indi- cato nella casella “Soggetto”, il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella ca- sella “Soggetto” il codice 3 senza compilare il campo firma. – dal collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella “Soggetto” per ciascun membro, il codice 4). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 2.9 Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazio- Impegno alla ne in via telematica. presentazione L’intermediario deve: telematica – riportare il proprio codice fiscale; – riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; – riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione; – barrare la casella “RICEZIONE AVVISO TELEMATICO”, qualora accetti la scelta del contri- buente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; – apporre la firma. Inoltre, nella casella relativa all’impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. 2.10 Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al re- Visto di sponsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. conformità Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relati- vo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile del- l’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997. 2.11 L’art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei Certificazione contribuenti titolari di redditi d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. tributaria Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato del- la certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato. Negli spazi appositi deve: – riportare il proprio codice fiscale; – indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scrittu- re contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all’art. 24, com- 15 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali ma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della di- chiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il di- retto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria; – apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997. R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D’IMPRESA 3.1 I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2006, nel 2007 e nel 2008 che hanno interessato la di- Generalità sciplina del reddito d’impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti: – Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; – Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”; – Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; – Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago- sto 2008, n. 133; – Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. 3.2 Il comma 72, modificando l’art. 84, comma 1, del TUIR, ha previsto limitazioni nel riporto delle per- Legge 27 dicembre dite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito o dell’utile. 2006, n. 296 Nel primo caso la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente (Finanziaria 2007) alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile; la predetta disposi- articolo 1 zione è stata abrogata dalla lettera g), numero 1, del comma 1, dell’art. 3 della legge 27 di- cembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) con decorrenza dal periodo di imposta in cor- so al 31 dicembre 2007. Nel secondo caso la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La presente disposizione si applica agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. I commi 119 e seguenti hanno introdotto un’imposizione sostitutiva d’ingresso in un regime speciale che comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. La plusvalenza che emerge da tale realizzo non concorre al- la formazione del reddito d’impresa. La disciplina si applica su opzione alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione im- mobiliare (c.d. SIIQ), i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamenta- ti italiani. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle so- cietà per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (c.d. SIINQ). E’ stata prevista inoltre, in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP in caso di plusvalenze realizzate al- l’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale. L’esercizio dell’opzione suddetta comporta l’esenzione del reddito derivante dall’attività di lo- cazione immobiliare sia ai fini IRES che IRAP. La parte di utile ad esso corrispondente viene as- soggettata integralmente a tassazione all’atto della distribuzione in capo ai soggetti parteci- panti, diversi dalle SIIQ. L’utile oggetto di esenzione comprende i dividendi derivanti da partecipazioni che la SIIQ de- tiene in altre SIIQ ed in SIINQ, con le quali sia stata esercitata l’opzione congiunta di applica- zione del regime in esame, ai sensi del comma 125. A fronte della tassazione dell’utile pro- dotto dalla SIIQ solo al momento della sua distribuzione ai soci, è previsto l’obbligo per le SIIQ di distribuire, in ciascun esercizio, almeno l’85 per cento degli utili derivanti dall’attività di lo- cazione immobiliare. 16 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 è sta- to attuato il regime delle SIIQ e delle SIINQ. Per effetto di quanto previsto, dal comma 242, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del Tuir, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso del 2007 e del 2008, è riconosciuto fiscalmente il valore di avviamento e quello attribuito ai beni stru- mentali materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione in bilancio del disavanzo da con- cambio, per un ammontare complessivo non superiore all’importo di 5 milioni di euro. Il comma 243 prevede che la medesima agevolazione spetta anche in relazione alle opera- zioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, riconoscendo, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a seguito di operazioni di conferi- mento di azienda effettuate nel corso del 2007 e del 2008. Nei commi da 244 a 249 sono stabiliti i presupposti applicativi delle citate disposizioni, le modalità procedurali cui l’applica- zione delle stesse è subordinata, nonché le conseguenze che si producono al verificarsi dell’i- potesi di decadenza dall’agevolazione. I commi da 344 a 349 hanno introdotto specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile, stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previ- sti. Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 del- la legge finanziaria e definiti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 feb- braio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica del- l’intervento. La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta nell’art. 4 del decre- to 19 febbraio 2007. L’art. 1, comma 20, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato com- ma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di cli- matizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2010. Con de- creto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimen- to dei benefici. Ai sensi del medesimo art. 1, comma 24, lett. b), della legge finanziaria 2008 per tutti gli in- terventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non in- feriore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto del- la prima detrazione. Il comma 1094, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, per i soggetti con periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008, parti- colari modalità di determinazione del reddito, su opzione del contribuente, per le società a re- sponsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizza- zione dei prodotti agricoli ceduti dai soci. A tali fini le predette società sono considerate im- prenditori agricoli ed il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficien- te di redditività del 25 per cento. 3.3 Art. 1 Legge 24 dicembre Il comma 33, ha apportato rilevanti modifiche al Tuir. In particolare: 2007, n. 244 – la lettera e) ha modificato l’art. 77 del Tuir, fissando la nuova aliquota dell’imposta sul reddi- (finanziaria 2008) to delle società nella misura del 27,5 per cento; – la lettera l) ha abrogato gli artt. 97 (Pro rata patrimoniale) e 98 (Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione) del Tuir e, conseguentemente, la lettera i) ha sostituito l’art. 96 del TUIR prevedendo nuove regole di deducibilità dal reddito; – la lettera m) ha sostituito il comma 6 dell’art. 101 del Tuir prevedendo che le perdite attribui- te per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizza- bili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’im- posta dalla stessa società che ha generato le perdite; – la lettera n), al numero 1), ha soppresso il comma 3 dell’art. 102 del Tuir eliminando quindi la facoltà di operare ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali; il numero 2) del- la medesima lettera ha sostituito il comma 7 del citato art. 102: è ora previsto, per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione dei suddetti canoni a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del pe- riodo di ammortamento. Tale limite sostituisce il precedente, pari alla metà del periodo di am- mortamento. In caso di beni immobili, qualora l’applicazione del metodo precedente determi- ni un risultato inferiore ad undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammes- sa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole del- 17 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali l’art. 96 del Tuir. La disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finan- ziaria si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008; – la lettera p) ha modificato il comma 2 dell’art. 108 del Tuir stabilendo che le spese di rap- presentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisi- ti di inerenza e congruità. Tali requisiti sono stati definiti con decreto del Ministro dell’econo- mia e delle finanze del 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destina- zione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gra- tuitamente di valore unitario non superiore a euro 50; – la lettera q), al numero 1), ha disposto la soppressione della facoltà prevista dall’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, in materia di deduzioni extracontabili dei componenti negativi; – la lett. z) ha inserito l’art. 139-bis nel TUIR col quale è stato previsto che durante il periodo di efficacia del regime del consolidato mondiale in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realiz- zate dall’ente o società consolidante. Il comma 34 ha previsto che, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applica la riduzione a metà per il primo esercizio della quota di am- mortamento per i nuovi beni acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettere b) del comma 1 dell’art. 164 e nel comma 7, primo periodo, dell’art.102- bis del TUIR. L’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella determinazione del reddito. Il comma 38 al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalen- ze, in relazione alla riduzione dell’aliquota dell’Ires disposta dal precedente comma 33, ha stabilito che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del Tuir. Ai sensi del comma 39 con il decreto ministeriale del 2 aprile 2008 sono state altresì determi- nate la normativa transitoria e le relative decorrenze. In particolare l’art. 1 comma 3 del cita- to decreto ha stabilito che l’ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dal- la società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi dei citati ar- ticoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40 per cento del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RF del presente modello di dichiarazione dei redditi. Il comma 46 al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione azien- dale, ha modificato l’art. 176 del TUIR introducendo in particolare il comma 2-ter. E’ stato previsto che la società conferitaria possa optare, nella dichiarazione dei redditi relati- va all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quel- la del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e del- l’imposta regionale sulle attività produttive. Tale disciplina può essere richiesta anche per otte- nere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di ope- razioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disal- lineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzio- ne, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le di- sposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In particolare l’art. 1 comma 9 del predetto decreto ha previsto che per singola operazione di conferimento ven- ga data indicazione in un prospetto della dichiarazione dei valori fiscali del conferente, dei valori civili del conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e altri elementi per il controllo e l’accertamento. Inoltre il medesimo comma 46 ha aggiunto al TUIR all’art. 172 il comma 10-bis e all’art. 173 il comma 15-bis, il quale ha previsto che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al citato com- ma 2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche: – dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni; 18 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Si precisa che i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzio- ne; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quel- lo dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dal- l’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR. Il comma 48 ha disposto che l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR possa essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’im- posta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche par- ziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto ministeriale del 3 marzo 2008 sono state stabilite le modalità, i termini e gli effetti del- l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostituiva. Ai sensi del comma 12-bis del- l’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, la predetta opzione si considera vali- damente esercitata anche per riallineare i valori maggiori emersi per effetto dell’art. 13, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC. Il comma 49 ha introdotto la facoltà di affrancare, assoggettando ad imposta sostitutiva, i di- sallineamenti derivanti dalla norma transitoria di cui all’art. 128 del TUIR sulle svalutazioni de- gli elementi patrimoniali operate su partecipazioni delle società aderenti ai regimi del consoli- dato e della trasparenza. Le disposizioni attuative sono state adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finan- ze del 18 marzo 2008. Al fine di esercitare l’opzione l’imposta deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 ovvero, nei periodi d’imposta successivi, entro il medesimo termine relativo al periodo d’imposta di riferimento (art. 1 del decreto). Il comma 58, ha modificato gli artt. 83, 85, 87, 89, 94, 101, 103, 109, 110 e 112 del TUIR dettando alcune disposizioni rivolte in special modo ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali . In particolare, il citato comma ha tra l’altro: – inserito il comma 3-bis nell’art. 85 del TUIR, prevedendo che, in deroga alla regola genera- le, per i soggetti IAS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diver- si da quelli detenuti per la negoziazione; – modificato la lett. a) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, prevedendo come primo requisito per fruire dell’esenzione sulle plusvalenze l’ininterrotto possesso dal primo giorno del dodice- simo (invece che del diciottesimo) mese precedente quello dell’avvenuta cessione; – inserito il comma 2-bis nell’art. 89 del TUIR, prevedendo che, in deroga alla regola genera- le, per i soggetti IAS gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla forma- zione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti; – inserito il comma 4-bis nell’art. 94 del TUIR, prevedendo che, in deroga alla regola genera- le, per i soggetti IAS la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR, operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, assume rilievo anche ai fini fiscali; – inserito il comma 2-bis nell’art. 101 del TUIR, prevedendo che, in deroga alla regola gene- rale, per i soggetti IAS la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, ri- leva secondo le disposizioni dell’art. 110, comma 1-bis; – inserito il comma 3-bis nell’art. 103 del TUIR, prevedendo che, per i soggetti IAS la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stes- si limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico; – inserito il comma 3-quinquies nell’art. 109 del TUIR, prevedendo che, per i soggetti IAS non si applicano i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater (recanti disposizioni in materia di dividend washing); – inserito i commi 1-bis e 1-ter nell’art. 110 del TUIR, prevedendo, per i soggetti IAS, deroghe alle ordinarie norme di valutazione dei beni (vedere in Appendice la voce “Principi contabi- li internazionali (IAS/IFRS)”); – inserito il comma 3-bis nell’art. 112 del TUIR prevedendo che, in deroga alla regola generale, per i soggetti IAS i componenti negativi imputati al conto economico derivanti da operazioni “fuo- ri bilancio” in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali. Il comma 59 ha abrogato il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 38 del 2005 eliminando la previsione in base alla quale, per i soggetti IAS si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a sca- denza e quelli disponibili per la vendita. 19 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il comma 62 ha previsto la non applicabilità ai soggetti IAS della disposizione di cui all’art. 1, comma 4, del D.L n. 209 del 2002 concernente la comunicazione di dati all’Agenzia delle entrate relativi a minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro de- rivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il comma 128, ha apportato delle modifiche alla disciplina delle società di comodo preveden- do nuove percentuali per la verifica dell’operatività e per la determinazione del reddito presun- to, nonché ulteriori cause di esclusione dall’applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del- la legge n. 724 del 1994. Il comma suddetto ha inoltre previsto la possibilità che, con prov- vedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, possano essere individuate determinate si- tuazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni in oggetto senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 30. Si veda a tal proposito il provvedimento del direttore dell’Agenzia del- le entrate del 14 febbraio 2008. Il comma 130 ha modificato l’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Il comma 3 prevede che, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus successivamente al 1° gennaio 2008, i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del- l’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializza- zione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, per un im- porto corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessiva- mente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano desti- nati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del TUIR. Il comma 168 ha affermato che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di di- stribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008. Il comma 172 ha esteso i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per l’an- no 2008 e nel limite dell’80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Il comma 286 ha previsto che le disposizioni per risparmio energetico di cui all’articolo 1, com- ma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizio- ni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. I commi da 338 a 339 hanno previsto, per i soggetti con periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 che non concorrono alla formazione del reddito imponibile: – gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impie- gano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana; – nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in setto- ri diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribu- zione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo. Tali benefici sono concessi solo alle imprese in contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc- cessive modificazioni. Le disposizioni applicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività cultura- li, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. L’efficacia dei predetti commi è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Tratta- to istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. L’agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamen- te alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Art. 2 L’art. 2, comma 216, ha modificato l’art. 155, comma 1, primo periodo del TUIR, estenden- do il regime opzionale ivi previsto (c.d. tonnage tax) anche ai redditi derivanti dall’utilizzo di navi in traffico nazionale, oltre che in quello internazionale. 20 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali I commi 218 e 219 dispongono che - per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 ai beni mobili registrati, con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un’im- presa che li destini all’esercizio della propria attività abituale, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del TUIR; le quote di ammortamento sono deduci- bili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun pe- riodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218. 3.4 L’art. 22 ter, comma 1, ha stabilito che al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il Decreto legge 31 passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 feb- dicembre 2007, braio 2007, n. 9, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all’esito n. 248, convertito, della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pub- blica, prevista dall’articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007, l’esecuzione dei provvedimen- con modificazioni, ti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma dalla legge 28 1 dell’articolo 1 della stessa legge, è sospesa fino al 15 ottobre 2008. febbraio 2008, Il successivo comma 2, ha stabilito che fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 con- n. 31. tinuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge n. 9 del 2007 e i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della stessa legge. 3.5 Art. 81 Decreto Legge 25 A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 25 giugno 2008, il comma 16 ha giugno 2008, n. previsto che l'aliquota dell'Ires di cui all'articolo 75 del Tuir è applicata con una addizionale 112, convertito, di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta prece- dente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori: con modificazioni, a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; nella Legge 6 b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi agosto 2008, n. vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; 133. c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Il comma 19 ha aggiunto al Tuir l’art. 92-bis, con decorrenza dal periodo d'imposta in cor- so alla data del 25 giugno 2008, concernente la valutazione delle rimanenze di alcune ca- tegorie di imprese. In particolare è previsto, per le imprese esercenti le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o com- mercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale, il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'ap- plicazione degli studi di settore, che la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponde- rata o del «primo entrato primo uscito», anche se non adottati in bilancio. La disposizio- ne si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili interna- zionali ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fun- gibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Il comma 21 ha previsto che il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per ef- fetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del Tuir anche per le imprese che si so- no avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 feb- braio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produtti- ve con l'aliquota del 16 per cento. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dal- l’esercizio successivo a quello di prima applicazione dell’articolo 92-bis del Tuir. Il comma 29 ha istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze priori- tariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. E’ stato previsto al comma 30 che tale Fondo sia alimentato anche con versa- menti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed enti operanti in specie nel comparto energetico. 21 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del la- voro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008, ha disposto all'art. 12 che i versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al Fon- do e che i soggetti privati possono, nel rispetto della destinazione del citato Fondo, vincolare l'utilizzo dei contributi a specifici usi. A tal fine l’art. 3 del Decreto Interministeriale 11 dicembre 2008 ha previsto che i versa- menti a titolo spontaneo e solidale effettuati per il tramite di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o persone giuridiche che perseguono finalità di solidarietà socia- le al Fondo sono deducibili dal reddito di impresa secondo le modalità e i criteri discipli- nati dal TUIR. Art. 82 Il comma 1 ha modificato l’art. 96 del Tuir introducendo il comma 5-bis. E’ previsto che gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibi- li dalla base imponibile nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare. Il comma 6 ha modificato il comma 3 dell’art. 111 del Tuir in tema di determinazione del red- dito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative. In particolare è stabilito che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008: a) la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile nell'esercizio in misura pari al 30 per cento dell'importo iscritto in bilancio; b) l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi; c) è considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della medesima riserva sinistri. Ai sensi del comma 7, le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riser- va sinistri che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono dedu- cibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. Il comma 11 è intervenuto all'articolo 106, comma 3, del Tuir, apportando per la determina- zione del reddito gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le seguenti modifiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 giugno 2008: a) le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assi- curativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamen- to delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun eser- cizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato del- l'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio; b) l'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deduci- bile in ciascun esercizio formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimen- to del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate. Il comma 17 ha stabilito che, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cuI all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il comma 22 ha introdotto il comma 5-ter all'articolo 73 del Tuir. E’ previsto che, salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indiretta- mente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. 22 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 3.6 L’articolo 6, comma 1, ha previsto la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa, ai sensi del- l’articolo 99, comma 1, del TUIR, un importo pari al 10 per cento dell’IRAP determinata ai sen- Decreto legge 29 si degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfeta- novembre 2008, riamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimi- n. 185, convertito, lati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipen- con modificazioni, dente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera dalla legge a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. La disposizione si applica a decorrere dal pe- 28 gennaio 2009, riodo d’imposta in corso al 31dicembre 2008. n. 2 L’art. 15, ai commi da 1 a 8-bis, ha previsto la possibilità di riallineare attraverso il pagamen- to di distinte imposte, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, le seguenti divergen- ze, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicem- bre 2007, con effetto a partire da tale inizio, e derivanti: • dall'adozione degli IAS/IFRS, che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR, dall'art. 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali; • dalla valutazione dei beni fungibili e dalla eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di va- lore e di fondi di accantonamento, per effetto dell'applicazione dell'art. 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005. Le disposizioni previste dai predetti commi si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successi- vamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni attuative delle precedenti lettere a) e b). L’art. 15, commi da 10 a 12-bis, ha previsto inoltre, in deroga alle disposizioni del comma 2- ter dell'art. 176 del TUIR, la facoltà di assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'av- viamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali ad un’imposta sostitutiva del 16 per cento, mentre ai marchi si applica un’imposta sostitutiva del 20 per cento. La deduzione di cui all'art. 103 del TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicem- bre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere ef- fettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economi- co a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'im- posta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di am- mortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico. Le stesse disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del TUIR. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo. La predetta disciplina si applica alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta suc- cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'im- posta in corso al 31 dicembre 2007. L’art. 15, commi da 16 a 23, ha previsto la facoltà, anche in deroga all'art. 2426 del codi- ce civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini dell’I- RES e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. L’articolo 29, comma 6, prevede modifiche per le detrazioni per la riqualificazione energetica (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006) stabilendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessa- ti inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità sta- bilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda de- ve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo. 23 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali L’articolo 31, comma 3, prevede che l’addizionale del 25 per cento di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica anche al reddito propor- zionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto nonché ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri te- lefonici a pagamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali sono definite le modalità per l’attuazione della disposizione. R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA 4.1 Cause di esclusione dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore Generalità Nel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dal- la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, approvata con provvedimento del Ddirettore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007. In caso di esercizio di più attività, il codice da indicare sarà quello relativo all’attività prevalente sotto il profilo dell’entità dei ricavi conseguiti. Nel rigo RF1, i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 mar- zo 1997, ovvero degli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l’apposita casella indican- do i seguenti codici: 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;. 2 – cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta; 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 e fino a 7,5 milioni di euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamen- te dai soggetti interessati dall’esclusione dagli studi di settore); 4 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 7,5 milioni di euro ovvero, in caso di esclusione dall’applicazione dei parametri, supe- riore a 5.164.569 euro; 5 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione ordinaria; 6 – periodo di non normale svolgimento dell’attività, in quanto l’impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; 7 – altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività; 8 – periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi (fattispe- cie valida solo per i soggetti che svolgono un’attività rientrante nell’ambito di applica- zione dei parametri); 9 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”; 10 – incaricati alle vendite a domicilio; 11 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata;. 12 – modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata, nel caso in cui le due attività siano soggette a due differenti studi di settore. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di ces- sazione dell’attività. L’art. 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modi- ficando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Inoltre, il comma 23, dell’art. 1, della citata legge n. 296 del 2006, modificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha sancito che, per i soggetti nei cui confronti trovano applica- zione gli studi di settore, non costituisce causa di esclusione un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi. 24 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Pertanto, per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione degli studi di set- tore e dei parametri nonché alla compilazione dei relativi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi: a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività e che successivamente l’hanno nuovamente iniziata entro sei mesi dalla data di cessazione; b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. c) i soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso dai dodici mesi (fattispecie rilevante esclu- sivamente per gli studi di settore). Non costituisce, comunque, causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività eser- citata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore. In riferimento al codice 7, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell’attività: a) i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento del- l’attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; – viene svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produ- zione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi; b) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa della ristrut- turazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività; c) il periodo in cui la società ha affittato l’unica azienda; d) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunica- zione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari. ATTENZIONE Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore deve essere compilato anche: 1 – dai contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compen- si di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fi- no ad euro 7.500.000; 2 – dai contribuenti che dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimen- to dell’attività. Per i contribuenti di cui al punto 1, la compilazione dell’allegato è necessaria al fine di racco- gliere le relative informazioni utili ai fini dell’elaborazione degli studi di settore applicabili an- che ai contribuenti medesimi, in vista dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 4, lett. a), della legge n. 146 del 1998, come modificato dall’articolo 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007). Nei confronti dei contribuenti di cui al punto 2, l’articolo 1, comma 19 della medesima legge 296 del 2006 ha invece previsto, ferma restando l’esclusione dall’applicazione degli studi di set- tore, la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione de- gli studi di settore, al fine di individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rile- vare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di setto- re devono: • barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro “Tipo di dichiarazione”; • compilare ed allegare gli appositi modelli. Cause di inapplicabilità degli studi di settore I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore devono barrare l’apposita casella posta nel primo rigo del quadro RF. 25 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RF1, colonna 4, va indicato l’ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini del- l’applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili. Per ulteriori chiarimenti in merito alle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di setto- re e dei parametri, nonché in riferimento alle cause di inapplicabilità dagli studi di settore si rin- via alle istruzioni per la compilazione dei modelli per la compilazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi e dei parametri. Il rigo RF2 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non resi- denti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non re- sidente. La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall’art. 2359 del cod. civ. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali, ad esempio, la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa, l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventu- re), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l’esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipen- denza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a car- telli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc. I soggetti interessati devono barrare: – la casella A, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente; – la casella B, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non re- sidente; – la casella C, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entram- be direttamente o indirettamente controllate da un’altra società. Adozione dei principi contabili internazionali In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005, le società che cambiano il criterio di valuta- zione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fi- scali i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di apposite opzioni. Ai sensi del comma 60, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il de- creto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2008 ha stabilito le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, del predetto art. 1. In particolare i criteri di neutralità previsti dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005 ri- levano anche in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS effettuata successivamente al pe- riodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto art. 13, le disposizioni dell’art. 83 del TUIR nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Nel rigo RF3, la casella 1 va barrata dai soggetti che nella redazione del bilancio d’esercizio adottano, ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2005, i principi contabili internazionali. La casella 2 va barrata dai soggetti che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del citato decreto, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanen- ze di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR; si ricorda che tale opzione è esercitabile dai sog- getti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di pri- ma applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dal- la costituzione. La casella 3 va barrata dai soggetti che, ai sensi del medesimo art. 13, com- ma 4, si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Si precisa che le opzioni di cui al- le predette caselle 2 e 3 non sono revocabili. Ai sensi dell’art. 81, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112la valutazione del- le rimanenze finali dei beni indicati all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secon- do il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle im- prese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 26 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi con- tabili internazionali IAS/IFRS ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla va- lutazione dei beni fungibili, l’opzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Qualora siano state esercitate le opzioni per i valori civili e fiscali delle rimanenze occorre fa- re riferimento ai dati esposti nel quadro RV; se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, la differenza deve essere indicata tra le variazioni in diminuzio- ne nel rigo RF57; in caso contrario, la differenza va indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF17. 4.2 Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto eco- Determinazione nomico, da indicare nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguen- del reddito ti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi. Per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del bi- lancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, del Tuir, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili (vedere in Appendice la voce “Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)”), ai sensi del comma 58, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), che ha modificato l’art. 83 del Tuir. Per effetto della modifica dell’art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir con l’art. 1, comma 33, lette- ra q), numero 1, della legge finanziaria 2008, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non sono più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti; resta ferma la deducibilità dei costi im- putati al conto economico pur sempre entro i limiti massimi ammessi dalla normativa fiscale. A tal fine nel rigo RF6, vanno indicati gli ammortamenti, le (maggiori) plusvalenze o le (mino- ri) minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le suddette modifiche. In par- ticolare, in colonna 4, va indicato l’importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell’eccedenza pregressa), corrispondente a quello indicato nel rigo EC20, colonna 2, e nel- le colonne 1, 2 e 3, la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e im- materiali ammortizzabili (importo del rigo EC7, colonna 2), agli altri beni (importo del rigo EC12, colonna 2) e agli accantonamenti (importo del rigo EC19, colonna 2). Variazioni in aumento Con riferimento al rigo RF7, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plu- svalenze realizzate, diverse da quelle che si qualificano per l’esenzione ai sensi dell’art. 87 del TUIR, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nel periodo di imposta in cui sono realizzate ovvero – su opzione del contribuente - in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La rateizzazione delle plusvalenze può essere effettuata a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (ridotto ad un anno per le società sportive professionistiche) ovvero, nel caso di immobilizzazioni finanzia- rie, siano stati iscritti come tali negli ultimi tre bilanci. Ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, il regime di rateizzazione è applicabile anche alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1, del citato art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in pre- cedenti esercizi. La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazio- ne relativa al periodo di imposta di realizzo o di conseguimento, indicando: – nel rigo RF34, in colonna 2, l’intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze tas- sabili (ivi compresa l’eventuale parte di tali componenti che supera quella contabile, da indica- re nel rigo RF32, colonna 19); l’ammontare di tali plusvalenze va indicata anche in colonna 1; – nel presente rigo RF7, in colonna 2, la quota delle plusvalenze e delle sopravvenienze fisca- li da includere nell’imponibile: ad esempio, in caso di scelta del periodo massimo di rateiz- zazione, l’importo da indicare corrisponde ad un quinto dell’ammontare delle plusvalenze e sopravvenienze fiscali, indicate nel suddetto rigo RF32. L’ammontare delle plusvalenze va in- dicato anche in colonna 1. Nello stesso rigo RF7, colonna 2, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d’imposta. L’importo complessivo delle plusvalenze e delle sopravvenienze, relative al periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, per le quali si esercita il diritto di rateizzazione e l’importo corrispon- dente alla quota costante prescelta vanno indicati, rispettivamente, nei righi RF66 (colonne 1 e 2) e RF67 (colonne 1 e 2). 27 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Ai sensi dei commi 126 e 130 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, successivamente al- l’ingresso nel regime speciale delle società di investimento immobiliare (SIIQ e SIINQ) – vede- re la voce “Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, nelle “Novità della disciplina del reddito d’im- presa”- l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto di eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto perio- do e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, intera- mente come reddito derivante da attività diverse da quella esente. A tal fine nel predetto rigo RF7, colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, va indicata an- che la quota delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze, degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalle pre- dette società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario, qualora, a scelta della società, non assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES, e nel rigo RF32,colonna 2, con evidenza anche in colonna 1, anche l’intero ammontare delle plusvalenze realizzate al valore normale, al netto di eventuali minusvalenze. Si precisa che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusva- lenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddi- to delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d’imposta precedenti a quello di esercizio dell’opzio- ne, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio. In tal caso, le stesse si determinano co- me differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell’opzione. Con riferimento al rigo RF8, si ricorda che, a norma dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu- ti di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, e quelli per l’acquisto di beni am- mortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati ovvero – a scelta del contribuente – in quote co- stanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i proventi sono stati incassati, indicando, nel rigo RF35, l’in- tero importo dei proventi incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (ivi compresi quelli da indicare nel rigo RF32, contabilizzati in esercizi precedenti) e, nel rigo RF8 la quota da includere nell’imponibile. Nello stesso rigo RF8, vanno indicate anche le quote co- stanti dei contributi e delle liberalità oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d’imposta. L’ammontare dei proventi incassati nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio- ne, per i quali si procede alla rateizzazione, va indicato nel rigo RF68; nel rigo RF69, va in- dicato l’importo della quota costante prescelta. Nel rigo RF9 va indicato l’ammontare corrispondente alle maggiori componenti negative di red- dito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione per ef- fetto delle ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR poste in esse- re dalla società risultante dall’aggregazione ai sensi dei commi da 242 a 249 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione ovvero per effetto della cessione dei beni iscritti o rivalutati ai sensi dei predetti commi. Il rigo RF10 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazio- ne del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato dai soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 155 del TUIR, qualora esercitino anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime. In tal caso nel rigo va riportato l’importo risultante dal rigo RT12 del quadro RT. L’eventuale perdita va esposta nel rigo RF37 non preceduta dal segno meno. Si ricorda che in presenza di opzio- ne per la “tonnage tax” è necessario depurare l’utile d’esercizio dei costi e dei ricavi afferenti le attività rientranti nella determinazione forfetaria del reddito. A tal fine, nel rigo RF32, indi- cando il codice 99 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi specificamente ineren- ti dette attività, risultanti da apposita annotazione separata nei registri contabili, e della quota dei costi riferibili indistintamente a tutte le attività non deducibili, determinata nel rigo RT15, co- lonna 3. Inoltre, nel rigo RF54, indicando il codice 99 nell’apposito campo, va indicato l’am- montare dei ricavi relativi alle attività i cui redditi sono determinati forfetariamente. Analoga modalità di compilazione va utilizzata dai soggetti che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006: – le società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adot- tano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 devono indica- re nel rigo RF10 il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del TUIR. I costi ed i ricavi dell’at- tività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF32 e RF54; 28 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusi- vamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializ- zazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006 devono indicare nel rigo RF10 il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività. I costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF32 e RF54. Per le plusvalenze di cui all’art. 86, comma 1, del TUIR e le minusvalenze di cui all’art. 101, comma 1, del TUIR relative ai beni strumentali alla produzione del reddito di impresa che adot- tano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006. I reddi- ti dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a for- mare il reddito secondo le risultanze catastali, per quelli situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185 del TUIR), e a norma dell’art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all’estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agra- ri, dei terreni derivanti dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al cano- ne di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell’art. 90 del TUIR. Si precisa che - ai sen- si dell’art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 -, per i proprietari degli immobili locati ai con- duttori individuati nell’art. 1, comma 1, della citata legge, il relativo reddito dei fabbricati di cui all’art. 90 del TUIR non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata di so- spensione legale dell’esecuzione di sfratto, con un massimo di otto mesi. Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2008, per espressa previsione dell’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 31 dicem- bre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si ren- dono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 1, commi 4, 5 e 6, e 2 della legge 8 feb- braio 2007, n. 9 (vedere la voce “Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”). Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone “convenzionale”, sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell’unità immobiliare, determinato ai sensi del- l’art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell’art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in Appendice la voce “Comuni ad alta densità abitativa”). Per fruire della suddetta agevolazione, il contribuente deve predisporre e conservare un pro- spetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, i dati catastali identificativi, il co- mune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI. Pertanto, nei righi RF12 e RF39 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabi- lizzati e nel rigo RF11 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità im- mobiliari a disposizione. Per effetto dell’art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell’80 per cento. Le rivalutazioni dei redditi dominicali non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettabili alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli ai gio- vani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immo- bili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del con- duttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale. Nel rigo RF13, va indicato, in colonna 4, l’importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell’importo di colonna 2, anche nel caso in cui la società si avvalga delle seguenti disposizioni: “Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri”, da evidenziare in colonna 2. (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) (Vedere in Appendice la voce “Parametri presuntivi di ricavi e compensi”). 29 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali “Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore”, da evidenziare incolonna 2. (Art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) In colonna 3, va indicata l’eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall’art. 2, com- ma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotta dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito. (Vedere in Appendice la voce “Studi di settore”). In colonna 1, per i seguenti soggetti, considerati “grandi contribuenti” (art. 27 decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) deve essere indicato: • per le banca e gli altri soggetti finanziari la somma degli interessi attivi e proventi assimilati e dei proventi da quote di fondi comuni delle commissioni attive dei profitti da operazioni fi- nanziarie e degli altri proventi di gestione; • per le imprese di assicurazione la somma dei premi e degli altri proventi tecnici. Nel rigo RF14, deve essere indicato l’ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che ai sensi del comma 21 dell’art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008, il mag- gior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all’art. 13, com- mi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso. Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell’art. 93 del TUIR, è fatto obbligo di predispor- re e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell’impresa. Si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 58, lett. e), della leg- ge n. 244 del 2007, all’art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali. Nel rigo RF15, vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto eco- nomico dell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la da- ta di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell’art. 95, comma 5, del TUIR, si renderanno deducibili nel periodo d’imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40). Nel rigo RF16, nella colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sen- si dell’art. 96 del TUIR come modificato dall’art. 1, comma 34, lett. i) della legge 24 dicem- bre 2007, n. 244; al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF. Limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, gli in- teressi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 dell’art. 96 del Tuir sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare (vedere nelle “Novità alla disci- plina del reddito d’impresa” alla voce “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”). In colonna 2, del medesimo rigo RF16, va indicato l’importo della precedente colonna 1 e de- gli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indedu- cibili, ai sensi dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai sog- getti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Nel rigo RF17, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è sta- to effettuato il pagamento. Nel rigo RF18, colonna 1, va indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al con- to economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. f), h), se di importo non superiore a euro 2.065,83, lett. l), se di importo non superiore a euro 1.549,37, lett. m), n), o). In colonna 2, oltre l’importo di colonna 1, va indicato l’importo delle spese relative ad opere 30 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istru- zione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l’importo de- ducibile ai sensi dell’art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spe- se relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per pre- stazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l’importo deducibile ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR. Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Nel rigo RF19, va indicato l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti ne- gativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR. Nel rigo RF20, colonna 2, vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni imputate al con- to economico non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR (ivi incluse quelle riferibili a svalutazioni in società di capitali trasparenti) nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravve- nienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 del TUIR e/o l’ec- cedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione delle predette disposizioni. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono indeducibili. In tale colon- na va indicato anche l’importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell’art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. ai sensi dell’art. 109, commi 3- bis e 3-ter, del TUIR. Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si appli- ca il comma 3 dell’art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari si- milari alle azioni individuati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazio- ni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobi- lizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (com- ma 3-bis dell’art. 85 del Tuir). La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenu- te nell’art. 110, comma 1-bis, del TUIR (vedere in Appendice la voce “Principi contabili inter- nazionali (IAS/IFRS)”). Ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del me- desimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti. Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in colonna 1. In colonna 2 vanno altresì indicate: le minusvalenze imputate al conto economico di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobi- lizzazioni finanziarie, diverse da quelle aventi i requisiti previsti dall’art. 87, comma 1, rea- lizzate, anche a seguito di più atti di realizzo, qualora il contribuente non abbia ottempe- rato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposi- zioni dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in Appendice la voce “Minusva- lenze patrimoniali da cessione di partecipazioni”); si precisa che l’art. 1, comma 62, del- la legge n. 244 del 2007 ha stabilito che, ai soggetti che predispongono il bilancio in base agli principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio 2008, non si applica ta- le obbligo di comunicazione previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legge 24 settem- bre 2002, n. 209; le minusvalenze e le differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, che non possiedono i requisiti di esenzione di cui sopra, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, qualora il contribuente non abbia ottemperato all’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere in Appendi- ce la voce “Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni”). Si precisa che termini e modalità della comunicazione sono contenute nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007. 31 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RF21, va indicato: l’ammontare delle minusvalenze imputate al conto economico derivanti dal realizzo di parteci- pazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1; le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finan- ziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipa- zione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione; – la differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ov- vero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo della partecipazione, avente i requisiti di esenzione. Nel rigo RF22, colonna 1, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e im- materiali imputate al conto economico eccedenti l’importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997. Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo. Il comma 3-bis, dell’art. 103, del TUIR (inserito con l’art. 1, comma 58, lett. g), della legge n. 244 del 2007), per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali, le quote di ammortamento del costo dell’avviamento e dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l’opzione prevista dall’articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un’im- presa che li destini all’esercizio della propria attività abituale, si rinvia alle indicazioni riporta- te nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” con riferimento ai commi 218 e 219, dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ATTENZIONE Si ricorda che l’efficacia della predetta disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissio- ne europea e può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiuti ri- tenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario. Nel rigo RF22, colonna 2, vanno indicate le quote di ammortamento finanziario dei beni gra- tuitamente devolvibili imputate al conto economico, per la parte che eccede l’importo deduci- bile ai sensi dell’art. 104 del TUIR. Nel rigo RF22, colonna 3, va indicato l’ammontare degli ammortamenti indeducibili, compren- sivo degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Nel rigo RF23, vanno evidenziate le variazioni in aumento connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR; in particolare vanno indicati gli importi corrispondenti: • alla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l’importo corrispon- dente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella cal- colata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni trasferiti in regime di neutralità di cui all’art. 123 del TUIR (colonna 1); nel caso contrario la variazione in diminu- zione va indicata nel rigo RF54; • alla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei be- ni acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (colonna 2); • alle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell’esercizio del- l’opzione per il consolidato ai sensi dell’art. 118, comma 4, del TUIR (colonna 3); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell’opzione occor- re operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel rigo RF54. Si pre- cisa che in caso di interruzione totale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio di cui all’art. 124 e 126, comma 2, del TUIR e dell’art. 13 del DM 9 giugno 2004, la società o ente già consolidante deve operare le variazioni in aumento e in diminuzione 32 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali del proprio reddito secondo quanto previsto dall’art. 124, comma 1, del TUIR. In tale ipo- tesi, nel rigo RF23, colonna 4, va indicata la corrispondente variazione in aumento, mentre la variazione in diminuzione va indicata nel rigo RF54. Negli stessi righi vanno indicate le somme percepite o versate di cui all’art. 124, comma 6, del TUIR. Nel rigo RF24, colonna 2, va indicato l’intero importo imputato a conto economico: – delle spese di rappresentanza indeducibili, di cui all’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, come modificato dal comma 33, lett. p), dell’art. 1 della legge n. 244 del 2008,; tale importo va indicato anche in colonna 1; si ricorda che ai sensi del suddetto comma 2 dell’art. 108, tali spese non sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se non ri- spondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decre- to, le imprese di nuova costituzione le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’impo- sta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzio- ne dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso riportare l’importo del- le suddette spese non deducibili nel presente periodo d’imposta nel rigo RS146; – della spesa che la società o l’ente ha sostenuto nell’interesse dei soci per la perizia giurata di sti- ma, di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, come prorogato da ultimo dall’art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, rilevante ai fini della ridetermina- zione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Nel predetto rigo va indicata analoga variazione dai soggetti con periodo d’imposta in corso al 1°gennaio 2008, che applicano le disposizioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.L. del 2002 n. 282, a seguito dell’art. 1 comma 91 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabi- li internazionali, deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quat- tro successivi ai sensi dell’art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle sud- dette spese deducibili nell’esercizio vanno indicate nel rigo RF43. Nel rigo RF25, va indicato l’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammoderna- mento e trasformazione imputato al conto economico eccedente, ai sensi dell’art. 102, com- ma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d’imposta; l’eccedenza è deducibile per quo- te costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. Le quote delle eccedenze pregresse impu- tabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF54, indicando il codice 6 nell’apposito campo. Nel rigo RF26, colonna 1, va indicato l’importo degli accantonamenti di quiescenza e previ- denza imputato al conto economico eccedente la quota deducibile ai sensi dell’art. 105 del TUIR. In colonna 2, va indicata l’eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantona- menti per rischi su crediti imputati al conto economico rispetto all’importo deducibile ai sensi dell’art. 106 del TUIR; per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione (vede- re nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” alla voce “decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), le svalu- tazioni sono deducibili nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilan- cio [vedere in Appendice la voce “Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finan- ziari e per le imprese di assicurazione)”]; si precisa che per i soggetti IAS, il predetto limite non si applica alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti. I soggetti cui si applica il comma 3 del citato articolo 106 possono, tuttavia, assoggettare anche le predet- te differenze di prima iscrizione ai limiti ivi indicati. In colonna 3, va indicato l’importo degli altri accantonamenti imputati al conto economico non deducibili in tutto o in parte ai sensi del- l’art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2. Nel rigo RF27, va indicato l’importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, che ec- cede quello deducibile nel periodo di imposta, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUIR. Si ricorda che la variazione della riserva sinistri è deducibile nell’esercizio in misura pari al 30 per cento dell’importo iscritto in bilancio (vedere nelle “Novità alla disciplina del reddito d’im- presa” alla voce “decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dal- la legge 6 agosto 2008, n. 133). Nel rigo RF28, va indicato l’importo delle spese e degli altri componenti negativi imputati al conto economico, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell’art. 109, commi 5, del TUIR. Con specifico ri- ferimento all’art. 109, comma 5, secondo periodo, si ricorda che le spese e gli altri compo- 33 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali nenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. e che, ai fini dell’applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all’art. 87 del TUIR. Nel rigo RF29, vanno indicate le perdite su cambi imputate al conto economico derivanti dal- la valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera se- condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia co- perto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiu- sura dell’esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quel- lo fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indi- cata, all’atto del realizzo, il maggior utile o la minor perdita derivante dalla divergenza tra il valore civile e quello fiscale. Nel rigo RF30, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui all’art. 110, com- mi 10 e 12-bis, del TUIR derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti do- miciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato (vedere in Appendice, la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Sta- ti o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato”). In sede di adozione dei principi contabili internazionali (art. 1, comma 59, della legge finan- ziaria 2008), resta ferma l’applicazione dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Secondo la predetta disposizione, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR, pas- sando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fisca- li i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di apposite opzioni. Nel rigo RF31 va indicato: – in colonna 3, l’ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio, in applicazione dei principi contabili internazionali (ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2008); – in colonna 1, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 3; – in colonna 2, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, anch’essi già ricompresi in colonna 3. Nel rigo RF32, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elen- cate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente prece- dente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il: – codice 1, il 5 per cento dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione; – codice 2, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambien- tali, di cui all’art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d’im- posta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i be- ni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d’imposta. – codice 3, l’ammontare eccedente le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettua- te dai lavoratori dipendenti e assimilati (vedere in Appendice la voce “Spese per trasferte”); – codice 4, l’ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR); – codice 5, il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estra- nee all’esercizio dell’impresa (vedere in Appendice la voce “Beni la cui cessione non costi- tuisce destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”); – codice 6, l’ammontare delle eventuali svalutazioni imputate al conto economico delle parte- cipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico –residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione; – codice 7, i redditi imputati da trust trasparenti o misti; – codice 8, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 costituite da imprenditori agricoli che esercitano 34 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer- cializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettiva- mente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006; – codice 10, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamen- to ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 marzo 2008 (si veda la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)” nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa”); – codice 11, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter. – codice 12,l’ammontare negativo risultatnte dalla determinazione del reddito esente secondo le disposizioni relative alla disciplina delle SIIQ e delle SIINQ di cui al prospetto del presen- te quadro RF, rigo RF105 (vedere in appendice la voce “SIIQ e SIINQ”); – codice 99, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate nel quadro, tra le qua- li, a titolo meramente esemplificativo: – la remunerazione corrisposta in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR; – le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputa- te in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; – la differenza negativa tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il rica- vo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei be- ni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7 e all’art. 160, com- ma 2, del TUIR; – l’intero ammontare dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili co- me reato; – l’ottanta per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceu- tiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della legge n. 289 del 2002, l’intero ammontare degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indiretta- mente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la dif- fusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico; – l’ammontare, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi del- l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, di costi già imputati al conto economico di precedenti esercizi e di quelli iscritti e non più capitalizzabili e l’ammontare, ai sensi del successivo comma 6, derivante dall’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di ac- cantonamento considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni degli artt. 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR. Si precisa che resta ferma l’indeducibilità degli one- ri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa soprav- venienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi e che, in ossequio al principio di neu- tralità cui si ispira la transizione agli IAS, la suddetta irrilevanza può riguardare anche l’i- potesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli espressamente menzio- nati nel citato art. 13, comma 6. Nella colonna 19 va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Variazioni in diminuzione Nel rigo RF36 va indicato l’importo degli utili distribuiti imputati a conto economico nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato e ai sensi dell’art. 5 del TUIR. Nel rigo RF38, va indicato l’intero ammontare dei dividendi ricevuti, imputati al conto econo- mico, formati con utili prodotti nei periodi di applicazione del regime di trasparenza di cui al- l’art. 115 del TUIR, anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai perio- di di efficacia dell’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1, del D.M. 23 aprile 2004. Nel rigo RF40, vanno indicate le quote di utili dell’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi, che sono deduci- 35 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali bili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corri- sposti agli amministratori nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente. Nel rigo RF41, va indicata la quota costante imputabile al reddito dell’esercizio delle svaluta- zioni dei crediti effettuate, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del TUIR, dagli enti creditizi e fi- nanziari e dalle imprese di assicurazione negli esercizi precedenti. L’ammontare complessivo delle svalutazioni è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai sensi dell’art. 82, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell’ammonta- re complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio forma- te negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora de- dotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio suc- cessivo a quello in cui esse si sono formate (vedere nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” alla voce “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”). Nel rigo RF42, va indicata la quota costante imputabile al reddito dell’esercizio della varia- zione della riserva sinistri, ai sensi dell’art. 111, comma 3, del TUIR, relativa ai contratti di as- sicurazione dei rami danni degli esercizi precedenti; tale eccedenza è deducibile in quote co- stanti nei diciotto periodi di imposta successivi. Si precisa che, ai sensi dell’art. 82, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, le residue quote dell’ammontare complessivo del- le variazioni della riserva sinistri che eccede il 60 per cento dell’importo iscritto in bilancio, for- mate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data del 25 giugno 2008 e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione (vedere nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impre- sa” alla voce “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”). Nel rigo RF43, colonna 2 vanno indicate, le spese di rappresentanza deducibili ai sensi del- l’art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR comprese le quote deducibili nell’esercizio relative ai periodi d’imposta precedenti di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR nella versione precedente alle modifiche apportate dal comma 33 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (vedere la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)” nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa”), da indicare anche in colonna 1; nonché le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando impu- tati al conto economico concorrono a formare il reddito dell’esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR). Nel rigo RF44, va indicato l’ammontare delle imposte anticipate imputate al conto economico. Nel rigo RF45, va indicata la quota esente: – delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR; – delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR; – della differenza positiva imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipote- si di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovve- ro liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all’art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo). Ai fini del- la determinazione della quota esente occorre avere riguardo alla data di realizzo della plu- svalenza; per effetto dell’art. 1, commi 33, lett. h), e 34, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le cessioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la quota esente è pari all’ 95%; l’esenzione in misura pari all’84 per cento è prevista per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza del- le svalutazioni dedotte nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1°gennaio 2004. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR, la quota esente è pari al 60 per cento della plusvalenza . Nel rigo RF47, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, imputati al conto economico ed esclusi da tas- 36 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sazione, ai sensi dell’art. 89 del TUIR, in misura pari al 95 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 58, lett. d), della legge n. 244 del 2007, all’art. 89 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azio- ni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. In particolare, in tale rigo va indicato il 95 per cento: – delle somme attribuite o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR); – della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto; se l’associante ha de- dotto in base alla disciplina previgente all’IRES remunerazioni corrisposte per contratti di as- sociazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, non si applica il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell’asso- ciato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 344 del 2003; – degli utili provenienti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimo- strato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di lo- calizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso del- la partecipazione. L’esclusione dalla formazione del reddito per il 95 per cento si applica al verificarsi della condizione prevista dall’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del TUIR, la misura dell’esclusione degli utili di cui all’art. 89, commi 2 e 3, imputati al conto economico è pari al 60 per cento dell’importo percepito nel periodo d’imposta. Nel rigo RF48, vanno indicati, ai sensi dell’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato fi- no a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM). Nel rigo RF49, va indicato, qualora imputato al conto economico, l’ammontare dei seguenti crediti d’imposta (vedere in Appendice la rispettiva voce “Crediti di imposta”): – credito d’imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM; – credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobi- liare chiusi. Nel rigo RF50, colonna 3, va indicato: – l’ammontare del reddito esente ai fini IRES, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (cooperative agricole, della piccola pesca e di pro- duzione e lavoro) posto nel quadro RS; – l’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internaziona- le istituito ai sensi del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998 e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che eser- citano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o co- munque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realiz- zata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore (vedere in Appendice la vo- ce “Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca”); – il 64 per cento, pari al 80 per cento dell’80 per cento, del reddito delle imprese che eserci- tano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (ve- dere nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” la voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in Appendice la voce “Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armato- riali che esercitano la pesca”); – l’ammontare del reddito esente di cui al rigo RF108 ai sensi dell’art. 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come determinato nel prospetto del presente quadro RF (vedere in Appendicela voce “SIIQ e SINQ”); tale importo va evidenziato anche in colonna 1; – la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall’art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000, corrispondente all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’imposta prece- denti (vedere in Appendice la voce “Detassazione degli investimenti ambientali”). Tale quo- ta va evidenziata anche in colonna 2. 37 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Inoltre va indicata: – la quota di utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica - con periodo d’imposta in corso al 1°gennaio 2008 – impiegati nella produzione o nella di- stribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gen- naio 2004, n. 28; – la quota di utili, nel limite massimo del 30 per cento, dichiarati – per periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 - dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cine- matografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distri- buzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciu- ti di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del citato decreto legislativo. Le disposizioni ap- plicative sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico (vede- re nelle “novità alla disciplina del reddito d’impresa” alla voce “Legge 27 dicembre 2007, n. 244”). ATTENZIONE Si ricorda che l’efficacia delle ultime agevolazioni è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, pa- ragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea e possono essere fruite esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamen- te alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di aiu- ti ritenuti illegittimi dalla CE, determina il recupero delle somme presso il beneficiario. Nel rigo RF51, vanno indicati gli utili su cambi imputati al conto economico derivanti dalla va- lutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura del- l’esercizio (v. art. 110, comma 3, del TUIR); il disallineamento tra il valore civile e quello fisca- le dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel quadro RV. In tale rigo va altresì indicato, al- l’atto del realizzo, il minor utile o la maggior perdita derivante dalla divergenza tra il valore ci- vile e quello fiscale. Nel rigo RF52, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comuni- tari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesi- mo articolo (vedere in Appendice, la voce “Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato”). In sede di adozione dei principi contabili internazionali (comma 59, art. 1 della legge finan- ziaria 2008), resta ferma l’applicazione dell’art. 13, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Secondo la predetta disposizione, le società che cambiano il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR, e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR, pas- sando a quelli previsti dai citati principi contabili, possono continuare ad adottare ai fini fisca- li i precedenti criteri di valutazione attraverso l’esercizio di apposite opzioni. Nel rigo RF53, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio, in sede di applicazione dei principi contabili internaziona- li. In colonna 1, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambia- mento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2. Nel rigo RF54, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente pre- cedente quello che accoglie l’importo. In particolare, vanno indicati con il: – codice 1, i dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti; – codice 2, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l’ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 164 del 2000; – codice 3, l’importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all’auto- trasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese 38 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comu- nale. Qualora l’impresa sia una società cooperativa autorizzata all’autotrasporto che non frui- sce della deduzione dell’importo suindicato, né della deduzione analitica delle spese soste- nute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale, il suddetto im- porto è deducibile ai fini della determinazione del reddito dei soci (vedere in Appendice la voce “Spese per trasferte”); – codice 4, l’importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensio- nistiche, deducibile ai sensi dell’art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispon- dente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la con- sistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell’esercizio precedente all’e- rogazione delle prestazioni; – codice 5, le somme distribuite da trust; – codice 6, le quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF28; – codice 7, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, un importo pari alla rendita cata- stale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze; – codice 8, l’ammontare dei ricavi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprendi- tori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazio- ne, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai so- ci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006; – codice 99, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate nel quadro, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo: – la remunerazione spettante in base ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), conta- bilizzata per competenza, non ancora percepita; – le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente per la parte eccedente le mi- nusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all’art. 86 che risultano iscritti in bilancio a valo- ri superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, vanno indicati nel quadro RV; – le minusvalenze, le sopravvenienze e le perdite determinate ai sensi dell’art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal ca- so della differenza; ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR (introdotto dal comma 58, art. 1 della legge n. 244 del 2007) in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali , la valutazione dei be- ni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobiliz- zazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizio- ni dell’articolo 110, comma 1-bis. – l’importo deducibile nel presente periodo d’imposta in relazione ai marchi e all’avviamento per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al rego- lamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, in alternativa al regime dell’imposizione sostitutiva prevista dal comma 33 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; – la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come prorogata dall’art. 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosciuta, per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell’importo derivante dall’applicazio- ne delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR, costi- tuiti soltanto da quelli relativi all’attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi); ai sensi del comma 168, art. 1, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) le predette disposizioni si applicano per il periodo d’im- posta in corso al 31 dicembre 2008; – gli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio, del Consorzio obbligato- rio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio nazionale di rac- colta degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, se accantonati nelle riserve costituen- ti il loro patrimonio netto, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qual- siasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve; per le società cooperative e loro consorzi, le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzio- ne di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i confe- rimenti effettuati, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973; – le indennità e i premi per il fermo definitivo dei natanti corrisposti alle imprese di pesca (ve- dere in Appendice la voce “Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti”); 39 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – la differenza positiva tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo con- tabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 7 e all’art. 160, comma 2, del TUIR.; – la deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l’illuminazione ai sensi del comma 354 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. – l’ammontare che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 38 del 2005, in sede di pri- ma applicazione dei principi contabili internazionali, deriva dall’eliminazione nell’attivo pa- trimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti; – ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per il solo perio- do d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la differenza non imputata a conto economico per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclu- si quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell’articolo 102-bis del Tuir, ai quali non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabel- lare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del predetto testo unico (vedere nelle “Novità al- la disciplina del reddito di impresa” alla voce “Legge 24 dicembre 2007 n. 244”). Nella colonna 19 va indicato il totale degli importi riportato nei campi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Nel rigo RF56, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica: RF4 o RF5 + RF6, colonna 4 + RF33 – RF55 Nel caso di partecipazione in società semplici residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residen- ti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputa- ta all’impresa dichiarante ai sensi dell’art. 5 del TUIR ovvero ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 240 del 1991, da indicare nel rigo RF57, colonna 1 (o, in caso di perdita, nel rigo RF58, colonna 1 ). Nella colonna 1 del rigo RF57, vanno altresì riportati i redditi imputa- ti da società in nome collettivo e in accomandita semplice evidenziati nel rigo RS144, aumen- tato dell’eventuale reddito minimo indicato nella colonna 3 del rigo RF57. L’ammontare degli utili imputati al conto economico nonché delle riprese di valore delle partecipazioni va indica- to nel rigo RF36, (le svalutazioni delle partecipazioni detenute in tali soggetti vanno indicate, invece, nel rigo RF32, tra le altre variazioni in aumento). In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 del TUIR, nel rigo RF57, colonna 2 (o, in caso di perdita, nel rigo RF58, colonna 2) va indicato, l’am- montare del reddito (o della perdita) imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione al- la sua quota di partecipazione agli utili o alle perdite della società partecipata, così come ri- sultante nell’apposito prospetto nel quadro RS. Nel rigo RF57, colonna 3, va indicata la quota di reddito “minimo” derivante dalla partecipa- zione in società considerate non operative (comprese le società in nome collettivo e in acco- mandita semplice) ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Nel rigo RF57, colonna 4, va indicata la somma dell’importo di colonna 1 e 2 del medesimo rigo. Nel rigo RF58, colonna 3, va indicata la somma delle colonne 1 e 2 del medesimo rigo. Nel rigo RF59, colonna 2 va indicato l’importo derivante dalla seguente somma algebrica : RF56 + RF57 colonna 4 – RF58 colonna 3 Se il risultato è negativo, l’importo va preceduto dal segno “–“. Si precisa che, nel caso in cui sia stata compilata la colonna 3 del rigo RF57, l’importo da in- dicare nel rigo RF59 colonna 2 non può essere inferiore al “reddito minimo”. In tal caso si do- vrà procedere alla compilazione della colonna 1, del rigo RF59che contiene l’eventuale ecce- denza di perdite d’impresa non compensate per effetto dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicem- bre 1994, n. 724. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica: RF58 colonna 3 – (RF56+ RF57 colonna 4 – RF59 colonna 2) Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d’impresa. L’eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d’impresa, va riportata nel quadro RS. In caso di trust trasparente la perdita o una parte di essa in caso di trust misto deve essere in- dicata nel quadro PN. 40 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali L’ammontare delle erogazioni liberali da indicare nel rigo RF60, commisurate al reddito d’im- presa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF59, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all’art. 100, comma 2, lettere h) ed l), del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e a euro 1.549,37. Qualora si deter- mini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti mede- simi. Nell’ipotesi in cui nel rigo RF59 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF62 senza essere preceduto dal segno meno. 4.3 I righi RF63 e RF64 devono essere compilati unicamente dal Trust misto per determinare gli im- Reddito porti da riportare nel quadro RN e quelli da attribuire ai beneficiari individuati da riportare nel del trust misto quadro PN. Nel rigo RF63, colonna 3, va indicato il reddito o la perdita rispettivamente di cui ai righi RF61 o RF62 . Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN. Nel rigo RF64, colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta prece- denti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle colonne 1 e 2 va indi- cata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel qua- dro PN e nel quadro RN. Nel rigo RF65vanno indicati gli importi trasferiti al dichiarante da società trasparenti di cui al- l’art. 5 e 115 del TUIR di cui lo stesso è socio nonché da Trust trasparenti o misti ai sensi del- l’art. 73, comma 2, del TUIR di cui il dichiarante è beneficiario. Tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN, ovvero GN, GC o TN o PN. In particolare, va indicato: – in colonna 1, uno dei seguenti codici: 1 - qualora gli importi siano ricevuti da società trasparenti; 2 - qualora gli importi siano ricevuti da Trust trasparente o misto; 3 - qualora gli importi siano ricevuti da entrambi i soggetti di cui ai precedenti punti. – in colonna 2, l’ammontare dei crediti di imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rap- porto alla partecipazione a fondi comuni di investimento; – in colonna 3, l’ammontare dei crediti di imposta per i redditi prodotti all’estero; – in colonna 4, l’ammontare complessivo degli altri crediti di imposta; – in colonna 5, l’ammontare delle ritenute d’acconto; – in colonna 6, l’eccedenza IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente o dal Trust; – in colonna 7, l’ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente o dal Trust per la parte trasferita al dichiarante; 4.4 La presente sezione deve essere compilata dalle società sportive dilettantistiche di capitali sen- Determinazione za fine di lucro che, per effetto dell’art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, forfetaria del abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società secondo le disposizio- reddito per le ni di cui all’articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (vedere in Appendice la voce “Società sportive dilettantistiche”). Per l’esercizio dell’opzione si applicano le disposizioni reca- società sportive te dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. dilettantistiche Per poter fruire del regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, dette società de- di capitali senza vono presumere di conseguire proventi derivanti dall’attività commerciale per un importo non fine di lucro superiore a 250 mila euro. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, il reddito imponi- bile di dette società è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti, che con- corrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Qualora nel corso del periodo d’imposta sia superato il limite di 250 mila euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato, il reddito va determinato analiticamente, pertanto nel quadro RF vanno operate le opportune variazioni in aumento e in diminuzione per sterilizzare i componenti positivi e negativi conseguiti nella frazione di esercizio antecedente al mese di superamento del suddetto limite. Determinazione del reddito imponibile Nel rigo RF70 va indicato: – colonna 1, l’ammontare di tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell’art. 81 del TUIR, escluse le plusvalenze patrimoniali. Per ta- 41 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali li società sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 133 del 1999, per un numero di even- ti complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69 e non concorrono alla determinazione del reddito i premi di addestramento e di formazione tecnica di cui all’art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e i corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR; – colonna 2, l’importo risultante dall’applicazione, al totale dei componenti positivi di colonna 1, del coefficiente di redditività del 3 per cento stabilito dall’art. 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991. Nel rigo RF71, va indicato l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all’art. 86 del TUIR afferenti i beni relativi all’impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Nel rigo RF72, va indicata l’importo delle perdite non compensate di cui al rigo RF59, colon- na 1, fino a concorrenza della somma degli importi di cui ai righi RF70 e RF71. Nel rigo RF73, colonna 2, va indicata la somma degli importi indicati nei righi RF70, colon- na 2, e RF71, meno l’importo di rigo RF72, da riportare nei quadri RN, TN o GN. 4.5 Il presente prospetto deve essere compilato per la verifica delle condizioni di operatività, se- Prospetto e per condo le previsioni dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall’art. 1, la verifica della commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. operatività e per Esclusione/Disapplicazione la determinazione La casella Esclusione/Disapplicazione di cui al rigo RF74 colonna 1, va compilata dai sog- del reddito getti non tenuti all’applicazione della disciplina in oggetto. In particolare, nella suddetta casel- imponibile minimo la va indicato, il codice: dei soggetti 1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali; considerati 2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta; non operativi 3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria; 4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in merca- ti regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le so- cietà da essi controllate, anche indirettamente; 5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50; 7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (rag- gruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del ca- pitale sociale; 11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 sono state individuate, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ulteriori cau- se oggettive di disapplicazione della disciplina. A tal fine, nella casella “Esclusione/Disappli- cazione” va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento, uno dei codici di seguito elencati: 20 – ipotesi di cui alla lett. b); 30 – ipotesi di cui alla lett. c); 40 – ipotesi di cui alla lett. d); 50 – ipotesi di cui alla lett. e); 60 – ipotesi di cui alla lett. f); 70 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto. Nella predetta casella va indicato il codice “99” nel caso in cui il soggetto assuma l’impegno di cui alla lett. a), punto 1, del citato provvedimento. Si precisa che per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici “40”, “50” e “60”, il presente prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazio- ne dei ricavi e del reddito presunti. Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione del citato art. 30 della legge n. 724 del 1994, i sog- getti che si avvalgono della disciplina di cui all’art. 1, commi 111 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dall’art. 1, comma 129, della legge n. 244 del 2007, rela- tivamente al periodo di imposta anteriore allo scioglimento ovvero alla trasformazione in so- cietà semplice e che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione; in tal caso va barrata la casella “Scioglimento o trasformazione”. 42 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994, è prevista la possibilità di ri- chiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ex art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In caso di accoglimento dell’istanza, vanno barrate, anche congiuntamente, le caselle: – “Imposta sul reddito”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in rela- zione all’IRES; – “IRAP”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IRAP; – “IVA”, se la disapplicazione della disciplina in esame è stata ottenuta in relazione all’IVA. Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato. La casella “Casi particolari” va compilata: • nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RF79 a RF84. In tal caso va indicato il codice “1” e il resto del prospetto non va compilato; • nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio relativo alla pre- sente dichiarazione, non abbia posseduto alcuno dei beni indicati nei righi da RF79 a RF84. In tal caso va indicato il codice “2” e le colonne 4 e 5 dei righi da RF79 a RF85 non van- no compilate. Nel rigo RF75, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del Tuir, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni fi- nanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i deposi- ti bancari. Nel rigo RF76,colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immo- bili e da beni indicati nell’art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, an- che in locazione finanziaria. Nel rigo RF77, colonna 1, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria ca- tastale A/10 . Nel rigo RF78, colonna 1, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acqui- siti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. Nel rigo RF79, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazio- ne finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti. Nel rigo RF80, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni (art. 30, comma 1, lett. c), della legge n. 724 del 1994), anche in locazione finanziaria, situate nei comuni con popola- zione inferiore ai 1.000 abitanti. I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF79 a RF84, vanno assun- ti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’articolo 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Nel rigo RF81, colonna 2, va indicata la somma degli importi determinati applicando le per- centuali di cui all’art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RF75 a RF80. Nel rigo RF81,colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclu- si quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti. Qualora nel rigo RF81 l’importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRES è determinato applicando al valore dei me- desimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell’esercizio, le per- centuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della legge n. 724 del 1994. 43 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Ai fini dell’adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicarenel rigo RF82 la somma degli importi che non concorro- no a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio: – proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; – reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; – dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR. Nel rigo RF83 va indicato il reddito minimo, pari alla differenza tra l’importo di rigo RF81, co- lonna 5, e l’importo di rigo RF82. Si procede, quindi, al raffronto tra l’ammontare di cui al ri- go RF83 e quello indicato al rigo RN6 del quadro RN. Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l’adeguamento al red- dito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini. Il rigo RN6 va aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione del- le perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF59, colonna 1, non possono essere ri- portate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il Consolidato. 4.6 Il presente prospetto interessa i soci di società aderenti al regime opzionale di tassazione per Prospetto trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR, qualora tenuti, ai sensi del comma 11 dello stesso ar- dei dati per la ticolo e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, alla rideterminazione rideterminazione del reddito imputato per trasparenza. Di seguito si forniscono le istruzioni di compilazione del prospetto, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agen- del reddito zia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004. imputato ex Il dichiarante deve compilare un apposito schema al fine di confrontare, per ogni periodo d’im- art. 115 del TUIR posta, la quota di perdita della società partecipata rilevante ai fini del riallineamento e la cor- relata svalutazione della partecipazione operata dalla società partecipante. Determinato il minore tra i due importi, il contribuente deve procedere alla somma degli am- montari così individuati per ciascun periodo rilevante; detta somma costituisce l’importo del rial- lineamento nel limite della quota del totale dei disallineamenti rilevati in capo alla società par- tecipata al termine del periodo d’imposta antecedente l’esercizio dell’opzione. Si precisa che, ai fini del riallineamento, rilevano: • le perdite che hanno generato riduzioni patrimoniali della società partecipata, legittimanti le svalutazioni operate dal socio, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accanto- namenti temporaneamente indeducibili. Rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all’impu- tazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee); • le svalutazioni della partecipazione detenuta nella società trasparente fiscalmente dedotte dal socio nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di adozione del regi- me di tassazione per trasparenza), che il socio non avrebbe effettuato in assenza di tali ret- tifiche e accantonamenti (art. 11, comma 3, lett. a), - 2) del D.M. 23 aprile 2004). In ba- se a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 11 del citato D.M. 23 aprile 2004, l’importo delle svalutazioni deve essere assunto al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni as- soggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito) e comprende anche le svalutazioni deducibili pro-quota ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi della lett. b), del comma 3 dell’art. 11 del D.M. 23 aprile 2004, non si tiene comunque conto delle svalutazioni riferibili alle par- tecipazioni successivamente cedute a società non appartenenti al gruppo; mentre, in caso di cessione delle partecipazioni all’interno del gruppo, vale a dire a società controllate, con- trollanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, l’ob- bligo di attuare la disciplina in questione passa alla società cessionaria e le svalutazioni so- no ridotte dei maggiori valori assoggettati a tassazione in capo alla cedente. Nel rigo RF84 va indicato il codice fiscale della società trasparente. Nel rigo RF85 va indicato l’importo del reddito (o della perdita) della società trasparente im- putato alla società partecipante. Nel rigo RF86 va indicato: – in colonna 1, l’importo complessivo delle svalutazioni operate dalla società dichiarante; – in colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la quota di perdita della società tra- 44 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sparente di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della parte- cipazione operata dalla societa dichiarante. Detto dato è rilevabile dallo schema di cui sopra; – in colonna 3, la quota dell’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fiscale degli elementi dell’attivo e dei fondi per rischi ed oneri della società trasparen- te, così come rilevabili alla chiusura del periodo di imposta anteriore a quello di avvio del regime di tassazione per trasparenza; a tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disal- lineamenti presenti a tale data e che siano stati generati da rettifiche di valore ed accanto- namenti temporaneamente indeducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli esercizi in perdita; – in colonna 4, va riportato l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’ammontare esposto in colonna 3. Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fisca- li esistenti presso la società trasparente, assume rilievo l’importo indicato nella colonna 4 del rigo RF86. In particolare, tale importo dovrà essere allocato sugli elementi divergenti in base alla proporzione indicata dall’art. 11 del richiamato D.M. 23 aprile 2004. La procedura di riallineamento dei valori va comunque effettuata dai soci nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta di avvio del regime di trasparenza. Per converso, la rideterminazione della quota di reddito (o perdita) imputata per trasparenza dovrà essere in concreto operata dal socio, per la quota di sua pertinenza, in ogni periodo d’imposta di validità del regime di trasparenza, in cui le divergenze tra valori contabili e fiscali abbiano dato origine, nella dichiarazione presenta- ta dalla società partecipata a variazioni in diminuzione del reddito. Ai fini della compilazione dei righi da RF87 a RF89 il contribuente deve evidenziare nel cita- to schema (redatto sulla base delle indicazioni fornite nell’allegato tecnico alla circolare dell’A- genzia delle Entrate n. 49 del 22 novembre 2004), il disallineamento tra il valore fiscale e il valore civile di ciascun elemento o fondo interessato, secondo la quota di spettanza. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee nei righi da RF87 a RF89. In detti righi va indicato: – nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al- l’avvio del regime di trasparenza ed il valore fiscale degli elementi considerati, riconosciuto presso la società trasparente; – nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato sche- ma, fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun elemento considerato; – nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente e collegate alla differenza tra valore civile e fiscale dei singoli elementi; – nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio- ne per effetto del riallineamento. Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è va- lida l’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successi- vi a quello di prima applicazione l’ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, te- nendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell’esercizio precedente, men- tre l’ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto del- l’esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello schema re- datto dal contribuente. Nel rigo RF80, va indicato il reddito (o la perdita) della società trasparente rideterminato di spettanza del socio corrispondente all’importo indicato nel rigo RF85 incrementato della som- ma degli importi eventualmente esposti nelle colonne 5 dei righi da RF87 a RF89. Tale importo costituisce il reddito rideterminato, da riportare nel rigo RF57, colonna 2 ovvero, se trattasi di perdita, nel rigo RF58, colonna 2. Si precisa che tale prospetto va compilato anche nel caso in cui il contribuente non debba ap- plicare la disciplina transitoria di cui al comma 11 del citato art. 115. In tal caso va indicato nel rigo RF84, il codice fiscale della società trasparente partecipata e nel rigo RF85, la relati- va quota di reddito (o perdita) imputata. La casella di colonna 1 del rigo RF90 va barrata nel caso in cui la società trasparente abbia imputato reddito prodotto nel periodo d’imposta inizia- to successivamente alla data del 4 luglio 2006. Si avverte che, in caso di partecipazione a due o più società “trasparenti”, si renderà neces- sario utilizzare più moduli per l’eventuale compilazione dei prospetti in questione, avendo cu- ra di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. In tal caso, ferma restando l’autonoma procedura di ridetermina- zione del reddito derivante dalle singole partecipazioni, nel quadro RF andrà riportata la som- ma algebrica dei redditi così rideterminati. 45 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 4.7 Il presente prospetto va compilato da parte delle società controllate partecipanti alla tassazio- Prospetto dei dati ne di gruppo (consolidato nazionale), ai fini dell’applicazione della norma transitoria prevista per la rettifica dei dall’art. 128 del TUIR e delle relative disposizioni attuative recate dall’art. 16 del D.M. 9 giu- valori fiscali ex gno 2004, sulla base dei dati comunicati dalla società o ente consolidante. Di seguito, si for- art. 128 del TUIR niscono le istruzioni per la compilazione del prospetto, alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 del 20 dicembre 2004. La rettifica dei valori fiscali è volta ad evitare che il beneficio derivante da precedenti svaluta- zioni delle partecipazioni detenute nella società dichiarante, operate a fronte di componenti negativi fiscalmente non deducibili, si possa duplicare al verificarsi delle condizioni cui risulta subordinata la deducibilità fiscale dei suddetti componenti, mediante la riduzione del reddito della stessa società dichiarante che partecipa al consolidamento degli imponibili. Nel rigo RF91, va indicato il codice fiscale della società o ente consolidante. Nel rigo RF92, vanno indicati i seguenti dati: – nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stes- sa società dichiarante, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti indivi- duati al comma 1, lett. a), dell’art 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco tem- porale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l’im- porto di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della parteci- pata derivante dall’imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti ac- cantonamenti, così come comunicati dalla società o ente consolidante; – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società con- solidata di ciascuno dei periodi d’imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione della par- tecipazione. Detto dato è oggetto di comunicazione da parte della società consolidante; – nella colonna 3, l’ammontare complessivo delle divergenze tra valore contabile e valore fi- scale degli elementi dell’attivo e dei fondi rischi ed oneri della società dichiarante, così co- me rilevabili alla chiusura del periodo d’imposta anteriore a quello di avvio della tassazione di gruppo. A tal fine, si precisa che assumono rilievo i soli disallineamenti presenti a tale da- ta e che siano stati generati da rettifiche di valore e accantonamenti temporaneamente inde- ducibili agli effetti fiscali, anche se diversi da quelli imputati al conto economico degli eser- cizi in perdita. – nella colonna 4, l’ammontare indicato in colonna 2 entro i limiti dell’importo esposto in co- lonna 3. Detto valore, che assume rilievo ai fini della procedura di riallineamento, va alloca- to sugli elementi il cui valore fiscale diverge da quello contabile secondo la proporzione in- dicata al comma 4 del citato art. 16 del D.M. 9 giugno 2004. Ai fini della compilazione dei righi da RF93a RF95il contribuente deve tenere un apposito sche- ma ove evidenziare il disallineamento tra il valore fiscale ed il valore civile di ciascun bene o fondo interessato. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee (“Beni ammor- tizzabili”, “Altri elementi dell’attivo”, “Fondi per rischi ed oneri”) nei righi da RF93 a RF95. In detti righi va indicato: – nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, il valore contabile relativo all’esercizio precedente al- l’opzione per il consolidato ed il valore fiscale degli elementi considerati; – nella colonna 3, la variazione da apportare ai valori fiscali come determinata nel citato sche- ma fino al riassorbimento della divergenza tra valore contabile e valore fiscale di ciascun ele- mento considerato; – nella colonna 4, l’importo delle variazioni in diminuzione operate dalla società e collegate alla differenza tra valori civili e fiscali dei singoli elementi; – nella colonna 5, l’importo corrispondente alla parte di colonna 4 non ammessa in deduzio- ne per effetto del riallineamento. Si precisa che le colonne da 1 a 3 vanno compilate non solo nel primo esercizio in cui è va- lida l’opzione, ma anche per tutto il periodo di adozione del regime. Negli esercizi successi- vi a quello di prima applicazione l’ammontare da indicare nelle colonne 2 va modificato, te- nendo conto di quanto esposto nelle colonne 4 del prospetto dell’esercizio precedente, men- tre l’ammontare delle colonne 3 va ridotto di quanto esposto nelle colonne 5 del prospetto del- l’esercizio precedente. Tali variazioni saranno desumibili dall’aggiornamento dello schema re- datto dal contribuente. La somma degli importi esposti alla colonna 5 dei righi da RF93 a RF95, costituisce una varia- zione in aumento da riportare nel rigo RF32 (Altre variazioni in aumento). Il dichiarante pertan- to, compila il quadro RF secondo le modalità ordinarie e solo al verificarsi delle ipotesi che de- terminano la necessità di eliminare il doppio beneficio, effettua la variazione in aumento pari all’ammontare complessivo non deducibile per effetto dell’applicazione dell’art.128 del TUIR. 46 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 4.8 La presente sezione deve essere compilata dalle società che abbiano esercitato l’opzione per Determinazione il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di del reddito della investimento immobiliare non quotate) previsto dall’art. 1, commi da 119 a 141, della legge gestione esente 27 dicembre 2006, n. 296. delle SIIQ e delle Il predetto regime comporta l’esenzione dall’IRES: – del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare a decorrere dal perio- SIINQ do d’imposta di efficacia dell’opzione stessa; – del reddito relativo ai dividendi percepiti su partecipazioni (costituenti immobilizzazioni finan- ziarie) in altre SIIQ e SIINQ, sempre che siano formati con utili derivanti da attività di loca- zione immobiliare. Il reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare ed assimilate (c.d. gestione esente) è determinato nella presente sezione mentre quello derivante dalle altre attività svolte dalla SIIQ (c.d. gestione imponibile) è determinato nel presente quadro RF secondo le regole ordinarie. La società ha l’obbligo di tenuta della contabilità separata e di fornire distinta indicazione de- gli utili derivanti dalle diverse gestioni. L’articolo 11 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 stabilisce che, nel prospetto del capitale e delle riserve, alle cui istruzioni si rinvia nel pre- sente quadro RF, gli utili e le riserve di utili derivanti dalla gestione esente devono essere anno- tati separatamente dagli utili e riserve di utili derivanti dalla gestione imponibile, indicando an- che le relative movimentazioni. Si sottolinea che nel risultato della gestione esente devono confluire i costi e i ricavi tipici del- l’attività di locazione immobiliare e gli altri oneri amministrativi, finanziari e tributari direttamen- te riferibili alla medesima attività. In merito all’imputazione dei costi generali, il comma 121 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 non detta una regola prestabilita limitandosi a disporre che la società che fruisce del re- gime speciale è tenuta ad indicare, tra le informazioni integrative al bilancio, i criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni alle diverse attività. Un criterio ido- neo per operare tale ripartizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 144 del TUIR per la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, può essere quello secondo cui i componenti comuni sono da attribuire alla gestione esente (o imponibile) sulla base del rappor- to tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi derivanti dalla gestione esente (o imponibile) e l’am- montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La società può ricorrere a metodologie diverse, tenendo presente che la ripartizione dei costi comuni non può essere operata in maniera arbitraria e che il criterio utilizzato deve risultare adeguatamente documentato e motivato in nota integrativa al bilancio di esercizio, fermo re- stando il potere dell’amministrazione finanziaria di sindacarne la correttezza e coerenza (si ve- da la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 31 gennaio 2008). Si precisa che ai sensi del comma 132 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante all’attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività even- tualmente esercitate. Determinazione del reddito Il reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e assimilate è determinato apportan- do all’utile o alla perdita della gestione esente (rigo RF96 o RF97) risultante dalla contabilità separata le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposi- zioni contenute nel TUIR o in altre leggi, così come previsto per la determinazione del reddito della gestione imponibile come da istruzioni del presente quadro RF. E’ inoltre necessario ef- fettuare, sempre pro quota, la variazione derivante dal recupero delle eccedente pregresse da quadro EC come previsto al rigo RF6, da indicare nel rigo RF98. Variazioni in aumento Nel rigo RF99 vanno indicate le variazioni in aumento espressamente previste nelle istruzioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF7 a RF31 avendo cura di riportare nel campo denominato “codice” (cioè nelle colonne 1, 3, 5 e 7) il numero del rigo corrispon- dente alle variazioni del reddito della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una quo- ta di plusvalenza patrimoniale non imponibile indicare il codice “RF7”); mentre nel campo de- nominato “importo” (cioè nelle colonne 2, 4, 6 e 8) l’importo delle variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8. Si precisa che ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del citato decreto n. 174, le residue quote del- le plusvalenze realizzate e dei contributi percepiti in periodi d’imposta anteriori a quello d’ini- 47 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali zio del regime speciale, la cui tassazione è stata rinviata rispettivamente ai sensi del comma 4 dell’art. 86 e del comma 3, lettera b), dell’art. 88 del TUIR, continuano ad essere imputate al- la gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell’IRES, si appli- cano le regole ordinarie. Inoltre, ai sensi del comma 126 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, anche in costanza di regime speciale, il reddito della gestione esente non comprende le plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili e diritti reali immobiliari, i quali rilevano ai fini della determinazio- ne del reddito di impresa assoggettato ad imposizione ordinaria. Nel rigo RF100vanno indicate le altre variazioni in aumento avendo cura di esporre nel cam- po denominato “codice” (cioè nelle colonne 1, 3, 5 e 7) quello desunto dalle istruzioni al rigo RF32; mentre nel campo denominato “importo” (cioè nelle colonne 2, 4, 6 e 8) l’importo del- le stesse variazioni. Nella colonna 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla som- ma delle colonne 2, 4, 6 e 8. Nel rigo RF101 va indicato il totale delle variazioni in aumento, corrispondente alla somma dei righi RF99, colonna 9, e RF100, colonna 9. Variazioni in diminuzione Nel rigo RF102 vanno indicate le variazioni in diminuzione espressamente previste nelle istru- zioni, alle quali si rinvia, del presente quadro RF nei righi da RF34 a RF53 avendo cura di ri- portare nel campo denominato “codice” (cioè nelle colonne 1, 3, 5 e 7) il numero del rigo cor- rispondente alle variazioni della gestione imponibile (per esempio: nel caso di una plusvalen- za patrimoniale non imponibile indicare il codice “RF34”); mentre nel campo denominato “im- porto” (cioè nelle colonne 2, 4, 6 e 8) il relativo importo delle stesse variazioni. Nella colon- na 9 va indicato il totale dell’importo corrispondente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8. Si precisa che per le quote di componenti negativi di reddito, sorti anch’essi prima dell’entra- ta nel regime SIIQ e la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle norme fiscali contenu- te nel TUIR, il comma 2 dell’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007 individua un criterio di im- putazione forfetario da utilizzare nel caso in cui i componenti medesimi non siano specifica- mente riferibili a determinate attività o beni. In tal caso le predette quote concorrono al 50 per cento alla formazione del risultato della gestione esente e per il restante 50 per cento al risul- tato della gestione imponibile. Le residue quote di componenti negativi di reddito, specifica- mente riferibili a determinate attività o beni, sono imputati alla gestione (imponibile o esente) cui le attività o i beni medesimi si riferiscono. Infine, si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto n. 174 del 2007, nel caso in cui si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale per l’imputazione del- le quote residue dei componenti negativi di reddito tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione. Nel rigo RF103 vanno indicate le altre variazioni in diminuzione avendo cura di indicare nel campo denominato “codice” (cioè nelle colonne 1, 3, 5 e 7) il codice desunto dalle istruzioni al rigo RF54; mentre nel campo denominato “importo” (cioè nelle colonne 2, 4, 6 e 8) il rela- tivo importo delle stesse variazioni. Nella colonna 9va indicato il totale dell’importo corrispon- dente alla somma delle colonne 2, 4, 6 e 8. Nel rigo RF104 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, corrispondente alla som- ma dei righi RF102, colonna 9, e RF103, colonna 9. Nel rigo RF105va indicato il reddito o la perdita della gestione esente risultante dalla seguen- te somma algebrica: RF96 o RF97 + RF98, colonna 4 + RF101 – RF104. L’eventuale reddito costituisce la quota esente dall’imposta e come tale costituisce una variazio- ne in diminuzione nella determinazione della reddito della gestione imponibile, che va indica- to nel rigo RF50, colonna 1. Qualora, invece, il risultato sia negativo lo stesso costituisce una variazione in aumento nella determinazione del reddito della gestione imponibile da indicare nel rigo RF32 e la perdita deve essere indicata nell’apposito prospetto del quadro RS, la qua- le può essere virtualmente compensata con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d’imposta, nei limiti temporali previsti dall’articolo 84 del TUIR. 4.9 La predisposizione prospetto intestato al capitale sociale e alle riserve risponde all’esigenza di Prospetto monitorare – per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di reda- del capitale zione del bilancio – la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai parteci- e delle riserve panti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell’utilizzo per altre finalità del ca- pitale e delle riserve. Si precisa che i dati richiesti nei righi intestati alle riserve vanno forniti per “masse”: vale a dire, raggruppando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. 48 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In caso di poste aventi ai fini fiscali natura mista (parte capitale e parte utile), il relativo impor- to andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Nella colon- na “Saldo iniziale” va indicato l’importo della voce richiesta, così come risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; nelle colonne inter- medie, “Incrementi” e “Decrementi”, vanno indicate le variazioni delle poste di patrimonio net- to intervenute nel corso dell’esercizio ; nella colonna “Saldo finale”, va indicato l’importo deri- vante dalla somma algebrica delle precedenti colonne, che costituirà anche il dato di parten- za (“Saldo iniziale” ) del prospetto della successiva dichiarazione. Ciò precisato in via generale, si forniscono, di seguito, alcune specifiche indicazioni per la compilazione: rigo RF106, nella colonna 1, l’importo del capitale sociale (o del fondo di dotazione) com- prensivo della quota sottoscritta e non versata, così come risultante dal bilancio del preceden- te esercizio; nella colonna 2, gli incrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di aumento del capitale (o del fondo di dotazione) per effetto di nuovi conferimenti o per passag- gio a capitale di riserve; nella colonna 3, i decrementi verificatisi nel corso dell’esercizio per delibere di riduzione o di abbattimento del capitale (o del fondo di dotazione); nella colonna 4, l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi da 1 a 3; nella colonna 5, la quota di capitale sociale indicato nella colonna 1 formatasi nei precedenti eser- cizi a seguito dell’imputazione di riserve di utili; nella colonna 6, gli incrementi di tale quota di capitale verificatisi nell’esercizio (ivi incluso l’imputazione a capitale dell’utile dell’esercizio pre- cedente a quello oggetto di dichiarazione); nella colonna 7, i decrementi di tale quota del ca- pitale sociale verificatisi nel corso dell’esercizio per effetto della riduzione per esuberanza o dell’abbattimento per perdite; nella colonna 8, l’importo derivante dalla somma algebrica de- gli importi indicati nei campi da 5 a 7; nella colonna 9, la quota del capitale sociale (o fon- do di dotazione) costituita per imputazione, anche successiva, dei saldi in sospensione d’im- posta emersi a fronte della rivalutazione dell’attivo operata in applicazione di leggi speciali nonché la quota del capitale formata a seguito del passaggio a capitale di altre riserve in so- spensione d’imposta, che abbiano mantenuto tale regime; nella colonna 10, gli eventuali in- crementi della parte di capitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio; nella colon- na 11, i decrementi della parte di capitale in sospensione d’imposta verificatisi nell’esercizio per effetto di riduzione o abbattimento del capitale; nella colonna 12, l’importo derivante dal- la somma algebrica degli importi indicati nei campi da 9 a 11; rigo RF107, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve aventi natura di capitale esistenti nel bilancio precedente; si tratta, ad esempio: delle riserve costituite con le som- me ricevute dalla società a titolo di sovraprezzo azioni, di quelle costituite con versamenti ope- rati dai soci fuori dal nominale, etc.; nella colonna 2, va indicato l’importo degli incrementi di riserve della stessa natura verificatisi nel corso dell’esercizio e, nella colonna 3, i relativi decre- menti verificatisi per effetto di atti distributivi ovvero per effetto della copertura di perdite di bilan- cio o, ancora, per effetto del consolidamento a capitale di dette riserve (in quest’ultimo caso, un importo corrispondente andrà indicato nella colonna 2 del rigo RF106); nella colonna 4, va in- dicato l’importo derivante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF108, in colonna 1 vanno indicate le riserve costituite prima della trasformazione di cui all’art. 170, comma 3, del TUIR, con utili imputati ai soci a norma dell’art. 5 del TUIR ed iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione stessa. Nel- la colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili per effetto delle distri- buzioni che non concorrono a formare il reddito dei soci nonché per effetto dell’imputazio- ne di esse a capitale che non comporta l’applicazione del comma 6 dell’art. 47 del TUIR (in quest’ultimo caso un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 2 del precedente rigo RF106); rigo RF109, vanno indicate le riserve alimentate con utili di esercizio prodotti durante la fase di applicazione del regime opzionale di tassazione per trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 23 aprile 2004, salva diversa espli- cita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nei periodi di efficacia dell’opzione. L’integrale esclusione di detti dividendi si appli- ca anche nel caso in cui la distribuzione avvenga successivamente ai periodi di efficacia del- l’opzione e a prescindere dalla circostanza che i soci percipienti siano gli stessi cui sono stati imputati i redditi per trasparenza, a condizione che rientrino pur sempre tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del citato D.M. 23 aprile 2004. I dati concernenti la destinazione dell’utile relativo al primo esercizio di trasparenza devono es- sere forniti nel successivo rigo RF116; 49 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali rigo RF110, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve alimentate con utili, risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione; nella co- lonna 2, va indicata la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva; nella co- lonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’eserci- zio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve (in quest’ultimo caso, un corrispondente importo va indicato fra gli incrementi di colonna 6 del precedente rigo RF106); nella colonna 4, va indi- cato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF111, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve alimen- tate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 1, com- ma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2008 (vedere nelle “Novità alla disciplina del reddito d’impresa” alla voce “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)”); nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle predette riser- ve verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della co- pertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve; nel- la colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF112, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve alimen- tate con utili formatesi prima dell’inizio della gestione esente di cui al regime delle SIIQ e del- le SIINQ, risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione (ve- dere in Appendice la voce “Il regime delle SIIQ e SIINQ”); nella colonna 2, va indicata la par- te dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva; nella colonna 3, va indicato l’im- porto dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto di distri- buzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputa- zione a capitale di tali riserve; nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma al- gebrica degli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF113, nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve alimen- tate con utili formatesi durante la gestione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ, ri- sultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazione (vedere in Ap- pendice la voce “Il regime delle SIIQ e SIINQ”); nella colonna 2, va indicata la parte dell’uti- le dell’esercizio precedente accantonata a riserva; nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ov- vero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a ca- pitale di tali riserve; nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica de- gli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF114, va indicato l’ammontare delle riserve alimentate con utili formatesi durante la ge- stione esente di cui al regime delle SIIQ e delle SIINQ per la parte riferibile a contratti di loca- zione di immobili (art. 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174); nella colonna 2, va indica- ta la parte dell’utile dell’esercizio precedente accantonata a riserva ; nella colonna 3, va indi- cato l’importo dei decrementi delle riserve di utili verificatisi nel corso dell’esercizio, per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto del- l’imputazione a capitale di tali riserve; nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi precedenti; rigo RF115, nella colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve in sospensio- ne d’imposta risultante dal bilancio dell’esercizio precedente a quello oggetto di dichiarazio- ne; nella colonna 2, gli incrementi di tale tipo di riserve verificatisi nell’esercizio; nella colon- na 3, i decrementi di tali riserve verificatisi per effetto di distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio nonché per effetto dell’imputazione a capitale (in quest’ultimo caso, un corrispondente importo va indicato nella colonna 2 ovvero nella colonna 10 del rigo RF106, a seconda che tale vicenda comporti o meno la cessazione del regime di sospensio- ne); nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi dei campi precedenti; rigo RF116, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economico dell’eserci- zio cui si riferisce la dichiarazione; in particolare, nella colonna 1, va indicata la quota dell’u- tile oggetto di distribuzione; nella colonna 2, la quota accantonata a riserva e, nella colonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi portate a nuovo; nella colonna 4, va indicata la perdita dell’esercizio e le perdite dei precedenti eserci- zi portate a nuovo. 50 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali rigo RF117, in tale rigo, va data indicazione del risultato (utile o perdita) del conto economi- co dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione per la parte riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ; in particolare, nella colonna 1, va indicata la quo- ta dell’utile oggetto di distribuzione; nella colonna 2, la quota accantonata a riserva e, nella colonna 3, la parte eventualmente destinata alla copertura di perdite di precedenti esercizi por- tate a nuovo; nella colonna 4, va indicata la perdita dell’esercizio e le perdite dei precedenti esercizi portate a nuovo. Si ricorda che, per effetto della presunzione posta dall’art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUIR, l’eventuale distribuzione di poste del patrimonio netto aventi natura di capitale in luo- go dell’utile di esercizio o di riserve di utili presenti in bilancio deve essere riqualificata agli ef- fetti fiscali in distribuzione di utili. Ai fini della compilazione del presente prospetto, pertanto, la distribuzione delle riserve di capitale dovrà, in questo caso, considerarsi come non avvenu- ta e, in corrispondenza, l’utile dell’esercizio o le riserve di utili come distribuiti. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, stabilisce che salva diver- sa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritaria- mente quelle formatesi anteriormente all’inizio del regime speciale SIIQ e SIINQ e quelle for- matesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile. I soggetti che si sono avvalsi delle discipline di rivalutazione di cui all’art. 1, commi 469 e 473, della legge n. 266 del 2005, nel caso di imputazione a capitale delle riserve in sospen- sione d’imposta, devono indicare gli importi rispettivamente nel rigo RF109, colonna 3 e nel rigo RF106, colonna 10. I soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’eserci- zio devono tenere conto direttamente in sede di compilazione della colonna 1 del rigo RF110, ovvero della colonna 5 del rigo RF106, delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo tali principi. 4.10 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilità Prospetto per la degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del Tuir; non si applica il predetto articolo e, quindi, determinazione il prospetto non deve essere compilato: degli interessi – dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o preva- passivi indeducibili lente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria; – dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicura- tivi; – dalle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sen- si dell’art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554; – dalle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; – dalle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 ago- sto 1990, n. 240, e successive modificazioni; – dalle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costrui- scono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. Con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 1, com- ma 33, lettere i) e l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stati abrogati gli articoli 97 e 98 del Tuir ed è stato riformulato il calcolo degli interessi passivi deducibili di cui all’art. 96 del medesimo TUIR. Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compre- si nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deduci- bili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestio- ne caratteristica. A tal fine nel rigo RF118 va indicato: – in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi annotati in bilancio; – in colonna 2, l’importo degli interessi attivi annotati in bilancio, compresi quelli impliciti deri- vanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubbli- ca amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtua- 51 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali li, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritarda- to pagamento dei corrispettivi. – in colonna 3 il minor importo tra quelli indicati nelle colonne 1 e 2, corrispondente all’am- montare degli interessi passivi direttamente deducibili; – in colonna 4 l’eventuale eccedenza degli interessi passivi deducibili corrispondente alla dif- ferenza, se positiva, tra gli importi di cui alle predette colonne 1 e 2. Nel rigo RF119 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente al risultato operativo lordo. Si precisa che per tale importo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al nu- mero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come ri- sultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai prin- cipi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. In colonna 2 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui alla colonna 1. A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 4 del rigo RF118, riportare il minore tra l’importo eventualmente indicato nella predetta colonna 4 ed il 30 per cento dell’importo di cui a colonna 1 del presente rigo. Si sottolinea che per il primo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per il secondo periodo d’imposta successivo, il limite di deducibilità degli interessi pas- sivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Nel rigo RF120, colonna 2 va indicato l’ammontare relativo al risultato operativo lordo ecce- dente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell’im- porto di colonna 1 del rigo RF119 e l’importo di colonna 4 del rigo RF118. Nel rigo RF121, colonna 2va indicato l’importo relativo alla quota di interessi passivi non de- ducibili da riportare nel rigo RF16 (variazione in aumento) corrispondente alla differenza tra l’importo di cui al rigo RF118, colonna 4, e quello di cui al rigo RF119, colonna 2. Nel caso in cui la colonna 4 del rigo RF118 non sia compilata, ovvero sia pari alla colonna 2 del rigo RF119, il presente rigo non deve essere compilato. Si precisa che gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli inte- ressi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi as- similati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili ge- neratasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la de- duzione. A tal fine nel rigo RF120, colonna 1e nel rigo RF121, colonna 1 devono essere indicati rispet- tivamente gli importi, già indicati nelle rispettive colonne 2, di Rol eccedente e di interessi pas- sivi riportabili che sono trasferiti al consolidato e che devono essere indicati nel quadro GN (o GC) rispettivamente in colonna 2 e colonna 1 del rigo GN36 (oppure nella colonna 2 e nella colonna 1 del rigo GC36). R5 - QUADRO RT – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME 5.1 La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di Tonnage tax cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo artico- lo che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante stabile organizzazio- ne, derivante dall’utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnel- laggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato. Si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 216, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fi- nanziaria 2008), ai fini dell’applicazione del regime opzionale non rileva l’utilizzo nel traffico internazionale delle navi iscritte nel predetto registro. 52 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, devono esse- re destinate all’attività di: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, traspor- to e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare. Sono incluse nell’imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente con- nesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dal com- ma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi de- rivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l’applicazione dell’age- volazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In base a quanto disposto dall’art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l’opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllan- te e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. A tal fine, nel rigo RT1 dev’essere indicato il codice fiscale della società controllante che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005 è tenuta a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’eser- cizio dell’opzione. Nel caso in cui tale adempimento sia stato perfezionato dal soggetto di- chiarante, va indicato il codice fiscale di quest’ultimo. Nel caso di cui all’art. 5, comma 1, del D.M. 23 giugno 2005, va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato. Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, n. 72. 5.2 Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è de- Sezione I terminato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave. Determinazione Nei righi daRT2 aRT9 devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i re- del reddito quisiti di cui all’art. 155 del TUIR. imponibile In colonna 1, va indicato il nome della nave. In colonna 2, va indicato il numero di registrazione del registro internazionale di cui al D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. In colonna 3, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave. In colonna 5, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato este- ro in cui risulta immatricolata la nave, desumibile dall’elenco dei paesi e territori esteri allega- to in Appendice. In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 ed 13. L’articolo 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax ven- ga meno, con effetto dal periodo d’imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell’ob- bligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbarcare un allievo uf- ficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l’opzione o, in alternati- va, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi di cui al DPR 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un impor- to annuo, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa che, in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all’obbligo di formazione e/o versamento al Fon- do provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore. A tal fine va indicato: – in colonna 11, va indicato l’importo annuo determinato secondo le disposizioni contenute nel citato ultimo decreto. – in colonna 12, va indicato uno dei seguenti codici: 1 – nel caso in cui la nave sia data a noleggio; 2 – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio. in colonna 13, deve essere indicato il codice fiscale: – del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1; – del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate. Qualora il noleggiatore italiano utiliz- zi una nave con bandiera estera, l’obbligo di formazione e/o versamento deve essere adem- piuto dal predetto noleggiatore. 53 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • in colonna 8, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave; • in colonna 9, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarca- to più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusiva- mente la posizione di un solo cadetto; • in colonna 10, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero istituzione avente analoghe finalità; Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d’imposta. Nelle colonne 14 e 15, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni na- ve gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la staz- za lorda e la stazza netta. In colonna 16, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall’art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto: 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. In colonna 17, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave. I giorni di operatività si determinano sottraendo dal numero dei giorni dell’esercizio i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straor- dinaria, ammodernamento e trasformazione della nave, nonché i giorni in cui la nave è in di- sarmo temporaneo e quelli in cui è locata a scafo nudo. Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di ope- ratività della nave e va riportato in colonna 18. In colonna 19, va indicato il codice relativo all’operazione straordinaria che, ai sensi dell’art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell’opzio- ne. e, in particolare: 1 – in caso di fusione; 2 – in caso di scissione; 3 – in caso di conferimento d’azienda. Con riferimento a queste ultime ipotesi, in colonna 20, va indicato il codice fiscale della so- cietà od ente che ha esercitato l’opzione di cui all’art. 155 del TUIR. Nelrigo RT10, va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei righi da RT2 a RT9. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riporta- re la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RT, sezione I, gli importi del rigo RT10 devono essere indicati solo sul Mod. n.1. Ilrigo RT11,va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di prima applicazio- ne del regime. Dovrà esservi indicato l’importo della differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell’ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax. Nel caso in cui nel periodo d’imposta precedente quello di prima applicazione del regime for- fetario al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l’agevolazione di cui al- l’art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza sopra determi- nata dovrà essere riportata nel rigo RT11 limitatamente al 20 per cento del suo ammontare. Qualora le navi cedute costituiscono un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RT11 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l’80 per cento del valore dell’azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell’utilizzatore in un periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, al- l’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR è aggiunta la differenza tra il corrispet- tivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell’ultimo esercizio antecedente a quello di appli- cazione del medesimo regime ferma restando l’applicazione dell’art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005). In caso di cessione di più navi nel periodo d’imposta deve essere riportata la somma algebri- ca degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, va indicato l’importo preceduto dal segno meno. 54 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nelrigo RT12, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realiz- zati nei periodi d’imposta antecedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla for- mazione del reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui tassazione è stata rin- viata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale pos- seduto da più di tre esercizi, effettuata nel periodo d’imposta precedente e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l’opzione per la rateizzazione di cui all’arti- colo 86, comma 4, del TUIR. La somma dei predetti componenti positivi dovrà essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria. Nelrigo RT13, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d’imposta precedenti all’esercizio dell’opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d’imposta, la cui deduzione è stata rinviata in confor- mità alle disposizioni del Tuir che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti com- ponenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria. Nel rigo RT14, va indicata la somma algebrica dei righi da RT10 a RT13. Se il risultato della descritta operazione è negativo, l’importo da indicare nel rigo RT14 va pre- ceduto dal segno meno. Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l’importo di rigo RT14 va riportato nel rigo RF10, ovvero, in caso di perdita, nel rigo RF37. In mancanza di dette attività, invece, tale im- porto va riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN (o nel rigo RN2 in caso di perdi- ta), ovvero, qualora il soggetto dichiarante abbia optato per il regime di cui all’art. 115 o al- l’art. 116 del TUIR, nel rigo TN1 del quadro TN (o nel rigo TN2 in caso di perdita). 5.3 In presenza di attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario il reddito complessi- Sezione II vamente prodotto dalla società deriva dalla somma algebrica tra il reddito derivante dal- Determinazione la gestione delle navi forfetariamente determinato ed il reddito o la perdita emergente dal del pro rata quadro RF. I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell’applicazione della di deducibilità Tonnage tax (di cui all’art. 155 del TUIR) devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF. A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nel- la misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell’imponibile. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell’imponibile determinato ai sensi dell’art. 156 del TUIR e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. In relazione a quest’ultimo punto, nel rigo RT15 va indicato l’ammontare dei ricavi risultante dal- le attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax. Nel rigo RT16, va indicato, l’ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d’esercizio. Nel rigo RT17, va indicato, in colonna 1, l’importo delle spese e degli altri componenti nega- tivi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in colonna 2, la percentuale derivante dal rapporto tra l’ammontare di cui al rigoRT15 e quello di cui al rigoRT16; in co- lonna 3, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in au- mento di cui al rigo RF32. 5.4 La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell’opzione ai fini dell’applica- Sezione III zione della Tonnage tax, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno Valori civili e fiscali 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell’attivo e del pas- degli elementi sivo. L’obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si deter- minano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell’opzione. dell’attivo e del passivo Ai fini della compilazione dei righi da RT18 a RT20, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciu- to degli elementi dell’attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee (“Beni ammortizzabili”, “Altri elementi dell’attivo”, “Elementi del passivo”) nei sud- detti righi. 55 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In colonna 1, va indicato il valore civile degli elementi dell’attivo e del passivo, come risultan- te alla data di inizio dell’esercizio in cui è esercitata l’opzione ed, in colonna 5, il corrispon- dente valore fiscale iniziale. Le colonne 2 e 3, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore civile degli elementi dell’attivo e del passivo. In colonna 4, va indicato il valore civile finale degli elementi dell’attivo e del passivo, come ri- sultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, scatu- rente dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazio- ni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi). Le colonne 6 e 7, vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fisca- le degli elementi dell’attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell’esercizio dell’opzione per il regime della Tonnage tax. In colonna 8, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell’attivo o del passivo, deri- vante dalla somma algebrica tra l’importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazio- ni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi). R6 – QUADRO EC - PROSPETTO PER IL RIALLINEA- MENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI 6.1 A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 2426 del codice civile, per opera Premessa del D.Lgs. n. 6 del 2003 (recante riforma del diritto societario), non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per ragioni esclusivamente fiscali. L’art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del TUIR nella versione precedente alle mo- difiche apportate dall’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (fi- nanziaria 2008), prevedeva, tuttavia, che in caso di imputazione al conto economico di retti- fiche di valore e accantonamenti per importi inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito di impresa, fosse ugualmente possibile operare maggiori deduzioni, a condizione che la parte di tali componenti negativi non imputata a conto economico fosse indicata in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, dal quale risultassero anche le conseguenti divergenze tra valori civili e fiscali dei beni e dei fondi. Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il pre- detto art. 1, comma 33, della legge finanziaria 2008 ha previsto la soppressione della facoltà per il contribuente di dedurre nell’apposito prospetto gli ammortamenti dei beni materiali e im- materiali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi pas- sivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico. La deducibilità di tali componenti negativi non imputati al conto economico non richiedeva l’ap- posizione di un vincolo su di una specifica voce del patrimonio netto; il citato art. 109, com- ma 4, lett. b), terzo periodo, si limitava, infatti, a porre la condizione che, in caso di distribu- zione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successi- va al periodo d’imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l’am- montare delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo (in- dipendentemente dall’esistenza di eventuali vincoli di natura civilistica e non, che ne limitasse- ro la distribuzione ai soci) non scendesse al di sotto dell’importo complessivo residuo dei com- ponenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora, infatti, si fosse verificata tale evenien- za, l’importo delle riserve e/o degli utili dell’esercizio distribuiti, che avesse intaccato tale livel- lo minimo, aumentato dell’ammontare delle relative imposte differite, avrebbe concorso a for- mare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento (“decremento”) dell’eccedenza di componenti negativi dedotti extracontabilmente. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let- tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre- detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il presente prospetto consente, quindi, a partire dal periodo d’imposta 2008, la rilevazione de- gli eventuali riassorbimenti (c.d. “decrementi”) delle eccedenze complessivamente indicate nel modello Unico 2008. Si precisa che è causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell’eccedenza pregressa l’affran- camento della stessa mediante applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 (vedi quadro RQ, sezione V). 56 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 6.2 Il presente prospetto è suddiviso in quattro sezioni. Istruzioni per Le prime tre sono destinate alla indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie la compilazione di componenti negativi cui è riferita la disciplina dei riassorbimenti delle eccedenze pregresse. In particolare, la prima sezione (righi da EC1 a EC7) riguarda gli ammortamenti nonché le ec- cedenze relative ai canoni di leasing finanziario, dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali, le spese relative a studi e ricerche e sviluppo, e l’ammortamento dell’avviamento (sempreché, beninteso, fiscalmente riconosciuto e ammortizzato in sede contabile per quote in- feriori a un diciottesimo del relativo costo). La seconda sezione (righi da EC8 a EC12) riguar- da le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili. La terza sezione (righi da EC13 a EC19) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed one- ri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa. In tale se- zione vanno, altresì, compresi gli accantonamenti di quiescenza nel caso in cui, a seguito del- l’adozione dei principi contabili internazionali, l’accantonamento appostato in bilancio sia di importo inferiore al limite di cui all’art. 105 del TUIR (come avviene, ad esempio, per gli ac- cantonamenti al fondo TFR). Nel dettaglio, ai fini della compilazione di tali sezioni, occorre tenere conto delle seguenti in- dicazioni: in colonna 1, va riportata la somma algebrica degli importi indicati nelle colonne 1 (ecceden- za pregressa), 2 (eccedenza di periodo) e 3 (decrementi) del Modello Unico 2008. – in colonna 2 (decrementi) vanno indicati gli importi degli eventuali riassorbimenti dell’ecce- denza pregressa. Si precisa che costituiscono decrementi dell’eccedenza pregressa gli ammortamenti, le mag- giori plusvalenze, o le minori minusvalenze e le sopravvenienze che concorrono a formare il reddito d’impresa (da indicare nel rigo RF9 del quadro RF). Si ricorda, inoltre, che costituisce causa di riassorbimento dell’eccedenza pregressa anche la di- stribuzione ai soci di utili o riserve preesistenti, qualora a seguito di essa l’importo delle restanti riserve di patrimonio netto e degli utili portati a nuovo scenda al di sotto dell’importo dell’ecce- denza pregressa, aumentato dell’eccedenza di periodo e diminuito dei decrementi derivanti dal- la ripresa a tassazione di ammortamenti, plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. In caso di esercizio dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007 e di compilazione del quadro RQ, sezione V, del modello UNICO 2008 nella predetta colon- na 2 va indicato l’importo corrispondente alla differenza (riassorbimento) tra i valori civili e fi- scali indicati nel predetto quadro RQ e assoggettata a imposta sostitutiva; – nelle colonne 3 e 4 delle prime tre sezioni, vanno indicati, per ciascuna voce, i valori com- plessivi civili e fiscali dei beni e dei fondi. La differenza tra tali due importi deve corrisponde- re alla somma algebrica degli importi delle colonne 1 e 2. Si precisa che l’importo indicato in colonna 2, del rigo EC7 va riportato nella colonna 1 del rigo RF8. In caso di beni iscritti in bilancio a un costo superiore a quello fiscale (per effetto, ad esempio, di rivalutazioni vo- lontarie fiscalmente non riconosciute), il dato da indicare in colonna 4 non dovrà tener con- to di tale maggior valore. Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell’ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. In particolare, nel rigo EC20, colonne da 1 a 4, va riportata la somma degli importi indicati nelle rispettive colonne dei righi EC7, EC12 ed EC19. La somma algebrica degli importi esposti nelle colon- ne 1 e 2 del rigo EC20 va indicata in colonna 1 del rigo EC21. Si precisa che a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, in colonna 4 va incrementato dell’importo corrispondente alla differenza tra i valori civili e fiscali assoggettato ad imposta sostitutiva nel modello UNICO 2008. In colonna 2 del rigo EC21, va indicato l’ammontare delle imposte differite calcolate a fronte del- l’importo complessivo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente. Deve tenersi conto, nel- l’ammontare suddetto della quota IRAP, in corrispondenza dell’importo complessivo dei compo- nenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicem- bre 2007 recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal presente periodo d’imposta. In colonna 3, del rigo EC21, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve e dell’utile di esercizio cui si riferisce la dichiarazione, accantonato a riserva. R7 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL’IRES 7.1 Nel rigo RN1, va indicato : IRES – in colonna 1, l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti in- dicati dall’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata eserci- 57 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali tata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in Appendice la voce “Decre- to-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto competi- tività)”); – in colonna 2, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, col. 2), al netto dell’importo indicato in co- lonna 2. Nel rigo RN2, va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, col. 2). Se l’importo del rigo RF62 è inferiore a quello indi- cato nel rigo RF73, col. 2, la differenza tra RF62 e RF73, col. 2, va riportata nel rigo RN1, colonna 2. Nel rigo RN3, va indicato l’ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rappor- to alla partecipazione a fondi comuni di investimento. Nel rigo RN4, colonna 2, va indicato l’importo delle perdite non compensate di cui al qua- dro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1 (qualora sia compilata la sezione delle so- cietà sportive dilettantistiche) nonché l’ammontare delle perdite di periodi di imposta preceden- ti, da evidenziare anche in colonna 1, per l’intero importo che trova capienza nella somma al- gebrica dei righi da RN1, colonna 2 a RN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83. Detto am- montare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compre- so l’importo relativo al credito d’imposta limitato come determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 77 del 1983, dell’art. 11-bis, comma 4, del D.L. n. 512 del 1983, come modificati dall’art. 12 del D.L. n. 269 del 2003), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versa- menti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo. Nell’ipotesi in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RN1, le perdite pregresse del di- chiarante possono essere utilizzate solo fino a concorrenza dell’importo di colonna 2 del rigo RN1. Resta fermo l’utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d’imposta sui fon- di comuni di investimento di cui al rigo RN3. Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo pro- prio o derivante dalla partecipazione in società non operative di cui al comma citato. Nel rigo RN5, va indicato: – in colonna 1, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo RN4. A tal fine, riportare le perdite non com- pensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva: rigo RN1, col. 2 + rigo RN3 – rigo RN6, col. 1 – incolonna 3, la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei righi da RN1, co- lonna 2 a RN4, colonna 2, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette per- dite vanno diminuite dei proventi esenti dall’imposta, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in colonna 2 – che eccede i componen- ti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione dell’art. 109, commi 5 del TUIR. In colon- na 3, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. Le perdite residue devono essere riportate nell’apposito prospetto del quadro RS “perdite d’im- presa non compensate”. Nel rigo RN6, va indicato : – in colonna 1 il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivan- te dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3; – in colonna 2, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli im- porti dei righi da RN1, colonna 2 a RN4. Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l’importo indicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei righi da RN1, colonna 2 a RN4. Nel rigo RN7, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di prov- vedimenti agevolativi e, colonna 3, la relativa imposta. Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 27,5 per cento e, colonna 2, la relativa imposta. Si precisa che, ai sensi dell’art. 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, alla predetta aliquota è applicata una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 mi- lioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. 58 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Si precisa che nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati l’addizionale si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti setto- ri siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica median- te l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. A tal fine in colonna 3 va indicato l’importo corrispondente al reddito di cui alla colonna 1 al netto dell’importo del rigo RF57, colonna 2, (o RF58, colonna 2) per effetto del com- ma 16-ter dell’art. 81 del decreto legge n. 112 del 2008; in colonna 4 la relativa impo- sta addizionale. Nel rigo RN9, va indicata l’imposta corrispondente al reddito imponibile di cui ai righi RN7 e RN8. Nel rigo RN10, vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell’importo di ri- go RN9: – il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all’art. 73 , comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi com- presi tra euro 51,65 e euro 103.291,38 mediante versamento bancario o postale; – il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun pe- riodo d’imposta non superiore a euro 1.500, effettuate in favore delle società e delle asso- ciazioni sportive dilettantistiche, mediante versamento bancario o postale ovvero secondo al- tre modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; – l’importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS127 relativamente alle spe- se di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; – l’importo corrispondente alla rata indicata nel quadro RS, rigo RS130, relativamente alle spe- se per l’acquisto e l’installazione di motori e di variatori di velocità, ai sensi dell’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR devono comprendere nel medesi- mo rigo l’ammontare delle donazioni effettuate in favore dell’ente ospedaliero “Ospedale Gal- liera” di Genova ai sensi dell’art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 52, per un importo non su- periore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta. Nel rigo RN11, va indicata l’imposta netta, costituita dalla differenza tra i righi RN9 e RN10. Nel rigo RN12, va indicato l’importo di rigo RN3. Nel rigo RN13, va indicata la somma dei crediti per imposte pagate all’estero, come già espo- sti nel rigo CE26 del quadro CE, nelle colonne 11 e 12 dei righi RS117 e RS118 (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR ed art. 3, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006), nonché nel rigo RF65, colonna 3. Nel rigo RN14, vanno indicati: – il credito d’imposta di cui all’art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, all’art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, all’art. 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, all’art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, e all’art. 4, comma 2, del D.M. n. 86 del 2002 nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti; – il credito d’imposta previsto dall’art. 26, comma 1, del TUIR (vedere in Appendice la voce “Crediti di imposta”); – il credito d’imposta spettante in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali immobi- liari anteriormente al quarto esercizio successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale previsto dai commi 119 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, pari all’imposta sostitutiva assolta proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali im- mobiliari alienati; – il credito d’imposta spettante ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, in caso di realizzo degli immobili e dei diritti reali immobiliari ricevuti in conferimento prima della scadenza del termine triennale previsto dal comma 137 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006. In tale rigo vanno altresì indicate le riduzioni d’imposta collegate all’applicazione nei pregres- si esercizi della maggiorazione di conguaglio, ai sensi dell’abrogato art. 107 del TUIR. Nel rigo RN17, va indicata la differenza tra gli importi dei righi RN11 e RN16. Nel rigo RN18, va indicato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta del rigo RN17, l’ammon- tare dei crediti di imposta di cui al quadro RU. 59 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RN19, va indicato l’ammontare delle eccedenze dell’imposta, delle quali il contri- buente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l’utilizzo in compensazione, compresa l’ec- cedenza trasferita dalla società trasparente ex art. 115, di cui al rigo RF65, colonna 6, non- ché, con riferimento alla società già consolidante l’eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2008 nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Nel rigo RN20, va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo RN19 utilizzato entro la da- ta di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il model- lo di pagamento F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n 241del 1997. Nel rigo RN21, va indicata, in caso di Trust misto, la quota dell’eccedenza di cui al rigo RN19, al netto dell’importo indicato al rigo RN20, attribuita ai beneficiari del Trust e riportata nel quadro PN, rigo PN12. Nel rigo RN22, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze che sono state cedute al di- chiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell’applicazione dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di acconto dell’IRES. In colonna 2, va indicato l’importo degli acconti versati (aumentato dell’ammontare esposto nel rigo RF65, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, ri- ghi da RK17 a RK19); i soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, devo- no evidenziare in colonna 3, l’importo di cui ai righi RK10 e RK11. Nella colonna 4 va indica- to il risultato della seguente somma algebrica (RN22, col. 1 + RN22, col. 2 - RN22, col. 3). Nel rigo RN23, l’eccedenza di versamento in acconto, ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto all’importo determinato applicando la riduzione di 3 punti percentuali di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008. Il presente rigo riguarda, quin- di, i contribuenti che alla data del 1° dicembre 2008 avevano già provveduto per intero al pagamento dell’acconto; per gli stessi compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al predetto comma 1, art. 10, del decreto legge n. 185 da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Nel rigo RN24, l’eccedenza di versamento in acconto di cui al rigo precedente utilizzata in com- pensazione, ai sensi del comma 2, dell’art. 10, del decreto legge n. 185 del 2008, e indica- ta nella colonna “Importi a credito” compensati dei modelli di versamento F24, utilizzando il co- dice tributo “2120” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 476 del 9 dicembre 2008). Nel rigo RN25, colonna 2 o nel rigo RN26 va indicato l’importo dell’IRES dovuta o a credi- to, corrispondente alla seguente somma algebrica: RN17 – RN18 – RN19 + RN20 + RN21 – RN22, col. 4 + RN24, quest’ultimo importo qualora non restituito ai sensi del comma 3 del- l’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008. Nel rigo RN25, colonna 1, va indicato l’importo delle eccedenze dell’IRES che sono state ce- dute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utiliz- za per il saldo dell’IRES. L’importo di rigo RN26, per la parte dell’IRES che il contribuente cede a società o ente appar- tenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, va indicato nel rigo RN27. Si ricorda che, l’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o non è rimborsabile né compensabile, se il relativo importo non supera euro 12,00. R8 – QUADRO PN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO DEL TRUST 8.1 Il presente quadro va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. “Trust trasparenti”) che Generalità ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i Trust traspa- renti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l’imposta. In presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. “ Trust opachi”) i redditi conseguiti resta- no nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l’imposta dovuta median- te la compilazione del quadro RN. Non è escluso, tuttavia, che un Trust sia contemporaneamente opaco e trasparente (cd. “ Trust misto”) qualora, ad esempio, l’atto istitutivo preveda che una parte del reddito resti nella dispo- nibilità del Trust e una parte invece sia attribuita ai beneficiari individuati. In tal caso, il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compi- lare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari de- ve essere compilato anche il presente quadro PN. 60 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il quadro si compone delle seguenti sezioni: sezione I – Reddito o perdita da imputare; sezione II – Importi da attribuire ai beneficiari; sezione III – Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione; sezione IV – Crediti d’imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari; sezione V – Redditi prodotti all’estero e relative imposte; sezione VI – Eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR; sezione VII – Reddito o perdita imputato ai beneficiari; sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate. 8.2 Nella presente sezione è determinato, ai sensi dell’art. 83 del TUIR, il reddito conseguito Sezione I dal Trust senza liquidazione dell’imposta. Il reddito del Trust è imputato ai beneficiari nel Reddito o perdita periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo di gestione del Trust in pro- da imputare porzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del Trust o in al- tri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Le eventuali perdite fiscali at- tribuite ai beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che partecipano al trust in re- gime d’impresa. Si precisa che in caso di “Trust misto” solo la parte del reddito complessivo e degli altri impor- ti che sono attribuiti ai beneficiari vanno indicati nel presente quadro, la parte che resta nella disponibilità del Trust va riportata nel quadro RN. Nel rigo PN1, colonna 1, va indicato l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti indicati dall’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualo- ra non sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in Appen- dice la voce “ Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto competitività). In colonna 2, va indicato il reddito di cui al rigo RF61 o in caso di Trust misto il reddito di cui al rigo RF63 colonna 1, al netto dell’importo indicato in colonna 1 del presente rigo. Nel rigo PN2 va indicata la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo RF62, o in caso di Trust misto la perdita indicata al rigo RF63, colonna 1. Nel rigo PN3 va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti per l’im- porto che trova capienza nell’ammontare di cui al rigo PN1, colonna 2. In caso di Trust misto l’importo da indicare è quello di cui al rigo RF64, colonna 1. Nel rigo PN4, va indicato il reddito imponibile da imputare ai beneficiari risultante dalla differenza tra l’importo di rigo PN1, colonna 2 e quello di rigo PN3 o la perdita di rigo PN2 diminuita dei proventi esenti dall’imposta, diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare – da indicare in colonna 1 – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell’applicazione dell’art. 109, comma 5, del TUIR. In co- lonna 2, va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita. 8.3 Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai beneficiari. Sezione II Nel rigo PN5, vanno indicati i crediti per imposte pagate all’estero relativi a redditi esteri pro- Importi dotti in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, come determinati nell’apposi- da attribuire to quadro CE. Nel rigo PN6, colonna 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta relativo ai proventi ai beneficiari derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. La colonna 1 va compilata so- lo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale. Nel rigo PN7, colonna 2, vanno indicati gli altri crediti d’imposta (vedere a tal fine le istruzio- ni del quadro RN, rigo RN14). La colonna 1 va compilata solo in caso di “Trust misto” per in- dicare l’importo totale. Nel rigo PN8, vanno indicate le ritenute subite da attribuire ai beneficiari. Nel rigo PN9, colonna 1, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 del- l’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008 devono indicare l’acconto versato in eccedenza qualora compensato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di Trust misto nella pre- sente colonna va riportata la quota di acconto compensata corrispondente alla quota di ac- conto trasferita ai beneficiari, la restante quota compensata deve essere riportata nel rigo RN??. In colonna 3, va indicato l’ammontare degli acconti versati dal Trust attribuiti ai benefi- ciari, al netto di quanto eventualmente indicato in colonna 1. La colonna 2 va compilata solo in caso di “Trust misto” per indicare l’importo totale. 61 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 8.4 Nel rigo PN10 va riportata, l’eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione. Sezione III Nel rigo PN11 va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo PN10, utilizzato entro la da- Utilizzo eccedenza ta di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 me- IRES della diante il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi propri. Nel rigo PN12 va indicata l’eccedenza di cui al rigo PN10 non utilizzata in compensazione precedente che il Trust attribuisce ai beneficiari individuati. dichiarazione Nel rigo PN13 va indicato il risultato della seguente somma algebrica: PN10 – (PN11 + PN12), il cui importo corrisponde all’eccedenza che il Trust può riportare e che può utilizzare in compensazione. In caso di Trust misto, al fine di determinare la parte di eccedenza IRES da attribuire ai benefi- ciari e la parte che resta nella disponibilità del Trust, devono essere compilati i righi da RN19 a RN21, del quadro RN. L’importo da attribuire ai beneficiari, indicato nel rigo RN21, deve essere riportato nel rigo PN12, e gli altri righi della presente sezione non vanno compilati. 8.5 In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse al Trust in- Sezione IV dicati nel quadro RU che lo stesso attribuisce ai beneficiari. Crediti d’imposta Nei righi da PN14 a PN18 va indicato: concessi al Trust – in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU; e trasferiti – in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito; ai beneficiari – in colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai beneficiari. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 8.6 In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta in cui il trust risul- Sezione V ta trasparente e le relative imposte resesi definitive. Redditi prodotti Nei righi da PN19 a PN21 vanno indicati: all’estero – in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del pre- sente modello; e relative imposte – in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coin- cidente con l’anno solare, va indicato l’anno di inizio dell’esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero, per ciascun beneficiario a cui è imputato, rileverà, ai fini del- l’applicazione dell’art. 165 del TUIR, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust; – in colonna 3, il reddito estero conseguito dal Trust; – in colonna 4, l’importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all’imposta di competen- za relativa al reddito d’impresa prodotto all’estero mediante stabile organizzazione il cui pa- gamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione rela- tiva al primo periodo d’imposta successivo, qualora il Trust si avvalga della facoltà di cui al- l’art. 165, comma 5, del TUIR; – in colonna 5, la relativa imposta estera resasi definitiva. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 8.7 In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, Sezione VI comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi conseguiti all’estero in esercizi precedenti a quel- Eccedenze lo in cui il Trust risulta trasparente, come determinate nell’apposito quadro CE. d’imposta di cui Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del red- dito da cui derivano le eccedenze. all’art. 165, Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- comma 6, del TUIR do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 8.8 In tale sezione va indicato il reddito o la perdita da imputare ai beneficiari nel periodo d’imposta Sezione VII in corso alla data di chiusura dell’esercizio del Trust indipendentemente dall’effettiva percezione. Reddito imputato ai beneficiari Nei righi da PN27 a PN30 va indicato: – in colonna 1, il codice fiscale del soggetto beneficiario; – in colonna 2, il codice dello Stato estero di residenza per i beneficiari non residenti in Italia che va desunto dall’Elenco dei paesi e territori esteri riportato nell’Appendice alle presenti istruzioni; 62 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – in colonna 3, la rispettiva quota di partecipazione; – in colonna 4, l’importo del reddito o della perdita di cui al rigo PN4 spettante in ragione del- la quota di partecipazione di cui a colonna 3; Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 8.9 Nel rigo PN31va indicato in colonna 1, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in im- Sezione VIII prese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di Redditi derivanti cui all’art. 167 o 168 del TUIR, da imputare ai beneficiari. Nella colonna 2vanno indicate le da imprese estere imposte sul reddito dell’anno pagate dal soggetto estero partecipato. Nella colonna 3, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal soggetto estero. partecipate Nella colonna 4, vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dall’impresa, società od ente non residente. R9 – QUADRO TN – IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA 9.1 Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che abbiano optato per la traspa- Generalità renza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. Le società determinano il reddito com- plessivo senza procedere alla liquidazione dell’imposta. Il quadro si compone delle seguenti sezioni: sezione I – Reddito o perdita da imputare; sezione II – Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione; sezione III – Importi da attribuire ai soci; sezione IV – Crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci; sezione V – Redditi prodotti all’estero e relative imposte; sezione VI – Eccedenza di imposta di cui all’art. 165, comma 6, del TUIR; sezione VII – Reddito (o perdita) imputato ai soci; sezione VIII – Redditi derivanti da imprese estere partecipate. 9.2 Nella presente sezione è determinato il reddito o la perdita senza liquidazione dell’imposta. Sezione I Dal reddito, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del TUIR, sono computate in dimi- Reddito o perdita nuzione le perdite di cui all’art. 84 del TUIR relative ad esercizi anteriori a quello in cui è sta- da imputare ta esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale, nonché, a partire dal primo esercizio succes- sivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione, le eventuali eccedenze di perdite di cui all’art. 7, comma 2, del DM 23 aprile 2004. Il reddito (o la perdita) della società partecipata è im- putato ai soci nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della medesi- ma società in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. Le perdite fiscali del- la società partecipata sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della so- cietà partecipata, determinate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Nella casella “Tipo trasparenza” va indicato: – il codice 1, in caso di opzione esercitata ai sensi dell’art. 115 del TUIR; – il codice 2, in caso di opzione esercitata ai sensi dell’art. 116 del TUIR. Nel rigo TN1, va indicato : – in colonna 1,l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei soggetti in- dicati dall’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata eserci- tata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in Appendice la voce “ De- creto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto com- petitività)”. – in colonna 2, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, colonna 2 ), al netto dell’importo indicato in colonna 1. Nel rigo TN2 va indicato: – in colonna 2, la perdita dell’esercizio di cui al rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel ri- go RF73, colonna 2; se l’importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, 63 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali colonna 2, la differenza tra RF62e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo TN1, colonna 2, nonché l’importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1. L’ammontare delle perdite indicate nella presente colonna va diminuito dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare, da indicare in colonna 1, che eccede i componenti negativi non dedotti per ef- fetto dell’applicazione dell’art. 109, commi 5, del TUIR; – in colonna 3, l’importo del patrimonio netto contabile alla data di chiusura del periodo d’im- posta determinato senza tener conto della perdita dell’esercizio e aumentato dei conferimen- ti in denaro e in natura effettuati entro la data di approvazione del bilancio. Ai fini della compilazione della colonna 4, per ogni socio va determinato l’importo inferiore tra la quota di patrimonio netto come specificato nelle istruzioni alla colonna 3 e la quota di perdita spet- tante. Nella colonna 4 pertanto va indicata la somma degli importi determinati per ciascun socio. Se la quota di partecipazione al patrimonio è per tutti i soci uguale alla quota di partecipazione alle perdite, nella colonna 4 va riportato il minore tra l’importo di colonna 2 e colonna 3. L’eventuale differenza tra colonna 2 e colonna 4 va riportata nel prospetto relativo alle perdi- te non compensate del quadro RS. Nel rigo TN3 va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti, per l’im- porto che trova capienza nell’ammontare di cui al rigo TN1. Qualora la società dichiarante abbia optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 115 del TUIR, in qualità di parteci- pante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per traspa- renza non possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi imputati dalle società partecipa- te (art. 115, comma 3, del TUIR) Nel rigo TN4, in colonna 1, il reddito minimo indicato nel rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3. In colonna 2, va indicato il reddito imponibile risultante dalla differenza tra l’importo di rigo TN1, col. 2 e quello di rigo TN3. Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l’importo indi- cato nella predetta colonna e la differenza tra gli importi dei righi TN1, colonna 2, e TN3. In colonna 3, va indicata l’imposta addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del D.L. 25 giu- gno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, pari al 5,5 per cento dell’im- porto di colonna 2. 9.3 Nel rigo TN5 va riportata l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, modello UNI- Sezione II CO 2008 SC, indicata nel quadro RX, rigo RX1, colonna 4, nonché, con riferimento alla so- Utilizzo eccedenza cietà già consolidante l’eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2008 nell’ipotesi di inter- della precedente ruzione della tassazione di gruppo. Nel rigo TN6 va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo TN5, utilizzato entro la data dichiarazione di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 median- te il modello di pagamento F24 per il versamento di tributi e contributi propri. Nel rigo TN7 va indicata l’eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione, che la società attribuisce ai soci per effetto dell’opzione al regime di trasparenza. Nel rigo TN8 va indicata l’eccedenza di cui al rigo TN5, non utilizzata in compensazione e per la parte non attribuita ai soci, che la società trasparente cede ad altre società del gruppo cui essa partecipa ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73. Nel rigo TN9 va indicato il risultato della seguente somma algebrica: TN5 – (TN6 + TN7 + TN8), il cui importo corrisponde all’eccedenza da utilizzare in proprio. 9.4 Nella presente sezione vanno indicati gli importi da attribuire ai soci. Sezione III Nel rigo TN10 va indicato l’ammontare degli oneri detraibili. Importi da Nei rigo TN11 va indicato: • nella colonna 1, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio attribuire ai soci energetico sostenuta: 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006); 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006); 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, del- la legge n. 296/2006); 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); 5 – acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (art. 1, comma 358, della legge n. 296/2006); 6 – acquisto e installazione di variatori di velocità (art. 1, comma 359, della legge n.296/2006). 64 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1; • nella colonna 3, l’importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1. Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all’unità immo- biliare oggetto dell’intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agen- zia delle Entrate); in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singo- la unità immobiliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo aven- do cura di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del pre- sente quadro. Nel rigo TN12vanno indicati i crediti per imposte pagate all’estero relativi a redditi esteri pro- dotti in esercizi anteriori all’inizio della trasparenza, come determinati nell’apposito quadro CE. Nel rigo TN13,va indicato l’ammontare del credito d’imposta relativo ai proventi derivanti dal- la partecipazione a fondi comuni di investimento. Nel rigo TN14 vanno indicati gli altri crediti d’imposta (vedere a tal fine le istruzioni del qua- dro RN, rigo RN14). Nel rigo TN15 vanno indicate le ritenute subite. Nel rigo TN16 va indicato l’ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particola- re, in colonna 1 va indicato l’importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiaran- te da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell’applicazione dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la se- conda rata di acconto dell’IRES. In colonna 2, va indicato l’importo degli acconti versati (aumentato dell’ammontare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righi da RK17 a RK19); i soggetti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008 devono indicare in colonna 3 l’accon- to versato in eccedenza qualora compensato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. I soggetti partecipanti in società fuoriuscite dal regime di cui all’articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, devono evi- denziare in colonna 4, l’importo di cui ai righi RK10 e RK11. Nella colonna 5 va indica- to il risultato della seguente somma algebrica (TN16, col. 1 + TN16, col. 2 - TN16, col. 3 - TN16, col. 4). 9.5 In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle impre- Sezione IV se indicati nel quadro RU che la società attribuisce ai soci. Crediti d’imposta Nei righi da TN17 a TN21 va indicato: concessi alle – in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del imprese trasferiti quadro RU; ai soci – in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito; – in colonna 3, l’ammontare del credito attribuito ai soci. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 9.6 In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta interessati Sezione V dall’opzione per la trasparenza fiscale e le relative imposte resesi definitive. Redditi prodotti Nei righi da TN22 a TN24 vanno indicati: all’estero – in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del pre- e relative imposte sente modello; – in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coin- cidente con l’anno solare, va indicato l’anno di inizio dell’esercizio. Si precisa comunque che la quota di reddito estero, per ciascun soggetto a cui è imputato, rileverà, ai fini dell’ap- plicazione dell’art. 165 del TUIR, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’e- sercizio della società trasparente. – in colonna 3, il reddito estero prodotto dalla società; – in colonna 4, l’importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all’imposta di competen- za relativa al reddito d’impresa prodotto all’estero mediante stabile organizzazione il cui pa- gamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione rela- tiva al primo periodo d’imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all’art. 165, comma 5, del TUIR; – in colonna 5, la relativa imposta estera resasi definitiva. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 65 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 9.7 In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, Sezione VI comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all’estero in esercizi anteriori all’opzione Eccedenze per il regime di trasparenza, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello. d’imposta di cui Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del red- dito da cui derivano le eccedenze. all’art. 165, comma 6, del TUIR 9.8 In tale sezione va indicato il reddito da imputare ai soci nel periodo d’imposta in corso alla da- Sezione VII ta di chiusura del periodo d’imposta della società trasparente in proporzione alle rispettive quo- Reddito (o perdita) te di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione. In caso di perdita, imputato ai soci quest’ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, de- terminate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettua- ti entro la data di approvazione del relativo bilancio. La casella “Perdite senza limiti di tempo”va barrata, in presenza di opzione effettuata ai sen- si dell’art. 116, in caso di imputazione di perdita avente i requisiti di cui all’art. 84, c. 2, del TUIR. Nei righi da TN30 a TN33 va indicato: – in colonna 1, il codice fiscale del soggetto partecipante; – in colonna 2, la rispettiva quota di partecipazione agli utili; – in colonna 3, la rispettiva quota di partecipazione alle perdite; – in colonna 4, l’importo del reddito di cui al rigo TN4, colonna 2, spettante in ragione della quota di partecipazione di cui a colonna 2. In caso di perdita, indicare l’importo (prece- duto dal segno meno) esposto in colonna 4 del rigo TN2 spettante al socio; qualora risulti compilata la colonna 5, detta perdita non va esposta nella colonna 4 ma nella colonna 6 del presente rigo; – in colonna 5, la quota di reddito minimo relativa al reddito indicato in colonna 4. La casella 7va barrata nel caso in cui i soci partecipino per il tramite di società fiduciarie, com- pilando un rigo per ciascun socio rappresentato tramite la suddetta società fiduciaria. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 9.9 Nel rigo TN34 va indicato in colonna 1, il totale dei redditi derivanti da partecipazione in Sezione VIII imprese, società od enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia- Redditi derivanti to, di cui all’art. 167 o 168 del TUIR, da imputare ai soci, mentre nella colonna 2, vanno da imprese estere indicate le imposte sul reddito dell’anno pagate dal soggetto estero partecipato e nella co- lonna 3, vanno indicate le imposte sul reddito relative agli anni precedenti pagate dal sog- getto estero. Nella colonna 4, vanno indicate le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti dall’impresa, società od ente non residente. 9.10 La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto da cui risultino la denomi- Prospetto nazione, la sede, il codice fiscale. da rilasciare Nel suddetto prospetto devono essere altresì indicati: ai soci 1) i dati identificativi del socio; 2) il reddito complessivo e/o la perdita da imputare ai soci nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. In caso di perdita, quest’ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle ri- spettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell’esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la da- ta di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in re- lazione ad uno esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 223 del 2006). In caso di opzione per il regi- me di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del Tuir, va comunicato se la perdita sia riportabi- le senza limiti di tempo. 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio; 4) la quota di partecipazione alla perdita; 66 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 5) qualora la società sia “non operativa”, o abbia ricevuto redditi da partecipazione in so- cietà non operative , la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell’art. 30 della leg- ge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito; 6) le ritenute d’acconto; 7) le imposte pagate all’estero. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero è necessario indicare: lo Stato di produzione del reddito, l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singo- lo socio. I crediti per imposte pagate all’estero e le eccedenze di imposta nazionale ed estera determinati dalla società trasparente relativamente a redditi esteri prodotti anterior- mente al periodo d’imposta di esercizio dell’opzione; 8) la quota dell’importo degli oneri detraibili; 9) la quota degli acconti attribuita; 10) la quota dell’eccedenza IRES attribuita; 11) le quote dei crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d’imposta; 12) distintamente per ciascun soggetto di cui all’art. 167 o 168 del TUIR cui la società traspa- rente partecipa: • i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi RS117 e/o RS118 del quadro RS della pre- sente dichiarazione, nonché quelli indicati nelle colonne 13 dei righi RS75 e RS76 del Mo- dello UNICO 2008 SC; • la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM1 a RM4; • le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabi- le a tassazione separata; • le quote delle imposte pagate all’estero in via definitiva dal soggetto estero partecipato sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all’applicazione della trasparenza e già as- soggettato a tassazione separata; • le imposte pagate all’estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l’importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 7 dei righi RS117 e/o RS118 del quadro RS); 13) dati necessari per l’eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 115, comma 11 del TUIR. R10 – QUADRO GN – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO 10.1 Consolidato nazionale Sezione I Per effetto dell’opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun soggetto facente par- Determinazione te della tassazione di gruppo determina il proprio reddito complessivo netto senza liquidazio- del reddito ne dell’imposta; dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’art. 83 del TUIR, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’art. 84 del TUIR relative agli esercizi complessivo anteriori all’inizio della tassazione di gruppo. Si precisa che il presente quadro va compilato anche dalla società o ente consolidante. La casella “Operazioni straordinarie” va barrata nel caso sia stata realizzata, nel periodo d’im- posta, una delle operazioni per le quali si rende necessario la compilazione del quadro GC. Nel campo “Codice Fiscale della società consolidante” va indicato il relativo codice fiscale; nel caso di compilazione del modello da parte della società o ente consolidante va comunque indicato il proprio codice fiscale. Il reddito complessivo netto, determinato nei righi da GN1 a GN6 deve essere comunicato al- la società o ente consolidante al fine di determinare il reddito complessivo globale del conso- lidato nazionale. Nel rigo GN1, indicare : – nella colonna 1, l’importo delle liberalità in denaro o in natura erogate in favore dei sogget- ti indicati dall’art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, qualora non sia stata eser- citata la facoltà di cui al comma 3 del suddetto articolo (vedere in Appendice la voce “De- creto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito in L. 14.05.2005, n. 80 (c.d. Decreto com- petitività)”); – nella colonna 2, il reddito di rigo RF61 (e/o RF73, colonna 2), al netto dell’importo indica- to in colonna 1. 67 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo GN2, va indicata la perdita non preceduta dal segno meno, di rigo RF62 (al netto di quanto indicato nel rigo RF73, colonna 2). Se l’importo del rigo RF62 è inferiore a quello indicato nel rigo RF73, colonna 2, la differenza tra RF62 e RF73, colonna 2, va riportata nel rigo GN1, colonna 2). Nel rigo GN3 va indicato l’ammontare del credito di imposta sui proventi percepiti in rappor- to alla partecipazione a fondi comuni di investimento. Nel rigo GN4, colonna 2, va indicato l’importo delle perdite non compensate di cui al quadro RF, rigo RF59, colonna 1 o RF73, colonna 1 nonché l’ammontare delle perdite di periodi di im- posta precedenti, da evidenziare anche in colonna 1, per l’intero importo che trova capienza nel- la somma algebrica dei righi da GN1, colonna 2 a GN3. Nel caso in cui la società risulti non operativa per la compilazione della suddetta colonna si rimanda alle istruzioni del rigo RF83. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulta compensata da eventuali crediti di impo- sta, ritenute, versamenti in acconto e eccedenze. Si precisa che, qualora la società dichiarante in qualità di consolidante del gruppo abbia in- corporato un’altra società consolidante, la perdita prodotta da quest’ultima nel periodo d’im- posta ante incorporazione non può considerarsi perdita di periodo ma perdita pregressa ai sensi dell’art. 118, comma 2, del TUIR. Pertanto, tale perdita non può essere trasferita al con- solidato ma può essere utilizzata dalla società dichiarante già nel presente periodo d’imposta, ai sensi dell’art 84, comma 1, del TUIR. Si fa presente che qualora la società dichiarante abbia optato anche per la trasparenza fisca- le, ai sensi dell’art. 115 del TUIR, in qualità di partecipante, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate in di- minuzione dei redditi imputati dalle società partecipate (art. 115, comma 3, del TUIR). Inoltre, le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo non possono essere utilizzate a scomputo dell’ammontare indeducibile degli interessi passivi (art. 96 del TUIR) per i quali è effettuata una variazione in diminuzione nella determinazione dell’im- ponibile di gruppo. Resta fermo l’utilizzo delle perdite pregresse con riferimento ai crediti d’im- posta sui fondi comuni di investimento di cui al rigo GN3. Infine, le perdite del presente rigo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito mini- mo proprio o derivante dalla partecipazione in società non operative da indicare nel rigo GN6, colonna 1. Nel rigo GN5, indicare: – nella colonna 1, le perdite non compensate derivanti dal quadro RF (come sopra individuate), al netto della quota eventualmente utilizzata nel rigo GN4. A tal fine, riportare le perdite non com- pensate di cui al quadro RF al netto del risultato della seguente somma algebrica, se positiva: rigo GN1, col. 2 + rigo GN3 – rigo GN6, col. 1 – nella colonna 3,la perdita risultante dalla somma algebrica tra gli importi dei righi da GN1, colonna 2, a GN4, ovvero la perdita di cui alla colonna 1 se compilata. Dette perdite van- no diminuite dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’art. 87 del TUIR, per la parte del loro ammontare da indicare in colonna 2che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. In colonna 3, qualora i proventi esenti sia- no di ammontare maggiore della perdita, va indicato zero. Nel rigo GN6, va indicato : – in colonna 1, il reddito minimo di cui al rigo RF83 o se maggiore il reddito minimo derivan- te dalla partecipazione in società di comodo indicato nel rigo RF57, col. 3; – in colonna 2, il reddito imponibile risultante dalla somma algebrica, se positiva, tra gli im- porti dei righi da GN1, colonna 2 a GN4. Qualora risulti compilata la colonna 1 del presente rigo indicare il maggiore tra l’importo in- dicato nella predetta colonna e la somma algebrica tra gli importi dei righi da GN1, colon- na 2, a GN4; – in colonna 3, va indicata l’imposta addizionale di cui all’art. 81, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, pari al 5,5 per cento del- l’importo di colonna 2. Si rammenta che anche per la società che ha optato per il consolidato trovano applicazione le regole stabilite per i soggetti non operativi, secondo le modalità di compilazione ordinaria- mente previste. Consolidato mondiale Con riferimento al consolidato mondiale, valgono, salvo diversa previsione, le disposizioni so- pra richiamate. 68 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 10.2 Nel rigo GN7 va indicata l’eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione, indicata nel Sezione II quadro RX, rigo RX1, colonna 4 di UNICO 2008 SC, nonché, con riferimento alla società già Utilizzo consolidante l’eccedenza IRES risultante dal modello CNM 2008 nell’ipotesi di interruzione eccedenza IRES della tassazione di gruppo e successiva adesione, per il presente periodo d’imposta, ad un nuovo consolidato. precedente Nel rigo GN8 va indicato l’importo dell’eccedenza di cui al rigo GN7, utilizzato entro la da- dichiarazione ta di presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 me- diante il modello di pagamento F24. Nel rigo GN9 va indicata l’eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione, attribuita al consolidato. Nel rigo GN10 va indicata l’eccedenza di cui al rigo GN7, non utilizzata in compensazione al netto di quanto esposto nel rigo GN9, che il contribuente cede a società del gruppo (anche nell’ipotesi di cessione di eccedenza a società che abbiano aderito alla tassazione di gruppo) da riportare nel rigo RK1 del quadro RK della presente dichiarazione. Nel rigo GN11 va indicata la somma algebrica dei righi da GN7 a GN10, corrispondente all’eccedenza da riportare nel quadro RX, rigo RX1, della presente dichiarazione. 10.3 Nella presente sezione vanno indicate le eccedenze di imposta diverse dall’IRES derivanti dal- Sezione III le dichiarazioni delle società che partecipano alla tassazione di gruppo. Eccedenze Nei righi da GN12 a GN14 vanno indicati: di imposta – in colonna 1, il codice tributo corrispondente all’imposta che si intende trasferire; – in colonna 2, l’ammontare dell’eccedenza derivante dalla presente dichiarazione trasferita diverse dall’IRES al gruppo. trasferite al Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, aven- consolidato do cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 10.4 Nella presente sezione vanno indicati gli altri dati da comunicare ai sensi dell’art. 7 del DM Sezione IV 9 giugno 2004. Dati Nel rigo GN15, va indicato l’ammontare delle spese sostenute relative ad oneri detraibili. Nei rigo GN16, va indicato: • nella colonna 1, uno dei seguenti codici corrispondenti alla tipologia di spesa per risparmio energetico sostenuta: 1 – interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006); 2 – interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari (art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006); 3 – installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art. 1, comma 346, del- la legge n. 296/2006); 4 – interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006); 5 – acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (art. 1, comma 358, della legge n. 296/2006); 6 – acquisto e installazione di variatori di velocità (art. 1, comma 359, della legge n. 296/2006). • nella colonna 2, l’anno in cui sono state sostenute le spese di cui a colonna 1; • nella colonna 3, l’importo della spesa corrispondente al codice riportato in colonna 1. Si precisa, inoltre, che la singola tipologia di spesa deve intendersi riferita all’unità immobilia- re oggetto dell’intervento (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate); in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità immo- biliare per il singolo intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore rigo avendo cura di nume- rare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del presente quadro. Nel rigo GN17 vanno indicati i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero relativi ad eser- cizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo, come determinati nell’apposito prospetto di cui al quadro CE, del presente modello. Nel rigo GN18 vanno indicati gli altri crediti d’imposta (vedere le istruzioni del quadro RN, ri- go RN14). Nel rigo GN19 vanno indicate le ritenute subite. Nel rigo GN20 vanno indicate le eccedenze relative al quadro RK della presente dichiarazio- ne, cedute al consolidato. Tale importo va riportato nel quadro RX, rigo RX3, colonna 5. Nel rigo GN21 va indicato l’ammontare degli acconti effettuati dalla società. In particolare, in colonna 1 va indicato l’importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante da enti o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell’applicazione dell’art. 43- ter del 69 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali D.P.R. n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per la prima e la seconda rata di ac- conto dell’IRES. In colonna 2, va indicato l’importo degli acconti versati (aumentato dell’am- montare esposto nel rigo RF68, colonna 7 nonché degli importi di cui al quadro RK, righi da RK17 a RK19); i soggetti che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008 devono indicare in colonna 3 l’acconto versato in eccedenza qua- lora compensato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. I soggetti partecipanti in so- cietà fuoriuscite dal regime di cui all’articolo 115 del TUIR che hanno ceduto alla società già trasparente quota dell’acconto versato, devono evidenziare in colonna 4, l’importo di cui ai ri- ghi RK10 e RK11. Nella colonna 5 va indicato il risultato della seguente somma algebrica (GN21, col. 1 + GN21, col. 2 – GN21, col. 3 - GN21, col.4). 10.5 In tale sezione vanno indicati i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse alle impre- Sezione V se indicati nel quadro RU che la società o ente aderente al consolidato trasferisce alla tassa- Crediti d’imposta zione di gruppo. concessi alle Nei righi da GN22 a GN26 va indicato: imprese trasferiti • in colonna 1, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU; al consolidato • in colonna 2, l’anno di insorgenza del diritto al credito; • in colonna 3, l’ammontare del credito trasferito al consolidato. 10.6 In tale sezione vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta interessati dal- Sezione VI l’opzione per la tassazione di gruppo e le relative imposte resesi definitive. Redditi prodotti Nei righi da GN27 a GN29 va indicato: all’estero e • in colonna 1, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del pre- relative imposte sente modello; • in colonna 2, il periodo d’imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coin- cidente con l’anno solare, va indicato l’anno di inizio dell’esercizio; • in colonna 3, il reddito estero prodotto dalla società; • in colonna 4, l’importo, già compreso in colonna 5, corrispondente all’imposta di compe- tenza relativa al reddito d’impresa prodotto all’estero mediante stabile organizzazione il cui pagamento a titolo definitivo avverrà entro il termine di presentazione della dichiarazione re- lativa al primo periodo d’imposta successivo, qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all’art. 165, comma 5, del TUIR; • in colonna 5, la relativa imposta estera resasi definitiva. 