Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle sommeiscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
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Testo normativo
Prot. n. 148038
Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione
annuale.
Motivazioni
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme
iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire
dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al
tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla
media dei tassi bancari attivi.
L’articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, inoltre, contempla
che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione di tali disposizioni, con provvedimento del 10 maggio 2018, la misura
del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a
ruolo è stata fissata al 3,01 per cento in ragione annuale, a decorrere dal 15 maggio 2018.
Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata
interpellata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per
cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018 / 31.12.2018.
Il presente provvedimento fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 per
cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di
ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi
- Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
- Disciplina di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (art. 13)
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 23 maggio 2019
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente
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