Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110
Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110
Testo normativo
PROT. N. 100372/2019
Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e
9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e
coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento
28 agosto 2017, prot. 165110.
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Oggetto
1.1 Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
come, da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, individua, con riferimento agli interventi di riqualificazione
energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalità con le quali:
a) i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre
2019 per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri
soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al citato articolo 14, diversi da quelli indicati
al comma 2-ter del medesimo articolo, in luogo della detrazione spettante per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione
energetica, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori
che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, esclusi gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.
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2. Ambito soggettivo
2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da:
a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell’imposta
sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta
prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati su
singole unità immobiliari;
b) i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.
2.2 Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato
origine alla detrazione. E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto
dai soggetti di cui al punto 1.1, lett. a).
3. Credito cedibile
3.1 Il credito d’imposta cedibile corrisponde, per tutti i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a)
e b), alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del
2013, spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità
immobiliari, nella misura e alle condizioni ivi indicate.
3.2 L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo
conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo
credito ai fornitori.
3.3 Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che
può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute
nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.
3.4 Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che
tale credito è divenuto disponibile ai sensi del successivo punto 4.5.
3.5 Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura
emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito
d’imposta.
4. Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito
4.1 I soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), comunicano, entro il 28 febbraio dell’anno
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successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, la denominazione e il codice
fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l’importo complessivo della spesa
sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l’anno
di sostenimento della spesa, i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento di
riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di
cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché
l’ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31
dicembre. I contribuenti di cui al punto 1.1, lett. a), dichiarano, inoltre, che nell’anno
precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate.
4.2 In alternativa alle modalità di cui al punto 4.1, la comunicazione può essere inviata per il
tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente
provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il predetto modulo
può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto
con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, il modulo deve essere
inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.
4.3 Il mancato invio della comunicazione di cui ai punti precedenti rende inefficace la
cessione del credito.
4.4 L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito
d’imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, con le modalità di cui al successivo
punto 5 del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le
informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
4.5 La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o
parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a
quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l’accettazione del credito stesso, con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
5. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
5.1 Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva
cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e,
comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell’operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo
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utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
5.2 Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare
disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24
tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
5.3 La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni
successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
5.4 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo, da
indicare nel modello F24, per la fruizione del credito acquisito e sono impartite le istruzioni
per la compilazione del modello stesso.
6. Controlli
6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che
danno diritto alla detrazione d’imposta si provvede al recupero del credito corrispondente
nei confronti dei soggetti cedenti, maggiorato di interessi e sanzioni.
6.2 Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del
cessionario si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di
interessi e sanzioni.
7. Modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla
detrazione spettante per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi di
riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
7.1 I dati di cui al punto 4.1 relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione
spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di
riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati con le
modalità ivi indicate o, in alternativa, con la modalità di cui al punto 4.2 dal 7 maggio al 12
luglio 2019.
7.2 La comunicazione di cui al punto 4.5 da parte del cessionario dell’eventuale successiva
cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per
le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal
5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese
disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di cui ai punti 4.4 e
4.5.
7.3 Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di
successiva cessione, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui al punto 5 a
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decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di
cui ai punti 4.4 e 4.5.
8. Coordinamento e rinvio al Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110
8.1 Le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, concernente le
modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2018 relative agli interventi:
a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di
cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli
edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
8.2 I dati di cui al punto 4.2 del citato Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, relativi
alla cessione del credito di cui al punto 8.1 del presente Provvedimento corrispondente alla
detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, sono
comunicati con le modalità ivi indicate entro il 12 luglio 2019.
9. Utilizzo del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di
edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici - coordinamento e rinvio
al Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 e al Provvedimento 28 agosto 2017, prot.
165110
9.1 Il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2019, acquisito dal cessionario, diventa disponibile, ai sensi del punto 3.4 del
Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 e del punto 3.4 del Provvedimento 28 agosto
2017, prot. 165110, dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il
condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al
relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il credito
d’imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 20 marzo del periodo d’imposta
successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.
Motivazioni
Il provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto
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legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha esteso la possibilità di cedere il
credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’articolo 14 del decreto legge n.
63 del 2013, ivi compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati
sulle singole unità immobiliari.
Tenendo conto delle predette modifiche, nonché della proroga disposta dall'articolo 1,
comma 67, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente provvedimento
individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai
sensi del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati
sulle singole unità immobiliari.
Il provvedimento disciplina, inoltre, la cessione del credito relativo alla detrazione spettante
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di
riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al
comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone
sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il punto 1 del provvedimento
stabilisce che:
- i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di
redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché
l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, i quali non
avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa
spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito
corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi
ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari,
non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione di cui all’articolo 14 diversi dai c.d. no
tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che
hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.
Il punto 2 del provvedimento stabilisce che la cessione riguarda:
- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione
che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di
cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla
detrazione, così come chiarito dalle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018;
-gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai
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soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
La detrazione, sotto forma di credito d’imposta, non può essere ceduta alle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a
loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.
Il punto 3 stabilisce che il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità
immobiliari, nella misura e alle condizioni previste dall’articolo 14 del decreto legge n. 63
del 2013.
Il credito d’imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato
sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte
di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.
Nell’ipotesi in cui per gli interventi ammessi all’agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai
soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata
sulle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Se il credito d’imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la
fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione
ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il punto 4 del provvedimento stabilisce che la cessione del credito è comunicata utilizzando
le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo
allegato al provvedimento. Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta
elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando,
in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.
In particolare, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio
dell’anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle
successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne
comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese
disponibili dalla stessa Agenzia.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui
ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da
quest’ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente
sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del
cessionario.
Il punto 5 del provvedimento stabilisce che il credito d’imposta, che non sia oggetto di
successiva cessione, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Alla compensazione della
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cessione del credito non si applicano i limiti previsti dall'articolo n. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni
applicabili al cedente.
La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi
d’imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà
istituito con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del
provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:
- la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo
al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi
e sanzioni;
- l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del
relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
Per tener conto delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del 2018 il punto 7 del
provvedimento disciplina le modalità e i termini della comunicazione dei dati nonché quelli
di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su
singole unità immobiliari.
Il punto 8 del provvedimento effettua il coordinamento tra le disposizioni del presente
provvedimento e quelle contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, di cui al citato articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013.
In particolare, viene stabilito che il predetto provvedimento si applica anche alla cessione
del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi:
a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di
cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;
b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli
edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.
Il punto 9 del provvedimento, infine, stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal
1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di
edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito
può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d’imposta successivo a quello
in cui:
- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al
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relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al
fornitore medesimo.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” e, in
particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con
compensazione;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
concernente il “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n.
662”;
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in
particolare, l’articolo 1, commi 344 e seguenti;
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni recante
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre
2006, n. 296”;
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
9
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni
in materia di coesione sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90 e, in particolare, l’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;
Decreto del 1° dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e finanze concernente “Termini e
modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese
universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della
elaborazione della dichiarazione precompilata”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 agosto 2017;
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018)
e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l’articolo 1, comma
67, lett. a), n. 1).
La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 aprile 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)
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