10.7 In tale sezione vanno indicate le eccedenze d’imposta nazionale e/o estera di cui all’art. 165, Sezione VII comma 6, del TUIR, con riferimento ai redditi prodotti all’estero in esercizi anteriori all’ingresso Eccedenze nel Consolidato, determinate nel quadro CE, sezione II del presente modello. d’imposta di cui Si precisa che deve essere compilato un rigo distinto per ciascuno Stato di produzione del red- all’art. 165, dito da cui derivano le eccedenze. comma 6, del TUIR 10.8 Tale sezione va utilizzata per indicare i dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento di Sezione VIII cui all’art. 96, commi 5-bis e 7, del TUIR nonché di cui agli artt. 124, comma 1, lett. b) e 125, Dati rilevanti ai comma 1, del medesimo testo unico. fini delle Il rigo GN35 va compilato dai soggetti di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 96 del rettifiche TUIR, indicando: • in colonna 1, l’ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di di consolidamento altri soggetti partecipanti al consolidato; • in colonna 2, l’ammontare degli interessi indicati in colonna 1 dedotti nella presente dichia- razione; • in colonna 3, l’ammontare degli interessi passivi maturati in capo al dichiarante a favore di altri soggetti estranei al consolidato. Nel rigo GN36, va indicato: • in colonna 1, l’eventuale eccedenza di interessi passivi da trasferire al consolidato ai sensi del comma 7 dell’art. 96 del TUIR (rigo RF121, colonna 1); • in colonna 2, l’eventuale eccedenza di risultato operativo lordo (rol) da trasferire al consoli- dato ai sensi del citato comma 7 (rigo RF120, colonna 1). Si precisa che l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al conso- lidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all’ammontare com- 70 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali plessivo delle eccedenze di rol trasferite al consolidato da parte delle medesime società. Le eventuali eccedenze di interessi passivi o di rol non trasferibili non devono essere indicate nel presente quadro. Nel caso in cui il reddito “ordinariamente” determinato sia inferiore a quello risultante dall’ap- plicazione della normativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al conso- lidato il reddito derivante dall’applicazione di quest’ultima disposizione e pertanto, non poten- do la consolidante effettuare alcuna variazione in diminuzione per rettificare tale importo, i ri- ghi GN35 e GN36 non devono essere compilati. Nella diversa ipotesi in cui il reddito “ordi- nariamente” determinato sia maggiore rispetto a quello risultante dall’applicazione della nor- mativa sulle società di comodo, la società dichiarante trasferisce al consolidato il reddito de- terminato ordinariamente e la consolidante ha diritto ad operare la rettifica in diminuzione so- lo fino a concorrenza dell’eccedenza del reddito ordinariamente determinato rispetto a quello “minimo”. Nel caso in cui in periodi d’imposta precedenti siano stati acquistati beni in regime di neutra- lità, nel rigo GN37 va indicato: • in colonna 1, il valore di libro dei beni acquisiti in regime di neutralità ai sensi del citato art. 123 del TUIR rilevato al termine di ogni esercizio; • in colonna 2, il valore fiscale degli stessi beni. R10.BIS – QUADRO GC – DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo, intervenute tra soggetti aderenti al consolidato secondo quanto previsto dal D.M. 9 giugno 2004. La società dichiarante, risultante dall’operazione straordinaria, nel presente quadro deve ag- gregare i dati esposti nel proprio quadro GN e quelli esposti dalle società fuse o scisse nei ri- spettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d’im- posta antecedente l’operazione straordinaria. In caso di scissione, va ricordato che tale adem- pimento spetta alla società beneficiaria designata ai sensi dell’art. 173, c. 12, del TUIR. In ca- so di liquidazione volontaria la società deve aggregare i dati esposti nei quadri GN relativi al- le dichiarazioni presentate per ciascun esercizio compreso nel periodo d’imposta del consoli- dato. In particolare, nella sezione “Determinazione del reddito complessivo” va indicato il red- dito dell’intero esercizio risultante dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle so- cietà partecipanti all’operazione per il periodo d’imposta antecedente a quello da cui ha avu- to effetto l’operazione straordinaria nonché del reddito o della perdita relativa al periodo d’im- posta da cui ha effetto la medesima operazione. Inoltre nella sezione IX “Operazioni straordinarie” nei righi da GC38 a GC40 va indicato: – in colonna 1, il codice fiscale della società fusa o scissa. In caso di liquidazione volontaria di cui all’art. 11, comma 7, del D.M. 9 giugno 2004, va indicato il codice fiscale del sog- getto dichiarante; – in colonna 2, la data in cui ha avuto effetto l’operazione straordinaria. R11 QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI 11.1 Il presente quadro si compone di 2 sezioni. Generalità Nella prima devono essere indicati i dati relativi ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi soggetti ad imposta sostitutiva del 25 per cento dell’imposta sul reddito delle società di cui all’art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 per i quali le società di gestione del ri- sparmio non hanno optato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410, per l’applicazione delle di- sposizioni di cui all’art. 6 del predetto decreto. Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio di- stinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazio- ne dell’imposta sostitutiva sono assolti da quest’ultima. 71 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali L’imposta sostitutiva di cui all’art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 è dovuta nella mi- sura del 25 per cento ed è commisurata all’ammontare del reddito relativo alla gestione di cia- scun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del TUIR. Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei succes- sivi periodi di imposta ma non oltre il quinto. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l’Ires dovuta dalla società di gestione del risparmio. Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiu- si, la liquidazione dell’imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fon- do e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti. Nella seconda sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso al 25 giugno 2008, ai sen- si dell’art. 82 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, devono essere indicati i dati relativi ai fondi d’investimento im- mobiliare chiusi di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che pre- sentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18, cui si applica un’imposta patri- moniale dell’1 per cento sull’ammontare del valore netto dei fondi, prelevata dalla società di gestione. L’imposta è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mer- cato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sus- sista almeno uno dei seguenti requisiti: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell’articolo 6 del decreto legi- slativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazio- ni sono relative all’impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbli- gatoria; b) in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Mini- stro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’impo- sta, al di fuori dell’esercizio d’impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di paren- tela o affinità ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi appro- vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da so- cietà ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. La sussistenza delle suddette condizioni determina l’applicazione dell’imposta patrimoniale a partire dal periodo d’imposta nel quale esse si verificano. 11.2 Il reddito d’impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal rendiconto Sezione I della gestione del fondo, da indicare nel rigo RG1 oRG2, le variazioni in aumento e in dimi- Determinazione nuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte del reddito sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specifi- cato valgono, se compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF. La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno. Variazioni in aumento e in diminuzione Con riferimento al rigo RG3, si fa presente che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono im- mobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contri- buente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell’art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenien- ze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 54, dello stesso te- sto unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazio- ne dei redditi relativa all’esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenien- ze sono state conseguite. In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RG18, per l’intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RG35, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RG3, per l’am- montare della quota costante evidenziata nel rigo RG36. 72 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RG3 va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’eser- cizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti pe- riodi d’imposta. Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l’acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l’ammonta- re delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento. Con riferimento al rigo RG4, si ricorda che, ai sensi dell’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contribu- ti di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR, e quelli per l’acquisto di beni am- mortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei succes- sivi, ma non oltre il quarto. La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazio- ne dei redditi relativa all’esercizio in cui i proventi sono stati incassati. L’ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel rigo RG37, l’importo im- putato al conto economico va indicato nel rigo RG19 e quello della quota costante, eviden- ziato nel rigo RG38, va indicato nel rigo RG4, unitamente alle quote costanti, imputabili al red- dito dell’esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti pe- riodi d’imposta. I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio del- l’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concor- rono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio del- lo Stato (salvo il disposto degli artt. 37, comma 4-bis, e 185, del TUIR) o a norma dell’art. 70 del TUIR, per quelli situati all’estero. Se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un ca- none “convenzionale” sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell’unità immobiliare, determinato ai sensi dell’art. 37, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell’art. 8 della leg- ge n .431 del 1998 (vedere in Appendice la voce “Comuni ad alta densità abitativa”). Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un pro- spetto dal quale risulti, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli del- la denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI. Pertanto, nei righi RG6 e RG20 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabi- lizzati e nel rigo RG5 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell’eventuale maggiorazione prevista per le unità im- mobiliari a disposizione. Per effetto dell’art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell’80 per cento. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immo- bili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del con- duttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto pro- cedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va as- soggettata a tassazione la rendita catastale. Nel rigo RG7 deve essere indicato l’ammontare delle rimanenze finali che concorre a forma- re il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del TUIR, tenendo conto in tal ca- so della differenza. Nel rigo RG8 deve essere indicato l’ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corren- te compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 96 del TUIR. Nel rigo RG9 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettua- to il pagamento. Nel rigo RG10 va indicato l’ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze pas- sive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell’art. 101 e/o l’eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall’applicazione dei criteri ivi previsti. Nel rigo RG11 va indicato anche l’ammontare della quota di ammortamento indeducibile re- lativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo 73 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali quanto previsto dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorro- no, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisi- zione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Nel rigo RG13 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accan- tonamenti non deducibili in tutto o in parte. Nel rigo RG15 va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistin- tamente l’attività o i beni produttivi di proventi computabili e l’attività o i beni produttivi di pro- venti non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sen- si dell’art. 109, commi 5 e 6, del TUIR. Nel rigo RG16vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Nel rigo RG23 va indicato, qualora imputato al conto economico, l’ammontare del credito d’imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di inve- stimento. Nel rigo RG24 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente. 11.3 Nel rigo RG26 origo RG27va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebri- Imposta ca tra l’utile (o la perdita) di rigo RG1 (o RG2) e la differenza tra le variazioni in aumento e le sostitutiva variazioni in diminuzione. La perdita indicata nel rigo RG27 non deve essere preceduta dal segno meno. Nel rigo RG28 va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla parteci- pazione a fondi comuni di investimento. Nel rigo RG29va indicato l’ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l’in- tero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG26 a RG28. Nel rigo RG30 va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’importo di rigo RG26 o di rigo RG27 e gli importi dei righi RG28 e RG29. Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall’imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell’apposito spazio – che eccede i componenti nega- tivi non dedotti per effetto dell’applicazione degli artt. 61 e 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR. Nel rigo RG31 va indicata l’imposta sostitutiva. La differenza tra rigo RG31 e rigo RG32 va indicata nel rigo RG33 (imposta da versare) o, se negativa, nel rigo RG34 (imposta a credito). Nei righi da RG39 a RG45 vanno indicate, secondo il periodo d’imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito comples- sivo dei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG29. 11.4 La presente sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio relativamen- Sezione II te ai fondi comuni di investimento immobiliare, soggetti ad imposta patrimoniale ai sensi del- Imposta l’art. 82 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. patrimoniale ai L’imposta è dovuta nella misura dell’1 per cento del valore netto contabile del fondo, che de- sensi del decreto ve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai legge 25 giugno sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 2008, n. 112 Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Per la determinazione del valore del patrimonio netto non deve essere considerato l’am- montare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta e accantonata nel pas- sivo. Il versamento dell’imposta patrimoniale pari all’1%, come sopra determinata, è effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, tramite il mod. F24, utilizzando il codice tributo “1806”. In corrispondenza dei relativi campi del rigo RG46, indicare: – nel campo 1, la denominazione dell’organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento; – nel campo 2, il numero attribuito dalla Banca d’Italia all’organismo di investimento; – nel campo 3, il patrimonio netto del fondo calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici; – nel campo 4, l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta. 74 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali R12 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI 12.1 Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell’anno 2008hanno ap- Generalità plicato l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato della gestione maturato dagli or- ganismi d’investimento collettivo mobiliari di cui all’art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 no- vembre 1997, n. 461 nonché quella del 27 per cento di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 23 di- cembre 1999, n. 505: 1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mo- biliare aperto soggetto alle disposizioni dell’art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; 2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mo- biliare chiuso soggetto alle disposizioni dell’art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; 3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84; 4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investi- mento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d’imposta fondi comu- ni di investimento mobiliare sia aperti sia chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti. Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. “UNICO - Società di capitali, En- ti commerciali ed equiparati”, il quadro RO per l’indicazione degli amministratori e dei com- ponenti dell’organo di controllo, nonché il presente quadro. I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimen- to collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell’art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, de- vono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all’albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di de- terminazione, versamento e dichiarazione dell’imposta sostitutiva sono assolti da quest’ultima. Nella predisposizione del presente quadro, deve essere compilato un rigo per ogni organi- smo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva del 12,50 per cento. In caso di organismi di investimento suddivisi in comparti, deve essere compilato un rigo per ciascun comparto. Qualora, per effetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. n. 505 del 1999, l’organismo d’investimento sia stato assoggettato nell’anno sia all’imposta sostitutiva nella mi- sura del 12,50 per cento sia a quella del 27 per cento, dovranno essere compilati, per cia- scuna imposta sostitutiva, distinti righi. Pertanto, il calcolo del risultato della gestione e del- l’imposta sostitutiva del 27 per cento specificamente riferibile alle partecipazioni qualificate detenute da un organismo d’investimento collettivo dovrà essere indicato in un rigo distinto da quello che accoglie i dati relativi all’imposta sostitutiva del 12,50 per cento relativa al medesimo organismo. Per ciascuna imposta sostitutiva (12,50 per cento o 27 per cento), le operazioni di addebita- mento ed accreditamento tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità: • l’accreditamento a favore di ciascun fondo, che ha conseguito nel periodo d’imposta e/o in periodi d’imposta precedenti un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento o del 27 per cento dell’ammontare del risultato negativo del periodo d’imposta medesimo e/o di quello di periodi d’imposta precedenti, che non sia già stato og- getto di compensazione. L’accreditamento è ammesso per l’intero ammontare ovvero anche per una sua parte; • la misura dell’importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti; • l’operazione di accreditamento ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natu- ra. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa; • le somme necessarie per eseguire l’accreditamento sono prelevate dai fondi con debito d’im- posta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato del- la gestione negativo; 75 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al rispar- mio d’imposta, l’ammontare del risparmio d’imposta così conseguito – evidenziato nel campo 17 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d’imposta sostituti- va nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d’imposta successivo, l’ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l’accreditamento di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi. In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d’ordine, indicare: – nel campo 1, la denominazione dell’organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento; – nel campo 2, il codice corrispondente alla tipologia dell’organismo, indicando: A per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell’art. 9 del- la legge 23 marzo 1983, n. 77; B per le SICAV soggette alle disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84; C per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell’art. 11 del- la legge 14 agosto 1993, n. 344; D per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; F per gli organismi di investimento collettivo di cui alle precedenti lettere assoggettati ad im- posta sostitutiva nella misura del 27 per cento; – nel campo 3, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d’Italia all’organismo. – nel campo 4, il patrimonio netto alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sosti- tutiva accantonata a tale data; – nel campo 5, l’ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel pe- riodo d’imposta; – nel campo 6, l’ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d’imposta; – nel campo 7, il patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta; – nel campo 8, l’ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d’impo- sta o ad imposta sostitutiva. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di in- vestimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato dalla gestione ai sen- si dell’art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, il relativo ammontare deve es- sere portato in deduzione dall’importo da indicare nel presente campo; – nel campo 9, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta. Tale risul- tato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei va- lori riportati nei campi 6, 7 e 8; – nel campo 10, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta. Tale ri- sultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8; – nel campo 11, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta; l’imposta è pari al 12,50 per cen- to o al 27 per cento dell’importo indicato nel campo 9; –nelcampo 12, l’ammontare dei rimborsi corrisposti ai soggetti non residenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; – nel campo 13, l’ammontare del risparmio d’imposta risultante dagli esercizi precedenti cor- rispondente alla aliquota dell’imposta sostitutiva applicata dal fondo; – nel campo 14, l’ammontare dell’imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, ge- stiti dalla medesima società e soggetti alla medesima aliquota di imposta sostitutiva, che han- no conseguito risultati della gestione negativi; – nel campo 15, l’eventuale saldo versato all’Erario risultante dalla differenza tra l’importo in- dicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12, 13 e 14; la differenza tra i predet- ti importi se negativa è indicata nel campo 17. A seguito della modifica apportata all’art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dall’art. 26, comma 1, della legge n. 342 del 2000, la società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sen- si dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997; – nel campo 16, l’ammontare del risparmio d’imposta corrispondente al risultato negativo ma- turato nel periodo d’imposta, pari al 12,50 per cento o al 27 per cento dell’importo indica- to nel campo 10; – nel campo 17, l’ammontare del risparmio d’imposta complessivo corrispondente, in caso di risultato positivo della gestione, all’importo di campo 13 non utilizzato in diminuzione del- l’imposta dovuta (campo 11) ovvero, nell’ipotesi di risultato negativo della gestione, alla som- ma dell’importo di campo 13 e di quello indicato nel campo 16; – nel campo 18, l’ammontare del risparmio d’imposta accreditato al fondo utilizzando le im- poste sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima societàsempre che l’aliquota del- 76 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali l’imposta sostitutiva applicata dal fondo cedente sia corrispondente a quella applicata dal fondo ricevente; – nel campo 19, l’ammontare del risparmio d’imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale am- montare risulta dalla differenza tra l’importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18. Nella sezione contenente i dati riassuntivi, va indicato: • nel rigo RH8 i dati relativi all’imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 12,50 per cen- to, ed in particolare: – nel campo 1, il totale degli importi indicati nei campi 11; – nel campo 2, il totale degli importi indicati nei campi 12; – nel campo 3, il totale degli importi indicati nei campi 13; – nel campo 4, il totale degli importi indicati nei campi 14; – nel campo 5, il totale degli importi indicati nei campi 15; – nel campo 6, il totale degli importi indicati nei campi 16; – nel campo 7, il totale degli importi indicati nei campi 18; – nel campo 8, il totale degli importi indicati nei campi 19; • nel rigo RH9 i dati relativi all’imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 27 per cento, avendo riguardo alle indicazioni fornite nel rigo RH8 per i corrispondenti campi. R13 - QUADRO RI - DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I FONDI PENSIONE APERTI E INTERNI E PER I CONTRATTI DI ASSICURA- ZIONE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 1 LETT. D) DEL D. LGS. N. 252 DEL 2005 E ALL’ART. 13, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 47/2000 13.1 La disciplina delle forme pensionistiche complementari è stata riformata dal D. Lgs. 5 dicembre Generalità 2005, n. 252 (di seguito D.Lgs. n. 252) a decorrere dal 2007. L’art. 17 di tale decreto mantiene sostanzialmente invariato il sistema di tassazione per matura- zione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari, introdotto dal D. Lgs. n. 47 del 2000, con applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota dell’11 per cen- to sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta La determinazione del risultato di gestione segue tuttavia criteri diversi, in funzione del mecca- nismo di capitalizzazione adottato a contribuzione definita ovvero a prestazioni differite e del- la tipologia di forma pensionistica complementare. Il D.Lgs. n. 47 del 2000, al fine di tener conto di tali diversità, aveva introdotto nel D.Lgs. n. 124 del 1993 quattro autonome disposizioni che sono state inserite ora nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 252, con alcuni aggiustamenti di carattere formale. La Sezione I del presente quadro va utilizzata per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva ap- plicata nell’anno 2008 da parte: – dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 252 (società di ge- stione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare); – dei soggetti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi del- l’art. 2117 del cod. civ. se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. La Sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell’imposta sostitu- tiva applicata nell’anno 2008 sui contratti di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 252 e all’art. 13, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000 e successive modificazioni. I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione dell’imposta sosti- tutiva utilizzando il quadro RI, del Mod. UNICO 2009 “Enti non commerciali ed equiparati”. La dichiarazione dei fondi pensione aperti, e quella dei predetti fondi interni è presentata con- testualmente alla dichiarazione dei redditi propri dei soggetti istitutori di tali fondi e dei sogget- ti al cui interno sono costituiti i fondi ai sensi dell’art. 2117 del Codice Civile. Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 252 del 2005 e all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presen- tata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. L’imposta sostitutiva è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. A tale versamento si rendo- no applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 13.2 I fondi pensione per i quali va dichiarata l’imposta sostitutiva nella Sezione I possono assume- Sezione I re la seguente configurazione: 77 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali A) fondi pensione aperti di cui 12 del D.Lgs. n. 252 ; B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito “vecchi fondi”) in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione; C)“vecchi fondi” in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di ge- stione le singole posizioni previdenziali degli iscritti; D)fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni pre- videnziali degli iscritti; E) “vecchi fondi” gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti; F) “vecchi fondi”, in regime di prestazioni definite, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali; Per i fondi pensione indicati sub A), B) e C) l’imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell’11 per cento, sul risultato netto determinato ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 252, co- stituito dalla differenza tra: – il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitu- tiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni pre- videnziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimen- to e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comun- que non soggetti ad imposta; – e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. Per i fondi pensione di cui alla lett. B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto, si assume il valore della riserva matematica. I proventi derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a forma- re il risultato della gestione e su di essi compete un credito d’imposta nella misura del 15 per cen- to (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di in- vestimento cosiddetti “lussemburghesi storici” e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d’im- posta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Per i fondi avviati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno, si assume il pa- trimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d’anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell’anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato del- la gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il ri- sultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. I fondi pensione indicati sub D) sono soggetti – fino a quando non si saranno adeguati alle di- sposizioni di cui al D.Lgs. n. 252 – ad un’imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cen- to del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d’Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici ob- bligatori previsti per i fondi comuni d’investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazio- ne dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostituti- va dovuta è aumentata all’1,50 per cento. I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 252. Per i fondi indicati sub E), l’imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta, nella misura dell’11 per cento. Tale risultato si determina ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraen- do, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza an- nuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo con- to anche dei premi versati a partire dall’ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel me- desimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricor- renza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto del- l’imposta sostitutiva). 78 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel caso in cui al termine dell’anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il va- lore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferi- mento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quan- do risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare). Per i fondi indicati sub F), l’imposta sostitutiva si applica, in base all’art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 252, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attua- le della rendita e i contributi versati. Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento di pertinenza del medesimo fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità: • l’accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d’imposta, un ri- sultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell’11 per cento dell’ammontare del risultato negativo medesimo. L’accreditamento è ammesso per l’intero ammontare ovvero anche per una sua parte; • la misura dell’importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato negativo, è stabilita discrezional- mente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite; • le somme necessarie per l’accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d’imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della ge- stione negativo; • nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispon- denti al risparmio d’imposta derivante dal conseguimento di un risultato negativo, il rispar- mio d’imposta così conseguito – evidenziato nel campo 13 e/o 23 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d’imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Modalità di compilazione Nel rigo RI1va indicato, in colonna 1, la data di costituzione del fondo e, in colonna 2, il nu- mero di iscrizione all’albo. Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento. Nel caso di utilizzo di più moduli, su ciascuno di essi deve essere compilato il rigo RI1 con i dati del fondo al quale le linee di investimento si riferiscono. Nei righi da RI2 a RI3, va indicato: – nel campo 1, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo; – nel campo 2, il patrimonio netto alla fine del periodo d’imposta, al lordo dell’imposta sosti- tutiva accantonata a tale data; – nel campo 3, l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei ri- scatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d’imposta; – nel campo 4, l’ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensio- nistiche nel periodo d’imposta o da altre linee di investimento; – nel campo 5, il patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta; – nel campo 6, l’ammontare complessivo dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o co- munque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a forma- re il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta o ad impo- sta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono sogget- ti, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 252, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all’estero e percepiti senza l’intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento; – nel campo 7, l’ammontare del credito d’imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizza- ti o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva; – nel campo 8, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se positivo. Tale risul- tato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l’importo complessivo dei risultati positivi maturati nell’anno, determinati ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252 e le differenze positive determinate ai sensi dell’art. 17 comma 7 del D.Lgs. n. 252; – nel campo 9, il risultato della gestione maturato nel periodo d’imposta, se negativo. Tale ri- sultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l’importo complessivo dei risul- tati negativi maturati nell’anno, determinati ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252; 79 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nel campo 10, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11 per cento dell’impor- to di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l’importo rilevante ai fini dell’applicazione del- l’imposta sostitutiva è assunto al netto dell’importo di campo 9; – nel campo 11, l’ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai red- diti indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2008 con i codici tributo previsti per i singoli redditi); – nel campo 12, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta sulle somme percepite dal singo- lo iscritto in dipendenza della garanzia (di un rendimento minimo del rimborso dei contribu- ti prestati) prestata allo stesso; – nel campo 13, l’ammontare del risparmio d’imposta risultante dall’esercizio precedente (im- porto di campo 22 del quadro RI del Mod. UNICO 2008 “Società di capitali, enti commer- ciali ed equiparati”; – nel campo 14, l’ammontare dell’imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili; – nel campo 15, l’ammontare dell’imposta sostitutiva pari all’1,50 per cento applicata dai fon- di pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione; – nel campo 16, l’ammontare dell’imposta, fino a concorrenza della differenza positiva tra l’im- porto di campo 10 (al netto dell’importo del credito d’imposta indicato al campo 7) e quel- lo di campo 13, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d’imposta hanno conseguito risultati negativi; – nel campo 17, l’ammontare del credito d’imposta, indicato nel rigo RX7 del quadro RX del Mod. UNICO 2008 “Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” non utilizzato in compensazione; – nel campo 18, l’ammontare delle imposte a credito trasferito da altre linee di investimento e utilizzato in compensazione delle imposte sostitutive dovute fino a concorrenza della differen- za positiva tra gli importi indicati nei campi 10, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell’importo di campo 10), 16 e 17; – nel campo 19, l’eventuale saldo versato all’Erario risultante dalla differenza tra gli importi in- dicati nei campi 10, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 13 (assunto fino a concorrenza dell’importo di campo 10), 16, 17 e 18. Se la differenza tra i predetti importi è negativa la stessa costituisce un credito che può essere utilizzato in compensazione ovvero per il paga- mento dell’imposta dovuta per il periodo successivo; – nel campo 20, l’ammontare delle imposte eventualmente a credito (indicato nel campo 19) utilizzato in compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta da altre linee di investimento; – nel campo 21, la differenza tra l’importo eventualmente a credito di campo 19 e quello di campo 20; tale differenza costituisce credito da riportare nel quadro RX; – nel campo 22, la differenza tra l’importo di campo 13 e quello di campo 10, qualora l’im- posta sostitutiva sia inferiore al risparmio d’imposta dell’anno precedente; – nel campo 23, l’ammontare del risparmio d’imposta corrispondente all’11 per cento del ri- sultato negativo maturato nel periodo d’imposta indicato nel campo 9, assunto al netto del- l’importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell’applicazione dell’imposta sosti- tutiva; – nel campo 24, l’ammontare del risparmio d’imposta accreditato ad altre linee di investimen- to che nel periodo d’imposta hanno conseguito risultati positivi, fino a concorrenza della som- ma degli importi indicati nei campi 22 e 23; – nel campo 25, l’ammontare del risparmio d’imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare è costituito dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei campi 22 e 23 e l’importo indicato nel campo 24. 13.3 La sez. II va utilizzata dalle imprese di assicurazione per dichiarare l’imposta sostitutiva relativa Sezione II ai contratti di assicurazione con i quali vengono attuate le forme pensionistiche individuali di cui all’art. 13 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 252 e ai contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione di cui all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. Per ciascun assicurato l’imposta sostitutiva dovuta è pari, rispettivamente, all’11 e al 12,50 per cento del risultato netto maturato nel periodo d’imposta. Tale risultato si determina, ai sensi del- l’art. 17 comma 5 del D.Lgs. n. 252, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di co- stituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a decorrere dall’ultima ricor- renza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell’imposta sostitutiva). Per ciascun assicurato il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, sull’intero im- porto che trova in esso capienza. 80 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel caso in cui al termine dell’anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il va- lore effettivo dei contratti di cui all’art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 252, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al con- tratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale del contratto (tale situazione si verifica, ad esem- pio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare). Nel rigo RI4 vanno indicati i dati relativi ai contratti di cui all’art. 13 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 252 e, nel rigo RI5, quelli relativi ai contratti di cui all’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000. In particolare, indicare: – nel campo 1, l’importo complessivo dei risultati positivi maturati nell’anno. Si precisa che cia- scun risultato va assunto al netto dell’eventuale risultato negativo degli anni precedenti non compensato nel 2007, relativo allo stesso assicurato; – nel campo 2, l’importo complessivo dei risultati negativi maturati nell’anno; – nel campo 3, l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11 per cento ovvero al 12,50 per cento dell’importo indicato nel campo 1; – nel campo 4, l’importo di campo 2, aumentato dei risultati negativi degli anni precedenti che non hanno trovato compensazione. R14 - QUADRO RM - REDDITI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SEPARATA DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ESTERE 14.1 Il presente quadro deve essere compilato: Generalità 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. UNICO 2009 dal soggetto che detiene, direttamente o indiret- tamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impre- sa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fisca- le privilegiato (c.d.Controlled foreign companies o CFC), in dipendenza della sua parteci- pazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC; 2) nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, in cui al dichiarante siano imputati i redditi del sogget- to estero collegato, determinati nella sezione III, quadro FC, del Mod. Unico 2009, in di- pendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero; 3) nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del TUIR, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC o di un impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indica- re il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili; 4) nel caso in cui al dichiarante sia stato attribuita, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un impresa estera collegata. In tal caso il dichiarante deve indica- re il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili; 5) nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del TUIR, sia stato imputato il reddito di una CFC o di un impresa estera collegata in dipendenza del- la sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili del soggetto estero. In tal caso la compi- lazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell’imposta (rigo RM5). I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società od ente non residente, con l’a- liquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento. Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più soggetti esteri dei quali possie- de partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del red- dito di ogni società estera partecipata. Pertanto, per ciascun soggetto estero cui il dichiarante partecipi,nei righida RM1 aRM4,de- ve essere indicato: • in colonna 1, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito del soggetto non re- sidente nella sezione II-A o nella sezione III del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società od ente non residente ed il dichiaran- te, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fiscale; • in colonna 2, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nel soggetto estero, come determinato nella sezione II-A o nella sezione III del quadro FC del modello UNICO 2009. Nei casi sub 3) e 4), va indicato il reddito im- putatodal soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIRo dal soggetto di cui all’art. 5 del 81 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali TUIR, cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili; • in colonna 3, l’aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corri- spondente al rapporto tra l’imposta di cui al rigo RN9 e il reddito risultante dalla somma de- gli importi dei righi da RN7 a RN8, colonne 1, comunque non inferiore al 27 per cento; in caso di esposizione nel rigo RN9 di una imposta pari a zero e fatta salva l’applicazione di norme speciali che prevedano un’aliquota ridotta di cui al rigo RN7; • in colonna 4, l’imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota di colonna 3 al reddito di cui alla colonna 2; • in colonna 5, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto estero partecipato sul reddito indicato in colonna 2, fino a concorrenza dell’importo di colonna 4. Se il reddito del soggetto estero è stato imputato ad un soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR o ad un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte di imposta pagata all’estero a titolo definitivo, riferibile al dichiarante; • in colonna 6, l’imposta dovuta, risultante dalla differenza tra l’importo di colonna 4 e quel- lo di colonna 5. Nel rigo RM5, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato: • in colonna 1, la somma degli importi di colonna 6 dei righi da RM1 a RM4; • in colonna 2, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente di- chiarazione, l’utilizzo in compensazione (rigo RX12); • in colonna 3, l’importo dell’eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; • in colonna 4,l’importo degli acconti versati con il mod. F24 (Per il calcolo degli acconti, ve- di il paragrafo 26.2 – Acconti); • in colonna 5, l’importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4. Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo a credito in colonna 6 (senza farlo precedere dal segno meno) e riportare lo stesso nel rigo, RX21 quadro RX, della presen- te dichiarazione. Nel caso in cui il dichiarante abbia esercitato l’opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR l’importo corrispondente al totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 dei righi RS114 e RS115 del quadro RS (art. 167, comma 6 e comma 7 del TUIR o art. 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 268 del 2006) può essere utilizzato a scomputo dell’imposta da versare di cui a co- lonna 5 e/o ad incremento dell’imposta a credito di cui a colonna 6. I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente quadro devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla pre- sente dichiarazione. Per il versamento dell’imposta (IRES) dovuta a saldo è stato istituito il codi- ce tributo 2114 e per quello relativo al primo acconto il codice tributo 2115. R15 - QUADRO RQ - IMPOSTE SOSTITUTIVE 15.1 Nel rigo RQ1 vanno indicate le plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende a fa- Sezione I - vore di CAF di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 241 del 1997. A tal fine si considera valore di rea- Conferimenti lizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ovvero, se su- o cessioni di beni periore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del CAF (sogget- o di aziende to conferitario). Nel rigo RQ2 vanno indicate le plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami in favore di CAF aziendali effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza as- (art. 8 della soluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c), d), e) L. n. 342/2000) e f), del D.Lgs. n. 241 del 1997, nei confronti dei CAF di cui al medesimo articolo. Nel rigo RQ3 va indicato il totale delle plusvalenze indicate nei righi RQ1 e RQ2. Nel rigo RQ4 va indi- cata l’imposta sostitutiva, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 19 per cento sull’ammonta- re indicato nel rigo precedente, che può essere compensata, in tutto o in parte, con: • i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al rigo RQ5; • le eccedenze ricevute, ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da indicare al rigo RQ6; • l’eccedenza dell’IRES, da indicare al rigo RQ7. Nel rigo RQ8 va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei righi da RQ5 a RQ7. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 – “Imposta sosti- tutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342”. 82 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 15.2 La presente sezione va compilata, ai sensi dell’art. 1 comma 129 della legge 24 dicembre Sezione II - 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dalle società considerate non operative nel periodo d’im- Imposta posta in corso alla data del 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano sostitutiva nel primo periodo di imposta e che, avendo deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazio- in caso di ne in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta., applicano l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi da 112 a 118, della leg- scioglimento ge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). In tal caso i predetti soggetti devono richie- o trasformazione dere la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del co- della società dice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione. L’opzione può esse- considerata re esercitata a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei non operativa soci, ove previsto, alla data del 1°gennaio 2008 ovvero che siano stati iscritti entro trenta gior- ni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° no- vembre 2007. Il reddito d’impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, ovvero, in caso di trasformazione, la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, nonché le riserve e i fondi in sospen- sione di imposta e i saldi attivi di rivalutazione sono assoggettati ad imposta sostitutiva dell’I- RES e dell’IRAP. Le perdite relative agli esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione dal predetto reddito. Si precisa che le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, posti in essere successivamente alla delibera di scioglimento, si con- siderano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore nor- male è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di impo- sta alle rendite catastali ovvero alle rendite stabilite ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale. In caso di scioglimento, nel rigo RQ9, colonna 1, va indicato il reddito d’impresa determina- to ai sensi dell’art. 182 del TUIR e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento del reddito di cui alla colonna 1. In caso di trasformazione, nel rigo RQ10, colonna 1, va indi- cata la differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il lo- ro valore fiscalmente riconosciuto e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento del- l’importo di colonna 1. Nel rigo RQ11, colonna 1, va indicato l’importo delle riserve e dei fondi in sospensione d’im- posta e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1. Nel rigo RQ12, colonna 1, va indicato l’importo dei saldi attivi di rivalutazione e, in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 5 per cento dell’importo di colonna 1. Nel rigo RQ13, va indicato il totale dell’imposta sostitutiva dovuta. 15.3 La presente sezione va compilata dalle società per azioni fiscalmente residenti nel territorio del- Imposta lo Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (SIIQ), i cui titoli di parteci- d’ingresso pazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e de- nel regime SII gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui e SIINQ (commi al comma 1 dell’art. 168-bis del TUIR, che abbiano le caratteristiche soggettive previste dal com- ma 119 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) e che ab- da 119 a 141, biano esercitato l’opzione ivi prevista attraverso l’apposita comunicazione; inoltre la sezione va art. 1, legge 27 compilata dalle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svol- dicembr genti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, che abbiano le caratteristiche 2006, n. 296) soggettive previste dal comma 125 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e che abbiano eser- citato l’opzione congiunta ivi prevista attraverso la medesima comunicazione. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura del- l’ultimo esercizio in regime ordinario (vedere la voce “Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, nel- le “Novità alla disciplina del reddito d’impresa”). Ai sensi del comma 129 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, possono es- sere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione. In ambedue i casi il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto a decor- rere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime specia- le. Si precisa infine che, per effetto dell’art. 4 del decreto citato, tra gli immobili vi rientrano an- che quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria. L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto di eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con l’aliquota del 20 per cento. 83 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Si rammenta che, la presente sezione non deve essere compilata qualora la società, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, abbia incluso nel reddito d’impresa del periodo an- teriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al suddetto valore normale. A tal fine nel rigo RQ14 va indicato: – in colonna 1, l’importo delle plusvalenze realizzate su immobili nonché sui diritti reali su im- mobili destinati alla locazione; – in colonna 2, l’importo delle minusvalenze sui medesimi beni e diritti; – in colonna 3, l’importo imponibile delle plusvalenze residue dato dalla differenza delle due precedenti colonne 1 e 2; – in colonna 4, l’importo relativo alle perdite fiscali utilizzate, secondo le regole ordinarie, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso. L’eventuale importo re- siduo può essere utilizzato a compensazione dei redditi imponibili di cui al quadro RN, qua- dro GN o GC derivanti dalle attività diverse da quella esente; – in colonna 5, l’ammontare imponibile netto risultante dallo scomputo delle predette perdite di colonna 4 dall’importo di colonna 3; – in colonna 6, l’imposta sostitutiva d’ingresso al regime speciale pari al 20 per cento dell’im- porto di colonna 5 da versare. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ o SIINQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell’IRES relativa ai periodi d’imposta successivi. Nel rigo RQ14, colonna 7, va indicato l’importo relativo alla rata annuale. L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. 15.4 La presente sezione va compilata dalle società conferenti che abbiano scelto, ai sensi del com- Sezione IV ma 137 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in alternativa alle ordinarie regole Imposta di tassazione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta re- sostitutiva per gionale sulle attività produttive in caso di plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di im- mobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del pe- conferimenti in riodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regi- SIIQ e SIINQ me speciale di cui ai commi da 119 a 141 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata. (commi da 119 a Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni residenti nel territorio dello 141, art. 1, legge Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui 27 dicembre al comma 125, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni del citato com- 2006, n. 296) ma 137 si applicano, inoltre: – agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; – ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territo- rio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di parteci- pazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale. Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007 n. 174, la suddetta imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione a immobili non destinati alla locazione. Si ricorda che, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte del- la società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. A tal fine nei righi da RQ15 a RQ17 va indicato: – in colonna 1 il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili; – in colonna 2, l’importo delle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili. Nel rigo RQ18, colonna 1, va indicato l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei righi da RQ15 a RQ17; l’imposta da versare va indicata in colonna 2. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento. 84 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In tal caso nel rigo RQ19, va indicato l’importo della rata annuale. L’importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che in caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applica- no gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versa- re contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti ai fini dell’indicazione di tutti i conferimenti effettua- ti, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra. 15.5 L’art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha mo- Sezione V-A - dificato l’art. 109, comma 4, lett. b) del Tuir, col quale si dispone, con effetto dal periodo d’im- Imposta posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la soppressione della facoltà per il sostituiva contribuente di dedurre nell’apposito prospetto della presente dichiarazione, quadro EC, gli am- mortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le sulle deduzioni spese relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria extracontabili di cui all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazio- (art. 1, comma ne finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto econo- 48, legge 24 mico. La predetta disposizione disciplina l’eliminazione dal bilancio d’esercizio dei medesimi dicembre 2007, componenti negativi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma del diritto so- n. 244) cietario (Decreto legislativo n. 6 del 2003), erano stati dedotti applicando il secondo comma dell’art. 2426 del codice civile, dando luogo alle c.d. eccedenze pregresse (si veda le istruzio- ni al quadro EC del presente modello). La norma prevede, inoltre, fino a concorrenza dell’impor- to complessivo delle predette eccedenze, un regime di sospensione di imposta “per massa” del- le riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio. In via transitoria è fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 109, comma 4, let- tera b), terzo, quarto e quinto periodo, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla pre- detta legge n. 244 del 2007, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. L’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) interviene sul re- gime fiscale delle predette deduzioni extracontabili prevedendo che le differenze tra il valore civi- le e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano essere recupera- te a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, median- te opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con ali- quota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di eu- ro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Si precisa che nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della deter- minazione delle aliquote progressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di va- lori assoggettate a imposta sostitutiva nel precedente periodo d’imposta. L’applicazione dell’imposta sostitutiva, può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere ri- chiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili corrispondenti ai righi di ciascuna se- zione del suddetto quadro EC. L’assoggettamento a imposta sostitutiva riguarda comunque, per ciascun rigo del quadro EC oggetto di riallineamento, l’intero ammontare delle differenze tra i relativi valori civili e fiscali ri- sultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 marzo 2008 sono state adotta- te le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’eser- cizio dell’opzione. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del citato decreto l’opzione per l’imposta sostitutiva comporta la disapplicazione, in relazione alle differenze di valore ad essa assoggettate, delle disposizioni di cui al comma 51, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, concer- nenti il recupero a tassazione in quote costanti delle medesime differenze agli effetti dell’Irap e il corrispondente svincolo delle riserve in sospensione d’imposta. Il presente prospetto va compilato, quindi, per effettuare il recupero a tassazione delle differen- ze originate dalle deduzioni extracontabili. Per quanto riguarda l’affrancamento delle deduzioni extracontabili, nei righi successivi vanno indicati gli ammontari delle deduzioni extracontabili corrispondenti ai singoli righi del quadro EC (ammortamenti, altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili e accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione sia stata espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d’impresa) e precisamente gli importi relativi: – nel rigo RQ20 colonna 1, ai beni materiali, colonna 2, a impianti e macchinari, colonna 3, ai fabbricati strumentali, colonna 4, ai beni immateriali, colonna 5, alle spese di ricerca e 85 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sviluppo e, colonna 6, all’avviamento; i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, possono non assoggettare ad imposta sostitutiva le dif- ferenze di valore attinenti ai marchi, incluse nel rigo del suddetto quadro EC relativo ai beni immateriali (rigo EC4). – nel rigo RQ21 colonna 3, alle opere e servizi ultrannuali, colonna 4, ai titoli obbligaziona- ri e similari, colonna 5, alle partecipazioni immobilizzate e, colonna 6, alle partecipazioni del circolante; – nel rigo RQ22 colonna 1, al fondo rischi e svalutazione crediti, colonna 2, al fondo spese lavori ciclici, colonna 3, al fondo spese ripristino e sostituzione, colonna 4, al fondo operazioni e con- corsi a premio, colonna 5, al fondo per imposte deducibili e, colonna 6, ai fondi di quiescenza. Nella colonna 7 dei righi da RQ20 a RQ22 va indicato l’importo corrispondente alla somma delle colonne da 1 a 6 dei predetti singoli righi. L’importo dell’imposta sostitutiva va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicato nel rigo RQ22; si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale risultate dalla somma degli importi indicati alla colonna 7 dei predetti righi da RQ20 a RQ22. Nel caso in cui l’opzione per l’imposta sostitutiva sia esercitata dal contribuente in più periodi d’imposta in relazione a classi distinte di beni e altri elementi, ai fini della determinazione delle aliquote pro- gressive applicabili, assumono rilevanza anche le differenze di valori precedentemente assog- gettate a imposta sostitutiva. Si precisa che se l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda i beni materiali e immateriali in- dicati nel rigo RQ20 e gli stessi sono ceduti nel corso dello stesso periodo d’imposta di eserci- zio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, le differenze tra valori ci- vili e fiscali relativi ai beni ceduti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva sulle le differenze tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri ele- menti indicati nel quadro EC deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali, la prima, pari al 30 per cento, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è stata esercitata l’opzione; la seconda, pa- ri al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d’imposta successivi; sulla se- conda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali. A tal fine nel rigo RQ24 va indicato l’importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell’importo di rigo RQ23. Il riallineamento dei valori civili e fiscali conseguente all’applicazione dell’imposta sostitutiva produce effetti a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale, ai sensi dell’arti- colo 1, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008 si considera effettuata l’opzione per la di- sciplina. A partire dalla stessa data, opera l’eliminazione del corrispondente vincolo di dispo- nibilità gravante sulle riserve in sospensione d’imposta. 15.6 Sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che redigono il bilancio in ba- Sezione V-B - se ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamen- Imposta to europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e che, per effetto dell’art. 15, comma 3, lett. sostituiva sulle b), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, esercitano l’opzione per il riallineamento, ai fini dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addi- divergenze zionali, delle divergenze esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello dall’applicazione in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio, che derivano dalla valuta- dei principi zione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di contabili accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’art. 13 del decreto legislativo 28 feb- internazionali braio 2005, n. 38: si tratta delle divergenze emerse in sede di prima applicazione dei princi- (art. 15, comma pi contabili internazionali (FTA). 3 lett. b), del decreto legge n. Ai sensi del comma 7 del citato art. 15, per il riallineamento delle predette divergenze si ap- 185 del 2008) plicano le disposizioni dell’art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L’applicazione dell’imposta sostitutiva, può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere ri- chiesta per classi omogenee. L’importo dell’imposta sostitutiva va determinato complessivamente applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti al comma 48, art. 1, legge n. 244 del 2007 e va indicato nel rigo RQ25, colonna 4;. si precisa che tali scaglioni vanno applicati al totale, di cui alla colonna 3, risultate dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 rispetti- vamente previste per indicare i disallineamenti derivanti dall’applicazione dei commi 5 e 6 del- l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005. 86 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell’articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A tal fine va indicato l’importo della predetta divergenza in colonna 5 e la relativa imposta con aliquota del 16 per cento in colonna 6. In colonna 7 va indicato l’importo totale dell’imposta dovuta pari alla somma degli importi del- le colonne 4 e 6. L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle im- poste relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 15.7 La presente sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 1, Sezione VI comma 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), nonché, in alternati- Imposta va, della facoltà di cui all’art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, sostitutiva sui convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 maggiori valori Sezione VI-A attribuiti in Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso bilancio, ai sensi aziendale) di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR è previsto dall’art. 176, comma 2-ter, dell’art. 1, del TUIR, che, in alternativa al regime di neutralità fiscale, sia possibile optare per l’applicazio- comma 47. legge ne, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituen- n. 244 del 2007 ti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento, di un’imposta sostitutiva del- e ai sensi l’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquo- dell’art. 15, ta del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 commi 10, 11 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e 12 del decreto fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 legge n. 185 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del 2008. del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di opera- zione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo re- gime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) ed in tal caso l’opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario. L’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tar- di, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’operazione, me- diante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’eserci- zio nel corso del quale è posta in essere l’operazione ovvero in quella del periodo d’imposta successivo. Nella presente dichiarazione è possibile ottenere, quindi, il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni entro il periodo d’imposta in cor- so al 31 dicembre 2007 o entro il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di- cembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura dei predetti periodi o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 lu- glio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del predetto decreto per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatasi presso il soggetto conferente, incorporato, fuso o scis- so per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei red- diti e trasferita al soggetto beneficiario dell’operazione deve essere prioritariamente applicato il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative disposizioni di attuazione recate dal decreto 3 marzo 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora si benefici dell’agevolazione di cui ai commi da 242 a 249 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni azien- dali (c.d bonus aggregazioni), in relazione alla medesima operazione straordinaria, si può op- tare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente prospetto sui residui maggiori valori eventualmente esistenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente in quanto eccedenti il li- mite di 5 milioni di euro. Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sosti- tutiva anche in misura parziale; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere ri- chiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l’avviamento, l’imposta sostitutiva può essere appli- cata anche distintamente su ciascuna di esse. L’opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione. L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell’opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, per il soggetto conferitario, incorporato, fuso o 87 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali scisso, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo. Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, oc- corre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d’imposta (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2008, n. 57). A tal fine nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati e del- l’imposta relativi a ciascuna operazione, indicando nel rigo RQ26, i dati dei beni che sono stati assoggettati parzialmente nella precedente dichiarazione ad imposta sostitutiva, e nel ri- go RQ27, i dati per gli affrancamenti relativi al 2008. Nei righi RQ26 e RQ27 vanno indicati: – in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali; – in colonna 2, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali; – in colonna 3, l’importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costi- tuente la base imponibile dell’imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta ba- se imponibile, ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 del decreto 25 luglio 2008, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d’imposta di esercizio dell’opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta; – in colonna 4, l’importo dell’imposta sostitutiva determinato applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento agli scaglioni previsti. dal comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR. Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pa- ri al 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative al periodo d’imposta dell’operazione di con- ferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pa- ri al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al se- condo e al terzo periodo successivi a quello dell’operazione. L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta do- vuta. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento. A tal fine nel rigo RQ28, va indicato l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva dovuta pari alla somma degli importi della colonna 4 dei righi da RQ26 a RQ27 e nel rigo RQ29 l’impor- to della prima rata annuale pari al 30 per cento della somma del rigo RQ28. Sezione VI-B In deroga alle disposizioni del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR e del relativo decreto di at- tuazione, il soggetto beneficiario dell’operazione straordinaria che eserciti l’opzione prevista dall’art. 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla leg- ge 28 gennaio 2009, n. 2, è tenuto a compilare la presente Sezione VI-B. L’opzione consiste nell’assoggettare, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva di cui al medesi- mo comma 2-ter dell’art. 176, con l’aliquota del 16 per cento, i maggiori valori attribuiti in bi- lancio all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. Con tale opzione il soggetto beneficiario potrà effettuare nella dichiarazione ai fini IRES e IRAP del periodo di im- posta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva, la deduzione di cui all’art. 103 del TUIR e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Allo stesso modo, a partire dal medesimo periodo di imposta di cui sopra saranno deducibili le quote di ammor- tamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a con- to economico. Le predette disposizioni sono applicabili anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2-ter, del Tuir. In questo caso tali maggiori valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed even- tuali maggiorazioni, rispettivamente dell’IRES e dell’IRAP separatamente dall’imponibile com- plessivo. La presente opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come de- finite dal comma 5, dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Il regime qui previsto si rende applicabile per i disallineamenti derivanti dalle operazioni socie- tarie straordinarie effettuate a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicem- bre 2007 e, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, anche per quelle effettuate precedentemente. In tal caso i soggetti che avessero già esercitato l’opzione possono aderire al suddetto regime di riallineamento riliquidando l’imposta sostitutiva dovuta. 88 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva. Nel rigo RQ30 devono essere indicati gli importi dei maggiori valori derivanti dalle differenze tra importi civili e fiscali relativi all’avviamento, colonna 1, ai marchi d’impresa, colonna 2, e alle altre attività immateriali (tra le quali si intende compresa qualsiasi immobilizzazione imma- teriale a vita utile indefinita), colonna 3. In colonna 4 va indicato l’importo corrispondente al- l’imposta sostitutiva dovuta, determinato applicando l’aliquota del 16 per cento alla somma de- gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti l’importo del disallineamento va indicato in colon- na 5 e l’imposta sostitutiva dovuta, in colonna 6, applicando l’aliquota del 20 per cento all’im- porto di colonna 5; in colonna 7 va indicata la somma degli importi di cui alle colonne 4 e 6 pari all’imposta complessiva dovuta. Tale importo deve essere versato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo del- le imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione utiliz- zando l’apposito codice tributo. Nei righi RQ31 e RQ32 devono essere indicati, colonna 1, la denominazione delle componen- ti reddituali e patrimoniali relative ad attività diverse da quelle indicate nell’art. 176, comma 2- ter del TUIR per le quali si è optato per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori attri- buiti in bilancio e, colonna 2, il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini del- l’IRES e in colonna 3 il corrispondente importo del disallineamento rilevante ai fini dell’IRAP. In tale ultimo caso nel rigo RQ33, colonna 1, va indicato l’importo dei maggiori valori rilevan- ti ai fini IRES corrispondente alla somma della colonna 2 dei righi RQ31 e RQ32, mentre in colonna 5 la somma dei maggiori valori rilevanti ai fini IRAP corrispondente alla somma della colonna 3 dei righi RQ31 e RQ32. Diversamente, qualora si sia optato per assoggettare a tas- sazione il valore complessivo delle divergenze civili e fiscali, non vanno compilati i righi RQ31 e RQ32 e va indicato nel rigo RQ33 in colonna 1 l’importo totale del riallineamento ai fini IRES e in colonna 2 l’imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 27,5 per cento e in colonna 4l’imposta corrispondente all’applicazione dell’eventuale maggiorazio- ne (la cui percentuale va indicata in colonna 3); in colonna 5, l’importo totale del riallineamen- to ai fini IRAP e, in colonna 7, l’imposta corrispondente all’applicazione dell’aliquota ordina- ria dell’IRAP (la cui percentuale va indicata in colonna 6) e in colonna 9 l’imposta corrispon- dente all’eventuale maggiorazione dell’IRAP (la cui percentuale va indicata in colonna 8); in colonna 10, l’importo complessivo dell’imposta dovuta, pari alla somma degli importi delle co- lonne 2, 4, 7 e 9 del rigo RQ33, che deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione utilizzando l’apposito codice tributo. Qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, relati- vamente alle operazioni straordinarie sia stata già esercitata l’opzione prevista dall’art. 1, com- ma 47, della legge n. 244 del 2007, si procede a riliquidare l’imposta sostitutiva dovuta ver- sando la differenza. A tal fine nel rigo RQ34, colonna 1, deve essere indicato l’importo deri- vante dalla riliquidazione effettuata ai sensi del comma 12 relativa all’imposta sostitutiva ver- sata in precedenza e in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta pari alla somma degli impor- ti indicati nella colonna 7 del rigo RQ30 e nella colonna 10 del rigo RQ33 al netto dell’im- porto di cui alla colonna 1. Tale importo deve essere versato in unica soluzione entro il termi- ne di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in cor- so al 31 dicembre 2007. 15.8 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 1, comma 49, Sezione VII della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), si avvalgono della facoltà di as- Imposta soggettare ad un’imposta sostitutiva dell’IRES l’ammontare delle differenze tra valori civili e va- sostitutiva sui lori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per l’adesione al disallineamenti consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 derivanti dalla del TUIR, al netto delle rettifiche già operate. adesione al La precedente disposizione si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’arti- regime del colo 115 del TUIR, relativamente al regime della trasparenza. consolidato Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze sono adot- e della tate le relative disposizioni attuative. trasparenza Agli effetti della procedura di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e valori fisca- (art. 1, comma li esistenti: 49, legge 24 – presso la società trasparente assume rilievo l’importo indicato nei righi da RF87 a RF89 del dicembre 2007, prospetto del reddito imputato ex art. 115 del TUIR; n. 244) – presso la società controllata partecipante al consolidato assume rilievo gli importi indicati nei ri- ghi da RF93 a RF95 del prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del TUIR. 89 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali A tal fine nel rigo RQ35, colonna 1, va indicato l’importo corrispondente alle differenze tra va- lori civili e valori fiscali dei beni ammortizzabili; nel rigo RQ36, colonna 1, l’importo corrispon- dente alle differenze tra valori civili e valori fiscali degli altri elementi dell’attivo; nel RQ37, co- lonna 1, l’importo corrispondente alle differenze tra valori civili e valori fiscali dei fondi di ac- cantonamento e/o per rischi e oneri. Nella colonna 2 dei precedenti righi va indicato l’ammontare corrispondente all’imposta sosti- tutiva del 6 per cento degli importi indicati nelle precedenti colonne 1. 15.9 Il presente prospetto va compilato dai soggetti che esercitano le attività di ricerca e coltivazione Sezione VIII - di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di Imposta benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas sostitutiva sul naturale, il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore. Ai sensi dell’art. 81, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con maggior valore modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato introdotto l’art. 92-bis del Tuir, con delle rimanenze decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data del 25 giugno 2008. finali (art. 81, Per i soggetti interessati la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all’art. 85, com- Decreto Legge 25 ma 1, lettere a) e b), del Tuir è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del «pri- giugno 2008, n. mo entrato primo uscito» (c.d. FIFO), anche se non adottati in bilancio. 112, convertito, Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione con dell’art. 92-bis del Tuir anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all’art. 13, modificazioni, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 38 del 2005 è soggetto ad un’imposta sostitutiva del- nella Legge 6 l’imposta sul reddito delle societàe dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquo- agosto 2008, ta del 16 per cento. n. 133) Il presente quadro va compilato, inoltre, dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 7 dell’art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo- dificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 per il riallineamento delle divergenze derivan- ti dall’applicazione dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005 a seguito della adzione dei principi contabili internazionali. A tal fine nel rigo RQ39, colonna 1, va indicato l’importo corrispondente alla differenza posi- tiva risultante dalla applicazione del metodo della media ponderata o del FIFO ai beni sopra indicati rispetto al diverso metodo eventualmente adottato, che non concorre alla formazione del reddito di cui al quadro RF in quanto escluso; in colonna 2 va indicato l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota sostitutiva dell’Ires e dell’Irap all’importo di colonna 1. Si precisa che ai sensi dell’art. 81, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008, l’impo- sta sostitutiva dovuta è versata in un’unica soluzione contestualmente al saldo dell’imposta per- sonale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis del Tuir. Alternativamente, il contribuente può versare l’imposta sostitutiva in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all’esercizio di prima applicazione del predetto art. 92-bis del Tuir e dei due esercizi successivi. A tal fine va compilato il rigo RQ40 indicando l’importo della prima rata. Si ricorda che in caso di rateizzazione sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento. Tuttavia poiché fino al terzo esercizio successivo all’applicazione della citata disposizione le svalutazioni determinate in base all’articolo 92, comma 5, del Tuir fino a concorrenza del mag- gior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’Ires e dell’Irap, le predette svalutazioni determinano la riliquidazione della stessa impo- sta sostitutiva. In tal caso l’importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminu- zione delle rate di eguale importo ancora da versare; l’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta sul reddito. 15.10 Le sezioni IX e X devono essere compilate, ai sensi dell’art. 15 del decreto legge 29 novembre Sezione IX e X - 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dai soggetti Rivalutazione dei indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non hanno adottato i principi beni d’impresa e contabili internazionali nella redazione del bilancio e che abbiano scelto, anche in deroga all’ar- ticolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalu- affrancamento tare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o del saldo attivo al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. di rivalutazione La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quel- lo in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successiva- mente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008 e deve riguardare tut- ti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo in- ventario e nella nota integrativa. 90 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accanto- nato in una speciale riserva designata con riferimento al decreto legge n. 185 del 2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La predetta riserva ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del codice civile. Pertanto le imprese possono procedere alla rivalutazione degli immobili ammortizzabili e quel- li non ammortizzabili, con esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzio- ne o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio relativo all’eserci- zio chiuso entro il 31 dicembre 2007. Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitu- tiva dell’IRES e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 7 per cento e del 4 per cen- to a seconda che si tratti di immobili ammortizzabili o immobili non ammortizzabili, da compu- tare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione ed è indeducibile. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimen- to al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento dell’imposta sostitutiva. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione di una imposta so- stitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Le predette imposte sostitutive devono essere versate, a scelta del contribuente, in un’unica so- luzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la pri- ma con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettiva- mente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Si precisa che in caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli in- teressi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il versamento delle predette imposte sostitutive vanno utilizzati gli appositi codici tributo. Ai sensi dell’art. 15, comma 23, del decreto legge n. 185 del 2008, si applicano, in quan- to compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e quelle previste dal decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. A tal fine nella sezione IX vanno indicati: – nel rigo RQ41, colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili ammortizza- bili e, colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 7 per cento dell’importo indicato in colonna 1; – nel rigo RQ42, colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti agli immobili non am- mortizzabili e, colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 4 per cento dell’importo indicato in co- lonna 1; – nel rigo RQ43,la somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi RQ41 e RQ42, cor- rispondente all’importo da versare; – nel rigo RQ44, in caso di opzione, l’importo corrispondente alla prima delle tre rate ai sen- si del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell’imposta di cui al ri- go RQ43. Nella sezione X vanno indicati: – nel righi RQ45, colonna 1, l’ammontare del saldo di rivalutazione da assoggettare ad imposta sostitutiva e colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna1; – nel rigo RQ46, in caso di opzione, l’importo corrispondente alla prima delle tre rate ai sen- si del comma 22, dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, dell’imposta di cui al ri- go RQ45, colonna 2. 91 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 15.11 Sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti che redigono il bilancio in ba- Sezione XI se ai principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamen- Imposte sulle to europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e che per effetto dell’art. 15, comma 3, lett. divergenze a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, esercitano l’opzione per il riallineamento, ai fini del- derivanti l’IRES e dell’IRAP, delle divergenze esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successi- vo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio, e che non si sa- dall’applicazione rebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del TUIR dalla legge dei principi finanziaria per il 2008 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di contabili IAS/IFRS adozione dei principi contabili internazionali. ai sensi Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili in- dell’articolo 15, ternazionali derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall’eliminazione di ammortamen- comma 3, lett. a). ti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’ar- ticolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2005, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extra- contabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell’art. 109, com- ma 4, del TUIR e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell’appli- cazione delle disposizioni dello stesso TUIR, così come modificate dalla legge finanziaria per il 2008. Il riallineamento delle predette divergenze può essere attuato, a scelta del contribuente: – sulla totalità delle differenze positive e negative; – con riguardo a singole fattispecie. Si precisa che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rap- porti di copertura. Se nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute operazio- ni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può appli- care le disposizioni dei commi 4 o 5 dell’art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008, in mo- do autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati al- l’aggregazione. Soltanto in tale ultima ipotesi deve essere compilata la colonna 1 del rigo RQ47, RQ48, RQ49 e RQ50, avendo cura di indicare il codice fiscale del soggetto fuso o incorporato, conferente o scisso. Nel rigo RQ47 va indicata in colonna 2 e in colonna 5 la somma algebrica delle differenze da riallineare. Se l’importo di colonna 2 è positivo, in colonna 3 va indicata l’aliquota IRES eventualmente aumentata delle maggiorazioni e in colonna 4 l’importo dovuto. Se l’importo di colonna 5 è positivo, in colonna 6 vaindicata l’aliquota IRAP ordinaria e in co- lonna 8 l’eventuale maggiorazione e rispettivamente in colonna 7 e in colonna 9 gli importi dovuti. L’imposta risultante dalla somma degli importi delle colonne 4, 7 e 9 deve essere indicata in colonna 10 e versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 utilizzando l’apposito codice tributo. Qualora il saldo da indicare nelle colonne 2 e/o 5 sia negativo, la relativa deduzione con- corre, per quote costanti, alla formazione dell’imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi. Nei righi da RQ48 a RQ50 devono essere indicati i dati relativi alle medesime divergenze qualora il soggetto opti per il riallineamento con riguardo a singole fattispecie. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Si precisa che qualora si abbia un saldo negativo non è comunque ammessa alcuna deduzio- ne dall’imponibile degli esercizi successivi. A tal fine nei predetti righi, in colonna 2, va indicata la denominazione delle componenti red- dituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura, in colonna 3, l’ammontare relativo al disallinea- menti esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di- cembre 2007. Nel rigo RQ51, colonna 1, va indicato il totale dei saldi positivi il saldo oggetto di riallinea- mento derivante dalla somma della colonna 3 dei righi da RQ48 a RQ50. Tale saldo è assog- gettato ad imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo; l’imposta dovuta va indicata in colonna 2. L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle im- poste relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 utilizzando il re- lativo codice tributo. 92 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali R16 - QUADRO RU - CREDITI D’IMPOSTA 16.1 Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d’imposta deri- Premessa vanti da agevolazioni concesse alle imprese. Nel quadro sono previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, alcune sezioni multimodulo, cosiddette “pluricredito”, nelle quali devono essere indicati i crediti d’imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati. Modalità di compilazione delle sezioni “pluricredito” I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni “pluricredito” dovranno compi- lare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d’imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell’apposito campo “Mod. N.”, posto in alto a destra del presente quadro, il numero dei moduli compilati. Modalità di compilazione del quadro da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devo- no indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolida- to e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Si ricorda che l’importo ceduto al consolidato non può superare l’importo dell’IRES dovuta dal gruppo consolidato. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per traspa- renza ai sensi dell’art. 115 del TUIR devono indicare l’ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indica- re l’ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai beneficiari ed indicata nel quadro PN, sezione IV. Il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente: (residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato – utilizzato – ceduto = residuo da riportare) Qualora la sezione del quadro RU relativa al credito trasferito sia strutturata in colonne con di- verse annualità, ovvero riguardanti diversi regimi agevolativi, occorre indicare l’ammontare del credito residuo, determinato nel modo sopra illustrato, in corrispondenza delle colonne relative al credito trasferito. I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza e i soggetti beneficiari di Trust devono indicare nella sezione XXIII i crediti d’imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust. Si segnalano di seguito le principali novità. 1) Nel quadro sono stati previsti i crediti d’imposta di recente istituzione: – credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero di quota parte della tas- sa automobilistica pagata per l’anno 2008, istituito dall’art. 83-bis, comma 26, del de- creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago- sto 2008, n. 133, da indicare nella sezione XIX; – credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica, istituito dall’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX; – credito d’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione, isti- tuito dall’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX; – credito d’imposta a favore dei soggetti che eseguono apporti in denaro per favorire la produzione di opere cinematografiche, istituito dall’art. 1, commi 325 e 327, della leg- ge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX; – credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, istituito dall’art. 1, comma 327, lett. b), della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX; – credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, istituito dall’art. 1, comma 327, lett. c) della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX. 2) Deve essere indicato nella sezione XXI “Altri crediti d’imposta”, in quanto non più specifica- tamente riportato nel presente quadro, il credito d’imposta previsto dall’art. 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore delle società sportive ope- ranti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, per le assunzioni di giovani sportivi. 93 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta da indicare nel presente qua- dro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme isti- tutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quel- lo in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero del- l’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere uti- lizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utiliz- zata del limite generale. Il predetto limite non si applica al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 280, della leg- ge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo) nonché, a partire dal 1º gennaio 2010, al credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 271, della citata legge n. 296 del 2006. Il limite di utilizzo non si applica, altresì, agli incentivi previsti o prorogati dall’art. 29 del decreto leg- ge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l’acquisto, con rottamazio- ne, di autoveicoli e motocicli). Inoltre, il citato tetto non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all’A- genzia delle entrate un’apposita istanza preventiva ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000. Ai fini della verifica dell’anzidetto limite di utilizzo e della determinazione dell’ammon- tare eccedente deve essere compilata la sezione XXV. Si rammentano inoltre le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d’imposta: – salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completa- mente utilizzati; – possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole age- volazioni, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o in diminuzione delle imposte e ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive; – in caso di utilizzo del credito d’imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si ren- dono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cen- to dell’importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Si rammenta, altresì, che l’importo del credito indebitamente utilizzato può essere ver- sato, a seguito di ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il trentesimo gior- no successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, unitamente ai rela- tivi interessi e sanzioni (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). Si segnala inoltre che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d’imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Si evidenzia, infine, che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle se- zioni e dei righi è identica in tutti i modelli UNICO 2009 con la conseguenza che, non essen- do presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righi non è consecutiva. 16.2 Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. Sezione I 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, Teleriscaldamento L. 203/2008) Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta spettante, ai sensi dell’art. 8, con biomassa ed comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 60 del- energia geotermica la legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con bio- Codice credito 01 massa e con energia geotermica. Il credito d’imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un’autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Nella sezione va altresì indicato il credito d’imposta previsto a favore dei medesimi gestori dal- l’art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento. Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell’Agenzia delle En- trate n. 95 del 31 ottobre 2001. 94 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali L’agevolazione è stata prorogata dalla legge n. 203 del 2008. Nella sezione va indicato: – nelrigo RU1,l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU7, colonna 2, del Mod. UNICO/2008; – nelrigo RU2,colonna 1, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 29 della legge n. 388 del 2000; – nelrigo RU2,colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 448 del 1998; – nelrigo RU3,l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il codice tributo “6737”; – nel rigo RU4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presenta- zione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU5, la differenza tra la somma dei righi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l’im- porto indicato nel rigo RU3; – nel rigo RU6, l’importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso; – nel rigo RU7, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l’importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia- razione. 16.3 Credito d’imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20, D.Lgs. 60/99; D.I. Sezione II 310/2000) Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale ci- Esercenti sale nematografiche, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000. cinematografiche Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell’IVA, può essere utilizzato nei periodi suc- Codice credito 02 cessivi al trimestre o semestre solare di riferimento, in diminuzione dell’IVA dovuta in sede di li- quidazione o mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In particolare va indicato: – nel rigo RU8, l’ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU12 del Mod. UNICO/2008; – nel rigo RU9, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione; – nel rigo RU10, colonna 1, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno 2008; – nel rigo RU10, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione del versamento del saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008; – nel rigo RU10, colonna 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nelperiodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra- mite il codice tributo “6604”; – nel rigo RU11, l’ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU12, l’ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei righi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1, 2 e 3, utilizzabile in diminuzione dell’IVA ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia- razione. 16.4 Incentivi occupazionali (art. 7, L. 388/2000; art. 2, D.L. 209/2002; art. 63, L. 289/2002; Sezione III art. 1, c. 412, lett. b), L. 266/2005) Incentivi Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo: occupazionali – al credito d’imposta previsto dall’art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 63, comma 1, lett. a), primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica; ex art. 7 L. 388/2000 – al credito d’imposta di cui all’art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) e art. 63 L. 289/2002 della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell’Agenzia delle Entrate; Codice credito 03 Si rammenta che il credito d’imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate è fruibile nel ri- spetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. 95 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RU13, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 1 e 2 del rigo RU17 del Mod. UNICO 2008. Nel rigo RU14, va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i codi- ci tributo “6732” – “6733” – “6744” – “6745” – “6751” – “6758”; – nella colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i codi- ci tributo “6752” – “6753” – “6754” – “6755” – “6756” – “6757”. Nel rigo RU15, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui al rigo RU14 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relati- vi interessi e sanzioni. Nel rigo RU16, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta per il quale si è verificata la decadenza a seguito del mancato utilizzo del credito entro i limiti temporali previ- sti dalla sopra citata normativa e illustrati nella circolare n. 16 del 9 aprile 2004. Nel rigo RU17, colonne 1 e 2, va indicata la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU13 e RU15 e la somma degli importi indicati nei righi RU14 e RU16 delle corrispon- denti colonne; il credito residuo può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presen- te dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa e illustrati nella cir- colare n. 16 del 9 aprile 2004. 16.5 Credito d’imposta a favore dell’editoria (art. 8, L. 62/2001; D.P.C.M. 143/2002; D.M. 7 Sezione IV febbraio 2003; art. 1, c. 464, L. 266/2005) L’art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese pro- Investimenti delle duttrici di prodotti editoriali per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004. Il credito imprese editrici è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d’imposta in cui l’investi- Codice credito 04 mento è effettuato e spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d’imposta successivi. L’eventuale eccedenza del credito che non trova capienza nel periodo d’imposta in cui è con- cesso è utilizzabile nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto. In particolare: – nelrigo RU18, colonna 1, riportare l’importo indicato nella colonna 2 del rigo RU18 del mo- dello UNICO 2008; – nelrigo RU19,colonna 5, indicare l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in relazione al costo degli investimenti indicato nel rigo RU18, colonna 1; – nel rigo RU20,colonne 1,2,3 e4,riportare l’ammontare del credito d’imposta residuo del- la precedente dichiarazione risultante rispettivamente dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU23 del modello UNICO 2008; – nelrigo RU 21,colonne 1, 2, 3, 4 e5 indicare l’ammontare del credito utilizzato in compen- sazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione, tramite i codici tributo “6746” e “6765”; – nelrigo RU22,colonne 1, 2, 3, 4 e 5, indicarel’ammontare del credito di cui alle corrispon- denti colonne del rigo RU21 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al net- to dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU23, colonna 2, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU22e l’importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà es- sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’im- posta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU23, colonna 3, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU20 e RU22e l’importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà es- sere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo pe- riodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU23, colonna 4, indicarela differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU 20 e RU22e l’importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà esse- re utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU23, colonna 5, indicarel’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal- la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU19 e RU22 e l’importo indicato nel 96 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali rigo RU21della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sen- si del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. 16.6 Credito d’imposta concesso ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. Sezione V 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000) Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle imprese titolari di licen- Esercizio di za per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleg- servizio di taxi gio con conducente. Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 set- Codice credito 05 tembre 1995. L’agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata este- sa, dal 1°gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d’imposta concesso per l’anno2008 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichia- razione dei redditi. Il credito residuo, relativo a quello concesso fino al 31 dicembre 2000, può essere utiliz- zato in diminuzione dell’IRES, dell’IVA, dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipen- denti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero recuperato mediante buono d’imposta. Il credito d’im- posta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensa- zione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d’imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU24, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri- sultante dal rigo RU30 del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU25, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licen- za o autorizzazione ha presentato l’istanza di concessione; – nel rigo RU26, colonna 1, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l’anno2008; – nel rigo RU26, colonna 2, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dei versamenti periodi- ci e dell’acconto dell’IVA dovuta per l’anno 2008; – nel rigo RU26, colonna 3, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008; – nel rigo RU26,colonna 4, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU26, colonna 5 l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione del saldo dell’IRES re- lativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU26,colonna 6, l’ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all’im- porto concesso entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU26, colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tra- mite i codici tributo “6715” e “6731”; – nel rigo RU27, l’ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 7, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU28, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU24, RU25 e RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; – nel rigo RU29, l’ammontare del credito d’imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d’imposta; – nel rigo RU30, la differenza tra l’importo del rigo RU28 e quello del rigo RU29 utilizzabile successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio- ne, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata. 97 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 16.7 Credito d’imposta per giovani calciatori (art. 145, c. 13, L. 388/2000; art. 52, c. 86, L. Sezione VI 448/2001; D.M. 98/2003; art. 4, c. 196, L. 350/2003) Nella presente sezione va indicato il credito d’imposta a favore delle società sportive militanti Giovani calciatori nei campionati nazionali di serie C1 e C2, riconosciuto a decorrere dal 1°gennaio 2001 dal- l’art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l’assunzione di giovani Codice credito 06 calciatori. Le modalità di applicazione dell’agevolazione sono state stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2003, n. 98. Il credito spetta nella mi- sura pari al 30 per centodel reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente ed è utilizzabile esclusivamente in com- pensazione ai sensi del D.Lgs.n.241 del 1997 fino ai versamenti a saldo relativi al periodo d’imposta di riferimento. Nella sezione va indicato: – nelrigo RU31,l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione; – nel rigo RU32, colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sen- si del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il codice tributo “6767”, riportando nella colonna 1 l’ammontare del credito utilizzato entro il 31 dicembre 2008, già compreso nella colonna 2; – nel rigoRU33,l’ammontare del credito di cui al rigo RU32 versato, a seguito di ravvedimen- to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen- tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. 16.8 Credito d’imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (art. 61, c. 13, L. Sezione VII 289/2002; delibera CIPE 53/2003) L’art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con Campagne la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha previsto un credito d’imposta a favore del- pubblicitarie le imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attra- verso mezzi locali certificati e, nel limite del 12 per cento di tale incremento, anche mediante Codice credito 07 attività locali non certificate. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “ICAP”. Il credito è utilizzabile nel periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d’imposta suc- cessivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo, determina- to detraendo dall’ammontare del contributo riconosciuto in via definitiva, a seguito della presentazione del modello “RICAP”, la quota (30%) fruibile nel periodo d’imposta in cui è stata presentata l’istanza. