Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 60/2024

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Qual è la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate e come viene determinata?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 60/2024 determina la percentuale del credito d'imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nel periodo dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. La percentuale è stata fissata al 100%, il che significa che i beneficiari potranno fruire integralmente del credito d'imposta richiesto, senza alcuna riduzione. Questa percentuale è stata calcolata rapportando le risorse disponibili (80 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti richiesti (876.806 euro), risultando in una copertura totale della domanda. Ogni beneficiario può visualizzare l'importo del credito fruibile nel proprio cassetto fiscale e utilizzarlo in compensazione secondo le modalità previste dal decreto legislativo 241/1997. L'agevolazione si applica esclusivamente agli investimenti in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale secondo la Carta degli aiuti 2022-2027.

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Riferimento normativo

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 39039/2025 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate - ZLS, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento dispone 1 Approvazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 1.1 La percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 agosto 2024 (di seguito “decreto”), è pari al 100 per cento. 1.2 L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024 (di seguito “provvedimento”), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. 1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 1.4 Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2 Motivazioni L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del TFUE, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Tanto premesso, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili. Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 3 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali). b) Disciplina normativa di riferimento Articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95; Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 agosto 2024; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 445771 del 12 dicembre 2024. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 10 febbraio 2025 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Vincenzo Carbone firmato digitalmente

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Il credito d'imposta per le ZLS è disciplinato dall'articolo 13 del decreto-legge 60/2024 e rappresenta un'agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali nelle zone logistiche semplificate. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le modalità di comunicazione previste dal provvedimento AdE 445771/2024, la compensazione tramite modello F24 secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, e i vincoli territoriali legati alla Carta degli aiuti a finalità regionale TFUE.

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