Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012 - pdf
Testo normativo
Protocollo n. 2013/98764
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del
Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modalità di fruizione delle agevolazioni
1.1. Le agevolazioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive
modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana
del Comune di L’Aquila, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono
utilizzate in riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello F24.
1.2. Ai fini di cui al punto 1.1, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione sono istituiti i codici da
indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello
stesso.
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1.3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette telematicamente all’Agenzia delle
entrate, i dati identificativi di ciascun beneficiario e l’importo dell’agevolazione
concessa, nonché le eventuali variazioni.
1.4. Per ciascun modello F24 ricevuto l’Agenzia delle entrate sulla base dei dati comunicati
ai sensi del punto 1.3, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo
dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo
ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi alle
agevolazioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che
ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
1.5. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse e dell’importo dell’agevolazione
concessa il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni del
Ministero dello sviluppo economico all’Agenzia delle entrate.
Motivazioni
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone
franche urbane e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro
imprese situate nelle predette zone franche urbane.
Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, all’articolo 10, comma 1-bis, ha previsto
l’applicazione di tali agevolazioni ai territori comunali della provincia di L’Aquila individuati e
perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana.
Con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010, il CIPE ha disposto l’individuazione
e la perimetrazione della zona franca urbana del Comune de L’Aquila e l’assegnazione delle
relative risorse.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono state stabilite le modalità per la
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concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Zona Franca Urbana de L’Aquila.
Tale decreto ha disposto, in particolare, che le agevolazioni previste alle lettere a), b),
c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge, sono fruite, nei limiti dell’importo
concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore
della stessa Agenzia.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del
30 luglio 2013, è stato approvato un primo elenco delle imprese ammesse a fruire delle
agevolazioni di cui trattasi.
Pertanto, con il presente provvedimento sono definite le modalità di fruizione delle
agevolazioni in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti
dell’importo complessivamente concesso dal Ministero dello sviluppo economico.
A tal fine, il presente provvedimento stabilisce che l’Agenzia delle entrate verifica,
per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo dell’agevolazione utilizzato non risulti
superiore all’ammontare del beneficio complessivamente concesso all’impresa, al netto
dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’agevolazione
utilizzata risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti
ivi contenuti si considerano non effettuati.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
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Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1, relativo alle Zone Franche
Urbane;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi da 341 a 341-ter, con il quale sono
disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese situate nelle Zone Franche
Urbane;
Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1-bis, con il quale è stabilito che il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, provvede alla individuazione
e alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali della provincia dell'Aquila e di quelli di
cui all'articolo 1 del medesimo decreto, delle Zone Franche Urbane, istituendo altresì, per il
finanziamento delle predette Zone, un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 16 novembre 2010, n. 268, con la quale sono state disposte l'individuazione e la
perimetrazione della Zona Franca Urbana dell'Aquila e l'assegnazione delle relative risorse;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività» e, in particolare, l'articolo 70, comma 2, che rinvia a un decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni
in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell'Aquila;
Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 204 del 1° settembre 2012 che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 70, comma 2, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012, stabilisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione
delle agevolazioni di cui al comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modifiche e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona
Franca Urbana dell'Aquila;
Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con il quale è approvato il modello d’istanza e
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i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e
micro imprese situate nella Zona Franca Urbana dell’Aquila;
Decreto del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del 30 luglio
2013, con il quale è stato approvato l’elenco delle imprese ammesse a fruire delle agevolazioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, del 26 giugno 2012;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con
compensazione.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 agosto 2013
p. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI AI CONTRIBUENTI
Paolo Savini
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