Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 347073/2014

Approvazione del modello per la Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n° 446/97, con le relative istruzioni per la compilazione

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Approvazione del modello per la Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n° 446/97, con le relative istruzioni per la compilazione - pdf

Testo normativo

N. protocollo n. 49810/2008 Approvazione del modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97”, con le relative istruzioni per la compilazione. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Approvazione del modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97”, con le relative istruzioni per la compilazione. 1.1 E’ approvato il modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97”, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento. 1.2 Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi all’imprenditore individuale o alla società di persone al rappresentante firmatario della comunicazione, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione. 2. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello. 2.1 Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, 2 commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. 2.2 La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COMIRAP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . 2.3 E’ fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 2.2 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo. 2.4 Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento. 2.5 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo. Motivazioni L’articolo 1, comma 50, lettera b), della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha inserito dopo l’articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’articolo 5-bis concernente la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le società di persone e le imprese individuali. Il comma 2, del suddetto articolo 5 – bis prevede per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole 3 dell’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446, che attiene alla determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con il presente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello per la “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97” con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata. In tal caso il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1, dell’articolo 5 – bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 per almeno un triennio, al termine del quale, la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 446. Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa del modello stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati ivi contenuti avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato “COMIRAP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito Internet. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. 4 Disciplina normativa di riferimento. Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, comma 50, lettera b), concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 31 marzo 2008 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.to Massimo Romano

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