Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematic
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematic
Testo normativo
Prot. n 126200/2019
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici
sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998,
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di
approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti, per l’annualità di
imposta 2018, con le eccezioni riportate ai successivi punti 2 e 3, ai
contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
(di seguito “ISA”), alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 4,
determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti
positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
2.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018,
presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione
dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2019;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale
sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018.
2.2. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di
compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri
dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
2.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a) e 2.2, come previsto dalla
lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto
3.1 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato sulla
dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, è riconosciuto, per crediti
di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello
di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
3.2 L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale
maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, è riconosciuto,
per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con
un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
3.3 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1 e 3.2, come previsto dalla lettera b)
del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative, riferendosi
alle richieste di rimborso effettuate nel 2020.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
4.1 L’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative
di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuta ai contribuenti con un
livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018.
4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
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secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta ai contribuenti con un
livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018.
4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo
43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno nei confronti
dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo
di imposta 2018.
4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di
affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, a condizione
che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito
dichiarato.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
5.1 Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui ai
precedenti punti conseguono, con riferimento ad un periodo di imposta, sia
redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai
benefici medesimi se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici
di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali
indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al
beneficio stesso.
6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche
strategie di controllo
6.1 Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su
analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9-
bis del decreto, l’Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di
affidabilità minore o uguale a 6.
7. Rafforzamento della collaborazione tra contribuenti e Amministrazione
finanziaria
7.1 Sulla base di quanto previsto al comma 17 dell’articolo 9-bis del decreto, al
fine di favorire la corretta applicazione degli ISA per il periodo d’imposta
2018, i membri della Commissione degli esperti, di cui al comma 8 del
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medesimo articolo 9-bis, possono presentare all’Agenzia delle entrate, a
partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino alla
scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei
redditi, quesiti aventi carattere generale relativi all’applicazione degli ISA
stessi.
7.2 I quesiti di cui al punto precedente sono inviati all’indirizzo di posta
elettronica certificata agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando in
oggetto la seguente descrizione «Quesito relativo all’applicazione degli ISA
al p.i. 2018».
7.3 Ai quesiti di cui al punto 7.1 l’Agenzia delle entrate fornisce risposta,
tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni lavorativi dalla data in
cui gli stessi sono ricevuti. I quesiti pervenuti e le risposte fornite sono
pubblicati sul sito dell’Agenzia stessa, nella sezione relativa agli ISA.
8. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai
fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica
8.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente
8.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico
Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano
delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali
richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla
consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al
presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica che la delega
alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di
invio della richiesta.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8.1.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui
agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
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8.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui all’allegato 1 consultando il proprio cassetto
fiscale.
8.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
8.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato
elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
8.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega;
8.2.3 I soggetti di cui al punto 8.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati indicati in
allegato1.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, i seguenti elementi:
- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero
tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al punto 8.2.6;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 -
Periodo d’imposta 2017 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai
fini della applicazione degli studi di settore 2018 - Periodo d’imposta
2017, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3
al presente provvedimento.
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Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui
l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini
dell’acquisizione dei dati indicati in allegato 1 del presente
provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni
presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe
indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle
deleghe;
L’attivazione della fornitura massiva dei dati indicati in allegato 1 al
presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi
di riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
8.2.4 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui
agli allegati 2.1 e 2.2 del presente provvedimento, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
8.2.5 I soggetti di cui al punto 8.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
8.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un
apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
8.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
8.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,
tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e
l’applicazione delle sanzioni penali.
8.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui all’allegato 1 consultando il proprio cassetto
fiscale.
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8.3 Ricevute
8.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate accessibile previo inserimento delle proprie
credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo
telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente
l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la
relativa diagnostica.
8.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
di cui al punto 8.3.1, non sono consegnati i dati indicati in allegato 1 del
presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti
punti 8.1.1 e 8.2.3, contenente i dati corretti.
8.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
8.3.1, della richiesta che si intende annullare.
8.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
8.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
indicati in allegato 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
8.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
8.4.1, sono resi disponibili nell’area autenticata del sito internet dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta
in modalità massiva, i file contenenti i dati indicati in allegato 1 del
presente provvedimento, entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le
richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 8.4.1, i file
sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente
è reso disponibile:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
8.4.3 I file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento
sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 4.1
e 4.2.
8.4.4 Entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i
file contenenti i dati indicati in allegato 1 del presente provvedimento,
l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area autenticata del sito
internet dei servizi telematici.
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9. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018,
da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati
9.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati indicati nell’allegato 1 del
presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di
autenticazione:
- credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle
entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità
indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle
entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
9.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del
soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il
prelievo del file contenente i dati indicati nell’allegato 1 del presente
provvedimento.
10. Modifica al decreto dirigenziale 31 luglio 1998
10.1. Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni,
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni
e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché
di esecuzione telematica dei pagamenti, è apportata la seguente modifica:
all’articolo 9, comma 4, alla lettera f-bis) dopo le parole «studi di settore»
sono aggiunte le seguenti «ovvero degli indici sintetici di affidabilità
fiscale».