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU34, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 3 e 4 del rigo RU38 del Mod. UNI- CO 2008; – nel rigo RU35, colonna 2, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, corrispondente alla misura massima di utilizzo pre- vista dalla citata delibera del CIPE n. 53 del 2003, in relazione all’anno di presentazio- ne dell’istanza; – nel rigo RU36, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i seguenti codici tributo: “6772”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’i- stanza presentata a valere sui fondi 2005 e “6791”, per l’utilizzo del credito spettante in re- lazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006; – nel rigo RU37, colonne 1 e2,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU36 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in- teressi e sanzioni; – nel rigo RU38, colonna 2, la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU34, RU35 e RU37 e l’importo indicato nel rigo RU36 della corrispondente colonna, che potrà es- sere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro e non oltre il pe- riodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. 98 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 16.9 Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci (art. 12 D.L. 81/2007; Sezione VIII D.P.R. 227/2007) L’articolo 12 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla leg- Imprese di ge 3 agosto 2007, n. 127, ha previsto la concessione alle imprese di autotrasporto di misu- re di sostegno fruibili anche sotto forma di credito di imposta. Il regolamento approvato con autotrasporto D.P.R. 27 settembre 2007, n. 227, ha individuato le risorse finanziarie da assegnare median- merci te credito d’imposta e la tipologia di spese ammissibili. Con decreto del Ministero dei traspor- Codice credito 51 ti n. 206 del 14 dicembre 2007 sono state definite le modalità di accesso al beneficio, pre- vedendo l’obbligo della presentazione di apposita istanza al Ministero medesimo. Inoltre, il de- creto del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 5 marzo 2008 ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d’imposta. Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu- glio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite il codice tributo 6810. Nella sezione va indicato: nel rigo RU39, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta per gli inve- stimenti agevolabili; nel rigo RU40, colonna 1,l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichia- razione risultante dal rigo RU91 del Mod. UNICO 2008; nel rigo RU40, colonna 2, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione; nel rigo RU41, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; nel rigo RU42, l’ammontare del credito di cui al rigo RU41versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazio- ne della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; - nel rigo RU43, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli im- porti indicati nei righi RU40, colonne 1 e 2, e RU42 e l’importo indicato nel rigo RU41, utiliz- zabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. 16.10 Credito d’imposta per investimenti in agricoltura (art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. Sezione IX 289/2002) Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo agli investi- Investimenti menti in agricoltura, realizzati entro il 31 dicembre 2006 ed indicati nell’istanza accolta dal- l’Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004. Si rammenta che il credito d’impo- in agricoltura sta residuo riferito agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 deve es- ex art. 11 D.L. 138/2002 sere esposto nella sezione X indicando il codice credito “VS”. e art. 69 L. 289/2002 La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve- Codice credito 09 rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso, deve essere compilato solo il rigo RU45. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Nel rigo RU44, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece- dente dichiarazione risultante dal rigo RU44, colonna 4, del Mod. UNICO 2008. Nel rigo RU44, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiara- zione tramite il codice tributo “6743”. Nel rigo RU44, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fi- no alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel rigo RU44, colonna 4, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe- renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 3 del presente rigo e l’importo in- dicato nella colonna 2 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensa- zione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Il rigo RU45 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare: – nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effettuato l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’imposta suc- cessivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati cedu- ti, dismessi, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, o destinati a strutture pro- duttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di rim- 99 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali piazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispet- to al costo di acquisizione del nuovo bene; – nella colonna 6, va indicato l’importo del minor credito spettante, risultante dalla ridetermi- nazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione; – nella colonna 7, va indicato l’importo di cui alla colonna 6 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazio- ne, al netto dei relativi interessi e sanzioni. 16.11 Credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. 388/2000; art. 10, Sezione X D.L. 138/2002; art. 62, L. 289/2002; art. 1, c. 412 L. 266/2005) Nella presente sezione deve essere indicato il credito residuo relativo: Investimenti aree – al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della legge svantaggiate n. 388 del 2000 e successive modifiche; – al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. I dati del credito d’imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura indicati nell’istanza accolta dall’Agenzia delle Entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 devono essere indicati nella sezione IX. La sezione deve essere compilata anche in caso di decadenza dal beneficio a seguito del ve- rificarsi delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000. In particolare, nella sezione deve essere indicato il credito d’imposta residuo relativo ai regimi agevolativi contraddistinti dai codici credito di seguito riportati. I soggetti che hanno fruito dei crediti residui riferiti a regimi differenti devono compilare più se- zioni, indicando in ognuna di esse il relativo codice credito. Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel- la premessa. Investimenti ex art. 8 1) Codice credito “VS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L. 388/2000 Detto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo agli Codice credito VS investimenti avviati anteriormente alla data dell’8 luglio 2002. Il credito d’imposta è fruibi- le, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 set- tembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzandoilcodice tributo “6734”.Per ulte- riori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare del- l’Agenzia delle Entrate n. 51 del 29 novembre 2005. Investimentiex art. 10 2) Codice credito “TS” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all’istanza presen- D.L. 138/2002 tata nel 2002. Codice credito TS Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relati- vo agli investimenti avviati a decorrere dall’8 luglio 2002 ed indicati nell’istanza presenta- ta nel 2002. Il credito d’imposta è fruibile utilizzando il codice tributo “6742”. Investimentiex art.62 3)Codice credito “S3”- Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del 2002 L. 289/2002 in relazione all’istanza presentata nel 2003. Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo all’i- Istanza 2003 stanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2003. Codice credito S3 Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del cre- dito riversato, utilizzando i codici tributo “6759”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6773”,per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel pe- riodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, deve es- sere compilato solo il rigo RU49. Investimentiex art.62 4) Codice credito “S4” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del L. n. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2004. Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo al- Istanza 2004 Codice credito S4 la istanza di attribuzione (modelli ITS e RTS) presentata nell’anno 2004. Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito riversato, utilizzando i codici tributo “6760”, per gli investimenti effettuati nel Sud, e “6774”,per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, deve essere compilato solo il rigo RU49. 100 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Investimentiex art.62 5) Codice credito “S5” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della legge n. 289 del L. n. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2005. Istanza 2005 Si rammenta che il suddetto codice credito contraddistingue il credito d’imposta relativo alle Codice credito S5 istanze presentate nel 2005 (modelli ITS e RTS). Il suddetto codice credito deve essere utilizzato esclusivamente per l’indicazione del credito ri- versato, utilizzando i codici tributo“ 6761” per gli investimenti effettuati nel Sud e “6775’’per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord, a seguito del verificarsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive); in tal caso, deve essere compilato solo il rigo RU49. Investimentiex art.62 6) Codice credito “S6” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 289 del L. n. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006. Istanza 2006 Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo al- Codice credito S6 le istanze presentate nel 2006 (modelli ITS e RTS). Il credito è fruibile, nei limiti previsti dall’art. 62, c. 1, lett. f), della legge n. 289 del 2002, uti- lizzando i codici tributo “6762” per gli investimenti effettuati nel Sud e “6776’’ per gli inve- stimenti effettuati nel Centro Nord. Investimentiex art.62 7) Codice credito “RC” - Investimenti realizzati ai sensi dell’art. 62 della Legge n. 289 del L. n. 289/2002 2002 in relazione all’istanza presentata nel 2006 - Credito d’imposta finanziato dalla Re- Regione Campania gione Campania. Codice credito RC Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l’indicazione del credito residuo relativo al- le istanze accolte a seguito del finanziamento della Regione Campania. Il credito è fruibile, nei limiti previsti dall’art. 62, c. 1, lett. f), della legge n. 289 del 2002, uti- lizzando il codice tributo 3891. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, tenendo presente che con riferimento ai codici credito “S3”, “S4” e “S5” può essere compilato solo il rigo RU49. Si segnala inoltre che i soggetti con periodo d’imposta 2008/2009, tenuto conto dei vincoli di utilizzo per anno solare introdotti dall’art. 62, comma 1, lettere a), b) e f) della legge n. 289 del 2002, devono indicare i dati relativi al credito utilizzato riferiti all’intero anno 2008 com- pilando oltre al rigo RU47 anche il rigo RU48. Nel rigo RU46, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell’anno di presentazione dell’istanza, in base alle indicazioni sopra riportate. Nel rigo RU47, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece- dente dichiarazione, relativo alla medesima tipologia del credito fruito. In particolare: – i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono riportare l’ammonta- re indicato nel rigo RU47, colonna, del Mod. UNICO 2008; – i soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 devono riportare l’ammontare indicato nel ri- go RU48, colonna 5, del modello UNICO 2008. Nel rigo RU47, colonna 2, va indicato l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sen- si del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nel rigo RU47, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 2, versa- to, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel rigo RU47, colonna 4, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe- renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, e 3 e l’importo indicato nella colon- na 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d’imposta succes- sivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla nor- mativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi. La colonna non deve essere compila- ta nel caso in cui nel rigo RU46 sia stato indicato il codice credito “S6” o “RC”. Inoltre, la pre- sente colonna non deve essere compilata dai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009. Il rigo RU48 è riservato ai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009. In particolare va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 nella frazione dell’anno 2008 ricadente nel precedente periodo d’imposta, risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RU47, colonna 2, del Mod. UNICO 2008 e quello del rigo RU48, colonna 2, del Mod. UNICO 2008; – nella colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla colonna 2 del rigo 47 utilizzato in com- pensazione fino al 31 dicembre 2008; – nella colonna 3, l’ammontare del credito riversato relativo al maggior credito utilizzato nella frazione dell’anno 2008 ricadente nel precedente periodo d’imposta, risultante dalla diffe- renza tra l’importo indicato nel rigo RU47, colonna 4 3, del Mod. UNICO 2008 e quello del rigo RU48, colonna 4, del Mod. UNICO 2008; 101 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nella colonna 4, l’ammontare del credito di cui alla colonna 3 del rigo RU47 riversato in re- lazione al maggior credito utilizzato entro il 31 dicembre 2008; – nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo RU47 e nelle colonne 3 e 4 del pre- sente rigo e la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo. Il credito residuo è utilizzabile in compensazione successivamente al 31 dicembre 2008 nel rispetto dei limiti di utilizzo previsti dalla sopra citata normativa in relazione ai singoli regimi agevo- lativi. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui nel rigo RU46 sia stato indicato il codice credito “S6” o “RC”. Il rigo RU49 è riservato all’indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d’im- posta, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall’art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare: – nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 va indicato, in corrispondenza dell’anno in cui è stato effet- tuato l’investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d’impo- sta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero il costo dei beni che, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono sta- ti ceduti, dismessi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a struttu- re produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione ovvero, nell’ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l’eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito ri- spetto al costo di acquisizione del nuovo bene; – nella colonna 7, va indicato l’importo del minor credito spettante, conseguente alla rideter- minazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione; – nella colonna 8, va indicato l’importo di cui alla colonna 7 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della presente dichiarazio- ne, al netto dei relativi interessi e sanzioni. 16.12 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 10 Sezione XI - 11 - 12 e 13 aventi le medesime modalità di gestione. I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in Appendice la voce “Contributi e liberalità”) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell’art.11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall’art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichia- razione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel- la premessa. Investimenti Investimenti innovativi (artt. 5 e 6, L. 317/91) innovativi Spese di ricerca (art. 8, L. 317/91) La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall’art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, Codice credito 10 ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d’imposta per investimenti innovativi e spe- se di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro Spese di ricerca dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997. Per la Codice credito 11 compensazione in F24 sono utilizzabili rispettivamente i codici tributo “6713” e “6714”. Commercio Incentivi al settore del commercio e del turismo per l’acquisto di beni strumentali (art. 11, e turismo L. 449/97; artt. 53 e 54, L. 448/98; art. 7, L. 488/99; art. 3, D.P.C.M. 26 maggio 2000; art. 145, c. 74, L. 388/2000) Codice credito 12 La disciplina del credito d’imposta introdotta dall’art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicem- bre 1998, n. 448, e dall’art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d’imposta a favore delle piccole e medie imprese per l’acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d’imposta è fruibile nel rispetto della regola “de minimis” di cui al Regolamento (CE) 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per la compensazione in F24 sono utilizzabili i codici tributo “6703” e “3887”. Strumenti Credito d’imposta per l’acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. 77/97) per pesare Il credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato in- trodotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capita- Codice credito 13 le, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6717”. 102 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nella sezione va indicato: – nel rigo RU50, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden- za della descrizione di ciascun credito; – nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3 e 4, l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece- dente dichiarazione risultante, rispettivamente, dalle colonne 2, 3, 4 e 5 del rigo RU60 del Mod. UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credi- to fruito. – nel rigo RU52, colonna 4, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta prece- dente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione re- lativa al periodo d’imposta in cui è stato concesso; – nel rigo RU52, colonna 5, l’ammontare del credito concesso nel periodo d’imposta cui si ri- ferisce la presente dichiarazione. Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU53, colonne 1,2,3,4 e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co- lonne del rigo, RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRES relati- va al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigoRU54, colonne 1,2,3,4e 5,l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co- lonne del rigo RU51 e del rigo RU52 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’I- RES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nelrigo RU55,colonne 1,2,3 e4, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon- ne del rigo RU51 utilizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVA do- vuta per l’anno 2008. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in diminu- zione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato; – nelrigo RU56,colonne 1,2,3 e4, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon- ne del rigo RU51 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008. Si rammenta che il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versa- menti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato; – nel rigo RU57,colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colon- ne del rigo RU51 e del rigo RU52, utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla leg- ge n. 342 del 2000relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU58, colonne 1,2,3,4 e 5, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia- razione; – nel rigo RU59, colonne 1,2,3,4e 5, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti co- lonne del rigoRU58 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei re- lativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU60,colonna 2, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU51 e RU59 e la somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d’imposta successi- vo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU60,colonna 3, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU51 e RU59 e la somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU60, colonna 4, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU51, RU52 e RU59 e la somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU55, RU56, RU57 e RU58 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ov- vero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d’impo- sta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU60,colonna 5, la differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU52 e RU59 e la somma degli importi dei righi RU53, RU54, RU57 e RU58 della medesima co- lonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensa- zione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. 103 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 16.13 Nellapresente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 17 e 20. Sezione XII Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel- la premessa. Incentivi per la Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5, L. 449/97; D.I. 275/98; D.Lgs. 297/99; ricerca scientifica art. 14, D.M. 593/2000) Codice credito 17 L’art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l’attività di ricerca, pre- vede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione so- no state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con decreto del Ministero dell’Istru- zione, dell’Università e della Ricerca scentifica e tecnologica n. 593 del 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è concesso. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6701”. Veicoli elettrici, Credito di imposta per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL a metano o a GPL e per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, c. 2, D.L. 324/97; Codice credito 20 D.M. 256/98; art. 6, c. 4, L. 140/99; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28, L. 273/2002; D.M. 183/2003; art. 1, c. 53 e 54, L. 239/2004; art. 5 sexies, D.L. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, c. 59, D.L. 262/2006, come sostituito dall’art. 1, c. 238, L. 296/2006) Beneficiano del credito d’imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impian- ti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell’importo del contributo statale ri- conosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, moto- cicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l’installazione di un im- pianto alimentato a metano o GPL. L’art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l’erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo pre- visto per l’installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, per effetto di quan- to previsto dall’art. 5 sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, anche dai sogget- ti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentati- ve allegato al decreto interministeriale 2 marzo 2006. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6709”. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU61, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden- za della descrizione di ciascun credito; – nelrigo RU62, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ri- sultante dal rigo RU66 del Mod. UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito fruito; – nel rigoRU63l’ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione; – nel rigo RU64, colonna 1, da compilare esclusivamente nel caso in cui nel rigo RU61 sia stato indicato il codice credito 20, l’ammontare del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribu- zioni dei dipendenti dovute per l’anno 2008; – nel rigoRU64, colonna 2, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 uti- lizzato in diminuzione dei versamenti periodici e dell’acconto dell’IVAdovuta per l’anno 2008; – nel rigoRU64, colonna 3, l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IVA dovuta per l’anno 2008; – nel rigoRU64, colonna 4,l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigoRU64, colonna 5,l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione del versamento a saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigoRU64, colonna6,l’ammontare del credito di cui alla somma dei righi RU62 e RU63 utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU64, colonna 7, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigoRU65,l’ammontare del credito di cui al rigo RU64, colonna 7, versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla da- ta di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; 104 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nel rigo RU66, la differenza fra la somma dei righi RU62, RU63 e RU65 e la somma degli importi indicati nel rigo RU64, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 utilizzabile in diminuzione del- le suddette imposte dovute per i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. 16.14 Credito d’imposta per il gasolio per autotrazione (Caro petrolio) (art. 1, D.L. 265/2000; Sezione XIII art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. Caro petrolio 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007) Nella presente sezione deve essere indicato il credito d’imposta previsto dal D.L. 26 settembre Codice credito 23 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di eser- centi alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoser- vizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio. Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un’apposita dichiarazione ai compe- tenti uffici dell’Agenzia delle Dogane. L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6740”. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU67, l’ammontare del credito concesso nell’anno 2008; – nel rigo RU68, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell’anno 2008; – nel rigo RU69,l’ammontare del credito di cui al rigo RU68 versato, a seguito di ravvedimen- to, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presen- tazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU70, l’importo che non ha trovato capienza, costituito dalla differenza tra la som- ma degli importi indicati nei righi RU67 e RU69 e l’importo indicato nel rigo RU68, da ri- chiedere a rimborso con le modalità sopra indicate. 16.15 Credito d’imposta per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione (art. 9, D.L. Sezione XIV 35/2005; art. 1, c. 419, L. 266/2005) Premio L’art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge concentrazione 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla Raccomandazione n. ex art. 9 D.L. 35/2005 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di Codice credito 36 concentrazione, un contributo nella forma di credito d’imposta pari al cinquanta per cento del- le spese sostenute per studi e consulenze inerenti l’operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Possono fruire del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza (Mod. “ICC”) presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legisla- tivo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU71, colonne 1, 2, e3 l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente di- chiarazione risultante dalle corrispondenti colonne del rigo RU75 del Mod. UNICO2008, aven- do cura di riportare nella colonna 1l’importo residuo del credito concesso in relazione all’istan- za presentata a valere sui fondi 2005, nella colonna 2l’importo residuo del credito concesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e nella colonna 3 l’importo residuo del credito concesso in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007; – nel rigo RU72, colonne 1, 2 e 3, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sen- si del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio- ne, tramite i codici tributo “6786”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2005, “6792” per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2006 e “6799”per l’utilizzo del credito spettante in relazione all’istanza presentata a valere sui fondi 2007; – nel rigo RU73, colonne 1, 2 e 3, l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU72versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la pre- sente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi in- teressi e sanzioni; 105 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nel rigo, RU74 colonne 1,2 e3 la differenza fra la somma degli importi di cui ai righi RU71 e RU73 e l’importo indicato nel rigoRU72 delle corrispondenti colonne, che potrà essere uti- lizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu- ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. 16.16 Credito d’imposta per il recupero del contributo versato al S.S.N. dagli autotrasportatori Sezione XV (art. 1, comma 103, L. 266/2005; art. 1, comma 396, L. 296/2006; art. 1, comma 169, Recupero L. 244/2007; art. 2, comma 3, L. 203/2008) La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, comma 103, ha previsto che le somme contributo S.S.N. versate nel periodo d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui Codice credito 38 premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci aventi massa complessiva a pieno carico non in- feriore a 11,5 tonnellate e omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 mar- zo 1992 (G.U. n. 77 del 1 aprile 1992), possono essere recuperate, fino alla concorrenza di euro 300 per ciascun veicolo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislati- vo 9 luglio 1997, n. 241, sui versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006. La legge n. 244 del 2007 ha prorogato l’agevolazione con riferimento ai contributi al Servi- zio Sanitario Nazionale versati nel 2007, prevedendo che le somme versate possano essere recuperate in compensazione dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. L’agevolazione è stata estesa dalla legge finanziaria 2009 anche alle somme versate nel 2008, da recuperare in compensazione nel 2009. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione, segnalando che la co- lonna 2 può essere compilata solo dai soggetti con esercizio 2008/2009. Nel rigo RU75, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece- dente dichiarazione risultante dal rigo RU80, colonna 2 del Mod. UNICO 2008. Nel rigo RU76, colonna 1,va indicato l’ammontare del credito spettante in relazione alle som- me versate nell’anno 2007; la colonna deve essere compilata dai soggetti con periodo d’im- posta coincidente con l’anno solare nonché dai soggetti con periodo d’imposta a cavallo del- l’anno qualora gli stessi, non avendo utilizzato il credito, non lo abbiano indicato nel modello UNICO 2008. Nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito spettante in relazione al- le somme versate nell’anno 2008; si segnala che la colonna può essere compilata solo dai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Nelrigo RU77,colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito utilizzato in compensazio- ne ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichia- razione, rispettivamente, tramite il codice tributo “6793” per l’utilizzo del credito spettante in relazione alle somme versate nell’anno 2007 e tramite il codice tributo che sarà istituito dall’A- genzia delle entrate per l’utilizzo del credito spettante in relazione alle somme versate nell’an- no 2008. Nel rigo RU78, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU77 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relati- vi interessi e sanzioni. Nel rigo RU79, colonna 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU76 e RU78 e l’importo indica- to nel rigo RU77 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e non oltre il 31 dicembre 2009. 16.17 Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a Sezione XVI 283, L. 296/2006; art. 1, comma 66, L. 244/2007; D.L. 185/2008) Ricerca e sviluppo La legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 280 a 283, come modificata dal- Codice credito 49 l’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l’attribuzione al- le imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e svilup- po, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fi- no alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credito spetta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti; detta misura è elevata al 40 per cento se i costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca. Ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono superare l’im- porto di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Con decreto del Ministro dello svi- luppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 mar- zo 2008 è stato adottato il regolamento recante “disposizioni per l’adempimento degli obbli- ghi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica del- le spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”. 106 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Per effetto di quanto disposto dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall’anno 2009 possono be- neficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, utilizzando l’apposito modello, ed hanno ot- tenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al be- neficio possono utilizzare il credito d’imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitu- tiva, a decorrere dall’anno per il quale il credito è concesso. Il credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regio- nale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute; l’e- ventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è maturato. Al credito d’imposta da indicare nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo an- nuale introdotto dall’art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Nel rigo RU80, devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei quali è determinato l’am- montare del credito d’imposta spettante. In particolare, indicare: – nella colonna 1, l’ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 2l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 1, riferiti a contratti stipulati con Uni- versità ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 3, l’ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laborato- rio impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 4l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 3, riferiti a contratti stipulati con Univer- sità ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 5, l’ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca, specificando nella colonna 6l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’im- porto di colonna 5, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 7, l’ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tec- niche e i brevetti, specificando nella colonna 8 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 7, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 9, l’ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 10 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 9, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 11, l’ammontare dei costi riguardanti le spese generali, specificando nella co- lonna 12 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 11, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca; – nella colonna 13, l’ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 14 l’ammontare dei predetti costi, già compresi nell’importo di colonna 13, riferiti a contratti stipulati con Univer- sità ed Enti pubblici di ricerca; – nelle colonne 15 e16, l’ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 15 la somma degli importi del- le colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 e nella colonna 16 la somma degli importi delle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Nel rigo RU81, va indicato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si rife- risce la presente dichiarazione, in relazione ai costi sostenuti indicati nel rigo RU80. Tale am- montare non può essere superiore all’importo del credito concesso. Nel rigo RU82, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente dichia- razione risultante dal rigo RU84 del Mod. UNICO 2008. Nel rigo RU83 indicare: – nella colonna 1, l’importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell’IRES dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nella colonna 2, l’importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell’IRAP dovuta per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nellacolonna 3, l’importo del credito di cui al rigo RU82 utilizzato in compensazione ai sen- si del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazio- ne, mediante il codice tributo 6808. Nel rigo RU84 indicarel’ammontare del credito di cui al rigo RU83, colonna 3, versato a se- guito di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al- la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel rigo RU85, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva di- 107 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali chiarazione. In particolare, indicare: – nella colonna 1, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU82 e RU84 e l’importo indicato nel rigo RU83, co- lonna 3. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 suc- cessivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nella colonna 2, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, risultante dalla differenza tra l’importo indicato nel rigo RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU83, colonne 1 e 2. Tale credito è uti- lizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal mese suc- cessivo al termine stabilito per la presentazione della presente dichiarazione dei redditi. 16.18 Credito d’imposta in agricoltura – anno 2007 (art. 1, comma 1075, L. 296/2006; D.M. 6 Sezione XVII luglio 2007) Agricoltura 2007 L’articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto a favore de- gli imprenditori agricoli di cui all’ art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l’at- ex art. 1, c.1075, tribuzione del credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura ed ha disposto che lo stesso L. 269/2006 si applichi con le modalità di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, con- Codice credito 50 vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2007 ha discipli- nato le modalità di riconoscimento della predetta agevolazione per l’anno 2007 ed ha stabi- lito, tra l’altro, un limite massimo di accesso al credito d’imposta, fissando detto limite in euro 200.000 per ciascun imprenditore. Inoltre, il citato decreto ha previsto l’obbligo della presen- tazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta i soggetti che hanno ottenuto dall’Agen- zia delle Entrate l’accoglimento dell’istanza di attribuzione del credito (Mod. IIA). Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU86, colonna 1, l’ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati, costi- tuito dal costo sostenuto per l’acquisizione dei beni agevolati; – nel rigo RU86, colonna 2, l’ammontare complessivo dell’investimento agevolabile; – nel rigo RU86, colonna 3, l’ammontare del credito d’imposta residuo della precedente di- chiarazione risultante dal rigo RU85, colonna 6, del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU86, colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta cui si ri- ferisce la presente dichiarazione, in relazione agli investimenti realizzati e nei limiti del con- tributo riconosciuto con l’atto di assenso dalla Agenzia delle Entrate; – nel rigo RU86, colonna 5, l’importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU86, colonna 6, l’ammontare del credito di cui alla colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU86, colonna 7, va indicato l’ammontare del credito residuo risultante dalla diffe- renza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 6 del presente rigo e l’importo indicato nella colonna 5 del presente rigo. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compen- sazione nei periodi d’imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. 16.19 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271- 279, Sezione XVIII L. 296/2006; D.L. 97/2008) Nuovi investimenti L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l’attribuzio- ne di un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti destinati alle strutture nelle aree produttive situate nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere svantaggiate a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (di seguito Trattato CE), ubicate nelle re- ex art. 1, comma gioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. 271, L. 296/2006 L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a fina- lità regionale 2007-2013 e spetta per gli investimenti facenti parte di un progetto d’investimen- Codice credito 62 to iniziale realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Sono agevola- bili i beni strumentali nuovi, espressamente individuati dal comma 273 della citata legge, ap- partenenti alle seguenti categorie: macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, attrez- zature varie, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e program- mi informatici, limitatamente alle piccole e medie imprese. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito 108 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali d’imposta i soggetti che hanno presentato il formulario contenente i dati degli investimenti age- volabili, utilizzando il modello FAS, ed hanno ottenuto dall’Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito. I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d’impo- sta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall’anno per il quale il cre- dito è concesso. Il credito d’imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d’imposta in cui sono effettua- ti gli investimenti e per i periodi d’imposta successivi; l’eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e succes- sive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione del- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’investimento è realizzato. Al credito d’imposta si applica, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dal- l’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. La sezione deve essere compilata: – dai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno realizzato gli investimenti nel 2007 e/o 2008 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito per l’anno 2008 e/o per l’anno 2009; – dai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 che hanno realizzato gli investimenti negli anni 2007, 2008 e/o 2009 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito per l’anno 2008 e/o per gli anni 2009 e 2010. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Nel rigo RU87, colonne 1 e 2, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa al perio- do d’imposta nel corso del quale è stato realizzato l’investimento, l’ammontare complessivo dei costi di acquisto o di costruzione dei beni ammessi a fruire dell’agevolazione. Si segnala che nel rigo deve essere riportato il costo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati an- che se il relativo credito d’imposta è utilizzabile solo in parte a decorrere dall’anno 2008. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2008 devono ri- portare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d’imposta 2007, l’importo indi- cato nel rigo RU86, colonna 1, del Mod. UNICO 2008. Nel rigo RU88, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare complessivo dei costi agevolabili, ri- feriti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU87. Si rammenta che il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurta- to degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nel- la quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta del- la loro entrata in funzione. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei red- diti UNICO 2008 devono riportare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d’im- posta 2007, l’importo indicato nel rigo RU86, colonna 2, del Mod. UNICO 2008. Nel righi RU89, RU90 eRU91, colonne 1 e2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88. Tale ammontare è determinato applicando all’investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013. In particolare, indicare: – nel rigo RU89, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli in- vestimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88, fino a concorrenza dell’impor- to fruibile a decorrere dall’anno 2008. La colonna 1 non deve essere compilata dai sog- getti che hanno esposto il credito spettante nel rigo RU86, colonna 3, del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU90, colonne 1 e 2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investi- menti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU88, fino a concorrenza dell’importo fruibile a decorrere dall’anno 2009. La colonna 1 non deve essere compilata dai soggetti con pe- riodo d’imposta 2008/2009 che hanno esposto il credito spettante nel rigo RU86, colon- na 3, del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU91, colonne 1 e2, l’ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del nel rigo RU88, fino a concorrenza dell’importo fruibile a de- correre dall’anno 2010. Il rigo deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 qualora il termine per il versamento dell’IRES a saldo cada nel 2010. Nel rigo RU92, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo della prece- dente dichiarazione, risultante dal rigo RU86, colonna 6, del modello UNICO 2008 (se è compilata la presente colonna non può essere compilato il rigo RU89, colonna 1). Nel rigo RU93, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui ai righi RU89, RU90 limitatamente ai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009, e RU92 delle ri- spettive colonne, utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IRES dovuti per il perio- do d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. 109 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RU94, colonne 1 e 2, va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui ai righi RU89, RU90, RU91 limitatamente ai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 qualora il termine per il versamento dell’IRES a saldo cada nel 2010, e RU92, delle rispettive colonne, utilizzato in diminuzione del versamento del saldo IRES dovuto per il periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Si segnala che i righi RU95 e RU96 non possono essere compilati. Nel rigo RU97, colonna 1, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella succes- siva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU89, RU90, RU 91 e RU92 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell’imposta sui redditi dovuta per i periodi d’imposta successivi a quello nel quale sono stati realizzati gli investimenti nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della di- chiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale sono stati realizzati gli investimenti. Nel rigo RU97, colonna 2, va indicato l’ammontare del credito residuo da riportare nella suc- cessiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU89, RU90 e RU91 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonchè in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazio- ne della presente dichiarazione. 16.20 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici Sezione XIX 24 - 28 - 34 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 63- 64 - 65 - 66 - 67 - 68. Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel- la premessa. Assunzione detenuti Credito d’imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.I. 87/2002) Codice credito 24 La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d’imposta per le assunzioni di lavo- ratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002. Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo “6741”. Mezzi antincendio Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003) e autoambulanze L’articolo 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge Codice credito 28 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contri- buto previsto dall’art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle as- sociazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l’acquisto di autoambulanze e mez- zi antincendio nella misura del 20 per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante cor- rispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il codice tributo “6769”. Software Credito d’imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l’acquisto del software per farmacie (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004) L’articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, Codice credito 34 dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d’imposta, in misura pari a euro 250, per l’acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissio- ne dei dati delle ricette mediche. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del DLgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell’avviso di corret- ta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell’economia e delle fi- nanze, mediante il codice tributo “6779”. Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo (art. 1, autoveicoli per comma 224, L. 296/2006; art. 13, D.L. 7/2007) La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 224, al fine di incentivare il trasporto la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «eu- promiscuo ex ro 1», ha previsto, per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio art. 1, c. 224, 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione, a fronte della presentazione del certificato L. 296/2006 di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di Codice credito 41 demolizione e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anti- 110 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali cipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupera il corri- spondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6794”. Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra- rottamazione sporto promiscuo (art. 1, comma 226, L. 296/2006) La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 226, al fine di incentivare la so- autovetture ed stituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto pro- autoveicoli miscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «eu- ex art. 1, c. 226, ro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, ha previsto la L. 296/2006 concessione di un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli. Codice credito 42 L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ot- tobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim- borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con- tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6795”. Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri (art. 1, comma 227, L. rottamazione 296/2006) La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 227, allo scopo di favorire autocarri il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la ex art. 1, c. 227, demolizione, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a mino- L. 296/2006 re impatto ambientale, ha previsto la concessione di un contributo di euro 2.000 per ogni Codice credito 43 autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come «euro 4» o «euro 5». L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim- borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con- tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6796”. Acquisto veicoli Credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL (art. 1, comma 228, L. 296/2006) ecologici ex art. 1, La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 228, ha previsto, per l’acquisto c. 228, L. 296/2006 di autovetture e di autocarri, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante Codice credito 44 alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante ali- mentazione elettrica ovvero ad idrogeno, la concessione di un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2010. Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim- borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con- tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6797”. Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli (art. 1, comma 236, L. 296/2006) rottamazione La legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, comma 236, ha previsto, in caso di ac- motocicli quisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motoci- ex art. 1, c. 236, clo appartenente alla categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione, la concessione L. 296/2006 di un contributo pari al costo di rottamazione, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo. Codice credito 45 L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° dicem- bre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, di motocicli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2008. 111 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da uti- lizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Per la compensazione in F24 è utilizzabile il codice tributo “6798”. Aggregazioni Credito d’imposta a favore delle aggregazioni professionali (art. 1, comma 70, L. 244/ 2007) professionali La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 1, commi da 70 a 76, prevede il riconosci- Codice credito 52 mento a favore degli studi professionali associati o delle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, di un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, an- che mediante locazione finanziaria, dei beni indicati dalla medesima legge nonché per l’am- modernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati. Il credito d’imposta spetta per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggre- gazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi, con riferimento alle operazioni di aggre- gazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L’efficacia della norma istitutiva dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Com- missione europea. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello svi- luppo economico e con il Ministro della giustizia, saranno disciplinate le modalità di riconosci- mento dell’agevolazione. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il predetto decreto attuativo. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Misure sicurezza PMI Credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti (art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007) Codice credito 53 L’art. 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per cia- scuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di at- ti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le mo- dalità di riconoscimento del credito d’imposta. L’agevolazione è riconosciuta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande e spetta nella mi- sura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Hanno diritto al contributo le imprese che hanno ottenuto l’assen- so dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”. L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi rela- tiva al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazioni dei reddi- ti relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo 6804. Misure sicurezza Credito d’imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza (art. 1, commi da 233 a 237, L n. 244/ 2007) rivenditori generi L’art. 1, commi da 233 a 237, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’attribu- monopolio zione di un credito d’imposta agliesercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operan- Codice credito 54 ti in base a concessione amministrativa, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazio- ne di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di paga- mento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 febbraio 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento del credito d’imposta. Il credito spetta, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per cia- scun beneficiario a ciascun periodo d’imposta. Hanno diritto al contributo i rivenditori di gene- ri di monopolio che hanno ottenuto l’assenso dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza presentata utilizzando il modello “IMS”. L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. 112 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato concesso sia nelle dichiarazio- ni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è stato utilizzato. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 mediante il codice tributo 6805. Incremento Credito d’imposta a favore dei datori di lavoro per l’incremento dell’occupazione (art. 1, commi da 539 a 547, L n. 244/ 2007) occupazione L’art. 1, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal ex art. 2 L. 244/2007 decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, Codice credito 55 prevede l’attribuzione di un credito d’imposta aidatori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dal- l’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea. Il cre- dito spetta, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di euro 333 per ciascun lavorato- re assunto e per ciascun mese e, in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di la- voratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, nella misura di euro 416 per ciascu- na lavoratrice e per ciascun mese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 sono disciplinate le modalità di riconoscimento dell’agevolazione. Beneficiano dell’agevolazione i datori di lavoro che hanno presentato all’Agenzia delle entra- te l’istanza di attribuzione del credito, utilizzando il modello IAL, e ne hanno ottenuto l’accogli- mento. La fruizione del credito d’imposta concesso per gli anni 2009 e 2010 è subordinata alla presentazione da parte dei predetti soggetti, dal 1°febbraio al 31 marzo di ciascuno de- gli anni 2009, 2010 e 2011, della comunicazione (mod. C/IAL) attestante il mantenimento del livello occupazionale annuale. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo 6807. Rottamazione Credito d’imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008 (art. 29, comma 1, D.L. 248/2007) autoveicoli 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 29, comma 1, ha prorogato fino al ex art. 29, c. 1, 31 dicembre 2008 l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 224, della legge n. 296 del D.L. 248/2007 2006 ed ha esteso il contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto Codice credito 57 promiscuo di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Inoltre, il predet- to decreto legge ha elevato a 150 euro la misura del contributo ed ha previsto che con decre- to del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di conces- sione dell’agevolazione. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione il quale recupe- ra il corrispondente importo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6800. Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di motocicli 2008 (art. 29, c. 2, D.L. rottamazione 248/2007) motocicli 2008 Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, all’articolo 29, comma 2, ha prorogato fino alla data di entrata in vigore della leg- ex art. 29, c. 2, ge di conversione del decreto legge medesimo l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma D.L. 248/2007 236, della legge n. 296 del 2006 per l’acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro Codice credito 58 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», realiz- zata attraverso la demolizione. Inoltre, il citato decreto legge ha previsto, a decorrere dalla da- ta di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso e fino al 31 dicembre 2008, la concessione di un contributo di euro 300 per l’acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0”. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Tale contributo è anticipato dal venditore, il quale lo recupera mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6801. 113 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il tra- rottamazione sporto promiscuo (art. 29, c. 3, D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del autovetture ed 2008, all’articolo 29, comma 3, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, autoveicoli 2008 realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di ca- ex art. 29, c. 3, tegoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1°gennaio 1997, con autovetture D.L. 248/2007 nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilome- Codice credito 59 tro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. Il contributo è con- cesso nella misura di euro 700, se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0», ed è au- mentato di euro 100, in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro, e di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Il contributo spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, di veicoli nuovi da immatricolare entro il 31 marzo 2009. Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim- borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con- tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6802. Acquisto e Credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di autocarri 2008 (art. 29, comma 4, rottamazione D.L. 248/2007) Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del autocarri 2008 2008, all’articolo 29, comma 4, ha previsto la concessione di un contributo per la sostituzione, ex art. 29, c. 4, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), D.L. 248/2007 ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogram- Codice credito 60 mi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1°gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa. Il contributo è concesso nella misura di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3000 chilo- grammi, e di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. L’agevolazione spetta per l’acquisto, risultante da contratto stipulato a decorrere dal 1° gen- naio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. Il contributo compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». Tale contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo dal venditore, il quale ne ottiene il rim- borso dall’impresa costruttrice o importatrice del veicolo nuovo. Questi ultimi recuperano il con- tributo mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il codice tributo 6803. Formazione Credito d’imposta a favore degli istituti universitari per l’attività di formazione superiore superiore internazionale e di ricerca (art. 31, comma 3-ter, D.L. 159/2007) L’articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modi- internazionale ficazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce un contributo, fruibile anche sot- Codice credito 61 to forma di credito d’imposta, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Li- sbona dell’11 aprile 1997 e della legge 11 luglio 2002, n. 148. Il contributo è concesso a sostegno dei programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ri- cerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Con il decreto del Mini- stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, so- no state disciplinate le procedure e le modalità per l’attribuzione del contributo. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, mediante il codice tributo “6806” Tassa Credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tas- automobilistica sa automobilistica (art. 83-bis, comma 26, D.L. 112/2008; art. 2, c. 19, L. 203/2008) L’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo- Codice credito 63 dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riconosce alle imprese autorizzate all’auto- trasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato qua- le tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la pre- detta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2008 n. 146981/2008 è stata determinata la misura del credito d’imposta spettante, pari: – al 35 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per cia- scun veicolo di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate; 114 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – al 70 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per cia- scun veicolo di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta compete nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commis- sione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti d’importanza minore «de minimis», entro il li- mite complessivo di euro 100.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. La legge n. 203 del 2008 ha riconosciuto l’agevolazione anche con riferimento alla tassa au- tomobilistica pagata per l’anno 2009 ed ha demandato al provvedimento del Direttore dell’A- genzia delle entrate la determinazione della misura del credito d’imposta spettante. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante il codice tributo “6809”, per l’utilizzo del credito spettante in relazione alla tassa automobilistica pagata per l’anno 2008 e tramite il codice tributo che sarà istituito dal- l’Agenzia delle entrate per l’utilizzo del credito spettante in relazione alle somme versate per l’anno 2009. Imprese di Credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica (art. 1, comma produzione 327, lett. a), L. 244/2007) L’art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle impre- cinematografica se di produzione cinematografica di un credito d’imposta in misura pari al 15 per cento del Codice credito 64 costo complessivo di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italia- na, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000. Il credito spetta per il periodo d’im- posta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni applicative dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Imprese di Creditod’imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione (art. produzione 1, comma 335, L. 244/2007) L’art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007 prevede l’attribuzione alle imprese di pro- esecutiva e di post duzione esecutiva e di post produzione di un credito d’imposta per la realizzazione sul territo- produzione rio nazionale, su commissione di produzioni estere, di film o parti di film, girati sul territorio na- Codice credito 65 zionale, utilizzando mano d’opera italiana. Il credito spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola ope- ra e con un limite massimo per ciascun film di euro 5.000.000. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni applicative dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Apporti in denaro Credito d’imposta per gli apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche per la produzione (art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, L. 244/2007) L’art. 1, commi 325 e 327, lett. b), n. 3, e lett. c), n. 2, della legge n. 244 del 2007 preve- di opere de l’attribuzione di un credito d’imposta per gli apporti in denaro eseguiti per favorire la pro- cinematografiche duzione di opere cinematografiche. Codice credito 66 Il credito spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi, in misura pari: – al 40 per cento degli apporti in denaro eseguiti dai soggetti di cui all’art. 73 del TUIR e dai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la produ- zione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2004, fino all’importo massimo per ciascun periodo d’imposta di euro 1.000.000; – al 20 per cento degli apporti in denaro eseguiti dalle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di in- teresse culturale ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 28/2004, fino all’importo mas- simo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni applicative dell’agevolazione. 115 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Imprese di Credito d’imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica (art. 1, comma distribuzione 327, lett. b), nn. 1 e 2, L. 244/2007) L’art. 1, comma 327, lett. b), nn. 1 e 2, della legge n. 244 del 2007 riconosce alle impre- cinematografica se di distribuzione cinematografica un credito d’imposta in misura pari: Codice credito 67 – al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta; – al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta. Il credito spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni applicative dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Imprese Credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, di esercizio lett. c), n. 1, L. 244/2007) A favore delle imprese di esercizio cinematografico, l’ art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, del- cinematografico la legge n. 244 del 2007 riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento del- Codice credito 68 le spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparec- chiature per la proiezione digitale, con un limite massimo annuo di euro 50.000 per ciascuno schermo. Il credito spetta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due successivi. La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare, qualora entro la data di chiusura del periodo d’imposta sia emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante le disposizioni applicative dell’agevolazione. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, mediante l’apposito codice tributo che sarà istituito dall’Agenzia delle entrate. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU98, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden- za della descrizione di ciascun credito; – nel rigo RU99, l’ammontare del credito d’imposta residuo risultante dal rigo RU97 del Mod. UNICO 2008, avendo cura di riportare l’importo residuo relativo al medesimo credito fruito. Per il credito “formazione superiore internazionale”, va riportato l’importo residuo risultante dal rigo RU102 del Mod. UNICO 2008. l Il rigo non può essere compilato con riferimento ai cre- diti, “aggregazioni professionali”, “tassa automobilistica autotrasportatori” e ai crediti conces- si al settore cinematografico, contraddistinti dai codici credito 64, 65, 66, 67 e 68; – nel rigo RU100, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti “rottama- zione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006”, “acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, comma 226, L. 296/2006”, “acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, comma 227, L. 296/2006” e “acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, comma 236, L. 296/2006”; – nel rigo RU101, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU102, l’ammontare del credito di cui al rigo RU101 versato, a seguito di ravvedi- mento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di pre- sentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU103, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU99, RU100 e RU102 e l’importo indicato nel rigo RU101 utiliz- zabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusu- ra del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. 116 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 16.21 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta contraddistinti dai codici 46, Sezione XX 47, 48 e 56. Per le modalità di compilazione della sezione “pluricredito” si rinvia alle istruzioni riportate nel- la premessa. Produzione opere Credito d’imposta per le spese di produzione di opere musicali (art. 1, commi 287 e 288, musicali L. 296/2006) Codice credito 46 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 287 e 288, della legge n. 296 del 2006, le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Possono accedere al credito d’imposta solo le imprese aventi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non sono possedute, direttamente o indiretta- mente, da un editore di servizi radiotelevisivi. L’agevolazione compete nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis». La previsione del credito d’imposta in questione è riferita ai soggetti con esercizio non coinci- dente con l’anno solare. Spese per Credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole ed agroalimentari per l’ot- certificazioni tenimento di certificati e attestazioni di conformità (art. 1, commi 289 e 290, L. 296/2006; imprese agricole art. 42 D.L. 159/2007) L’art. 1, commi 289 e 290 della legge n. 296 del 2006, ha previsto per gli anni 2007, Codice credito 47 2008 e 2009 la concessione alle imprese agricole e agroalimentari di un credito d’im- posta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei pre- visti certificati e delle relative attestazioni di conformità. Beneficiano del credito le impre- se soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regola- mento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consor- zi o costituite in forma cooperativa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politi- che agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le modalità per l’accesso all’agevolazione. La previsione del credito d’imposta in questione è pertanto riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore del predetto decreto attuativo. Promozione Credito d’imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di pubblicitaria promozione pubblicitaria in mercati esteri (art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006; imprese agricole art. 42 D.L. 159/2007; art. 1 D.L. 171/2008) L’articolo 1, commi da 1088 a 1090, della legge n. 296 del 2006, come sostituito dall’art. Codice credito 48 1 del decreto legge n. 171 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificata dal decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, riconosce per gli anni 2008 e 2009 alle imprese agricole ed agroalimentari un credito d’imposta per la pro- mozione all’estero dei prodotti di qualità. Il credito compete nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizza- ti nei tre periodi di imposta precedenti. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicem- bre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore “de minimis”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politi- che agricole alimentari e forestali, saranno stabilite le modalità per l’accesso all’agevolazione. La previsione del credito d’imposta in questione è pertanto riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore del predetto decreto attuativo. Formazione Credito d’imposta per le spese sostenute per la formazione dei lavoratori in materia di tu- sicurezza sul lavoro tela e sicurezza sul lavoro (art. 10 L. 123/2007) L’articolo 10 della legge 3 agosto 2007, n. 123, riconosce ai datori di lavoro per il biennio Codice credito 56 2008-2009 un credito d’imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenu- te per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. L’agevolazione compete nel rispetto della regola “de minimis”di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. 117 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno stabiliti i criteri e le mo- dalità della certificazione della formazione e con decreto del Ministro dell’economia e delle fi- nanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà determinato il ri- parto delle risorse tra i beneficiari. La previsione del credito d’imposta in questione è, pertanto, riferita ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU104, il codice identificativo del credito d’imposta fruito, indicato in corrisponden- za della descrizione di ciascun credito; – nel rigo RU105, l’ammontare del credito spettante nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU106, l’ammontare del credito utilizzato nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Si segnala che le norme istitutive delle agevolazioni da indicare nel- la presente sezione non disciplinano le modalità di utilizzo del credito d’imposta. Pertanto, nel presente rigo sono previste sei colonne, corrispondenti alle diverse modalità di fruizione dei crediti d’imposta, per consentire l’indicazione del credito utilizzato secondo quanto pre- visto, per ciascuna agevolazione, dalla relativa normativa di attuazione; – nel rigo RU107, l’ammontare del credito di cui al rigo RU106, colonna 6, versato a segui- to di ravvedimento nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU108, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU105 e RU107 e la somma degli importi indicati nel rigo RU106, colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 16.22 Questa sezione è riservata all’indicazione di eventuali crediti di imposta non più riportati spe- Sezione XXI cificatamente nel presente quadro. Altri crediti Si riporta di seguito un elenco, non necessariamente esaustivo, di crediti d’imposta da indica- d’imposta re nella presente sezione: • credito relativo ai compensi in natura, previsto dall’art. 6 della legge n. 488 del 1999, uti- Codice credito 99 lizzabile tramite il codice tributo “6606”; • credito concesso ai datori di lavoro per l’incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994, utilizzabile tramite il codice tributo “6716”; • credito per la promozione dell’imprenditoria femminile, previsto dall’art. 5 della legge n. 215 del 1992, utilizzabile tramite il codice tributo “6718”; • credito d’imposta per l’acquisto e la rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, pre- visto dall’art. 29 della legge n. 669 del 1996, utilizzabile tramite i codici tributo “6710” e “6712”; • credito per l’acquisto e la rottamazione di macchine e attrezzature agricole, previsto dall’art. 17, c. 34 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6711”; • credito per la mancata metanizzazione della Sardegna, previsto dall’art. 6 della legge n. 73 del 1998, utilizzabile tramite il codice tributo “6708”; • credito alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni, previsto dall’art. 4 della legge n. 449 del 1997, utilizzabile tramite il codice tributo “6700”; • credito per incentivi occupazionali di cui all’art. 4 della legge n. 448 del 1998, utilizzabi- le tramite il codice tributo “6705”; • credito per la cessione di attività regolarizzate, previsto dall’art. 14, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come sostituito dall’art. 5-bis del decreto legge n. 282 del 2002, convertito dalla leg- ge n. 27 del 2003, utilizzabile esclusivamente ai fini dei versamenti dell’IRPEF e dell’IRES; • credito a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2 per le assunzioni di giovani sportivi, pre- visto dall’art. 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizza- bile tramite i codici tributo “6777”e “6778”. Nella sezione va indicato: – nel rigo RU109, l’ammontare dei crediti residui della precedente dichiarazione risultante dal- la somma degli importi indicati nei righi RU107 e RU97 relativamente al codice credito 29 del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU110,l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti a seguito dell’accoglimento di ri- corsi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU111, nelle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, l’importo del credito di cui alla somma degli importi indicati nei righi RU109 e RU110 utilizzato, rispettivamente, in diminuzione del- 118 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali le ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro auto- nomo, dei versamenti periodici e in acconto dell’IVA, del versamento a saldo dell’IVA, dei versamenti in acconto dell’IRES, del versamento a saldo dell’IRES e dell’imposta sostitutiva ex legge n. 342 del 2000 dovute per l’anno 2008 nonché l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; – nel rigo RU112, l’ammontare del credito di cui al rigo RU111, colonna 7, versato a segui- to di ravvedimento, nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino al- la data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni; – nel rigo RU113, l’importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma degli importi indicati nei righi RU109, RU110 e RU112 e la somma degli importi indicati nel rigo RU111, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte do- vute per i periodi d’imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997successivamente alla chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente di- chiarazione, se consentito dalla disciplina della singola agevolazione. 16.23 Richiesta di sospensione dei versamenti d’imposta dei creditori verso l’EFIM (art. 1, D.L. Sezione XXII 532/93; art. 8, D.L. 26/95; art. 6, D.L. 415/95) La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e Creditori verso EFIM delle società dal medesimo controllate che beneficiano, per effetto dell’art. 1 del D.L. 23 di- cembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione Codice credito 32 dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, non- ché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d’imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Cir- colare n. 110/E del 18 luglio 1994). Nella sezione va indicato: – nel rigo RU114, l’importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e del- le società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU111 del Mod. UNICO 2008; – nel rigo RU115, l’importo del credito eventualmente rimborsato; – nel rigo RU116, colonna 1, l’importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d’imposta per l’anno 2008, per le quali si fruisce della sospensione; – nel rigo RU116, colonna 2, l’importo dell’IVAdovuta per l’anno 2008 per la quale si fruisce della sospensione; – nel rigo RU116, colonna 3, l’importo dell’IRES dovuta per il periodo d’imposta cui si riferi- sce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione; – nel rigo RU116, colonna 4, l’importo complessivo delle somme iscritte a ruolo, relative alle ritenute, all’IVA, all’imposta sui redditi, per le quali si fruisce della sospensione; – nelrigo RU117, la differenza tra l’importo di rigo RU114 e la somma degli importi dei righi RU115 e RU116 , colonne 1, 2 , 3 e 4. 16.24 Questasezione va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di Sezione XXIII persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d’imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegna- Crediti d’imposta ta solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione.Si rammenta altresì che i crediti d’impo- ricevuti sta relativi al “caro petrolio” (codice credito 23) ed ai “creditori verso EFIM” (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003). La sezione va, altresì, utilizzata dai soci che, avendo optato per la trasparenza fiscale ai sen- si dell’art. 115 del TUIR, hanno ricevuto dalla società partecipata uno o più crediti d’imposta (vedere al riguardo la circolare n. 49 del 22 novembre 2004). Inoltre sono tenuti alla compilazione della presente sezione i soggetti beneficiari di Trust per l’in- dicazione dei crediti d’imposta imputati dal Trust. In particolare, nei righi da RU118 a RU122, vanno riportati, per ogni credito d’imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati: – nella colonna 1, il codice del credito ricevuto, desunto dalla tabella sotto riportata; – nella colonna 2, l’anno d’insorgenza del credito; – nella colonna 3, il codice fiscale del soggetto cedente; – nella colonna 4, l’ammontare del credito ricevuto. L’importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezio- ne relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamen- te a quello del credito che il contribuente ha maturato nel periodo d’imposta, deve essere indi- cato nel rigo “credito d’imposta spettante nel periodo”. Qualora nella sezione relativa al cre- dito ricevuto non è previsto il rigo “credito spettante nel periodo d’imposta” ovvero non ne è consentita la compilazione, l’importo del credito ricevuto va indicato nel rigo “credito d’impo- 119 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sta residuo della precedente dichiarazione”. Con riferimento ai crediti da indicare nella sezio- ne XXI, il credito ricevuto va riportato nel rigo RU109. Nel caso in cui il credito ricevuto sia ma- turato in capo all’avente diritto in periodi d’imposta precedenti a quello cui si riferisce la pre- sente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, ovvero con diversi regimi agevolativi, l’importo del credito va indicato nel ri- go “credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”, in corrispondenza della colon- na relativa all’anno di insorgenza del credito ovvero della colonna relativa al regime agevola- tivo interessato. Il credito d’imposta “ricerca e sviluppo” deve essere indicato nel rigo RU82 se lo stesso è maturato nel 2007 mentre deve essere riportato nel rigo RU81 se il credito è matu- rato nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione. Si segnala, inoltre, che il credito d’imposta “nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, c. 271, L. 296/2006” deve essere indicato nella colonna relativa all’anno di realizzazione degli inve- stimenti e nel rigo riferito all’anno di decorrenza dell’ utilizzo. Qualora la tipologia del credito ricevuto non sia presente nel quadro RU della presente dichia- razione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione “Altri crediti d’imposta”. Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all’indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU. 16.25 La presente sezione deve essere compilata ai fini della verifica del limite di utilizzo dei crediti Sezione XXV d’imposta previsto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della de- terminazione dell’ammontare eccedente il predetto limite. Limite di utilizzo Per effetto di quanto disposto dai citati commi, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’impo- sta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizio- ni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L’am- montare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a parti- re dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (euro 516.456,90). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determina- to anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 eu- ro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. La sezione è suddivisa in tre parti: – la parte I contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti; – la parte II deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazio- ne interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in- dicati nel presente quadro; – la parte III deve essere compilata dai soggetti per i quali l’ammontare complessivo dei cre- diti d’imposta indicati nel presente quadro, relativi all’anno 2008, risulta superiore al limite di utilizzo. Parte I – Dati generali La casella 1 del rigo RU128 deve essere barrata dai soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo ai sensi dell’art. 1, commi 54 e 55 della citata legge n. 244/2007; detti sogget- ti non devono compilare i righi da RU129 a RU145 della presente sezione. Il rigo 129 deve essere compilato da tutti i soggetti diversi da quelli esonerati dal rispetto del limite di utilizzo previsto dai commi 54 e 55 dell’art. 1 della legge n. 244/2007. In partico- lare, va indicato: – nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2008. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’im- posta residuo della precedente dichiarazione” del presente quadro, dell’importo indica- to nel rigo RU128 colonna 4 del Mod. UNICO 2008 e degli importi utilizzati in com- pensazione interna dal 1° gennaio 2008 per i versamenti dell’IVA e delle Ritenute relati- vi all’anno 2007 (già compresi nelle colonne o nei righi “IVA (Periodici e acconti)” e “Ver- samento delle ritenute” e dell’importo indicato nelle colonne o righi “IVA/(Saldo”) in ca- so di dichiarazione IVA presentata in forma autonoma. I soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 devono calcolare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso; 120 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2008. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno so- lare, dalla somma degli importi indicati nei righi o nelle colonne “credito d’imposta spet- tante” del presente quadro. I soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 devono cal- colare il valore da indicare nella presente colonna sulla base della documentazione in loro possesso; – nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti relativi all’anno 2008, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l’importo indicato nella presente colon- na è superiore ad euro 250.000 devono essere compilati i righi da 130 a 132 e da 140 a 145. Nel rigo RU130, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2008. Nel rigo RU131, indicare il limite di utilizzo calcolato nel seguente modo: 250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 516.457,00 e l’importo indicato nel rigo RU130. Nel rigo RU132, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta eccedenti il limite di utilizzo per l’anno 2008. Tale valore è pari alla differenza tra l’importo indicato nel rigo RU129, colonna 3, e quello indicato nel rigo RU131. L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han- no generato l’eccedenza. A tal fine deve essere compilata la parte III. Parte II - Verifica del limite ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione interna La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensa- zione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d’imposta in- dicati nel presente quadro, ai fini dei versamenti, dovuti a saldo, dell’IRES e dell’IVA, in caso di dichiarazione annuale IVA compresa nel modello UNICO 2009, nonché in diminuzione del- l’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che la suddetta modalità di uti- lizzo sia prevista dalle norme istitutive delle singole agevolazioni. Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione. Si precisa che nella compilazione dei righi da RU133 a RU136 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d’imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme ema- nate successivamente all’approvazione del modello UNICO 2009 ovvero concessi per perio- di d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2008. Devono, invece, essere esclu- si dal computo i crediti d’imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguar- do la premessa al quadro RU). Righi da RU133 a RU136 Ai fini della compilazione dei righi da RU133 a RU136 e del rigo RU138, è necessario distinguere se il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione coincide con l’anno so- lare oppure non è coincidente con l’anno solare e comprende due distinti anni; ciò in quan- to può risultare diverso l’anno solare con riferimento al quale verificare il limite di utilizzo dei crediti. Soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare Nel rigo RU133 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione con il mod. F24 dal 1°gennaio 2009 e fino alla data di presentazione della pre- sente dichiarazione. Nel rigo RU134 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta effettuato dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770). Nel rigo RU135 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in com- pensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA). Il rigo RU136 deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d’imposta 2008/2009. Soggetti con periodo d’imposta 2008/2009 Per i soggetti con periodo d’imposta 2008/2009, è necessario distinguere l’anno in cui de- ve essere effettuato il versamento dell’imposta sui redditi dovuta a saldo. • Se il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta a saldo cade nel 2009: 121 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 1) se la dichiarazione è presentata entro il 31dicembre 2009, gli utilizzi dei crediti da con- siderare sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della dichiarazione; 2) se la dichiarazione è presentata nel corso del 2010, gli utilizzi dei crediti da considera- re sono quelli avvenuti dal 1° gennaio 2009 fino al 31dicembre2009. • Se, invece, il termine in cui deve essere effettuato il versamento dell’imposta dovuta a saldo cade nel 2010, il periodo cui fare riferimento per gli utilizzi dei crediti è quello compreso tra il 1 gennaio 2010 e la data di presentazione della dichiarazione. Per la compilazione dei righi da RU133 a RU135 si deve, pertanto, fare riferimento al perio- do di utilizzo dei crediti come sopra precisato. Nel rigoRU136deve essere indicato l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione inter- na nella presente dichiarazione per il versamento della seconda rata di acconto dovuto ai fini Ires qualora il termine per il versamento della seconda rata di acconto cada nello stesso anno solare nel quale cade il termine per il versamento del saldo (ad esempio soggetto con periodo d’imposta 1/7/2008 – 30/6/2009). Righi da RU137 a RU139 Nel rigo RU137 indicare la somma degli importi indicati nei righi RU133, RU134, RU135 e RU136. Nel rigo RU138, indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta (diversi da quel- li del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per l’individuazione del periodo di riferimento delle compensazioni relativamente ai soggetti con periodo d’impo- sta a cavallo, si rinvia al precedente paragrafo “Soggetti con periodo d’imposta 2008/2009”. Nel rigo RU139 indicare l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento del saldo Ires, del saldo IVA, nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata, e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare, da riportare nella colonna 4 del presente rigo, non può essere superiore alla differenza tra euro 766.457,00 e la somma degli importi indicati nei righi RU137 e RU138. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nel rigo RU138 sia su- periore a euro 516.457,00, l’ammontare da utilizzare in compensazione interna non può es- sere superiore alla differenza se positiva tra euro 250.000,00 e l’importo di rigo RU137. In particolare, riportare: – nella colonna 1, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo Ires. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Ires (Saldo)” di tutte le sezioni compilate, esclusa la sezione XVI relativa al credito d’imposta “Ri- cerca e Sviluppo” e la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”; – nella colonna 2, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il saldo IVA nel caso di dichiarazione IVA presentata in forma unificata. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “IVA (Saldo)” di tutte le sezioni compi- late, esclusa la sezione XXII riservata ai “Creditori verso Efim”; – nella colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000. Tale ammonta- re è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne “Imposta sostitutiva” di tutte le sezio- ni compilate; nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3. Parte III – Eccedenze 2008 La parte III deve essere compilata nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’impo- sta spettanti nell’anno 2008 risulti superiore al limite di utilizzo e, pertanto, risulti compilato il rigo RU132. L’ammontare eccedente di cui al rigo RU132 deve essere imputato ai crediti d’imposta che han- no generato l’eccedenza. A tal fine, nei righi da RU140 a RU145 indicare: – nella colonna 1, il codice credito cui si riferisce l’eccedenza; – nella colonna 2, l’anno di insorgenza (maturazione) del credito d’imposta; – nella colonna 3, l’ammontare eccedente. 122 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali TABELLA CODICI CREDITI D’IMPOSTA Credito Codice Sezione Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica 01 I Esercenti sale cinematografiche 02 II Incentivi occupazionali 03 III Investimenti delle imprese editrici 04 IV Esercizio di servizio di taxi 05 V Giovani calciatori 06 VI Campagne pubblicitarie 07 VII Investimenti in agricoltura 09 IX Investimenti ex art. 8 L.388/2000 VS X Investimenti ex art. 10 D.L. 138/2002 TS X Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2003 S3 X Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2004 S4 X Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2005 S5 X Investimenti ex art. 62 L. 289/2002- istanza 2006 S6 X Investimenti ex art. 62 L. 289/2002 Regione Campania RC X Investimenti innovativi 10 XI Spese di ricerca 11 XI Commercio e turismo 12 XI Strumenti per pesare 13 XI Incentivi per la ricerca scientifica 17 XII Veicoli elettrici, a metano o a GPL 20 XII Caro petrolio 23 XIII Assunzione detenuti 24 XIX Mezzi antincendio e autoambulanze 28 XIX Regimi fiscali agevolati 30 XIX Creditori verso EFIM 32 XXII Software per farmacie 34 XIX Premio concentrazione ex art. 9 D.L. 35/2005 36 XIV Recupero contributo SSN 38 XV Rottamazione autoveicoli per il trasporto promiscuo ex art. 1, c. 224, L. 296/2006 41 XIX Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli ex art. 1, c. 226, L. 296/2006 42 XIX Acquisto e rottamazione autocarri ex art. 1, c. 227, L. 296/2006 43 XIX Acquisto veicoli ecologici ex art. 1, c. 228, L. 296/2006 44 XIX Acquisto e rottamazione motocicli ex art. 1, c. 236, L. 296/2006 45 XIX Produzione opere musicali 46 XX Spese per certificazioni imprese agricole 47 XX Promozione pubblicitaria imprese agricole 48 XX Ricerca e Sviluppo 49 XVI Agricoltura 2007 50 XVII Imprese di autotrasporto merci 51 VIII Aggregazioni professionali 52 XIX Misure sicurezza PMI 53 XIX Misure sicurezza rivenditori generi monopolio 54 XIX Incremento occupazione ex art. 2, c. 539, l. 244/2007 55 XIX Formazione sicurezza sul lavoro 56 XX Rottamazione autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 1, D.L. 248/2007 57 XIX Acquisto e rottamazione motocicli 2008 ex art. 29, c. 2, D.L. 248/2007 58 XIX Acquisto e rottamazione autovetture ed autoveicoli 2008 ex art. 29, c. 3, D.L. 248/2007 59 XIX Acquisto e rottamazione autocarri 2008 ex art. 29, c. 4, D.L. 248/2007 60 XIX Formazione superiore internazionale 61 XIX Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L 296/2006 62 XVIII Tassa automobilistica autotrasportatori 63 XIX Imprese di produzione cinematografica 64 XIX Imprese di produzione esecutiva e di post produzione 65 XIX Apporti in denaro per la produzione di opere cinematografiche 66 XIX Imprese di distribuzione cinematografica 67 XIX Imprese di esercizio cinematografico 68 XIX Altri crediti d’imposta 99 XXI R17 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE 17.18 Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a cia- Generalità scuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri. La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi al- la società scissa, la sezione III ai dati relativi alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l’elenco proseguirà su un altro quadro utilizzan- do solo la sezione III. 123 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 17.28 I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati so- Società lo se tale società è diversa dal dichiarante. beneficiaria Nel rigo RC4, campo 1, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, a seconda che la scissione sia totale o parziale; nei campi 2 e 3 vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell’atto di scissione. Nel rigo RC5, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante. Nel rigo RC6, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa. Nel rigo RC7, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione. Nel rigo RC8, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, a seconda che le azioni o quo- te assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro ori- ginarie partecipazioni nella stessa società. Nel rigo RC9, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, ri- spettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimo- niali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell’esercizio in cui l’unificazione è avvenuta. Nel rigo RC10, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RC9. Nei righi RC11 e RC12, va indicato, rispettivamente, l’importo relativo all’aumento del capita- le per il concambio e l’importo del nuovo capitale sociale. Nei righi da RC13 a RC17, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali della società benefi- ciaria, relative ai periodi d’imposta ante scissione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, e nel rigo RC18, colonna 2, quelle riportabili senza limiti di tempo. In colonna 3 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. Nel rigo RC20, colonna 1, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scis- sione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla benefi- ciaria in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antece- dente a quella di efficacia giuridica della scissione. In colonna 2, va indicato l’ammontare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l’importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99. Nel rigo RC21, colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, della società beneficiaria e relative ai periodi d’imposta ante scissione. In colonna 2, va indi- cato l’ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposito, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si ap- plica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione ef- fettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR. 17.38 Con riguardo alla società scissa vanno indicati i dati anagrafici e la quota percentuale del Società scissa patrimonio netto contabile non trasferita (rigo RC25), ove si tratti di scissione parziale. Nel rigo RC26 va indicato: • in colonna 2, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di di- savanzo da con cambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di di- savanzo; • in colonna 3, l’ammontare complessivo del disavanzo di scissione; • in colonna 4, l’importo di colonna 3 fiscalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), Nel rigo RC27 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RC28 a RC31, va indicato: • in colonna 1, le voci dell’attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo; • in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili; • in colonna 3, i relativi importi; • in colonna 4, l’importo fiscalmente rilevante. Si fa presente che in caso di disallineamento tra valore contabile e valore fiscale, gli importi di colonna 3 e colonna 4 vanno indicati nel quadro RV, Sez. I. 124 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RC32, colonne 2 e 3, va indicato l’importo dell’avanzo da annullamento e quello da concambio. Nei righi daRC33 aRC36 vanno indicati: in colonna 1, le voci del patrimonio netto alle qua- li è stato imputato l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in colonna 2 o in colonna 3, gli importi ad esse relativi. Nel rigo RC37, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d’im- posta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all’importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell’art. 173 del TUIR). Nei righi RC38 e RC39, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricosti- tuite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nel rigo RC40, va indicato l’ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d’im- posta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall’ultimo bilancio del- la società scissa, limitatamente all’importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell’art. 173 del TUIR). Nei righi RC41 e RC42, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricosti- tuite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nei righi da RC43 a RC47vanno indicate le perdite fiscali,trasferite alla società beneficiaria, con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria, e nel rigo RC48, colonna 2, quelle riportabili senza limiti di tempo. In colonna 3 vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. Nel rigo RC50, colonna 1, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della scis- sione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società scissa in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antece- dente a quella di efficacia giuridica della scissione, per la quota trasferita alla società benefi- ciaria. In colonna 2, va indicato l’ammontare del predetto risultato negativo non riportabile se- condo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. Si precisa che l’importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre varia- zioni in aumento con il codice 99. Nel rigo RC51, colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, trasferite alla società beneficiaria. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle predette ecce- denze riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 173, comma 10, del TUIR. A tal proposi- to, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle perdite fiscali pregresse fino a concor- renza dell’ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR. Nella sezione III vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione. R18 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE 18.1 Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a cia- Generalità scuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione. Se nello stesso periodo d’imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società suc- cessivamente incorporante o risultante dalla fusione. La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, lase- zione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso. Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione. 18.2 I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno com- Società pilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante. incorporante o Nel rigo RR4, colonna 1, va indicato, rispettivamente, il codice “1” o “2”, in caso di fusione risultante dalla propria o per incorporazione; colonne 2 e3, vanno indicati, rispettivamente il numero dei sog- getti fusi o incorporati e la data dell’atto di fusione. fusione Nel rigo RR5, colonne 1, 2 e 3, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o ri- sultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazio- ne dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell’esercizio in cui la unificazione è avvenuta. 125 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nel rigo RR6, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultan- ze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RR5. Nel rigo RR7, va indicato l’importo relativo all’aumento del capitale da concambio. Nel rigo RR8, va indicato l’importo del capitale sociale quale risulta dopo l’aumento e nel ri- go RR9 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della so- cietà incorporata. Nei righi da RR10 a RR14, colonna 2, vanno indicate le perdite fiscali della società incorpo- rante, relative ai periodi d’imposta ante fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, e nel rigo RR15, colonna 2, quel- le riportabili senza limiti di tempo. In colonna 3 vanno indicate le perdite fiscali riportabili se- condo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR. Nel rigo RR17, colonna 1, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fu- sione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società incorporante in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. In colonna 2, va indicato l’ammonta- re del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall’art. 172, com- ma 7, del TUIR. Si precisa che l’importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazione previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99. Nel rigo RR18, colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, della società incorporante e relativa ai periodi d’imposta ante fusione. In colonna 2, va indi- cato l’ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR. A tal proposito, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si appli- ca agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto delle per- dite fiscali pregresse fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione effet- tuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR. 18.3 Nel rigo RR22 va indicato: Società • in colonna 2, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavan- incorporata zo da con cambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo; o fusa • in colonna 3, l’ammontare complessivo del disavanzo di fusione, • in colonna 4, l’importo di colonna 3 fiscalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); Nel rigo RR23 va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico. Nei righi da RR24 a RR27 va indicato: • in colonna 1, le voci dell’attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo; • in colonna 2, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili; • in colonna 3, i relativi importi; • in colonna 4, l’importo fiscalmente rilevante. Si fa presente che in caso di disallineamento tra valore contabile e valore fiscale, gli importi di colonna 3 e colonna 4 vanno indicati nel quadro RV Sez. I. Nel rigo RR28,colonne 2 e3, vanno indicati, l’importo dell’avanzo da annullamento e di quel- lo da concambio. Nei righi da RR29 a RR32 vanno indicati, in colonna 1, le voci del patri- monio netto alle quali è stato imputato l’avanzo da annullamento e/o da concambio e, in co- lonna 2 o in colonna 3, gli importi ad essi relativi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 172, com- ma 5, del TUIR, l’avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre vo- ci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risulta- no iscritte nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l’omessa ricostituzione compor- ta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione). L’eventuale avan- zo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell’art. 172, comma 6 del TUIR, all’eventuale avanzo re- siduo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell’avanzo da annullamento il capitale e le ri- serve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Nei righi RR33 e RR34, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d’im- posta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione. Nei righi RR35 eRR36, vanno indicati i dati relativi ad “Altre riserve e fondi in sospensione di imposta” della società incorporata o fusa. Nei righi RR37 eRR38, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, an- nullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (colonna 1) e il costo (co- lonna 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR37) e per quelle pos- sedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR38). 