Provvedimento AdE In vigore

Provvedimento AdE 600/2014

Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità per eleggere il domicilio digitale speciale presso l'Agenzia delle entrate e chi può farlo?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 600/2014 disciplina le modalità con cui i contribuenti possono eleggere un domicilio digitale speciale, ossia un indirizzo PEC o di recapito certificato qualificato presso cui ricevere tutti gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'elezione avviene tramite una funzionalità dedicata nell'area riservata del sito dell'Agenzia, con un processo di validazione che prevede l'invio di un codice di conferma all'indirizzo indicato.

Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non iscritti in albi professionali o nel registro delle imprese (quindi non rientrano i soggetti obbligati all'iscrizione nell'INI-PEC). Ciascun soggetto può eleggere un unico domicilio digitale speciale, valido anche per ricevere comunicazioni in qualità di erede o rappresentante legale di altri soggetti.

Una volta validato, il domicilio digitale speciale diventa effettivo per le notificazioni e le comunicazioni dell'Agenzia e dell'agente della riscossione, anche per cartelle di pagamento e atti di riscossione coattiva. Il contribuente è responsabile di comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio eletto e, in caso di mancata conferma di un precedente indirizzo PEC comunicato, questo si intende automaticamente revocato.

Il provvedimento prevede anche specifiche garanzie sulla validità delle notifiche: anche se il domicilio digitale speciale fosse eletto presso un indirizzo PEC di cui il contribuente non è titolare, la notifica rimane pienamente valida e il contribuente non può opporre eccezioni sulla forma o sulla data della spedizione e ricezione.

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Riferimento normativo

Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - pdf

Testo normativo

Prot. n. 379575/2024 Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE 1. Modalità di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale 1.1. Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, è eletto mediante la specifica funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La data della messa a disposizione del servizio per comunicare tale domicilio digitale speciale, di cui si è titolari, sarà resa nota con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. 1.2. L’Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti di cui al punto 3.3. 1.3. Con le medesime modalità sono comunicate le variazioni del domicilio digitale speciale registrato; la revoca è comunicata mediante apposita funzionalità. 1.4. La funzionalità di cui al punto 1.1 è utilizzata dai soggetti di cui al successivo punto 2.1 per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) precedentemente comunicato, con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 2 entrate n. 120768 del 28 giugno 2017. In assenza di tale conferma l’indirizzo si intende revocato. 1.5. Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente. 2. Ambito di applicazione 2.1. Possono eleggere il domicilio digitale speciale esclusivamente le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”, di seguito anche CAD). 2.2. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 6-quater del CAD può eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli a lui destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto. 2.3. Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) di cui all’articolo 6-bis del CAD. 2.4. A decorrere dalla data di registrazione del domicilio digitale nell’indice di cui al punto 2.3, il domicilio digitale speciale eletto ai sensi del presente provvedimento cessa di costituire indirizzo valido per le finalità di cui al punto 1.1. 3. Utilizzo del domicilio digitale speciale eletto 3.1. Il domicilio digitale speciale eletto con le modalità di cui al punto 1, è utilizzato dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dalla data di messa a disposizione del servizio di cui al punto 1. 3.2. Il domicilio digitale speciale eletto è utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e per l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’articolo 26-bis del medesimo decreto, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate. 3.3. La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio speciale eletto, effettuate come indicato al punto 1, hanno effetto, ai fini delle 3 notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del processo di validazione descritto al punto 1.2. 3.4. Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui si non abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 4. Trattamento dei dati personali 4.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall’ articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 – è individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 60-ter del DPR n. 600 del 1973. 4.2. L’Agenzia delle entrate, tratta il dato concernente l’indirizzo digitale speciale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati e si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. 4.3. Il dato trattato e memorizzato dall’Agenzia delle entrate rappresenta l’informazione minima necessaria per la corretta gestione della procedura di elezione, variazione e revoca del domicilio digitale speciale. 4.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, l’Agenzia delle entrate conserva il dato oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 4.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679, il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti. 4.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento. 4.7. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle 4 entrate. 5. Responsabilità e obblighi del richiedente 5.1. Il richiedente deve comunicare ogni mutamento del domicilio eletto ai sensi del presente provvedimento, con le modalità indicate al punto 1.1 ed è responsabile, ad ogni effetto di legge, delle informazioni comunicate. ************************** Motivazioni L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’articolo 60-ter rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale”. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. n-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per domicilio digitale si intende «un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale». Il quinto comma del citato articolo 60-ter prevede che i soggetti di cui all’articolo 6-quater del CAD possono eleggere il domicilio digitale speciale dove ricevere sia gli atti, gli avvisi e i provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione. Lo stesso comma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità con cui eleggere il suddetto domicilio digitale speciale nonché le modalità con cui è possibile confermare o revocare gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati secondo le modalità stabilite da precedenti provvedimenti nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente. Contestualmente l’articolo 1 del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha modificato l’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e introdotto l’articolo 26-bis nel medesimo decreto, estendendo anche all’agente della riscossione la disciplina relativa all’utilizzo dei domicili digitali per la notifica e comunicazione dei propri atti. Con il presente provvedimento viene data attuazione al quinto comma dell’articolo 60-ter del d. P. R. n. 600 del 1973 e vengono, pertanto, individuate le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notifica 5 degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione nonché le modalità con cui confermare o revocare l’indirizzo PEC eventualmente già comunicato per la notificazione degli atti, con le modalità stabilite dai precedenti provvedimenti. Il domicilio digitale speciale eletto sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per eseguire la notifica dei propri atti ed effettuare l’invio delle proprie comunicazioni anche qualora sia presente un diverso domicilio digitale nell’INAD. Il suddetto domicilio è utilizzabile a decorrere dalla data della messa a disposizione del servizio nell’Area riservata per la relativa comunicazione, di cui sarà data notizia sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, saranno stabiliti termini e modalità per trasferire i domicili digitali speciali, comunicati all’Agenzia delle entrate, nell’elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58, ai fini della notificazione e dell’invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell’articolo 26 del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come previsto dal comma 6 dell’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4). Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, commi 1 e 2). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1). Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6 Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articoli 26, 49, comma 2, e 50, comma 2): Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (articolo 3): Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’amministrazione digitale. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179: Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13: Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 44027 del 3 marzo 2017. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 120768 del 28 giugno 2017. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 7 ottobre 2024 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)

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