11. Modifica al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
gennaio 2019
11.1 Al punto 5.3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 gennaio 2019 l’inciso «ovvero all’area “Consultazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”, secondo
le modalità e specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento» è soppresso.
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11.2 L’allegato 3 al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
30 gennaio 2019 è sostituito con quello riportato in allegato 1 al presente
provvedimento.
11.2 Il provvedimento di cui al punto precedente è ulteriormente modificato
come indicato in allegato 5 al presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è
previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a
50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un
importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte
dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione
annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta
sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di
quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello
di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento
previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa
e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo
periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione
della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale,
nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione
della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento
disciplina, in via sperimentale, per il periodo d’imposta 2018, le condizioni in
presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.
Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che
l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari
a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche
per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2019;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore
a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta
2018.
In relazione ai primi due punti elenco, si tratta della compensazione dei
crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto
dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come
modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito
che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione
10
della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultanti dalla dichiarazione
annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero, del credito IVA infrannuale
maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per un importo non
superiore a 50.000 euro annui, sia condizionato, all’attribuzione del punteggio
almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000
euro maturati nell’anno, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
50.000 euro.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito
che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sia condizionato, all’attribuzione del punteggio almeno
pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di
imposta 2018, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno
nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
periodo di imposta 2018, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il periodo d’imposta 2018, sia condizionata alla circostanza che il
reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e
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all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione
di ulteriori componenti positivi.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso
in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa
che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
dell’applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello
minimo individuato per l’accesso ai benefici.
L’individuazione della soglia di 8 è stata effettuata sulla base delle stime
relative all’applicazione degli ISA al periodo di imposta 2018 effettuate dalla
SOSE, utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2017.
Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti maggiormente
affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si
attesta sopra tale soglia; al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle
lettere c), d) e f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di
controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più
elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è
provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a
“0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo
pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) e f).
Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione
degli esperti prevista all’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, nella riunione
del 9 aprile 2019; al riguardo, l’individuazione nel presente provvedimento di tali
soglie ha tenuto conto delle riflessioni delle Organizzazioni di categoria e
professionali, che hanno auspicato in sede di riunione che la platea
potenzialmente interessata dal beneficio premiale di cui alla precedente lettera d)
fosse comparabile con quella interessata dal beneficio analogo previsto per i
soggetti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo di imposta 2017.
Il provvedimento, inoltre, individua, sulla base di quanto previsto al comma
14, del citato articolo 9-bis, i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l’Agenzia
delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di
controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
È altresì previsto che, sulla base di quanto statuito al comma 17
dell’articolo 9 bis in precedenza citato, al fine di favorire la corretta applicazione
degli ISA, i membri della Commissione degli esperti possono presentare quesiti
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riguardanti la relativa applicazione. A tali quesiti l’Agenzia delle entrate fornisce
risposta entro 30 giorni lavorativi.
Ad integrazione delle indicazioni fornite con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019, relative all’accesso puntuale agli
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta
2018 tramite il cassetto fiscale, sono definite le procedure che i soggetti incaricati
alla trasmissione telematica devono seguire per l’acquisizione massiva di tali
dati.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica
risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia
dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di
fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento
già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 9
aprile 2018 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il
Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il
provvedimento n. 195 del 5 aprile 2018.
Il presente provvedimento, inoltre, modifica ed integra il decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica
delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle
dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all’utilizzo dei canali Entratel o
Fisconline.
In particolare, è prevista l’indicazione, nel testo delle comunicazioni di
avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito “invito” al
contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.
In base a quanto disposto dal comma 16, dell’articolo 9-bis, del già citato
decreto, l’Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione
della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, mette a disposizione del
contribuente, con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo
stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli
errori commessi
Sono interessati i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività
d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di
affidabilità fiscale e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il
relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di
esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
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Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con
efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti
dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia
in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di
presentazione dei relativi modelli.
Infine è ulteriormente modificato il provvedimento del 30 gennaio 2019 con
la soppressione di un inciso a seguito della approvazione della specifica
disciplina relativa alla richiesta dei dati per l’applicazione degli ISA da parte
degli intermediari, contenuta al punto 8 del presente provvedimento, e con la
correzione di alcuni refusi presenti nei modelli ISA AG33U, AG34U, AG72U
AG74U, AG75U, AG79U, AG83U, AG87U, AG93U, AG99U, AM01U,
AM22A e nelle istruzioni “Parte generale” e del QUADRO G – DATI
CONTABILI, e in quelle specifiche dei modelli ISA AD02U e AD11U.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis):
Esecuzione dei rimborsi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione
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e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.92558 del 29 luglio
2013, recante modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto
fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 marzo 2018:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività
economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019:
Approvazione dei modelli di dichiarazione REDDITI 2019 da utilizzare per il
periodo d’imposta 2018;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2019:
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per il
periodo d’imposta 2018;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2019: Accesso
alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 maggio 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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