126 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nei righi da RR39 a RR43, colonna 2, vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali trasferite alla società incorporante e riportabili nei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione e nel rigo RR44,colonna 2, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili se- condo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR. Nel rigo RR46, colonna 1, va indicato, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fu- sione, il risultato negativo, determinato applicando le regole ordinarie, generato dalla società incorporata o fusa in relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. In colonna 2, va indicato l’am- montare del predetto risultato negativo non riportabile secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR. Si precisa che l’importo di cui a colonna 2 deve essere ripreso a tassazio- ne previa esposizione nel quadro RF tra le altre variazioni in aumento con il codice 99. Nel rigo RR47, colonna 1, va indicato l’ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, oggetto di riporto in avanti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del TUIR, della società incorporata o fusa e relativa ai periodi d’imposta ante fusione. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle predette eccedenze riportabili secondo il criterio previsto dall’art. 172, comma 7, del TUIR. A tal proposito, la circolare n. 12 del 2008 ha chiarito che non si applica agli interessi passivi oggetto di riporto in avanti la disposizione che limita il riporto del- le perdite fiscali pregresse fino a concorrenza dell’ammontare complessivo della svalutazione effettuata, ai sensi del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 172 del TUIR. R19 - QUADRO RV – RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI 19.1 Il presente quadro ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di Generalità beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza delle operazioni elencate nella sezione I ovvero a seguito dell’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Qualora i va- lori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano sia per effetto di una delle operazioni di cui alla Sezione I che per effetto dell’adozione della nuova impostazione contabile, vanno compilate entrambe le sezioni. In tal caso, nella prima sezione, ai fini della determinazione del valore civile, si terrà conto anche dei riflessi derivanti dall’adozione dei suddetti principi. 19.2 La presente Sezione va compilata per indicare i beni relativi all’impresa che risultano iscritti in Sezione I bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni. 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni ai sensi degli artt. 172, 173 e 176 del TUIR. Ai sensi dell’art. 176 del Tuir, come modificato dall’art. 1, comma 46, della legge 24 dicem- bre 2007, n. 244, il conferimento di aziende effettuato a partire dal periodo d’imposta suc- cessivo al 31 dicembre 2007, tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di im- prese commerciali non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze; per i conferimenti di azienda effettuati nel 2007 ai sensi dell’art. 1, comma 243 e seguenti della legge finanziaria per il 2007, si rinvia alla relativa voce nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”. 2) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell’articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In applicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla qua- le si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1 della legge n. 244 del 2007, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuo- vi valori fiscali. 3) Conferimenti ai sensi dell’art. 7 della L. n. 218 del 1990 Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all’ultimo valore dei beni ri- cevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente. 4) Fusioni e scissioni ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992 e dell’artt. 178 e 179 del Tuir Per le operazioni di fusione e scissione effettuate ai sensi delle citate norme i maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del benefi- 127 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali ciario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore fiscalmente rico- nosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente. Il regime di neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti effettuati ai sensi dell’art. 179, comma 2 del Tuir nei confronti dei soggetti residenti in Stati diversi dell’UE, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato ovvero tra soggetti non residenti limitatamente agli ele- menti patrimoniali del conferente confluiti nella stabile organizzazione nello Stato italiano. 5) Operazioni di fusione e di scissione ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per effetto dell’art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscri- zioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. L’art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalen- za iscritta l’utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concam- bio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l’iscrizione di maggiori valori su- gli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l’iscri- zione dell’avviamento. 6) Operazioni di conferimento ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997. Per effetto del regime di neutralità ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, il conferi- mento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indi- cati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza imponibile anche se il soggetto conferente e il soggetto conferitario iscrivono nel- le proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l’azienda conferita a valori su- periori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento. 7) Rivalutazione di beni non rilevante fiscalmente Per effetto dell’art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i maggiori valori iscritti nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino non hanno rilevanza fiscale. 8) Rivalutazione dei beni con rilevanza fiscale e riallineamento dei valori L’art. 1, commi 469 e 473, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006), che richiama la precedente legge di rivalutazione le cui disposizioni sono contenute nell’art. 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, ha consentito la rivalutazione dei beni di impresa e delle aree fabbricabili. Il maggior valore dei beni assoggettati ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali a par- tire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata ese- guita, mentre per le aree fabbricabili ha effetto immediato. 9) Valutazione dei crediti e debiti in valuta L’art. 110, comma 3, del Tuir, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 38 del 2005, prevede che gli utili e/o le perdite su cambi imputati al conto economico deri- vanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta este- ra secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio, siano fiscalmente irrilevanti fino al momento del realizzo. Pertanto, il di- sallineamento tra il valore civile e quello fiscale dei crediti e debiti in valuta va evidenziato nel presente quadro, compilando righi distinti per tipologia di voce (crediti, debiti, obbligazioni, titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni). La presente sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è avvenuta l’operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. In ogni caso, la sezione I va compilata per evidenziare il disallineamento tra valori contabili e fiscali derivanti dalle operazioni straordinarie. Nel caso in cui le suddette variazioni si siano prodotte anche per effetto dell’adozione dei prin- cipi contabili internazionali deve essere barrata la casella 2. Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale risultante dal quadro RV UNICO 2008, nella colon- na 3 deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai principi con- tabili internazionali. I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio. 128 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrispon- de al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità. Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo. 19.3 La presente Sezione va compilata dai soggetti per i quali l’adozione dei principi contabili in- Sezione II ternazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 19 luglio 2002, ha generato disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bi- lancio, sia in sede di prima applicazione che in fase di utilizzo. Si precisa che a seguito delle modifiche apportate al TUIR dall’art. 1, comma 58, lett. a), del- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princi- pi contabili internazionali valgono, anche in deroga alle disposizioni della sezione I capo II, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. La predetta disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta suc- cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Dovranno compilare la presente sezione i soggetti che abbiano optato per il regime previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 per le divergenze ge- neratesi fino al periodo d’imposta in corso. Nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (esempio, per le banche, la voce 100 “Partecipazioni”, voce 50“Passività finanziarie valutate al fair value”, ecc.). Nella colonna 2, va indicato il corrispondente valore civile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili internazionali. Nella colonna 3, va indicato il valore civile della voce di bilancio rilevabile nello stato patrimonia- le di apertura del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Nelle colonne 4 e 5, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha su- bito nel corso dell’esercizio. Nella colonna 6, va indicato il valore civile della voce rilevabile alla fine dell’esercizio. Nella colonna 7, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio alla data di apertura del bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Nelle colonne 8 e 9, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali. Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio. In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007, resta ferma l’applicazione dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 38 del 2005; l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili genera un disallineamento tra il valore civile (non più esistente a seguito dell’eliminazione) e quel- lo fiscale. In tale caso, in colonna 1, va indicata la descrizione della posta eliminata dal bilan- cio a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali; in colonna 2, va indicato il corrispondente valore civile risultante dal bilancio prima della transizione ai principi contabili in- ternazionali; le colonne da 3 a 6 non devono essere compilate. Nella colonna 7, va indicato il valore fiscale esistente alla data di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali della voce di bilancio eliminata. Nelle colonne 8 e 9, vanno indicati gli incrementi/decrementi rilevanti ai fini fiscali della vo- ce di bilancio eliminata o non più iscrivibile. Nella colonna 10, va indicato il valore fiscale esistente alla data di chiusura dell’esercizio. Le medesime istruzioni si rendono applicabili all’eliminazione nel passivo patrimoniale di fondi di accantonamento considerati dedotti, in sede di prima applicazione dei principi contabili in- ternazionali, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005. Tali modalità si appli- cano anche alle ipotesi di eliminazione di fondi per rischi ed oneri diversi da quelli “conside- rati dedotti per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141” del TUIR, per effetto dell’adozione dei criteri di valutazione previsti dai principi contabili internazio- nali. Ad esempio, la presente sezione va utilizzata per evidenziare il disallineamento tra valo- re civile e fiscale scaturente dall’eliminazione del fondo TFR per effetto dell’adozione dei crite- ri previsti dallo IAS 19. R20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL’IRES NELL’AMBITO DEL GRUPPO 20.1 Il presente quadro deve essere utilizzato: Generalità – dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione della eccedenza dell’IRES, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata dal soggetto cedente; 129 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – dalla società o dall’ente appartenente ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionario delle eccedenze dell’IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo; – dal soggetto partecipante alla tassazione di gruppo che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del TUIR, cede le eccedenze d’imposta maturate prima dell’esercizio dell’opzione di cui al- l’art. 117 del TUIR a una società o a un ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. A norma del comma 2 dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del pre- sente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la pre- sentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di re- troattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei ver- samenti di imposte a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferi- mento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente (1° gennaio 2009, in ca- so di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l’elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascu- no di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Per maggiori approfondimenti vedere in Appendice la voce “Cessione dei crediti nell’ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)”. Il presente quadro va altresì utilizzato nei seguenti casi: • dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all’articolo 115 del TUIR che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004: – cede alla società già trasparente l’acconto versato in relazione ai redditi imputati per tra- sparenza, secondo le modalità dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; – integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza; • dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del DM 9 giu- gno 2004, – riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto ecce- dente il proprio obbligo secondo le modalità dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; – versa l’acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato; • dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all’articolo 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all’adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell’art. 43- ter del D.P.R. n. 602 del 1973 Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK17 e da RK20 a RK27 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. 20.2 La società o l’ente cedente deve indicare nel rigo RK1 l’ammontare dell’eccedenza dell’IRES, Sezione I indicata nel rigo RN25 del quadro RN, oggetto di cessione ovvero, nel caso di adesione al Credito ceduto consolidato, nel rigo GN10 o, nel caso di opzione per la trasparenza, nel rigo TN8. In ciascuno dei righi da RK2 a RK9, va indicato: – in colonna 1, il codice fiscale del soggetto cessionario – in colonna 2, gli importi ceduti a ciascun soggetto. 20.3 Nei righi RK10 e RK11, il soggetto partecipante in società fuoriuscite dalla trasparenza, deve Sezione II indicare: Acconto ceduto – in colonna 1, il codice fiscale della società già trasparente; – in colonna 2, il codice 1 se il dichiarante cede il maggior acconto versato; il codice 2, nel caso il dichiarante deve integrare l’acconto da versare; – in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione; – in colonna 4, in caso di codice 1, l’importo dell’acconto ceduto; in caso di codice 2, l’im- porto del maggior acconto dovuto. Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (cessione dell’acconto), l’importo di colon- na 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 3 (ovvero TN16, col. 3 o GN21, col. 3) del presente modello. 20.4 La società o l’ente cessionario delle eccedenze IRES, deve indicare nei righida RK12a RK16, Sezione III il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettua- Crediti ricevuti te e gli importi ricevuti (inizio del periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al qua- le l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente). 130 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali La casella di colonna 2 va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell’ambito del gruppo consolidato. In particolare, va indicato: – il codice 1 se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, non ha aderito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR; – il codice 2 se il dichiarante nel periodo d’imposta del presente modello aderisce alla tassa- zione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR; – il codice 3 se il dichiarante è fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR. 20.5 Il rigo RK17, va compilato dalla società precedentemente consolidata per dare evidenza dei Sezione IV dati relativi all’acconto, nell’ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo. Pertanto nel rigo Acconto ricevuto RK17 va indicato: dal consolidato – in colonna 1, il codice fiscale della società consolidante; – in colonna 2, il codice 1 se il dichiarante riceve il maggior acconto versato dalla consoli- dante per l’importo eccedente il proprio obbligo; il codice 2, nel caso il dichiarante deve procedere al versamento dell’acconto; – in colonna 3, la data in cui il dichiarante è fuoriuscito dal consolidato; – in colonna 4, in caso di codice 1, l’importo dell’acconto ricevuto; in caso di codice 2, l’im- porto dell’acconto dovuto. Qualora in colonna 2 sia stato indicato il codice 1 (acconto ricevuto), l’importo di colonna 4 va riportato nel quadro RN, rigo RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del pre- sente modello. 20.6 Nei righi RK18 e RK19 la società partecipata fuoriuscita dalla trasparenza, deve indicare: Sezione V – in colonna 1, il codice fiscale del soggetto partecipante; Acconti ricevuti – in colonna 2, il codice 1 se l’opzione afferiva il regime di cui all’art. 115 del TUIR; il codi- da soggetti ce 2, se l’opzione afferiva il regime di cui all’art. 116 del TUIR; partecipanti – in colonna 3, la data della perdita di efficacia dell’opzione; – in colonna 4, l’importo dell’acconto ricevuto. Tale importo va riportato nel quadro RN, rigo dal consolidato RN22, col. 2 (ovvero TN16, col. 2 o GN21, col. 2) del presente modello. 20.7 Nella presente sezione deve essere indicato: Sezione VI – nel rigo RK20, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da Utilizzo delle RK12 a RK16; eccedenze nel rigo RK21, l’importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (ri- go RX4, colonna 4, del Mod. UNICO 2008); nel rigo RK22, l’importo di rigo RK21 utilizzato entro la data di presentazione della dichiara- zione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna “im- porti a credito compensati” del modello di pagamento F24; nel rigo RK23, l’importo di rigo RK21 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi al- la presente dichiarazione aventi scadenza antecedente alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno pe- riodo d’imposta coincidente, va indicato l’importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazione); nel rigo RK24, la somma degli importi dei righi RK20 e RK21al netto degli utilizzi indicati nei righi RK22 e RK23; nel rigo RK25, l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dei versamenti IRES relativi al- la presente dichiarazione aventi scadenza successiva alle date da cui le cessioni indicate in sezione III si considerano effettuate (se il soggetto cedente e il soggetto cessionario hanno pe- riodo d’imposta coincidente, va indicato l’importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES re- lativo alla presente dichiarazione). Si consideri, ad esempio, una cessione avvenuta tra un sog- getto cedente avente periodo d’imposta 1/4/2007 - 31/3/2008 ed un soggetto cessiona- rio avente periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 2008. Il cessionario (dichiarante) può utilizzare l’eccedenza ricevuta a partire dal 1/4/2008 (inizio del periodo d’imposta suc- cessivo a quello con riferimento al quale l’eccedenza si genera in capo al soggetto cedente), quindi anche in occasione del versamento degli acconti IRES relativi alla presente dichiarazio- ne. In tal caso, l’importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES deve essere indicato nel presente rigo e non nel rigo RK23; nel rigoRK26, l’importo di rigo RK24 utilizzato in diminuzione dell’imposta sostitutiva di cui al- l’art. 8 della legge n. 342 del 2000 indicato nel quadro RQ, rigo RQ6; nel rigo RK27, l’importo di rigo RK24 che residua dopo l’utilizzo indicato nei righi RK25 e RK26, da riportare nel rigo RX4, colonna 1, del quadro RX. 131 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali R21 - QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMI- NISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO 21.1 Il presente quadro contiene l’elenco nominativo: Generalità – dei soci di società a responsabilità limitata; in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari; – degli amministratori della società o dell’ente; – dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell’ente; – dei rappresentanti della società o dell’ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel fron- tespizio. Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo de- vono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica. Con riguardo alla qualifica va indicato: A se trattasi di socio amministratore; B se trattasi di amministratore non socio; C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell’ente. Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell’ente vanno indicati anche: – la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale; – il codice e la data di assunzione della carica. Con riguardo alla carica va indicato il relativo codice. A tal proposito si precisa che la “Tabel- la generale dei codici di carica” di cui al paragrafo 2.6 (vedi R2-Compilazione del Frontespi- zio) è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Quindi, si avrà cura di individuare il codice riferibile in relazione alla carica rivestita tra i seguenti: 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto; 3 Curatore fallimentare; 4Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni seque- strati; 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente; 8 Liquidatore (liquidazione volontaria); 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusio- ne). R22 - QUADRO RS – PROSPETTI VARI 22.1 Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti: Generalità – “Dati di bilancio”; – “Perdite di impresa non compensate”; – “Conferimenti agevolati”; – “Crediti”; – “Agevolazioni territoriali e settoriali”; – “Fondi per rischi su crediti trasferiti al Fondo rischi bancari generali”; – “Azioni assegnate ai dipendenti”; – “Garanzie prestate da soggetti non residenti”; – “Riserve matematiche dei rami vita”; – “Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d’imposta per le imposte pagate all’e- stero; – “Tassa etica”; – “Ammortamento dei terreni”; – “Rideterminazione dell’acconto dovuto”. – “Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”; – “Spese per l’acquisto e l’installazione di motori e di variatori di velocità”; – “Valori fiscali di bilancio delle società agricole”; – “Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice”. – “Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione”. 132 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 22.2 Il presente prospetto è composto di due sezioni: la prima deve essere compilata dalle società Dati di bilancio che redigono il bilancio secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127; la se- conda dai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dai principi con- tabili internazionali IAS/IFRS. Nel primo prospetto, gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l’avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secon- do le diverse aggregazioni richieste. Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l’importo della voce corrispon- dente dell’esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all’esercizio pre- cedente devono essere adattate. In relazione al rigo RS22 si precisa che, nella colonna 3, va indicato l’importo iscritto in bilan- cio dei debiti verso le banche esigibili entro l’esercizio successivo e, nella colonna 4, l’impor- to iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l’esercizio successivo. Nel rigo RS35, colonna 2, va indicata la parte dei costi della produzione per servizi relativa alle prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Si precisa, altresì, che nella sezione “Altri dati” vanno indicati sia l’ammontare delle minusva- lenze e delle sopravvenienze passive di cui all’art. 101 del TUIR, sia l’ammontare delle plusva- lenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell’esercizio, ad esclusione di quel- le di cui all’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR. Le voci del passivo dello stato patrimoniale e le voci di costo del conto economico non devo- no essere precedute dal segno meno. Il secondo prospetto, in virtù della progressiva adozione dei principi contabili internaziona- li (Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606), deve essere compilato indipendentemen- te dalla struttura di bilancio discrezionalmente adottata in base ai predetti principi contabili che non prescrivono una struttura specifica. Nel presente prospetto, quindi, non preveden- do gli IAS/IFRS rigidi schemi di bilancio, è previsto un contenuto minimale. Le categorie mi- nimali relative allo stato patrimoniale sono disciplinate dallo IAS 1 il quale prevede che, di norma, lo stato patrimoniale sia presentato distinguendo tra quota corrente e quota non cor- rente di attività e passività. Per quanto riguarda il conto economico la classificazione delle voci è per natura oppure per destinazione. La compilazione del presente prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS/IFRS. Il suddetto prospetto si applica anche alle banche iscritte nell’albo di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e agli enti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, let- tera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. 22.3 Nel rigo RS82 va indicata la perdita determinata nel presente periodo d’imposta nel quadro RN, Perdite di rigo RN5, colonna 3, ovvero nel quadro TN, rigo TN2, per la parte non attribuibile ai soci. impresa non Nei righi da RS83a RS87vanno indicate, secondo il periodo d’imposta di formazione, a par- compensate tire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessi- vo dei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la com- pensazione effettuata nel quadro RN (ovvero nel quadro TN o GN). Nel rigo RS88, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi del- l’art. 84, comma 2, del TUIR, evidenziando in colonna 3 quella formatasi nel presente perio- do d’imposta. Si ricorda che le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d’imposta precedenti a quello da cui decorre il regime SIIQ (vedere le “Novità alla disciplina del reddito di impresa”) posso- no essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’im- posta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133, art. 1, della legge n. 296 del 24 dicembre 2006 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività di- verse da quella esente. L’art. 9, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174, precisa che le perdite della gestione esente si considerano virtualmente com- pensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d’imposta, nei limiti tem- porali previsti dall’art. 84 del TUIR. A tal fine nel presente prospetto nella colonna 1 del rigo RS82 e nella colonna 2 del rigo RS88 ciascuna SIIQ o SIINQ è tenuta ad indicare l’utilizzo “virtuale”, operato nei cinque periodi d’im- posta successivi, delle relative perdite generatesi durante il regime speciale, per l’importo che trova capienza nei redditi della medesima gestione. 133 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Il riporto delle perdite residue della gestione esente al di fuori del regime speciale è subordina- to al rispetto dei limiti temporali fissati dal citato art. 84 del TUIR. L’art. 9 del decreto n. 174 prevede che le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i red- diti della stessa gestione esente sono utilizzabili, nei suddetti limiti temporali, in compensazio- ne dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale. 22.4 Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi del- Conferimenti l’art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall’art. 10 della legge 16 dicem- agevolati bre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni: – nel rigo RS89, va indicato: in colonna 1, il codice fiscale e in colonna 2, la denominazio- ne della società conferitaria; – nel rigo RS90, va indicato il valore fiscale riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell’esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell’importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d’imposta), acquisi- to a tassazione in precedenti esercizi; – nel rigo RS91, va indicato il valore di bilancio riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell’esercizio precedente; – nel rigo RS92, va indicato l’importo della plusvalenza realizzata nel corso dell’esercizio. In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plu- svalenza in sospensione d’imposta. A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo (fatti salvi i casi di esenzione previsti dall’art. 87 del TUIR): – la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento; – la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; – la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bi- lancio per effetto del conferimento. Nel caso in cui l’operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a so- cietà diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS90 a RS92 i dati riepilogativi mentre il rigo RS89 non deve essere compilato. 22.5 In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall’art. 106 Crediti del TUIR (ex art. 71 del TUIR, come modificato dall’art. 3, comma 103, lett. d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549), a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospet- to dei crediti è suddiviso in tre sezioni (vedere in Appendice la voce “Svalutazione e perdite su crediti”), da compilare nel modo seguente. La Sezione I è riservata agli enti creditizi e finanziari per l’indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995. Nel rigo RS93, colonna 1, va indicato il valore dei crediti iscritti nel bilancio relativo al periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza delle predette modifiche (1995, per i soggetti che han- no l’esercizio coincidente con l’anno solare) e ancora esistenti nel bilancio relativo al periodo d’im- posta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione di detti crediti, al netto delle svalutazioni, effettuate a partire dal primo esercizio di ap- plicazione delle medesime modifiche, dedotte ai sensi dell’art. 106, comma 3, del TUIR. Nel rigo RS94, colonna 2, va indicato l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accanto- namenti dedotti negli esercizi precedenti a quello di decorrenza delle predette modifiche e ancora esi- stenti al termine del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione. Nel rigo RS95, colonna 1, va indicato l’ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell’esercizio relative ai crediti indicati nel rigo RS93, colonna 1, e, nella colonna 2, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al rigo RS93, co- lonna 2), per la parte che eccede l’importo imputato al conto economico dell’esercizio; tali per- dite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti eser- cizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell’art. 101, com- ma 5, del TUIR. Nel rigo RS96, colonna 2, va indicata la differenza degli importi dei righi RS94 e RS95. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF54 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero. 134 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione La Sezione II va compilata dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione per in- dicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa a regime. Nel rigo RS97,colonna 1, va indicato l’importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Nel rigo RS98, colonna 1, va indicato l’ammontare delle svalutazioni dirette dell’esercizio (comprese quelle forfetarie effettuate ai sensi dell’art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell’art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bi- lancio. In colonna 2, va indicato l’ammontare delle svalutazioni stesse (al netto delle rivaluta- zioni) fiscalmente deducibili nell’esercizio, pari allo 0,30 per cento del valore dei crediti risul- tanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto: – al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi; – al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli preceden- ti, ai sensi dell’art. 101 del TUIR; – al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria; – al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni “fuori bilancio” iscrit- ta nell’attivo in applicazione dei criteri previsti dall’art. 112 del TUIR. La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS98, da indicare nel rigo RS99, colonna 2, è ammessa in deduzione in nove quote costanti a decorrere dall’esercizio successivo. Nel rigo RS100, va indicato, in colonna 1, l’importo degli accantonamenti per rischi su credi- ti imputati al conto economico dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto ai sen- si dell’art. 106, comma 3, del TUIR. Nel rigo RS101, va indicato, in colonna 1, l’importo complessivo degli accantonamenti per ri- schi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’ammontare complessivo de- gli accantonamenti per rischi su crediti fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest’ultimo im- porto non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS97, colonna 1. Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmen- te deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Pertanto, nella Sezione III occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile. Nel rigo RS102, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’eserci- zio precedente e, in colonna 2, l’ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS64, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2008, quadro RS). Nel rigo RS103, vanno indicate, in colonna 1, le perdite su crediti dell’esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in colonna 2, quelle deducibili ai sensi dell’art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei credi- ti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101. Nel rigo RS104, va indicata, in colonna 2, la differenza degli importi dei righi RS102 e RS103. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero. Nel rigo RS105, va indicato, in colonna 1, l’importo delle svalutazioni dei crediti e degli ac- cantonamenti per rischi su crediti dell’esercizio e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l’importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivaluta- zioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l’importo di colonna 2 di rigo RS105 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS107, colonna 2. Nel rigo RS106, va indicato, in colonna 1, l’ammontare complessivo delle svalutazioni diret- te e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell’esercizio e, in colonna 2, l’importo fiscalmente dedotto ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUIR. Si fa presente che l’importo di rigo RS106, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS107, colonna 2. Nel rigo RS107 va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. 135 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 22.6 In questo prospetto vanno indicati i dati riguardanti le agevolazioni territoriali e settoriali con Agevolazioni esclusione delle esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. territoriali Nella colonna 1, le società o gli enti che richiedono l’agevolazione o che l’hanno già richie- e settoriali sta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell’apposita casel- la il codice individuato nella tabella E. Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell’ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni. Nella colonna 2, va indicato lo stato dell’agevolazione, utilizzando i codici di cui alla tabella F. Nella colonna 3, va indicato l’anno a decorrere dal quale opera l’agevolazione. Nella colonna 4, va indicato l’anno in cui è stata richiesta l’agevolazione. I contribuenti che richie- dono l’agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l’anno 2008. Nella colonna 5, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato. Nella colonna 6, va indicato l’ammontare del reddito agevolato. Se la richiesta dell’agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è op- portuno che sia informato il competente Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito. Tabella E – Tipo di agevolazione Codice Leggi agevolative Zone colpite dalla catastrofe del Vajont 60 Esenzione IRES (legge 10 maggio 1983, n. 190) Cooperative agricole, della piccola pesca e di produzione e lavoro 70 Esenzione IRES (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) L’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha introdotto per le cooperative agricole e della piccola pesca, e loro consorzi, alcune modificazioni al- l’art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. In particolare, l’esenzione dall’Ires, già spettante ai pre- detti soggetti qualora provvedano alla commercializzazione dei prodotti, agricoli e zootecni- ci, e degli animali conferiti prevalentemente dai soci, previa attività di manipolazione, lavora- zione e trasformazione, è estesa anche ai casi in cui le cooperative stesse abbiano sottopo- sto detti beni a processi di conservazione e valorizzazione. L’agevolazione in esame spetta inoltre nei casi in cui: – le attività di trasformazione non rispettino i limiti previsti dall’art. 29 del TUIR, come modifica- to dall’art. 2 della citata legge n. 350 del 2003; – i prodotti lavorati dalla cooperativa non siano conferiti dai soci, essendo sufficiente che l’ap- porto dei soci sia prevalente; – i prodotti conferiti dai soci non rispettino i limiti della potenzialità dei loro terreni, fermo restan- do che qualora il socio acquisti presso terzi dei beni e li conferisca in cooperativa realizza un’operazione commerciale che non può rientrare per il socio stesso nel reddito agrario. Si fa altresì presente che i commi 461 e 462 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 hanno introdotto rispettivamente ulteriori modifiche agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 (vedere in Appendice la voce – “Società cooperative e loro consorzi: riordino del trattamento tributario”). Tabella F - Stato dell’agevolazione Codice A Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta; B Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi; C Agevolazione richiesta con apposita istanza; D Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell’ufficio; E Agevolazione negata dall’ufficio con provvedimento in contestazione; F Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge. 22.7 I soggetti che abbiano trasferito, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 342 del 2000, in tutto o Fondi per rischi in parte, il fondo per rischi su crediti iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1°gen- su crediti naio 1999 al fondo per rischi bancari generali di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 87 trasferiti del 1992 devono assoggettare il relativo importo ad imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP nella misura del 19 per cento. Tale imposta è indeducibile e può essere computata in tutto o in al “Fondo rischi parte in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. bancari L’imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro generali” il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’impo- 136 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali sta in cui viene effettuato il trasferimento; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta succes- sivi. Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. La suddetta imposta sostitutiva può essere applicata anche ai fondi di cui al citato art. 11, com- ma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992, per la parte trasferita ai sensi dell’art. 42, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nel rigo RS111, va indicato: – in colonna 1, l’ammontare del fondo iscritto nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 1° gennaio 1999; – in colonna 2, l’importo trasferito al fondo per rischi bancari generali; – in colonna 3, l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, pari al 19 per cento dell’importo di colonna 2. Nel rigo RS112, va indicato: – in colonna 2, l’importo trasferito al fondo per rischi bancari generali; – in colonna 3, l’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, pari al 19 per cento dell’importo di colonna 2. Nel rigo RS113, va indicato: – in colonna 3, la somma dei righi RS111 e RS112; – in colonna 4, l’importo, pari ad un terzo di colonna 3, da versare entro il termine per il ver- samento a saldo delle imposte relative al presente periodo d’imposta. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 2729 – “Impo- sta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP sui fondi trasferiti al fondo rischi bancari generali – Art. 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342”. 22.8 Il rigo RS114, va compilato, barrando la casella 1, dalle società che nel presente periodo Azioni assegnate d’imposta hanno assegnato le proprie azioni ai dipendenti della medesima società o delle so- ai dipendenti cietà controllate direttamente o indirettamente. 22.9 Il rigo RS115, va compilato dalle società o enti che, a fronte di proprie obbligazioni, hanno Garanzie ricevuto garanzie, di qualsiasi natura, da parte di soggetti residenti all’estero. prestate da In tale evenienza, va indicato nelle apposite caselle il codice del Paese estero di residenza del soggetti soggetto garante (vedere in Appendice l’elenco degli Stati esteri). Non sono tenuti alla compilazione i soggetti identificati, ai fini dell’IRAP, con i codici 03 (ban- non residenti che e altri enti e società finanziari), 04 (società di intermediazione mobiliare), 05 (società eser- centi la negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari), 06 (società di gestione di fondi comuni di investimento), 07 (società di investimento a capitale variabile) e 09 (imprese di assicurazione). 22.10 Il presente prospetto va compilato dalle società di assicurazione per dichiarare l’imposta di cui Riserve all’art. 1, commi 2 e2-bisdel D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 no- matematiche vembre 2002, n. 265, come modificato dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla leg- dei rami vita ge 30 luglio 2004, n. 191, applicata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilan- cio dell’esercizio cui si riferisce la dichiarazione. Detta imposta è versata entro il termine di ver- samento a saldo delle imposte sui redditi con il codice tributo 1682. Sono escluse le riserve relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché quelle relative ai fondi pensione (compresi quelli che risulta- vano istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, di cui all’art. 14-qua- ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124), ai contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 del 1993 e alle polizze aventi funzione previdenziale in corso di costituzione indicate nell’art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. L’aliquota di imposta è stabilita nella misura dello 0,30 per cento. Le imposte versate sono recuperate quale credito da utilizzare per il versamento delle ritenute di cui all’art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e delle imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gravanti sui redditi di capitale indicati nell’art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR. A decorrere dall’anno 2007, se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun an- no è inferiore all’imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza può essere com- putata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 137 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In particolare, va indicato: – nel rigo RS116, colonna 1, l’importo delle riserve del lavoro diretto, al lordo della riassicu- razione, di cui alle voci CII, n. 1, e DI dello schema di stato patrimoniale contenuto nel D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, relative a polizze i cui rendimenti sono potenzialmente assogget- tabili alle menzionate ritenute e imposte sostitutive, e, in colonna 2, l’imposta dovuta pari al- lo 0,30 per cento dell’importo di colonna 1. 22.11 Il presente prospetto deve essere compilato nei seguenti casi: Utili distribuiti – dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 del TUIR e da imprese delle disposizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i estere redditi di una o più imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regi- me fiscale privilegiato (c.d. Controlled foreign companies o CFC), dei quali i medesimi pos- partecipate e siedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili; crediti d’imposta – dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell’art. 168 del TUIR e delle disposi- per le imposte zioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.M. 7 agosto 2006, n. 268, i redditi di una o più pagate all’estero imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegia- to, dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili; – dai soggetti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, società o enti non residenti da parte di un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR; – dai soggetti partecipanti cui sia stata imputata una quota di reddito di una o più imprese, so- cietà o enti non residenti da parte di un soggetto trasparente ex art. 115 del TUIR; – dalle società partecipate in regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR a cui sia stata imputata una quota di reddito di una di una o più imprese, società o enti non residenti. Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residen- te direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma quarto, art. 3, del D. M. n. 429 del 2001 o ai sensi del comma terzo, art. 3, del D.M. n. 268 del 2006, nonché a determinare il credito d’imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti. Il presente prospetto deve essere compilato anche nell’ipotesi in cui nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione non siano stati distribuiti utili. Per ciascuna impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fiscale privile- giato cui il dichiarante partecipi deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei cam- pi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righi non siano sufficienti dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” posta in alto a destra. In particolare, il campo 1 di ciascun rigo deve essere utilizzato solo nelle ipotesi sotto riporta- te, indicando il relativo codice: 1 se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 5 del TUIR; 2 se il dichiarante partecipa ad un soggetto trasparente di cui all’art. 115 del TUIR; 3 se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all’art. 115 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13; 4 se il dichiarante è una società partecipata in regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR. In tal caso non vanno compilati i campi da 9 a 13. Nel caso in cui nel campo 1 siano stati indicati i codici “1” o “2” devono essere compilati so- lo i campi da 1 a 4 e da 9 a 13, sulla base dei dati comunicati e degli importi attribuiti dal- la società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest’ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati o nel Prospetto da rilasciare ai soci. Nei campi da 2 a 13 dei righi RS117 e RS118, va indicato: – nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’ impresa, società od ente residente o localizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell’impresa, società od ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest’ultimo deve indicare il proprio codice fi- scale; – nel campo 3, la denominazione dell’ impresa, società od ente residente o localizzata in Sta- ti o territori con regime fiscale privilegiato; – la casella 4, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il trami- te di soggetti non residenti; 138 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – nel campo 5, relativamente ad ogni impresa, società od ente residente o localizzata in Sta- ti o territori con regime fiscale privilegiato, l’importo indicato nel campo 8 del corrisponden- te rigo del quadro RS del Mod. UNICO 2008-SC; – nel campo 6, il reddito del soggetto estero assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, desunto dalla colonna 2 del corrispondente rigo del quadro RM del presente modello; – nel campo 7, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente diretta- mente partecipato che non concorrono a formare il reddito per effetto dell’art. 167, comma 7, del TUIR e dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nonché ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma terzo, del D.M. n. 268 del 2006; tale importo, da indicare nel rigo RF48 della presente dichiarazione, non può eccedere la somma dei valori dei campi 5 e 6. Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dall’ impresa, società od ente localizzata in Stati o terri- tori con regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del sogget- to partecipante per la quota corrispondente all’ammontare dei redditi assoggettati a tassazio- ne separata. Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (v. casella 4), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di di- stribuzione da parte dell’ impresa, società od ente localizzata in Stati o territori con regime fi- scale privilegiato; – nel campo 8, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 5 e 6 e l’importo di campo 7; – nel campo 9, l’importo di campo 13 del corrispondente rigo del quadro RS del Mod. UNI- CO 2008-SC; nell’ipotesi in cui nel campo 1 sia stato indicato il codice “2”, dovrà essere riportato, pro quota, l’importo eventualmente risultante dal campo 13 del Mod. UNICO 2008-SC della società partecipata, come comunicato al dichiarante nel Prospetto da rila- sciare ai soci; – nel campo 10, l’importo di colonna 6 di ciascun rigo (da RM1 a RM4) del quadro RM del- la presente dichiarazione; – nel campo 11, le imposte sul reddito, pagate all’estero dall’impresa, società od ente lo- calizzata in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, relative al periodo di impo- sta precedente e divenute definitive nel 2008 ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nel soggetto estero, fino a concorrenza dell’imposta del campo 9; – nel campo 12, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti, indicati nel campo 7; l’importo di tali imposte deve essere indicato fino a con- correnza dell’importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 9 + campo 10 – campo 11; le predette imposte costituiscono infatti credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pa- gate all’estero a titolo definitivo dal soggetto localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Si ricorda che il totale dei crediti esposti nei campi 11 e 12 di ciascuno dei righi RS117 ed RS118 , deve essere riportato nel rigo RN13, quadro RN, della presente dichiarazione. Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia optato per la tassazione di gruppo prevista da- gli artt. da 117 a 129 del TUIR i predetti crediti vanno riportati nel quadro RM. – nel campo 13, la differenza, da riportare all’anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 9 e 10 e la somma dei campi 11 e 12. 22.12 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che esercitano le attività di produzio- Tassa etica ne, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza ai fini della determinazione dell’addizionale alle imposte sui redditi istituita con il com- ma 466 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 modificato da ultimo dall’art. 31, comma 3, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (vedi nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa ”). A tal fine alla colonna 1 del rigo RS119 va indicato l’ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corri- spondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componen- ti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei com- pensi derivanti da tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella colonna 2 va indicato l’ammontare dell’addizionale, pari al 25 per cento dell’importo di cui alla colonna 1. 139 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali L’art. 31 del decreto legge n. 185 del 2008 modificando il citato comma 466, ha disposto che per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi sup- porti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti imma- gini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come deter- minati con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini- stro per i beni e le attività culturali. 22.13 L’articolo 36, comma 7, del D.L. n. 223 del 2006, così come sostituito dal D.L. n. 262 del Ammortamento 2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei ca- dei terreni noni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono. La presente sezione va compilata al fine di evidenziare il valore dei terreni incorporato nei pre- detti fabbricati. A tal fine nella colonna 1 del rigo RS120 va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il va- lore del terreno. In colonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella colonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è sta- to scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono. Nella colonna 1 del rigo RS121 va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In co- lonna 2 il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella co- lonna 3 va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e nella colonna 4 il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbrica- ti insistono. 22.14 Nella presente sezione va indicato l’ammontare dell’acconto rideterminato relativo al periodo Rideterminazione d’imposta 2008, utilizzando il metodo storico, per effetto dell’applicazione dei seguenti com- dell’acconto mi dell’art. 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dal- la legge n. 133 del 2008: – comma 5, in base a tale disposizione nella determinazione dell’acconto dovuto per il perio- do di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento del- la seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sa- rebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1 del citato art. 82 (limitazione al- la deduzione degli interessi passivi per i soggetti di cui al primo periodo del comma 5 del- l’art. 96 del TUIR); – comma 8, in base a tale disposizione nella determinazione dell’acconto dovuto per il perio- do di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di versa- mento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7 del citato art. 82 (modifica alla deduzione della variazione della riserva sinistri per le imprese di assicurazio- ne di cui al comma 3 dell’art. 111 del TUIR); – comma 13, in base a tale disposizione nella determinazione dell’acconto dovuto per il pe- riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di ver- samento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quel- la che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12 del citato art. 82 (modifica alla deduzione delle svalutazione dei crediti risultanti in bilancio per gli enti cre- ditizi e finanziari di cui al comma 3 dell’art. 106 del TUIR); – comma 29, in base a tale disposizione nella determinazione dell’acconto dovuto per il pe- riodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di ver- samento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quel- la che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28 del citato art. 82 (incremento della quota imponibile degli utili netti annuali delle società cooperative di consu- mo e loro consorzi ai sensi della lett. b-bis) del comma 460 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004). Inoltre, l’art. 1, comma 355, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che nella determina- zione dell’acconto dovuto per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354 delle me- desima legge n. 296 (ulteriore deduzione per interventi di efficienza energetica per l’illu- minazione). Ai fini della determinazione dell’acconto con il metodo storico, si assume quale imposta del pe- riodo precedente quella rideterminata in base alle disposizioni citate. In particolare nel rigo RS122, va indicato: 140 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • in colonna 1, il reddito relativo al periodo d’imposta precedente rideterminato; in tale rigo va considerato anche l’importo del reddito rideterminato da parte della società che ha impu- tato il reddito ai sensi dell’articolo 5 e/o dell’articolo 115 del TUIR; • in colonna 2, l’imposta del periodo d’imposta precedente rideterminata; • in colonna 3, l’importo dell’acconto relativo al presente periodo d’imposta, calcolato con il metodo storico, sulla base dell’imposta indicata in colonna 2, senza tenere conto della ridu- zione prevista dall’art. 10 del D.L. n. 185 del 2008; • in colonna 4, l’importo del maggior acconto dovuto, da versare in sede di seconda rata a titolo di conguaglio della prima rata di acconto. Tale colonna va compilata con riferimento all’applicazione dell’art. 82, commi 5, 8, 13 e 29 del decreto legge n. 112 del 2008 da parte dei soggetti per i quali il termine ordinario della prima rata di acconto è scaduto pre- cedentemente al 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato decreto n. 112).” 22.15 L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) dispone, in materia di spe- Spese di se di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, determinate detrazioni d’imposta. riqualificazione L’articolo 29, comma 6, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica- energetica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto delle modifiche per le detrazioni per la ri- (articolo 1, qualificazione energetica stabilendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comuni- comma 349, cazione, secondo i termini e le modalità stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agen- della legge 27 zia delle entrate. Inoltre, per le spese sostenute a decorrere dal 1°gennaio 2009 la detrazione dal- dicembre 2006, l'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo. n. 296) Possono usufruire della agevolazione i seguenti soggetti: a) enti e soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti; b) titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto articolo 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. L’agevolazione è prevista per: a) le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizza- zione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; b) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pa- vimenti), finestre comprensive di infissi; c) le spese documentate relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in pi- scine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Le predette spese per gli interventi agevolati devono essere state sostenute nel periodo d’impo- sta in corso alla data del 31 dicembre 2007; la legge finanziaria 2008 ha modificato tale termine includendo nell’agevolazione le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. È, inoltre, prevista l’agevolazione per le spese documentate per interventi di sostituzione di im- pianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestua- le messa a punto del sistema di distribuzione. Si comprendono inoltre, per effetto dell’art. 2, com- ma 20, della legge finanziaria 2008 le spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il ricono- scimento dei benefici. Inoltre si precisa che ai sensi dell’ art. 1 comma 24 lett. a) della legge finanziaria 2008 i va- lori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini del- l’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (di cui al prece- dente punto b) delle agevolazioni), e i valori di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 (di cui al precedente punto c) delle agevolazioni) sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Per le ulteriori condizioni al fine di poter godere dell’agevolazione si rinvia al comma 348 dell’art. 1 del- la legge finanziaria 2007 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007. Si ricorda che nel caso in cui gli interventi di recupero siano eseguiti mediante contratti di lo- cazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo so- stenuto dalla società concedente. Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del Consolidato o al regime della trasparenza ex articolo 115 del TUIR tale sezione non deve es- sere compilata. 141 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali A tal fine il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei righi da RS123 a RS126 in corrispondenza del singolo intervento: – in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese; – in colonna 2, l’importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione; – in colonna 3, la detrazione spettante per una quota pari al 55 per cento degli importi ri- masti a carico del contribuente indicati in colonna 2; si ricorda che l’importo spettante indicato nella colonna 3 dei predetti righi da RS124 a RS128 deve essere nei limiti ri- spettivamente di: 100.000 euro, 60.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro; si preci- sa, inoltre, che il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobilia- re oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possesso- ri dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettiva- mente sostenuto (si veda la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle En- trate), in tal caso, qualora i righi non siano sufficienti, in riferimento alla singola unità im- mobiliare per il singolo rigo relativo all’intervento, dovrà essere utilizzato un ulteriore qua- dro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella “Mod. N.” po- sta in alto a destra; – in colonna 4, il numero di rate prescelto per l’utilizzo della detrazione e, in colonna 5, il nu- mero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso; – in colonna 6, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 4. Nel rigo RS127 indicare la somma degli importi evidenziati nella colonna 6 dei righi da RS123 a RS126 da riportare nell’apposito rigo del quadro RN. Si precisa che, ai sensi dell’art. 1, comma 24, lett. b), della legge finanziaria 2008 per tutti gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2008 la detrazione può essere ri- partita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. Si ri- corda che le detrazioni di cui al presente prospetto non sono cumulabili con altre agevo- lazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui ai precedenti righi. 22.16 L’articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) Spese per dispone, in materia di spese per l’acquisto e l’installazione di motori e di variatori di velocità, l’acquisto e determinate detrazioni dall’imposta lorda. l’installazione In particolare è prevista la detrazioni per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti di motori e a carico del contribuente per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007. di variatori La detrazione è consentita in un’unica rata. di velocità, L’articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso l’agevolazione an- (l’articolo 1, che alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 e ha previsto che la detrazione possa es- commi 358 e sere ripartita in un numero di rate non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevoca- bile del contribuente, operata all’atto della prima detrazione. 359, della legge Il contribuente deve indicare nel presente prospetto nei righi da RS128 a RS129 in corrispon- 27 dicembre denza del singolo intervento: 2006, n. 296) • in colonna 1, l’anno in cui sono state sostenute le spese; • in colonna 2, l’importo delle spese per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata effi- cienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW e l’importo delle spese per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impian- ti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW; • in colonna 3, la detrazione spettante per una quota pari al 20 per cento degli importi rima- sti a carico del contribuente. Si ricorda che la detrazione spetta fino a un valore massimo di 1.500 euro per motore e per intervento; • in colonna 4, il numero di rate prescelto per l’utilizzo della detrazione; si precisa che le colonne 4, 5 e 6 del presente prospetto vanno compilate unicamente per le spese soste- nute dal 1° gennaio 2008 da parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l’an- no solare; • in colonna 5, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso; • in colonna 6, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per il numero delle rate di colonna 4. Nel rigo RS130 va indicata la somma delle colonne 3 dei righi RS128 e RS129 o in caso di ratezione la somma delle colonne 6 dei predetti righi, pari alla detrazione spettante da ripor- tare nell’apposito rigo del quadro RN. 142 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 22.17 L’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) concede, Valori fiscali alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative che rivestono la qualifica di so- di bilancio delle cietà agricola ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 (si veda la voce “legge 27 dicem- società agricole bre 2006, n. 296” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”), la possibilità di op- (art. 1, comma tare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche 1093, della agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la legge 27 suddetta opzione, prevede, all’articolo 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali dicembre degli elementi dell’attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiara- 2006, n. 296) zione dei redditi. I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l’e- sercizio dell’opzione per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del TUIR. In caso di per- dita di efficacia o revoca dell’opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell’attivo e del passivo sono valutati in base al predetto prospetto. A tal fine, nei righida RS131 a RS134, per ogni elemento dell’attivo e del passivo, vanno indica- ti: – in colonna 1, la corrispondente voce di bilancio; – in colonna 2, il valore fiscale, come risultante alla data d’inizio dell’esercizio in cui è eserci- tata l’opzione; – nelle colonne 3e 4, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale, eventualmente derivan- ti dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali non ricomprese nella determina- zione del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR; – in colonna 5, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all’importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazio- ni di cui alla colonna 4 (decrementi). 22.18 Il presente prospetto deve essere compilato dai contribuenti che partecipano in società in no- Perdite attribuite me collettivo e in accomandita semplice. Ai sensi dell’articolo 101, comma 6, del TUIR, le per- da società in dite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili unicamente in diminuzio- nome collettivo ne dei redditi attribuiti per trasparenza, nei cinque periodi d’imposta successivi, dalla medesi- e in accomandita ma società che ha generato le perdite. A tal fine, nel rigo RS135 indicare: semplice – in colonna 1, il codice fiscale della società di persone partecipata; – in colonna 7, la perdita attribuita dalla società partecipata nel presente periodo d’imposta. Nel rigo RS136, colonna 2, indicare il reddito attribuito dalla società partecipata nel presen- te periodo d’imposta. In colonna 1, va evidenziata l’eventuale quota di reddito “minimo”, già ricompresa in colonna 2, attribuita dalla società partecipata in applicazione delle disposizio- ni in materia di società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni. Nel caso in cui la società partecipata, a seguito dell’applicazione della disciplina sulle società non operative, si trovi nella situazione di dover attribuire al dichiarante sia un reddito minimo che una perdita, dovranno essere compilati entrambi i righi RS136 (colonna 7) e RS137. Nel rigo RS137, indicare il reddito di cui al rigo precedente che residua dopo aver scompu- tato le perdite attribuite dalla stessa società partecipata. Qualora le predette perdite risultino eccedenti rispetto al reddito attribuito, il presente rigo non va compilato. Nella particolare ipo- tesi in cui risulti compilata anche la colonna 1 del rigo RS136, le predette perdite non posso- no essere utilizzate a scomputo del reddito minimo attribuito dalla società partecipata e, per- tanto, le stesse possono essere utilizzate fino a concorrenza della differenza tra l’importo indi- cato in colonna 2 e quello indicato in colonna 1 del rigo RS136. Si precisa che, per il primo periodo d’imposta di applicazione della disposizione di cui al citato comma 6 dell’art. 101 del TUIR, in assenza di perdite pregresse scomputabili, il reddito da indicare nel presente rigo (di regola) coinciderà con quello esposto nel rigo RS136, colonna 2. Le istruzioni fornite per i righi da RS135 a RS137 valgono anche per i righi da RS138 a RS143. Nel rigo RS144, colonna 1, indicare la somma dei redditi minimi riportati in colonna 1 dei ri- ghi RS136, RS139 e RS142 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere riportata nel rigo RF57, colonna 3. In colonna 2, indicare la somma dei redditi al netto delle perdite ripor- tati nei righi RS137, RS140 e RS143 di tutti i moduli compilati. Tale somma deve essere ripor- tata nel rigo RF57, colonna 1. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’elencazione delle società partecipa- te, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di es- si e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. 143 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In tal caso, il rigo RS144 deve essere compilato solo sul modulo n.01 tenendo presente i dati indicati in ciascun modulo. 22.19 Nel rigo RS145 vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, del Spese di TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d’impresa per rappresentanza per assenza di ricavi e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, decreto del Ministro dell’economia e le imprese di nuova delle finanze del 19 novembre 2008, possono essere portate in deduzione dal reddito d’im- costituzione presa del periodo d’imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se, e nella misura in cui, le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. R23 – QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA 23.1 Se nell’esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da ob- Generalità bligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorre- re dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell’art. 96, comma 3, del TUIR – fino a concorrenza dell’ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti. Nel campo 1, va indicato il codice ISIN assegnato dall’U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono. Nel campo 2, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquisite separatamente la da- ta va riferita ai titoli. Nel campo 3, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono. Nei campi 4 e5, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 no- vembre 1984 e dal 28 novembre 1984. Nei campi 6 e 7, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d’imposta cui si ri- ferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984. Nei campi 8 e 9, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel perio- do d’imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 no- vembre 1984 e dal 28 novembre 1984. R24 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI 24.1 ATTENZIONESi ricorda che i dati già indicati nel modello 770 ORDINARIO non devono es- Generalità sere evidenziati all’interno di questo quadro. Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d’imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l’indicazione dei dati relativi a: • interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito; • interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari; • interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative; • proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all’estero; • premi e vincite; • proventi derivanti da accettazioni bancarie; • altri redditi di capitale corrisposti a non residenti; • proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito; 144 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • proventi da depositi a garanzia di finanziamenti; • interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente. Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro vanno esposti in unità di euro me- diante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da ef- fettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d’impo- sta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell’importo stesso senza dover pro- cedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586. Operazioni societarie straordinarie Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d’imposta o pri- ma della presentaziione della dichiarazione UNICO SC 2009, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante de- ve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l’inizio del periodo d’imposta e la data di cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento. Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve in- dicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale e, nel rigo RZ1 “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quel- lo del soggetto estinto, e a colonna 2 “Eventi eccezionali” l’eventuale codice dell’evento ecce- zionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi ecceziona- li” posta nel frontespizio del modello UNICO SC. Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ. 24.2 Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e altri frutti di depositi e con- Prospetto A - ti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito, avendo cura di inserire nella co- Interessi, premi lonna 1 (causale) dei righi da RZ2 a RZ6 il corrispondente codice: e altri frutti di A – interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché depositi e conti dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominati- vi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedente- correnti bancari mente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento; e postali, nonché B –interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a di certificati di 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo deposito superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento; C – interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito di qualunque durata, nonché dei de- positi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento; D – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento; E – interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 ago- sto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento. ATTENZIONE Gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo prospetto B. Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella colonna 2 dei righi da RZ2 a RZ6, sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti. Nel rigo RZ7, colonne 2e 4, va riportato, rispettivamente, l’importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate. Nelle colonne 5 e 6, va riportato rispettivamente l’importo complessivo delle somme soggette a ritenuta e delle ritenute operate, già compreso nelle colonne 2 e 4, relativo ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d’Aosta. Nel rigo RZ8, in colonna 2, deve essere riportato l’importo a credito risultante dalla differenza tra il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1 e l’importo complessivo delle ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 4; ovvero, in colonna 3, deve essere riportato l’importo a debito risultante dalla differenza tra l’importo complessivo delle ritenute operate, in- dicato nel rigo RZ7, colonna 4 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, colonna 1. Nel rigo RZ8, con riferimento ai depositi e conti correnti presso uffici o sportelli operanti nella regione Valle d’Aosta, in colonna 5deve essere riportato l’importo a credito risultante dalla dif- ferenza tra il totale degli acconti, indicato nel rigo RZ8, colonna 4e l’importo complessivo del- 145 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali le ritenute operate, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 ovvero, in colonna 6, deve essere ripor- tato l’importo a debito risultante dalla differenza tra l’importo complessivo delle ritenute opera- te, indicato nel rigo RZ7, colonna 6 e il totale degli acconti dovuti, indicato nel rigo RZ8, co- lonna 4. Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straor- dinarie, i righi RZ7 e RZ8 devono essere compilati solo sul primo quadro RZ. 24.3 Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazio- Prospetto B - nari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell’articolo 26, comma 1, del Interessi, premi D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni. e altri frutti In particolare, indicare avendo cura di inserire nella colonna 1 (causale) il corrispondente co- dice: di titoli A – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giu- obbligazionari gno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azio- e similari ni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come mo- dificato dall’art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; B –interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; C –proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d’investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all’art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973; D –proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d’investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell’art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973; E – interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali si applicano le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998; F – interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali resta ferma l’applicazione da parte dell’emittente della ri- tenuta di cui all’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti al- l’imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770/2008 ORDINARIO quadro SQ. ATTENZIONE Nella colonna 2 del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei ti- toli obbligazionari e similari scadute nel periodo d’imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti. 24.4 Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai Prospetto C - propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui Interessi all’articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216. corrisposti Nel presente prospetto, inoltre devono essere indicati gli interessi corrisposti dalle società coo- perative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assog- ai propri soci gettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% di cui all’articolo 26, comma 5, del D.P.R. dalle società n. 600 del 1973, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’art. 13 del D.P.R. cooperative 29 settembre 1973, n. 601. 24.5 Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei Prospetto D - certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti Proventi presso soggetti non residenti. derivanti da Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applica- depositi e c/c no le disposizioni del D.Lgs. n. 239 del 1996. costituiti Ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2008 ORDINARIO quadro all’estero SQ. 24.6 Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui Prospetto E - all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d’imposta, Premi e vincite ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, 146 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedo- no l’applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti. 24.7 Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all’articolo 10- Prospetto F - bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dal- Proventi l’articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre derivanti da 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento. accettazioni bancarie 24.8 Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d’im- Prospetto G - posta a soggetti non residenti e in particolare: Redditi di • interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento ai capitale di cui sensi dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corri- all’articolo 26, sposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa ero- comma 5, del gante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti; d.p.r. n. 600 del • interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento ai sen- 1973 corrisposti si dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli al- a non residenti tri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residen- ti, non appartenenti all’impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 110, comma 10 del TUIR (c.d. black list), individuati dai seguenti decreti: – D.M. 24 aprile 1992; – D.M. 23 gennaio 2002; – D.M. 22 marzo 2002; – D.M. 27 dicembre 2002 in vigore dal 14 gennaio 2003 che prevede il regime di esenzio- ne dei redditi percepiti da tutti i soggetti residenti in Kuwait a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un’aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2008 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997. 24.9 Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e Prospetto H – pronti contro termine su titoli e valute, nonché damutuo di titoli garantito, assoggettati alla rite- Proventi nuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973. derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito 24.10 Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d’im- Prospetto L - posta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finan- Proventi da ziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento depositi a ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla garanzia di legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 no- finanziamenti vembre 1996). 24.11 Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza Prospetto M - non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall’emissione. Rimborso Indicare nella colonna 1, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento del- anticipato di l’anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui obbligazioni redditi. e titoli similari Nella colonna 3, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 2, comma 160 della leg- ge 23 dicembre 1996, n. 662). 147 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 24.12 Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Prospetto N - Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relati- Ritenute alla vo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura fi- fonte operate nanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1, qualora non diver- samente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettua- zione del prelievo. Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiu- sura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio. Nel punto 2 deve essere riportato l’importo delle ritenute operate. Nel punto 3 va indicato l’importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti rela- tivi alle ritenute indicate nel punto 2. In particolare, il sostituto d’imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferio- re a quanto operato qualora: • abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2007 (da eviden- ziare nel rigo RZ45, colonna 1del presente quadro). L’importo utilizzabile è al netto di quan- to compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo RZ45, colonna 2 del presente quadro); • l’eccedenza di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall’art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo RZ43; • abbia a disposizione un credito risultante dalle somme restituite dal sostituto d’imposta o dal- l’intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitali e redditi diversi di natura finanziaria applicate nel periodo d’imposta e non dovute. Nel punto 4, il sostituto d’imposta deve indicare l’importo dei versamenti in eccesso relativi al 2008 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha uti- lizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2 (da evidenzia- re nel rigo RZ 45, colonna 3 del presente quadro). Nel punto 5va indicato l’importo dei crediti d’imposta utilizzabili direttamente a scomputo inter- no di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indica- ti i crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente nell’ambito del modello di pagamento F24. Nel punto 6 va indicato l’importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del model- lo di pagamento F24 indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne. Tale im- porto è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 7. Nell’ipotesi di sostituto d’imposta che abbia cumulativamente versato a seguito di ravvedimen- to ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimen- to, avendo cura di indicare nel punto 6 l’importo versato relativo al proprio periodo di riferi- mento (comprensivo degli interessi indicati al punto 7). Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le suc- cessioni, ad es. nell’ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le rite- nute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla so- cietà incorporante, quest’ultima provvederà a presentare anche il quadro RZ intestato alla pri- ma società, osservando le ordinarie regole di compilazione ed indicando nel prospetto N il codice “L” nel punto 9. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante, non è invece neces- sario compilare alcun rigo con riferimento al predetto versamento. Si ricorda che le predette modalità devono essere seguite anche con riferimento alla compilazione del prospetto P. Si supponga a titolo esemplificativo che per effetto di una fusione per incorporazione avvenu- ta il 10/06/2008 la ritenuta IRPEF (100 euro) operata prima della operazione straordinaria dalla società incorporata sia versata dalla società incorporante. In caso di versamenti di ritenute effettuati per ravvedimento ai dell’art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18 dicembre 1997, nel punto 6 va riportato l’importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel punto 7. Nel punto 8barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 6 è stato og- getto di ravvedimento. Per la compilazione del punto 9 “Note” devono essere utilizzati i seguenti codici: A – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti cor- renti e depositi, versamento a saldo; B – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti cor- renti e depositi, versamento in acconto; 148 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali D – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti cor- renti e depositi, versamento a saldo, ed è stato utilizzato il credito emergente dal prospet- to A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l’anno d’imposta precedente; E – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti cor- renti e depositi, versamento in acconto, ed è stato utilizzato il credito emergente dal pro- spetto A (rigo RZ8, colonna 2) del modello presentato per l’anno d’imposta precedente; F – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388; L – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l’atti- vità nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto; R –se nel rigo sono indicati i dati relativi all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi. Z – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte. Nel punto 10 deve essere indicato il codice tributo. Per i versamenti effettuati presso le Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, indicare l’impor- to delle ritenute operate nel punto 2, l’importo delle ritenute versate nel punto 6, il Capitolo nel punto 10, barrare la casella del punto 11 e indicare la data di versamento nel punto 12. Se nello stesso periodo sono stati effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo. Nel punto 12 va indicata la data del versamento. 24.13 Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patri- Prospetto P moniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, e che hanno applicato Imposta l’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 sul risultato della sostitutiva gestione. di cui all’art. 7 In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti: del D.Lgs. 21 – banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia; novembre 1997, – società di gestione del risparmio; – società fiduciarie, iscritte nell’albo di cui all’art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 461 n. 415, residenti in Italia; – stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo. – soggetti abilitati all’applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Si precisa che l’imposta sostitutiva di cui all’art. 7 del citato D.Lgs n. 461 del 1997 può esse- re applicato limitatamente ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate anche dalle società fiduciarie c.d. “statiche”. Il presente prospetto deve essere compilato, indicando: • nel punto 1, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestio- ne e l’anno solare di riferimento; • nel punto 2, l’ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi ma- turati nell’anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell’esercizio precedente; • nel punto 3, l’ammontare complessivo dell’imposta sostitutiva applicata nel precedente pe- riodo d’imposta . In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nel precedente perio- do d’imposta e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l’importo ef- fettivamente dovuto. • per la compilazione dei punti da 4 a 13 , attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 24.12 “Ritenute alla fonte operate”, rispettivamente nei punti da 3 a 12. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi al ravvedimento effettuato ai sensi dell’art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. 24.14 Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate Riepilogo delle dal sostituto d’imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospettidel quadro RZ. compensazioni Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straor- dinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ. Nel rigo RZ42, va indicato l’importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del 149 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nel- la dichiarazione Mod. 770/2009 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ45, colonna 4. Nel rigo RZ43, va indicato l’eventuale riporto dell’anno precedente non utilizzato in compen- sazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiara- zione Mod. 770/2009 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro. Nel rigo RZ44, va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N. Nelle colonne da 1 a 7 del rigo RZ45, devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d’imposta. In particolare: • nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evi- denziato nel rigo RZ45, colonna 5, del Quadro RZ; • nella colonna 2, deve essere riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente co- lonna 1, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; • nella colonna 3, va indicato l’ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, l’importo del credito risultante dal prospetto A, nonché l’ammontare complessivo delle som- me restituite dal sostituto d’imposta o dall’intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d’imposta e non dovute; • nella colonna 4, va indicato l’importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte uti- lizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d’imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta; • nella colonna 5, va indicato il credito, pari all’importo di colonna 1 meno colonna 2 più co- lonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi al- l’anno 2008, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24; • nella colonna 6, riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (art. 117 e seguen- ti del TUIR) va indicato il credito, già evidenziato nella colonna 5, che è stato ceduto in tut- to o in parte ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla società consolidante per ef- fetto della tassazione di gruppo. • nella colonna 7, va indicato l’importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimbor- so la parte di credito indicata nella precedente colonna 5. R25 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO 25.1 L’art. 167 del TUIR, reca una speciale disciplina, cosiddetta CFC (controlled foreign compa- Premessa nies), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione da parte di soggetti residenti in Italia di imprese partecipate controllate in Paesi o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. “paradisi fiscali”), individuati in via preventiva con apposito decreto ministeriale. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, pubbli- cato nella G.U. n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di at- tuazione della citata disciplina. Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell’art. 167 del TUIR sono stati individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003. Con l’art. 168 del TUIR sono previste specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fidu- ciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le di- sposizioni attuative di cui al comma 4 dell’art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 ago- sto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L’art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressa- mente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto. 150 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell’art. 168 del TUIR rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto del- l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si ap- plica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Si precisa che l’art. 1, comma 83, lett. l) ed m), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha modificato i predetti artt. 167 e 168 del TUIR, abrogando, in particolare, il comma 4 del ci- tato art. 167 e disponendo che, ai fini dell’applicazione della disciplina in argomento, deb- ba farsi riferimento non più agli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, ma agli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da ema- narsi ai sensi dell’art. 168-bis del medesimo testo unico. Con il successivo comma 88 dell’art. 1 della citata legge n. 244 del 2007, è stato previsto che le predette modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successi- vamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedel decreto del Ministro dell’Eco- nomia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168- bis del TUIR. Fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. 25.2 Il presente quadro va compilato, ai sensi dell’art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dalle so- Soggetti tenuti cietà residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fi- alla duciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, re- compilazione sidente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR. del quadro Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro. Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di partico- lari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili. In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tra- mite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del De- creto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest’ultimo soggetto che dovrà pertanto prov- vedere a compilare il presente quadro FC. Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro. Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato an- che dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero colle- gato, utilizzando l’apposito prospetto di cui alla sezione III. Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun sogget- to estero partecipato, numerando progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a de- stra del quadro. Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui al- l’art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, oc- corre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppu- re la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate). 25.3 Il presente quadro si compone di cinque sezioni: Istruzioni per – la sezione I, riservata all’indicazione dei dati identificativi del soggetto estero residente in la compilazione uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata; – la sezione II-A, riservata alla determinazione del reddito della CFC; – la sezione II-B, riservata alle perdite d’impresa non compensate dalla CFC; – la sezione III, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere collegate; – la sezione IV, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e del- le imposte su tale reddito assolte all’estero a titolo definitivo dal soggetto non residente; – la sezione V, riservata alle attestazioni richieste dall’art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 ovvero dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 268 del 2006. 151 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 25.4 Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto estero controlla- Sezione I to o collegato, localizzato in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, nonché i dati rela- Dati identificativi tivi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC. del soggetto non Nel rigo FC1, con riferimento al menzionato soggetto estero, devono essere indicati: residente • nel campo 1, la denominazione; • nelcampo 2, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa; • nel campo 3, la data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione; • nel campo 4, l’indirizzo completo della sede legale (via, piazza, numero, città). Tale cam- po deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria atti- vità in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizza- ta. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione; si fa presente che tale ipotesi non è contemplata con riferimento al caso di cui all’art. 168 del TUIR.; • nel campo 5, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in Appendice); • nelcampo 6, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l’indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione; • nelcampo 7,il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dal- la TabellaElenco dei Paesi e territori esteririportata in Appendice). Nelcampo 8,relativo alla tipologia del controllo,deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della CFC; 2 se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della CFC; 3se la società esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC. Per le ipotesi di cui ai codici “1” e “2”, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica del- la sussistenza del controllo rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o pe- riodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell’eser- cizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d’impo- sta del soggetto residente controllante. Nel campo 9, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito); 2 se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti; 3 se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tra- mite soggetti non residenti; 4 se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazio- ne in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC; 5 se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d’impresa intera- mente tramite una società o ente residente a cui compete l’obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante; 7 nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati. Il campo 10 deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indi- cato il codice 5, riferibile all’ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d’impresa. Nel campo 11, riservato alle ipotesi di partecipazioni di collegamento indiretto, deve essere indicato uno dei seguenti codici: 1 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti; 2 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti non residenti; 3 in caso di partecipazione per il tramite di soggetti residenti e di soggetti non residenti; 4 nei casi diversi da quelli sopra elencati. 25.5 Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illu- Sezione II-A strati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell’art. 4 del Determinazione Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi. del reddito della CFC Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella pre- sente sezione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo II del TUIR, ad eccezione di quel- la dell’articolo 86, comma 4, nonché le disposizioni comuni del titolo III e quelle degli artt. 84, 152 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 89, 111 e 112 del TUIR. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei reddi- ti della stessa CFC ai sensi dell’art. 84 del TUIR ( e non dei redditi dei soggetti partecipanti). I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC. 25.6 Per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali dell’impresa estera Variazioni controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità in aumento di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è e in diminuzione localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente con- trollante per i necessari controlli. Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all’esercizio della CFC an- teriore a quello cui si rende applicabile la specialedisciplina di cui all’art. 167 del TUIR, è su- bordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall’ap- plicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili). A tal fine deve essere barrata la prima o la seconda casella della Sezione V del presente mo- dello, a seconda del tipo di attestazione predisposta. Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il sog- getto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E). In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all’attività esercitata nonché delle componenti reddi- tuali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richie- sta dell’Amministrazione finanziaria. Il reddito è determinato, quindi, apportando all’utile o alla perdita dell’esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel rigoFC2o FC3 del presente quadroe risultante dal bilan- cio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall’apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione. L’eventuale perdita va indicata senza il segno meno. Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente sezione si fa rinvio alle istruzioni a commento dei cor- rispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2009 - Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all’art. 167 del TUIR. Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato: • nel rigo FC19, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all’art. 110, commi da 10 a 12-bis, del TUIR; • nel rigo FC20, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo va indicato, tra l’altro: – la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabi- lizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell’ipotesi di cui all’art. 110, comma 7, del TUIR; – l’ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di tra- sporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 164 del TUIR; • nel rigo FC30, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per i quali, per effetto della esclusione di cui all’art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l’in- deducibilità prevista dai commi da 10 a 12-bis, del medesimo articolo; • nel rigo FC31, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l’altro: – l’importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi; – le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando im- putati al conto economico concorrono a formare il reddito d’esercizio, se dette spese e one- ri risultino da elementi certi e precisi (art.109, comma 4, del TUIR); • nel rigo FC33, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l’utile (o la perdi- ta) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminu- zione. Nell’ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al rigo FC34, va riportato nel rigo FC35. Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC38 senza essere preceduta dal segno meno. 153 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • nel rigo FC36, vanno riportate le perdite del periodo d’imposta precedente fino a concor- renza dell’importo indicato nel rigo FC35. • nel rigo FC37, la differenza tra l’importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36. • nel rigo FC39, le imposte pagate all’estero dalla CFC sul reddito di esercizio. 25.7 Nei righi da FC40 aFC45 vanno indicate, secondo il periodo d’imposta di formazione, a par- Sezione II-B tire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito Perdite non dei cinque periodi d’imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la com- compensate pensazione effettuata nel rigo FC36 del presente quadro. Nel rigo FC46, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi del- l’art. 84, comma 2, del TUIR. 25.8 Agli effetti delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. Sezione III 268 del 2006, il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai sog- Determinazione getti partecipanti residenti, è costituito dall’utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non del reddito delle residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, imprese estere se maggiore, dal reddito determinato in via presuntiva ai sensi del successivo comma 2. A ta- li fini, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del menzionato decreto, l’utile lordo di bilancio e la con- collegate gruità dei valori degli elementi dell’attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Pertanto, si rinvia alla compilazione della sezione V del presente quadro. Nel rigo FC47 va indicato l’utile di bilancio redatto dal soggetto non residente, al lordo delle imposte sul reddito. Per la determinazione in via presuntiva dei componenti positivi utili al raffronto di cui al comma 1, art. 2, del D.M. n. 268 del 2006 è necessario applicare al valore degli elementi dell’atti- vo, anche se detenuti in locazione finanziaria, indicati nella colonna 1 di cui ai righi da FC48 a FC50, le percentuali prestampate sul prospetto. Pertanto, nel rigo FC48, colonna 1, va indicato il valore dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del TUIR, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, nonché dei crediti. Nel rigo FC49, colonna 1, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni im- mobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel rigo FC50, colonna 1, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni. Nella colonna 2, dei righi FC48, FC49 ed FC50 vanno indicati i componenti positivi deter- minati in via presuntiva, applicando al valore di cui a colonna 1, rispettivamente, una percen- tuale pari all’1%, al 4% ed al 15%. Nel rigo FC51, va indicato l’importo risultante dalla somma dei valori indicati nella colonna 2 dei righi da FC48 a FC50. Nel rigo FC52, va riportato il reddito del soggetto non residente, determinato ai sensi dell’art. 168, comma 2, del TUIR, dato dal maggiore tra gli importi indicati nel rigo FC47 ed FC51. Nel rigo FC53, vanno indicate le imposte pagate all’estero sul reddito di esercizio dall’impre- sa estera collegata. 25.9 I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato: Sezione IV – nel caso di cui all’art. 167 del TUIR, sono imputati al soggetto residente che esercita il con- Imputazione trollo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione al- del reddito la sua quota di partecipazione agli utilidiretta o indiretta. In caso di partecipazione agli uti- ai soggetti li per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di sog- getti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quo- partecipanti te di partecipazione; residenti – nel caso di cui all’art. 168 del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente. Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito del soggetto este- ro (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC co- me determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato: • in colonna 1, il codice fiscale; •in colonna 2, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili del sog- getto estero partecipato. Si riportano di seguito alcuni esempi: – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indica- re 60 per cento; 154 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 15 per cento in una società re- sidente in uno stato o territorio a fiscalità privilegiata, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato: indicare il 15 per cento; – soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indica- re 63 per cento; – soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento; •in colonna 3, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2, a se- conda dei casi, al reddito di rigo FC37 o di rigo FC52; •in colonna 4,la quota di imposte pagate all’estero a titolo definitivo che il soggetto residen- te può detrarre dall’imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando, a secon- da dei casi, il coefficiente di colonna 2 all’imposta di rigo FC39 o di rigo FC53. Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell’im- posta pagata all’estero dal soggetto estero nel quadro RM del Mod. UNICO 2009- SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF. 25.10 La presente sezione va compilata: Sezione V • solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel de- Attestazioni sulla creto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel conformità o rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall’applicazione dei crite- congruità dei ri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la con- valori di bilancio gruità da uno o più soggetti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2); • nell’ipotesi disciplinata dall’art. 168 del TUIR (casella 3); tale casella va compilata per di- chiarare che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. R26 – QUADRO CE – CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO 26.1 Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto redditi esteri per i quali si è resa defi- Premessa nitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta suc- cessivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clauso- le particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse stata effettivamente paga- ta (imposte figurative). Si precisa che, nel caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l’ammontare del red- dito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uf- fici finanziari. La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Sta- to estero ed al singolo periodo di produzione. Si precisa che, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 165 del TUIR, ai sensi dell’art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da in- vestimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall’art. 89 del TUIR. Si precisa che l’articolo 17 comma 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolte all’estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d’imposta 155 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali scomputabile ai sensi dell’articolo 79 del TUIR, pari all’imposta che sarebbe stata accreditabi- le in assenza del regime speciale. A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato articolo 165 del TUIR e, quin- di, fino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti al- l’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta. Pertan- to, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestio- ne esente riferibile agli immobili posseduti all’estero, determinando tali elementi secondo le re- gole ordinariamente applicate nel reddito d’impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n.8). Ai fini della compilazione del presente quadro, quindi, con riferimento ai predetti soggetti oc- corre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all’estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fi- ni della determinazione dell’imposta lorda e dell’imposta netta che, pertanto, dovrà essere ri- determinata tenendo conto del predetto reddito estero. Il presente quadro si compone di tre sezioni: • la prima è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del cre- dito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR; • la seconda è riservata all’indicazione delle informazioni necessarie per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale e delle eccedenze di imposta estere di cui al comma 6 del citato art. 165 del TUIR e dell’eventuale credito spettante; • la terza è una sezione di riepilogo dei crediti determinati nelle precedenti sezioni. Nel caso in cui i righi presenti nelle singole sezioni non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del quadro. 26.2 In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presenta- Sezione I zione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già in- Credito dicate nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. d’imposta Per poter usufruire del credito d’imposta di cui al comma 1 dell’art. 165 del TUIR è necessario compilare sia la sezione I-A che la sezione I-B. di cui al comma • la sezione I-A è riservata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del credi- 1 dell’art. 165 to d’imposta teoricamente spettante; del TUIR • la sezione I-B è riservata alla determinazione del credito d’imposta effettivamente spettante. Si ricorda che il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell’individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni riferito allo stesso periodo di produzione del reddito. Per la determinazione del credito d’imposta spettante è necessario pertanto: – ricondurre, ove eccedente, l’importo dell’imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d’imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo) eventualmente diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni ri- ferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istru- zioni contenute nella sezione I-A sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta; – ricondurre ove eccedente, l’importo così determinato entro il limite dell’imposta netta (diminui- ta dell’eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso perio- do d’imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I-B sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d’imposta. Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in pre- senza di imposta pagata all’estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verifican- dosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d’imposta di cui al comma 1. 26.3 Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com- Sezione I-A pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi. 156 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali In particolare nei righi da CE1 a CE3 va indicato: • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; detto codi- ce è rilevabile dall’elenco dei Paesi e territori esteri contenuto in appendice; • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero; • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero (così come rideterminato con riferimento alla nor- mativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato. • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della di- chiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all’estero nel 2007 nello Stato A, si è resa definitiva una im- posta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 30/09/2008 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/07/2009, nella colonna 4 va indicato l’importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/07/2009 (termine di presentazione della presente dichiarazione). I contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR, devono indicare in questa colonna anche la quota d’imposta relativa alle imposte pagate all’estero che si renderan- no definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. L’importo dell’imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1, dell’art. 165 del Tuir, non può essere superiore all’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota vigente nel periodo di produzione del red- dito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2008, l’importo di questa colonna 4 non può esse- re superiore al 27,5% dell’importo di col. 3 (reddito estero). Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato; • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei pre- cedenti periodi d’imposta; • nella colonna 6, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2; • nella colonna 7, l’imposta netta italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2; • nella colonna 8, il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relati- vo ai redditi prodotti all’estero nel periodo d’imposta indicato a colonna 2, indipendente- mente dallo Stato di produzione del reddito estero; • nella colonna 9il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nel- lo stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in co- lonna 1. L’importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usu- fruito del credito d’imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell’esempio che segue: Credito utilizzato nella precedente Imposta di cui resasi di cui resasi Stato Anno di Reddito dichiarazione relativo pagata definitiva entro il definitiva entro il estero produzione estero all’imposta resasi all’estero 30/09/2008 31/07/2009 definitiva entro il 30/09/2008 A 2007 1.000 350 200 150 200 B 2007 2.000 600 600 600 con riferimento allo Stato A, l’importo da indicare nella colonna 8 è di euro 800 (200 + 600) e l’importo da indicare nella colonna 9 è di euro 200; • nella colonna 10la quota d’imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione: (colonna 3 / colonna 5) x colonna 6 Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore mag- giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1; • nella colonna 11 l’importo dell’imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d’imposta lorda, quest’ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiara- zioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione: colonna 10 - colonna 9 157 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali La colonna 12, è riservata ai contribuenti che, avendo prodotto all’estero redditi d’impresa me- diante stabile organizzazione, si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 165 del TUIR di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei red- diti. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d’imposta, già com- presa nell’importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. 26.4 Con riferimento all’importo indicato in colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 della sezione I-A è Sezione I-B necessario, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero, ricondurre, ove ec- cedenti, tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei righi da CE1 a CE3), tenendo conto di quanto già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni. Se nella sezione I-A sono stati compilati più righi è necessario procedere, per ogni periodo d’imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 11 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I-A, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione I-B (ad esempio, se nella se- zione I-A sono stati compilati tre righi di cui i primi due relativi all’anno 2007 ed il terzo rigo all’anno 2008, nella sezione I-B dovranno essere compilati due distinti righi, uno per l’anno 2007 ed uno per l’anno 2008). In particolare nei righi CE4 e CE5 va indicato: • nella colonna 1, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero (o sono stati pro- dotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I-A di più righi relativi allo stesso anno); • nella colonna 2, il totale degli importi indicati nella colonna 11 dei righi da CE1 a CE3 ri- feriti all’anno indicato in colonna 1 di questo rigo; • nella colonna 3, l’importo dell’imposta netta (colonna 7) diminuito del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (colonna 8) dei righi della sezione I-A riferiti all’anno indicato nella colonna 1 di questo rigo; • nella colonna 4, l’importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l’importo di colonna 2 e l’importo di colonna 3 di questo rigo. L’importo del credito così determinato va riportato nel rigo CE23. 26.5 La sezione II è riservata alla determinazione delle eccedenze d’imposta di cui all’art. 165 com- Sezione II ma 6, del TUIR. Credito Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l’imposta d’imposta di cui estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana rela- al comma 6 tiva al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell’ecce- denza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in rela- dell’art. 165 zione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. del TUIR Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza del- l’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere uti- lizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d’impresa prodotto all’estero. La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di im- presa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d’imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, an- che se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente. Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, la presente sezione II va compilata anche nei seguenti casi: • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d’imposta pagata all’estero; • reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera; • reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa im- posta estera. 26.6 Qualora i redditi siano stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario com- Sezione II-A pilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all’estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi. Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta ma in Stati diver- si, la somma dell’importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di im- posta nazionale non può eccedere l’importo dell’imposta netta relativo al periodo d’imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potreb- 158 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali bero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità di seguito esposte dovrà essere ricondotta all’ammontare dell’imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1. In particolare nei righi da CE6 a CE8 va indicato: • nella colonna 1, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito; • nella colonna 2, il periodo d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero; • nella colonna 3, il reddito prodotto all’estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A dif- ferenza di quanto previsto nella sezione I, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi; • nella colonna 4, le imposte pagate all’estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel- la sezione I, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell’anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l’ammontare complessivo dell’imposta estera resasi definitiva, com- prensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle preceden- ti dichiarazioni del credito d’imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qua- lora l’imposta estera si renda definitiva in periodi d’imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la da- ta di presentazione della presente dichiarazione); • nella colonna 5, il reddito complessivo relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni, al netto delle perdite dei precedenti perio- di d’imposta; • nella colonna 6, l’importo del credito d’imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell’imposta netta; tale importo assume rilevan- za nella determinazione dell’eccedenza di imposta estera; ad esempio: Imposta estera = 120 quota di imposta lorda = 100 Imposta netta = 70 credito spettante ai sensi del comma 1 = 70 importo da indicare nella colonna 6 = 100 – 70 = 30 • nella colonna 7, l’imposta lorda italiana relativa al periodo d’imposta indicato a colonna 2; • nella colonna 8, l’importo dell’eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazio- ne della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positi- vi o valori negativi. Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l’eccedenza corrisponde al risultato della se- guente operazione: (col. 3 x col. 7) – col. 4 col. 5 Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore mag- giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1. Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la co- lonna 8 non va compilata. Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l’eccedenza negativa d’imposta nazionale corrispondente al risparmio d’imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione: (col. 3 x col. 7) col. 5 In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risul- tare anche maggiore di 1 (in valore assoluto). Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l’ecce- denza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo: 1) se l’importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occor- re determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5. Su detta differenza va applicata l’aliquota vigente nel periodo d’imposta di produzione del red- dito estero; l’importo così determinato va riportato, preceduto dal segno meno, in colonna 8; 159 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 2) se l’importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va cal- colata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale. L’importo dell’eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla mi- nore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito com- plessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale; • nella colonna 9, l’importo dell’eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione del- la suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o va- lori negativi. Nel caso di reddito estero positivo, l’eccedenza corrisponde al risultato della seguente opera- zione: col. 4 – (col. 3 x col. 7) col. 5 Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore mag- giore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta este- ra, nella colonna 9 va indicato solo l’eventuale importo di colonna 6. Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credi- to di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l’imposta netta. Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l’eccedenza di imposta estera da ripor- tare in questa colonna è costituita dall’importo dell’imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l’imposta pagata all’estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1. Colonne da 10 a 17 Le colonne da 10 a 17 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una ec- cedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l’imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un’altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza, ad esempio, nel caso in cui nella precedente dichiarazione le ecceden- ze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, gene- rando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell’ulteriore imposta este- ra resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto an- che del credito già utilizzato. Si ipotizzi il caso in cui l’eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella prece- dente dichiarazione con eccedenze di imposta estera generando un credito e che nella pre- sente dichiarazione, a seguito dell’ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell’ecce- denza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una ecce- denza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazio- ne deve essere portato in diminuzione dei crediti d’imposta di cui al comma 1 e comma 6 ma- turati nella presente dichiarazione. Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10a 17devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d’impo- sta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 12 o 14) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di im- posta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo. In particolare nelle colonne da 10 a 17 dei righi da CE6 a CE8 va indicato: • nella colonna 10, l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’anno di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni; • nella colonna 11, l’eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Sta- to estero di col. 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dal- l’eccedenza di imposta nazionale prima di procedere alla compensazione di quest’ultima (riportata nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. Si precisa che l’importo di tale eccedenza nazionale negativa va riportato senza essere pre- ceduto dal segno meno. 160 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • nella colonna 12, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera; • nella colonna 13, l’eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all’an- no di col. 2 risultante dalle precedenti dichiarazioni; • nella colonna 14, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell’eccedenza di imposta estera indicata nella col. 13 con eccedenze di imposta nazionale; • nella colonna 15, l’eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizza- to e riportato nella colonna 12. A tal fine è necessario distinguere il caso nel quale è stata compilata la colonna 11 da quel- lo nel quale tale colonna non è stata compilata. COLONNA 11 NON COMPILATA Se l’importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 15, preceduto dal segno meno; qualora l’eccedenza negativa di impo- sta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l’eccedenza di im- posta nazionale di valore positivo, indicare l’eventuale residuo di eccedenza negativa di im- posta nazionale. Se l’importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza: col. 8 – col. 12. Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 15; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va ri- portata nella colonna 17; COLONNA 11 COMPILATA La colonna 11 risulta compilata qualora nelle precedenti dichiarazioni sia stata determina- ta eccedenza di imposta nazionale, oggetto di rideterminazione nella presente dichiarazio- ne, che, prima di procedere alla compensazione con eccedenza di imposta estera, sia sta- ta ridotta da eccedenza di imposta nazionale negativa. Al fine della corretta determinazio- ne dell’eccedenza di imposta nazionale residua da indicare nella colonna 15 operare co- me di seguito descritto. Calcolare: Capienza = col. 8 – col. 11 • Se il risultato di tale operazione è minore di zero: – la colonna 15 non va compilata; – riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre- dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito; – riportare l’importo sopra definito Capienza nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla dichiarazione in cui è stata generata l’eccedenza di imposta nazionale negativa (rigo CE12 o CE18); – infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di- chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se- guito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di- chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19). • Se il risultato di tale operazione è uguale a zero: – la colonna 15 non va compilata; – riportare nella colonna 17 l’intero importo di colonna 12; in tal caso infatti l’importo del cre- dito fruito ed indicato nella colonna 12 deve essere interamente restituito; – infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di- chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se- guito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di- chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19). • Se il risultato di tale operazione è maggiore di zero: Calcolare LimiteCredito = Capienza – col. 12 (l’importo della Capienza è quello come so- pra determinato) 161 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • Se LimiteCredito è minore di zero: – la colonna 15 non va compilata; – riportare nella colonna 17 l’ importo di LimiteCredito non preceduto dal segno meno; tale importo costituisce la parte di credito fruito che deve essere restituito; – infine va ricostituita l’eccedenza di imposta estera che è stata utilizzata nelle precedenti di- chiarazioni in compensazione con l’eccedenza di imposta nazionale non più presente a se- guito della rideterminazione. Tale eccedenza di imposta estera va riportata nella colonna della sezione “Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni” relativa alla di- chiarazione in cui è stata generata (rigo CE13 o CE19); • Se LimiteCredito è uguale a zero: – la colonna 15 non va compilata; – nella colonna 17 non va riportato alcun importo. • Se LimiteCredito è maggiore di zero: – nella colonna 15 va riportato l’importo di LimiteCredito come sopra determinato; – nella colonna 17 non va riportato alcun importo. • nella colonna 16, l’eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 14. A tal fine determinare la seguente differenza: col. 9 – col. 14 Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 16non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nel- la colonna 17; • nella colonna 17, l’importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 15 e 16; l’importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo CE25. 26.7 Tale sezione è riservata all’esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II- Sezione II-B A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall’anno di produzio- ne del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di na- tura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l’importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua. In particolare nei righi da CE9 a CE10 va indicato: • nella colonna 1, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le ec- cedenze di imposta nazionale e/o estera; • nella colonna 2, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15; • nella colonna 3, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da CE6 a CE8 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall’anno di produzione del reddito este- ro. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da CE6 a CE8), le colonna da 10 a 17, l’importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 16; • nella colonna 4, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazio- nale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l’eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio: Caso 1 col. 2 = 1.200 col. 3 = 1.000 col. 4 = 1.000 col. 5 = 200 col. 6 = 0 Caso 2 col. 2 = 800 col. 3 = 1.300 col. 4 = 800 col. 5 = 0 col. 6 = 500 Caso 3 col. 2 = – 500, col. 3 = 600 col. 4 = 0 col. 5 = – 500 col. 6 = 600 26.8 Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di Sezione II-C imposta nazionale ed estera maturate nelle precedenti dichiarazioni e le eccedenze di impo- sta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sen- 162 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali si del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi CE9 e CE10 presenti nella se- zione II-B ed in ogni caso, anche per il semplice riporto delle eccedenze derivanti dalla prece- dente dichiarazione. La compilazione della sezione, prevedendo l’esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l’eventuale determinazione dell’ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l’esposizione dei resi- dui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione. Come già precisato, la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d’imposta iniziato a decorrere dal 1° gen- naio 2004, pertanto ordinariamente il numero di esercizi, per i quali può verificarsi il presupposto per l’applicazione del comma 6 del citato articolo 165, risulta al massimo pari a cinque. Le colonne da 6 a 8 dei righi da CE12 a CE15 non sono compilabili in quanto riferite a pe- riodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce la presente dichiarazione (salvo nell’ipotesi descritta con riferimento alle istruzioni della colonna 2 del rigo CE11). Nella colonna 1 del rigo CE11 va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al qua- le si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera. Istruzioni relative alla casella di colonna 2 del rigo CE11 La casella di colonna 2 del rigo CE11 va barrata per consentire la compilazione di un nume- ro di colonne superiore a cinque qualora, per effetto di operazioni straordinarie, il contribuen- te abbia più di cinque esercizi, ovvero debba utilizzare due colonne con riferimento ad un me- desimo anno. In tal caso, per ogni colonna del prospetto deve essere indicato nel rigo “Di- chiarazione Anno d’imposta” il periodo di imposta relativo al modello Unico SC nel quale so- no state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei righi da CE12 a CE15. Pertanto, il prospetto deve essere compilato con riferimento agli anni indicati nel rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” e non a quelli preimpostati nelle colonne del presente prospetto. Si precisa che il rigo “Dichiarazione Anno d’imposta” deve essere compi- lato a partire dal periodo d’imposta 2004 fino al periodo d’imposta cui si riferisce la presen- te dichiarazione, anche nel caso in cui non ci siano dati da indicare in una o più colonne. Si precisa inoltre che, qualora la casella di colonna 2 non sia stata barrata, il rigo “Dichiarazio- ne Anno d’imposta” non deve essere compilato. Ad esempio, qualora nel corso del 2007 si sia verificata una operazione straordinaria e per- tanto sono stati utilizzati due modelli Unico SC 2007 (il primo relativo all’anno di imposta 2006, ed il secondo relativo alla prima frazione dell’anno 2007), si dovrà così procedere nella compilazione della sezione II-C. CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2 Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2004 2 2005 3 2006 4 2006 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 100 ,00 4 200 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00 CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 2007 6 2008 7 8 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 500 ,00 7 ,00 8 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 500 ,00 ,00 ,00 CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 Nelle colonne da 1 a 4 del rigo CE12 va riportata l’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l’eventuale eccedenza d’imposta nazionale derivante dalla presente dichiarazione. In particolare: • nella colonna 1del rigo CE12riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 1 del modello Unico SC 2008relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione; • nella colonna 2 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 2 del modello Unico SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichia- razione; 163 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • nella colonna 3 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 3 del model- lo Unico SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente di- chiarazione; • nella colonna 4 del rigo CE12 riportare quanto indicato nel rigo CE14 col. 4 del model- lo Unico SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente di- chiarazione; • nella colonna 5 del rigo CE12 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nel- la colonna 5 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato. Nelle colonne da 1 a 4 del rigo CE13 va riportata l’eccedenza di imposta estera relativa al- lo Stato indicato nel rigo CE11 e derivante dalla precedente dichiarazione e nella colonna 5 l’eventuale eccedenza d’imposta estera derivante dalla presente dichiarazione. In particolare: • nella colonna 1del rigo CE13riportare quanto indicato nel rigo CE15col. 1 del modello Uni- co SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione; • nella colonna 2 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 2 del modello Unico SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiara- zione; • nella colonna 3 del rigo CE13 riportare quanto indicato nel rigo CE15 col. 3 del modello Unico SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiara- zione; • nella colonna 4del rigo CE13riportare quanto indicato nel rigo CE15col. 4 del modello Uni- co SC 2008 relativo al medesimo Stato indicato nel rigo CE11 della presente dichiarazione; • nella colonna 5 del rigo CE13 riportare l’ammontare dell’eccedenza di imposta estera rela- tiva allo Stato estero indicato nel rigo CE11, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colon- na 6 del rigo CE9 o CE10 relativo al medesimo Stato. Si precisa che, qualora le eccedenze di imposta derivanti dalle precedenti dichiarazioni, rife- rite ad un determinato Stato, siano oggetto di rideterminazione nella sezione II-A per effetto di ulteriore imposta estera resasi definitiva, il riporto, nelle colonne da 1 a 4 dei righi CE12 e CE13, delle eccedenze della precedente dichiarazione non va operato relativamente alla quo- ta della rispettiva eccedenza afferente il periodo di produzione del reddito per il quale si è re- sa definitiva ulteriore imposta estera. Per la corretta determinazione del credito spettante e dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occorre preliminarmente compilare il rigo CE16. RIGO CE16 Calcolo del credito Nella colonna 1 del rigo CE16 va riportata la somma algebrica degli importi relativi alle ec- cedenze di imposta nazionale indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE12; Nella colonna 2 del rigo CE16 va riportata la somma degli importi relativi alle eccedenze di imposta estera indicate nelle colonne da 1 a 5 del rigo CE13; Qualora nelle colonne 1 e 2 del rigo CE16 siano riportate eccedenze di diversa natura e l’im- porto indicato nella colonna 1 del rigo CE16 assume valore positivo, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d’imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli im- porti delle diverse eccedenze; pertanto, nella colonna 3 del rigo CE16 va indicato il relativo credito maturato. Nella colonna 4 del rigo CE16 va riportato il risultato della seguente operazione: somma in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale indicate nelle colon- ne da 1 a 5 del rigo CE12 + col. 3 del rigo CE16. Tale importo è di ausilio ai fini della determinazione degli importi residui di eccedenza d’im- posta nazionale ed estera da riportare nei righi CE14 e CE15. Qualora, non sia maturato alcun credito (CE16, col. 3 non compilata), nelle colonne dei righi CE14 e CE15 va riportato quanto indicato nelle rispettive colonne dei righi CE12 e CE13; in presenza di determinazione di un credito vedere le istruzioni che seguono. Calcolo dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera Ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta nazionale ed estera, occor- re tener conto degli importi indicati nel rigo CE16; si precisa inoltre, che: – il credito d’imposta determinato nella presente sezione, si intende costituito a partire dalle ec- cedenze d’imposta nazionale ed estera generate nei periodi di formazione meno recenti; – le eccedenze negative di imposta nazionale vanno compensate con le eccedenze positive di imposta nazionale generate nei periodi di formazione meno recenti. 164 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Pertanto, ai fini della determinazione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera vanno seguite le successive istruzioni. RIGO CE14 Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta nazionale operare come segue: • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 1 e l’importo indicato nel ri- go CE16, col. 4 (Valore di riferimento); se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 1 non va com- pilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A1), va uti- lizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE14; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 2 e l’importo del RIPORTO A1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 2 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A2), va utiliz- zato per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE14; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 3 e l’importo del RIPORTO A2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 3 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A3), va utiliz- zato per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE14; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 4 e l’importo del RIPORTO A3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE14, col. 4 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO A4), va utiliz- zato per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE14; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE12, col. 5 e l’importo del RIPORTO A4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE14, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE14, col. 5 non va compilato. Nel caso in cui, nel rigo CE12, una delle colonne non sia compilata ovvero sia indicato un im- porto negativo (eccedenza negativa di imposta nazionale), la rispettiva colonna del rigo CE14 non va compilata. RIGO CE15 Per il calcolo del residuo delle eccedenze di imposta estera operare come segue: • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 1 e l’importo nel rigo CE16, col. 3 (credito da utilizzare nella presente dichiarazione); se il risultato è positi- vo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 1. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 1 non va compilato e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B1), va utilizzato per la determinazione del residuo della col. 2 del rigo CE15; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 2 e l’importo del RIPORTO B1 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 2. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 2 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B2), va utilizza- to per la determinazione del residuo della col. 3 del rigo CE15; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 3 e l’importo del RIPORTO B2 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 3. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 3 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B3), va utilizza- to per la determinazione del residuo della col. 4 del rigo CE15; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 4 e l’importo del RIPORTO B3 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 4. Se il risultato è negativo o pari a zero, il rigo CE15, col. 4 non va compila- to e il valore assoluto dell’importo negativo (di seguito denominato RIPORTO B4), va utilizza- to per la determinazione del residuo della col. 5 del rigo CE15; • effettuare la differenza tra l’importo indicato nel rigo CE13, col. 5 e l’importo del RIPORTO B4 come sopra determinato; se il risultato è positivo riportare detto ammontare nel rigo CE15, col. 5. Se il risultato è pari a zero, il rigo CE15, col. 5 non va compilato. Nel caso in cui, nel rigo CE13, una delle colonne non sia compilata, la rispettiva colonna del rigo CE15 non va compilata. 165 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Si propone il seguente esempio CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2 Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 100 ,00 2 90 ,00 3 – 80 ,00 4 10 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 70 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 40 ,00 ,00 10 ,00 CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 30 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale 30 ,00 ,00 ,00 ,00 CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento CE16 1 150 ,00 2 70 ,00 3 70 ,00 4 150 ,00 Sulla base dei dati esposti nei righi CE12 e CE13, il credito spettante è pari a 70; inoltre, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze di imposta, occorre tener conto anche dell’ammontare in valore assoluto delle eccedenze negative di imposta nazionale (nell’esem- pio pari ad 80). Conseguentemente il valore utile ai fini del calcolo dei residui è pari a 150 (Valore di riferimento di cui a col. 4 del rigo CE16). Pertanto, con riferimento alle istruzioni precedentemente fornite per il rigo CE14, ai fini della determinazione dei residui delle eccedenze occorre seguire il seguente percorso: • CE14, col. 1 calcolare (CE12, col. 1 – CE16, col. 4) = 100 -150 = -50; trattandosi di un valore negativo, la colonna 1 non va compilata e RIPORTO A1 = 50; • CE14, col. 2 calcolare (CE12, col. 2 – RIPORTO A1) = 90 – 50 = 40 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A2 = 0; • CE14, col. 3, essendo il CE12, col. 3 negativo, la colonna 3 del rigo CE14 non va com- pilata. In questo caso RIPORTO A3 è pari a RIPORTO A2; • CE14, col. 4 calcolare (CE12, col. 4 – RIPORTO A3) = 10 – 0 = 10 (residuo d’imposta nazionale), con RIPORTO A4 = 0; • CE14, col. 5 calcolare (CE12, col. 5 – RIPORTO A4) = 30 – 0 = 30 (residuo d’imposta nazionale). La casella “Casi particolari” va barrata nel caso in cui, all’ammontare delle eccedenze di im- posta nazionale e/o estera determinate nella presente dichiarazione, concorrano eccedenze trasferite da altri soggetti i quali le hanno determinate nella dichiarazione il cui esercizio termi- na in una data compresa nel periodo d’imposta del soggetto che produce la presente dichia- razione. L’ipotesi può ad esempio riguardare eccedenze trasferite a seguito dell’interruzione del regime della trasparenza. Conseguentemente l’ammontare delle eccedenze da indicare nelle colonne 5 dei righi CE12 e CE13 corrisponde alla somma algebrica delle eccedenze determinate nella presente dichia- razione e di quelle trasferite da altri soggetti con il medesimo anno di formazione come sopra specificato. Le eccedenze trasferite relative a precedenti anni di formazione vanno computate nelle colon- ne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei righi CE12 e CE13, con riferimento ai rispettivi anni di forma- zione. Nel caso le eccedenze trasferite siano riferite esclusivamente ad anni di formazione pre- cedenti (da inserire nelle colonne 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 dei righi CE12 e CE13), la casella “Casi particolari” non va barrata. Le istruzioni fornite per i righi da CE11 a CE16 valgono anche per i righi da CE17 a CE22. 26.9 In tale sezione vanno riportati i crediti maturati nel presente quadro ai sensi del comma 1 e del Sezione III comma 6 dell’art. 165, determinati nelle sezioni I-B, II-B e II-C. Al fine della determinazione del credito d’imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell’eventuale impor- to evidenziato nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A. Nel caso siano stati utilizzati più moduli del quadro CE, la sezione III va compilata esclusiva- mente nel primo modulo. Nel rigo CE23, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indi- 166 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali cati nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 della sezione I-B relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE24, va indicato l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indi- cati nella colonna 4 dei righi CE 9 e CE10 della sezione II-B e nella colonna 3 dei righi CE16 e CE22 relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE25, va indicato l’ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 17 dei righi da CE6 a CE8 della sezione II-A relativi a tutti i moduli compilati. Nel rigo CE26, va indicato il risultato della seguente operazione: CE23 + CE24 – CE25 L’importo così determinato va riportato nel corrispondente rigo del quadro RN e/o PN, o GN/GC o TN. R27 - QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO 27.1 Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tut- Generalità te le società consolidate nel corso del periodo d’imposta. La società o l’ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versa- menti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifichi l’in- terruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nell’ipotesi di mancato rinnovo dell’opzione, gli adempimenti previsti vengono espletati dalla consolidante nel modello CNM, allegando l’equivalente del presente quadro. Il presente quadro è costituito da tre sezioni: sezione I – Dati relativi ai versamenti; sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973; sezione III – Attribuzione delle perdite. Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati relativi a ciascu- na sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascu- no di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. 27.2 Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente con- Sezione I solidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente Dati relativi effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità ai versamenti dell’opzione. Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero ecce- dere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo. In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolida- to, la data da cui ha avuto effetto l’evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente con- solidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo. L’attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita. Nel rigo NI1va indicato, in colonna 1, il totale del primo acconto versato; in colonna 2, l’am- montare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo. Nel rigo NI2 va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1. Nei righi da NI3 a NI7 va indicato: • in colonna 1, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo; • in colonna 2, la data in cui si è verificato l’evento che ha determinato l’interruzione della tas- sazione di gruppo; • in colonna 3, l’eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a ti- tolo di primo acconto attribuito alla società; • in colonna 4, l’eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a ti- tolo di secondo acconto attribuito alla società. Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti. 167 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 27.3 In tale sezione va indicata l’eccedenza dell’IRES di cui a l quadro CN, rigo CN22, col. 3, del Sezione II modello CNM 2008, ceduta ai sensi dell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del Cessione venir meno della tassazione di gruppo. eccedenza IRES Nei righi daNI8 aNI12vanno indicati, rispettivamente, nella colonna 1, il codice fiscale del- ex art. 43-ter la società cessionaria e, nella colonna 2, l’importo dell’eccedenza ad essa ceduta. Nel rigo NI13 va indicato l’importo complessivo dell’eccedenza ceduta. del DPR n. 602 Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l’eccedenza di IRES risultante dal del 1973 precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNI- CO. 27.4 In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell’esclusiva disponibilità della so- Sezione III cietà o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consoli- Attribuzione dato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispet- delle perdite to a quello ordinario, va compilata la presente sezione. Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fi- ne del periodo d’imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verifica- to il mancato rinnovo dell’opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le per- dite prodotte nel periodo di validità dell’opzione dalle società non residenti il cui reddito ha con- corso alla formazione dell’imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società. Nei righi da NI14 a NI18 va indicato: • in colonna 1, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite; • nelle colonne da 2 a 8, l’ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazio- ne e natura di cui al quadro CS, righi da CS2 a CS6 del modello CNM 2008. Si ricorda che l’importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di forma- zione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l’ammontare del- le perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come espo- sto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l’ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d’impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO. Si precisa, inoltre, che le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante e pertanto sono riferibili ai soggetti che le han- no generate (cfr. risoluzione n. 48 del 2007). Pertanto, se in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale, si è optato per un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall’attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle predette rettifiche devono essere riattribuite ai soggetti ai quali si rife- riscono le stesse. In particolare, le perdite relative alle rettifiche di consolidamento: – corrispondono all’importo della rettifica in diminuzione, al netto di eventuali rettifiche in au- mento apportate dalla medesima società, se il soggetto al quale si riferisce la rettifica possie- de un reddito di periodo negativo ovvero pari a zero; – sono pari alla differenza, se negativa, tra il reddito di periodo, comprensivo di eventuali rettifi- che in aumento apportate dalla medesima società, e la rettifica di consolidamento in diminuzio- ne, qualora il soggetto al quale si riferisce la rettifica possiede un reddito di periodo positivo. R28 – QUADRO RX – COMPENSAZIONI RIMBORSI 28.1 Il quadro RX deve essere compilato per l’indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d’im- Generalità posta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l’indicazione del versamento annuale dell’IVA. Il presente quadro è composto da tre sezioni: • la prima, relativa ai crediti ed alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione; • la seconda, relativa alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trova- no collocazione nei quadri del presente modello; • la terza, relativa all’indicazione del versamento annuale dell’IVA. I crediti d’imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da por- tare in compensazione. 168 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compen- sabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 è di euro 516.456,90, per ciascun an- no solare. I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 142 del TUIR (consoli- dato nazionale e/o mondiale) possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d’imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dal gruppo consolidato; a tal fine è stata prevista un’ulteriore colonna per l’indicazione degli importi ceduti. Per effetto di quanto disposto dall’art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompreso anche l’ammon- tare del credito ceduto al gruppo consolidato. 28.2 Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d’imposta risultanti dalla presente dichia- Sezione I razione e le eccedenze di versamento a saldo, nonché il relativo utilizzo. Crediti ed Nella colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione ed in eccedenze particolare: – nel rigo RX1 (IRES), l’importo a credito di cui al rigo RN26, al netto dell’importo ceduto a risultanti dalla società o enti del gruppo (rigo RN27) e di quello utilizzato per il pagamento dell’imposta so- presente stitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (rigo RQ7). I soggetti aderenti al dichiarazione consolidato nazionale e/o mondiale, ovvero, le società che hanno optato, in qualità di par- tecipata, per la tassazione per trasparenza ovvero i trust devono riportare nella presente co- lonna l’importo risultante, rispettivamente, dal rigo GN11 (o GC11), dal rigo TN9 e dal ri- go PN13, al netto dell’importo utilizzato per il pagamento dell’imposta sostitutiva sui mag- giori valori derivanti da conferimenti a CAF di cui al rigo RQ7; – nel rigo RX2 (IVA), l’importo a credito di cui al rigo VL39. In caso di compilazione del rigo VL40 va riportata la somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40. Se sono state compi- late più Sezioni 3 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l’importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla diffe- renza tra la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39 e VL40 e la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38. Al fine di compilare la colonna 1, si evidenzia che le società risultate non operative per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due prece- denti, che hanno indicato il codice 4 nel rigo VA46, non possono ripartire nelle colonne suc- cessive l’importo evidenziato nel presente rigo. Infatti, nei confronti di tali soggetti trova ap- plicazione la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4, dell’articolo 30, del- la legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale; – nel rigo RX3 (eccedenza a credito di cui al quadro RK), l’importo a credito di cui al rigo RK26; – nel rigo RX4(imposta sostitutiva di cui al quadro RG), l’importo a credito di cui al rigo RG34; nel rigo RX6 (imposte sostitutive di cui al quadro RI), l’ammontare risultante dalla somma degli importi a credito indicati nei campi 20 della sezione I del quadro RI; – nel rigo RX21 (imposta da tassazione separata di cui al quadro RM), l’importo a credito di cui al rigo RM5, colonna 6. Nella colonna 2, va indicata l’eccedenza di versamento a saldo, ossia l’importo eventualmen- te versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3, 4 e 5. Nella colonna 3, va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamen- te, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l’IVAdeve essere indicato l’importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito IVA (vedere Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2009 da presentare nell’ambito della dichiarazione unificata). Nella colonna 4, va indicato il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 lu- glio 1997, n. 241, ovvero, con riferimento all’IRES e all’IVA , in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione. Ad esempio, in caso di credito IRES, va indicata sia la parte di credito che il contribuente in- tende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione dell’acconto IRES dovuto per l’anno 2008 senza esporre la com- pensazione sul Mod. F24. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994, come modifica- to dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, per le società e gli enti non operativi il credito IVA emergen- te dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già ef- fettuati. 169 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nella colonna 5, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fi- ni della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di grup- po e indicato nel quadro GN (o nel quadro GC,). Detti soggetti devono pertanto ripartire la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 tra le colonne 3, 4 e 5. Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall’art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sen- si dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompre- so anche l’ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato. 28.3 La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente Sezione II periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenien- Crediti ed za, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi nella presente dichiarazione. eccedenze ATTENZIONELa presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito risultanti dalla e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d’imposta, richiesti in compensazione, precedente siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2009. dichiarazione La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi: 1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito; 2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive. È il caso, ad esempio, del quadro RQ che non contempla il for- marsi di eccedenze; 3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello UNICO 2008 e/o comunicate dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo au- tomatizzato della dichiarazione. Nella colonna 1, va indicato il codice tributo dell’importo a credito che si riporta. Nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrisponden- te rigo del quadro RX – Sezione I del modello UNICO 2008, oppure le eccedenze di versa- mento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNI- CO 2008 o riconosciute dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, a condizione che esso non possa essere riportato nello specifico quadro a cui l’eccedenza d’imposta afferisce. Nella colonna 3, va indicato l’ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. La differenza, risultante fra l’importo indicato nella colonna 2 e l’importo indicato nella colon- na 3, deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5. Nella colonna 4, va indicato l’ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al com- petente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nella colonna 5, va indicato l’importo da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fi- ne nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l’anno di riferimento 2008 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l’indicazione nel presente quadro il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Nella colonna 6, riservata ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR (consolidato nazionale e/o mondiale), va indicato il credito ceduto ai fi- ni della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di grup- po e indicato nel quadro GN, sezione III. Detti soggetti devono pertanto ripartire la differenza tra gli importi indicati nelle colonne 2 e 3 tra le colonne 4, 5 e 6. Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall’art. 7, lett. b), del D.M. 9 giugno 2004, nel limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sen- si dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, pari a euro 516.456,90, deve essere ricompre- so anche l’ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato. 28.4 Nella presente sezione deve essere riportato l’importo dell’IVA da versare quale saldo annuale del- Sezione III la dichiarazione IVA, desunto dal rigo VL38. La sezione non deve essere compilata nell’ipotesi in Saldo cui il totale dell’IVA dovuta risulti pari o inferiore a 10,33 euro ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 126 annuale IVA del 16 aprile 2003 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 170 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 3 del quadro VL (cioè, di una sezione 3 per ogni soggetto par- tecipante alla trasformazione), nella presente sezione deve essere indicato l’importo comples- sivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito indicati nei righi VL38 e la somma degli importi a credito indicati nei righi VL39. R29 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE 29.1 I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, Versamenti devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del pe- riodo d’imposta, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive mo- dificazioni. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto ol- tre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese succes- sivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, es- sere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2009, la società deve effettuare i ver- samenti entro il 16 luglio 2009. Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio en- tro il 30 giugno 2009, la società deve effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2009). In base all’art. 17 del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere ef- fettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Le società, tenute alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l’importo del saldo dell’IVA entro il termine previsto per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzodevono maggiorare tale importo dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese. Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla di- chiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l’importo delle somme a de- bito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta. I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive mo- dificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamen- to delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Im- porti a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cen- to e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento. Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arroton- dati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece gli ammon- tari indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell’arrotondamento al centesimo di eu- ro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotonda- to diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattan- dosi di ammontari che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versa- mento F24. I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, ri- sultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, com- ma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, im- poste sostitutive, IVA) utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. Nella compilazione della delega F24 si deve tener presente che: • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumu- lativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tri- buto; 171 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne re- lativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo; • l’importo minimo da indicare nel modello, relativamente ad ogni singolo codice tributo, è pa- ri ad euro 1,03, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi. 29.2 In base all’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, i versa- Acconti menti di acconto dell’IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive mo- dificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza del- la prima rata non superi euro 103. La percentuale dell’acconto dell’IRES, è fissata nella misu- ra del 100 per cento. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispet- tivamente: a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla pre- sente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo; b) per la seconda rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiu- sura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d’imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996). Si ricorda che, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza, gli obblighi d’ac- conto permangono, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo al- la società partecipata. In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, agli obblighi di ver- samento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118, co. 3, del TUIR, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei cre- diti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi re- lativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il perio- do stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dal- l’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per i termini e le modalità di versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata assogget- tati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione, occorre avere riguar- do ai termini e alle modalità sopra indicate. Si ricorda che l’acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 72, del D.L. n. 262 del 2006, per il versamen- to dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate con il comma 71 all’articolo 164, comma 1, del TUIR, riguardante i limiti di deducibilità delle spese relative a taluni mezzi tra- sporto a motore. Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 355 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i soggetti titolari di reddito d’impresa rientranti nel settore del commercio che effettuano in- terventi di efficienza energetica per l’illuminazione, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 354 della ci- tata legge. I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le sopra citate norme in materia di rideterminazione dell’acconto, devono comunicare alla società o en- te consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell’acconto dovuto in capo al gruppo consolidato. 29.3 In base all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata nei confronti dei di- Compensazione versi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals) la compensazione tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di 172 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti al- la presentazione della dichiarazione in forma unificata. I crediti risultanti dal modello UNICO 2009 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere pre- sentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensa- re i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l’eccedenza a credito IRES può essere uti- lizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRES. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigen- ze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito: • in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, per il pa- gamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero, in quanto, in assenza della presentazione della distinta di pagamento F24, l’ente o gli enti destinatari del versamento unitario non possono venire a conoscenza delle compensa- zioni operate e regolare le reciproche partite di debito e credito; • in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuen- te può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24. Ai sensi dell’art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’ope- razione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia del- le Entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva com- pensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità di attuazione. Limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore ai suddetti limiti, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell’anno so- lare successivo. Si ricorda che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa impo- sta non rileva ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è ef- fettuata mediante il mod. F24. Si ricorda che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura dei crediti stessi, se- condo quanto previsto dall’art. 27, comma 18, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Compensazione dei crediti IVA I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile pos- sono, in alternativa, effettuare la compensazione della predetta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Si precisa inoltre che anche le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui al- l’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle predette eccedenze ai sensi del citato de- creto legislativo n. 241 del 1997. Compensazione dei crediti Inps Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a par- tire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contri- butivo, semprechè non sia stato chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di sca- denza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito. 173 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Compensazione dei crediti Inail I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’an- no in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva au- toliquidazione. Così un credito, derivante dall’autoliquidazione 2008/2009 in scadenza al 16 febbraio 2009, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al gior- no precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non uti- lizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifi- che dell’Inail. 29.4 Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovu- Rateizzazione te a titolo di saldo e di acconto in un numero di rate diverso per ciascuno di essi. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “rateazione/regione/prov.” del Modello di versamento F24. Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES ovvero a titolo di acconto IVA. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di sca- denza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calco- larsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno succes- sivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esem- pio, qualora la prima rata di versamento scada il 16 giugno 2009 la seconda scade il suc- cessivo 16 luglio con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 16 luglio 2009, la seconda scade il successivo 16 agosto (17 agosto per l’anno 2009, in quanto il 16 è festivo), con l’applicazione degli interessi del- lo 0,50 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto: Rata Versamento Interessi % Versamento (*) Interessi % 1^ 16 giugno 0,00 16 luglio 0,00 2^ 16 luglio 0,50 17 agosto 0,50 3^ 17 agosto 1,00 16 settembre 1,00 4^ 16 settembre 1,50 16 ottobre 1,50 5^ 16 ottobre 2,00 16 novembre 2,00 6^ 16 novembre 2,50 (*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento. Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 di- cembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono pre- ventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corri- spettivo. Pertanto, il soggetto che intende fruire del differimento dal 16 giugno al 16 luglio 2009, ai fini della rateizzazione, può fare riferimento al prospetto sopra riportato, avendo cu- ra di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento. Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati sepa- ratamente. R30 - QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 30.1 Il quadro AC deve essere utilizzato dall’amministratore di condominio nell’edificio, in cari- Generalità ca al 31 dicembre 2008, per effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). 174 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata con- ferita nell’ambito di un condominio con non più di quattro condomini. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condo- mini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto som- me superiori a euro 258,23 annui, a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati: • gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas; • gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’Iva gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo forni- tore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore; • gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condomi- nio è obbligato a presentare per l’anno 2008. Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati iden- tificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri. In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio. In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”, con un’unica numerazione progressiva. DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio: • nel punto 1, il codice fiscale; • nel punto 2, l’eventuale denominazione; • nei punti da 3 a 5, l’indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il nume- ro civico). DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’am- montare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condomi- nio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le dispo- sizioni dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni im- mobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest’ultimo sia stato paga- to parzialmente, l’operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione del- la fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato. In particolare, devono essere indicati: • nel punto 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore; • nel punto 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragio- ne sociale, se soggetto diverso da persona fisica; • nei punti da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fi- sica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici ( sesso, data, comune e provincia di nascita); • nei punti da 8 a 10, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore; • nel punto 11, se il fornitore è un soggetto non residente, il codice dello Stato estero di resi- denza (vedere in Appendice l’Elenco degli Stati esteri); • nel punto 12, deve essere indicato l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare. III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso: • il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a più di venti soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 5); 175 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • ilservizio telematico Internet (Fisconline), utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l’ob- bligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale fa- coltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque te- nuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 6). I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Rimane ferma la possibilità di accedere a Entratel attraverso rete privata virtuale, per gli utenti che ne fanno ancora uso. I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i versamenti delle imposte dovute, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste Italiane S.p.A. . Oramai da tempo, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effet- tuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui al- l’art 3, comma 3, del D.P.R. 322 del 1998, del servizio di pagamento telematico, delle im- poste, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con com- pensazione. Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzan- do una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al para- grafo 7 “Spiegazione di termini tecnici”. Si ricorda che, per effettuare i versamento on line, è possibile utilizzare i versamenti home banking offerti dalle banche o da poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) erogati dal sistema bancario Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) sul sito web dedicato ai servizi telematici http://telematici.agen- ziaentrate.gov.it, nonché sul sito http://assistenza.finanze.it. 1. PRODOTTI SOFTWARE L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di: – a ) compilare tutti i modelli di dichiarazione, il, modello di versamento F24; – b) controllare le dichiarazioni o i versamenti, predisposti anche utilizzando un qualunque software disponibile in commercio; – c) autenticare i file predisposti. Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it. 2. UTENTI ABILITABILI 2.1 L’accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che: Servizio telematico • sono già in possesso dell’abilitazione a questo canale; Entratel • presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti su- periore a venti; • sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte in quanto intermediari individuati dall’art. 3, commi 2-bis e 3 del Decreto Presidente Repubblica 22 lu- glio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni so- no: • i contribuenti tenuti nell’anno 2009 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’im- posta in forma autonoma o unificata; • i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore ag- giunto, • i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle so- cietà residenti nel territorio dello Stato che hanno o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato); 176 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali • i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi al- l’applicazione degli studi di settore e dei parametri; • le persone fisiche che hanno i requisiti per presentare al CAF o al proprio sostituto d’impo- sta il modello 730, ma decidono di presentare il modello Unico PF 2009. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata. Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono: • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; • gli iscritti negli albi degli avvocati; • gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-lin- guistiche; • i Caf – dipendenti; • i Caf – imprese; • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale; • gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; • gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, co- me specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avva- lendosi,altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli indivi- duati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ulti- mi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazio- ni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti; • il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema infor- mativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d’im- posta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l’erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte; • le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributive degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero da esse costituiti, anche in forma associativa.. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichia- razioni in base all’ordinamento o modello organizzativo interno. Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazio- ni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai con- tribuenti e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione telematica. Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la trasmissione telema- tica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contri- buenti ai rispettivi sportelli: – le Poste italiane S.p.A. Le Poste italiane S.p.A. possono adempiere l’obbligo telematico anche avvalendosi di sogget- ti appositamente delegati. Possono richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel anche: • le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l’abilitazione; • gli intermediari finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, te- nuti all’obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 2.2 Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione Servizio telematico ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero obbligati ad altro titolo alla trasmissio- Internet (Fisconline) ne telematica delle dichiarazioni (es. soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA), devono utilizzare il servizio telematico Fisconline se intendono effettuare direttamente la trasmis- sione delle proprie dichiarazioni. 177 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni possono comunque: – utilizzare il servizio telematico Internet (Fisconline) ; – consegnare la dichiarazione a Poste Italiane S.p.A.; – avvalersi di intermediari abilitati. ATTENZIONE: Si ricorda che i contribuenti abilitati al servizio Fisconline possono presentare, tramite detto canale, esclusivamente le proprie dichiarazioni. 2.3 I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non Abilitazione hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente soggetti non ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall’art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, residenti e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel; la relativa abilitazione è ri- lasciata dal Centro operativo di Pescara contestualmente all’attribuzione della partita IVA, sul- la base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione diretta. 3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte: • compilazione della dichiarazione in formato elettronico; • controllo della dichiarazione; • predisposizione e autenticazione del file da trasmettere; • invio dei dati; • elaborazione dei dati; • gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione. 3.1 compilazione della dichiarazione in formato elettronico Compilazione della L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, prodotti software di ausilio alla compilazio- dichiarazione in ne della dichiarazione in formato elettronico. formato elettronico In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica. Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano: – l’elenco dei dati che compongono la dichiarazione; – per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, per- centuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.; – i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici. 3.2 L’Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verifica- Controllo della re la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del dichiarazione direttore dell’Agenzia. I programmi di controllo forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono, in particolare: – di verificare che l’elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il mo- dello di dichiarazione; – di verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.; – di eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici. Si sottolinea che l’utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; essi costituiscono un ausilio per l’u- tente, in quanto segnalano la presenza di errori che impedirebbero l’accettazione della dichia- razione da parte dell’Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all’invio. Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l’Agenzia delle En- trate distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la di- chiarazione così come predisposta in formato elettronico, 3.3 Prima di procedere all’invio, è necessario “autenticare” il file contenente la dichiarazione: trami- Predisposizione te, il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente appone a detto file il codice del file da che consente la verifica dell’identità del responsabile della trasmissione e dell’integrità dei dati. trasmettere Lo stesso software che calcola il suddetto codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall’Agenzia delle Entrate. 178 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 3.4 Per presentare la dichiarazione, l’utente deve: Invio dei dati – collegarsi al sito Internet unificato dei servizi Fisconline e Entratel http://telematici.agen- ziaentrate.gov.it; – inviare il file autenticato. Completata la trasmissione, l’utente riceve un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. 3.5 I dati pervenuti vengono elaborati al fine di: Elaborazione – controllare il codice di autenticazione; dei dati – controllare l’univocità del file; – controllare la conformità del file alle specifiche tecniche; – controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse. I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualun- que momento dell’“originale” del file trasmesso dall’utente. I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti. Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono da- re un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione. Al termine dell’elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell’Agenzia delle Entrate. L’intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risul- ta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i cinque giorni per il servizio telematico Entratel o un giorno per il servizio telematico Internet. 3.6 ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che Gestione delle conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comuni- comunicazioni cazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di er- di avvenuta rori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. presentazione Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) sono prodotte per ciascuna dichiarazio- ne trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, per le quali si specificano in dettaglio gli errori medesimi. Pertanto, soltanto quest’ultima comunicazione costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. A fronte di ciascun invio vengono prodotte: – una ricevuta relativa al file inviato; – tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file. È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili nell’apposita se- zione del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Infatti, il messaggio che conferma, con- testualmente all’invio, l’avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successi- ve e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti. Pertanto, l’utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute, provve- de a controllare, il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati utilizzando il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate,. Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono: • i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione; • i principali dati contabili; • le segnalazioni; • gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata. Nell’intestazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da: • protocollo assegnato al momento in cui l’utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione; • numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all’interno del file. Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, iden- tifica univocamente la dichiarazione. Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l’utente riceve: – una ricevuta di scarto del file ( e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodot- te le ricevute relative alle singole dichiarazioni; – una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati pre- senti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un’appo- sita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate). 179 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 4. SITUAZIONI ANOMALE Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre: – modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni; – trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica. 4.1 Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. File scartati Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente. 4.2 Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “mo- Dichiarazioni dello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predi- scartate sporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio. In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi: – la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o for- mato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***”; – la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo “***C”. Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situa- zioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a: – controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione; – confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte. 4.3 Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato Dichiarazioni comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con da- presentate ti inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiara- zione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del mo- con dati inesatti, dello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello incomplete non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve con- o inviate tenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto al- per errore la dichiarazione da correggere o integrare. Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazio- ne “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere al- l’annullamento della dichiarazione stessa. L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di model- lo, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto rice- vimento prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazio- ni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600 del 1973 e 54 bis del D.P.R. 633 del 1972. Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazio- ne che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata. Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è te- nuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiara- zione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del si- stema informativo dell’Agenzia delle Entrate. Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a consegna- re al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampa- ta su modello conforme a quello approvato. Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito http://assistenza.finanze.it sul sito http://assistenza.finanze.it e sul sito http://telematici.agen- ziaentrate.gov.it. 180 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 4.4 Periodicamente l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili Dichiarazioni nel sito WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all’ana- doppie lisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l’utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente in- viate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il ser- vizio telematico al quale è abilitato, l’elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l’an- nullamento. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l’operazione descritta. Per tali richieste, l’Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l’e- sito della loro elaborazione. 5. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL 5.1 Ènecessario presentare una domanda a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate della regione nel- Abilitazione la quale ricade il domicilio fiscale del soggetto cui deve essere intestata l’abilitazione. al servizio La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l’abilitazione al servizio tele- matico Entratel, ma è necessario che l’istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica. Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale. I modelli di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili nel sito http://telematici.agen- ziaentrate.gov.it, oltre che presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente all’abilitazione, vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata conte- nente i codici per l’accesso al servizio. 5.2 Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità: Accesso a) via Internet, all’indirizzo http://telematici.agenziaentrate.gov.it; coloro i quali accedono al servizio con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità; b) tramite una “Rete Privata Virtuale”, cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati. In quest’ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazio- nale, che viene comunicato dall’ufficio al momento del rilascio dell’abilitazione. Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione ne- gli ultimi giorni. Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetter- le contemporaneamente all’interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario prepa- rare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all’interno di un’unica connessione. Le applicazioni del servizio telematico Entratel permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Importante: le modalità di invio di prova sono identiche a quelle previste per gli invii definiti- vi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni con- tenute in tali invii, comunicando all’utente l’esito delle operazioni effettuate. 5.3 Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che Generazione vanno eseguite “una tantum”, tipicamente quando si utilizza per la prima volta il servizio e pos- dell’ambiente sibilmente non a ridosso di una scadenza. di sicurezza La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiara- zione, consiste nella “Generazione dell’ambiente di sicurezza”, che va eseguita anche quan- do l’ambiente di sicurezza è scaduto (l’utente ha evidenza dello stato del proprio ambiente di sicurezza ogni volta che accede al sito web del servizio telematico). Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il mo- dello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono: – l’identificazione certa di chi presenta la dichiarazione; – il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti. Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo “certo e non contestabile” chi è “responsabile” della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra que- sti e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l’obiettivo di garantire sia l’A- genzia delle Entrate che il contribuente. 181 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il con- seguimento degli obiettivi descritti. Per calcolare il codice, ciascun utente e l’Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chia- vi asimmetriche, di cui una è “privata” e nota solo al titolare, mentre l’altra è “pubblica” ed è nota a entrambi. Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente. A carico dell’utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va man- tenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, in- fatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l’utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distin- ti floppy disk o memory device usb protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro. Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l’utente deve provvedere al “ripristinoambiente”. Tale funzione è disponibile nella sezione “Profilo utente” del sito http://telematici.agenziaen- trate.gov.it. Dopo aver eseguito con successo il “ripristino ambiente”, l’utente dovrà generare nuovamente l’ambiente di sicurezza. ATTENZIONE L’utente è tenuto a recarsi comunque presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possegga più i codici contenuti nella busta di abilitazione. 5.4 Per la soluzione dei problemi legati a: Servizio – connessione al servizio; di assistenza – installazione delle applicazioni e configurazione della postazione; – utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate; – utilizzo di chiavi e password; – normativa; – scadenze di trasmissione; è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante il numero 848.836.526, attivo dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fisca- le (es. presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22. Ad integrazione dell’assistenza telefonica mediante operatore, sono a disposizione degli uten- ti anche: – il sito http://assistenza.finanze.it, nell’ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequen- ti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati. Da questo sito è anche possibile porre quesiti via e-mail o chiedere di essere contattati telefonicamente dal call center; – avvisi “personalizzati”, predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni; – numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all’utilizzo di chiavi e password. È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvi- si e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un’analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i proble- mi della stessa tipologia. 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE 6.1 È necessario presentare una domanda di abilitazione registrandosi attraverso il sito http://te- Abilitazione lematici.agenziaentrate.gov.it. L’interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin, rice- al servizio verà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico Internet non legittimano in alcun ca- so il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale. Si ricorda che il codice Pin può essere richiesto anche tramite il numero 848.800.333 o pres- so gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 2.3. 182 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali 6.2 Per accedere al servizio Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque Internet Accesso al servizio Service Provider. 6.3 Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Codice Pin Viene utilizzato in particolare: • durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione; • per accedere ai servizi disponibili via web (il “cassetto fiscale”, che consente al contribuen- te di accedere direttamente alle proprie informazioni fiscali, consultazione delle ricevute, co- municazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazio- ne, cessazione di attività ecc.). L’utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura. Si fa presente che, per motivi di sicurezza, il Codice Pin scade il 31 dicembre dell’anno suc- cessivo a quello di ultima utilizzazione o, se non utilizzato, del rilascio (a tal proposito si veda l’art. 25, comma 1, del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni). L’Agenzia delle Entrate disattiva automaticamente i codici Pin scaduti, dandone notizia via e-mail agli utenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica. 6.4 È possibile contattare il Call Center dell’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, atti- Assistenza vo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13. Costo della telefo- nata: tariffa urbana a tempo (T.U.T.). Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it nonché il sito http://assistenza.finanze.it. 7. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI Comunicazioni di avvenuta presentazione È la ricevuta che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata dall’Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Chiavi asimmetriche È una coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico. Codice Pin È una sequenza di dieci cifre generate casualmente. Codice di autenticazione È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Co- dice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due fi- le diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l’operazione equivale a chiu- dere e “sigillare” la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo con- trolla con le seguenti modalità: – lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequen- za di caratteri; – ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza. Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso con- trario, il messaggio non è integro oppure proviene da un’altra persona e viene quindi respinto. Dichiarazione in formato elettronico È l’insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell’Agenzia, approvato con decre- to del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati. File È l’archivio, predisposto dall’utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei model- li cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è de- stinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo. 183 Istruzioni per la compilazione UNICO 2009 - Società di capitali File autenticato È il file predisposto in precedenza (dall’utente o dall’Agenzia), pronto per essere trasmesso, muni- to cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario. Supporto ottico È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato. IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2009 DA PRESENTARE NELL’AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2009 (approvate con prov- vedimento del 15 gennaio 2009) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO 2009, sia ai soggetti tenuti a presen- tare detta dichiarazione in via “autonoma” (per l’elenco di questi ultimi soggetti si veda il pa- ragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2009). In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNI- CO, si precisa quanto segue: • i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unifi- cata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad ecce- zione del frontespizio. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Mo- dello UNICO 2009– deve essere utilizzato il frontespizio di quest’ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta) de- vono essere invece indicati nel quadro RX del modello unificato. Pertanto si deve fare riferi- mento alle istruzioni di quest’ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamen- te del quadro RX; • non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le so- cietà partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiara- zione unificata – modello UNICO 2009 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma; • anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2009 compren- dente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2009 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ri- corda che detto modello deve essere presentato all’agente della riscossione in due esempla- ri (uno per l’agente della riscossione ed uno per l’Ufficio), entrambi sottoscritti in originale. 184 Appendice UNICO 2009- Società di capitali APPENDICE Beni la cui cessione non è considerata – la cessione gratuita agli enti locali, agli isti- samenti di imposte a decorrere dall’inizio del destinazione a finalità estranee tuti di prevenzione e pena, alle istituzioni periodo di imposta del soggetto cedente (1° all’esercizio dell’impresa scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi gennaio, in caso di periodo di imposta coin- di prodotti editoriali e di dotazioni informa- cidente con l’anno solare). Non si considerano destinati a finalità estra- tiche non più commercializzati e non più Il cessionario deve indicare, nella prima di- nee all’esercizio dell’impresa, e quindi, non idonei alla commercializzazioni (cfr. art. chiarazione dei redditi (quadro RK) presentata concorrono a formare il reddito come ricavi o 54, comma 1, della legge n. 342 del dalla data in cui la cessione si considera ef- plusvalenze: 2000). Resta ferma la deducibilità del costo fettuata, i soggetti cedenti, le date di effettua- – i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni di tali beni. Le disposizioni attuative del ci- zione delle cessioni nonché, distintamente, la colpite da eventi di calamità pubblica o da tato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 parte delle eccedenze utilizzate per il versa- eventi straordinari – anche se avvenuti in al- maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce mento delle imposte cui la predetta dichiara- tri Stati – per il tramite di fondazioni, asso- la nozione di prodotto editoriale e di dota- zione si riferisce e la parte non utilizzata. Il ciazioni, comitati e enti individuati con de- zione informatica e quella di prodotto non cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle creti dei Prefetti, per gli eventi che interessa- più commercializzato o non idoneo alla successive dichiarazioni la parte delle predet- no le province italiane, e con D.P.C.M. 20 commercializzazione. te eccedenze utilizzate per il versamento delle giugno 2000, come integrato con imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli re- l’ulteriore parte non utilizzata. lativi ad altri Stati ( cfr. art. 27, commi 2 e Cessione dei crediti nell’ambito del gruppo Le eccedenze ricevute possono essere utiliz- 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973) zate per i versamenti dell’IRES, anche in ac- Resta ferma la deducibilità del costo di tali conto e, per la parte non utilizzata, possono beni; L’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 preve- altresì essere chieste a rimborso ovvero in – le derrate alimentari e i prodotti farmaceuti- de che le eccedenze dell’IRES risultanti dalle compensazione secondo le regole del D.Lgs. ci alla cui produzione o al cui scambio è di- dichiarazioni dei redditi delle società o enti n. 241 del 1997. retta l’attività d’impresa, che, in alternativa appartenenti ad un gruppo possono essere ce- alla usuale eliminazione dal circuito com- dute senza l’osservanza delle formalità di cui merciale, vengono ceduti gratuitamente alle agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 no- Comuni ad alta densità abitativa ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. vembre 1923, n. 2440. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibi- A tali effetti, appartengono al gruppo l’ente Per poter usufruire delle agevolazioni previste lità del costo di tali beni; (commerciale e non commerciale) o società dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli – i beni, diversi da quelli indicati nel comma controllante e le società controllate; si consi- immobili devono essere concessi in locazione 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, derano controllate le società per azioni, in ac- a canone convenzionale, sulla base di appo- ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessio- comandita per azioni e a responsabilità limi- siti accordi definiti in sede locale fra le orga- ne gratuita di tali beni, per importo corri- tata le cui azioni o quote sono possedute di- nizzazioni dei proprietari e quelle degli inqui- spondente al costo specifico complessiva- rettamente dall’ente o società controllante, o lini maggiormente rappresentative a livello na- mente non superiore a euro 1.032,91 so- per il tramite di altra società controllata, per zionale; gli immobili, inoltre, devono essere si- stenuto per la produzione o per l’acquisto, si una percentuale superiore al 50 per cento del tuati nei comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 di- considera erogazione liberale ai fini del li- capitale, fin dall’inizio del periodo d’imposta cembre 1988, n. 551, convertito dalla legge mite di cui alla lett. h) del comma 2 dell’art. precedente a quello cui si riferiscono i crediti 21 febbraio 1989, n. 61 e successive modi- 100 del Tuir (cfr. art. 13, comma 3, del di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del ficazioni. D.Lgs. n. 460 del 1997). predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, Si tratta, in particolare, degli immobili situati: La possibilità di fruire delle agevolazioni re- alle società e agli enti tenuti alla redazione • nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Fi- cate dalle citate disposizioni dell’art. 13 del del bilancio consolidato ai sensi dei decreti le- renze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al ri- gislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 Roma, Torino e Venezia, nonché nei comu- spetto degli adempimenti formali previsti dal e alle imprese soggette all’IRES indicate nel- ni confinanti con gli stessi; comma 4 di tale articolo; si precisa che, l’elenco di cui alla lett. a) del comma 2 del- • negli altri comuni capoluoghi di provincia; l’articolo 1 comma 130 della legge 24 di- l’art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell’e- • nei comuni, considerati ad alta densità abi- cembre 2007, n. 244 ha modificato tale ul- lenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. tativa, individuati nella delibera CIPE del timo articolo 13, a decorrere dal periodo 40 del predetto decreto n. 87. 30 maggio 1985, n.37pubblicata nella d’imposta in corso al 1°gennaio 2008. E’ La cessione può riguardare anche solo parte Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno previsto che, qualora siano ceduti gratuita- dell’eccedenza dell’IRES; le quote delle ecce- 1985, non compresi nei punti precedenti; mente alle Onlus successivamente al 1°gen- denze non cedute possono essere portate in • nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 naio 2008, i beni non di lusso alla cui pro- compensazione secondo le regole del D.Lgs. dell’8 aprile 1987, pubblicata nella Gaz- duzione o al cui scambio è diretta l’attività n. 241 del 1997, in diminuzione dei versa- zetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, dell’impresa, diversi da quelli di cui al com- menti d’imposta relativi agli esercizi successivi non compresi nei punti precedenti; ma 2, che presentino imperfezioni, altera- e/o chieste a rimborso. La società o l’ente ce- • nei comuni di cui alla delibera CIPE 13 no- zioni, danni o vizi che pur non modifican- dente deve, a pena d’inefficacia della cessio- vembre 2003, pubblicata nella Gazzetta done l’idoneità di utilizzo non ne consento- ne, indicare nella dichiarazione dei redditi Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, non no la commercializzazione o la vendita, ren- (quadro RK) da cui emergono le eccedenze compresi nei punti precedenti; dendone necessaria l’esclusione dal merca- oggetto della cessione stessa, i dati dei sog- • nei comuni della Campania e della Basili- to o la distruzione, per un importo corri- getti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno cata colpiti dagli eventi sismici dei primi an- spondente al costo specifico sostenuto per di essi. ni ottanta. la produzione o l’acquisto complessivamen- Il cessionario acquisisce irreversibilmente la ti- Il sopracitato art. 8 della L. 431/98 al com- te non superiore al 5 per cento del reddito tolarità delle eccedenze con la presentazione ma 4 dispone che il CIPE provveda ogni 24 d’impresa dichiarato, non si considerano della dichiarazione da parte del cedente an- mesi all’aggiornamento dell’elenco dei comu- destinati a finalità estranee all’esercizio del- corché, per effetto della clausola di retroatti- ni ad alta densità abitativa. Al riguardo, si fa l’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma vità prevista dalla legge, tali eccedenze pos- presente che, se in seguito all’aggiornamento 2, del TUIR. sono essere utilizzate in diminuzione dei ver- periodico operato dal CIPE, il comune ove è 185 Appendice UNICO 2009- Società di capitali sito l’immobile non rientri più nell’elenco di to nell’ambito del procedimento giurisdiziona- ne di quelli realizzati in attuazione di specifici quelli ad alta tensione abitativa, il locatore le di convalida di sfratto per morosità del con- obblighi di legge. Gli investimenti devono es- non è più ammesso a fruire dell’agevolazione duttore. Pertanto, con riguardo a ciascun pe- sere rappresentati in bilancio separatamente fiscale prevista ai fini dell’Irpef sin dall’inizio riodo interessato dal predetto procedimento, dagli altri beni. Tenuto conto della lettera del- del periodo d’imposta in cui interviene la deli- occorre rideterminare il reddito riferibile al- la norma, sono esclusi dall’agevolazione in bera del CIPE. l’immobile senza tener conto dei canoni sca- esame i costi sostenuti in dipendenza di con- duti e non percepiti e, quindi, ricalcolare l’im- tratti che non comportano l’acquisto dei beni posta dovuta: la differenza tra l’imposta a suo (locazione, concessione in uso, usufrutto, Crediti d’imposta tempo liquidata e l’imposta così ricalcolata ecc.). costituisce credito d’imposta ai fini dell’IRES. Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista 1) Credito d’imposta sui proventi derivanti una norma antielusiva per disincentivare la dalla partecipazione a OICVM cessione dei beni oggetto degli investimenti Per effetto dell’art. 9, comma 3, della legge Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 agevolati entro il secondo periodo d’imposta 23 marzo 1983, n. 77 e dell’art. 11-bis del convertito in L. 14.05.2005, n. 80 successivo a quello in cui gli investimenti stes- D.L. n. 512 del 1983, come modificati dal (c.d. Decreto competitività) si sono realizzati. D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spet- tanti a soggetti che esercitano imprese com- L’art. 14 dispone che le liberalità in denaro o merciali, derivanti dalla partecipazione ai fon- in natura erogate da persone fisiche o da en- Detassazione del premio per il fermo di comuni di investimento mobiliare aperti e al- ti soggetti all’IRES in favore di ONLUS, non- definitivo dei natanti le società di investimento a capitale variabile ché quelle erogate in favore di associazioni di (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni promozione sociale, in favore di fondazioni L’art. 55, comma 21, della legge 27 dicem- esteri di investimento mobiliare autorizzati al e associazioni riconosciute aventi per oggetto bre 1997, n.449, ha stabilito che le inden- collocamento nel territorio dello Stato, ai sen- statutario la tutela, la promozione e la valoriz- nità e i premi previsti dal piano di cui alla de- si del D.L. n. 476 del 1956 (cosiddetti “lus- zazione dei beni di interesse artistico, storico cisione del Consiglio dell’Unione Europea 28 semburghesi storici”), spetta un credito d’im- e paesaggistico, sono deducibili dal reddito aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di posta pari al 15 per cento dei proventi per- complessivo del soggetto erogante nel limite cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del cepiti determinati ai sensi dell’art. 45, comma del dieci per cento del reddito complessivo di- Consiglio del 21 dicembre 1993, non con- 4-bis, del Tuir. chiarato, e comunque nella misura massima di corrono alla formazione del reddito. Con ri- Ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge 70.000 euro annui. guardo a tale ultima fattispecie, il premio di 14 agosto 1993, n. 344, come modificato Il predetto art. 14 è stato modificato dall’art. fermo definitivo è corrisposto, tra l’altro, alle dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi 1-bis del decreto legge 17 giugno 2005 n. imprese di pesca che: spettanti a soggetti che esercitano imprese 106, convertito con modificazioni dalla legge a) demoliscono il natante; commerciali, derivanti dalla partecipazione ai 31 luglio 2005 n. 156, che ha esteso la sud- b) assegnano definitivamente la nave a fini di- fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, detta agevolazione anche alle liberalità in de- versi dalla pesca nelle acque della Comu- spetta un credito di imposta pari al 15 per naro o in natura erogate in favore di fonda- nità; cento dei proventi percepiti determinati ai sen- zioni e associazioni riconosciute aventi per c) trasferiscono definitivamente il natante in un si dell’art. 45, comma 4 bis del Tuir, indipen- scopo statutario lo svolgimento o la promozio- Paese extra-comunitario. dentemente dalla durata della partecipazio- ne di attività di ricerca scientifica, individuate Analogo regime fiscale deve intendersi appli- ne. con decreto del Presidente del Consiglio dei cabile ai premi corrisposti per la costituzione Ministri, adottato su proposta del Ministro del- di società miste (art. 9 del citato regolamento 2) Credito d’imposta sui proventi derivanti l’economia e delle finanze e del Ministro del- CE n. 3699/93) che comporta, difatti, il tra- dalla partecipazione a fondi comuni di l’istruzione, dell’università e della ricerca. sferimento definitivo del natante nei registri na- investimento immobiliare chiusi E’ facoltà del contribuente applicare le dispo- vali di un Paese terzo, senza la possibilità di Le società di gestione del risparmio che non sizioni di cui all’art. 100, comma 2, del TUIR. esercitare nuovamente l’attività di pesca nelle abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 5, In relazione alle predette erogazioni effettuate acque comunitarie. comma 4 del D.L. n. 351 del 2001, relativa- la deducibilità non può cumularsi con ogni al- mente ai fondi preesistenti al 26 settembre tra agevolazione fiscale prevista a titolo di de- 2001, continuano ad applicare le disposizio- duzione o di detrazione di imposta da altre di- Disposizioni in materia di Fondo ni dell’art. 15 della legge 25 gennaio 1994, sposizioni di legge. di solidarietà per le vittime delle richieste n. 86, e successive modificazioni (norma estorsive e dell’usura abrogata dall’art. 9 comma 6, del D.L. n. 351 del 2001, salvo quanto previsto dal Detassazione degli investimenti ambientali L’art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. comma 4 dell’art. 5 dello stesso decreto-leg- 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, ge). Pertanto, sui proventi di ogni tipo spettanti L’art. 6, comma 13, della legge n. 388 del n. 317, convertito dalla legge 12 novembre a soggetti che esercitano imprese commercia- 2000 prevede, a favore delle piccole e me- 1999, n. 414, recante “Disposizioni con- li, derivanti dalla partecipazione ai fondi di die imprese che realizzano investimenti am- cernenti il Fondo di solidarietà per le vittime investimento immobiliare chiusi, spetta il credi- bientali, che la quota di reddito destinata a ta- delle richieste estorsive e dell’usura” dispone to di imposta nella misura del 20 per cento li investimenti non concorre alla determinazio- l’esenzione dalle imposte sul reddito dell’e- dei proventi imputabili al periodo di possesso ne del reddito imponibile ai fini delle imposte largizione concessa, ai sensi dell’art. 1 di delle quote di partecipazione effettivamente sul reddito. In base al comma 19 del citato detta legge, a titolo di contributo al ristoro assoggettati ad imposizione nei confronti del art. 6, la quota di reddito detassata corri- del danno patrimoniale subìto, agli esercen- fondo. sponde all’eccedenza rispetto alla media de- ti un’attività imprenditoriale, commerciale, gli investimenti ambientali realizzati nei due artigianale o comunque economica, ovvero 3) Credito d’imposta per canoni di locazione periodi d’imposta precedenti. una libera arte o professione, che abbiano di immobili ad uso abitativo non percepiti Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per subìto danni in conseguenza di delitti com- L’art. 26, comma 1, del Tuir, prevede il rico- investimento ambientale deve intendersi il co- messi per costringerli ad aderire a richieste noscimento di un credito d’imposta per le im- sto di acquisto delle immobilizzazioni mate- estorsive. Detta elargizione è concessa in re- poste versate sui canoni di locazione di im- riali, di cui alla voce B.II dello stato patrimo- lazione agli eventi dannosi verificatisi nel ter- mobili ad uso abitativo venuti a scadenza e niale, necessarie per prevenire, ridurre e ripa- ritorio dello Stato successivamente al 1°gen- non percepiti come da accertamento avvenu- rare danni causati all’ambiente, con esclusio- naio 1990. 186 Appendice UNICO 2009- Società di capitali Eventi eccezionali Indeducibilità delle spese e degli altri a bordo di navi da crociera, delle attività com- componenti negativi sostenuti in Stati merciali complementari, accessorie o comun- I soggetti nei confronti dei quali opera la so- o territori extra-comunitari con regime que relative alla prestazione principale, an- spensione dei termini relativi all’adempimento fiscale privilegiato che se esercitate da terzi in base a rapporti degli obblighi di natura tributaria sono identi- contrattuali con l’armatore. Per i redditi deri- ficati dai seguenti codici: Per effetto dell’art. 110, commi 10 e 12-bis, vanti dall’attività di escursione comunque rea- del Tuir, le spese e gli altri componenti negativi lizzata, l’agevolazione si applica solo nei 1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura derivanti da operazioni intercorse tra imprese confronti dell’armatore. Tale disposizione si Soggetti che, esercitando una attività im- residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in applica a decorrere dal periodo d’imposta in prenditoriale, commerciale, artigianale o Stati o territori extra-comunitari con regime corso alla data di entrata in vigore della leg- comunque economica, ovvero una libera fiscale privilegiato, sono indeducibili. Il succes- ge n. 488 del 1999. arte o professione, ed avendo opposto un sivo comma 11 dispone che l’indeducibilità L’art. 1, comma 172, della legge 24 dicem- rifiuto a richieste di natura estorsiva o, co- delle spese e degli altri componenti negativi bre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), proro- munque, non avendovi aderito, subiscono non opera se l’impresa residente in Italia forni- ga per l’anno 2008, le predette disposizioni nel territorio dello Stato un danno a beni sce la prova che l’impresa estera svolge pre- nel limite dell’80% alle imprese che esercitano mobili o immobili in conseguenza di fatti valentemente un’attività commerciale effettiva la pesca costiera e la pesca nelle acque in- delittuosi commessi, anche al di fuori di ovvero che le operazioni poste in essere rispon- terne e lagunari. un vincolo associativo, per il persegui- dono a un effettivo interesse economico e che Infine, la legge 22 dicembre 2008, n. 203 mento di un ingiusto profitto. Per le vittime le stesse hanno avuto concreta esecuzione. (Finanziaria 2009), a decorrere dal periodo delle suddette richieste estorsive, l’artico- Le spese e gli altri componenti negativi dedu- d’imposta in corso al 1° gennaio 2009, sta- lo 20, comma 2, della legge 23 febbraio cibili ai sensi del comma 11 dell’art. 110 del bilizza a regime l’applicazione dei predetti 1999, n. 44, ha disposto la proroga di Tuir devono essere separatamente indicati benefici sempre nel limite dell’80% (articolo 2, tre anni dei termini di scadenza degli nella dichiarazione dei redditi. comma 2). adempimenti fiscali ricadenti entro un an- Il citato comma 12-bis dell’art. 110 del Tuir, no dalla data dell’evento lesivo, con con- rende applicabili i commi 10 e 11 dello stes- seguente ripercussione anche sul termine so articolo anche alle prestazioni di servizi Parametri presuntivi di ricavi e compensi di presentazione della dichiarazione an- rese da professionisti domiciliati in Stati o ter- nuale. ritori non appartenenti all’Unione europea, La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi aventi regimi fiscali privilegiati. e compensi è stata introdotta dalla legge 28 3 - Soggetti residenti o aventi sede legale o Il comma 12 dispone, infine, che le disposi- dicembre 1995, n. 549, e successivamente operativa in taluni comuni delle province zioni di cui ai commi 10 e 11 non si appli- modificata dall’art. 3, comma 125, della leg- di Campobasso e di Foggia, colpiti dal- cano per le operazioni intercorse con sogget- ge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, l’evento sismico verificatosi in data 31 ti non residenti cui risulti applicabile il parti- approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ottobre 2002 colare regime di imposizione del reddito come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo I termini relativi agli adempimenti ed ai ver- delle CFC. 1997, possono essere utilizzati per l’accerta- samenti di natura tributaria nei confronti Per l’identificazione degli Stati e territori aven- mento ai sensi dell’art. 39, 1° comma , lette- dei soggetti individuati dai decreti 14 no- ti un regime fiscale privilegiato si fa riferimen- ra d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 no- to al D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad esclu- vembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. nella G.U. del 4 febbraio 2002). sione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed n.272 del 20 novembre 2002) e 9 gen- Si ricorda, infine, che il suddetto decreto mini- f) del comma 1 dello stesso articolo, e dei naio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio steriale è stato modificato: compensi di cui all’art. 54, comma 1, del 2003) sono stati sospesi dagli stessi de- – con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato TUIR. creti dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo nella G.U. del 3 aprile 2002); Per il periodo d’imposta 2008 i parametri 2003 e successivamente differiti al 30 giu- – con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato si applicano nei confronti dei contribuenti gno 2003 dall’art. 18 della ordinanza del nella G.U. del 14 gennaio 2003). esercenti attività d’impresa, per le quali non Presidente del Consiglio dei Ministri 18 sono stati approvati gli studi di settore ov- aprile 2003 n. 3282, al 31 marzo 2004 vero, per le quali, pur essendo stati appro- dall’art. 4 della ordinanza del Presidente Navi iscritte nel registro internazionale ed vati, ricorrano una o più cause di inappli- del Consiglio dei Ministri 8 settembre imprese armatoriali che esercitano la pesca cabilità, previste nei provvedimenti di ap- 2003, n. 3308, al 31 dicembre 2005 provazione degli studi. I parametri non si dall’articolo 4, c.1, della ordinanza del L’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre applicano nei confronti dei soggetti che Presidente del Consiglio dei Ministri 7 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 feb- esercitano attività economiche per le quali maggio 2004, n. 3354 al 31 dicembre braio 1998, n. 30, recante “Disposizioni ur- sono stati approvati studi di settore con ca- 2006 dall’art. 1, c.1 della ordinanza del genti per lo sviluppo del settore dei trasporti e rattere sperimentale. Presidente del Consiglio dei Ministri 17 l’incremento dell’occupazione”, dispone che I soggetti esercenti attività per le quali si ap- febbraio 2006, n. 3496 (G.U. n. 50 del a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° plicano i parametri sono tenuti alla compila- 1° marzo 2006). Infine, sono stati ulterior- gennaio 1998, il reddito derivante dall’utiliz- zione dell’apposito modello dei dati rilevanti mente prorogati al 31 dicembre 2007 dal- zazione di navi iscritte nel Registro internazio- ai fini dell’applicazione dei parametri. l’art. 21, comma 4, della ordinanza del nale concorre in misura pari al 20 per cento In caso di omessa presentazione del suddetto Presidente del Consiglio dei Ministri 27 di- a formare il reddito complessivo assoggetta- modello, si applica la sanzione amministrativa cembre 2006 n. 3559 (G.U. n.1 del 2 bile all’IRES. da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un gennaio 2007). Sono stati ulteriormente Il medesimo beneficio compete alle imprese quinto del minimo se la presentazione avviene prorogati al 30 giugno 2008. armatoriali che esercitano la pesca oltre gli entro il termine per la presentazione della di- stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle chiarazione relativa all’anno nel corso del che esercitano la pesca mediterranea. quale è stata commessa la violazione. 4 - Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali L’art. 13, comma 3, della legge n. 488 del I contribuenti che intendono evitare l’accerta- Nell’ipotesi in cui il soggetto abbia usufruito di 1999 dispone che l’agevolazione di cui al- mento in base ai parametri possono adegua- agevolazioni non previste nei codici prece- l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, re, senza applicazione di sanzioni e interessi, denti dovrà indicare nell’apposita casella il convertito dalla legge n. 30 del 1998, si ap- i propri ricavi e compensi utilizzando l’appo- codice 4. plica anche ai redditi derivanti dall’esercizio, sito rigo previsto nel quadro RF. 187 Appendice UNICO 2009- Società di capitali Ai fini dell’IVA l’adeguamento al volume d’affa- Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) – riformulazione dell’art. 112 del TUIR con- ri risultante dall’applicazione dei parametri può cernente le operazioni fuori bilancio (v. art. essere operato, senza applicazione di sanzio- l decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 11, comma 1, lett. f). ni e interessi, effettuando il versamento della re- 38, in vigore dal 22 marzo 2005, ha previ- Inoltre, l’art. 13 disciplina il periodo transito- lativa imposta entro il termine di presentazione sto, per alcune società, l’obbligo di redigere rio prevedendo nell’esercizio di prima appli- della dichiarazione dei redditi, utilizzando il co- il bilancio in conformità ai principi contabili cazione dei principi contabili internazionali: dice tributo 6493. I maggiori corrispettivi van- internazionali (c.d. IAS/IFRS). – la possibilità di continuare ad adottare i no annotati, entro il suddetto termine, in un’ap- Esso, inoltre, all’art. 11, reca disposizioni tri- precedenti criteri di valutazione dei beni posita sezione del registro di cui all’art. 23 e al- butarie modificative del TUIR e all’art. 13 le fungibili e delle opere, forniture e servizi di l’art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. necessarie disposizioni transitorie. durata ultrannuale, mediante opzione, non Per conoscere l’ammontare dei ricavi e dei Con decreto del Ministro dell’economia e delle revocabile, da esercitare nella dichiarazio- compensi presunti sulla base dei parametri i finanze del 28 ottobre 2008, emanato ai sensi ne dei redditi; contribuenti possono utilizzare il programma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago- – l’irrilevanza fiscale del ripristino e dell’elimi- software per il calcolo dei predetti ricavi e sto 1988, n. 400, sono state stabilite le dispo- nazione nell’attivo patrimoniale rispettiva- compensi, gratuitamente disponibile sul sito In- sizioni di attuazione e di coordinamento delle mente, di costi già imputati al conto econo- ternet dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo norme contenute nei commi 58 e 59, art. 1, mico di precedenti esercizi e di quelli iscrit- www.agenziaentrate.gov.it. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i cri- ti e non più capitalizzabili, ferma restando Nel prodotto informatico verrà fornita la pun- teri di coordinamento con le disposizioni conte- per questi ultimi la deducibilità sulla base tuale indicazione dei righi dei modelli per la nute nel predetto decreto legislativo n. 38 del dei criteri applicabili negli esercizi prece- comunicazione dei dati rilevanti ai fini del- 2005, con particolare riguardo alle disposizio- denti; l’applicazione dei parametri, da prendere a ni relative alla prima applicazione dei princìpi – l’irrilevanza fiscale dell’eliminazione nel base per la determinazione del valore delle contabili internazionali. passivo patrimoniale dei fondi di accanto- voci e variabili considerate ai fini dell’appli- Le principali modificazioni apportate al TUIR, namento considerati dedotti per effetto del- cazione dei parametri. e ancora in vigore anche a seguito del citato l’applicazione delle disposizioni degli artt. L’accertamento basato sui parametri interessa art. 1 della legge n. 244 del 2007 (si veda 115, comma 11, 128 e 141 del TUIR, i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati nelle “Novità alla disciplina del reddito d’im- ferma restando l’indeducibilità degli oneri a di ammontare non superiore a presa” alla voce “Legge 24 dicembre 2007, fronte dei quali detti fondi sono stati costi- 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli eser- n. 244”), sono le seguenti: tuiti, nonché l’imponibilità della relativa centi attività di impresa va fatto riferimento ai – ai fini della deducibilità fiscale prevista dal- sopravvenienza nel caso del mancato veri- ricavi di cui all’art. 85 del TUIR, ad eccezio- l’art. 109, comma 4 del TUIR, si conside- ficarsi degli stessi. ne di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) rano imputati a conto economico anche i In particolare, ai fini delle valutazioni delle dello stesso articolo. componenti imputati direttamente a patri- componenti reddituali, l’art. 1 della legge Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, monio per effetto dei principi contabili inter- n. 244 del 2007, all’articolo 110 del Tuir, di giornali, di libri e periodici, anche su sup- nazionali (v. art. 11, comma 1, lett. d); ha aggiunto il comma 1-bis, il quale ha porti audiovideomagnetici e per i distributori – con riferimento alle spese pluriennali non previsto che in deroga alle disposizioni di carburanti, i menzionati ricavi si assumono capitalizzabili per effetto dell’applicazione delle lettere c), d) ed e) del comma 1 rela- al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei dei principi contabili internazionali, è previ- tive al costo dei beni, per i soggetti che beni, mentre per coloro che effettuano cessio- sta la deducibilità ai fini fiscali in quote redigono il bilancio in base ai principi ni di generi di monopolio, valori bollati e po- costanti nell’esercizio in cui sono state soste- contabili internazionali di cui al regola- stali, marche assicurative e valori similari si nute e nei quattro successivi (v. art. 11, mento (CE) n. 1606/2002 del considerano ricavi gli aggi spettanti ai riven- comma 1, lett. c); Parlamento europeo e del Consiglio, del ditori. – in tema di costo di beni strumentali materiali 19 luglio 2002: a) i maggiori o i minori Per i contribuenti in regime di contabilità ordi- e immateriali per l’esercizio dell’impresa, in valori dei beni indicati nell’articolo 85, naria l’accertamento in base ai parametri è base alla nuova formulazione dell’art. 110, comma 1, lettera e), del Tuir, che si consi- possibile solo quando in sede di verifica sia ri- comma 1, lett. b), del TUIR, assumono rile- derano immobilizzazioni finanziarie ai levata la inattendibilità della contabilità in ba- vanza ai fini fiscali anche gli interessi pas- sensi del comma 3-bis dello stesso artico- se ai criteri stabiliti con il regolamento appro- sivi iscritti in bilancio ad aumento del costo lo, imputati a conto economico in base vato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. stesso per effetto di disposizioni di legge e alla corretta applicazione di tali principi, Si ricorda che i parametri non si applicano nei cioè anche quelli non riconducibili specifi- assumono rilievo anche ai fini fiscali; b) la confronti dei contribuenti che esercitano atti- camente a capitali presi a prestito per l’ac- lettera d) del comma 1 si applica solo per vità per le quali non si è provveduto alla ela- quisizione delle suddette immobilizzazioni le azioni, le quote e gli strumenti finanzia- borazione degli stessi; tali attività sono indi- (v. art. 11, comma 1, lett. e); ri similari alle azioni che si considerano cate con il termine “esclusa” nelle tabelle de- – in materia di crediti e debiti in valuta, per immobilizzazioni finanziarie ai sensi del- gli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio effetto della sostituzione dell’art. 110, l’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir; c) per 1996. I parametri, inoltre, non trovano co- comma 3, del TUIR e della abrogazione le azioni, le quote e gli strumenti finanzia- munque applicazione nei confronti dei sog- del successivo comma 4, è fiscalmente irri- ri similari alle azioni, posseduti per un getti per i quali operano le cause di esclusio- levante la valutazione secondo il cambio periodo inferiore a quello indicato nell’ar- ne dagli accertamenti basati sugli studi di set- alla data di chiusura dell’esercizio (v. art. ticolo 87, comma 1, lettera a), del Tuir, tore previste dall’art. 10 della legge 8 mag- 11, comma 1, lett. e); aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 gio 1998, n. 146. – riguardo alla valutazione delle obbligazio- del medesimo articolo 87, il costo è ridotto Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui ni, in base alla nuova formulazione dell’art. dei relativi utili percepiti durante il periodo reddito è determinato con criteri di tipo forfe- 110, comma 1, lett. c), del TUIR, per quel- di possesso per la quota esclusa dalla for- tario, a quelli che omettono di presentare la di- le che non costituiscono immobilizzazioni mazione del reddito. 1-ter. Per i soggetti chiarazione dei redditi o che la presentano in- finanziarie assumono rilevanza fiscale le che redigono il bilancio in base ai principi completa e alle imprese in liquidazione o in- minusvalenze e le plusvalenze iscritte, men- contabili internazionali di cui al citato rego- teressate da procedure concorsuali. tre per quelle che costituiscono immobiliz- lamento (CE) n. 1606/2002, i componen- Ulteriori precisazioni relative all’applicazione zazioni finanziarie le plusvalenze iscritte ti positivi e negativi che derivano dalla valu- dei parametri sono contenute nelle circolari mi- non concorrono a formare il reddito per la tazione, operata in base alla corretta appli- nisteriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. parte eccedente le minusvalenze dedotte (v. cazione di tali principi, delle passività assu- 140/E del 16 maggio 1997. art. 11, comma 1, lett. e); mono rilievo anche ai fini fiscali. 188 Appendice UNICO 2009- Società di capitali Studi di settore La maggiorazione non è dovuta se la predet- 2) Mancata presentazione della ta differenza non è superiore al 10 per cento dichiarazione entro il termine prescritto. L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto dei ricavi o compensi annotati nelle scritture Se la dichiarazione è presentata con ritardo 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, contabili. non superiore a novanta giorni, indipendente- dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha mente se sia dovuta o meno imposta, la vio- L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o previsto, da parte dell’Amministrazione finan- lazione può essere regolarizzata eseguendo compensi derivanti dall’applicazione dello ziaria, l’elaborazione di appositi studi di set- spontaneamente entro lo stesso termine il pa- studio di settore preclude l’attività di accerta- tore in relazione ai vari settori economici. gamento di una sanzione di euro 21 pari ad mento da parte dell’Amministrazione L’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 1/12 di euro 258, ferma restando l’applica- Finanziaria prevista dall’art. 10 della citata 146, ha stabilito le modalità di utilizzazione zione delle sanzioni relative alle eventuali vio- legge n. 146 del 1998. degli studi di settore in sede di accertamento. lazioni riguardanti il pagamento dei tributi, Il contribuente esercente attività per le quali si Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabi- qualora non regolarizzate secondo le moda- applicano gli studi settore è tenuto alla com- lito che le disposizioni di cui all’art. 10, lità precedentemente illustrate al punto 1. pilazione dell’apposito modello per la comu- commi da 1 a 6, della legge n. 146 del nicazione dei dati rilevanti ai fini dell’appli- 1998 si applicano a partire dagli accerta- 3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni cazione degli studi di settore. In caso di menti relativi al periodo d’imposta nel quale incidenti sulla determinazione omessa presentazione del suddetto modello, sono in vigore gli studi di settore. A partire e sul pagamento del tributo. si applica la sanzione amministrativa da euro dall’anno 2009 gli studi di settore devono a) Errori non ancora rilevati dall’Amministra- 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale zione finanziaria in sede di liquidazione o minimo se la presentazione avviene entro il entro il 30 settembre del periodo d’imposta di controllo formale delle imposte dovute termine per la presentazione della dichiara- nel quale entrano in vigore. Per l’anno 2008 (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del zione relativa all’anno nel corso del quale è 1973), quali: errori materiali e di calcolo il termine di cui al periodo precedente è fis- stata commessa la violazione. nella determinazione degli imponibili e del- sato al 31 dicembre. Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di set- le imposte; indicazione in misura superiore Per conoscere l’ammontare dei ricavi e com- tore si rinvia alle istruzioni alla compilazione a quella spettante di detrazioni di imposta, pensi presunti sulla base degli studi di settore dei predetti modelli. di oneri deducibili o detraibili, di ritenute i contribuenti possono utilizzare il programma d’acconto e di crediti di imposta. software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi La sanzione prevista nella misura del 30 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Ravvedimento per cento della maggiore imposta o del mi- Per i periodi d’imposta in cui trovano appli- nor credito utilizzato è ridotta al 3 per cen- cazione gli studi di settore, ovvero le modifi- A) Errori concernenti la dichiarazione to a condizione che entro il termine per la che conseguenti all’evoluzione dei medesimi, presentazione della dichiarazione relativa non si applicano sanzioni e interessi nei con- L’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. all’anno successivo: fronti dei contribuenti che indicano, nelle 472, da ultimo modificato dall’art. 16 del • venga eseguito il pagamento della san- dichiarazioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, consente zione ridotta, del tributo dovuto e degli in- luglio 1998, n. 322, e successive modifica- di regolarizzare, mediante il ravvedimento, teressi calcolati al tasso legale con matu- zioni, ricavi o compensi non annotati nelle le violazioni commesse in sede di predispo- razione giorno per giorno; scritture contabili per adeguare gli stessi, sizione e di presentazione della dichiara- • venga presentata una dichiarazione inte- anche ai fini dell’imposta regionale sulle atti- zione, nonché di pagamento delle somme grativa. vità produttive, a quelli derivanti dall’applica- dovute. b) Errori ed omissioni, non ancora accertati zione dei predetti studi di settore. Il ravvedimento comporta delle riduzioni auto- dall’Amministrazione finanziaria diversi da Per i periodi d’imposta di cui al punto prece- matiche alle misure minime delle sanzioni ap- quelli rilevabili in sede di liquidazione o di dente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto plicabili, a condizione che le violazioni og- controllo formale, quali: omessa o errata in- è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti getto della regolarizzazione non siano state dicazione di redditi; errata determinazione dall’applicazione degli studi di settore già constatate e comunque non siano iniziati di redditi; esposizione di indebite detrazio- senza il pagamento di sanzioni ed interessi, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività am- ni di imposta ovvero di indebite deduzioni effettuando il versamento della relativa impo- ministrative di accertamento (inviti di compari- dall’imponibile. sta entro il termine previsto per il versamento zione, questionari, richiesta di documenti, La sanzione minima prevista, pari al 100 a saldo dell’imposta sul reddito, utilizzando il ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i per cento della maggiore imposta dovuta o codice tributo 6494. soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto della differenza del credito spettante, è ri- L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 mag- formale conoscenza (art. 13, comma 1, dotta al 10 per cento a condizione che en- gio 1999, n. 195, introdotto dalla legge D.Lgs. 472/97). tro il termine per la presentazione della di- 30 dicembre 2004, n. 311, (legge Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 chiarazione relativa all’anno successivo: Finanziaria per il 2005) ha previsto che sono le seguenti: • venga eseguito il pagamento della san- l’adeguamento agli studi di settore, per i zione ridotta, del tributo dovuto e degli in- periodi d’imposta diversi da quelli in cui 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, teressi calcolati al tasso legale con matu- trova applicazione per la prima volta lo stu- alle prescritte scadenze, delle somme razione giorno per giorno; dio, ovvero le modifiche conseguenti alla dovute a titolo di acconto o di saldo • venga presentata una dichiarazione inte- revisione del medesimo, è effettuato a con- risultanti dalla dichiarazione. grativa. dizione che il contribuente versi una mag- La sanzione del 30 per cento è ridotta al 2,5 Nei casi in cui si intendano regolarizzare con- giorazione del 3 per cento, calcolata sulla per cento se il pagamento viene eseguito en- testualmente errori ed omissioni indicati ai pre- differenza tra ricavi o compensi derivanti tro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a cedenti punti a) e b), deve essere presentata dall’applicazione degli studi e quelli anno- condizione che venga contestualmente ese- un’unica dichiarazione integrativa ed effettua- tati nelle scritture contabili. Tale maggiora- guito anche il pagamento della sanzione ri- to il pagamento delle somme complessiva- zione deve essere versata entro il termine dotta e degli interessi calcolati al tasso legale mente dovute. per il versamento a saldo dell’imposta sul (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2008) con reddito, utilizzando, mediante l’apposito maturazione giorno per giorno. B) Errori concernenti la compilazione mod. F24, il codice tributo“4726”, per le Alle medesime condizioni, se il pagamento del modello di versamento F24 persone fisiche, oppure il codice tributo viene eseguito entro il termine per la presenta- “2118”, per i soggetti diversi dalle perso- zione della dichiarazione annuale, la sanzio- Nell’ipotesi in cui il modello di versamento ne fisiche. ne del 30 per cento è ridotta al 3 per cento. F24 sia compilato erroneamente in modo da 189 Appendice UNICO 2009- Società di capitali non consentire l’identificazione del soggetto anche se esse sono state attribuite in sede sito del controllo formale effettuato ai sensi che esegue i versamenti ovvero la corretta im- di ritenuta alla fonte. dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. putazione della somma versata, al fine di cor- La misura della sanzione minima e massi- reggere gli errori commessi, il contribuente ma di cui al comma 2 è elevata del 10 per 6) L’utilizzo in compensazionedi crediti inesi- può presentare direttamente ad un ufficio lo- cento nelle ipotesi di omessa o infedele in- stenti per il pagamento delle somme dovu- cale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per dicazione dei dati previsti nei modelli per te è punito con la sanzione da 100 al 200 la correzione di dati erroneamente indicati sul la comunicazione dei dati rilevanti ai fini per cento nella misura dei crediti stessi, se- modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gen- dell’applicazione degli studi di settore, condo quanto previsto dall’art. 27, comma naio 2002). nonché nei casi di indicazione di cause di 18, del decreto legge 29 novembre Mediante tale procedura è possibile correg- esclusione o di inapplicabilità degli studi di 2008, n. 185. gere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – settore non sussistenti. La presente disposi- Si ricorda che in base al disposto dell’articolo Enti Locali” relativi a: zione non si applica se il maggior reddito 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre • codice fiscale; d’impresa e/o il maggiore imponibile IRAP, 1997, n. 472, introdotto dall’articolo 7, lett. • periodo di riferimento; accertato a seguito della corretta applica- a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non • codice tributo; zione degli studi di settore, non e’ superio- sono punibili le violazioni che non arrecano • suddivisione in più tributi dell’importo versa- re al 10 per cento del reddito d’impresa di- pregiudizio all’esercizio delle azioni di con- to con un solo codice tributo. chiarato (art. 1, comma 2-bis, del D.Lgs. trollo e non incidono sulla determinazione del- 18 dicembre 1997, n. 471 e art. 32, la base imponibile, dell’imposta e sul versa- comma 2-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, mento del tributo. Sanzioni amministrative come inseriti dall’art. 1, commi 25 e 27 della Legge finanziaria per il 2007). 1) Nei casi di omessa presentazione della di- Sanzioni penali chiarazione dei redditi, si applica la san- 4) L’art. 1, comma 302, della legge 27 di- zione dal centoventi al duecentoquaranta cembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) È punito con la reclusione da un anno e sei per cento dell’ammontare delle imposte do- ha introdotto nell’art. 8 del D.Lgs. 18 di- mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le vute, con un minimo di euro 258. cembre 1997, n. 471, il nuovo comma 3- imposte sui redditi, indica nella relativa di- Se non sono dovute imposte, si applica la bis, che dispone una sanzione amministra- chiarazione elementi passivi fittizi, avvalendo- sanzione da euro 258 ad euro 1.032 au- tiva pari al 10 per cento dell’importo com- si di fatture o altri documenti per operazioni mentabile fino al doppio nei confronti dei plessivo delle spese e dei componenti ne- inesistenti. Se l’ammontare degli elementi pas- soggetti obbligati alla tenuta di scritture gativi non indicati nella dichiarazione dei sivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si contabili (art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 redditi, con un minimo di euro 500 ed un applica la reclusione da sei mesi a due anni. dicembre 1997, n. 471 e art. 32, comma massimo di euro 50.000, applicabile È punito con la reclusione da uno a tre anni 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446). quando l’omissione o l’incompletezza ri- chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- La stessa sanzione si applica anche nei casi guarda l’indicazione delle spese e dei diti, indica nella relativa dichiarazione ele- di: componenti negativi di cui all’art. 110, menti attivi per un ammontare inferiore a quel- • dichiarazione nulla, in quanto redatta su comma 11, del TUIR. lo effettivo o elementi passivi fittizi, quando si modelli non conformi a quelli approvati dal In base a quanto previsto dal successivo verificano congiuntamente le due condizioni Direttore dell’Agenzia delle Entrate; comma 303, tali disposizioni si rendono seguenti: • dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta applicabili anche alle violazioni commesse • l’imposta evasa è superiore ad euro da soggetto sfornito della rappresentanza prima della data del 1° gennaio 2007, 103.291,38; legale o negoziale, non regolarizzata entro sempre che il contribuente fornisca la prova • il reddito sottratto ad imposizione (anche trenta giorni dal ricevimento dell’invito da di cui al comma 11, art. 110 del TUIR. mediante l’indicazione di elementi passivi parte dell’ufficio; Inoltre, è previsto che rimane ferma l’appli- fittizi) è superiore al dieci per cento di quel- • dichiarazione presentata con ritardo supe- cazione della sanzione di cui all’art. 8, lo indicato in dichiarazione o, comunque, riore a novanta giorni. comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre, n. superiore ad euro 2.065.827,60. 471. È punito con la reclusione da uno a tre anni 2) La dichiarazione presentata, invece, con ri- chiunque, al fine di evadere le imposte sui red- tardo non superiore a novanta giorni, è va- 5) Per il mancato o carente versamento delle diti, non presenta la relativa dichiarazione, lida, ma per il ritardo è applicabile la san- imposte dichiarate, si applica la sanzione quando l’imposta evasa è superiore ad euro zione da euro 258 ad euro 1.032, au- del 30 per cento delle somme non versate. 77.468,53. Detta pena non si applica se la mentabile fino al doppio nei confronti dei Identica sanzione è applicabile con riferi- dichiarazione viene presentata entro novanta soggetti obbligati alla tenuta delle scritture mento agli importi versati oltre le prescritte giorni dalla scadenza del termine prescritto o contabili, ferma restando l’applicazione scadenze e sulle maggiori imposte risultan- non viene sottoscritta o viene redatta su mo- della sanzione pari al 30 per cento delle ti dai controlli automatici e formali effettuati dello non conforme. somme eventualmente non versate o versa- ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del te oltre le prescritte scadenze. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e SIIQ e SIINQ. 3) Se nella dichiarazione è indicato un reddi- articolo 34 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 to imponibile inferiore a quello accertato, n. 446). L’opzione per il regime speciale è previsto dal- o, comunque, un’imposta inferiore a quella La predetta sanzione del 30 per cento è ri- le disposizioni contenute nei commi da 119 a dovuta o un credito superiore a quello spet- dotta: 141 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre tante, si applica la sanzione dal cento al – ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come mo- duecento per cento della maggiore impo- somme dovute siano pagate entro 30 giorni dificati, da ultimo, dall’articolo 1, comma sta o della differenza del credito (art. 1, dal ricevimento della comunicazione dell’e- 374, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, sito della liquidazione automatica effettuata (finanziaria 2008). n. 471 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 15 ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del A seguito delle modifiche apportate dalla leg- dicembre 1997 n. 446). La stessa sanzio- 1973; ge finanziaria 2008, per il periodo di impo- ne si applica se nella dichiarazione sono – ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le sta 2008 ovvero per il periodo successivo a esposte indebite detrazioni d’imposta ov- somme dovute siano pagate entro 30 giorni quello in corso alla data del 30 giugno vero indebite deduzioni dall’imponibile, dal ricevimento della comunicazione dell’e- 2007, l’opzione doveva essere esercitata en- 190 Appendice UNICO 2009- Società di capitali tro il 30 aprile 2008 ed ha effetto fin dall’ini- no da attribuire alla gestione esente (o impo- mente la disciplina delle fattispecie tributarie zio del periodo di imposta se i requisiti, sog- nibile) sulla base del rapporto tra l’ammontare indicate nell’art. 6, commi 1, 2 e 3, del de- gettivi e partecipativi, previsti dal comma 119 dei ricavi e altri proventi derivanti dalla ge- creto legge 15 aprile 2002, n. 63, converti- sono posseduti entro la predetta data. stione esente (o imponibile) e l’ammontare to con modificazioni dalla legge 15 giugno La predetta opzione deve essere stata eserci- complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2002, n. 112, recante il progressivo ade- tata secondo le disposizioni contenute nel de- L’articolo 11 del decreto n. 174 stabilisce guamento ai principi comunitari del regime tri- creto di attuazione del Ministro dell’economia che, nel “prospetto del capitale e delle riser- butario delle società cooperative. e delle finanze del 7 settembre 2007, n. 174 ve” della dichiarazione dei redditi (quadro In particolare, quest’ultima normativa si riassu- e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia RF), gli utili e le riserve di utili derivanti dalla me: delle entrate del 28 novembre 2007. gestione esente debbano essere annotati se- – nella non concorrenza al reddito delle som- Il regime speciale comporta l’esenzione dall’I- paratamente dagli utili e riserve di utili deri- me destinate a riserve indivisibili ai sensi del- RES del reddito d’impresa derivante dall’atti- vanti dalla gestione imponibile, indicando an- l’art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. vità di locazione immobiliare e assimilate che le relative movimentazioni. 904, nei limiti degli utili annuali destinati al- (c.d. gestione esente) a decorrere dal periodo Le quote dei componenti positivi e negativi di la riserva minima obbligatoria, pari, fino al d’imposta di efficacia dell’opzione stessa. La reddito sorti in periodi precedenti a quello da 31 dicembre 2003, ad un quinto degli utili parte di utile civilistico ad esso corrispondente cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle netti annuali; è assoggettata ad imposizione direttamente in quali sia stata rinviata la tassazione o la de- – nella non imponibilità per i soci delle somme capo ai soci all’atto della sua distribuzione. duzione in conformità alle norme del TUIR si destinate a incremento gratuito del capitale Per i redditi derivanti da attività diverse da imputano, per la parte ad esso riferibile, al sociale fino al momento, nei casi previsti, quella esente (c.d. gestione imponibile) conti- reddito derivante dall’attività di locazione im- della loro attribuzione ai soci stessi; nueranno ad applicarsi le ordinarie regole di mobiliare e, per la residua parte, al reddito – nell’applicazione della ritenuta a titolo d’im- determinazione e di tassazione, sia in capo derivante dalle altre attività eventualmente posta del 12,5 per cento sugli interessi cor- alla società che in capo ai soci; mentre ai red- esercitate. risposti alle società cooperative e loro con- diti ed all’utile della gestione esente si appli- Le quote delle plusvalenze realizzate e dei sorzi ai soci persone fisiche, relativamente cherà l’apposita disciplina recata dai commi contributi percepiti in periodi d’imposta ante- ai prestiti erogati alle condizioni stabilite 119 e seguenti. riori a quello d’inizio del regime speciale, la dall’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, Il regime di esenzione si estende al reddito re- cui tassazione è stata rinviata ai sensi del com- n. 601. lativo ai dividendi percepiti su partecipazioni ma 4 dell’articolo 86 e del comma 3, lettera (costituenti immobilizzazioni finanziarie) in al- b), dell’articolo 88 del TUIR costituiscono in Le società cooperative per accedere alle age- tre SIIQ e SIINQ indicate al comma 121, art. ogni caso componenti della gestione imponi- volazioni fiscali hanno l’obbligo di destinare a 1 della legge finanziaria 2007, sempre che bile e, per il loro trattamento ai fini della base riserva legale almeno il trenta per cento degli siano formati con utili derivanti da attività di lo- imponibile dell’IRES e dell’IRAP, continuano ad utili netti annuali (art. 2545-quater del codice cazione immobiliare. applicarsi le regole ordinarie. civile) e hanno dovuto adeguare gli statuti al- Le società che hanno optano per il regime spe- Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto n. la disciplina prevista per le società cooperati- ciale sono tenute a distribuire ai soci, in cia- 174 stabilisce che salva diversa volontà as- ve a mutualità prevalente (art. 223-duodecies, scun esercizio, almeno l’85 per cento dell’uti- sembleare, in caso di distribuzione di riserve, comma 7, delle disposizioni di attuazione). Il le netto derivante dall’attività di locazione im- si considerano distribuite prioritariamente quel- termine, unitamente a quello di presentazione mobiliare e dal possesso delle partecipazioni le formatesi anteriormente all’inizio del regime delle domande di iscrizione all’Albo delle so- in SIIQ o SIINQ. speciale e quelle formatesi durante la vigenza cietà cooperative di cui all’art. 2512 del co- Nel caso in cui tale obbligo non venga osser- di tale regime con utili derivanti dalla gestione dice civile, è stato da ultimo fissato al 31 mar- vato, l’opzione per il regime speciale cessa di imponibile. zo 2005 dall’art. 19-ter del D.L. 9 novembre avere effetto a partire dallo stesso esercizio di Ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 2004, n. 266, convertito con modificazioni formazione degli utili non distribuiti. 11 in ipotesi di copertura di perdite si consi- dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306. Agli effetti del predetto regime speciale è pre- derano utilizzate prioritariamente le riserve di visto l’obbligo di tenuta della contabilità se- utili formatesi anteriormente all’inizio del regi- In considerazione di quanto precede e della parata e l’obbligo di fornire distinta indica- me speciale e quelle formatesi durante la vi- complessità delle varie disposizioni a favore zione degli utili derivanti dalle diverse gestio- genza di tale regime con utili derivanti dalla delle società cooperative viene di seguito de- ni. gestione imponibile. lineata l’operatività delle diverse agevolazioni A tal fine nel risultato della gestione esente de- In caso di fuoriuscita dal regime SIIQ, le riser- fiscali, vigenti. vono confluire i costi e i ricavi tipici dell’attività ve di utili imponibili maturati successivamente Per le società cooperative e loro consorzi a di locazione immobiliare (ad esempio, cano- alla perdita di efficacia dell’opzione devono mutualità prevalente non trova applicazione ni di locazione, interessi sui depositi cauzio- considerarsi equipollenti alle riserve di utili ma- l’art. 12 della legge n. 904 del 1977, in nali, costi di manutenzione degli immobili) turati anteriormente all’inizio del regime spe- quanto è comunque assoggettata a tassazio- nonché gli altri oneri amministrativi, finanziari ciale e alle riserve formatesi durante la vigen- ne una quota degli utili netti annuali. Tale quo- e tributari direttamente riferibili alla medesima za di tale regime con utili derivanti dalla ge- ta è pari: attività. stione imponibile. – al venti per cento, per le cooperative agri- Gli oneri finanziari (ad esempio, interessi pas- Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla cir- cole, della piccola pesca e loro consorzi; sivi, commissioni e spese bancarie ed altri colare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 31 – al trenta per cento, per le altre cooperative, oneri) si possono considerare diretti quando gennaio 2008. ad esclusione di quelle sociali e loro con- relativi a finanziamenti specificamente assunti sorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. per l’esercizio dell’attività di locazione. Lo 381, le quali hanno lo scopo di perseguire stesso principio vale per l’imputazione alla ge- Società cooperative e loro consorzi: l’interesse generale della comunità alla pro- stione imponibile dei costi e ricavi relativi al- riordino del trattamento tributario mozione umana e all’integrazione sociale l’esercizio di attività diverse da quelle com- dei cittadini. Per queste ultime resta ferma la prese nella gestione esente. I commi da 460 a 466 dell’art. 1 della legge disciplina precedente a quella introdotta dal La società che fruisce del regime speciale è te- 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria D.L. n. 63 del 2002. nuta ad indicare, tra le informazioni integrati- 2005) hanno introdotto alcune modifiche al Relativamente alle società cooperative agri- ve al bilancio, i criteri adottati per la riparti- trattamento fiscale delle società cooperative e cole e della piccola pesca e loro consorzi, zione dei costi e degli altri componenti comu- loro consorzi. le disposizioni esentative contenute nell’art. ni alle diverse attività. I componenti comuni so- Le predette disposizioni confermano espressa- 10 del citato D.P.R. n. 601 del 1973 non 191 Appendice UNICO 2009- Società di capitali si applicano sulla quota di utili netti da as- d) il rinvio alle norme del codice civile per la voratori dipendenti e dai titolari di rapporti di soggettare a tassazione nella misura mini- regolamentazione dei rapporti sociali; collaborazione coordinata e continuativa so- ma del venti per cento. Continuano, tutta- e) l’obbligo di redazione di rendiconti econo- no ammesse in deduzione per un ammontare via, a fruire dell’esenzione gli imponibili de- mico-finanziari, nonché le modalità di ap- giornaliero non superiore a euro 180,76; il rivanti dalle variazioni fiscali apportate al provazione degli stessi da parte degli or- predetto limite è elevato a euro 258,23, per risultato di esercizio ai sensi dell’ articolo gani statutari; le trasferte all’estero. 83 del Tuir. f) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del Il limite di deducibilità si riferisce esclusiva- Per le cooperative di produzione e lavoro e lo- patrimonio in caso di scioglimento della so- mente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l’al- ro consorzi, le disposizioni dell’art. 11 del ri- cietà. loggio venga fornito gratuitamente, ai fini del petuto D.P.R. n. 601 del 1973 che prevedo- Il comma 18-bis fa divieto agli amministratori computo del predetto limite, si deve tener con- no una agevolazione sotto forma di esenzio- delle società di ricoprire la medesima carica to dei costi specifici sostenuti dal datore di la- ne del reddito qualora rispettino i requisiti in- in altre società o associazioni sportive dilet- voro per i servizi di alloggio. Tali costi specifi- dicati nel medesimo articolo 11 e che quindi tantistiche nell’ambito della medesima federa- ci potranno essere portati in deduzione, nel si qualificano a mutualità prevalente si appli- zione sportiva o disciplina associata se rico- predetto limite massimo giornaliero, soltanto cano limitatamente al reddito imponibile deri- nosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della per i giorni di effettiva trasferta effettuata nel- vante dalla indeducibilità dell’imposta regio- medesima disciplina facente capo ad un ente l’anno. Rimangono pertanto indeducibili i co- nale sulle attività produttive. di promozione sportiva. sti specifici relativi ai giorni di mancato utiliz- Per le società cooperative e loro consorzi che Il comma 18-ter ha affermato che le società zo dei predetti alloggi destinati a dipendenti non presentano i requisiti della mutualità pre- che, alla data di entrata in vigore della legge in trasferta. valente l’agevolazione prevista dal ripetuto n. 128 citata, sono in possesso dei requisiti di Se il dipendente o il titolare dei predetti rap- art. 12 della legge n. 904 del 1977 si ap- cui al citato comma 18, possono provvedere porti sia stato autorizzato ad utilizzare un au- plica limitatamente alla quota del trenta per all’integrazione della denominazione sociale toveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato cento degli utili netti annuali sempre che tale attraverso verbale della determinazione as- al fine di essere utilizzato per una specifica quota, per espressa previsione statutaria, ven- sunta in tale senso dall’assemblea dei soci. trasferta, è consentito portare in deduzione ga accantonata a riserva indivisibile. dal reddito d’impresa un importo non supe- Per tutte le società cooperative: riore al costo di percorrenza o a quello risul- – restano ferme le agevolazioni disposte dal- Spese di manutenzione e riparazione tante dall’applicazione delle tariffe di noleg- l’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. gio relative ad autoveicoli di potenza non su- 59, concernenti, tra l’altro, la deducibilità, La disposizione contenuta nell’ultimo periodo periore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con mo- dalla base imponibile del soggetto erogan- del comma 6 dell’art. 102 del Tuir, in base al- tore diesel. te e nel limite del tre per cento, dei versa- la quale i compensi periodici dovuti contrat- Tale disposizione, che non si applica agli au- menti effettuati da società cooperative e lo- tualmente a terzi per la manutenzione di de- toveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ro consorzi a favore dei fondi mutualistici terminati beni sono deducibili nell’esercizio di ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore per la promozione e lo sviluppo della coo- competenza, non ha carattere vincolante, nel sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio au- perazione, gestiti senza scopo di lucro da senso che l’impresa ha facoltà di optare per la toveicolo o un autoveicolo preso a noleggio società per azioni o da associazioni; deduzione di detti compensi nei limiti e con le per una specifica trasferta all’estero ovvero sia – gli interessi sulle somme versate dai soci per- modalità di cui alle disposizioni precedenti stato noleggiato un autoveicolo con il condu- sone fisiche alle società cooperative e loro dello stesso comma. cente. Ai fini della quantificazione dei predet- consorzi, nel rispetto delle condizioni previ- Qualora l’impresa intenda avvalersi del crite- ti costi di percorrenza si deve fare riferimento ste dall’art. 13 del ripetuto DPR n. 601 del rio di deduzione di cui al citato ultimo perio- alla media dei costi delle suddette autovetture 1973, sono indeducibili per la quota che do del comma 6, lo stesso criterio va mante- appositamente calcolata dall’Automobile supera la misura minima degli interessi spet- nuto per tutti i periodi di imposta compresi nel- Club d’Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, tanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, la durata del contratto. In tal caso eventuali alla media delle tariffe di noleggio. aumentata dello 0,90 per cento. spese di manutenzione, riparazione ecc., di- Per effetto del comma 4, le imprese autoriz- verse dai predetti compensi periodici vanno zate all’autotrasporto di merci possono dedur- incluse tra le altre spese (e sono quindi dedu- re, per le trasferte effettuate dai propri dipen- Società sportive dilettantistiche cibili nel limite del 5 per cento del costo com- denti fuori del territorio comunale o all’estero, plessivo di tutti i beni materiali ammortizzabi- un importo forfetario pari, rispettivamente, a Ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre li), senza tener conto del costo di quelli la cui euro59,65 e a euro 95,80 al giorno al net- 2002, n. 289, le società sportive dilettantisti- manutenzione è affidata a terzi. to delle spese di viaggio e di trasporto, anzi- che, al fine di poter usufruire dei benefici fi- scali previsti, devono indicare nella denomi- Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibi- ché effettuare la deduzione, anche analitica, nazione sociale la finalità sportiva e la ragio- lità, previsti dall’art. 102, comma 6, del Tuir, delle spese stesse. L’art. 62 della legge n. ne o la denominazione sociale dilettantistica le spese sostenute dai soggetti obbligati alla 342 del 2000 stabilisce che la disposizione purché siano costituite in società sportiva di manutenzione, protezione e restauro delle co- di cui all’art. 95, comma 4, del Tuir si applica capitali senza fine di lucro. Il D.L. 22 marzo se vincolate ai sensi della legge 1° giugno ai fini della determinazione del reddito di cui 2004 n. 72 convertito con modifiche dalla 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre all’art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir, se la so- Legge 21 maggio 2004 n. 128, ha esteso la 1963, n. 1409, per le quali operano le di- cietà cooperativa di autotrasporto non fruisce disciplina alle cooperative senza fini di lucro, sposizioni di cui all’art. 100, comma 2, lett. della deduzione dell’importo forfetario né del- sostituito il comma 18 e introdotto i commi 18- e), del Tuir nonché le spese su beni di terzi. la deduzione analitica delle spese sostenute, bis e 18-ter nell’art. 90 citato. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto in relazione alle trasferte effettuate dai soci Le società sportive dilettantistiche si costitui- nella determinazione del limite percentuale in- fuori del territorio comunale. scono con atto scritto nel quale deve tra l’altro dicato nel citato art. 102, comma 6, del Tuir. essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti ai sensi Studi di settore del comma 18 dell’art. 90 citato: Spese per trasferte (art. 95, commi 3 e 4 a) la denominazione; del Tuir) L’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto b) l’oggetto sociale con riferimento all’orga- 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nizzazione di attività sportive dilettantisti- Ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Tuir le spe- dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha pre- che, compresa l’attività didattica; se di vitto e alloggio sostenute per le trasferte visto, da parte dell’Amministrazione finanzia- c) l’assenza di fini di lucro; effettuate fuori dal territorio comunale dai la- ria, l’elaborazione di appositi studi di settore 192 Appendice UNICO 2009- Società di capitali in relazione ai vari settori economici. L’art. 10 pilazione dell’apposito modello per la comu- corre a formare il reddito dell’esercizio. Le per- della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha sta- nicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applica- dite sui crediti svalutati, calcolate con riferi- bilito le modalità di utilizzazione degli studi di zione degli studi di settore. In caso di omessa mento al valore di bilancio, concorrono a for- settore in sede di accertamento. presentazione del suddetto modello, si appli- mare il reddito per la sola parte che eccede Il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, ha stabi- ca la sanzione amministrativa da euro 258 a l’ammontare del fondo per rischi eventuali sui lito che le disposizioni di cui all’art. 10, com- euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo crediti costituito con accantonamenti dedotti mi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si se la presentazione avviene entro il termine nonché dell’importo del fondo rischi bancari applicano a partire dagli accertamenti relativi per la presentazione della dichiarazione rela- generali o del fondo rischi finanziari generali, al periodo d’imposta nel quale sono in vigore tiva all’anno nel corso del quale è stata com- per la parte riveniente dalla riclassificazione gli studi di settore. Tali disposizioni si applica- messa la violazione. del fondo di copertura per rischi su crediti, co- no anche nel caso in cui gli studi stessi sono Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di set- me consentito dall’art. 42, comma 2, del pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 tore si rinvia alle istruzioni alla compilazione D.Lgs. n. 87 del 1992. marzo del periodo d’imposta successivo. dei predetti modelli. Il descritto meccanismo di determinazione del- Per conoscere l’ammontare dei ricavi e com- le perdite deducibili si applica anche in rela- pensi presunti sulla base degli studi di settore zione ai crediti appartenenti a categorie omo- i contribuenti possono utilizzare il programma Svalutazioni e perdite su crediti genee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi (per gli enti creditizi e finanziari e qualora l’ammontare delle svalutazioni com- agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. per le imprese di assicurazione) plessive operate su base forfetaria venga con- Per i periodi d’imposta in cui trovano applica- siderato come indistintamente riferibile alla to- zione gli studi di settore, ovvero le modifiche L’art. 106 del Tuir, prevede due distinti mec- talità dei crediti compresi nella categoria, le conseguenti all’evoluzione dei medesimi, non canismi di deducibilità delle svalutazioni dei perdite – da calcolarsi con riguardo al valore si applicano sanzioni e interessi nei confronti crediti e degli accantonamenti ai fondi per ri- dei crediti al lordo delle svalutazioni – vanno dei contribuenti che indicano, nelle dichiara- schi su crediti nonché delle perdite sui crediti previamente imputate a riduzione del suddet- zioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 luglio stessi: to ammontare delle svalutazioni complessive 1998, n. 322, e successive modificazioni, ri- – ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri ap- e, per l’eventuale eccedenza, concorrono a cavi o compensi non annotati nelle scritture plicabili dai soggetti diversi dagli enti credi- formare il reddito per la sola parte che ecce- contabili per adeguare gli stessi, anche ai fi- tizi e finanziari; de l’ammontare del fondo per rischi eventuali ni dell’imposta regionale sulle attività produtti- – ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri sui crediti costituito con accantonamenti de- ve, a quelli derivanti dall’applicazione dei applicabili dagli enti creditizi e finanziari. dotti nonché dell’importo del fondo rischi ban- predetti studi di settore. In particolare, per gli enti creditizi e finanzia- cari generali o del fondo rischi finanziari ge- Per i periodi d’imposta di cui al punto prece- ri, le svalutazioni dei crediti operate in bilan- nerali, per la parte riveniente dalla riclassifi- dente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto cio a diretta riduzione del valore dei crediti so- cazione del fondo di copertura per rischi su è possibile adeguarsi alle risultanze derivanti no deducibili, in ciascun esercizio, entro il li- crediti, come consentito dall’art. 42, comma dall’applicazione degli studi di settore senza mite dello 0,30 per cento (a seguito delle mo- 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992. il pagamento di sanzioni ed interessi, effet- difiche apportate dall’art. 82 comma 11 del Si abbia ad esempio la seguente situazione ri- tuando il versamento della relativa imposta en- decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, guardante la categoria omogenea A alla qua- tro il termine previsto per il versamento a saldo convertito, con modificazioni, dalla legge 6 le appartengono i seguenti crediti: dell’imposta sul reddito, utilizzando il codice agosto 2008, n. 133) dell’ammontare com- Credito A1val. nom. 4.000 tributo 6494. plessivo dei crediti risultanti in bilancio – as- Credito A2val. nom. 2.000 L’art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio sunto al lordo delle svalutazioni stesse – e, per Totale 6.000 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 di- l’eccedenza, in quote costanti nei nove eser- Valore di bilancio di A1e A2 5.700 cembre 2004, n. 311, (legge Finanziaria per cizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le sva- Svalutazioni complessive 300 il 2005) ha previsto che l’adeguamento agli lutazioni operate in bilancio si considerano – studi di settore, per i periodi d’imposta diversi fino a concorrenza dei relativi importi – fiscal- Ipotizzando che nel corso dell’esercizio si ve- da quelli in cui trova applicazione per la pri- mente compensate con le eventuali rivaluta- rifichi l’incasso del credito A1 per 3.500, la ma volta lo studio, ovvero le modifiche conse- zioni dei crediti operate nello stesso esercizio. perdita di 500, computata con riferimento al guenti alla revisione del medesimo, è effettua- Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di valore nominale del credito stesso, viene im- to a condizione che il contribuente versi una deduzione, l’importo delle svalutazioni così putata preliminarmente alle svalutazioni effet- maggiorazione del 3 per cento, calcolata sul- dedotte, vale a dire compensate con le pre- tuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e la differenza tra ricavi o compensi derivanti dette rivalutazioni, non concorre a formare la per l’eccedenza, pari a 200, viene dedotta dall’applicazione degli studi e quelli annotati base di commisurazione del limite dello 0,30 nell’esercizio, applicando i criteri ordinari. nelle scritture contabili. Tale maggiorazione per cento. Per effetto dell’art. 16, comma 9, del D.Lgs. deve essere versata entro il termine per il ver- Tra le svalutazioni si comprendono anche 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei samento a saldo dell’imposta sul reddito, uti- quelle riferibili a categorie omogenee di cre- commi 3 e 5 dell’art. 106 del Tuir sono ap- lizzando, mediante l’apposito mod. F24, il diti operate su base forfetaria. plicate anche alle imprese di assicurazione codice tributo“4726”, per le persone fisiche, Nel caso in cui in un esercizio l’ammontare per le svalutazioni dei crediti nei confronti de- oppure il codice tributo“2118”, per isogget- complessivo delle svalutazioni non raggiunga gli assicurati. ti diversi dalle persone fisiche. il predetto limite dello 0,30 per cento, sono Si fa presente che, ai sensi dell’art. 113 del La maggiorazione non è dovuta se la predet- ammessi in deduzione gli accantonamenti ex- Tuir, gli enti creditizi che abbiano acquisito ta differenza non è superiore al 10 per cento tracontabili per rischi su crediti (rigo EC13), fi- partecipazioni per il recupero di crediti ban- dei ricavi o compensi annotati nelle scritture no a concorrenza del limite testé citato. Tali cari, possono chiedere all’Agenzia delle En- contabili. accantonamenti non sono più deducibili quan- trate, previa istanza di interpello di cui all’art. L’adeguamento in dichiarazione ai ricavi o do il loro ammontare complessivo ha raggiun- 11 della legge n. 212 del 2000, la disap- compensi derivanti dall’applicazione dello stu- to il 5 per cento del valore dei crediti risultan- plicazione della disciplina prevista dall’art. dio di settore preclude l’attività di accerta- ti in bilancio alla fine dell’esercizio. 87 del Tuir. L’accoglimento dell’istanza di in- mento da parte dell’Amministrazione Finan- Tale disciplina comporta che il valore di bi- terpello, comporta, ai fini dell’applicazione ziaria prevista dall’art. 10 della citata legge lancio dei crediti assume rilevanza anche ai fi- dell’art. 106, l’equiparazione delle parteci- n. 146 del 1998. ni fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito pazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, Il contribuente esercente attività per le quali si sia incassato per un importo superiore a quel- a condizione che il valore dei crediti converti- applicano gli studi settore è tenuto alla com- lo di iscrizione in bilancio, l’eccedenza con- ti sia trasferito alle azioni ricevute. 193 Appendice UNICO 2009- Società di capitali Trasferimento all’estero della residenza ne situata nel territorio dello Stato. ziali mediante le quali uno dei soggetti indicati (articolo 166 del Tuir) Il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. nella lettera a) (ovvero Spa, Srl, cooperative e 199 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 mutua assicurazione, enti pubblici e privati Il trasferimento all’estero della residenza dei ha modificato il suddetto art. 166 del Tuir in- aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di atti- soggetti che esercitano imprese commerciali, serendo i commi 2-bis e 2-ter. E’ previsto che vità commerciali e residenti nel territorio, e sog- che comporti la perdita della residenza ai fini le perdite generatesi fino al periodo d’imposta getti residenti in altri Stati membri della Comu- delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, anteriore a quello da cui ha effetto il trasferi- nità) trasferisce, senza essere sciolto, mante- al valore normale, dei componenti dell’azien- mento della sede legale della Società Euro- nendo almeno un’azienda o un complesso da o del complesso aziendale, salvo che non pea per azioni (SE), di cui al regolamento CE aziendale, una o più aziende o uno più com- siano confluiti in una stabile organizzazione n. 2157/2001, e della Società Cooperativa plessi aziendali a uno o più soggetti indicati nel- situata nel territorio dello Stato. Tale disposi- Europea (SCE), di cui al regolamento CE n. la stessa lettera, preesistenti o di nuova costitu- zione si applica anche se successivamente i 1435/2003, dall’Italia ad un altro Paese zione, alcuno dei quali sia residente in uno Sta- componenti confluiti nella stabile organizza- membro dell’Ue, non compensate con i reddi- to della Comunità diverso da quello del primo, zione situata nel territorio dello Stato ne ven- ti prodotti fino a tale periodo, sono computa- e limitatamente alla parte corrispondente del- gano distolti. Si considerano in ogni caso rea- bili in diminuzione del reddito della stabile or- l’operazione, con assegnazione ai propri par- lizzate, al valore normale, le plusvalenze rela- ganizzazione mantenuta in Italia delle predet- tecipanti, secondo un criterio proporzionale, tive alle stabili organizzazioni all’estero. te società ai sensi dell’art. 84 del Tuir e alle delle azioni o quote del soggetto o dei sogget- I fondi in sospensione d’imposta, inclusi quelli condizioni e nei limiti indicati nell’art. 181 del ti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell’ul- Tuir. Inoltre il trasferimento della residenza fi- uno dei beneficiari sia residente nel territorio timo bilancio prima del trasferimento della re- scale all’estero da parte di una società di ca- dello Stato e che l’eventuale conguaglio in da- sidenza, sono assoggettati a tassazione nella pitali non dà luogo di per sé all’imposizione naro ai partecipanti del soggetto scisso non su- misura in cui non siano stati ricostituiti nel pa- dei soci della società trasferita. peri il dieci per cento del valore nominale della trimonio contabile della stabile organizzazio- Il decreto dispone, inoltre, che alle scissioni par- partecipazione ricevuta in concambio. 194 Appendice UNICO 2009- Società di capitali ELENCO DEI PAESI E TERRITORIESTERI ABU DHABI......................................238 COSTA D'AVORIO.............................146 LETTONIA.........................................258 ROMANIA........................................061 AFGHANISTAN.................................002 COSTA RICA.....................................019 LIBANO...........................................095 RUANDA..........................................151 AJMAN............................................239 CROAZIA.........................................261 LIBERIA.............................................044 RUSSIA (FEDERAZIONE DI)..................262 ALBANIA..........................................087 CUBA..............................................020 LIBIA................................................045 SAHARA OCCIDENTALE.....................166 ALDERNEY C.I. .................................794 DANIMARCA....................................021 LIECHTENSTEIN................................090 SAINT KITTS E NEVIS.........................195 ALGERIA...........................................003 DOMINICA......................................192 LITUANIA..........................................259 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE........222 AMERICAN SAMOA ISOLE.................148 DOMINICANA (REPUBBLICA)..............063 LUSSEMBURGO................................092 SAINTE LUCIA...................................199 ANDORRA........................................004 DUBAI..............................................240 MACAO..........................................059 SAINT-PIERRE E MIQUELON................248 ANGOLA.........................................133 EAST TIMOR.....................................287 MACEDONIA...................................278 SAMOA OCCIDENTALI......................131 ANGUILLA........................................209 ECUADOR........................................024 MADAGASCAR.................................104 SAN MARINO..................................037 ANTIGUA E BARBUDA.......................197 EGITTO............................................023 MADEIRA..........................................235 SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)...093 ANTILLE OLANDESI............................251 EL SALVADOR....................................064 MALAWI...........................................056 SAO TOME E PRINCIPE......................187 ARABIA SAUDITA...............................005 EMIRATI ARABI UNITI..........................796 MALAYSIA........................................106 SARK C.I..........................................798 ARGENTINA.....................................006 ERITREA............................................277 MALDIVE..........................................127 SENEGAL.........................................152 ARMENIA.........................................266 ESTONIA.........................................257 MALI................................................149 SEYCHELLES......................................189 ARUBA.............................................212 ETIOPIA............................................026 MALTA.............................................105 SERBIA.............................................289 ASCENSION....................................227 FAEROER (ISOLE)................................204 MAN ISOLA.....................................203 SHARJAH..........................................243 AUSTRALIA........................................007 FALKLAND (ISOLE)..............................190 MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)...219 SIERRA LEONE..................................153 AUSTRIA...........................................008 FIJI...................................................161 MAROCCO......................................107 SINGAPORE.....................................147 AZERBAIGIAN...................................268 FILIPPINE...........................................027 MARSHALL (ISOLE).............................217 SIRIA................................................065 AZZORRE ISOLE................................234 FINLANDIA.......................................028 MARTINICA......................................213 SLOVACCHIA....................................276 BAHAMAS........................................160 FRANCIA..........................................029 MAURITANIA....................................141 SLOVENIA........................................260 BAHRAIN.........................................169 FUIJAYRAH........................................241 MAURITIUS.......................................128 SOMALIA.........................................066 BANGLADESH..................................130 GABON...........................................157 MAYOTTE.........................................226 SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH 283 BARBADOS.......................................118 GAMBIA..........................................164 MELILLA............................................231 SPAGNA..........................................067 BARBUDA.........................................795 GEORGIA.........................................267 MESSICO.........................................046 SRI LANKA........................................085 BELGIO............................................009 GERMANIA......................................094 MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).........215 ST. HELENA......................................254 BELIZE..............................................198 GHANA...........................................112 MIDWAY ISOLE.................................177 ST. VINCENTE E LE GRENADINE.........196 BENIN.............................................158 GIAMAICA.......................................082 MOLDOVIA......................................265 STATI UNITI.......................................069 BERMUDA........................................207 GIAPPONE.......................................088 MONGOLIA.....................................110 SUDAN............................................070 BHUTAN..........................................097 GIBILTERRA.......................................102 MONTENEGRO................................290 SURINAM.........................................124 BIELORUSSIA.....................................264 GIBUTI.............................................113 MONTSERRAT...................................208 SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS..286 BOLIVIA............................................010 GIORDANIA.....................................122 MOZAMBICO..................................134 SVEZIA.............................................068 BOSNIA-ERZEGOVINA.......................274 GOUGH..........................................228 MYANMAR.......................................083 SVIZZERA.........................................071 BOTSWANA.....................................098 GRECIA............................................032 NAMIBIA..........................................206 SWAZILAND.....................................138 BOUVET ISLAND...............................280 GRENADA........................................156 NAURU............................................109 TAGIKISTAN......................................272 BRASILE............................................011 GROENLANDIA................................200 NEPAL..............................................115 TAIWAN...........................................022 BRUNEI DARUSSALAM.......................125 GUADALUPA.....................................214 NICARAGUA....................................047 TANZANIA.......................................057 BULGARIA........................................012 GUAM ISOLA DI...............................154 NIGER.............................................150 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO..180 BURKINA FASO.................................142 GUATEMALA.....................................033 NIGERIA...........................................117 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE....183 BURUNDI.........................................025 GUAYANA FRANCESE.......................123 NIUE...............................................205 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO..245 CAMBOGIA.....................................135 GUERNSEY C.I.................................201 NORFOLK ISLAND.............................285 THAILANDIA.....................................072 CAMERUN.......................................119 GUINEA...........................................137 NORVEGIA.......................................048 TOGO.............................................155 CAMPIONE D'ITALIA..........................139 CANADA.........................................013 GUINEA BISSAU...............................185 NUOVA CALEDONIA.........................253 TOKELAU..........................................236 CANARIE ISOLE................................100 GUINEA EQUATORIALE......................167 NUOVA ZELANDA.............................049 TONGA...........................................162 CAPO VERDE....................................188 GUYANA.........................................159 OMAN............................................163 TRINIDAD E TOBAGO........................120 CAROLINE ISOLE...............................256 HAITI...............................................034 PAESI BASSI......................................050 TRISTAN DA CUNHA.........................229 CAYMAN (ISOLE)..............................211 HEARD AND MCDONALD ISLAND......284 PAESI NON CLASSIFICATI...................799 TUNISIA...........................................075 CECA (REPUBBLICA)...........................275 HERM C.I. .......................................797 PAKISTAN.........................................036 TURCHIA..........................................076 CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)........143 HONDURAS.....................................035 PALAU..............................................216 TURKMENISTAN................................273 CEUTA.............................................246 HONG KONG.................................103 PANAMA.........................................051 TURKS E CAICOS (ISOLE)...................210 CHAFARINAS....................................230 INDIA..............................................114 PANAMA - ZONA DEL CANALE..........250 TUVALU............................................193 CHAGOS ISOLE................................255 INDONESIA.....................................129 PAPUA NUOVA GUINEA....................186 UCRAINA.........................................263 CHRISTMAS ISLAND..........................282 IRAN...............................................039 PARAGUAY.......................................052 UGANDA.........................................132 CIAD...............................................144 IRAQ...............................................038 PENON DE ALHUCEMAS...................232 UMM AL QAIWAIN...........................244 CILE.................................................015 IRLANDA..........................................040 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA......233 UNGHERIA.......................................077 CINA...............................................016 ISLANDA..........................................041 PERU'...............................................053 URUGUAY........................................080 CIPRO..............................................101 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.......252 PITCAIRN.........................................175 UZBEKISTAN.....................................271 CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA....279 ISOLE SALOMONE............................191 POLINESIA FRANCESE.......................225 VANUATU.........................................121 CLIPPERTON.....................................223 ISRAELE............................................182 POLONIA.........................................054 VENEZUELA......................................081 COCOS (KEELING) ISLAND................281 JERSEY C.I........................................202 PORTOGALLO...................................055 VERGINI AMERICANE (ISOLE)..............221 COLOMBIA......................................017 KAZAKISTAN....................................269 PORTORICO.....................................220 VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)...........249 COMORE.........................................176 KENYA.............................................116 PRINCIPATO DI MONACO.................091 VIETNAM.........................................062 CONGO.........................................145 KIRGHIZISTAN...................................270 QATAR.............................................168 WAKE ISOLE.....................................178 CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....018 KIRIBATI............................................194 RAS EL KAIMAH................................242 WALLIS E FUTUNA.............................218 COOK ISOLE....................................237 KUWAIT...........................................126 REGNO UNITO................................031 YEMEN............................................042 COREA (REPUBBLICA DI).....................084 LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) 136 REPUBBLICA SUDAFRICANA................078 ZAMBIA...........................................058 COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA)074 LESOTHO.........................................089 REUNION........................................247 ZIMBABWE......................................073 195 DENOMINAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 genzia CODICE FISCALE ntrate Periodo d’imposta 2008 Informativa sul Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a trattamento dei dati tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. personali ai sensi Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti ri- dell’art. 13 del conosciuti al cittadino. D.Lgs. n. 196 del 2003 Finalità del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri sog- getti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comuni- cazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di leg- ge o di regolamento. Dati personali I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Modalità del La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) trattamento il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da per- seguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d’imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). Titolari del Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 trattamento del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elen- co dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identifica- tivi agli interessati. Responsabili I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. del trattamento In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbli- gatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Codice fiscale (*) TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi Iva Qu V a O dro Qu A a C dro S s t e u t d to i r d e i Parametri Indicatori Add IR iz E io S nale ConsolidatoTrasparenza Trust n C e o i r t r e e r t m tiv in a i inte D g i r c a h t i i a v r a a a zi o fa n v e o re Di i c n h te ia g r r a a z ti i v o a ne ecc E e v z e i n o t n i ali DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ Partita IVA OENTE Comune Provincia(sigla)Codice Comune Sede legale mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Stato estero di residenza Codice paese estero Codice di identificazione fiscale estero Comune Provincia(sigla)Codice Comune Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. de D l a b ta ila d n i c a io p p o r r o e v n a d z i i c o o n n e to Te l’ r a m p i p ne ro l v o e a g r z a e i l n o e d n o e ic o s d t n e a t l t o u b ta ila ri n o c p io e r Periodo d’imposta Stato g N iu a ri t d ur ic a a Situazione giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno dal al Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato Telefono Fax prefisso numero prefisso numero Indirizzo di posta elettronica DOMICILIO PER Codice fiscale LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI Cognome (o ufficio) Nome Comune Provincia (sigla) Codice comune C.a.p. Tipologia(via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico Frazione Stato estero (riservato ai residenti all’estero) Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza Indirizzo estero ALTRI DATI GRANDI ONLUS CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO CONTRIBUENTI giorno mese anno Tipo soggetto Settore di attività Quadro NI Data DATI RELATIVI AL Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica giorno mese anno RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA Cognome Nome Sesso DICHIARAZIONE (barrare la relativa casella) M F Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) giorno mese anno Comune Provincia (sigla) C.a.p. Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero FIRMA DELLA Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): DICHIARAZIONE RC RF RG RH RI RK RM RN PN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX RZ FC EC CE TN GN GC N. moduli IVA Invio avviso telematico all’intermediario FIRMA DEL DICHIARANTE Soggetto Codice fiscale FIRMA Soggetto Codice fiscale FIRMA Soggetto Codice fiscale FIRMA Soggetto Codice fiscale FIRMA Soggetto Codice fiscale FIRMA Codice fiscale (*) IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. TELEMATICA Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Riservato all’intermediario Ricezione avviso telematico Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO VISTO DI Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. CONFORMITÀ Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Riservato al C.A.F. o al professionista ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 CERTIFICAZIONE Codice fiscale del professionista TRIBUTARIA Codice fiscale o partita IVAdel soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili Riservato al professionista FIRMA DEL PROFESSIONISTA Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RF genzia ntrate Determinazione del reddito di impresa Mod. N. RF1 Codice attività 1 parametr c i a e u s s e tu d d i i e d s i c s lu e s tt i o o r n e e : 2 cause di s i t n u a d p i d p i li c s a et b to il r it e à : 3 compo n n e e ll n e t i s c p r o it s tu it r iv e i c a o n n n ta ot b a i t l i i 4 ,00 RF2 Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate A B C RF3 Opzioni IAS 1 Rimanenze 2 Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3 Risultato del RF4 A) UTILE ,00 conto economico RF5 B) PERDITA ,00 C) COMPONENTI POSITIVI Ammortamenti Altre rettifiche Accantonamenti RF6 QUADRO EC 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Variazioni RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio 1 ,00 2 ,00 in aumento RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 RF9 Componenti derivanti da operazioni straordinarie ,00 RF10 Reddito determinato con criteri non analitici ,00 RF11 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività ,00 RF12 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11 ,00 RICAVINONANNOTATI RF13 Ricavi Imprese di grandi dimensioni Parametri e studi di settore Maggiorazione 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 RF14 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) ,00 RF15 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00 RF16 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 RF17 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 RF18 Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali 1 ,00 2 ,00 RF19 Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR ,00 RF20 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 RF21 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 RF22 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 1031 ,00 ex art. 1042 ,00 3 ,00 RF23 Variazioni ex artt. 118 e 123 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte RF24 (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) 1 2 ,00 ,00 RF25 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 art. 105 art. 106 RF26 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RF27 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3) ,00 RF28 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, commi 5 e 6 ,00 RF29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ,00 Rimanenze Opere, forniture e servizi RF31 Prima applicazione IAS/IFRS 1 2 3 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 Altre ,00 ,00 ,00 RF32 variazioni 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 in aumento 13 14 15 16 17 18 19 ,00 ,00 ,00 ,00 RF33 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Variazioni RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti 1 ,00 2 ,00 in diminuzione RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 RF36 Utili da partecipazione ,00 RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente ,00 RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza ,00 RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF11 ,00 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, RF40 compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00 RF41 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00 RF42 Riserva sinistri (D.L. 25/06/2008, n. 112) ,00 RF43 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a c/e 1 ,00 2 ,00 RF44 Imposte anticipate ,00 RF45 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00 RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00 RF49 Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico ,00 RF50 Reddito esente e detassato 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF51 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 RF52 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata ,00 RF53 Prima applicazione IAS/IFRS Rimanenze 1 ,00 2 ,00 1 2 3 4 5 6 Altre ,00 ,00 ,00 RF54 variazioni in 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00 diminuzione 13 14 15 16 17 18 19 ,00 ,00 ,00 ,00 RF55 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 Determinazione RF56 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E ,00 del reddito RF57 Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo3 ,00 4 ,00 RF58 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 RF60 Erogazioni liberali ,00 RF61 REDDITO ,00 RF62 PERDITA ,00 Reddito del trust RF63 Reddito imponibile o perdita da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale misto 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RF64 Perdite di periodi d’imposta precedenti da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale 1 2 3 ,00 ,00 ,00 Importi ricevuti Situazione fond C i r c e o d m iti u d n i i i d m i p in o v s e ta st i s m ui e nto C p re a d g i a ti t e p e a r l l’ i e m s p te o r s o te Dati da riportare 1 2 3 ,00 ,00 RF65 nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN) Altri crediti Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 Plusvalenze RF66 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2 1 ,00 2 ,00 e sopravvenienze RF67 Quota costante dell’importo del rigo RF66 1 ,00 2 ,00 attive RF68 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) ,00 RF69 Quota costante dell’importo del rigo RF68 ,00 Reddito delle RF70 Proventi e altri componenti positivi 1 ,00 2 ,00 società sportive RF71 Plusvalenze patrimoniali ,00 dilettantistiche RF72 Perdite scomputabili ,00 RF73 Reddito imponibile perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 Verifica INTERPELLO dell’operatività RF74 Esclusione/Disapplicazione 1 Imposta sul reddito 2 IRAP 3 IVA 4 Casi particolari 5 e determinazione Valore medio Percentuale Valore dell’esercizio Percentuale del reddito imponibile RF75 Titoli e crediti 1 ,00 2% 4 ,00 1,50% minimo dei RF76 Immobili ed altri beni ,00 6% ,00 4,75% soggetti RF77 Immobili A/10 ,00 5% ,00 4,% non operativi RF78 Immobili abitativi ,00 4% ,00 3% RF79 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 12% Scioglimento o trasformazione RF80 Beni piccoli comuni ,00 1% ,00 0,9% Ricavi presunti Ricavi effettivi Reddito presunto RF81 Totale 2 ,00 3 ,00 5 ,00 RF82 Redditi esclusi ed altre agevolazioni ,00 RF83 Reddito imponibile minimo ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Prospetto RF84 Codice fiscale della società trasparente del reddito imputato RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00 ex art. 115 del Tuir Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante e dei dati per RF86 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 la relativa Valori contabili Valori fiscali Rettifica Var s ia o z c i i o et n à i p in a d rt i e m ci i p nu a z ta ione Deduzioni non ammesse rideterminazione RF87 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RF88 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF89 Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF90 Reddito (o perdita) rideterminato Vedere istruzioni 1 2 ,00 Prospetto dei dati RF91 Codice fiscale della società consolidante 1 per la rettifica dei Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante valori fiscali RF92 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 ex art. 128 del Tuir Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione Deduzioni non ammesse RF93 Beni ammortizzabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 RF94 Altri elementi dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RF95 Fondi per rischi ed oneri ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Determinazione RF96 Utile ,00 del reddito RF97 Perdita ,00 esente delle SIIQ Componenti positivi RF98 del quadro EC 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 ,00 ,00 RF99 Variazioni in aumento 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 Altre variazioni ,00 ,00 RF100 in aumento 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RF101 TOTALEVARIAZIONIINAUMENTO ,00 1 2 3 4 Variazioni ,00 ,00 RF102 in diminuzione 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 Altre variazioni ,00 ,00 RF103 in diminuzione 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RF104 TOTALEVARIAZIONIINDIMINUZIONE ,00 RF105 REDDITOOPERDITA ,00 Prospetto Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale del capitale Capitale sociale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF106 e delle riserve di cui per utili 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 di cui per riserve in sospensione 9 ,00 10 ,00 11 ,00 12 ,00 RF107 Riserve di capitale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF108 Riserve ex art. 170, comma 3 1 ,00 3 ,00 4 ,00 RF109 Riserve di utili da trasparenza 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF110 Riserve di utili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF111 Riserve di utili prodotti nel 2007 1 ,00 3 ,00 4 ,00 RF112 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ 1 ,00 3 ,00 4 ,00 RF113 Riserve di utili della gestione esente SIIQ 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF114 Riserve di utili per contratti di locazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF115 Riserve in sospensione di imposta 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Utile distribuito ad acca U n t t i o le n a d m es e ti n n t a o t o e riserva Utile p d e e r s d ti i n te a p to r e a g c re o s p s e e rtura Perdite RF116 Utile dell’esercizio e perdite 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RF117 Utile dell’esercizio e perdite SIIIQ 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Prospetto interessi passivi RF118 Interessi passivi deducibili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 non deducibili RF119 Risultato operativo lordo 1 ,00 30% 2 ,00 RF120 Eccedenza di ROL riportabile (di cui trasferiti al consolidato1 ,00 ) 2 ,00 RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui trasferiti al consolidato,1 ,00 ) 2 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI QUADRO RT 2009 Regime di determinazione della base imponibile delle genzia imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR ntrate Mod. N. RT1 Codice fiscale della controllante SEZIONE I Nome nave 1 Determinazione del reddito imponibile Numero di Registrazione Porto di iscrizione - CAP Numero IMO Bandiera Categoria - Tipo 2 3 4 5 6 Nominativo Internazionale Numero cadetti Numero giorni 7 8 9 RT2 Codice fiscale del fondo Importo 10 11 ,00 Codice Codice fiscale Stazza lorda Stazza netta 12 13 14 15 Reddito giornaliero Numero giorni Reddito Codice fiscale 16 17 18 Operazioni 19 20 ,00 ,00 straordinarie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RT3 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RT4 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RT5 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RT6 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RT7 10 11 ,00 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ,00 ,00 RT8 Totale reddito determinato forfetariamente ,00 RT9 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende ,00 RT10 Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti ,00 RT11 Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti ,00 RT12 Reddito o perdita ,00 SEZIONE II Determinazione RT13 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I ,00 del pro rata di deducibilità RT14 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi ,00 Costi generici totali Pro rata di indeducibilità Costi generici indeducibili RT15 Spese ed altri componenti negativi generici 1 2 3 ,00 % ,00 SEZIONE III Valori civili e fiscali Valore civile iniziale Incrementi Decrementi Valore civile finale degli elementi 1 2 3 4 dell’attivo Beni ,00 ,00 ,00 ,00 e del passivo RT16 ammortizzabili Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale 5 6 7 8 ,00 ,00 ,00 ,00 Altri elementi ,00 ,00 ,00 ,00 RT17 dell’attivo ,00 ,00 ,00 ,00 Elementi del ,00 ,00 ,00 ,00 RT18 passivo ,00 ,00 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO EC genzia Prospetto per il riallineamento ntrate dei valori civili e fiscali Sez. I - Ammortamenti Eccedenza pregressa Decrementi Valore civile Valore fiscale Beni materiali EC1 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Impianti e macchinari EC2 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fabbricati strumentali EC3 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Beni immateriali EC4 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Spese di ricerca e sviluppo EC5 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Avviamento EC6 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 TOTALI EC7 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Sez. II - Altre rettifiche Opere e servizi ultrannuali EC8 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Titoli obbligazionari e similari EC9 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Partecipazioni immobilizzate EC10 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Partecipazioni del circolante EC11 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 TOTALI EC12 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Sez.III-Accantonamenti Fondo rischi e svalutazione crediti EC13 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fondo spese lavori ciclici EC14 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fondo spese ripristino e sostituzione EC15 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fondo operazioni e concorsi a premio EC16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fondo per imposte deducibili EC17 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Fondi di quiescenza EC18 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 TOTALI EC19 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Sez. IV - Totali complessivi, imposte EC20 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 differite e riserve Ammontare complessivo Ammontare delle imposte Ammontare delle riserve delle eccedenze extracontabili differite calcolate e degli utili a nuovo EC21 1 ,00 2 ,00 3 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RN genzia Determinazione dell’IRES ntrate IRES Liberalità RN1 Reddito 1 2 ,00 ,00 RN2 Perdita ,00 RN3 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 RN4 Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 Perdite non compensate Proventi esenti RN5 Perdite 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RN6 Reddito imponibile (di cui reddito minimo 1 ,00) 2 ,00 RN7 a)di cui 1 ,00 soggetto ad aliquota del 221 9,0 0 % 3 ,00 1 2 ,00 27,5% ,00 RN8 b)di cui 3 4 ,00 5,5% ,00 RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile ,00 RN10 Detrazioni ,00 RN11 Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9) ,00 RN12 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 RN13 Credito per imposte pagate all’estero ,00 RN14 Altri crediti di imposta ,00 RN15 Ritenute d’acconto ,00 RN16 Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15) ,00 RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente ,00 RN18 Crediti di imposta concessi alle imprese ,00 RN19 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00 RN20 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 RN21 Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN ,00 Eccedenze utilizzate Acconti versati Acconti ceduti RN22 Acconti 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 RN23 Eccedenza di versamento in acconto ,00 RN24 Eccedenza di versamento in acconto compensata in F24 ,00 Eccedenze utilizzate RN25 Imposta a debito 1 2 ,00 ,00 RN26 Imposta a credito ,00 RN27 Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK) ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO PN genzia Imputazione del reddito del trust ntrate Mod. N. SEZIONEI Liberalità PN1 Reddito Reddito o perdita 1 ,00 2 ,00 da imputare PN2 Perdita ,00 PN3 Perdite di periodi di imposta precedenti ,00 PN4 Reddito da imputare (o Perdita al netto di 1 ,00 per proventi esenti) 2 ,00 SEZIONEII Quote da attribuire Importi da attribuire PN5 Credito per imposte pagate all’estero ,00 ai beneficiari PN6 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento 1 ,00 2 ,00 PN7 Altri crediti di imposta 1 ,00 2 ,00 PN8 Ritenute ,00 Compensati PN9 Acconti 1 ,00 2 ,00 3 ,00 SEZIONE III PN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione ,00 Utilizzo eccedenza PN11 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 Ires della preceden- PN12 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari ,00 te dichiarazione PN13 Eccedenza da utilizzare ,00 Anno di SEZIONE IV PN14 Codice credito riferimento Importo ceduto Crediti d’imposta 1 2 3 ,00 concessi al Trust e PN15 ,00 trasferiti ai beneficiari PN16 ,00 PN17 ,00 PN18 ,00 S R E e Z d I d O it N i p E r V odotti PN19 1 S ta C to o d e i s c t e e ro 2 Anno 3 Reddito estero 4 Art. 165, c. 5 5 Imposta estera all’estero ,00 ,00 ,00 e relative imposte PN20 ,00 ,00 ,00 PN21 ,00 ,00 ,00 Anno di Codice SEZIONE VI PN22 formazione Stato estero Nazionale Estera Eccedenze d’imposta 1 2 3 ,00 4 ,00 di cui all’art. 165, PN23 ,00 ,00 comma 6, del Tuir PN24 ,00 ,00 PN25 ,00 ,00 PN26 ,00 ,00 SEZIONEVII C 1 o dice fiscale 2 C o d i c ( e v e d d e e l r l e o i s S tr t u a z t i o o n e i) stero Reddito o perdita PN27 imputato Partecipazione Importo imputato ai beneficiari 3 4 % ,00 1 2 (vedere istruzioni) PN28 3 4 % ,00 1 2 (vedere istruzioni) PN29 3 4 % ,00 1 2 (vedere istruzioni) PN30 3 4 % ,00 SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere PN31 REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE PAGATE DELL’ANNO DEGLI ANNI PRECEDENTI ALL’ESTERO SUGLI UTILI partecipate DISTRIBUITI 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO TN genzia Imputazione del reddito e ntrate delle perdite per trasparenza Mod. N. SEZIONEI Liberalità TN1 Reddito Reddito o perdita 1 2 ,00 ,00 da imputare Proventi esenti Perdita dell’esercizio Patrimonio netto Perdita da attribuire TN2 Perdita Tipo trasparenza 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 TN3 Perdite di periodi di imposta precedenti ,00 TN4 Reddito imponibile ( d i c u i r e d d i t o minimo 1 , 0 0 ) 2 ,00 3 ,00 SEZIONE II TN5 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2008) ,00 Utilizzo eccedenza TN6 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 della precedente dichiarazione TN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci ,00 TN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo ,00 TN9 Eccedenza da utilizzare ,00 SEZIONEIII TN10 Oneri detraibili ,00 Importi da attribuire Tipo Anno di riferimento Spesa ai soci TN11 Spese per risparmio energetico 1 2 3 ,00 TN12 Credito per imposte pagate all’estero ,00 TN13 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 TN14 Altri crediti di imposta ,00 TN15 Ritenute ,00 Eccedenze utilizzate Acconti versati Acconti compensati Acconti ceduti TN16 Acconti 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE IV Codice credito ri A fe n r n im o e d n i to Importo ceduto Crediti d’imposta TN17 1 2 3 ,00 concessi alle imprese TN18 ,00 trasferiti ai soci TN19 ,00 TN20 ,00 TN21 ,00 S R E e Z d I d O it N i p E r V odotti TN22 1 S ta C to o d e i s c t e e ro 2 Anno 3 Reddito estero 4 Art. 165, c. 5 5 Imposta estera ,00 ,00 ,00 all’estero e relative imposte TN23 ,00 ,00 ,00 TN24 ,00 ,00 ,00 SEZIONE VI TN25 fo A rm nn a o zi o d n i e Sta C to o d e i s c t e e ro Nazionale Estera Eccedenze d’imposta 1 2 3 4 ,00 ,00 di cui all’art. 165, comma 6, del Tuir TN26 ,00 ,00 TN27 ,00 ,00 TN28 ,00 ,00 TN29 ,00 ,00 SEZIONEVII Codice fiscale 1 Reddito (o perdita) imputato ai soci TN30 Partecipazione utili Partecipazione perdite Reddito o perdita Reddito minimo Perdite non compensate Società fiduciaria 2 3 4 5 6 7 % % ,00 ,00 ,00 Perdite senza limiti di tempo 1 (da barrare solo in caso di TN31 opzione art. 116) 2 3 4 5 6 7 % % ,00 ,00 ,00 1 TN32 2 3 4 5 6 7 % % ,00 ,00 ,00 1 TN33 2 3 4 5 6 7 % % ,00 ,00 ,00 SEZIONE VIII Redditi derivanti IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO da imprese TN34 REDDITO DELL’ANNO DEGLI ANNI PRECEDENTI SUGLI UTILI DISTRIBUITI estere partecipate 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO GN genzia Determinazione del reddito complessivo ntrate ai fini del consolidato Mod. N. Codice fiscale della società consolidante SEZIONE I Liberalità GN1 Reddito Determinazione del 1 ,00 2 ,00 reddito complessivo GN2 Perdita ,00 O str p a e o r r a d z i i n o a n r i ie GN3 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 GN4 Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 Perdite non compensate Proventi esenti GN5 Perdite da trasferire 1 2 3 ,00 ,00 ,00 GN6 Reddito complessivo netto (di cui reddito minimo1 ,00 ) 2 ,00 3 ,00 SEZIONE II GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2008) ,00 Utilizzo eccedenza IRES GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 precedente dichiarazioneGN9 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato ,00 GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo ,00 GN11 Eccedenza da utilizzare ,00 SEZIONE III Codice tributo Ecc d e i d c e h n ia z r a a z p i r o e n s e ente Eccedenze d’imposta GN12 1 2 ,00 diverse dall’IRES GN13 ,00 trasferite al consolidato GN14 ,00 SEZIONE IV GN15 Oneri detraibili ,00 Dati Tipo Anno di riferimento Spesa GN16 Spese per risparmio energetico 1 2 3 ,00 GN17 Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero ,00 GN18 Altri crediti di imposta ,00 GN19 Ritenute ,00 GN20 Eccedenze da quadro RK ,00 Eccedenze utilizzate Acconti versati Acconti compensati Acconti ceduti GN21 Acconti 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Anno di SEZIONE V Codice credito riferimento Importo trasferito Crediti d’imposta GN22 1 2 3 ,00 concessi alle imprese GN23 ,00 trasferiti al consolidato GN24 ,00 GN25 ,00 GN26 ,00 Codice SEZIONE VI GN27 Stato estero Anno Reddito estero Art. 165, c. 5 Imposta estera Redditi prodotti 1 2 3 ,00 4 ,00 5 ,00 all’estero e relative imposte GN28 ,00 ,00 ,00 GN29 ,00 ,00 ,00 SEZIONE VII GN30 fo A rm nn a o zi o d n i e Sta C to o d e i s c t e e ro Nazionale Estera Eccedenze d’imposta 1 2 3 ,00 4 ,00 di cui all’art. 165, GN31 ,00 ,00 comma 6, del Tuir GN32 ,00 ,00 GN33 ,00 ,00 GN34 ,00 ,00 SEZIONE VIII Verso partecipanti Dedotti Verso esterni GN35 Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR Dati rilevanti ai fini 1 ,00 2 ,00 3 ,00 delle rettifiche Eccedenza di interessi passivi Eccedenza di ROL di consolidamento GN36 Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR 1 2 ,00 ,00 Civile Fiscale GN37 Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità 1 2 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO GC genzia Determinazione del reddito complessivo ntrate in presenza di operazioni straordinarie Mod. N. Codice fiscale della società consolidante SEZIONE I Liberalità GC1 Reddito Determinazione del 1 ,00 2 ,00 reddito complessivo GC2 Perdita ,00 GC3 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ,00 GC4 Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti 1 ,00 ) 2 ,00 Perdite non compensate Proventi esenti GC5 Perdite da trasferire 1 2 3 ,00 ,00 ,00 GC6 Reddito complessivo netto (di cui reddito minimo1 ,00 ) 2 ,00 3 ,00 SEZIONE II GC7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2008) ,00 Utilizzo eccedenza IRES GC8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 ,00 precedente dichiarazione GC9 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato ,00 GC10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo ,00 GC11 Eccedenza da utilizzare ,00 SEZIONE III Codice tributo Ecc d e i d c e h n ia z r a a z p i r o e n s e ente Eccedenze d’imposta GC12 1 2 ,00 diverse dall’IRES GC13 ,00 trasferite al consolidato GC14 ,00 SEZIONE IV GC15 Oneri detraibili ,00 Dati Tipo Anno di riferimento Spesa GC16 Spese per risparmio energetico 1 2 3 ,00 GC17 Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero ,00 GC18 Altri crediti di imposta ,00 GC19 Ritenute ,00 GC20 Eccedenze da quadro RK ,00 Eccedenze utilizzate Acconti versati Acconti compensati Acconti ceduti GC21 Acconti 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE V Codice credito ri A fe n r n im o e d n i to Importo trasferito Crediti d’imposta GC22 1 2 3 ,00 concessi alle imprese GC23 ,00 trasferiti al consolidato GC24 ,00 GC25 ,00 GC26 ,00 SEZIONE VI GC27 Sta C to o d e i s c t e e ro Anno Reddito estero Art. 165, c. 5 Imposta estera Redditi prodotti 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 all’estero e relative imposte GC28 ,00 ,00 ,00 GC29 ,00 ,00 ,00 SEZIONE VII GC30 fo A rm nn a o zi o d n i e Sta C to o d e i s c t e e ro Nazionale Estera Eccedenze d’imposta 1 2 3 ,00 4 ,00 di cui all’art. 165, comma 6, del Tuir GC31 ,00 ,00 GC32 ,00 ,00 GC33 ,00 ,00 GC34 ,00 ,00 SEZIONE VIII Verso partecipanti Dedotti Verso esterni GC35 Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR Dati rilevanti ai fini 1 2 3 ,00 ,00 ,00 delle rettifiche di consolidamento GC36 Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR Eccedenza di interessi passivi Eccedenza di ROL 1 2 ,00 ,00 Civile Fiscale GC37 Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità 1 2 ,00 ,00 SEZIONE IX Codice fiscale Data operazione straordinaria GC38 Operazioni 1 2 straordinarie Codice fiscale Data operazione straordinaria GC39 Codice fiscale Data operazione straordinaria GC40 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RG genzia Imposta sostitutiva dei fondi comuni ntrate di investimento immobiliare chiusi Mod. N. Imposta patrimoniale SEZIONE I RG1 Utile ,00 RG2 Perdita ,00 Determinazione del reddito ai fini del- RG3 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2) ,00 l’imposta RG4 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 sostitutiva RG5 Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l’attività della società o dell’ente ,00 Variazioni in aumento RG6 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG5 ,00 RG7 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir ,00 RG8 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 RG9 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 RG10 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell’art. 101 ,00 RG11 Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 102 e 104) ,00 RG12 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 RG13 Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ,00 RG14 Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) ,00 RG15 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, commi 5 e 6 ,00 RG16 Altre variazioni in aumento ,00 RG17 Totale variazioni in aumento ,00 Variazioni in diminuzione RG18 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2) ,00 RG19 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) ,00 RG20 Proventi degli immobili di cui al rigo RG5 ,00 RG21 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 109, comma 4) ,00 RG22 Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 91) ,00 RG23 Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico ,00 RG24 Altre variazioni in diminuzione ,00 RG25 Totale variazioni in diminuzione ,00 Imposta sostitutiva RG26 Reddito ,00 RG27 Perdita ,00 RG28 Credito d’imposta sui fondi comuni di investimento ,00 RG29 Perdite di periodi di imposta precedenti ,00 RG30 Reddito imponibile (o Perdita al netto di 1 , 0 0 per proventi esenti) 2 ,00 RG31 Imposta sostitutiva dell’Ires (25% del rigo RG30) ,00 RG32 Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l’importo di rigo RG28) ,00 RG33 Imposta da versare ,00 RG34 Imposta a credito ,00 Plusvalenze RG35 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2 ,00 e sopravvenienze RG36 Quota costante dell’importo del rigo RG35 ,00 attive RG37 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b) ,00 RG38 Quota costante dell’importo del rigo RG37 ,00 Perdite di impresa non RG39 Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ,00 compensate RG40 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente ,00 RG41 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente ,00 RG42 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente ,00 RG43 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente ,00 RG44 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente ,00 RG45 Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00 SEZIONE II Denominazione del fondo Determinazione 1 dell’imposta patrimonialeai sensi del D.L. n. 112 Numero Banca d’Italia Patrimonio netto del fondo Imposta dovuta del 25/06/2008 RG46 2 3 4 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RH Imposta sostitutiva degli organismi genzia ntrate di investimento collettivo in valori mobiliari Mod. N. Organismi Denominazione del fondo Tipo Numero Banca d’Italia 1 2 3 di investimento Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta Rimborsi e proventi distribuiti Sottoscrizioni 4 5 6 ,00 ,00 ,00 Patrimonio netto all’inizio del periodo di imposta Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost. Risultato della gestione positivo 7 8 9 ,00 ,00 ,00 Risultato della gestione negativo Debito di imposta Rimborsi a soggetti non residenti RH1 10 11 12 ,00 ,00 ,00 Risparmio derivante da esercizio precedente Importo accreditato ad altro fondo Saldo versato 13 14 15 ,00 ,00 ,00 Risparmio d’imposta Risparmio d’imposta complessivo Importo accreditato da altro fondo 16 17 18 ,00 ,00 ,00 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 19 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH2 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH3 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH4 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH5 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH6 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 7 8 9 ,00 ,00 ,00 RH7 10 11 12 ,00 ,00 ,00 13 14 15 ,00 ,00 ,00 16 17 18 ,00 ,00 ,00 19 ,00 Dati riassuntivi D 1 ebito di imposta R 2 imborsi a soggetti non residenti R 3 isparmio derivante da esercizio precedente imposta sostitutiva ,00 ,00 ,00 12,50% Importo accreditato ad altri fondi Saldo versato Risparmio d’imposta 4 5 6 RH8 ,00 ,00 ,00 Importo accreditato da altri fondi Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 7 8 ,00 ,00 Dati riassuntivi Debito di imposta Rimborsi a soggetti non residenti Risparmio derivante da esercizio precedente 1 2 3 imposta sostitutiva ,00 ,00 ,00 27% Importo accreditato ad altri fondi Saldo versato Risparmio d’imposta RH9 4 5 6 ,00 ,00 ,00 Importo accreditato da altri fondi Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 7 8 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RI genzia ntrate Imposte dei fondi pensione Mod. N. SEZIONE I Data di costituzione del fondo Numero iscrizione all’Albo RI1 1 giorno mese anno 2 Fondi pensione Denominazione della linea di investimento 1 Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta Erogazioni e somme trasferite Contributi versati e somme ricevute 2 3 4 ,00 ,00 ,00 Patrimonio netto all’inizio del periodo di imposta Redditi esenti o soggetti a ritenuta Credito d’imposta su OICR 5 6 7 ,00 ,00 ,00 Risultato della gestione positivo Risultato della gestione negativo Imposta sostitutiva (11%) 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RI2 Imposte sostitutive (12,50% e/o 27%) Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia Risparmio derivante da esercizio precedente 11 12 13 ,00 ,00 ,00 Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) Importo accreditato ad altre linee 14 15 16 ,00 ,00 ,00 Credito d’imposta periodo d’imposta precedente Imposte a credito trasferite da altre linee Saldo versato o imposte a credito 17 18 19 ,00 ,00 ,00 Imposte a credito trasferite ad altre linee Imposte a credito residue Residuo risparmio derivante da esercizio precedente 20 21 22 ,00 ,00 ,00 Risparmio d’imposta Importo accreditato da altre linee Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 23 24 25 ,00 ,00 ,00 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 5 6 7 ,00 ,00 ,00 8 9 10 ,00 ,00 ,00 RI3 11 12 13 ,00 ,00 ,00 14 15 16 ,00 ,00 ,00 17 18 19 ,00 ,00 ,00 20 21 22 ,00 ,00 ,00 23 24 25 ,00 ,00 ,00 SEZIONE II R 1 isultati positivi maturati nell’anno R 2 isultati negativi maturati nell’anno I 3 mposta sostitutiva dovuta Contratti di RI4 ,00 ,00 ,00 Risultati negativi non compensati assicurazione 4 di cui all’art. 13, ,00 c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 252/2005 1 2 3 e all’art. 13, c. 2-bis, ,00 ,00 ,00 RI5 del D.Lgs. n. 47/2000 4 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI QUADRO RM 2009 Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere genzia ntrate Mod. N. QUADRORM Codice fiscale Reddito Aliquota Imposta Imposta pagata all’estero Imposta dovuta 1 2 3 4 5 6 RM1 ,00 % ,00 ,00 ,00 Redditi assoggettati a tassazione RM2 ,00 % ,00 ,00 ,00 separata derivanti da RM3 partecipazioni ,00 % ,00 ,00 ,00 in imprese estere RM4 ,00 % ,00 ,00 ,00 Imposta da versare Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccedenza compensata Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito RM5 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI QUADRO RQ 2009 Imposte sostitutive genzia ntrate Mod. N. SEZIONE I RQ1 Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF Conferimenti o ,00 cessioni di beni o di aziende RQ2 Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF in favore di CAF ,00 (art. 8 della L. n. 342/2000) RQ3 Totale delle plusvalenze ,00 RQ4 Imposta sostitutiva ,00 RQ5 Crediti d’imposta concessi alle imprese ,00 RQ6 Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK) ,00 RQ7 Eccedenza IRES ,00 RQ8 Imposta sostitutiva da versare ,00 SEZIONE II Importo Aliquota Imposta Scioglimento o 1 3 trasformazione della RQ9 Reddito società considerata ,00 10% ,00 non operativa RQ10Maggiore valore dei beni (art. 1, c. 112 della ,00 10% ,00 L. n. 296/2006) RQ11Riserve e fondi in sospensione ,00 10% ,00 RQ12Saldi attivi di rivalutazione ,00 5% ,00 RQ13Totale imposta ,00 SEZIONE III Imposta d’ingresso Plusvalenze Minusvalenze Imponibile Perdite pregresse Imponibile netto Imposta da versare 1 2 3 4 5 6 nel regime RQ14 20% SIIQ e SIINQ (art. 1, ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Rata annuale commi 119 e ss. 7 della L. n. 296/2006) ,00 Codice fiscale Plusvalenze SEZIONE IV 1 2 Imposta sostitutiva RQ15 ,00 per conferimenti in SIIQ e SIINQ (art. 1, 1 2 RQ16 commi 119 e ss. ,00 della L. n. 296/2006) 1 2 RQ17 ,00 Imponibile Imposta da versare RQ18Totale 1 20% 2 ,00 ,00 RQ19Prima rata dovuta ,00 SEZIONE V-A RQ20 1 2 3 4 5 6 7 Imposte sostitutive ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 per deduzioni extracontabili RQ21 3 4 5 6 7 (art. 1, c. 48 della ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 L. n. 244/2007) RQ22 1 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Imponibile del Imponibile periodo periodo d’imposta d’imposta precedente Imposta RQ23Totale imposta su deduzioni extracontabili 1 2 3 ,00 ,00 ,00 RQ24Prima rata imposta dovuta ,00 SEZIONE V-B Comma 5 Comma 6 Totale Imposta (art. 15, comma 3, 1 2 3 4 Divergenze ,00 ,00 ,00 ,00 D.L. 185/2008) RQ25 applicazione IAS/IFRS Comma 2 Totale 5 6 7 ,00 16% ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva Materiali Immateriali Imponibile Imposta suimaggiori valori RQ26 Maggiori valori dei beni 2007 1 2 3 4 dei beni ,00 ,00 ,00 ,00 (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 RQ27 Maggiori valori dei beni 2008 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,,0000 e art. 176 del Tuir) RQ28 Totale imposte ,00 RQ29 Prima rata dovuta ,00 SEZIONE VI-B Avviamento Marchi Altre attività immateriali Imposta Imposta sostitutiva 1 2 3 4 suimaggiori valori 16% Maggiori ,00 ,00 ,00 ,00 dei beni RQ30 (art. 15, commi 10 e valori Crediti Imposta Totale 11, D.L. n. 185/2008) 5 6 7 20% ,00 ,00 ,00 Componenti reddituali e patrimoniali Importo IRES Importo IRAP RQ31 1 2 3 ,00 ,00 RQ32 ,00 ,00 Saldo IRES Imposta 1 27,5% 2 ,00 ,00 3 4 ,00 RQ33 Altre attività Saldo IRAP 5 6 7 ,00 ,00 Importo 8 9 10 ,00 ,00 Riliquidazione 2008 Imposta dovuta RQ34 Totale imposta 1 2 ,00 ,00 SEZIONE VII Imponibile Aliquota Imposta Imposta sostitutiva Riallineamento delle RQ35 Beni ammortizzabili 1 6% 2 ,00 ,00 differenze tra valore civile e fiscale (art. 1, c. 49 della RQ36 Altri elementi dell’attivo ,00 6% ,00 L. n. 244/2007) RQ37 Fondi di accantonamento/per rischi e oneri 6% ,00 ,00 RQ38 Totale imposta ,00 SEZIONE VIII Imponibile Aliquota Imposta Imposta sostitutiva sulle rimanenze finali RQ39 Maggior valore 1 16% 2 (D.L. 25/6/08 n. 112) ,00 ,00 RQ40 Prima rata dovuta ,00 SEZIONE IX Importo Aliquota Imposta Rivalutazione 1 2 RQ41 Immobili ammortizzabili 7% dei beni ,00 ,00 (D.L. 185/2008) RQ42 Immobili non ammortizzabili 4% ,00 ,00 RQ43 Totale imposta ,00 RQ44 Prima rata dovuta ,00 SEZIONE X Importo Aliquota Imposta Saldo attivo RQ45 Totale imposta 1 10% 2 di rivalutazione ,00 ,00 (D.L. 185/2008) RQ46 Prima rata dovuta ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE XI Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso Divergenza Imposta Riallineamento 1 2 3 4 IAS/IFRS (D.L. ,00 ,00 n. 185/2008) 5 6 7 ,00 ,00 RQ47 Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS 8 9 (art. 15, comma 4) ,00 Totale 10 ,00 Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso 1 RQ48 Componenti reddituali e patrimoniali Saldo 2 3 ,00 1 RQ49 2 3 ,00 1 RQ50 2 3 ,00 Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS Importo Imposta RQ51 (art. 15, comma 5) 1 16% 2 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore genzia ntrate delle imprese Mod. N. SEZIONE I RU1 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 Teleriscaldamento RU2 Credito d’imposta spettante nel periodo ex art. 29 L. 388/2000 1 ,00 ex art. 8 L. 448/19982 ,00 con biomassa ed RU3 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 energia geotermica RU4 Credito d’imposta riversato ,00 RU5 Differenza ,00 RU6 Credito d’imposta richiesto a rimborso ,00 RU7 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE II RU8 Credito d’imposta residuo dalla precedente dichiarazione ,00 Esercenti sale RU9 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 cinematografiche RU10Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Compensaz. D.Lgs. 241/97 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RU11Credito d’imposta riversato ,00 RU12Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE III Automatico Istanza Incentivi RU13Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 occupazionali RU14Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002 RU15Credito d’imposta riversato ,00 ,00 RU16Decadenza dal contributo ,00 ,00 RU17Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 SEZIONE IV 2004 2005 2006 2007 2008 Investimenti RU18Costo degli investimenti agevolati 1 ,00 delle imprese RU19Credito d’imposta spettante nel periodo 5 ,00 editrici RU20Credito d’imposta residuo della prec. dich. ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RU21Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU22Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU23Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE V RU24Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 Esercizio di RU25Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 servizio ditaxi Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RU26Credito utilizzato ai fini Ires (Acconti) Ires (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 RU27Credito d’imposta riversato ,00 RU28Differenza ,00 RU29Credito d’imposta residuo da convertire in buono d’imposta ,00 RU30Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE VI RU31Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 Giovani calciatori RU32Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ( di cui utilizzato entro il 31/12/2008 1 ,00 ) 2 ,00 RU33Credito d’imposta riversato ,00 SEZIONE VII Istanza fondi 2005 Istanza fondi 2006 Campagne RU34Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 pubblicitarie RU35Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 RU36Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 RU37Credito d’imposta riversato ,00 ,00 RU38Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE VIII RU39 Costo degli investimenti ,00 Imprese di RU40 Dati relativi al credito d’imposta Residuo prec. dichiarazione Credito spettante nel periodo autotrasporto merci 1 2 ,00 ,00 RU41 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 RU42 Credito d’imposta riversato ,00 RU43 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE IX RU44Dati relativi al credito d’imposta Residuo prec. dichiarazione p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare 1 2 3 4 Investimenti ,00 ,00 ,00 ,00 in agricoltura 2002 2003 2004 2005 2006 ex art. 11 D.L. 138/2002 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 e art. 69 L. 289/2002 RU45Rideterminazione del credito Diminuzione credito Importo versato 6 7 ,00 ,00 SEZIONE X RU46Codice credito Investimenti aree Residuo prec. dichiarazione Compensaz. D.Lgs. 241/97 Credito riversato Residuo da riportare RU47Dati relativi al credito d’imposta svantaggiate 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 ex art. 8 L. 388/2000 Riservato ai soggetti con periodo Compensazioni D.L.gs 241/97 effettuate nel 2008 Credito riversato Residuo al 31/12/2008 e art. 62 L. 289/2002 RU48 d’imposta 2008/2009 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 2 3 4 5 6 Rideterminazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU49 del credito Diminuzione credito Importo versato 7 8 ,00 ,00 SEZIONE XI RU50Codice credito Investimenti innovativi Credito d’imposta residuo 2004 2005 2006 2007 2008 RU51 della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Spese di ricerca RU52Credito d’imposta spettante ,00 5 ,00 Commercio e turismoRU53Credito utilizzato ai fini Ires (Acconti) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU54Credito utilizzato ai fini Ires (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Strumenti per pesare RU55Credito utilizzato ai fini Iva (Periodici e acconto) ,00 ,00 ,00 ,00 RU56Credito utilizzato ai fini Iva (Saldo) ,00 ,00 ,00 ,00 RU57Credito utilizzato ai fini dell’imposta sostitutiva ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU58Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs.241/97 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU59Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RU60Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE XII RU61Codice credito Incentivi per RU62Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 la ricerca scientifica RU63Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Veicoli elettrici, 1 ,00 2 ,00 3 ,00 a metano o a GPL RU64Credito utilizzato ai fini Ires (Acconti) Ires (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 RU65Credito d’imposta riversato ,00 RU66Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE XIII RU67 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 Caro petrolio RU68 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 RU69 Credito d’imposta riversato ,00 RU70 Importo richiesto a rimborso ,00 SEZIONE XIV Istanza fondi 2005 Istanza fondi 2006 Istanza fondi 2007 Premio RU71 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 concentrazione RU72 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 ,00 ex art. 9 D.L. 35/2005 RU73 Credito d’imposta riversato ,00 ,00 ,00 RU74 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 ,00 SEZIONE XV Somme versate nel 2007 Somme versate nel 2008 Recupero RU75 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione 1 ,00 contributo SSN RU76 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 2 ,00 RU77 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 RU78 Credito d’imposta riversato ,00 ,00 RU79 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE XVI Ricercatori e tecnici Attrezzature e strumenti di laboratorio Fabbricati per centri di ricerca Ricerca e sviluppo Costi per 1 ,00 (2 ,00) 3 ,00 (4 ,00) 5 ,00 (6 ,00) ex art. 1, comma 280, attività di Ricerca contrattuale e brevetti Servizi di consulenza Spese generali RU80 L. 296/2006 ricerca 7 ,00 (8 ,00) 9 ,00 (10 ,00) 11 ,00 (12 ,00) e sviluppo Materiali TOTALE 13 ,00 (14 ,00) 15 ,00(di cui per contratti con Università /Enti 16 ,00) RU81 Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 RU82 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 Ires Irap Compensaz. D.Lgs. 241/97 RU83 Credito utilizzato ai fini 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RU84 Credito d’imposta riversato ,00 RU85 Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) 1 ,00 2 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE XVII Investimento lordo Investimento netto Agricoltura 2007 1 ,00 2 ,00 RU86 ex art. 1, comma 1075, Res d id ic u h o ia p r r a e z c i e o d n e e nte Cre n d e i l t o p e s r p io et d ta o nte p C en re s d a i z to io u n t e il i D zz .L a .g to s i 2 n 4 c 1 o / m 9 - 7 Credito riversato Residuo da riportare L. 296/2006 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 SEZIONE XVIII 2007 2008 Nuovi investimenti RU87Costi complessivi 1 ,00 2 ,00 nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, RU88Costi agevolabili ,00 ,00 L. 296/2006 RU89Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2008) ,00 ,00 RU90Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2009) ,00 ,00 RU91Credito d’imposta spettante (utilizzabile dal 2010) ,00 ,00 RU92Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 ,00 RU93Credito d’imposta utilizzato ai fini Ires (Acconti) ,00 ,00 RU94Credito d’imposta utilizzato ai fini Ires (Saldo) ,00 ,00 RU95Credito d’imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 ,00 RU96Credito d’imposta riversato ,00 ,00 RU97Creditod’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 ,00 SEZIONE XIX RU98 Codice credito Assunzione detenuti Mezzi antincendio e RU99 Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 autoambulanze RU100Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 Software per farmacie Rottamazione e acquisto RU101Credito d’imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 ,00 v 2 e 2 i 4 co a li 2 ex 3 6 a r L t . . 2 1 9 c 6 o / m 2 m 00 i 6 da RU102Credito d’imposta riversato ,00 Aggregazioni professionali RU103Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 Misure sicurezza PMI Misure sicurezza rivenditori generi monopolio Incremento occupazione ex art. 2 c. 539 L. 244/2007 Rottamazione veicoli 2008 Formazione superiore internazionale Tassa automobilistica autotrasportatori Incentivi per il cinema SEZIONE XX RU104Codice credito Produzione opere musicaliRU105Credito d’imposta spettante nel periodo ,00 Spese per certificazioni imprese agricole Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) Promozione pubblicitaria 1 ,00 2 ,00 3 ,00 imprese agricole RU106Credito utilizzato ai fini Formazione sicurezza Ires (Acconti) Ires (Saldo) Compensaz. D.Lgs. 241/97 sul lavoro 4 ,00 5 ,00 6 ,00 RU107Credito d’imposta riversato ,00 RU108Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE XXI RU109Crediti d’imposta residui della precedente dichiarazione ,00 Altri crediti d’impostaRU110Crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi ,00 Versamento delle ritenute Iva (Periodici e acconto) Iva (Saldo) 1 ,00 2 ,00 3 ,00 RU111Credito utilizzato ai fini Ires (Acconti) Ires (Saldo) Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. 241/97 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 RU112Crediti d’imposta riversati ,00 RU113Crediti d’imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE XXII RU114Credito residuo della precedente dichiarazione ,00 Creditori verso EFIM RU115Credito rimborsato ,00 RU116Sospensione Versamento delle ritenute Iva Ires Iscrizione a ruolo 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 RU117Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) ,00 SEZIONE XXIII Codice credito Anno di riferimento Codice fiscale soggetto cedente Importo ricevuto RU118 Crediti d’imposta 1 2 3 4 ,00 ricevuti RU119 ,00 RU120 ,00 RU121 ,00 RU122 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE XXV RU128Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dellart. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007 Limite di utilizzo Credito residuo Credito spettante RU129Totale crediti da quadro RU anno 2008 al 1/1/2008 nel 2008 TOTALE Parte I 1 ,00 2 ,00 3 ,00 Dati generali RU130Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell’anno 2008 ,00 RU131Limite di utilizzo[250.000,00 + (516.457,00 – RU130)] ,00 RU132Eccedenza ,00 Parte II Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 RU133 Verifica del limite di dal 1/1/2009 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00 utilizzo in compensazione interna Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato RU134 dal 1/1/2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770) ,00 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati RU135 dal 1/1/2009 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA) ,00 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti RU136 dovuti ai fini Ires (da compilare solo nel caso in cui il periodo d’imposta non sia coincidente con l’anno solare) ,00 RU137Totale dei crediti da quadro RUutilizzati (RU133 + RU134 + RU135 + RU136) ,00 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 RU138 dal 1/1/2009 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione ,00 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazioneper i versamenti RU139del saldo Ires, per il versamento dell'IVA di cui dovuta in sede di dichiarazione IVA presentata di cui ai fini IRES di cui ai fini IVA per imposta sostitutiva TOTALE in forma unificata e per imposta sostitutiva 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Parte III RU140 Codice credito Anno di riferimento Ammontare eccedente Eccedenze 2008 1 2 3 ,00 RU141 ,00 RU142 ,00 RU143 ,00 RU144 ,00 RU145 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 genzia REDDITI ntrate QUADRO RC Operazioni di scissione Mod. N. Sez. I RC1 Codice fiscale DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA Comune Provincia (sigla) Codice Comune 1 2 3 Domicilio RC2 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 1 2 3 RC3 Codice attività Barrare la casella se modificato nell’ultimo biennio Anno di inizio attività Dati relativi Tipo di operazione Numero soggetti Data atto di scissione alla operazione beneficiari RC4 1 2 3 giorno mese anno RC5 Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria , % RC6 Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa , % Beni acquisiti 1 2 3 Partecipazioni rappresentative di aziende RC7 Aziende o complessi aziendali Altri beni o complessi aziendali Soci concambianti RC8 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione Patrimonio netto 1 giorno mese anno 2 giorno mese anno 3 giorno mese anno RC9 Data 1 2 3 RC10 Patrimonio netto ,00 ,00 ,00 Altri dati RC11 Aumento di capitale sociale per concambio ,00 RC12 Nuovo capitale sociale ,00 Perdite fiscali Periodo di formazione Importo Importo riportabile RC13 1 2 3 ,00 ,00 RC14 ,00 ,00 RC15 ,00 ,00 RC16 ,00 ,00 RC17 ,00 ,00 RC18 ,00 ,00 RC19 TOTALE ,00 ,00 Retrodatazione Importo Importo non riportabile RC20 Perdita fiscale 1 2 ,00 ,00 Interessi passivi Importo Importo riportabile RC21 Eccedenze di interessi passivi 1 2 ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Sez. II RC22 Codice fiscale Comune Provincia (sigla) Codice Comune DATI RELATIVI 1 2 3 ALLA SOCIETÀ SCISSA Domicilio RC23 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 1 2 3 giorno mese anno RC24 Codice attività Barrare la casella se Anno inizio Data decorrenza 4 modificato nell’ultimo biennio attività effetti fiscali RC25 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita , % Disavanzo RC26 Ammontare del disavanzo di scissione 2 3 ,00 4 ,00 da annullamento e da concambio RC27 Imputato al conto economico ,00 RC28 1 ,00 ,00 Imputato RC29 ,00 ,00 alle voci RC30 ,00 ,00 dell’attivo RC31 ,00 ,00 Avanzo da annullamento da concambio da annullamento e da concambio RC32 Ammontare dell’avanzo di scissione 2 ,00 3 ,00 RC33 Imputato 1 ,00 ,00 RC34 alle voci ,00 ,00 RC35 del patrimonio ,00 ,00 RC36 netto ,00 ,00 Riserve e fondi in RC37 Da ricostituire ,00 sospensione di imposta RC38 Ricostituiti pro-quota ,00 Tassabili solo in caso di distribuzione RC39 Ricostituiti per intero ,00 Altre riserve e fondi in RC40 Da ricostituire ,00 sospensione di imposta RC41 Ricostituiti pro-quota ,00 RC42 Ricostituiti per intero ,00 Perdite fiscali Periodo di formazione Importo Importo riportabile 1 2 3 RC43 ,00 ,00 RC44 ,00 ,00 RC45 ,00 ,00 RC46 ,00 ,00 RC47 ,00 ,00 RC48 ,00 ,00 RC49 TOTALE ,00 ,00 Retrodatazione Importo Importo non riportabile RC50 Perdita fiscale 1 2 ,00 ,00 Interessi passivi Importo Importo riportabile RC51 Eccedenze di interessi passivi 1 2 ,00 ,00 Sez. III RC52 Codice fiscale Comune Provincia (sigla) Codice Comune ALTRE SOCIETÀ 1 2 3 BENEFICIARIE Domicilio RC53 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 1 2 3 giorno mese anno RC54 Codice attività Barrare la casella se Anno inizio Data decorrenza 4 modificato nell’ultimo biennio attività effetti fiscali RC55 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa , % RC56 Codice fiscale Comune Provincia (sigla) Codice Comune 1 2 3 Domicilio RC57 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 1 2 3 giorno mese anno RC58 Codice attività B m a o r d ra ifi r c e a l t a o c n a e s ll e ’u ll l a ti m se o biennio A at n ti n vi o tà inizio D ef a fe ta tt i d fi e s c c o a r l r i enza 4 RC59 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa , % (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 REDDITI genzia QUADRO RR ntrate Operazioni di fusione Mod. N. Sez. I RR1 DATI RELATIVI ALLA Codice fiscale SOCIETÀ INCORPORANTE Comune Provincia (sigla) Codice Comune O RISULTANTE 1 2 3 DALLA FUSIONE Domicilio RR2 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 1 2 3 RR3 Codice attività Barrare la casella se modificato nell’ultimo biennio Anno di inizio attività Dati relativi alla Tipo di operazione Nume i r n o c o so rp g o g r e a tt t i i fusi o Data atto di fusione operazione RR4 1 2 3 giorno mese anno Patrimonio netto 1giorno mese anno 2 giorno mese anno 3 giorno mese anno RR5 Data 1 2 3 RR6 Patrimonio netto ,00 ,00 ,00 Altri dati RR7 Aumento capitale per concambio ,00 Partecipazione al capitale sociale RR8 Nuovo capitale sociale ,00 RR9 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante % Perdite fiscali Periodo di formazione Importo Importo riportabile RR10 1 2 3 ,00 ,00 RR11 ,00 ,00 RR12 ,00 ,00 RR13 ,00 ,00 RR14 ,00 ,00 RR15 ,00 ,00 RR16 TOTALE ,00 ,00 Retrodatazione Importo Importo non riportabile RR17 Perdita fiscale 1 2 ,00 ,00 Interessi passivi Importo Importo riportabile RR18 Eccedenze di interessi passivi 1 2 ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Sez. II RR19 Codice fiscale Comune Provincia (sigla) Codice Comune DATI RELATIVI ALLA 1 2 3 SOCIETÀ INCORPORATA Domicilio O FUSA RR20 fiscale Frazione, via e numero civico C.a.p. 4 5 RR21 Codice attività 1 B s b e a ie r m n r n a o i r d o e i f l i a ca c to a s n e e ll l a l’ultimo 2 An a n t o ti v i i n tà izio 3 D ef a fe ta tt i d fi e s c c o a r l r i enza 4 Disavanzo da 2 3 4 annullamento e da RR22 Ammontare del disavanzo di fusione concambio ,00 ,00 RR23 Imputato al conto economico ,00 1 RR24 ,00 ,00 RR25 Imputato ,00 ,00 alle voci RR26 dell’attivo ,00 ,00 RR27 ,00 ,00 Avanzo da annullamento da concambio da annullamento e da concambio 2 3 RR28 Ammontare dell’avanzo di fusione ,00 ,00 1 RR29 ,00 ,00 Imputato RR30 alle voci ,00 ,00 del RR31 patrimonio netto ,00 ,00 RR32 ,00 ,00 Riserve e fondi in sospensione di imposta RR33 Ricostituiti ,00 Tassabili solo in caso RR34 Non ricostituiti di distribuzione ,00 Altre riserve e fondi in sospensione di imposta RR35 Ricostituiti ,00 RR36 Non ricostituiti ,00 Altri dati Quota Costo RR37 1 2 Partecipazioni annullate in possesso dell’incorporante % ,00 RR38 Partecipazioni annullate in possesso di altre % ,00 Perdite fiscali Periodo di formazione Importo Importo riportabile 1 2 3 RR39 ,00 ,00 RR40 ,00 ,00 RR41 ,00 ,00 RR42 ,00 ,00 RR43 ,00 ,00 RR44 ,00 ,00 RR45 TOTALE ,00 ,00 Retrodatazione Importo Importo non riportabile RR46 Perdita fiscale 1 2 ,00 ,00 Interessi passivi Importo Importo riportabile RR47 Eccedenze di interessi passivi 1 2 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RV genzia Riconciliazione dati di bilancio e fiscali ntrate Mod. N. IAS SEZIONE I 1 2 Tipo di beni Disallineamenti derivanti da: • operazioni di fusione e scissione RV1 Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Valore di realizzo • conferimenti neutrali Valore 3 4 5 6 7 • rivalutazione volontaria civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale dei beni Valore 8 9 10 11 • valutazione dei crediti fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 e dei debiti in valuta 1 2 Tipo di beni RV2 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV3 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV4 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV5 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV6 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV7 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV8 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 Tipo di beni RV9 Valore 3 4 5 6 7 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 8 9 10 11 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE II Voce di 1 bilancio Disallineamenti derivanti dall’adozione dei principi contabili internazionali RV10 Valore ante adozione IAS Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV11 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV12 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV13 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV14 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV15 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV16 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV17 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV18 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 Voce di 1 bilancio RV19 Valore 2 3 4 5 6 civile ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Valore 7 8 9 10 fiscale ,00 ,00 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 REDDITI genzia QUADRO RK ntrate Cessione delle eccedenze Mod. N. dell’IRES nell’ambito del gruppo Sezione I RK1 Eccedenze dell’IRES cedute a società o ente del gruppo Credito ceduto ,00 Codice fiscale Importo RK2 1 2 ,00 RK3 ,00 RK4 ,00 RK5 ,00 RK6 ,00 RK7 ,00 RK8 ,00 RK9 ,00 Sezione II RK10 1 Codice fiscale 2 Codice 3 Data 4 Importo Acconto ceduto ,00 RK11 ,00 Codice fiscale Consolidato Data Importo Sezione III RK12 1 2 3 4 Crediti ricevuti ,00 RK13 ,00 RK14 ,00 RK15 ,00 RK16 ,00 Sezione IV Acconto ricevuto Codice fiscale Codice Data Importo dal consolidato RK17 1 2 3 4 ,00 Codice fiscale Tipo trasparenza Data Importo Sezione V RK18 1 2 3 4 Acconti ricevuti da ,00 soggetti partecipanti RK19 ,00 RK20 Totale eccedenze ricevute(da RK12 a RK16) Sezione VI ,00 Utilizzo delle eccedenze RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione ,00 RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24 ,00 RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell’IRES ,00 RK24 Totaleeccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23) ,00 RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES ,00 RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell’imposta sostitutiva ,00 RK27 Eccedenza a credito ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 QUADRO RO Elenco dei soci di società genzia a responsabilità limitata, degli ntrate amministratori, dei rappresentanti Mod. N. e dei componenti dell’organo di controllo Dati relativi ai soci Codice fiscale Cognome e Nome ovvero Denominazione Data di nascita 1 2 3 RO1 Comune (o Stato estero) Periodo di partecipazione Quota 4 5 DAL 6 AL 7 , % 1 2 3 RO2 4 5 6 7 , % 1 2 3 7 RO3 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO4 4 5 6 7 , % 1 2 3 7 RO5 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO6 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO7 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO8 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO9 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO10 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO11 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO12 4 5 6 7 , % 1 2 3 RO13 4 5 6 7 , % Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Dati relativi agli Codice fiscale Cognome e nome Data di nascita 1 2 3 amministratori, ai rappresentanti e ai Sesso Comune (o Stato estero) di nascita Provincia(sigla) Qualifica Carica Data carica componenti del RO144 5 6 7 8 9 collegio sindacale o di altro organo di Comune Frazione, via, numero civico Provincia(sigla) C.a.p. controllo (1) 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO15 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO16 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO17 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO18 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO19 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO20 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO21 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RO22 10 11 12 13 1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RS genzia Prospetti vari ntrate Mod. N. SEZIONEI SALDO INIZIALE SALDO FINALE Dati di bilancio RS1 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1 ,00 2 ,00 Codice civile RS2 Immobilizzazioni immateriali ,00 ,00 RS3 Immobilizzazioni materiali ,00 ,00 RS4 Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie ,00 ,00 RS5 Altre immobilizzazioni finanziarie ,00 ,00 Stato patrimoniale RS6 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo ,00 ,00 RS7 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 RS8 Rimanenze di prodotti finiti e merci ,00 ,00 RS9 Altre voci costituenti rimanenze ,00 ,00 RS10 Crediti verso clienti compresi nell’attivo circolante ,00 ,00 RS11 Altri crediti compresi nell’attivo circolante ,00 ,00 RS12 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ,00 ,00 RS13 Disponibilità liquide ,00 ,00 RS14 Ratei e risconti attivi ,00 ,00 RS15 Capitale ,00 ,00 RS16 Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci ,00 ,00 RS17 Riserve di rivalutazione ,00 ,00 RS18 Altre riserve del patrimonio netto ,00 ,00 RS19 Utili (perdite) portati a nuovo ,00 ,00 RS20 Fondi per rischi ed oneri ,00 ,00 RS21 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ,00 ,00 Debiti verso banche ,00 ,00 RS22 (di cui esigibili entro 3 ,00 oltre 4 , 0 0 l’esercizio successivo) RS23 Debiti verso fornitori ,00 ,00 RS24 Altri debiti ,00 ,00 RS25 Ratei e risconti passivi ,00 ,00 Conto economico RS26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 ,00 Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità 2 ,00 RS27 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ,00 Accantonamenti per rischi ,00 RS28 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione ,00 Altri accantonamenti ,00 RS29 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00 Oneri diversi di gestione ,00 RS30 Altri ricavi e proventi della produzione ,00 Proventi finanziari ,00 RS31 Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo ,00 Oneri finanziari ,00 RS32 Costi della produzione per merci ,00 Rettifiche di valore di attività finanziarie ,00 RS33 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo ,00 Proventi straordinari ,00 RS34 Variazioni delle rimanenze di merci ,00 Oneri straordinari ,00 Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi1 ,00 (di cui per canoni di locazione finanziaria 3 , 0 0 ) RS35 (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 2 , 0 0)Imposte sul reddito dell’esercizio 4 ,00 RS36 Costi della produzione per il personale ,00 Utile dell’esercizio ,00 RS37 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali ,00 Perdita dell’esercizio ,00 Altri dati RS38 Dividendi ed utili deliberati nell’esercizio ,00 Utili in natura deliberati nell’esercizio ,00 RS39 Minusvalenze e sopravvenienze passive ,00 Plusvalenze e sopravvenienze attive ,00 SEZIONEII Attività non correnti Saldo iniziale Saldo finale Dati di bilancio RS40 Immobili, impianti, macchinari 1 ,00 2 ,00 IAS/IFRS RS41 Attività immateriali a vita non definita ,00 ,00 RS42 Altre attività immateriali ,00 ,00 STATO PATRIMONIALE RS43 Partecipazioni ,00 ,00 Attivo RS44 Altre attività finanziarie ,00 ,00 RS45 Imposte differite ,00 ,00 RS46 Investimenti immobiliari ,00 ,00 Attività correnti RS47 Rimanenze ,00 ,00 RS48 Crediti commerciali e altri crediti ,00 ,00 RS49 Attività finanziarie ,00 ,00 RS50 Fondi liquidi e similari (disponibilità) ,00 ,00 RS51 Lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Passivo Patrimonio netto Saldo iniziale Saldo finale 1 2 ,00 ,00 RS52 Capitale sociale (di cui non versato 3 ,00 4 ,00) RS53 Riserve ,00 ,00 RS54 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) ,00 ,00 RS55 Utili (perdite) dell’esercizio ,00 ,00 Passività non correnti RS56 Finanziamenti/Obbligazioni ,00 ,00 RS57 Debiti verso banche ,00 ,00 RS58 Altre passività finanziarie ,00 ,00 RS59 Imposte differite ,00 ,00 di quiescenza 1 ,00 2 ,00 RS60 Fondi per rischi e oneri 3 ,00 4 ,00 Passività correnti RS61 Debiti commerciali e altri debiti ,00 ,00 RS62 Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni ,00 ,00 RS63 Anticipi su lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 RS64 Altre passività ,00 ,00 Conto economico RS65 Ricavi ,00 IAS/IFRS per natura RS66 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 RS67 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso ,00 RS68 Materie prime e di consumo ,00 RS69 Costi del personale ,00 RS70 Svalutazioni e ammortamenti ,00 RS71 Altri costi operativi ,00 RS72 Costi operativi totali ,00 RS73 Risultato della gestione operativa ,00 Conto economico RS74 Ricavi ,00 IAS/IFRS per destinazione RS75 Costi delle vendite ,00 RS76 Utile lordo ,00 RS77 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 RS78 Costi di distribuzione ,00 RS79 Costi amministrativi ,00 RS80 Altri costi amministrativi ,00 RS81 Risultato della gestione operativa (Utile) ,00 Perdite di impresa RS82 Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione 1 ,00 2 ,00 non compensate RS83 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente ,00 RS84 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente ,00 RS85 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente ,00 RS86 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente ,00 RS87 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente ,00 Perdite riportabili RS88 senza limitedi tempo (di cui relative al presente periodo d’imposta 1 , 0 0 ) 2 ,00 3 ,00 Conferimenti Codice fiscale Denominazione agevolati RS89 S co o n c f ie e t r à itaria 1 2 RS90 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell’esercizio precedente ,00 RS91 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell’esercizio precedente ,00 RS92 Realizzo della partecipazione nell’esercizio ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) CREDITI Sez. I - Enti creditizi RS93 Valore dei crediti 1 Valore di bilancio 2 Valore fiscale ,00 ,00 e finanziari RS94 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti ,00 Art. 3, comma 108, legge n. 549/95 RS95 Perdite dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 RS96 Differenza ,00 Sez. II - Enti creditizi RS97 Valore dei crediti risultanti in bilancio ,00 e finanziari e RS98 Svalutazioni dirette dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 imprese di assicurazione RS99 Differenza deducibile in nove quote ,00 RS100 Accantonamenti dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 RS101 Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 Sez. III - Soggetti RS102 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell’esercizio precedente 1 ,00 2 ,00 diversi dagli enti RS103 Perdite dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 creditizi e finanziari e dalle imprese RS104 Differenza ,00 di assicurazione RS105 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio 1 ,00 2 ,00 RS106 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio 1 ,00 2 ,00 RS107 Valore dei crediti risultanti in bilancio 1 ,00 2 ,00 Agevolazioni Tipo Stato de A c n o n rr o e n d z i a r A ic n h n i o es d ta i Pr ( o si v g in la c ) ia Reddito esente territoriali RS108 1 2 3 4 5 6 ,00 e settoriali RS109 ,00 RS110 ,00 Fondi per rischi su crediti trasferiti RS111 Fondo rischi su crediti 1 Consistenza del fondo 2 Importo trasferito 3 Imposta sostitutiva 1arata ,00 ,00 ,00 al fondo rischi bancari generali RS112 Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92) ,00 ,00 RS113 Totale ,00 4 ,00 Azioni assegnate ai dipendenti RS114 Assegnazioni 1 Garanzie prestate da soggetti non residenti RS115 Stato estero 1 2 3 4 Riserve matematiche dei rami vita RS116 Riserve iscritte nelle voci CII, n. 1, e DI dello stato patrimoniale 1 ,00 x 0,30% 2 ,00 Utili distribuiti DATIDELSOGGETTORESIDENTEEDELL’IMPRESAESTERA da imprese estere Trasparenza Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata partecipate 1 2 3 e crediti d’imposta per le imposte UTILIDISTRIBUITICHENONCONCORRONOALLAFORMAZIONEDELREDDITO pagate all’estero Soggetto non residente Saldo iniziale Reddito imputato Utili distribuiti Saldo finale RS117 4 5 6 7 8 ,00 ,00 ,00 ,00 CREDITIPERLEIMPOSTEPAGATEALL’ESTERO Crediti d’imposta Saldo iniziale Imposta dovuta Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale 9 10 11 12 13 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 3 RS118 4 5 6 7 8 ,00 ,00 ,00 ,00 9 10 11 12 13 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Tassa etica Reddito Imposta RS119 Tassa etica 1 2 ,00 ,00 Ammortamento Numero Importo Numero Importo dei terreni RS120 Fabbricati strumentali industriali 1 2 ,00 3 4 ,00 RS121 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00 Rideterminazione Reddito complessivo Imposta Acconto Conguaglio rideterminato rideterminata rideterminato prima rata dell’acconto RS122 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Spese di riqualificazio- Interventi di riqualificazione Anno Totale spesa Detrazione Rate annuali Rata n. Importo rata RS123 ne energetica energetica di edifici esistenti 1 2 ,00 55% 3 ,00 4 5 6 ,00 Art. 1, commi da 344 a 349, Interventi su edifici esistenti, legge 296/2006 RS124 parti o unità immobiliari ,00 55% ,00 ,00 Installazione di panelli solari RS125 per la produzione di acqua ,00 55% ,00 ,00 Interventi di sostituzione di impianti RS126 di climatizzazione invernale ,00 55% ,00 ,00 RS127Totale ,00 Spese per motori e Anno Totale Detrazione Rate annuali Rata n. Importo rata RS128Motori elettrici variatori di velocità 1 2 ,00 20% 3 ,00 4 5 6 ,00 Art. 1, commi 358 e 359, legge 296/2006 RS129Variatori di velocità ,00 20% ,00 ,00 RS130Totale ,00 Valori fiscali Voce di bilancio delle società agricole 1 RS131 Art. 1, comma 1093, Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale legge 296/2006 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 1 RS132 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 1 RS133 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 1 RS134 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 ,00 Perdite attribuite Codice fiscale da società in nome 1 collettivo e in accomandita RS135 semplice (art. 101, Perdita del 5°periodo Perdita del 4°periodo Perdita del 3°periodo Perdita del 2°periodo Perdita del 1°periodo Perdita del presente d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente periodo d’imposta comma 6 del TUIR) 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RS136Reddito attribuito 1 2 (di cui reddito minimo ,00 ) ,00 RS137 Reddito al netto delle perdite ,00 1 RS138 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RS139 1 2 (di cui reddito minimo ,00 ) ,00 RS140 ,00 1 RS141 2 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RS142 1 2 (di cui reddito minimo ,00 ) ,00 RS143 ,00 RS144 Totale redditi (da riportare nel quadro RF) 1 2 (di cui reddito minimo ,00 ) ,00 Spese di rappresentanza RS145 Spese non deducibili D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3 ,00 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 QUADRO RP Prospetto delle obbligazioni, delle cedole genzia acquisite separatamente dalle obbligazioni ntrate stesse, dei relativi proventi esenti da imposta Mod. N. Codice Data di scadenza Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite 1 2 separatamente, possedute nel periodo d’imposta Denominazione 3 RP1 Valore nominale complessivo delle obbligazioni Valore delle cedole possedute nel periodo Proventi maturati nel periodo d’imposta possedute nel periodo d’imposta, acquisite d’imposta, acquisite separatamente sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite Prima del 28 /11/1984 Dal 28 /11/1984 Prima del 28 /11/1984 Dal 28 /11/1984 Prima del 28 /11/1984 Dal 28 /11/1984 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP2 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP3 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP4 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP5 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP6 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 2 RP7 3 4 5 6 7 8 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 TOTALI RP8 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 QUADRO RZ Dichiarazione dei sostituti d’imposta genzia relativa a interessi, altri redditi ntrate di capitale e redditi diversi Mod. N. RZ1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA 1 Eventi 2 (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni) eccezionali PROSPETTO A Causale Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate Interessi, premi e altri frutti RZ2 1 2 3 4 didepositi e conti correnti , % bancari e postali, nonché dicertificati di deposito RZ3 , % RZ4 , % RZ5 , % RZ6 , % 2 4 TOTALE RZ7 Valle d’Aosta 5 6 Totale acconti Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4) Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1) TOTALE 1 2 3 RZ8 Totale acconti Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6) Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4) Valle d’Aosta 4 5 6 P In R te O re S s P si E , T p T r O em B i e altri frutti RZ9 1 Causale 2 Somme soggette a ritenuta 3 Aliquota 4 Ritenute operate di titoli obbligazionari , % esimilari RZ10 , % RZ11 , % RZ12 , % RZ13 , % RZ14 , % PROSPETTO C Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate I s n o t c e i r e d s a s l i l e c o s r o r c is ie p t o à s t c i o a o i p p e r r o a p ti r v i e RZ15 1 12,50% 3 PROSPETTO D RZ16 Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate Proventi derivanti da 1 2 3 depositi e conti correnti , % costituiti all’estero RZ17 , % PROSPETTO E RZ18 Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate Premi e vincite 1 2 3 , % RZ19 , % RZ20 , % PROSPETTO F Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate P a r c o c v e e tt n a t z i i d o e n r i i v b a a n n t c i a d r a ie RZ21 1 27% 3 RZ22 27% P Re R d O d S it P i E d T i T c O ap G itale di cui RZ23 1 Somme soggette a ritenuta 2 Aliquota 3 Ritenute operate all’art. 26, comma 5, del , % D a . n P. o R n . n re . s 6 id 0 e 0 n / ti 73 corrisposti RZ24 , % PROSPETTO H Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate RZ25 Proventi derivanti da 1 2 3 operazioni di riporto, , % pronti contro termine su titoli e valute e mutuo RZ26 di titoli garantito 1 2 3 , % PROSPETTO L Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate P a r g ov a e ra nt n i z d ia a d de i p fi o n s a it n i ziamenti RZ27 1 20% 3 RZ28 1 20% 3 PROSPETTO M Somme soggette a ritenuta Aliquota Ritenute operate R ob im b b li o g r a s z o i o a n n i t i e c i t p it a o t l o i s d im i ilari RZ29 1 20% 3 RZ30 1 20% 3 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) P Ri R te O n S u P te E a TT lla O f o N nte operate m Pe e r s i e odo di rifer a im nn e o nto Ritenute operate Im a p o s r c t o i m ut p ili u z t z o ati Rite in n u e t c e c v e e ss r o sate c R o i n te n cr u e te d i c ti o d m i p im en p s o a s t t e a 1 2 3 4 5 RZ31 Codice tributo/ Data di versamento Importo versato Interessi Ravvedimento Note capitolo Tesoreria giorno mese anno 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 RZ32 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 RZ33 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 RZ34 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 RZ35 6 7 8 9 10 11 12 PROSPETTO P Periodo di riferimento Ammontare plusvalenze Imposta sostitutiva Importi utilizzati Imposta compensata Versamenti in eccesso Imposta sostitutiva mese anno e altri proventi applicata a scomputo per crediti di imposta di cui all’ art. 7 1 2 3 4 5 6 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461 RZ36 Importo versato Interessi Ravvedimento Note Cod c i a ce p i t t r o ib lo uto/ Tesoreria gio D rn a o ta d m i e v s e e rsame a n n t n o o 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 RZ37 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 RZ38 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 RZ39 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 RZ40 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 RZ41 7 8 9 10 11 12 13 Riepilogo delle Mod. 770 anno di imposta compensazioni RZ42 V ne e l r s p a r m es e e n n ti t e in q e u c a c d e r s o so , u e t i r li e z s z ti a tu ti z n io e n l i m r o is d u . lt a 7 n 7 t 0 i 1 2 3 4 1 2 Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti RZ43 nel mod. 770, utilizzati nel presente quadro 3 4 RZ44 Versamenti 2008 in eccesso Credito risultante dal quadro RZ Versamenti in eccesso Ammontare utilizzato nel presente Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione e restituzioni risultanti quadro e nella della precedente dichiarazione utilizzato in F24 nel presente quadro dichiarazione dei sostituti 1 2 3 4 RZ45 Credito da utilizzare Credito trasferito Importo di cui in compensazione al consolidato si chiede il rimborso 5 6 7 (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO FC genzia Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti ntrate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Mod. N. SEZIONE I Denominazione Dati 1 identificativi del soggetto Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio non residente 2 3 Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero FC1 4 5 Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero 6 7 Collegamento Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante indiretto 8 9 10 11 SEZIONE II-A FC2 A) UTILE DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00 Determinazione FC3 B) PERDITA DELL’ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE ,00 del reddito della CFC FC4 Variazioni delle rimanenze (artt. 92, 92bis, 93, 94) ,00 FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) ,00 V in a a ri u a m zi e o n n t i o FC6 Interessi passivi indeducibili 1 ,00 2 ,00 FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) ,00 FC8 Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all’art. 100, commi 1 e 2, lett. i) ,00 FC9 Erogazioni liberali ,00 FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili 1 ,00 2 ,00 FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti ,00 FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 1 ,00 ex art. 104 2 ,00 3 ,00 FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) ,00 art. 105 art. 106 FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 1 2 3 ,00 ,00 ,00 FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3) ,00 FC16 Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) ,00 FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5 ,00 FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 FC19 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00 FC20 Altre variazioni in aumento ,00 FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO ,00 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, FC22 compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) ,00 FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all’esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) ,00 Variazioni FC24 Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico ,00 in diminuzione FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00 FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) ,00 FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) ,00 FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo ,00 FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) ,00 FC30 Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato ,00 FC31 Altre variazioni in diminuzione ,00 FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ,00 FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C – D)) ,00 FC34 Erogazioni liberali ,00 FC35 REDDITO ,00 FC36 Perdite del periodo d’imposta precedente ,00 FC37 Reddito imponibile ,00 FC38 PERDITA ,00 FC39 Imposte pagate all’estero dalla CFC ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) SEZIONE II-B FC40 Perdite relative al periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ,00 Perdite non FC41 Perdite relative al primo periodo d’imposta precedente ,00 compensate FC42 Perdite relative al secondo periodo d’imposta precedente ,00 FC43 Perdite relative al terzo periodo d’imposta precedente ,00 FC44 Perdite relative al quarto periodo d’imposta precedente ,00 FC45 Perdite relative al quinto periodo d’imposta precedente ,00 FC46 Perdite riportabili senza limite di tempo (art. 84, comma 2) ,00 SEZIONE III FC47 Utile di bilancio del soggetto non residente ,00 Determinazione Valori degli elementi dell’attivo Componenti positivi del reddito delle imprese FC48 Titoli e crediti 1 ,00 1% 2 ,00 estere collegate FC49 Immobili ed altri beni ,00 4% ,00 FC50 Altre immobilizzazioni ,00 15% ,00 FC51 Reddito determinato in via presuntiva ,00 FC52 Reddito del soggetto non residente ,00 FC53 Imposte pagate all’estero dall’impresa estera collegata ,00 SEZIONE IV Codice fiscale Q pa u r o te ta ci p d a i zione Reddito Imposta pagata all’estero Imputazione FC54 1 2 % 3 ,00 4 ,00 del reddito e delle imposte FC55 ,00 ,00 pagate dal soggetto FC56 ,00 ,00 non residente FC57 ,00 ,00 FC58 ,00 ,00 FC59 ,00 ,00 FC60 ,00 ,00 FC61 ,00 ,00 FC62 ,00 ,00 FC63 ,00 ,00 SEZIONE V Attestazioni Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall’applicazione 1 ai sensi dell’art. 2, dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi. comma 2, del D.M. n. 429/2001 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all’esercizio precedente è stata attestata con perizia del e dell’art. 2, 2 giorno mese anno comma 3, del D.M. , effettuata dal seguente soggetto: n. 268/2006 Cognome Nome Codice fiscale Si dichiara che l’utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell’attivo sono stati attestati con perizia del 3 giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto: Cognome Nome Codice fiscale (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI QUADRO CE 2009 Credito di imposta per redditi genzia prodotti all’estero ntrate Mod. N. SEZIONEI Codice Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo per redditi prodotti 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 all’estero comma 1, art. 165 Tuir Credito utilizzato di cui relativo CE1 Imposta lorda Imposta netta nelle precedenti dichiarazioni allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta lorda 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Sezione I-A art.165, comma 1 Imposta estera entro il limite Imposta estera di cui all’art. Dati relativi al credito della quota d’imposta lorda 165 comma 5 del TUIR d’imposta per redditi 11 12 ,00 ,00 prodotti all’estero 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 CE2 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11 12 ,00 ,00 1 2 3 4 5 ,00 ,00 ,00 CE3 6 7 8 9 10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 11 12 ,00 ,00 Sezione I-B Totale col. 11 sez. I-A Credito da utilizzare CE4 Anno riferite allo stesso anno Capienza nell’imposta netta nella presente dichiarazione art.165, comma 1 1 2 3 4 ,00 ,00 ,00 Determinazione del credito d’imposta CE5 per redditi prodotti all’estero 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00 SEZIONEII Credito di cui Codice all’art. 165, comma 1 Credito d’imposta Stato estero Anno Reddito d’impresa estero Imposta estera Reddito complessivo eccedente l’imposta netta per redditi prodotti 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 all’estero comma 6, art. 165 Tuir Imposta lorda Eccedenza imposta nazionale Eccedenza imposta estera Ecc p e r d e e c n e z d a e n i t m i p d o ic s h ta ia n ra a z z i i o o n n i ale E n c a c z e io d n e a nz le a n i e m g p a o ti s v t a a 7 8 9 10 11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 CE6 Credito comma 6 relativo Credito comma 6 relativo Sezione II-A all’eccedenza di col. 10 utilizzato Eccedenza imposta estera all’eccedenza di col. 13 utilizzato Eccedenza Eccedenza art. 165 comma 6 nelle precedenti dichiarazioni precedenti dichiarazioni nelle precedenti dichiarazioni imposta nazionale residua imposta estera residua 12 13 14 15 16 Dati relativi ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 alla determinazione Credito già utilizzato del credito 17 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 7 8 9 10 11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 CE7 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 17 ,00 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 7 8 9 10 11 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 CE8 12 13 14 15 16 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 17 ,00 Sezione II-B Codice Totale eccedenza Totale eccedenza Eccedenza imposta Eccedenza imposta art.165, comma 6 CE9 Stato estero imposta nazionale imposta estera Credito nazionale residua estera residua Determinazione del 1 2 3 4 5 6 credito con riferimentoad ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 eccedenze maturate nella presente dichiarazione CE10 1 2 3 4 5 6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale (*) Mod. N. (*) Sezione II-C art.165, comma 6 CE11 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2 Determinazione del credito con riferimentoad Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione eccedenze maturate nelle anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007 precedenti dichiarazioni Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00 Casi particolari CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8 CE12 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 CE13 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE14 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00 CE15 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento CE16 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 CE17 Codice Stato estero 1 Vedere istruzioni 2 Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2004 anno d’imposta 2005 anno d’imposta 2006 anno d’imposta 2007 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 1 2 3 4 CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00 Casi particolari CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 segue Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione Dichiarazione anno d’imposta 2008 anno d’imposta 2009 anno d’imposta 2010 anno d’imposta 2011 Rigo Dichiarazione anno d’imposta 5 6 7 8 CE18 Eccedenza d’imposta nazionale 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 CE19 Eccedenza d’imposta estera ,00 ,00 ,00 ,00 CE20 Residuo d’imposta nazionale ,00 ,00 ,00 ,00 CE21 Residuo d’imposta estero ,00 ,00 ,00 ,00 Totale eccedenze Totale eccedenze Credito da utilizzare nella Valore di imposta nazionale di imposta estera presente dichiarazione di riferimento CE22 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 Sezione III CE23 Credito di cui all’art. 165, comma 1 1 ,00 Riepilogo CE24 Credito di cui all’art. 165, comma 6 ,00 CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A ,00 CE26 Credito da riportare nel quadro RN ovvero TN ovvero GN/GC ovvero PN (CE23 + CE24 – CE25) ,00 (*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua. PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO NI genzia Interruzione della tassazione di gruppo ntrate Mod. N. SEZIONEI Dati relativi NI1 Totale I acconto versato I acconto imputato al gruppo ai versamenti 1 2 ,00 ,00 VERSAMENTI UTILIZZATI Totale II acconto versato II acconto imputato al gruppo NI2 ,00 ,00 VERSAMENTI ATTRIBUITI Codice fiscale Data I acconto II acconto 1 2 3 4 NI3 ,00 ,00 NI4 ,00 ,00 NI5 ,00 ,00 NI6 ,00 ,00 NI7 ,00 ,00 SEZIONEII Codice fiscale Importo Cessione credito 1 2 NI8 (art. 43-ter ,00 D.P.R. 602 del 1973) NI9 ,00 NI10 ,00 NI11 ,00 NI12 ,00 NI13 Importo complessivo del credito ceduto ,00 SEZIONEIII Codice fiscale Perdita riportabile Attribuzione 1 senza limiti di tempo delle perdite 2 ,00 NI14 Perdita del 5°periodo Perdita del 4°periodo Perdita del 3°periodo Perdita del 2°periodo Perdita del 1°periodo d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente d’imposta precedente 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 NI15 2 ,00 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 NI16 2 ,00 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 NI17 2 ,00 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1 NI18 2 ,00 3 4 5 6 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI REDDITI 2009 QUADRO RX genzia ntrate Compensazioni – Rimborsi SEZIONE I Importo a credito Credito da utilizzare Crediti ed eccedenze risultante dalla Eccedenza di Credito di cui in compensazione Credito trasferito presente versamento a saldo si chiede il rimborso al consolidato risultanti dalla e/o in detrazione dichiarazione presente dichiarazione 1 2 3 4 RX1 IRES ,00 ,00 ,00 ,00 5 RX2 IVA ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Eccedenza a credito RX3 di cui al quadro RK ,00 ,00 ,00 ,00 RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RG ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RH ,00 ,00 ,00 ,00 Imposte sostitutive RX6 di cui al quadro RI - sez. I ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Imposte sostitutive RX7 di cui al quadro RI - sez. II ,00 ,00 ,00 ,00 RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I ,00 ,00 ,00 ,00 RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - scioglimento ,00 ,00 ,00 ,00 RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - trasformazione ,00 ,00 ,00 ,00 RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III ,00 ,00 ,00 ,00 RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV ,00 ,00 ,00 ,00 RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-A ,00 ,00 ,00 ,00 RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-B ,00 ,00 ,00 ,00 RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A ,00 ,00 ,00 ,00 RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B ,00 ,00 ,00 ,00 RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII ,00 ,00 ,00 ,00 RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VIII ,00 ,00 ,00 ,00 RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX ,00 ,00 ,00 ,00 RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X ,00 ,00 ,00 ,00 RX21 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XI ,00 ,00 ,00 ,00 RX22 Imposta di cui al quadro RM ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX23 Imposta sostitutiva di cui al rigo RS113, col. 4 ,00 ,00 ,00 ,00 RX24 Imposta di cui al rigo RS116, col. 2 ,00 ,00 ,00 ,00 Codice fiscale (*) SEZIONE II Codice Eccedenza o Importo compensato Importo di cui Importo residuo Importo trasferito Crediti ed eccedenze tributo credito precedente nel Mod. F24 si chiede il rimborso da compensare al consolidato risultanti dalla 1 2 3 4 5 6 precedente RX24 dichiarazione ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX25 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX26 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX27 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 RX28 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 SEZIONE III RX29 Versamento annuale dell’IVA Saldo annuale IVA ,00 PERIODO D’IMPOSTA 2008 CODICE FISCALE SOCIETÀ DI CAPITALI 2009 QUADRO AC genzia Comunicazione dell’amministratore ntrate di condominio Mod. N. DATI IDENTIFICATIVI Codice fiscale Denominazione 1 2 DEL CONDOMINIO AC1 Provincia Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico 3 4 5 DATI RELATIVI AI FORNITORI Codice fiscale Cognome ovvero Denominazione 1 2 E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Sesso Prov. nasc. Nome (solo per le persone fisiche) (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero)di nascita (sigla) 3 4 5 giorno mese anno 6 7 AC2 Provincia Comune del domicilio fiscale (sigla) Via e numero civico Cod. Statoestero 8 9 10 11 Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC3 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC4 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC5 8 9 10 11 12 ,00 1 2 3 4 5 6 7 AC6 8 9 10 11 12 ,00 genzia ntrate 2009 PERIODO D’IMPOSTA 2008 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri Esercenti attività d’impresa MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2009, devono es- sere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997. Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli stu- di di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estensibili ai parametri, individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. I parametri sono applicabili, inoltre, ai contribuenti che esercitano oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività per le quali si applicano i parametri ed abbiano volontariamente proceduto all’annotazione separata prevista dal decreto dirigenzia- le del 24 dicembre 1999, qualora i ricavi relativi a queste ultime attività siano di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi. Si fa altresì presente che, a partire dal periodo d’im- posta 1998, i parametri non trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Quindi, ad esempio, l’inizio o la cessa- zione dell’attività nel corso del 2008 impedisce il ricorso alla procedura di accertamento ba- sata sia sugli studi di settore sia sui parametri fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge Finanziaria 2007. L’art. 1, comma 16, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), mo- dificando l’art. 10 della legge n. 146 del 1998, ha previsto che non costituisce causa di esclu- sione la cessazione e l’inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché l’inizio dell’attività quando la stessa costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Per effetto di tali modifiche sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri: a) i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’i- potesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormen- te al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e l’inizio attività sia avvenuto nel cor- so del periodo d’imposta 2008, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; b) i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa co- stituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. Si ricorda che, in caso di omessa presentazione del presente modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 ridotta ad un quinto del minimo se la presentazio- ne avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. ATTENZIONE Con riferimento alla determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dei para- metri occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR (ad esempio, le spese e i com- ponenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’eser- cizio dell’impresa vanno assunte tenendo conto del dettato dell’art. 164 del citato testo unico). Nel modello va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il codice dell’attività prevalente e la relativa percentuale sui ricavi (nel caso in cui il contribuente non svolga altre attività va riporta- to il valore 100). Per attività prevalente si intende l’attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ri- cavi conseguiti nel 2008. Al fine del corretto funzionamento del softwaredi calcolo“Parametri 2009”, deve essere indi- cato, oltre al codice attività secondo la classificazione ATECO 2007, anche il codice secon- do la classificazione ATECOFIN 1993. Si precisa che la tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 è consultabi- le presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia dell’Entra- te www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finan- ze.gov.it unitamente alla tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 2004 e ATECO 2007. 2 Il modello è composto da sei sezioni. Nella Sezione I, con riferimento a tutti i soggetti che di- chiarano redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa, vanno indicati gli elementi conta- bili relativi alle imposte sui redditi, all’imposta sul valore aggiunto, nonché altri dati da utilizza- re per la determinazione presuntiva dei ricavi; nella Sezione II, riservata ai soli soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico società di persone, vanno indicati gli elementi necessa- ri per la determinazione delle quote spettanti ai soci. Nella sezione III va riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, indi- cato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’a- deguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri. Nella sezione IV vanno indicati ulteriori dati contabili oltre quelli già riportati nella sezione I. Nel caso di esercizio di altre attività, nella sezione V bisogna riportare, per ogni attività secon- daria, il codice ATECO 2007 e la relativa percentuale sui ricavi. Nel modello gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per ec- cesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se in- feriore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due ze- ri finali dopo la virgola. SEZIONE I ELEMENTI CONTABILI La sezione va compilata da tutti i soggetti che dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di atti- vità d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale tale attività è esercitata. Imposte sui redditi Indicare: – nel rigo P01, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidia- rie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale; – nel rigo P02, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P01; – nel rigo P03, il valore complessivo delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR); – nel rigo P04, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul- trannuale valutate, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del TUIR nel testo vigente anteriormente all’a- brogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle esistenze iniziali, ai sensi della citata norma abrogativa, può ope- rarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P03; – nel rigo P05, il valore complessivo delle rimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del TUIR); 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR); – nel rigo P06, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l’am- montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P05; – nel rigo P07, il valore complessivo delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servi- zi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR); – nel rigo P08, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ul- trannuale in corso di esecuzione valutate ai sensi dell’art. 93, comma 5, dello stesso TUIR, nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall’art. 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale valutazione delle rimanenze finali, ai sensi del- la citata norma abrogativa, può operarsi con esclusivo riferimento delle opere, forniture e ser- vizi di durata ultrannuale con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in cor- so alla data del 31 dicembre 2006. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo P07; – nel rigo P09, l’ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa; – nel rigo P10, l’ammontare dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi strettamente correla- ti alla produzione dei ricavi che originano dall’attività di impresa esercitata. 3 Non vanno considerati ai fini della compilazione di questo rigo i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell’attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tas- se di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in ge- nere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi. Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fa- re, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di com- mercio e dai titolari di licenza per l’esercizio taxi; le spese per l’appalto di trasporti commissio- nati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l’acquisto dei prodotti utilizzati dai bar- bieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l’acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impian- ti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il paga- mento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appalta- ta, in tutto o in parte, la produzione del servizio. Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo P12 “spese per acquisti di servizi”. Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l’energia non direttamente utilizzata nell’attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un’impresa utilizzi energia elettrica per “usi industriali” ed energia elettrica per “usi civili” e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l’energia ad uso in- dustriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto; – nel rigo P11, l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare: 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendi- sti che abbiano prestato l’attività per l’intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quie- scenza e previdenza maturate nell’anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad ecce- zione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente de- dotte in base al criterio di cassa; 2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quel- le sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), diret- tamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di inden- nità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di im- posta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l’attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, comma 3, del TUIR. In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esa- me si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell’esercizio di un’atti- vità commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l’attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si con- siderano spese direttamente afferenti l’attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un’impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un labora- torio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbrican- te di mobili per un progetto realizzato da un designer. Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all’attività quelle soste- nute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un pro- cedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell’esercizio di un’attività d’impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni cor- risposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infi- ne, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al ri- go P12 “Spese per acquisti di servizi” quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità; – nel rigo P12, l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto di servizi inerenti all’ammini- strazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all’acquisto o alla vendi- ta; i premi di assicurazione relativi all’attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all’autotrazione. 4 Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che: • le spese per l’acquisto di servizi inerenti all’amministrazione non includono le spese di pub- blicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l’acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle ca- se mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti; • le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l’assistenza in sede contenziosa; • le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stes- se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori; • non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l’obbligatorietà sia correlata all’esercizio dell’attività d’impresa (quali, ad esempio, i pre- mi riguardanti l’assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di sem- plificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi INAIL relativi all’im- prenditore, e ai collaboratori familiari); • tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d’imposta per qual- siasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consen- tire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamen- to dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l’attività di pesca; • i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli auto- mezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.). Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappre- sentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del “Costo per la pro- duzione dei servizi” da indicare al rigo P10; – nel rigo P13,l’ammontare complessivo delle quote spettanti ai collaboratori familiari o al co- niuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più col- laboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l’at- tività nell’impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavo- ro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per due mesi, dovrà essere in- dicato il numero 14. – nel rigo P14, gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nel campo interno dello stesso rigo deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati, che prestano prevalentemente lavoro, hanno svolto l’attività nell’ambito dell’impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l’attività nell’impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha pre- stato prevalentemente lavoro nell’ambito dell’impresa per l’intero anno e l’altro soltanto per sei mesi, dovrà essere indicato il numero 18; – nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventua- li contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni am- mortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle dispo- sizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di con- tratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non as- sume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ov- vero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di co- stituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto. Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: • non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità; • va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, an- corché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari; 5 • le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impre- sa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; • il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di pos- sesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni; • i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la re- lativa quota di ammortamento, possono non essere considerati. Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui al- l’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiun- to rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far ri- ferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110 del TUIR. Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) so- no ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli eser- centi attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevo- lazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle impre- se costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati); – nel rigo P16, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione del valore dei beni in esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione pre- cedentemente indicate nel rigo P15, per quanto applicabili), senza tenere conto della riduzio- ne (pari al venti per cento) di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997. Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta- re nel rigo P15; – nel rigo P17, il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le at- tività indicate alle lettere da a) ad f) dell’elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973, senza tenere conto dell’anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco: a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0); b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0); c) trasporto con taxi (codice 60.22.0); d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0); e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0); f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0); g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1); h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2). I codici delle attività e dei servizi sopraindicati sono desunti dalla classificazione ATECOFIN 1993. Nella determinazione del valore in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al- l’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (quindi alle norme di valutazione prece- dentemente indicate nel rigo P15), senza tenere conto della riduzione di cui all’art. 2, com- ma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997 (pari al venti per cento del valore complessivo degli autoveicoli, ovvero, del valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima catego- ria omogenea utilizzati dai soggetti rispettivamente indicati alle lettere da a) ad f) e g) ed h), ed applicabile a condizione che i predetti valori, distintamente considerati, rappresentino al- meno il 70 per cento del valore complessivo dei beni strumentali). Si precisa che l’ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riporta- re nel rigo P15; – nel rigo P18, l’ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed im- materiali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, determinate ai sensi degli artt. 102, 102- bis e 103 del TUIR nonché le spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46. Con riferimento alle spese relative all’acquisto di beni mobili adi- biti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprendito- re, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50 per cento; nella misu- ra deducibile sono computabili le quote di ammortamento relative ai servizi di comunica- zione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR; – nel rigo P19, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore di avviamento; – nel rigo P20, l’ammontare della quota di ammortamento relativa al valore degli immobili; 6 – nel rigo P21, l’ammontare deducibile dei canoni di locazione finanziaria relativi a beni mo- bili strumentali; – nel rigo P22, l’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione ai contratti di locazio- ne finanziaria di beni mobili strumentali. I contribuenti che non sono a conoscenza dell’am- montare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazio- ne del “valore dei beni strumentali”) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di lo- cazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d’imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti in relazione all’acquisto di beni mobili adibiti pro- miscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore ed al- le apparecchiature terminali per il servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, vanno determinati in relazione all’ammontare deducibi- le dei relativi canoni di locazione finanziaria; – nel rigo P23, l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o pro- dotti per essere impiegati nella produzione. Non si deve tenere conto, invece: • dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, comprese quelle non rap- presentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non co- stituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; • delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la per- dita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi. Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a for- mare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’eserci- zio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risar- cimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipen- denti da invalidità permanente o da morte. Nel primo campo interno, il contribuente ha facoltà di indicare l’ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d’imposta. Nel secondo campo interno, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, l’am- montare del prezzo corrisposto al fornitore dei detti beni. Si precisa che l’ammontare indica- to nei due campi interni, va compreso nel valore da riportare nel campo esterno; – nel rigo P24, l’ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del Tuir, evidenziando nell’apposito spa- zio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell’art. 85 (indennità conseguite a tito- lo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi). Imposta sul valore aggiunto Indicare: – nel rigo P25, barrando la relativa casella, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto; – nel rigo P26, ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 633/72, l’ammontare complessivo delle ces- sioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno, registrate o soggette a registra- zione, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 del citato decreto; – nel rigo P27, l’ammontare delle altre operazioni, effettuate nell’anno 2008, che hanno da- to luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali: • operazioni “fuori campo di applicazione” dell’IVA (ad. es.: artt. 2, ultimo comma, 3, quar- to comma, 7 e 74, 1° comma del DPR n. 633/72); • operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6°comma, del DPR n. 633/72; – nel rigo P28, l’ammontare complessivo dell’IVA sulle operazioni imponibili; – nel rigo P29, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all’art. 74, 6° comma, del DPR n. 633/72 (al lordo delle detrazioni); – nel rigo P30, l’ammontare complessivo dell’IVA relativa: • alle cessioni di beni ammortizzabili; • ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all’art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72; 7 • ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intratteni- menti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.). Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi Indicare: – nel rigo P31, barrando l’apposita casella, se l’attività è stata intrapresa da meno di cinque periodi d’imposta. Tale informazione non va fornita in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta 2008 e assumendo co- me anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l’attività. SEZIONE II RISERVATA AI SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE La sezione è riservata esclusivamente ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico Società di persone ed equiparate. L’indicazione dei dati richiesti è finalizzata al calcolo delle quote spettanti ai soci con occupa- zione prevalente. Tale attribuzione si basa sulla determinazione di una retribuzione figurativa che tiene conto sia degli anni di attività del singolo socio sia della sua età anagrafica. A tal fi- ne si precisa che: 1. va considerato come mese intero il periodo di attività superiore a quindici giorni; 2. ai fini del computo degli anni si tiene conto dell’attività complessivamente svolta in forma indi- viduale o associata, considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d’imposta. Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci Indicare: – nel rigo P32, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da non più di cinque anni; – nel rigo P33, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre cinque e fino a dieci anni; – nel rigo P34, il numero dei mesi di attività prevalente riferibile ai soci che risultano in attività da oltre dieci anni; – nel rigo P35, il numero dei mesi di attività prevalente, riferibile ai soci con età superiore a sessantacinque anni, anche se compiuti nel corso del periodo d’imposta. SEZIONE III ADEGUAMENTO AI RICAVI DETERMINATI SULLA BASE DEI PARAMETRI Nel rigo P36 deve essere riportato l’ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabi- li, indicato nello specifico rigo dei quadri per la determinazione del reddito d’impresa, qualo- ra il contribuente si avvalga delle disposizioni riguardanti l’adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). SEZIONE IV ALTRI ELEMENTI CONTABILI In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determi- nazione del reddito d’impresa. – nel rigo P37, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l’impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali; – nel rigo P38, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell’impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio: • i redditi degli immobili relativi all’impresa che non costituiscono beni strumentali per l’eserci- zio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impre- sa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell’ammontare determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, del T.U.I.R., per quelli situati nel territo- 8 rio dello Stato, o ai sensi dell’art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all’estero; • i canoni derivanti dalla locazione di immobili “strumentali per natura”, non suscettibili, quin- di, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno as- sunti nella determinazione del reddito d’impresa senza alcun abbattimento; • le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese; • la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all’art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di ti- po straordinario). Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l’importo delle plusvalenze derivanti dalla de- stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ov- vero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d’im- posta in esame. In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura fi- nanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito. In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimen- to di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari); – nel rigo P39, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali: • i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall’utilizzo di beni immobi- li, beni mobili e concessioni; • i canoni di noleggio; • i canoni d’affitto d’azienda. Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, au- tocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell’esercizio dell’impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del T.U.I.R.; – nel rigo P40, l’ammontare dei costi sostenuti per l’acquisto di servizi che non sono stati inclu- si nei righi P10 e P12, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pu- lizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordina- ria di cui all’art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusio- ne di quelle relative al personale già indicate nel rigo P11), costi per i servizi eseguiti da ban- che ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professiona- le dei dipendenti; – nel rigo P41, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i con- tributi ad associazioni di categoria, l’abbonamento a riviste e giornali, l’acquisto di libri, spe- se per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità so- ciale di cui all’art. 100, comma 1 e 2, lett. c), e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalen- ze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manu- tenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spe- se generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati; – nel rigo P42, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi pre- cedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in parteci- pazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell’art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentan- ti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell’art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per con- to terzi; ecc.); – nel rigo P43, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivan- te dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi fi- nanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizza- zioni e nell’attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l’importo da indicare va preceduto dal segno meno “–”; – nel rigo P44, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i co- sti per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazio- 9 nari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti as- sistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc; – nel rigo P45, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimen- to, non tanto alla eccezionalità o all’anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell’attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, ces- sione di rami d’azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell’impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusio- ne di quelli previsti nella lett. f) dell’art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo P24); – nel rigo P46, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straor- dinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferi- mento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.); – nel rigo P47, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta risultante dalla diffe- renza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nel presente modello e rilevanti ai fini fiscali. L’importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indica- to nei righi dei quadri RF e RG del modello Unico 2009. In particolare, dovrà coincidere: • per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF47 del quadro RF ovvero RG26 del quadro RG di Unico persone fisiche; • per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo RF52 del quadro RF ovvero RG27 del quadro RG di Unico Società di persone; • per le società di capitali con il rigo RF59 del quadro RF di Unico Società di capitali. SEZIONE V ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE Nella presente sezione devono essere indicati i codici attività, secondo la classificazione ATE- CO 2007, riferibili alle attività secondarie, indicando per ciascuna la relativa percentuale dei ricavi riferibili. SEZIONE VI DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITÀ (art. 10, comma 4, lett. b, legge 146 del 1998) Si fa presente che, in questa sezione, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, vengono richieste ulteriori informazioni relative alle fattispecie previ- ste dall’art. 10, comma 4, della legge 146 del 1998, così come modificato dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). Si precisa che tali informazioni dovranno es- sere fornite nel caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, en- tro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzio- ne di attività svolte da altri soggetti. In particolare, nel rigo P52 deve essere indicato: – nel primo campo: • il codice 1, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è iniziata, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla sua cessazione, nel corso dello stesso periodo d’imposta. Il codice 1 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessata il 5 mar- zo 2008 e nuovamente iniziata il 18 luglio 2008; • il codice 2, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei me- si dalla sua cessazione. Il codice 2 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’at- tività sia cessata il 28 dicembre 2007 e nuovamente iniziata il 30 marzo 2008; • il codice 3, se l’attività di impresa o di lavoro autonomo è cessata nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 e nuovamente iniziata, da parte dello stesso soggetto, nel periodo d’imposta successivo e, comunque, entro sei mesi dalla sua cessa- zione. Il codice 3 dovrà essere indicato, ad esempio, nel caso in cui l’attività sia cessa- ta il 2 novembre 2008 e nuovamente iniziata il 14 febbraio 2009; • il codice 4, se l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l’attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostan- ziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l’a- 10 spetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi “mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti” le seguenti situazioni di inizio di attività derivante da: – acquisto o affitto d’azienda; – successione o donazione d’azienda; – operazioni di trasformazione; – operazioni di scissione e fusione d’azienda. Si precisa, inoltre, che le ipotesi di “inizio/cessazione attività” (codici 1, 2 e 3), e di “me- ra prosecuzione dell’attività” (codice 4), ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’atti- vità rispetto a quella preesistente; – nel secondo campo, con riferimento alle ipotesi previste ai codici 1, 2, 3 e 4, il numero com- plessivo dei giorni durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta. 11 CODICE FISCALE PARAMETRI IMPRESA 2009 Codice dell’attività esercitata ATECO 2007 genzia Modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione Codice dell’attività esercitata ntrate dei parametri - Esercenti attività d’impresa ATECOFIN 1993 % sui ricavi SEZIONE I Imposte sui redditi Elementi contabili P01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 P02 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti ,00 P03 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 P04 Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00 P05 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale ,00 P06 Rimanenze finali relative a prodotti finiti ,00 P07 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00 P08 Rimanenzefinali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR ,00 P09 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci ,00 P10 Costo per la produzione di servizi ,00 P11 Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all’attività d’impresa ,00 P12 Spese per acquisti di servizi ,00 Quote dei collaboratori dell’impresa familiare e del coniuge dell’azienda coniugale P13 non gestita in forma societaria N. mesi ,00 P14 Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro N. mesi ,00 P15 Valore complessivo dei beni strumentali ,00 P16 Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche ,00 P17 Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste) ,00 P18 Quote di ammortamento e spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46 ,00 P19 Quote di ammortamento del valore di avviamento ,00 P20 Quote di ammortamento del valore degli immobili ,00 P21 Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00 P22 Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali ,00 Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR P23 di cui con emissione di fattura ,00di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00 ,00 Altri proventi considerati ricavi P24 di cui all’art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR ,00 ,00 Imposta sul valore aggiunto P25 Esenzione IVA Barrare la casella P26 Volume d’affari ,00 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4°c., art. 7 e art. P27 74 1°c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6°c., del D.P.R. 633/72) ,00 P28 IVA sulle operazioni imponibili ,00 P29 IVAsulle operazioni di intrattenimento ,00 P30 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) ,00 Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi P31 Nuove iniziative produttive Barrare la casella SEZIONE II Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci Riservata ai soggetti P32 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni Numero mesi tenuti alla presentazione di attività del modello Unico delle P33 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni N di u a m tt e iv r i o tà mesi Società di persone ed P34 Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni Numero mesi equiparate di attività P35 Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni Numero mesi di attività SEZIONE III P36 Ricavi non annotati nelle scritture contabili ,00 Adeguamento ai ricavi determinati sulla base dei parametri SEZIONE IV P37 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,00 Altri elementi contabili P38 Altri proventi e componenti positive ,00 P39 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) ,00 P40 Altri costi per servizi ,00 P41 Oneri diversi di gestione ,00 P42 Altre componenti negative ,00 P43 Risultato della gestione finanziaria ,00 P44 Interessi e altri oneri finanziari ,00 P45 Proventi straordinari ,00 P46 Oneri straordinari ,00 P47 Reddito d’impresa (o perdita) ,00 SEZIONE V Altre attività esercitate Attività secondarie P48 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P49 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P50 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi P51 Codice attività ATECO 2007 % sui ricavi SEZIONE VI P52 Codice Numero giorni Dati inizio/cessazione attività (art. 10, comma 4, lett. b), legge 146/98) genzia ntrate 2009 PERIODO D’IMPOSTA 2008 UNICO Società di capitali INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, specifici indicatori di normalità economi- ca, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di la- voro irregolare. Al fine di procedere all’applicazione di tali indicatori, che saranno successivamente individua- ti e utilizzati dall’amministrazione finanziaria per la selezione dei predetti soggetti da sottopor- re a controllo, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al model- lo UNICO SC - SOCIETA’ DI CAPITALI. Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla com- pilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione de- gli studi di settore. In particolare, devono compilare il presente allegato i contribuenti che: • hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2008; • esercitano un’attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri; • sono tenuti all’applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come mo- dificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997; • esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle seguenti situazioni: – sono in un periodo di non normale svolgimento dell’attività; – sono in liquidazione ordinaria; – hanno un periodo d’imposta diverso da dodici mesi; – hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2008; – hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569; • esercitano un’attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiara- to ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 7.500.000. Si ricorda che i soggetti che esercitano un’attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d’imposta 2008 in una delle seguenti situazioni: – dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all’art. 54, com- ma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000. – dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività; – non devono compilare il presente allegato, poiché come già precisato nel paragrafo relati- vo alle istruzioni del quadro RF, ancorché tali soggetti sono esclusi dall’applicazione degli stu- di, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rile- vanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Non devono comunque compilare il presente allegato i soggetti che determinano il reddito for- fetariamente, le Amministrazioni ed Enti pubblici, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 mar- zo 2001, n. 165, le assicurazioni, le banche, la società Poste italiane Spa, le imprese di in- vestimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del ri- sparmio, le società fiduciarie e gli enti indicati dal D.lgs. n. 58 del 24/02/1998 (Testo Uni- co delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria) e dal D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 (Testo Unico Bancario). Personale addetto all’attività Nel rigo NS1 va indicato il numero complessivo delle giornate retribuite relative: – ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno anche se assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008; 2 – agli apprendisti che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2008; – al personale con contratto di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per 8 il nu- mero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione; – agli assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con con- tratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settima- ne utili per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, conformemente a quanto comunicato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modello di denun- cia telematica denominato “EMens”, relativo al 2008. Si precisa che il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all’attività dell’impresa distaccataria e non tra quelli dell’impresa distaccante. Nel rigo NS2 va indicato, facendo riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del T.U.I.R., che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa interessata alla compila- zione del modello. ATTENZIONE Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U.I.R. devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della nor- mativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavo- ro a progetto, a programma o a fase di programma. 3 CODICE FISCALE INDICATORI 2009 Indicatori di normalità economica genzia ntrate UNICO Società di capitali Numero giornate Personale addetto all’attività retribuite NS1 Dipendenti Numero NS2 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

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